Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 20-10-2011) 27-10-2011, n. 38848 Sequestro

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sulla richiesta di riesame proposta nell’interesse di R.P. avverso il sequestro probatorio" di medicinali e dispositivi medici contrassegnati con la dicitura "Confezioni ospedaliere", operate all’interno dei locali adibiti a studio odontoiatrico del predetto R. sito in (OMISSIS), da parte della pg in data (OMISSIS) e convalidato dal PM presso il Tribunale di Cassino con decreto del 17- 12-2010, il Tribunale del riesame di Frosinone, con ordinanza in data 20-01-2011, rigettava detta richiesta, ribadendo la sussistenza del "fumus" del reato di cui all’art. 314 c.p., ipotizzato dall’accusa nei confronti del R. sia in qualità di titolare dello studio odontoiatrico suddetto, sia quale Dirigente medico in servizio presso il reparto ortopedia del P.O. di Sora, alla luce della destinazione del materiale – rinvenuto e sequestrato – proprio alle dette attività senza essere accompagnato da alcuna documentazione che ne giustificasse il possesso, lasciando fondatamente sospettare un’indebita sottrazione di tale materiale da una struttura ospedaliera pubblicaci guisa che il provvedimento cautelare reale anzidetto era da mantenere al fini di procedere ai necessari approfondimenti investigativi, sussistendo il vincolo di immediatezza tra i beni sequestrati ed il reato ipotizzato.

Avverso tale ordinanza la difesa del R. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, a motivi del gravame, la violazione di legge "per inosservanza delle disposizioni stabilite a pana di nullità, segnatamente concernenti l’intervento e l’assistenza dell’indagato, rilevante ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), art. 324 c.p.p., comma 6 e art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c).

In particolare,si denunciava che il Tribunale del riesame territoriale aveva proceduto alla celebrazione dell’udienza camerale ex art. 324 c.p.p., pur in assenza di notificazione dell’avviso di fissazione di tale udienza al difensore di fiducia del ricorrente in persona dell’Avv. Chiara Ranaldi, proponente la richiesta di riesame.

Il ricorso e fondato e va accolto con il conseguente annullamento dell’impugnata ordinanza e rinvio al Tribunale di Frosinone per nuovo esame.

Ed invero, come denunciato nel ricorso, emerge dall’esame degli atti, operato in questa sede per la natura dell’eccezione in ritiene effettivamente per l’udienza camerale del 20-01-2010, il relativo avviso di cui all’art. 324 c.p.p., comma 6, in combinato disposto con l’art. 127 c.p.p.; non risulta essere stato giammai notificato all’Avv. C. Ranaldi, difensore ricorrente nell’interesse del R., ne la presenza del predetto difensore risulta ex adverso assicurata in sede di tale udienza camerale, con intuibile compromissione del diritto di difesa, privata della facoltà di controdedurre ai termini dell’accusa a supporto del provvedimento cautelare reale impugnato secondo il tracciato dell’art. 324 c.p.p., in combinato disposto con l’art. 355 c.p.p., comma 3. Trattasi della denuncia di una patente violazione di legge che rende ammissibile il ricorso in questa sede, ex art. 325 c.p.p., con le conseguenze innanzi enunciate.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Frosinone per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-05-2012, n. 7985

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Svolgimento del processo

Con ricorso al Giudice del lavoro di Roma A.G. conveniva in giudizio l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) per ottenere il ricalcolo dell’indennità di anzianità (i.d.a.) e del trattamento di fine rapporto (t.f.r.), degli importi di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonchè della retribuzione del periodo feriale, con inclusione nella base di calcolo dei compensi percepiti per lavoro straordinario continuativamente prestato.

La Corte d’appello di Roma, riformando la decisione di primo grado, condannava l’IPZS al pagamento della somma di 2.839,79 Euro a titolo di differenza tredicesima, quattordicesima e TFR. La sentenza viene impugnata per cassazione dall’IPZS. Parte intimata si è difesa con controricorso.

Motivi della decisione

L’IPZS deduce violazione delle norme degli artt. 21 e 34 del ccnl grafici 1992 ed errata interpretazione in relazione agli arrt. 1362 e 1363 c.c., nonchè violazione dell’art. 2120 c.c.. A parere dell’IPZS, il computo del lavoro straordinario ai fini del ricalcolo del t.f.r. deve essere limitato all’ottobre 1992, atteso che in base al ccnl del 1992 (in vigore dall’1.11.92) è da escludersi la computabilità dello straordinario, per volontà delle parti espressa in sede di esercizio di autonomia collettiva. Infatti l’art. 21 del ccnl 1992, sotto la rubrica "Nomenclatura", nel prevedere che "retribuzione è quanto complessivamente percepito dal quadro, dall’impiegato e dall’operaio per la sua prestazione lavorativa nell’orario normale", reca l’aggiunta delle parole "nell’orario normale", non presenti nel corrispondente articolo del ccnl 1989 (in tutto identico, salvo che per tali parole), il che manifesterebbe l’intento dei contraenti di escludere l’incidenza di quanto percepito fuori dall’orario normale nel calcolo del t.f.r.. Della formulazione di questa norma il giudice avrebbe dovuto tener conto nell’interpretazione dell’art. 34 dello stesso ccnl 1992, per il quale il t.f.r. si calcola "sommando per ciascun anno di servizio una quota pari alla retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 73,5" (comma 1). Deduce poi violazione dell’art. 1362 c.c., contestando l’inserimento dei compensi per lavoro straordinario nella base di calcolo di tredicesima e quattordicesima e delle retribuzione feriale fino al 31.10.92, in quanto il giudice di merito ha ritenuto che fino a questa data la contrattazione collettiva avesse dato una nozione onnicomprensiva della retribuzione, senza tenere, invece, conto che l’ordinamento non conosce il principio generale di onnicomprensività. Invece, il compenso per il lavoro straordinario, anche se erogato in misura fissa e continuativa, non entra a far parte della retribuzione ordinaria posta a base degli istituti retributivi indiretti, salva la diversa volontà delle parti contraenti. Nel caso di specie, pertanto, il compenso per tredicesima e quattordicesima mensilità avrebbe dovuto essere quantificato alla stregua della disciplina collettiva, che dedica specifiche norme alle modalità di determinazione della tredicesima (si veda il ccnl grafici del 1989 e del 1992, art. 7 per gli operai e art. 8 per gli impiegati) e della quattordicesima (si veda il regolamento del personale).

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.

Quanto alla richiesta di ricalcolo del t.f.r., oggetto del primo motivo, deve rilevarsi che l’art. 34 del ccnl 1.11.92 del personale dipendente delle aziende grafiche ed affini, applicabile al personale IPZS, prevede che il lavoratore "ha diritto ad un trattamento di fine rapporto calcolato sommando per ciascun anno di servizio una quota pari alla retribuzione per l’anno stesso divisa per 13,5" (comma 1).

Lo stesso art. 34, al comma 3, prevede che "per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme della L. 29 maggio 1982, n. 297".

Quanto alle modalità di calcolo della "retribuzionè" rilevante ai fini del t.f.r., deve considerarsi che l’art. 2120 c.c., prevede sul piano generale che la retribuzione annua abbia carattere onnicomprensivo e comprenda "tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese", facendo tuttavia salva la "diversa previsione dei contratti collettivi" (comma 2). La norma generale, in altre parole, riconosce alle parti contrattuali in sede di autonomia negoziale collettiva la facoltà di stabilire eccezioni alla regola generale della onnicomprensività della retribuzione annua da prendere in considerazione.

Deve a questo riguardo considerarsi che l’art. 21 del contratto collettivo dei grafici 1.11.92, applicabile nel caso di specie, prevede che "retribuzione è quanto complessivamente percepito dal quadro, dall’impiegato e dall’operaio per la sua prestazione lavorativa nell’orario normale". Dal confronto con il testo negoziale attinente la stessa definizione di retribuzione contenuto nel precedente contratto collettivo del 1989, risulta aggiunta l’espressione "nell’orario normale", che era assente nella precedente formulazione.

All’esito del raccordo tra tali norme ed in ossequio al canone ermeneutico imposto dall’art. 1363 c.c., secondo cui l’intenzione delle parti contrattuali va condotta esaminando le clausole contrattuali le une per mezzo delle altri, in modo da attribuire alle clausole stesse il senso che risulta dal complesso dell’atto (Cass. 5.06.09 n. 13083, Cass. 5.6.04 n. 10721 ed altre conformi), deve pervenirsi alla conclusione che solo dall’1.11.92 (data di entrata in vigore del contratto) è operante la norma dell’art. 21 che fissa la base di calcolo del t.f.r. con riferimento alla retribuzione percepita per la "prestazione lavorativa, nell’orario normale", con esclusione quindi dei compensi riferiti al lavoro straordinario (in questo senso, in forza dello stesso percorso argomentativo, v. tra le altre Cass. 6.02.08 n. 2781 e 13.01.10 n. 365). Per il periodo precedente, prima che fosse adottata la nuova formulazione della norma, in cui l’art. 21 individuava la retribuzione con generico riferimento a "quanto percepito per la prestazione lavorativa", invece, detta base di calcolo ricomprendeva anche il compenso per lavoro straordinario continuativo.

In questi termini, dunque, il primo motivo è fondato.

E’ fondato anche il motivo attinente al computo dei compensi percepiti per straordinario ai fini della determinazione degli istituti collaterali presi in considerazione (tredicesima e quattordicesima mensilità e retribuzione feriale).

La sentenza impugnata ritiene che il compenso del lavoro straordinario rientri nella base di calcolo della tredicesima e della quattordicesima fino al 31.10.92, riconoscendo carattere onnicomprensivo alla formulazione contenuta nell’art. 21 del ccnl del 1989 (qui rilevante, essendo il diritto attribuito solo fino al 31 ottobre 1992). L’assenza di precisazioni e di esclusioni consentirebbe, infatti, di ritenere che nella definizione di "retribuzione" contenuta nella norma contrattuale debbano ricomprendersi tutti gli emolumenti che trovano causa tipica e normale nel rapporto di lavoro ed abbiano carattere di abitualità, inclusi i compensi per lavoro straordinario corrisposto continuativamente.

Questo percorso argomentativo è stato già ritenuto carente dalla giurisprudenza di questa Corte, in quanto mancante dell’esame delle disposizioni dedicate agli istituti retributivi in parola dal contratto collettivo del 1989, nonchè dal regolamento del personale IPZS, che dedica specifiche norme alle modalità di determinazione della tredicesima e quattordicesima mensilità e ne fissa il computo in maniera fissa ed invariabile, con conseguente violazione del già menzionato canone ermeneutico della valutazione complessiva delle clausole contrattuali ( art. 1363 c.c.) (v. la già citata sentenza n. 2781 del 2008).

In questa sede, trattandosi di sentenza pubblicata dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, può procedersi all’interpretazione diretta della normativa contrattuale, in forza del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 3, come invece non era stato possibile nel caso precedentemente indicato.

Le disposizioni contrattuali da applicare sono:

– quelle del comma 3 del già citato art. 21 del ccnl 1989 relative alla c.d. "Nomenclatura" (qui rilevante, essendo il diritto attribuito, come già evidenziato, solo per il periodo giugno 1990- ottobre 1992), per il quale:

"Le dizioni stipendio, salario, retribuzione devono essere intese come segue:

– stipendio e salario è il corrispettivo spettante al quadro, all’impiegato e all’operaio in base ai valori base contrattuali di cui alla tabella dei minimi di stipendio e di salario riportato nella Parte Settima, ed all’indennità di contingenza;

– retribuzione è quanto complessivamente percepito dal quadro, dall’impiegato e dall’operaio per la sua prestazione lavorativa";

– le disposizioni del ccnl 1989 in materia di tredicesima mensilità distinguono tra operai da una parte e quadri ed impiegati dall’altra:

– per i primi l’art. 8, parte seconda-operai, sotto la rubrica Gratifica natalizia, prevede: "La gratifica natalizia per gli operai e gli apprendisti è stabilita, per ciascun anno, nella misura di duecento ore di retribuzione…..";

– per i secondi l’art. 8, parte terza-impiegati, sotto la rubrica Tredicesima mensilità prevede: "L’azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari al 30/26 della retribuzione mensile percepita dall’impiegato…".

L’uso del termine "complessivamente" utilizzato dall’art. 21 del ccnl 1989 nella definizione di "retribuzione" vale a segnarne la distinzione rispetto al termine "stipendio o salario", perchè quest’ultimo è comprensivo solo di paga base e contingenza, mentre la "retribuzione" è comprensiva delle voci ulteriori spettanti, quali gli scatti di anzianità (che l’art. 9 del ccnl attribuisce sia agli operai che agli impiegati), o l’indennità di turno che spetta agli operai delle aziende grafiche, o anche l’indennità di cassa spettante agli impiegati (art. 11 del ccnl 1989). L’avverbio "complessivamente" non sta quindi a significare che la "retribuzione" cui far riferimento, per quanto riguarda la tredicesima degli impiegati, debba includere il compenso per lavoro straordinario, perchè essa si riferisce alla inclusione di voci stipendiali diverse.

Inoltre, nell’art. 2, parte-operai, e nell’art. 2 parte-impiegati del ccnl 1989, sono contenute disposizioni concernenti il compenso per il lavoro straordinario, che pur recando minuziose prescrizioni, non prevedono in alcun modo la inclusione del compenso stesso nelle mensilità aggiuntive.

Va poi tenuto in considerazione che le parti stipulanti hanno omesso di indicare le modalità attraverso le quali inserire, nella base di calcolo degli istituti indiretti, i compensi percepiti per lavoro straordinario, i quali, sia pur ricorrenti, sono di importo variabile per ciascun mese. Sarebbe allora indebito l’intervento dell’interprete che dettasse una disposizione "di riempimento", per decidere in qual modo il compenso per lavoro straordinario debba essere inserito nella retribuzione spettante per le mensilità aggiuntive.

Il silenzio serbato dalle parti sul punto è ancor più significativo se si considera il disposto dell’art. 22 della parte generale del ccnl, laddove figura "Compensi perequativi per le aziende grafiche", ove si dispone che le maggiorazioni per lavoro a turno e quelle previste dalle norme tecniche delle singole specializzazioni, salvo i casi in cui questo sia prestato occasionalmente, saranno computate per la tredicesima mensilità a la gratifica natalizia "in base alle media maturata nell’anno…", segno evidente che nei casi in cui si è davvero voluto includere nella tredicesima un compenso di importo mensilmente variabile, lo si è previsto espressamente e si è anche determinata la modalità di calcolo, a differenza di quanto risulta per il compenso per lavoro straordinario, su cui, appunto le parti tacciono.

Ancor più arduo sarebbe ritenere incluso il compenso per lavoro straordinario nella tredicesima degli operai. Questa infatti è determinata a ore, perchè, come sopra rilevato, spetta "per ciascun anno, nella misura di duecento ore di retribuzione …..", di modo che sarebbe necessario preliminarmente determinare la retribuzione oraria, comprendendovi il lavoro straordinario, e quindi moltiplicare per duecento. Ma circa l’applicabilità di questa modalità di conteggio non c’è traccia nel ccnl.

Si deve quindi concludere, alla luce delle molteplici clausole collettive esaminate, per infondatezza della pretesa di inclusione del compenso per lavoro straordinario nella tredicesima: vigore del ccnl del 1989.

E’ parimenti infondata la pretesa di inclusione del compenso per lavoro straordinario nella quattordicesima mensilità. Infatti, nel ccnl 1989 non si fa menzione del diritto ad una quattordicesima mensilità, desumibile, come sostenuto dalle stesse parti in causa, nell’art. 30 del Regolamento del personale IPZS, concernente quadri, impiegati ed operai, per il quale "…. L’ammontare di essa per i quadri e gli impiegati è pari ad una mensilità di retribuzione; per gli operai è pari al salario orario ragguagliato alla retribuzione ordinaria di un mese".

In detta disposizione, mentre per gli impiegati la quattordicesima è parametrata ad una mensilità di retribuzione, per gli operai è richiamato il "salario orario ragguagliato alla retribuzione ordinaria di un mese". Ed il riferimento alla "retribuzione ordinaria" conduce pianamente alla esclusione dal computo del compenso per lavoro straordinario, quanto meno per gli operai.

Tale esclusione, renderebbe incongrua l’inclusione per gli impiegati, non essendovi ragioni per discriminare tra i due tipi di lavoratori e restando comunque fermo il già ravvisato vuoto della disciplina collettiva in punto di modalità di adozione di tale inclusione.

Quanto alla inclusione del compenso per lavoro straordinario nella retribuzione feriale, l’art. 5 del ccnl 1989 dispone che gli operai hanno diritto ogni anno ad un periodo di ferie, con la retribuzione commisurata all’orario contrattuale, pari a 27 giorni lavorativi. Il richiamo alla retribuzione dell’orario contrattuale non può che escludere l’inclusione del compenso per lavoro straordinario, che, per definizione, non è quello contrattuale.

L’art. 6 dello stesso ccnl, per gli impiegati, prevede il diritto ad un periodo di riposo, di varia durata a seconda dell’anzianità di servizio, con decorrenza della retribuzione. Anche in questo caso si fa riferimento alla retribuzione; ma, come già osservato per la tredicesima, manca ogni indicazione sul sistema di inclusione del compenso per lavoro straordinario nella retribuzione feriale, ed anche in questo caso sarebbe irragionevole discriminare tra impiegati ed operai.

Fondati, infine, sono anche i motivi che concernono l’inclusione dei 10 minuti valori nelle mensilità aggiuntive. Come questa Corte ha già più volte affermato non vi è alcuna disposizione che preveda l’inclusione di tale compenso negli istituti collaterali e la relativa pronuncia della Corte di merito è implicita e non può dirsi omessa.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale, tenuto conto che il compenso per lavoro straordinario è ricomprensibile nella base di calcolo del t.f.r. solo fino al 31.10.92 e non è invece ricomprensibile in quella della tredicesima, della quattordicesima mensilità e della retribuzione delle ferie, procederà a nuovo esame della controversia, provvedendo, altresì, a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-10-2011) 01-12-2011, n. 44619

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale di L’Aquila, in data 31 marzo 2011, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dal difensore di F. L., per la mancata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, con l’immediato dissequestro delle somme presenti sul conto corrente della Combat s.r.l., in relazione all’ordinanza emessa in data 3 marzo 2011 dal Gip presso il tribunale di L’Aquila a carico dello stesso F. per il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato e falso. A sostegno dell’impugnazione il p.m. ricorrente ha dedotto:

a) Violazione e/o erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Il P.M. ricorrente lamenta che la valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sia stata operata unicamente sulla base dell’interpretazione postuma da parte della Regione Abruzzo della normativa disciplinante il meccanismo contributivo di cui ha usufruito il F.. Tale interpretazione postuma sarebbe insufficiente ad eliminare la circostanza di fatto che l’assunzione della dipendente sarebbe avvenuta con un ritardo di mesi due e giorni otto rispetto al semestre successivo alla ripresa dell’attività lavorativa, in violazione dunque della condizione necessaria del raggiungimento nei tempi prefissati dell’obiettivo occupazionale minimo dalla riattivazione dell’attività produttiva.

Il ricorso è infondato.

Il Tribunale di l’Aquila reputa sufficiente per ritenere allo stato l’insussistenza dell’ipotesi di truffa la circostanza che il termine semestrale per la legittima fruizione del contributo debba essere computato dalla data della pubblicazione della graduatoria di merito delle imprese che ne avevano fatta domanda, individuata nel 25 giugno 2010, come ritenuto dalla Regione e regolarmente osservato dal F., che ha provveduto all’assunzione del dipendente in data 13 luglio 2010, prima della richiesta di erogazione del saldo del contributo,e non dal giorno effettivo della ripresa dell’attività.

Su questa base ha annullato il decreto di sequestro preventivo disposto dal Gip. Osserva la Corte che allo stato la controversa interpretazione della disciplina normativa fa ritenere perlomeno sotto il profilo soggettivo, l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza tali da giustificare l’adozione della misura cautelare impugnata.

La ritenuta formale decorrenza del termine,secondo l’interpretazione della Procura, circostanza sulla quale è stata basata l’adozione della misura cautelare, di fronte ad una interpretazione diversa dell’Autorità amministrativa, intervenuta in epoca precedente alla presentazione della domanda da parte del F. per ottenere l’erogazione del saldo del contributo, non può ritenersi quindi univocamente idonea a fissare le condizioni richieste dalla legge.

Alla luce delle suesposte considerazioni deve essere rigettata l’impugnazione proposta dal P.M.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso Roma, il 7 ottobre 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 27-06-2012) 11-09-2012, n. 34574 Associazione per delinquere Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Reggio Calabria con sentenza del 22 giugno 2011 ha confermato – salva la assoluzione dal reato associativo per S. e l’assoluzione di F. per il capo d (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73) – la sentenza di condanna nei confronti di sette persone accusate di associazione finalizzata al traffico di droga (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74) nonchè singoli reati di spaccio (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73) emessa dal GUP del tribunale di Reggio Calabria il 7 gennaio 2010 a seguito di giudizio abbreviato richiesto in sede di udienza preliminare.

In sintesi, la associazione che si assume essere stata costituita dai ricorrenti ed altri soggetti, per i quali si procede separatamente, era composta da persone appartenenti a due diversi contesti criminali che, nel periodo di osservazione, effettuavano congiuntamente operazioni di acquisto di droga di tipo cocaina in Spagna. Nel corso dell’indagine, svolta tra il febbraio 2005 ed il maggio 2005, venivano accertate cinque operazioni di importazione di rilevanti quantità di droga, in due occasioni precisamente individuate in, rispettivamente, 7 kg ed 1 kg circa.

L’attività di indagine era iniziata presso la Procura della Repubblica di Napoli in quanto, nel corso di intercettazioni a carico di una locale banda criminale, acquisite informazioni ed attivate indagini su canali di approvvigionamento di droga in Spagna, si individuano anche i ricorrenti che utilizzavano gli stessi fornitori.

Perciò le indagini proseguivano nei confronti degli indagati con attività di intercettazioni telefoniche ed ambientali ed operazioni sul territorio che valevano a dimostrare che i ricorrenti, che operavano parte in Calabria e parte in Liguria, importavano con continuità droga dalla Spagna per poi disporne nell’ambito dei rispettivi mercati criminali.

Più in dettaglio, gli inquirenti riuscivano a seguire con precisione l’attività di trasporto grazie al sistema di rilevamento satellitare inserito nella vettura del R.F.. Quest’ultimo, peraltro, nel corso delle indagini rendeva un interrogatorio 8/11/08 in cui ammetteva parte degli addebiti, offrendo utili informazioni pur se, rileva la sentenza impugnata, si trattava di una confessione solo parziale e giustificata dalla volontà di sminuire la gravità dei fatti.

La sentenza della Corte di Appello affronta innanzitutto il tema della competenza per territorio, contestata dai ricorrenti, e già rigettata nel merito dal giudice di primo grado; la Corte supera la questione sotto il profilo formale, ritenendo la questione non ammissibile in quanto, una volta richiesto il giudizio abbreviato, resta preclusa ogni ulteriore questione in materia di competenza per territorio.

Parimenti la Corte ha deciso in termini di rigetto sulla questione posta dalla difesa di S. che eccepiva la inutilizzabilità degli atti compiuti dopo il termine del 17 luglio 2004, data di scadenza del termine per le indagini. Tale eccezione era già stata rigettata dal giudice di primo grado che aveva rammentato come la decorrenza del termine delle indagini debba essere riportata alla iscrizione formale del singolo indagato e che, nel caso di specie, le iscrizioni furono successive alla data indicata dalla difesa. Ha ritenuto la Corte, infatti, che correttamente il pubblico ministero ebbe ad effettuare nuove iscrizioni nei confronti degli imputati per i reati per cui si è proceduto.

Nel merito, la Corte d’Appello ricostruisce tutte le vicende riportando analiticamente le circostanze desumibili dalle conversazioni intercettate, ricostruendo il significato delle conversazioni svolte in "codice" dagli imputati consapevoli del rischio di intercettazione, valutando i movimenti sul territorio degli imputati, a dimostrazione delle attività di importazione in corso.

Quanto al capo B, la Corte conferma che vi sia prova del trasporto tra la Spagna e l’Italia tra il 2 e l’8 febbraio 2005 di una partita di cocaina che F. cedeva a R. e P. i quali a loro volta ne consegnavano una parte a Fr..

La sentenza ricostruisce tutta tale attività dal momento della partenza dall’Italia sino al rientro con la droga. In questo come negli altri casi veniva anche individuato il fornitore spagnolo di nome G..

La Corte risponde ai dubbi delle difese sull’esservi certezza della consegna dello stupefacente osservando come la chiave di lettura andasse innanzitutto rilevata nei successivi sequestri di droga e, comunque, R.F. in data (OMISSIS) confermava che in tale periodo aveva partecipato a varie importazioni di cocaina, risolvendo ogni dubbio sulla corretta comprensione delle conversazioni ascoltate.

Simile la motivazione in ordine ai fatti di cui al capo C, importazione di droga realizzata tra l’11 ed il 18 marzo 2005; in questo caso, secondo la Corte, F. cedeva la partita di droga importata a Mo. e R.. Il pagamento veniva effettuato da M. e Fr., ovvero le persone operanti in Liguria. Pur se non vi era la evidenza diretta che questi ultimi, dopo il pagamento, avessero ricevuto la loro partita di droga, le circostanze accertate erano sufficienti a dimostrare la loro partecipazione alla operazioni di importazione. In questo caso, in ragione di specifiche deduzioni difensive, la Corte affronta il tema del significato di conversazioni in cui Fr. fa riferimento alla consegna di un libro di cucina, inteso dagli inquirenti quale termine indicativo della droga, rilevando che, pur se effettivamente il Fr. è autore di un libro di cucina, la ampia sequenza di conversazioni dimostra che il termine in questione era utilizzato nel contesto di un linguaggio in codice per evitare di nominare la cocaina.

Quanto al capo D, la Corte ricostruisce analiticamente la vicenda culminata nell’esito positivo degli appostamenti essendo stato individuato l’autocarro utilizzato per il trasporto della droga.

In tal modo, il 15 aprile 2005, si riusciva a sequestrare la partita di sette chili di cocaina con l’arresto dei corrieri.

In ordine al capo E, la sentenza espone la vicenda del trasporto e detenzione di un chilogrammo di sostanza stupefacente del tipo cocaina che sarebbe stata ceduta in Spagna dal trafficante G. e dal F. a Me., Mo. e R., poi trasportata in Italia e ceduta a Fr. e M., che la restituivano ai calabresi, avendone rilevato la scarsa qualità. In questo caso, il 6/5/05, la polizia giudiziaria tentava di intercettare il trasporto ma, sottoposta a perquisizione l’autovettura utilizzata, non veniva rinvenuta la droga la cui effettiva presenza, ben occultata in un paraurti, è stata poi confessata dal R. nel citato interrogatorio del 8/11/08.

In ordine al capo F la sentenza conferma l’accertamento di un’altra vicenda di trasporto di un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente da Barcellona in Italia; il trasporto era gestito da F.E. e dal trafficante spagnolo G. e la sostanza consegnata a Fr. e M.. Emerge in particolare dalle conversazioni intercettate che, dopo che il trasporto di droga effettuato dai calabresi, l’affare con i liguri non era andato a buon fine a causa della scarsa qualità del prodotto, ragione per la quale i liguri si determinavano ad acquistare droga direttamente alla Spagna, senza dover dipendere dalle forniture del R.. Quest’operazione, secondo la Corte d’Appello, in base alle intercettazioni risultava svolta tra la fine di aprile ed il primo periodo di maggio 2005.

Valutata la sequenza delle operazioni di importazione, la Corte di appello conferma la configurabilità del reato associativo e la partecipazione dei ricorrenti, salvo lo S.. Nella motivazione si afferma che elementi significativi per dimostrare nel caso concreto la sussistenza di un accordo per la reiterazione dei reati di traffico di droga sono il significativo lasso di tempo di svolgimento della attività, la non predeterminazione delle singole operazioni, la disponibilità reciproca dei vari soggetti a cooperare per gli acquisti, il reciproco interessamento in occasione dell’arresto dei corrieri, gli specifici ruoli svolti dei vari soggetti, riconoscendosi al R. un ruolo a pi cale nei rapporti con gli altri presunti associati.

Infine la Corte affronta gli elementi specifici a carico di ciascun ricorrente, rilevando che per S. la limitata partecipazione ai reati fine è motivo di esclusione della prova della sua partecipazione al reato associativo, per il quale lo assolve.

Infine, la Corte, confermata la valutazione del primo giudice di negazione delle attenuanti generiche richieste dagli odierni ricorrenti, ha così determinato le pene:

F.E.: (che assolve dal reato di cui al capo D) anni otto e mesi quattro di reclusione.

S.S.: (che assolve dal reato associativo) in anni sei di reclusione ed Euro 24.000,00 di multa.

M.B. e Fr.De.: anni otto e mesi otto di reclusione.

R.F.: anni quattordici di reclusione.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso F.E., personalmente, nonchè M.B., Fr.De., R.F. e S.S. a mezzo dei propri difensori.

Fr.De.:

Con un primo motivo chiede l’annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla contestazione del reato associativo ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74.

Secondo la difesa la sentenza impugnata ha una motivazione contraddittoria rispetto ai principi affermati in materia di reato associativo in quanto ricava la prova della sussistenza del delitto in questione da rapporti commerciali illeciti posti in essere fra i diversi gruppi criminali, ritenendo che il ricorrente non faccia parte del gruppo principale oggetto di indagine ma di una diversa banda criminale che opera in Liguria. Ma, per il ricorrente, non sono sufficienti gli stabili rapporti di compravendita di stupefacente fra diversi gruppi criminali per poter ritenere integrato il reato associativo mancando la condizione di volontà e consapevolezza di partecipare ad una unica organizzazione criminale. La motivazione sarebbe del tutto carente mancando qualsiasi riferimento alla incidenza specifica della condotta del ricorrente sulla vita della associazione.

Fr., senza alcun interesse alla attività della associazione, operava soltanto per il proprio tornaconto economico tanto che i coimputati manifestavano diffidenza nei suoi confronti.

La difesa rileva, inoltre, che il tempo in cui si sarebbe svolta l’attività del gruppo sarebbe stato assai limitato.

Con il secondo motivo deduce i medesimi vizi in relazione alle contestazione delle singole violazioni del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, capi B, C, D, E, F. Afferma il ricorrente che la sentenza avrebbe utilizzato le intercettazioni telefoniche dando toro un significato meramente congetturale, senza aggancio concreto all’effettivo contenuto.

In particolare, nella contestazione di cui al capo C, la Corte ha ritenuto che, laddove si parla di un "libro", si intende far riferimento alla droga senza rilevare che invece è dimostrato il contrario poichè la difesa aveva depositato in udienza un libro di cucina pubblicato dal ricorrente e che era esattamente quello cui faceva riferimento la telefonata; la circostanza, peraltro, era stata confermata dal coimputato R..

In ordine al capo B, la difesa osserva che per l’episodio del (OMISSIS) vi sono le stesse incertezze probatorie dell’episodio registrato il (OMISSIS), laddove per quest’ultimo si è esclusa la prova di responsabilità.

Quanto ai restanti fatti, secondo la difesa "emerge, addirittura, una rescissione dei rapporti tra il Fr. ed il gruppo ed R.", con un terzo motivo si contestano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 bis, 81 e 133 c.p. in quanto la motivazione sarebbe insufficiente quanto alla determinazione della pena, al computo dell’aumento per continuazione ed in ordine alla negazione dell’applicazione delle attenuanti generiche, per le quali erroneamente si è ritenuto che la presenza di precedenti penali e la gravità dei reati siano condizioni ostative.

R.F.:

La difesa del ricorrente contesta quale primo motivo la inosservanza di norme processuali in materia di competenza territoriale.

Assume che la Corte di Appello di Reggio Calabria ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale, dichiarando infondata la questione subordinata di legittimità costituzionale degli artt. 8, 438 e 442 c.p.p.. In relazione agli artt. 24, 25 e 111 Cost., eccezione già sollevata con l’indicazione dei criteri di legge in forza dei quali la competenza territoriale era del tribunale di Genova.

Osserva la difesa che il giudice di primo grado aveva dato atto della assenza di certezza sul luogo di inizio della attività associativa mentre il giudice di secondo grado riteneva radicalmente inammissibile l’eccezione di incompetenza territoriale in sede di giudizio abbreviato. Il difensore richiama il diverso orientamento che ritiene proponibile in sede di giudizio abbreviato la questione di competenza per territorio e conclude nel senso che la decisione impugnata è priva di un valido iter argomentativo di risposta alle contestazioni evidenziate nell’atto di appello, disattendendo quindi l’obbligo di motivazione.

Con secondo motivo eccepisce il difetto di motivazione quanto alla sussistenza del reato associativo ed alla attribuzione al ricorrente dei ruolo di promotore-dirigente-organizzatore nonchè la erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74.

Secondo la difesa la sentenza "omette di esplicitare i motivi per i quali i frammenti delle conversazioni riportate abbiano rilevanza al fine di dimostrare non solo il coinvolgimento in singoli episodi di importazione cui si riferiscono ma la condotta associativa oggetto di contestazione …".

Al riguardo sarebbe erronea la "pregiudiziale svalutazione" delle dichiarazioni rese dal ricorrente in occasione dell’interrogatorio dell’8 novembre 2008, sede in cui ammise proprie responsabilità con riferimento al reato di detenzione di droga; si afferma l’errore della Corte nel ritenere che si sia trattato di una confessione parziale e strumentale omettendo di tener conto di circostanze significative, in particolare che proprio in base a tali dichiarazioni era stata disposta la scarcerazione di un soggetto inizialmente ritenuto raggiunto da gravi indizi. Non vi sarebbe motivazione sulla diversa ipotesi prospettata con l’atto di appello, ovvero la sussistenza di un gruppo di soggetti che operano nello stesso ambiente criminale senza avere però un diretto con interesse nelle operazioni di traffico effettuate insieme. La Corte avrebbe erroneamente adottato una motivazione non adeguata in quanto non vi sarebbe coerenza tra le premesse in fatto rappresentate dalla lettura delle intercettazioni e le conclusioni raggiunte.

Gli elementi trascurati dalla Corte sono, in particolare, i seguenti:

– Non tutti i rapporti tra il fornitore spagnolo e gli acquirenti sono stati mediati dal ricorrente.

– Dalle intercettazioni risulta la scarsa considerazione che gli altri imputati avevano del ricorrente, condizione che non corrisponde a quella di appartenenza ad una unica organizzazione.

– Non vi sono elementi che consentano di collocare la base logistica alla associazione in Calabria.

– R. aveva esaurito ogni propria attività dopo che un’operazione della polizia giudiziaria portò al sequestro della droga con arresto di Gi. e C..

Enumerati gli elementi utilizzati dalla Corte d’Appello per ritenere provato il ruolo di R. nella associazione, si rileva come gli elementi utilizzati non avessero tale capacità dimostrativa:

In conclusione, la sentenza utilizzerebbe il ruolo svolto in occasione di singoli fatti di traffico di droga per ricostruire erroneamente la responsabilità per il reato associativo.

Con terzo motivo si contesta la carenza di motivazione quanto alla mancata applicazione delle attenuanti generiche ed all’erroneo calcolo della pena.

Le attenuanti generiche non andavano negate tenuto conto che il ricorrente aveva ammesso le proprie responsabilità, ancorchè non con il pieno riconoscimento del ruolo riconosciutogli in sentenza.

Ma in sede di confessione aveva riferito fatti diversi da quelli contestati, indicate le responsabilità di altri nonchè fornito un contributo decisivo per chiarire la estraneità ai fatti di Gu.

R., inizialmente arrestato. Inoltre, pur se la stessa sentenza di appello chiarisce la volontà di rideterminare le pene per adeguarle ai fatti, erroneamente mantiene per il R. la stessa pena irrogata in primo grado.

F.E.:

Con il ricorso a propria firma propone un primo motivo con il quale reitera la eccezione di incompetenza per territorio avanzata prima della richiesta ed ammissione del giudizio abbreviato, rigettata nel merito dal giudice in sede di udienza preliminare e poi ritenuta inammissibile dalla Corte d’Appello. Gli argomenti corrispondono a quelli della analoga eccezione posta dal R..

Con il secondo motivo eccepisce la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione agli artt. 267, 268, 269, 405 e 407 c.p.p..

Osserva il ricorrente che il 17 luglio 2004 scadeva il termine delle indagini preliminari a carico dei soggetti iscritti per cui la attività di intercettazione successiva era da ritenere compiuta fuori termine massimo.

Con il terzo motivo si eccepisce la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74.

Secondo il ricorrente, la sentenza non ha saputo fornire la prova certa, precisa e non contraddittoria della sua responsabilità in quanto i dati offerti dalle intercettazioni sarebbero poco significativi nei suoi confronti. Contesta la utilizzazione di alcune intercettazioni telefoniche aventi un oggetto ignoto al ricorrente.

Allo stesso modo non è stato approfondito il tema della sussistenza del dolo del reato associativo.

Con un quarto motivo si contesta la violazione di legge ed il difetto di motivazione:

in ordine al capo B della rubrica, assumendosi che le intercettazioni non offrono prova della detenzione di droga il cui quantitativo è peraltro imprecisato, in ordine al capo C, in cui si assume che alcun contributo avrebbe dato il ricorrente, in ordine al capo F assumendosi che in questo caso il ricorrente nulla sapeva degli Incontri tra il fornitore di droga G., Fr. e M..

Con quinto motivo si eccepisce la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena ed alla negazione delle attenuanti generiche.

La Corte non avrebbe valutato gli "ottimi precedenti penali" del ricorrente, la scarsità di prove a suo carico, ragione questa per applicare attenuanti generiche da ritenere prevalente su ogni aggravante contestata.

M.B.:

Con primo motivo la difesa contesta la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c) ed e). In relazione all’art. 174 c.p.p., art. 601 c.p.p., comma 3, art. 184 c.p.p., comma 2 e art. 185 c.p.p., perchè alla prima udienza la stessa difesa aveva eccepito la nullità del decreto di citazione a giudizio per inosservanza del termine di cui all’art. 601 c.p.p., comma 3 e art. 174 c.p.p., comma 1.

Osserva, difatti, che sia il difensore che l’imputato risiedono in (OMISSIS) e quindi andava riconosciuto l’allungamento del termine di un giorno per ogni 500 km di distanza. L’imputato, nell’effettuare la rinuncia per iscritto a comparire in udienza, aveva specificatamente fatto riferimento al mancato rispetto di detto termine.

Con il secondo motivo la difesa eccepisce la incompetenza territoriale indicando quale competente l’autorità giudiziaria di Genova. In assenza, infatti, di qualsiasi possibilità di individuare il luogo ove vi sarebbe stato l’accordo criminale, unico luogo possibile per determinare la competenza era quello in cui per la prima volta si era manifestata la operatività della associazione.

Tale luogo viene indicato dalla difesa tenendo conto del punto di Ingresso in Italia dello stupefacente di cui alla prima importazione contestata.

Quanto al tema della possibilità o meno di eccepire tale incompetenza in sede di giudizio abbreviato, la difesa rileva la difformità di giurisprudenza e, quindi, formula istanza di devoluzione della questione alle Sezioni Unite della Corte.

Con il terzo motivo sì deduce il vizio di motivazione in ordine alla applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 6, art. 74, commi 2 e 3. La difesa trascrive nel ricorso i motivi di appello indicando la illogicità delle argomentazioni della Corte di Appello.

Si indica quale erronea la valorizzazione dei rapporti tra fornitori ed acquirenti, tenuto conto che tali rapporti vi sono anche in un normale scambio di stupefacente al di fuori di un contesto associativo, e che non si era tenuto conto del fatto che Fr. e M., il quale secondo la stessa ipotesi di accusa operavano in Liguria, agivano per proprio conto.

Si rileva che nella sentenza impugnata vi è soltanto l’analisi di alcuni stralci di conversazioni che valgono a dimostrare soltanto i contatti fra il gruppo calabrese il gruppo ligure.

Inoltre si fa notare che i rapporti continui di scambio di stupefacenti in veste di acquirenti e fornitori possono rilevare ai fini del reato associativo solo allorchè protratti per un più ampio periodo di tempo.

Nè comunque, si individua nella attività svolta alla stregua della decisione della Corte di Appello la esistenza di ruoli specifici dei singoli associati nonchè della struttura necessaria (basi logistiche, copertura). Unico fatto che può emergere è che il M. investiva i propri capitali per acquisti di droga nel proprio esclusivo interesse.

Quanto ai singoli reati fine, in riferimento al capo C, si osserva che il giudice di merito non ha tenuto conto del dato della mancata consegna del denaro per la droga; quanto al capo D il difensore richiama la conversazione 287 del 15/4/05 da cui risulterebbe che il M. rifiuta di partecipare all’acquisto di droga. Quanto ai capi E e F, la difesa riporta i motivi di appello osservando che la sentenza impugnata non ha dato risposta agli stessi. Conclude, in termini generali, sostenendo che la sentenza impugnata non ha considerato le deduzioni formulate all’imputato con i motivi principali di appello, ha effettuato una motivazione soltanto apparente e quindi la motivazione è da ritenere assente.

Con quarto motivo si deduce il difetto di motivazione in ordine alle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena; rileva che, pur a fronte di uno specifico motivo di appello, la sentenza impugnata non motiva sulla negazione delle attenuanti generiche, illogicamente riconosciute ai soli imputati incensurati. E, ai fini della pena, si sarebbe dovuto tenere conto che per i capi contestati al ricorrente non vi era stata mai una consegna di droga.

S.S. Con un primo motivo la difesa deduce la nullità della sentenza ex art. 606 c.p.p., lett. b), c) e) per violazione degli artt. 405, 406 e 407 c.p.p. e per difetto di motivazione.

La difesa rileva che il procedimento originario, iniziato presso altro ufficio giudiziario, vedeva i termini di indagine scadere senza che venisse disposta la proroga.

Nel caso in esame, doveva ritenersi corretta la nomenclatura di "aggiornamento" in relazione alla ex art. 335 c.p.p. nell’aprile 2004 per il reato di associazione; mentre la iscrizione per i fatti giudicati era stata effettuata nel giugno 2005; rileva la difesa, con più ampi argomenti nel ricorso, che la iscrizione andrebbe retrodatata ovvero andrebbero ritenuti inutilizzabili gli atti compiuti prima della iscrizione stessa.

Pertanto, "si chiede la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale perchè scrutini la legittimità dell’art. 335 c.p.p., art. 405 c.p.p., comma 2 e art. 407 c.p.p., comma 3 e art. 416 c.p.p. (con riferimento all’art. 3 Cost., art. 24 Cost., comma 2 e art. 111 Cost.) nella parte in cui non prevedono l’inutilizzabllità dell’attività investigativa compiuta oltre i termini di indagini computati non dal giorno in cui l’indagato viene iscritto nell’apposito registro, bensì dal giorno in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito già risultava agli atti del pubblico ministero ovvero nella parte in cui non è preveduto che il giudice all’atto della richiesta del rinvio a giudizio possa verificare l’Iscrizione operata dal pubblico ministero nel registro di cui all’art. 335 c.p.p. determinando, ove ritenuto, la retrodatazione della iscrizione medesima anche agli effetti dell’art. 407 c.p.p., comma 3".

Con un secondo motivo si deduce la nullità della sentenza ex art. 606 c.p.p., lett. e) per carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione.

In specie, quanto alla presenza dello S. nell’Audi del R. nelle date suindicate, si osserva che gli investigatori non identificarono l’assistito o altra persona che viaggiava a bordo dell’Audi A-6 targata (OMISSIS) siccome si desume dall’annotazione di servizio dei CC di Napoli relativo all’attività svolta in (OMISSIS), ed il monitoraggio dell’utenza ritenuta in uso a S.S..

La difesa riporta i motivi di appello con i quali aveva ricostruito in modo alternativo alla sentenza di primo grado le conversazioni e l’esito degli appostamenti della polizia giudiziaria, facendo osservare come non risultasse affatto che lo S. si fosse trovato insieme al presunto correo R..

La difesa contesta la motivazione adottata dalla Corte che desume dal solo tenore delle conversazioni e dal servizio di appostamento della notte del 12 aprile la presenza di S., fornendo quindi una motivazione carente rispetto alle censure difensive che chiaramente indicava la insussistenza di prove certe della presenza del ricorrente nei momenti principali della presunta operazione di acquisto trasporto di droga.

con terzo motivo la difesa deduce la nullità della sentenza ex art. 606 c.p.p., lett. b) c) e) in relazione all’art. 133 c.p., osservando che non vi è pena proporzionata rispetto ai fatti ed erroneamente non sono state applicate le attenuanti generiche, tenuto conto che il ricorrente non ha precedenti specifici ed ha partecipato ad un solo reato fine secondo l’ipotesi di accusa.
Motivi della decisione

I ricorsi sono infondati.

Va innanzitutto valutata la questione di competenza per territorio posta dai ricorrenti M. (secondo motivo), F. (primo motivo) e R. (primo motivo).

Risulta dalla sentenza che tale eccezione era stata inizialmente proposta da R. in sede di udienza preliminare reiterandola in appello; F. nel proprio ricorso dichiara di avere proposto l’eccezione in sede di udienza preliminare con indicazione del tribunale di Genova quale competente, e che il gup aveva rigettato l’eccezione di incompetenza per territorio osservando che, in assenza di elementi che consentissero di individuare il luogo di ideazione della attività, si deve fare riferimento ai luoghi in cui si erano manifestate concretamente le prime attività del gruppo, corrispondenti alle aree di residenza di R., Mo. e Ma..

Premesso che si tratta di questione di palese infondatezza, in quanto la semplice lettura dell’art. 9 c.p.p. risolve il tema in quanto, a fronte del criterio suppletivo ritenuto applicabile per determinare la competenza in ordine al reato più grave, le difese oppongono un criterio (inizio della esecuzione in Italia di un reato fine meno grave e certamente successivo alla nascita dell’associazione) che non ha alcuna base normativa, l’eccezione è inammissibile.

Pur dovendosi riconoscere che in sede di giudizio abbreviato sia proponibile la questione di incompetenza per territorio, rileva il dato che nel giudizio abbreviato non era stata riproposta l’eccezione formulata in sede di udienza preliminare. Difatti trova applicazione la disposizione cui all’art. 21 c.p.p., comma 2, (… entro il termine previsto all’art. 491 c.p.p., comma 1. Entro quest’ultimo termine deve essere riproposta l’eccezione di incompetenza respinta dell’udienza preliminare …), dovendosi intendere, in assenza di una specifica scansione dei momenti dell’udienza del giudizio abbreviato, che il termine ultimo per l’eccezione sia l’inizio della discussione.

Quindi i motivi in tema di incompetenza per territorio sono inammissibili. Passando alla valutazione dei singoli ricorsi:

FR.DE.:

Il primo motivo è infondato in quanto è dato pacifico che i reati associativi, ivi compreso il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, per il quale anzi è stato maggiormente sviluppato il tema della sussistenza del reato associativo in ragione dello stabile rapporto di compravendita di partite di droga, non richiedono assolutamente una organizzazione paragonabile a quella "societaria", bensì uno stabile accordo per commettere una serie indefinita di reati, condotta la cui materialità è garantita dall’accertamento di una pur minima organizzazione. Rispetto a tali regole generali è erroneo affermare che non è sufficiente il "rapporto commerciale", ben potendosi configurare l’associazione tra soggetti che, come nel caso di specie, "uniscono le forze" per l’acquisto, presso grossi trafficanti, di droga da redistribuire tra loro così come è assolutamente irrilevante che, al di fuori di tale rapporto associativo finalizzato alla commissione di reati in materia di stupefacenti, non vi sia un diverso ed ulteriore rapporto tra gli stessi soggetti, dato che invece sottolinea la difesa laddove osserva che i vari soggetti appartengono a diverse bande criminali.

Quanto al secondo capo, l’unico argomento valutabile riguarda la presunta illogica motivazione in ordine al capo B), essendo dimostrato, secondo la difesa, che R. avrebbe scritto un libro che intendeva offrire in regalo. Ma la motivazione della sentenza è assolutamente esaustiva nell’indicare come il complesso delle conversazioni dimostrino chiaramente che il "libro" nel caso concreto era una partita di droga. Non spetta, ovviamente, al giudice di legittimità, andare oltre la verifica della logicità e procedere ad autonoma lettura delle intercettazioni.

Per quanto riguarda gli altri capi investiti dal motivo di ricorso, vi sono solo indicazioni generiche sul presunto errore della sentenza, non essendovi quindi residue valutazioni di competenza di questa Corte. Il terzo motivo è manifestamente infondato non indicandosi elementi concreti rispetti ai quali si manifesti il preteso vizio di motivazione nella determinazione della pena ed applicazione di attenuanti nè deducendosi specifiche violazioni di legge.

R.F.:

Il secondo motivo è chiaramente infondato in quanto deduce l’errore di motivazione indicato in una serie di elementi di asserito contrasto – risultanti dalla sentenza – ma che tali non sono.

Innanzitutto la difesa parte dalla erronea premessa che, laddove sia assente un Interesse comune alla gestione delle partite di droga acquistata, non possa configurarsi il reato associativo. Ma la condotta che integra il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 ben può consistere nell’accordo di acquistare congiuntamente e reiteramente droga, senza che sia necessaria la gestione in comune anche della successiva fase di commercializzazione; il che rende irrilevanti le singole contestazioni relative alla assenza di un rapporto "consociativo" tra i vari soggetti. Poi contesta in modo assolutamente generico il mancato riconoscimento di credibilità in toto della "confessione" del ricorrente laddove la Corte spiega ampiamente perchè la stessa fosse meramente utilitaristica, limitata alla confessione di alcune circostanze vere per indurre a credere alla veridicità di quelle false.

Il terzo motivo è manifestamente infondato in quanto si critica la sentenza in ordine alla determinazione della pena e delle attenuanti in base ad argomenti generici; la sentenza motiva chiaramente sulla scarsa valenza della "confessione", che peraltro non è ragione automatica di applicazione delle attenuanti generiche, ed effettivamente ridetermina la pena per il R. in quanto elimina la pena pecuniaria applicata in primo grado.

F.E.:

Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto la scadenza al 17 luglio 2004 del termine per le indagini preliminari per altri (evidentemente diversi) fatti non poteva avere valenza per le indagini per reati commessi nel successivo (OMISSIS).

Il terzo ed il quarto motivo sono manifestamente infondati per genericità del motivi, contestandosi in termini generali la valutazione delle prove, valutazione la cui ripetizione non può essere chiesta in sede di legittimità.

Il quinto motivo è parimenti inammissibile per genericità dei motivi, attesa la vaga doglianza in ordine alle valutazioni della Corte in tema di attenuanti generiche negate.

M.B.:

il primo motivo è manifestamente infondato in quanto M., al momento della citazione e dell’udienza era detenuto a (OMISSIS), distanza per la quale non spettava, come espressamente previsto all’art. 174 c.p.p. pur invocato dalla difesa, alcuna integrazione del termine a comparire.

Il terzo motivo è manifestamente infondato, rinviandosi per quanto riguarda il tema della sussistenza del reato associativo a quanto sopra riferito in relazione alla analoga posizione del Fr., proponendo la stessa questione della differenza di bande criminali tra "genovesi" e "calabresi". Per i singoli reati fine vi sono contestazioni generiche limitate alla indicazione di una lettura alternativa di talune conversazioni ed un generale rinvio ai motivi di appello. Viene quindi richiesto a questa Corte una inammissibile rivalutazione in merito.

Il quarto motivo è inammissibile perchè anche qui si chiede genericamente una rivalutazione in merito delle determinazioni su attenuanti e determinazione della pena.

S.S.:

il primo motivo è manifestamente infondato in quanto, anche anticipando l’iscrizione del giugno 2005 al momento di pervenimento al pubblico ministero della notizia di reato (momento che non è dato desumere dal testo detta sentenza nè da eventuali atti allegati al ricorso nel rispetto del principio di "autosufficienza"), le prove utilizzate, intercettazioni telefoniche ed ambientali ed operazioni sul territorio, sarebbero comunque state raccolte entro i termini di indagine anche se determinati secondo il volere della difesa.

Ciò rende anche in concreto irrilevante la questione di costituzionalità che non deve, perciò, essere esaminata.

Con il secondo motivo si deduce una questione di merito, laddove vi è motivazione adeguata sulle modalità di individuazione di S., non essendo compito di questa Corte rivalutare la adeguatezza della motivazione stessa, priva di vizi logici manifesti.

Il terzo motivo è inammissibile per genericità richiedendosi valutazioni di merito.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2012

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