Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 26-09-2011) 11-10-2011, n. 36681

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 4 novembre 2011 la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del 13 febbraio 2007 del G.o.t. del Tribunale di Napoli, che aveva dichiarato J.D., colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, e l’aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione, condizionalmente sospesa.

La Corte, in relazione alle censure dell’appellante, ha argomentato in merito alla loro infondatezza, sia in ordine alla dedotta omessa valutazione del giustificato motivo addotto a sostegno della mancata osservanza dell’ordine di espulsione, sia in ordine al contestato diniego delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio.

2. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione, per mezzo del difensore, l’imputato, che ne chiede l’annullamento, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 62 bis c.p..

Motivi della decisione

1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

2. Si osserva che, successivamente alla proposizione del ricorso, in data 25 dicembre 2010 hanno acquisito efficacia diretta nell’ordinamento giuridico interno gli artt. 15 e 16 della direttiva 2008/115/CE del 16 dicembre 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, alla quale lo Stato italiano doveva adeguare la propria normativa entro il 24 dicembre 2010, senza tuttavia provvedervi.

La Corte di Giustizia dell’Unione europea, con sentenza resa il 28 aprile 2011 nel procedimento C-61/11 PPU – avente a oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE, proposta dalla Corte d’appello di Trento nell’ambito del procedimento a carico di H.E.D., imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, ha statuito che le predette disposizioni della direttiva non consentono la "normativa di uno Stato membro (…) che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo". La Corte ha, quindi, affermato che ai giudici degli Stati dell’Unione spetta "disapplicare ogni disposizione del D.Lgs. n. 286 del 1998 contraria al risultato della direttiva 2008/115", tenendo anche "debito conto del principio dell’applicazione retroattiva della legge più mite, che fa parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri". 3. Conseguono a tali rilievi la disapplicazione della norma incriminatrice contestata all’imputato e l’annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata perchè il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato.

Si tratta, di una formula che, secondo un arresto di questa Corte, condiviso dal Collegio, si adatta al caso della inapplicabilità della disposizione penale per effetto della incompatibilità con la normativa comunitaria, stabilita della Corte di giustizia dell’Unione europea (Sez. 7, n. 21579 del 06/03/2008, dep. 29/05/2008, Boujlaib, Rv. 239960).

P.Q.M.

Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata, perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI, Sent., 19-04-2012, n. 6166 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

che B.F., con ricorso del 20 luglio 2010, ha impugnato per cassazione – deducendo undici motivi di censura, illustrati con memoria -, nei confronti del Ministro della giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Genova depositato in data 21 gennaio 2010, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del B. volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, -, in contraddittorio con il Ministro della giustizia – il quale ha concluso per l’inammissibilità o per l’infondatezza del ricorso -, ha condannato il resistente a pagare al ricorrente la somma di Euro 5.500,00 oltre gli interessi dalla domanda, a titolo di equa riparazione, condannandolo altresì alle spese di ciascun giudizio liquidate in complessivi Euro 900,00;

che resiste, con controricorso illustrato da memoria, il Ministro della giustizia;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 18 settembre 2009, era fondata sui seguenti fatti: a) il B., creditore della s.p.a.

Capital, dichiarata fallita dal Tribunale di Lucca con sentenza del (OMISSIS), aveva presentato domanda di insinuazione al passivo in data gennaio 1992; b) la procedura fallimentare non si era ancora conclusa alla data della domanda di equa riparazione;

che la Corte d’Appello di Genova, con il suddetto decreto impugnato, dopo aver determinato in sedici anni e nove mesi circa la durata complessiva della procedura fallimentare in questione – ha affermato che: a) il tempo congruo di durata dello specifico procedimento fallimentare (normalmente indicato da questa Corte in anni tre) va incrementato del tempo congruo di durata (4 anni in relazione ad un giudizio di primo grado, 3 anni in relazione alla fase di appello, 2 anni in relazione alla fase di Cassazione) dei procedimenti dilatante la prima procedura per un totale complessivo, quindi, di anni dodici (3+4+3+2), avuto riguardo all’iter di giudizi civili coinvolgenti come parte la Curatela fallimentare (vedansi, nella relazione 29- 30.7.2008 del Curatore fallimentare i riferimenti, oltrechè ad un giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, ad un giudizio di opposizione L. Fall., ex art. 98 Proposto da alcuni creditori che percorreva il due gradi di merito e poi quello di legittimità); b) il danno non patrimoniale deve essere quantificato, in conformità con i parametri indicati dalla Corte EDU, in Euro 1.000,00 per ogni anno di irragionevole durata, e così in complessivi Euro 5.500,00;

che il Collegio, all’esito della odierna Camera di consiglio, ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Motivi della decisione

che, con gli undici motivi di ricorso – i quali possono essere raggruppati per l’oggetto della censura -, i ricorrenti criticano il decreto impugnato, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, sostenendo che: a) i criteri di determinazione della durata ragionevole della procedura fallimentare de qua, applicati nella specie, avrebbero comportato conclusioni radicalmente diverse e più contenute, tenuto conto che i processi che trovano origine in tale procedura sono, almeno in parte, estranei alla volontà del singolo creditore; b) la liquidazione delle spese di giudizio sarebbe stata effettuata con violazione dei minimi tariffar forensi e, comunque, in modo palesemente insufficiente rispetto al valore della causa;

che il Ministro controricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorso, per intempestività, in quanto il decreto sarebbe stato notificato in data 19 gennaio 2010, mentre il ricorso è stato notificato in data 30 giugno 2010, oltre il termine di sessanta giorni di cui all’art. 325 c.p.c., comma 1;

che l’eccezione è palesemente infondata, in quanto risulta che detta notificazione è stata eseguita in data 1 febbraio 2010, ad istanza del cancelliere della Corte d’Appello di Genova, ai sensi dell’art. 133 cod. proc. civ. (comunicazione mediante notificazione) e, come tale, non è certamente idonea alla decorrenza dei termini brevi per l’impugnazione;

che le censure sub a) del ricorso sono fondate alla luce della più recente giurisprudenza di questa Corte in ordine alla durata delle procedure fallimentari che, secondo lo standard ricavabile dalle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, non dovrebbe superare la durata complessiva di sette anni (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 22408 e 8047 del 2010), ciò in quanto, tenendo conto della peculiarità del procedimento fallimentare, il termine di tre anni, che può ritenersi normale in procedura di media complessità, è stato ritenuto elevabile fino a sette anni allorquando il procedimento si presenti particolarmente complesso (cfr. la sentenza n, 20549 del 2009), ipotesi questa che è ravvisabile in presenza di un numero particolarmente elevato dei creditori, di una particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare (partecipazioni societarie, beni indivisi, ecc), della proliferazione di giudizi connessi alla procedura ma autonomi e quindi a loro volta di durata vincolata alla complessità del caso, della pluralità di procedure concorsuali interdipendenti;

che la giurisprudenza di questa Corte ha ulteriormente precisato che:

a) la complessità della procedura fallimentare, la cui durata sia stata condizionata da altro procedimento, è rilevante ai fini della liquidazione dell’indennizzo, in quanto al tempo ordinario della procedura fallimentare (tre anni) deve aggiungersi quello relativo all’altro procedimento (nella specie, è stato cassato il decreto impugnato, che aveva rigettato la domanda, ed è stato ritenuto, nel merito, che, in mancanza dell’acquisizione di specifici elementi di valutazione al riguardo, la durata di un procedimento fallimentare dovesse essere ragionevolmente contenuta in sette anni, tenuto conto del tempo occorso per il procedimento di insinuazione del fallimento al passivo di un altro fallimento, che ragionevolmente non poteva ritenersi superiore a tre anni, parzialmente sovrapponibili alla procedura concorsuale in senso stretto: ordinanza n. 5316 del 2011);

b) stabilendo la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2, che, nell’accertare la violazione, il giudice deve considerare la complessità del caso attraverso un esame analitico e non con la mera enunciazione dei vari subprocedimenti o di altre evenienze processuali, è necessario accertare analiticamente quale sia stato il tempo impiegato per portare a conclusione ciascuno dei detti sub- procedimenti, se – in considerazione della obiettiva difficoltà ed alla mole dei necessari incombenti – la durata di ciascun sub- procedimento sia stata ragionevole o meno e, nella ipotesi di durata da ritenersi eccessiva, quanta parte sia imputabile al comportamento delle parti e quanta al comportamento del giudice o di altri organi della procedura o a disfunzioni dell’apparato giudiziario (cfr. la sentenza n. 950 del 2011);

che, nella specie, i Giudici a quibus, in violazione di tali principi ed adottando una motivazione chiaramente insufficiente e contraddittoria, hanno inammissibilmente aggiunto al termine ordinario di tre anni ben nove anni di durata ragionevole della procedura fallimentare de qua, riferendoli ad un processo di opposizione alla dichiarazione di fallimento (quindi non promosso dai creditori) e ad un processo di opposizione all’ammissione al passivo (senza precisare il soggetto che lo ha promosso) protrattisi per tre gradi di giudizio, senza considerare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, siffatti processi debbono avere una durata ragionevole di sei anni complessivi (tre per il giudizio di primo grado, due per il giudizio di appello ed uno per il giudizio di legittimità), e non di nove anni, e senza motivare al riguardo;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alla censura accolta, restando assorbita la censura sub b);

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;

che il processo fallimentare presupposto de quo è durato circa diciassette anni e otto mesi (dal gennaio 1992, data della domanda di insinuazione al passivo fallimentare, al 18 settembre 2009, data della domanda di equa riparazione), sicchè, detratti sette anni di ragionevole durata in base ai principi di diritto dianzi richiamati e qui ribaditi, esso ha avuto la durata irragionevole di circa dieci anni e otto mesi;

che il consolidato orientamento di questa Corte è nel senso che, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 e fermo restando il periodo di tre anni di ragionevole durata per il giudizio di primo grado (nella specie, sette anni), si considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni;

che, nella specie, sulla base di tali criteri e dei già richiamati principi di diritto, il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, va equitativamente determinato nella somma di Euro 9.900,00 per i dieci anni e otto mesi circa di irragionevole ritardo (Euro 750,00 annui, per i primi tre anni di irragionevole durata, ed Euro 1.000,00 per ciascuno dei sette anni successivi, oltre Euro 650 per i residui otto mesi), oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, par. 4, e B, par. 1, allegate al D.M. giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi – in complessivi Euro 1.140,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 490,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Giunio Massa, dichiaratosene antistatario;

che le spese del presente grado di giudizio compensate per la metà, in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso – seguono la residua soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro della giustizia al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di Euro 9.900,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 1.140,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 490,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Giunio Massa, dichiaratosene antistatario, e, per il giudizio di legittimità, nella metà dell’intero, intero liquidato in complessivi Euro 965,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Giunio Massa, dichiaratosene antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. III, Sent., 20-12-2011, n. 6726 Equo indennizzo

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna – Sezione I, con sentenza n. 1235 del 16 aprile 2008 depositata il 23 giugno 2008, ha respinto il ricorso proposto dalla signora M. C. P., già dipendente dell’A.S.L. 7 con la qualifica di "aiuto corresponsabile ospedaliero", avverso la deliberazione n. 2660 – 318 del 23 ottobre 1996, con cui veniva determinato l’importo dell’equo indennizzo sulla base del valore stipendiale annuo corrispondente al livello retributivo di appartenenza al momento della presentazione della domanda nonché della classifica dell’infermità in tabella B.

2. La signora P., con atto notificato il 4 marzo 2009 e depositato il 30 marzo 2009, ha interposto appello, riproponendo sostanzialmente i motivi già dedotti in primo grado e sostenendo l’erronea motivazione della sentenza nel confermare le determinazioni dell’Amministrazione.

La stessa afferisce infatti che il calcolo dell’equo indennizzo doveva essere rapportato alla dinamica salariale ovvero doveva essere ricomprensivo della rivalutazione monetaria, e comunque l’infermità lamentata andava classificata in tabella A anziché B; eccepisce in ogni caso il difetto di motivazione e la contraddittorietà del provvedimento impugnato con il parere del C.P.P.O. (Comitato Pensioni Privilegiate Ordinarie) favorevole alla sussistenza della causa di servizio.

3. L’A.S.L. 7, con sede in Carbonia, si è costituita con memoria datata 8 aprile 2009, ribadendo la legittimità del provvedimento impugnato e della procedura espletata.

4. All’udienza pubblica del 18 novembre 2011, la causa, presenti i legali delle parti, è stata trattenuta in decisione.

5.1. L’appello è infondato.

5.2. Il collegio osserva che, quanto alla liquidazione dell’importo dell’equo indennizzo, nessuna pretesa può essere fatta valere riguardo ad aggiornamenti legati alla dinamica stipendiale, posto che la normativa specifica (articolo 63, c.2, D.P.R. n. 270/1987) fa riferimento solo al livello retributivo contrattualmente corrispondente alla qualifica del dipendente all’atto della presentazione dell’istanza (cfr. Consiglio Stato – Sez. V n. 5606 del 16 ottobre 2002).

Così ha operato correttamente l’ASL con la deliberazione impugnata, conseguentemente rettificando l’importo già proposto dal Commissario straordinario con atto n. 858/2006, per cui non ha pregio l’ asserita "decurtazione".

Va altresì esclusa, come sottolineato dal T.A.R., la rivalutazione monetaria attesa la natura non retributiva dell’equo indennizzo, che è equiparato a indennità compensatoria della diminuzione dell’integrità psicofisica.

5.3. Non sussiste poi alcun difetto né contraddittorietà della motivazione posto che l’Amministrazione, in presenza di due pareri medici contrastanti, e cioè quello della C.M.O. di Cagliari, contraria alla dipendenza da causa di servizio dell’infermità lamentata e tuttavia ascritta alla tabella B ai fini dell’equo indennizzo, e quello del C.P.P.O., invece favorevole alla dipendenza, ha ritenuto di chiedere un ulteriore giudizio alla commissione medica interna per le visite mediche collegiali, che si è espressa in senso conforme al C.M.O..

6.1. Orbene, la materia del riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio e la liquidazione della pensione privilegiata e dell’equo indennizzo è stata oggetto nel tempo di più disposizioni normative, complesse e articolate, le quali hanno ormai "tipizzato" il relativo procedimento e il suo iter, prevedendo altresì l’espressione di pareri da parte di qualificati organismi tecnici di variegata composizione professionale, ai quali è affidato dall’ordinamento il giudizio imparziale e oggettivo sul piano medico e legale, in posizione di autonomia e indipendenza, in quanto momento di sintesi, deputato all’accertamento definitivo della effettività e fondatezza della richiesta a tutela dell’erario.

La disciplina quindi contempla anche la superiore valutazione di giudizi espressi da altri apparati e quindi con autonomo potere di riesame rispetto alle valutazioni espresse dalla C.M.O. e dal C.P.P.O., che non si condizionano né si pregiudicano fra loro essendo diverse le finalità.

6.2. Nella fattispecie pertanto l’Amministrazione, proprio per la discordanza dei due pareri tecnici, ha ritenuto di non uniformarsi al parere del C.P.P.O. e, proprio a tutela dell’erario e della stessa posizione giuridica dell’interessata, si è avvalsa, tenuto conto della "tecnicità" della materia, del potere di verifica e riesame richiedendo l’ulteriore parere della commissione medica interna che ha concordato con il parere della C.M.O., che, è bene ricordare, costituisce organo tecnico – giuridico per legge essenziale del procedimento per il riconoscimento delle cause di servizio.

La Commissione medica interna, com’era nella sua autonoma facoltà, si è espressa nel senso di escludere la dipendenza dell’infermità da causa di servizio e la sua valutazione è indispensabile nel merito, trattandosi di discrezionalità tecnica che si è esternata in una motivazione razionale ricondotta all’attività svolta dalla dipendente e alle infermità lamentate.

Quindi l’Amministrazione ben poteva motivare il rigetto per "relationem" e non aveva l’obbligo di dettagliare le ragioni di tale adesione.

Tali argomentazioni valgono quindi sia per i deliberati della commissione medico interna e dell’Amministrazione sia per la sentenza impugnata, essendo inammissibili le censure dedotte in quanto attinenti a valutazioni di esclusivo spessore tecnicodiscrezionale.

Ne consegue l’infondatezza della lamentela relativa alla classificazione della patologia in tabella B anziché A, posto che anche il C.P.P.O. ha riconosciuto tale patologia ascrivibile alla tab. B.

7. Per le considerazioni che precedono, l’appellova respinto.

La particolarità della fattispecie e il tempo trascorso inducono a disporre la compensazione delle spese del presente grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 21-06-2012, n. 10388 Cambiale

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Svolgimento del processo

Imba Sud s.r.l. chiedeva ed otteneva dal Presidente del Tribunale di Salerno decreto ingiuntivo per la somma di L. 146 milioni, oltre interessi e spese della procedura, nei confronti della s.r.l. Raviele Legnami, sulla base di n. 15 pagherò cambiari, di cui 13 di L. 10 milioni ciascuno e 2 di 8 milioni ciascuno,scadenti dal 5/9 al 30/9/92, oltre le spese di protesto.

Raviele Legnami proponeva opposizione ed in via riconvenzionale, chiedeva il risarcimento dei danni all’immagine.

Si costituiva la convenuta opposta, e chiedeva il rigetto dell’opposizione.

In corso di causa, veniva dichiarato il fallimento della Imba Sud s.r.l.; si costituiva la Curatela, facendo proprie le conclusioni già rassegnate dalla società.

Il Tribunale, con sentenza 14/4/2004, rigettava l’opposizione, e compensava tra le parti le spese.

La Corte d’appello, con sentenza 17/7 – 18/9/2008, ha rigettato l’appello principale della Raviele Legnami e, in parziale accoglimento dell’appello incidentale del Fallimento Imba Sud, ha compensato per la metà le spese del primo grado, condannando l’appellante al rimborso della restante frazione; ha infine condannato detta parte al rimborso in favore dell’appellata Curatela delle spese del secondo grado di giudizio, come liquidate.

La Corte del merito, nello specifico e per quanto qui interessa, ha rilevato che la prospettazione di falsità delle cambiali a firma R.A. per falsità dei timbri, uno con indicazione della ragione sociale e l’altro con la dizione "amministratore", pur ammissibile trattandosi di causa di vecchio rito, era infondata, non avendo la Raviele Legnami provato la dedotta falsità, che non risulta accertata in sede penale, risultando dalla sentenza penale che R.D., imputato di calunnia, è stato assolto, ma per ragioni diverse dalla falsità dei timbri (e cioè per la mancata individuazione del soggetto incolpato, non individuabile), nè al giudizio di falsità poteva pervenirsi sulla base del raffronto tra la grafica dei timbri delle cambiali a firma R.D. e quella dei titoli a firma R.A..

Pertanto, conclude la Corte d’appello, poichè le cambiali recano accanto alla sottoscrizione di R.A. la ragione sociale della società e la qualità di amministratore del sottoscrittore, correttamente il Tribunale ha riferito l’obbligazione di pagamento alla società, e, stante l’astrattezza del titolo, la Raviele Legnami avrebbe dovuto provare la mancanza del rapporto sottostante, che invece non ha provato.

Ricorre Raviele Legnami, sulla base di sei motivi.

Si difende il Fallimento con controricorso ed avanza ricorso incidentale sulla base di un unico motivo.

L’appellante ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1.1.- Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 214, 215 e 216 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e dei principi generali in tema di onere della prova.

Secondo Raviele Legnami, Imba Sud non ha dimostrato l’autenticità dei timbri "Raviele Legnami s.r.l." e "Raviele Legnami s.r.l.

amministratore" sulle tredici cambiali da L. 10 milioni ciascuna, contestata dalla Raviele sia con l’atto d’appello che con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo; dal 1989, a R.A. è subentrato come amministratore il figlio D. ed Imba Sud, che sapeva di detta sostituzione, non ha dimostrato che R.A. fosse amministratore di fatto; non la Raviele Legnami, ma il Fallimento Imba Sud deve ritenersi onerato della prova della falsità dei timbri.

1.2 – Col secondo motivo la Raviele Legnami denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo, per non avere la sentenza impugnata individuato le ragioni per le quali ha concluso per l’autenticità dei timbri o comunque, per la riconducibilità degli stessi alla società, pur in presenza di espressa contestazione in ordine all’autenticità dei timbri, in difetto di ogni riscontro ed in presenza della prova della totale diversità dei timbri da quelli utilizzati dalla Raviele.

1.3.- Col terzo motivo, la ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 1, dell’art. 2697 c.c., dei principi generali in tema di onere della prova, del principio di letteralità dell’obbligazione cartolare, nonchè dei principi in tema di amministrazione di fatto di una società di capitali.

Il R.D. n. 1669 del 1933, art. 11 stabilisce, in applicazione del principio di letteralità dell’obbligazione cartolare, che il rappresentante senza poteri di un terzo o di una società di capitali risponda in proprio dell’obbligazione cartolare assunta; la Curatela non ha affatto provato che R.A. sia stato amministratore di fatto, anzi, tale assunto è smentito dal rilievo che le altre due cambiali, pure azionate da Imba Sud, sono tratte da R. D., amministratore e legale rappresentante della Raviele Legnami s.r.l..

1.4.- Col quarto motivo la ricorrente principale si duole del vizio di omessa ed incongrua motivazione sulla indicazione del R. A. come amministratore di fatto, a fronte delle espresse contestazioni e della circostanza che le altre cambiali non contestate dalla Raviele sono state tratte da R.D., quale effettivo amministratore della società.

1.5.- Col quinto motivo, Raviele Legnami denuncia violazione e falsa applicazione dei principi in tema di obbligazioni cambiarie, in specie, degli artt. 1173 e 1174 c.c., degli artt. 2697, 2721 e 2726 c.c.: le cambiali in oggetto costituivano oggetto di uno "sconto di favore", non corrispondevano ad un effettivo e reale rapporto obbligatorio, come è incontestato, e nessun obbligo restitutorio aveva il R.A. nei confronti di Imba Sud o altrimenti la società Raviele, nel caso di ritenuta autenticità dei timbri apposti sui titoli.

1.6.- Col sesto motivo la ricorrente principale si duole della omessa ed insufficiente motivazione per l’attribuzione di valore assorbente e decisivo alla astrattezza del titolo, pur nella consapevolezza della natura dei titoli di cambiali di favore.

2.1.- Con l’unico motivo del ricorso incidentale il Fallimento denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., per avere la Raviele dedotto inammissibilmente in secondo grado il fatto diverso della falsità dei timbri.

3.2.- Il primo ed il secondo motivo del ricorso principale sono inammissibili.

Il quesito di diritto, formulato ex art. 366 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis alla fattispecie, avuto riguardo alla data di pubblicazione della pronuncia impugnata) in esito al primo motivo, non risponde ai principi affermati da questa Corte secondo i quali, il quesito di diritto deve comprendere sia l’indicazione della "regula juris" adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo in relazione alla fattispecie (così la pronuncia delle sezioni unite, 16092/2009, e conformi le precedenti 24339/2008, 19769/2008, e resa a sezioni unite, 6420/2008); altresì, come esposto tra le ultime nella pronuncia 11097/09 (in senso conforme, la precedente sentenza 24578/2008), deve concludersi per l’inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione che si concluda con la formulazione di un quesito di diritto in alcun modo riferibile alla fattispecie o che sia comunque assolutamente generico, dovendosi assimilare un quesito inconferente alla mancanza di quesito.

Ciò posto, si deve rilevare che il quesito articolato a pag. 32, nel riferimento al "disconoscimento dell’autenticità dei timbri recanti la ragione sociale di una società" ed all’onere della prova della autenticità degli stessi, non tocca il punto di causa, che non attiene al profilo della "falsità" dei timbri, ma al profilo della legittimazione del R.A. a rappresentare la società e quindi ad assumere per essa l’obbligazione cartolare.

Il quesito, riassuntivo del motivo, non da conto dell’effettiva regula iuris applicata dalla Corte di appello, ma neppure individua quale sia la regula di cui questa Corte dovrebbe fare applicazione al fine di pervenire alla cassazione della sentenza impugnata. Anche il secondo motivo è inammissibile, in quanto privo del momento di sintesi.

Come affermato nella pronuncia 1747/2011, questa Corte regolatrice – alla stregua della stessa letterale formulazione dell’art. 366 bis c.p.c. – è fermissima nel ritenere che a seguito della novella del 2006 nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5 allorchè, cioè, il ricorrente denunzi la sentenza impugnata lamentando un vizio della motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione: ciò importa in particolare che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., ad esempio, Cass., sez. un., 1 ottobre 2007, n. 20603). Al riguardo, ancora, è incontroverso che non è sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che è indispensabile che sia indicato in una parte, del motivo stesso, che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata.

Conclusivamente, non può dubitarsi, che allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (In termini, ad esempio, Cass. 7 aprile 2008, n. 8897, nonchè cfr. Cass. 10 aprile 2010, n. 8555; Cass. 10 marzo 2010, n. 5794)".

3.3.- Il terzo motivo va accolto, per i rilievi di seguito esposti.

Il R.D. n. 1669 del 1933, art. 11 così recita: "Chi appone la firma sulla cambiale quale rappresentante di una persona per la quale non ha il potere di agire, è obbligato cambiariamente come se avesse firmato in proprio e, se ha pagato, ha gli stessi diritti che avrebbe avuto il preteso rappresentato. La stessa disposizione si applica al rappresentante che abbia ecceduto i suoi poteri".

Nell’interpretazione di detta norma, questa Corte si è espressa con la pronuncia 4763/1993, affermando che i requisiti per la valida assunzione di una obbligazione cambiaria in nome altrui sono, ai sensi del R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669, art. 11 non solo l’esistenza di una procura o di un potere "ex lege", ma anche l’apposizione della sottoscrizione con l’indicazione della qualità, ancorchè senza l’uso di formule sacramentali e con le sole modalità idonee a rendere evidente ai terzi l’avvenuta assunzione dell’obbligazione per conto di altri, come nel caso di collocazione della firma cambiaria sotto il timbro di una società, sufficiente a rivelare la volontà del sottoscrittore di impegnarsi in rappresentanza dell’ente, con la conseguenza che a questo ultimo deve rivolgersi il beneficiario del titolo, salva l’eccezione, proponibile soltanto dal rappresentato, del difetto o eccesso di rappresentanza del sottoscrittore.

La Corte del merito non ha reso corretta applicazione della norma e del principio sopra espresso, riferendo tout court l’obbligazione cartolare alla società, pur in presenza della contestazione della società del potere rappresentativo in capo a R.A., e senza valutare detta eccezione nel merito, alla stregua di quanto risultante dagli atti del processo.

3.4.- Il quarto motivo è inammissibile, per la carenza del momento di sintesi.

3.5.- Il quinto motivo è inammissibile, attesa la novità della prospettazione delle cambiali come titoli di favore, privi del rapporto sottostante tra favorito e favorente.

Tale eccezione infatti,alla stregua della sentenza impugnata, non risulta sollevata e resa oggetto del giudizio di merito e della decisione (per il principio, vedi le pronunce 12644/98 e, resa a sezioni unite, 16996/06).

3.6.- Il sesto motivo è inammissibile, per la carenza del momento di sintesi.

4.1.- Il motivo del ricorso incidentale, siccome relativo alla deduzione di falsità dei timbri, in relazione alla quale sono stati ritenuti inammissibili i motivi del ricorso principale, è conseguentemente assorbito.

5.1.- Conclusivamente, dichiarati inammissibili i motivi primo, secondo, quarto, quinto e sesto del ricorso principale, assorbito l’incidentale, ed accolto il terzo motivo del ricorso principale, va cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio; detta Corte valuterà gli atti di causa alla stregua del principio di diritto secondo il quale la collocazione della firma cambiaria sotto il timbro della società è idonea a rivelare la volontà del sottoscrittore di impegnarsi in rappresentanza dell’ente, con la conseguenza che a questi deve rivolgersi il beneficiario del titolo, salva l’eccezione proponibile dal rappresentato, del difetto o eccesso di rappresentanza del sottoscrittore, eccezione sollevata nella specie, sotto il profilo della carenza del potere rappresentativo, e che dovrà essere esaminata dal Giudice di rinvio nel merito, alla stregua degli atti di causa.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale, dichiara inammissibili gli altri motivi del ricorso principale, assorbito l’incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2012

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