Cass. civ. Sez. VI, Sent., 05-12-2011, n. 26072 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

R.L. per cassazione nei confronti del decreto della Corte d’appello che ha rigettato la sua domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al TAR della Campania dal 5 agosto 1999 e ancora pendente alla data della domanda (8 gennaio 2008).

Resiste l’Amministrazione con controricorso.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Motivi della decisione

L’unico complesso motivo di ricorso contiene censure diverse che debbono essere esaminate separatamente.

Con la prima si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere il giudice posto a base della sua decisione un elemento (assenza del patema d’animo quale conseguenza della consapevolezza dell’infondatezza della pretesa) non dedotto dalla Amministrazione resistente.

La censura è infondata in quanto è stato invece affermato che "Il tema di equa riparazione per violazione dei termine di ragionevole durata del processo, la circostanza che la causa di merito sia configurabile come lite temeraria o che la parte abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il diritto all’equa riparazione, costituendo circostanze di abuso del processo e derogando alla regola secondo cui il diritto all’indennizzo è indipendente dall’esito del processo presupposto ( L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2), deve essere provata dall’Amministrazione resistente, anche con presunzioni, in modo che possa ritenersi accertati la assoluta consapevolezza dell’infondatezza della pretesa;

l’Amministrazione non è tuttavia tenuta a dedurre formalmente le predette circostanze, non trattandosi di eccezione in senso stretto, per la quale la legge richiede espressamente che sia soltanto la parte a rilevare i fatti impeditivi; conseguentemente, se gli elementi rilevanti ai fini della prova di tali circostanze sono stati comunque ritualmente acquisiti al processo o attengono al notorio, gli stessi entrano a far parte del materiale probatorio che il giudice può liberamente valutare (Cassazione civile, sez. 1, 09/04/2010, n. 8513).

Con l’ulteriore censura si deduce violazione di legge e difetto di motivazione per avere la Corte d’appello rigettato la domanda di riconoscimento dell’equo indennizzo in considerazione della ritenuta assenza di un patema d’animo dovuta alla pendenza del giudizio stante la piena consapevolezza dell’infondatezza della pretesa.

La censura è fondata in quanto, se è vero che "Il tema di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la piena consapevolezza della infondatezza delle proprie istanze o della loro inammissibilità – che deve essere desunta sulla base di elementi indiziari precisi e concordanti – è causa di inesistenza del danno non patrimoniale, perchè incompatibile con l’ansia ed il malessere correlati all’incertezza sull’esito del processo (Sez. 1, Sentenza n. 25519 del 16/12/2010) è anche vero che nella fattispecie di tale consapevolezza non vi è sicura traccia dal momento che non sono elementi che ne possano far presumere la sussistenza quelli evidenziati dal giudice del merito (pregressa giurisprudenza e atteggiamento processuale) che al più possono evidenziare la scarsa probabilità di successo dell’azione intrapresa ma non certo la piena certezza del suo esito negativo, anche perchè non viene neppure affermato che la giurisprudenza che si assume ostativa, e di cui peraltro non vengono forniti gli estremi, preesistesse alla proposizione della domanda.

Il ricorso devono dunque essere accolto e cassato il decreto impugnato.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito e quindi, tenuto conto della durata del giudizio presupposto alla data della domanda (8 anni e cinque mesi e quindi ben superiore a quella ragionevole secondo i noti parametri) e della giurisprudenza della Corte (Sez. 1, 14 ottobre 2009, n. 21840) a mente della quale l’importo dell’indennizzo può essere ridotto ad una misura inferiore (Euro 750 per anno) a quella del parametro minimo indicato nella giurisprudenza della Corte europea (che è pari a Euro 1.000 in ragione d’anno) per i primi tre anni di durata eccedente quella ritenuta ragionevole in considerazione del limitato patema d’animo che consegue all’iniziale modesto sforamento mentre solo per l’ulteriore periodo deve essere applicato il richiamato parametro, il Ministero della Economia e delle Finanze deve essere condannato al pagamento di Euro 4.670 a titolo di equo indennizzo.

Tenuto conto dell’accoglimento solo parziale del ricorso, le spese del giudizio di merito possono essere compensata per un mezzo e poste a carico per la differenza dell’Amministrazione resistente che deve essere condannata altresì al rimborso di quelle di questa fase.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Economia e delle Finanze al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 4.670, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda, nonchè alla rifusione della metà delle spese del giudizio di merito che, per l’intero, liquida in complessivi Euro 873, di cui Euro 378 per diritti, Euro 445 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, compensato il residuo, nonchè di quelle del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 700, di cui Euro 600 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge; spese distratte in favore del difensore antistatario Avv. Varriale quanto al giudizio di merito, e Avv. Grasso quanto a questa fase.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-12-2011, n. 28073

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 28.3 – 4.5.2006 la Corte d’Appello di Torino respinse il gravame proposto da C.I. nei confronti dell’Inail avverso la sentenza di prime cure, che aveva dichiarato estinta l’azione volta ad ottenere il ripristino della rendita per silicosi nella percentuale del 27%, essendosi compiuto, all’atto del deposito del ricorso giudiziale, il termine triennale di prescrizione ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 112. A sostegno del decisum la Corte territoriale ritenne che:

– il primo Giudice aveva esposto in misura sufficiente le ragioni in base alle quali aveva ritenuto l’avvenuta maturazione del termine prescrizionale;

– nella sentenza impugnata non vi era contraddizione tra motivazione e dispositivo, atteso che la declaratoria di estinzione dell’azione aveva comportato null’altro che il rigetto del ricorso;

– nel caso di specie trovava applicazione il D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 112 e il termine triennale di prescrizione ivi previsto era decorso già al momento della richiesta di riesame, avanzata con raccomandata del 1.9.2004, a fronte del rigetto del ricorso amministrativo comunicato dall’Inail in data 11.5.2001.

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, M. C. ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi.

L’intimato Inail ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia vizio di insufficiente motivazione ( art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), assumendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che il primo Giudice avesse adeguatamente esposto le ragioni del suo convincimento in ordine all’affermato decorso del termine prescrizionale.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di insufficiente motivazione ( art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) in ordine a quanto sostenuto dalla Corte territoriale per escludere il dedotto contrasto, nella pronuncia di prime cure, fra motivazione e dispositivo.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’artt. 2646 c.c. ( art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), deducendo che:

– nella fattispecie dedotta, avrebbe dovuto trovare applicazione la prescrizione ordinaria decennale, interrotta con raccomandata non valutata dalla Corte territoriale;

– secondo la giurisprudenza di legittimità, la prescrizione triennale prevista dal D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 112 può formare oggetto di rinuncia tacita da parte dell’Inail, per effetto di un comportamento incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione già maturata;

– l’Inail aveva rettificato la rendita oltre il decimo anno dalla sua costituzione, mentre esso ricorrente aveva proposto ricorso entro i dieci anni dall’intervenuta rettifica;

– il disposto ripristino del valore economico della rendita da parte dell’Inail, seppur in modo lesivo degli interessi di esso ricorrente, costituiva riconoscimento da parte dell’Istituto di aver effettuato un atto non corretto.

2. Osserva preliminarmente la Corte che l’art. 366 bis c.p.c. è applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore (2.3.2006) del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (cfr, D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2) e anteriormente al 4.7.2009 (data di entrata in vigore della L. n. 68 del 2009) e, quindi, anche al presente ricorso, atteso che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 4.5.2006.

In base alla norma suddetta, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, sempre a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. Secondo l’orientamento di questa Corte il principio di diritto previsto dall’art. 366 bis c.p.c., deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio de giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 20360/2007), mentre la censura concernente l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 20603/2007). In particolare deve considerarsi che il quesito di diritto imposto dall’art. 366 bis c.p.c., rispondendo all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con una più ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della Suprema Corte di Cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio generale, e non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte di legittimità in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regola iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 11535/2008; 19892/2007). Conseguentemente è inammissibile non solo il ricorso nel quale il suddetto quesito manchi, ma anche quello nel quale sia formulato in modo inconferente rispetto alla illustrazione dei motivi d’impugnazione; ovvero sia formulato in modo implicito, sì da dovere essere ricavato per via di interpretazione dal giudice; od ancora sia formulato in modo tale da richiedere alla Corte un inammissibile accertamento di fatto; od, infine, sia formulato in modo del tutto generico (cfr, ex plurimis, Cass., SU, 20360/2007, cit.). Nel caso che ne occupa con i primi due motivi del ricorso principale sono stati denunciati vizi di motivazione ( art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) e con il terzo vizio di violazione di legge ( art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), ma i primi due motivi sono privi della formulazione dei momento di sintesi diretto a circoscrivere i limiti delle censure inerenti ai lamentati vizi motivazionali e il terzo è privo della formulazione del quesito di diritto nel senso prescritto, essendosi il ricorrente limitato ad indicare che "La questione di diritto che emerge riguarda l’applicabilità del termine di prescrizione ordinaria alla richiesta di revisione della rendita I.N.A.I.L in luogo della prescrizione triennale prevista dall’art. 112 del T.U., alla luce della giurisprudenza sopra riportata e delle osservazioni apportate ai documenti prodotti, nonchè il mancato ripristino della percentuale invalidante del 27% in occasione della riattribuzione della rendita operata dall’Inail dopo il ricorso proposto dallo stesso C. I. ed accolto" e, quindi, senza enunciazione della regula iuris da applicare alla fattispecie dedotta in giudizio.

Ne discende l’inammissibilità di tutti i motivi.

3. In definitiva, quindi, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione della spese, che liquida in Euro 30,00, oltre ad Euro 2.000,00 (duemila) per onorari ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 23-09-2011, n. 2286 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto ingiuntivo n. 39412/2009 emesso in data 29 settembre 2009, non opposto e munito di formula esecutiva l’11 febbraio 2010, il Tribunale Ordinario di Milano ha ingiunto all’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria di pagare alla società ricorrente, entro 40 giorni dalla notifica del decreto, la somma di Euro 489.461,81 oltre agli interessi e alle spese.

La ricorrente lamenta che il decreto ingiuntivo non è stato eseguito dall’amministrazione, neppure costituitasi nel presente giudizio.

In via preliminare, il Tribunale rileva che al giudizio di ottemperanza di cui si tratta non sono riferibili i limiti previsti dall’art. 1, comma 51, della legge 2010 n. 220.

La norma citata dispone che "al fine di assicurare il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti oggetto della ricognizione di cui all’articolo 11, comma 2, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, fino al 31 dicembre 2011. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni di cui al presente comma alle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, effettuati prima della data di entrata in vigore del decretolegge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, non producono effetti dalla suddetta data fino al 31 dicembre 2011 e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per le finalità istituzionali dei predetti enti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo".

Il tenore letterale della disposizione, che espressamente si riferisce a pignoramenti e prenotazioni a debito, è indice della necessità di riferire la preclusione alle sole azioni esecutive in senso stretto, alle quali resta estraneo il giudizio di ottemperanza.

In tale senso, la giurisprudenza rileva che il giudizio di esecuzione e quello di ottemperanza non sono sovrapponibili per natura e funzione, ferma restando la loro complementarietà (cfr. Cass., sez. trib., 12 marzo 2009, n. 5925).

Invero il giudizio di ottemperanza, a differenza di quello di esecuzione, non è finalizzato all’espropriazione dei beni dell’amministrazione debitrice, ma a fare in modo che l’amministrazione stessa si adegui a quanto statuito nella sentenza passata in giudicato, attraverso l’attività sostitutiva del giudice o del commissario ad acta da questi nominato.

Va poi evidenziato che, a parere del Collegio, la normativa suindicata appare contraria alle disposizioni contenute nella Direttiva 29 giugno 2000 n. 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (applicabile ratione temporis al caso in esame ai sensi dell’art. 13 della Direttiva 16 febbraio 2011 n. 2011/7/UE, nonostante l’avvenuta abrogazione).

In proposito vale la pena osservare che nel settimo e nel nono considerando, contenuti nelle premesse della Direttiva, si afferma esplicitamente che i periodi di pagamento eccessivi e i ritardi di pagamento impongono pesanti oneri amministrativi e finanziari alle imprese, ed in particolare a quelle di piccole e medie dimensioni; che tali problemi costituiscono una tra le principali cause d’insolvenza e determinano la perdita di numerosi posti di lavoro; e che le differenze tra le norme in tema di pagamento e le prassi seguite negli Stati membri costituiscono un ostacolo al buon funzionamento del mercato interno.

Appare pertanto evidente come l’introduzione nello Stato italiano di una normativa che, nella sostanza, consente alle ASL in difficoltà finanziarie di adempiere ai propri obblighi contrattuali di pagamento con notevole ritardo, possa porsi in contrasto con la suindicata Direttiva e, in particolare, con il suo articolo 5 il quale prevede che la procedura di recupero dei crediti non contestati sia conclusa entro breve termine.

Ne discende che un’interpretazione diversa da quella sopra fornita dell’art. 11, comma 2, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, richiamato dall’art. 1, comma 51, della legge 2010 n. 220, farebbe divenire rilevante in questa sede la questione di compatibilità comunitaria della relativa disciplina.

Vale, infine, evidenziare un profilo proprio della fattispecie in esame ex se ostativo all’applicazione del blocco delle esecuzioni stabilito dagli artt. 11, comma 2, del d.l. 2010, n. 78 e 11, comma 51, della legge 2010, n. 220. Invero l’operatività della disciplina dettata dalle norme citate presuppone che l’amministrazione regionale operi in regime di commissariamento con i vincoli derivanti da piani di rientro già adottati e abbia proceduto alla ricognizione dei debiti prevista proprio dall’art. 11, comma 2, del d.l. 2010 n. 78. L’insieme di tali circostanze, siccome integra un fatto diretto ad applicare una normativa tesa a paralizzare la pretesa del ricorrente, deve essere dimostrato proprio dall’amministrazione debitrice, ai sensi dell’art. 2697, comma 2, c.c.. Nondimeno, dette circostanze non sono state né allegate, né tanto meno provate dall’A.S.L. nemmeno costituita in giudizio.

Tanto premesso, al Tribunale non resta che prendere atto della mancata esecuzione del decreto ingiuntivo suindicato ed adottare le conseguenti misure ai sensi dell’art. 114 c.p.a..

In particolare, il Tribunale ritiene opportuno procedere alla nomina di un Commissario ad acta, individuandolo nel Prefetto di Reggio Calabria, affinché provveda all’esecuzione del decreto ingiuntivo nei termini e con le modalità indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

1) nomina Commissario ad acta il Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di delega ad altri funzionari a lui gerarchicamente subordinati, affinché, previo accertamento della perdurante inottemperanza dell’amministrazione ingiunta, provveda entro 90 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla notificazione se anteriore, all’esecuzione del decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, disponendo il pagamento delle somme in esso determinate in favore della società ricorrente;

2) rinvia per il prosieguo alla Camera di Consiglio del 1 febbraio 2012.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale sentenza n. 187 SENTENZA 23 giugno – 2 luglio 2014

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SENTENZA

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 13 della
legge della Provincia autonoma di Trento 19 febbraio 1993, n. 6
(Norme sulla espropriazione per pubblica utilita’), come modificato
dall’art. 58, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento
29 dicembre 2006, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Provincia autonoma di
Trento – legge finanziaria 2007), promosso dalla Corte d’appello di
Trento con ordinanza del 12 luglio 2012, nel procedimento vertente
tra T.G., il Comune di Trento ed altra, iscritta al n. 226 del
registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell’anno 2012.
Visto l’atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento;
udito nell’udienza pubblica del 20 maggio 2014 il Giudice
relatore Alessandro Criscuolo;

Ritenuto in fatto

1.- La Corte d’appello di Trento, con ordinanza del 12 luglio
2012 (r.o. n. 226 del 2012), ha sollevato, in riferimento agli artt.
42, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione
all’art. 1 del primo protocollo addizionale della Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’
fondamentali (CEDU), ratificata e resa esecutiva dalla legge 4 agosto
1955, n. 848, questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 13
della legge della Provincia autonoma di Trento 19 febbraio 1993, n. 6
(Norme sulla espropriazione per pubblica utilita’), come modificato
dall’art. 58, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento
29 dicembre 2006, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Provincia autonoma di
Trento – legge finanziaria 2007).
2.- La rimettente espone che il signor T.G. ha proposto, nei
confronti del Comune di Trento e della Provincia autonoma di Trento,
opposizione alla stima dell’indennita’ per l’espropriazione della
p.f. n. 498/2 CC Gardolo della superficie di mq. 637, finalizzata
alla realizzazione di un sottopasso ciclopedonale secondo il progetto
esecutivo dei lavori approvato dal Comune di Trento; che, con
determinazione del dirigente del servizio espropriazioni della
Provincia autonoma di Trento, l’indennita’ di espropriazione e’ stata
indicata in euro 12,70 al mq. per la parte del terreno espropriato
coltivata ad orto industriale (mq. 377) e in euro 2,10 a mq. per la
parte ad incolto produttivo (mq. 260), nel presupposto che si
trattasse di un’area non edificata, ne’ edificabile; che l’opponente
ha addotto l’erroneita’ di tale valutazione, stante il maggiore
valore di mercato del suolo in oggetto e ha chiesto la
rideterminazione dell’indennita’ sulla base della reale condizione
del bene espropriato.
Il giudice a quo riferisce che, nel giudizio principale, si e’
costituita la Provincia autonoma di Trento, eccependo la propria
carenza di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di
condanna al pagamento dell’indennita’ espropriativa, sul presupposto
che il ruolo della stessa fosse limitato alla gestione della
procedura espropriativa medesima e che l’ente espropriante fosse il
Comune di Trento, unico legittimato a resistere all’opposizione. Il
collegio aggiunge che, nel giudizio a quo, si e’ costituito anche il
Comune di Trento, sostenendo che la determinazione dell’indennita’ in
sede amministrativa fosse congrua, in considerazione della
destinazione urbanistica a viabilita’ dell’area espropriata,
costituita da una striscia di terreno, in parte coltivata e per il
resto incolta, della larghezza di mq. 4,50, interposta tra una strada
comunale e la massicciata di una ferrovia. In particolare – come
ricordato dalla rimettente – il Comune di Trento ha contestato
l’assunto dell’opponente in ordine all’ubicazione del terreno in un
contesto edificato e ha sottolineato come le tabelle predisposte per
la valutazione delle aree agricole fossero vincolanti anche in sede
giudiziale.
La Corte d’appello riferisce, altresi’, che, nel giudizio
principale, era stata disposta C.T.U. per la determinazione della
giusta indennita’ espropriativa in base alle disposizioni della legge
prov. Trento n. 6 del 1993, previa verifica della natura edificabile
o meno dell’area espropriata.
Dalla relazione tecnica – prosegue la rimettente – e’ emerso che:
1) l’area espropriata, relativa all’intera p.f. 498/2/CC Gardolo di
mq. 637, era costituita da una striscia di terreno della larghezza di
mt. 4.50 circa e della lunghezza di mt. 140, posta tra un’arteria
stradale e una linea ferroviaria; 2) l’area espropriata ricadeva, dal
punto di vista urbanistico, in parte, in zona F2 destinata alla
viabilita’ e, in parte, in zona F3 destinata al sistema ferroviario
secondo il piano regolatore generale comunale; 3) si trattava di
destinazioni urbanistiche che non consentivano l’edificazione e,
pertanto, anche in considerazione dell’art. 12 della legge prov.
Trento n. 6 del 1993 – secondo cui costituiscono aree non
edificabili, tra l’altro, quelle destinate alla viabilita’ –
l’indennita’ espropriativa andava determinata sulla base del disposto
dell’art. 13 della medesima legge provinciale; 4) per effetto
dell’applicazione di tale norma, che fa riferimento ai cosiddetti
valori agricoli tabellari per la determinazione dell’indennita’ di
espropriazione in presenza di aree non edificabili, la C.T.U. ha
determinato un’indennita’ complessiva di euro 5.333,90 di cui euro
546,00 per la parte di incolto produttivo della superficie di mq.
260, considerato il valore tabellare di euro 2.10 a mq., ed euro
4.787,90 per la parte coltivata ad orto-industriale di mq. 377,
stante il valore tabellare di euro 12,70 al mq.; 5) con riferimento
all’incolto produttivo, il valore tabellare unitario risulterebbe
eccessivamente modesto considerato il maggiore valore di mercato
(pari a euro 16,00 al mq.) attribuibile al terreno de quo, in base
alle caratteristiche del fondo in oggetto.
La Corte d’appello osserva che, in base agli accertamenti
tecnici, l’indennita’ espropriativa determinata secondo la citata
normativa provinciale e’ risultata pari a complessivi euro 5.333,90,
mentre il valore di mercato dell’area espropriata, secondo la stima
del C.T.U., sarebbe di euro 10.192,00 (mq. 637 per euro 16,00 a mq.).
3.- In questo quadro, la Corte d’appello di Trento dubita della
legittimita’ costituzionale dell’art. 13 della legge prov. Trento n.
6 del 1993, come modificato dall’art. 58, comma 1, della legge prov.
Trento n. 11 del 2006, in riferimento agli artt. 42, terzo comma, e
117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 del primo protocollo
addizionale della CEDU.
La rimettente riporta preliminarmente il contenuto del citato
art. 13 (commi 1 e 2) e ricorda che, secondo la giurisprudenza di
questa Corte (sentenza n. 181 del 2011), la determinazione
dell’indennita’ espropriativa non potrebbe prescindere dal valore
effettivo del bene espropriato; il legislatore, pur non avendo
l’obbligo di commisurare integralmente l’indennita’ al valore di
mercato, non potrebbe trascurare tale parametro, costituente un
importante termine di riferimento ai fini della individuazione di una
congrua indennita’, in modo da garantire il "giusto equilibrio" tra
l’interesse generale e gli imperativi della salvaguardia dei diritti
fondamentali degli individui. E’ ancora richiamata la citata sentenza
n. 181 del 2011, in base alla quale si e’ ritenuto che, con
riferimento alle aree agricole o comunque non edificabili, la
normativa statale che commisurava l’indennita’ di espropriazione al
valore agricolo medio delle colture in atto o di quella piu’
redditizia nella regione agraria di appartenenza dell’area da
espropriare, calcolate annualmente da apposite commissioni, non
tenesse conto delle caratteristiche di posizione del suolo, del
valore intrinseco del terreno e di quant’altro potesse incidere sul
valore venale di esso.
Con tale sentenza, e’ stata dichiarata l’illegittimita’
costituzionale del criterio del cosiddetto valore agricolo medio,
ritenuto elusivo del legame, richiesto dalla giurisprudenza della
Corte EDU, che l’indennita’ deve avere con il valore di mercato del
bene espropriato. Detto criterio non sarebbe rispondente
all’esigenza, espressa piu’ volte da questa Corte, di garantire
all’espropriato un serio ristoro.
La Corte territoriale osserva che il criterio di determinazione
dell’indennita’ espropriativa per le aree non edificabili, previsto
dalla normativa provinciale sopra richiamata, sarebbe del tutto
simile a quello che regolava, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il
risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni,
dall’art. 1, della legge 8 agosto 1992, n. 359, la medesima materia
nell’ambito della normativa statale, oggetto della declaratoria di
illegittimita’ costituzionale di cui alla menzionata sentenza n. 181
del 2011. Pertanto, sussisterebbero le condizioni per ritenere l’art.
13 della legge prov. Trento n. 6 del 1993, come modificato, in
contrasto con gli artt. 42, terzo comma, e 117, primo comma, Cost.,
in relazione all’art. 1 del primo protocollo addizionale della CEDU.
In punto di rilevanza, la Corte d’appello richiama gli
accertamenti del C.T.U. espletati nel corso del giudizio principale
di opposizione alla stima, alla luce dei quali sarebbe emersa una
notevole differenza tra l’importo calcolato secondo le modalita’
previste dal censurato art. 13 e quello determinato sulla base del
valore di mercato dell’area espropriata.
4.- Con memoria depositata in data 9 novembre 2012, si e’
costituita in giudizio la Provincia autonoma di Trento, chiedendo che
la sollevata questione di legittimita’ costituzionale sia dichiarata
inammissibile per difetto di rilevanza o per insufficiente
motivazione sulla rilevanza e, nel merito, non fondata.
In primo luogo, la Provincia autonoma eccepisce
l’inammissibilita’ della questione per genericita’, ovvero per
mancanza di precisione dell’oggetto, «laddove essa estende la eadem
ratio, che ha sorretto la dichiarazione di incostituzionalita’ della
norma nazionale, a norme della legislazione provinciale che
disciplinano in maniera assai differente l’assetto tra aree edificate
ed aree non edificate e relative conseguenze in ordine alla
determinazione della indennita’ di esproprio, sicche’ il richiamo
tout court alla sentenza n. 181/2011 risulta improprio, senza che sia
stato tenuto adeguatamente conto delle differenze del sistema
trentino».
Infatti, mentre, nella legislazione nazionale, ai sensi dell’art.
37 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita’ – Testo A), sono
definite positivamente soltanto le «aree edificabili» come quelle
aventi «possibilita’ legali ed effettive di edificazione», per cui,
le «aree non edificabili» sono, in via residuale, tutte quelle prive
di possibilita’ legali di edificazione, aventi o meno vocazione
agricola (art. 40, commi 1 e 2 del citato testo unico), la legge
provinciale n. 6 del 1993, definisce positivamente – sempre ai fini
della determinazione dell’indennita’ di espropriazione – le «aree non
edificabili» (art. 12), adottando un criterio residuale per le «aree
edificabili».
La Provincia autonoma di Trento evidenzia, quindi, come nella
legislazione nazionale la categoria delle «aree non edificabili» sia
piu’ ampia di quella determinata nella legislazione provinciale,
essendo in quest’ultima la categoria delle «aree non edificabili»
coincidente con quelle definite tali per legge e per destinazione
urbanistica specifica.
Pertanto, ad avviso della parte resistente, non si potrebbe
affermare, con trasposizione automatica della questione – come,
invece, fatto dalla rimettente – che la normativa provinciale, la
quale, a differenza di quella statale, proprio sulle aree non
edificabili e’ piu’ articolata e precisa, non contenga, al suo
interno, una strumentazione atta a consentire la valutazione delle
caratteristiche oggettive del bene.
La Provincia autonoma sottolinea la differenza di fatto e di
diritto tra i presupposti caratterizzanti la questione decisa dalla
Corte costituzionale con la sentenza n. 181 del 2011 ed i presupposti
della questione sollevata dalla Corte d’appello di Trento.
In particolare, pone in rilievo come un terreno ubicato a ridosso
del centro cittadino, con una destinazione ad «uso pubblico per
servizi vari» – che, nel giudizio principale, nel corso del quale era
stata sollevata la questione decisa con la sentenza n. 181 del 2011,
era stato qualificato dal C.T.U. come «non edificabile» ai sensi
dell’art. 37 del d.P.R. n. 327 del 2001, con conseguente applicazione
ad esso del valore agricolo medio di un seminativo arborato ai fini
di determinazione dell’indennita’ di espropriazione – nella
legislazione provinciale sarebbe stato, all’opposto, qualificato come
«area edificabile» ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge prov.
Trento n. 6 del 1993.
La Provincia autonoma rileva, quindi, che nella legislazione
provinciale, in applicazione degli artt. 12 e 14 della legge prov.
Trento n. 6 del 1993, le «aree non edificabili» costituiscono,
nell’ambito della procedura espropriativa, ipotesi numericamente
limitate rispetto ai casi di espropriazione di aree edificate o
edificabili, mentre nella legislazione nazionale varrebbe la regola
opposta.
Infatti, la lettura del censurato art. 13 non potrebbe essere
disgiunta da quella dell’art. 12 che classifica come «non
edificabili» le aree che sono definite dagli strumenti urbanistici
come agricole, le aree con vincolo di inedificabilita’ assoluta e
quelle destinate alla realizzazione di infrastrutture stradali e
piste da sci completamente inserite nelle sopra citate aree agricole.
La parte resistente rimarca che, essendo, in ambito provinciale,
le aree non edificabili completamente inserite in un contesto
agricolo, risulta coerente, ai fini della determinazione della
indennita’ di espropriazione, l’applicazione dei valori agricoli medi
(in conformita’ anche con l’art. 40, comma 1, del d.P.R. n. 327 del
2001, non oggetto della sentenza n. 181 del 2011).
La Provincia autonoma osserva, altresi’, che, per come e’
strutturato il sistema del Trentino-Alto Adige, non esisterebbe quel
distacco dal valore reale del bene che si registra nella applicazione
della normativa statale.
La legge provinciale in oggetto, infatti, con la previsione dei
valori agricoli medi (VAM) tabellari, offrirebbe un sistema molto
piu’ articolato e garantista di quello applicato in base alla
normativa nazionale in quanto, da un lato, sarebbe minore la
discrezionalita’ nell’individuare le aree non edificabili e,
dall’altro, i VAM, come enucleati dalla Commissione provinciale per
le espropriazioni (CPE), considererebbero delle variabili (quali la
giacitura del fondo, l’accessibilita’ ad esso, la fertilita’ del
bosco e cosi’ via) atte ad identificare le caratteristiche reali del
bene.
La Provincia autonoma sottolinea, inoltre, che il territorio
provinciale e’ ripartito in quaranta zone omogenee agricole: in
ciascuna di essa sono presenti tutte le colture agricole a cui sono
attribuiti tre distinti valori a seconda che il terreno sia
lavorabile con mezzi meccanici, sia irrigato, ovvero sia
momentaneamente incolto.
Pertanto – ad avviso della parte resistente – sebbene anche la
legislazione provinciale sia rimasta legata ad un sistema tabellare
di valori, definiti in ragione delle colture agrarie a seconda delle
classi colturali (frutteto, vigneto, seminativo e cosi’ via)
praticate nel terreno, detto sistema, essendo applicato soltanto a
zone delimitate di sicura inedificabilita’, non creerebbe un
eccessivo divario dal valore venale.
Secondo la Provincia autonoma, eliminando il valore tabellare, si
riporterebbe il sistema vigente in materia di espropriazione ad una
situazione in cui, ogni volta che si dovesse prospettare
l’espropriazione di una zona non edificabile, si dovrebbe dare corso
ad un contenzioso e ad una serie di consulenze tecniche per
determinare il valore del terreno, con evidente aggravio
procedimentale ed economico.
Inoltre, qualora si dichiarassero incostituzionali i valori
tabellari e si facesse riferimento esclusivamente ai valori di
mercato del bene espropriato, l’indennita’ aggiuntiva da
corrispondere ai coltivatori ed agli affittuari (che, ai sensi
dell’art. 20 della legge prov. n. 6 del 1993, e’ pari all’indennizzo
riconosciuto all’espropriato) sarebbe simile a quella da
corrispondere a titolo di espropriazione al proprietario con
effettivo superamento del valore patrimoniale del bene medesimo.
Pertanto, ad avviso della parte resistente, la questione
rilevante non riguarderebbe la validita’ o meno del sistema tabellare
dei VAM, ma la corretta "quotazione" ed adeguatezza economica dei
valori previsti.
In particolare, secondo la Provincia autonoma, il collegio
rimettente avrebbe potuto ricercare, nella giurisprudenza della Corte
costituzionale e nei principi enunciati dalla Corte EDU, gli
strumenti interpretativi per discostarsi dall’indicazione dei valori
fissati nelle tabelle sui VAM, attraverso una loro disapplicazione,
trattandosi di atti amministrativi a carattere generale di natura
tecnico-discrezionale. Sotto tale profilo, la questione sarebbe
inammissibile per difetto di rilevanza.
La Provincia autonoma ritiene, inoltre, che la questione di
legittimita’ costituzionale posta dalla rimettente non riguardi la
validita’ del sistema tabellare, ne’ l’adeguatezza dei parametri di
valore in esso stabiliti, ma solo l’eccessiva rigidita’ della norma,
che impedirebbe al giudice di discostarsi dai parametri delle
tabelle, qualora esse comportino un eccessivo scostamento dal valore
di mercato.
Detta Provincia osserva, infine, che, stante la non automatica
estensibilita’ al caso di specie della soluzione adottata dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 181 del 2011, la questione potrebbe
essere ritenuta inammissibile per genericita’ dell’oggetto, non
avendo il collegio rimettente precisato il contenuto della possibile
pronuncia additiva ed avendo contestato la validita’ dell’intero
sistema tabellare della legislazione provinciale trentina.
5.- In data 24 aprile 2014, la Provincia autonoma di Trento ha
depositato memoria illustrativa, insistendo per la declaratoria di
inammissibilita’ – per difetto di rilevanza ovvero per carente
motivazione sulla rilevanza – ovvero, in subordine, per la
dichiarazione di non fondatezza della questione di legittimita’
costituzionale.

Considerato in diritto

1.- La Corte d’appello di Trento, con l’ordinanza indicata in
epigrafe (r.o. n. 226 del 2012), dubita – in riferimento agli artt.
42, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione
all’art. 1 del primo protocollo addizionale della Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’
fondamentali (CEDU), ratificata e resa esecutiva dalla legge 4 agosto
1955, n. 848 – della legittimita’ costituzionale dell’art. 13 della
legge della Provincia autonoma di Trento 19 febbraio 1993, n. 6
(Norme sulla espropriazione per pubblica utilita’), come modificato
dall’art. 58, comma 1, della legge della Provincia autonoma in data
29 dicembre 2006, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Provincia autonoma di
Trento – legge finanziaria 2007), concernente la determinazione della
indennita’ di espropriazione per le aree non edificabili.
Ad avviso della rimettente, la norma censurata violerebbe i
citati parametri costituzionali in quanto essa, per determinare la
detta indennita’, farebbe riferimento ai cosiddetti valori agricoli
tabellari, eccessivamente modesti rispetto al valore di mercato
attribuibile ai terreni in base alle loro caratteristiche; in quanto
il criterio di determinazione dell’indennita’, previsto dalla norma
provinciale censurata, sarebbe simile a quello che regolava, ai sensi
dell’art. 5-bis, comma 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333
(Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica),
convertito, con modificazioni, dall’art. 1, della legge 8 agosto
1992, n. 359, la medesima materia nell’ambito della normativa
statale, norma dichiarata costituzionalmente illegittima con la
sentenza di questa Corte n. 181 del 2011, in relazione alla quale il
criterio del cosiddetto valore agricolo medio e’ stato ritenuto
elusivo del legame, richiesto dalla giurisprudenza della Corte
europea per i diritti dell’uomo, che l’indennita’ deve avere con il
valore di mercato del bene espropriato, nonche’ non rispondente
all’esigenza, espressa piu’ volte dalla Corte costituzionale, di
garantire all’espropriato un serio ristoro.
2.- La Provincia autonoma di Trento, con la memoria di
costituzione, ha eccepito l’inammissibilita’ della questione, per il
suo carattere generico ovvero per mancanza di precisione
dell’oggetto, «laddove essa estende la eadem ratio, che ha sorretto
la dichiarazione di incostituzionalita’ della norma nazionale, a
norme della legislazione provinciale che disciplinano in maniera
assai differente l’assetto fra aree edificate ed aree non edificate e
relative conseguenze in ordine alla determinazione della indennita’
di esproprio, sicche’ il richiamo tout court alla sentenza n.
181/2011 risulta improprio, senza che sia stato tenuto adeguatamente
conto delle differenze del sistema trentino».
Inoltre, ad avviso della Provincia autonoma, oggetto della
questione non sarebbe il sistema tabellare in se’ e per se’, ne’ la
circostanza che la modulazione dei valori medi sarebbe lontana dai
valori di mercato. Sempre secondo la Provincia autonoma, tale valore
«non puo’ che essere valutato caso per caso; e se il Giudice ha dato
corso ad una C.T.U. per conoscere la valutazione di mercato dell’area
in questione, avrebbe forse potuto cercare anche nella legge, nella
giurisprudenza di questa Corte e nei principi enunciati dalla Corte
EDU, gli strumenti interpretativi per discostarsi dall’indicazione
dei valori fissati nelle tabelle sui VAM, mediante, appunto, loro
disapplicazione, come si e’ sopra osservato. E allora, sotto tale
profilo, viene anche meno la rilevanza, con la conseguenza che la
proposta questione potrebbe essere dichiarata tout court
inammissibile».
Le suddette eccezioni non sono fondate.
Il denunziato carattere generico della questione non sussiste.
L’ordinanza di rimessione descrive in modo sufficiente la
fattispecie (per quanto rileva ai fini di causa) ed individua con
chiarezza il petitum, volto ad ottenere la dichiarazione
d’illegittimita’ costituzionale della norma censurata, perche’ in
contrasto con i menzionati parametri costituzionali.
Quanto, poi, alla differenza di disciplina esistente tra la
normativa statale ed il sistema trentino (differenza che, nella
legislazione nazionale, renderebbe la categoria delle aree non
edificabili ben piu’ ampia rispetto a quella determinata dal
legislatore provinciale, il che non sarebbe privo di conseguenze «al
fine di verificare la tenuta costituzionale della normativa
provinciale»), si deve osservare che l’argomento non e’ pertinente.
Infatti, nella fattispecie in esame, non e’ in discussione la
natura della superficie in esproprio che, come emerge dall’ordinanza
di rimessione, «e’ costituita da una striscia di terreno della
larghezza di mt. 4,50 circa e lunga mt. 140 posta tra un’arteria
stradale e una linea ferroviaria». La stessa ordinanza precisa che
«dal punto di vista urbanistico l’area ablata ricadeva in parte in
zona F2 destinata alla viabilita’ e in parte in zona F3 destinata al
sistema ferroviario secondo il PRG comunale; si trattava di
destinazioni urbanistiche che non consentivano l’edificazione e
pertanto, anche in considerazione di quanto previsto dall’art. 12
della legge provinciale n. 6/1993 secondo cui costituiscono aree non
edificabili, tra l’altro, quelle destinate a viabilita’, l’indennita’
espropriativa andava determinata sulla base del disposto dell’art. 13
della medesima L. P.».
L’area in questione, dunque, ha senza dubbio carattere non
edificabile, avuto riguardo alle destinazioni urbanistiche che non
consentono l’edificazione, sicche’ essa rientra nell’ambito
applicativo del censurato art. 13 della legge prov. Trento n. 6 del
1993 (e successive modificazioni), a prescindere dalle identita’ o
difformita’ dei presupposti normativi tra legge statale e legge
provinciale.
Infine, in ordine alla rilevanza della questione, si deve
rimarcare che la Corte d’appello ha ravvisato tale presupposto nella
notevole differenza tra l’importo calcolato dal C.T.U., secondo le
modalita’ previste dal citato art. 13, e quello determinato sulla
base del valore di mercato dell’area espropriata. Si tratta di una
motivazione non implausibile, che merita di essere condivisa. Non
altrettanto puo’ dirsi, invece, in ordine all’argomento della
Provincia autonoma, secondo cui la Corte territoriale avrebbe potuto
discostarsi dall’indicazione dei valori fissati nelle tabelle sui
valori agricoli medi (VAM) mediante loro disapplicazione. E’ vero,
infatti, che le tabelle sono atti amministrativi a carattere generale
e di natura tecnico-discrezionale. Tuttavia, la Provincia trascura di
considerare che esse sono state recepite in una norma di legge, del
cui precetto sono divenute parti, sicche’ disapplicarle equivarrebbe
a disapplicare la norma stessa.
Da qui la non fondatezza delle sollevate eccezioni.
3.- Nel merito, la questione e’ fondata.
Va premesso che le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno
competenza legislativa primaria, tra l’altro, in tema di
espropriazione per pubblica utilita’, per tutte le materie di
competenza provinciale (art. 8, numero 22, d.P.R. 31 agosto 1972, n.
670 recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»).
Le Province esercitano la detta potesta’ legislativa entro i
limiti indicati dall’art. 4 dello statuto speciale, ovvero «In
armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico
della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e
degli interessi nazionali […] nonche’ delle norme fondamentali
delle riforme economico-sociali della Repubblica […]» .
Pertanto, la legislazione provinciale, ancorche’ espressione
della competenza primaria dell’ente autonomo, deve conformarsi ai
principi che traggono supporto dal testo fondamentale e
caratterizzano l’ordinamento giuridico dello Stato (sentenza n. 231
del 1984).
In questo quadro, l’art. 13 della legge prov. Trento n. 6 del
1993, come modificato dall’art. 58, comma 1, della legge prov. Trento
n. 11 del 2006, dispone quanto segue: «1. Per le aree non edificabili
l’indennita’ di espropriazione corrisponde al valore agricolo medio
che deve essere attribuito all’area quale terreno considerato libero
da vincoli di contratti agrari e secondo il tipo di coltura in atto
al momento del deposito della domanda di cui all’articolo 4, comma 1.
2. A tal fine, entro il 31 dicembre di ogni anno per l’anno
successivo, la C.P.E. provvede alla ripartizione del territorio
provinciale in zone agrarie omogenee ed alla determinazione di valori
agricoli medi secondo i tipi di coltura praticati in relazione alle
singole zone agrarie, nonche’ del criterio di stima dei danni
arrecati dal punto di vista del valore agrario alle proprieta’
residue nel caso di espropriazioni parziali di terreni agricoli.
2-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 sono
pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione».
Il criterio seguito dal legislatore regionale per calcolare
l’indennita’ di espropriazione delle aree non edificabili
(espressione che comprende le aree agricole e quelle non suscettibili
di classificazione edificatoria) e’, dunque, il valore agricolo medio
del suolo secondo i tipi di coltura praticati in relazione alle
singole zone agrarie, valore da determinare annualmente ad opera di
un’apposita commissione previa ripartizione del territorio
provinciale in zone agrarie omogenee.
Orbene, come questa Corte ha gia’ osservato, nella sentenza n.
181 del 2011, con riguardo ad analoga normativa statale, «il valore
tabellare cosi’ calcolato prescinde dall’area oggetto del
procedimento espropriativo, ignorando ogni dato valutativo inerente
ai requisiti specifici del bene. Restano cosi’ trascurate le
caratteristiche di posizione del suolo, il valore intrinseco del
terreno (che non si limita alle colture in esso praticate, ma
consegue anche alla presenza di elementi come l’acqua, l’energia
elettrica, l’esposizione), la maggiore o minore perizia nella
conduzione del fondo e quant’altro puo’ incidere sul valore venale di
esso. Il criterio, dunque, ha un carattere inevitabilmente astratto,
che elude il "ragionevole legame" con il valore di mercato,
"prescritto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo e
coerente, del resto con il "serio ristoro" richiesto dalla
giurisprudenza consolidata di questa Corte" (sentenza n. 348 del
2007, punto 5.7 del Considerato in diritto)».
E’ vero – prosegue la citata sentenza n. 181 del 2011 – che «il
legislatore non ha il dovere di commisurare integralmente
l’indennita’ di espropriazione al valore di mercato del bene ablato e
che non sempre e’ garantita dalla CEDU una riparazione integrale,
come la stessa Corte di Strasburgo ha affermato, sia pure aggiungendo
che in caso di "espropriazione isolata", pur se a fini di pubblica
utilita’, soltanto una riparazione integrale puo’ essere considerata
in rapporto ragionevole con il valore del bene. Tuttavia, proprio
l’esigenza di effettuare una valutazione di congruita’
dell’indennizzo espropriativo, determinato applicando eventuali
meccanismi di correzione sul valore di mercato, impone che
quest’ultimo sia assunto quale termine di riferimento dal legislatore
(sentenza n. 1165 del 1988), in guisa da garantire il "giusto
equilibrio" tra l’interesse generale e gli imperativi della
salvaguardia dei diritti fondamentali degli individui».
Il criterio della determinazione dell’indennita’ di
espropriazione delle «aree non edificabili» di cui alla normativa
nazionale dichiarata costituzionalmente illegittima con la citata
sentenza e’ sostanzialmente riprodotto dalla normativa trentina
oggetto di censura. La conclusione teste’ enunciata si impone,
pertanto, anche per la denunziata norma provinciale di cui va
dichiarata l’illegittimita’ costituzionale per contrasto con l’art.
117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 del primo protocollo
addizionale della CEDU, nell’interpretazione datane dalla Corte di
Strasburgo, e con l’art. 42, terzo comma, Cost.

per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 13 della legge
della Provincia autonoma di Trento 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme
sulla espropriazione per pubblica utilita’), come modificato
dall’art. 58, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento
29 dicembre 2006, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Provincia autonoma di
Trento – legge finanziaria 2007).
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2014.

F.to:
Sabino CASSESE, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 2 luglio 2014.

Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.