Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 27-05-2011) 28-07-2011, n. 30135

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Lecce, provvedendo sull’istanza di riesame proposta da P.M., in parziale accoglimento, ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta nei suoi confronti dal g.i.p. del Tribunale di Brindisi con ordinanza dell’11 novembre 2010 per il reato di truffa aggravata ai danni della A.s.l. di Brindisi, con la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio delle funzioni di infermiera professionale alle dipendenze di enti pubblici.

Avverso l’affievolimento del regime cautelare ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, deducendo la manifesta illogicità della motivazione ed evidenziando che la decisione di sostituire la misura cautelare degli arresti domiciliari con altra meno afflittiva sarebbe in netto contrasto con la gravità della condotta criminosa, ritenuta in vari passaggi della motivazione dallo stesso tribunale del riesame.

In particolare, nell’ordinanza impugnata, con riferimento al pericolo di reiterazione del reato, si dà risalto alla "elevatissima intensità del dolo", desunta da molteplici circostanze, e ciò sarebbe in contraddizione, secondo i criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità delle misure cautelari, con la decisione di sostituire gli arresti domiciliari con la riferita misura interdittiva.

Il p.m. ha inoltre censurato il provvedimento impugnato, sempre sub specie di mancanza o manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui ha escluso il pericolo di inquinamento delle prove, in considerazione dell’imponenza del materiale già raccolto a carico della prevenuta, senza considerare che persisterebbe tuttora il rischio di alterazione della genuinità di una prova dichiarativa resa da soggetto in condizioni di soggezione psicologica.

Il ricorso è inammissibile.

Le doglianze innanzi rappresentate, infatti, attengono unicamente al merito della decisione, non danno luogo a censure che possano trovare ingresso nel giudizio di legittimità.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che ricorre il vizio di motivazione illogica o contraddittoria solo quando emergono elementi di illogicità o contraddizioni di tale macroscopica evidenza da rivelare una totale estraneità fra le argomentazioni adottate e la soluzione decisionale (Cass. 25 maggio 1995, n. 3262).

In altri termini, occorre che sia mancata del tutto, da parte del giudice, la presa in considerazione del punto sottoposto alla sua analisi, talchè la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui la decisione è fondata e non contenga gli specifici elementi esplicativi delle ragioni che possono aver indotto a disattendere le critiche pertinenti dedotte dalle parti (Cass. 15 novembre 1996, n. 10456).

Tale vizio non ricorre nel caso di specie, dal momento che il giudice di merito ha esposto un ragionamento argomentativo coerente, completo e privo di macroscopiche discontinuità logiche.

Il tribunale del riesame ha, in particolare, escluso il rischio di inquinamento delle prove, essendo stato ormai raggiunto un abbondante supporto probatorio a sostegno dell’accusa.

La valutazione circa la ricorrenza dell’esigenza cautelare di specie trova fondamento nell’apprezzamento di merito sull’adeguatezza e la solidità del materiale probatorio acquisito e, pertanto, non è suscettibile di censure in sede di legittimità, se non negli stringenti limiti sopra rappresentati.

Il p.m. sostiene che il tribunale del riesame avrebbe sottovalutato il rischio di alterazione della genuinità della prova dichiarativa resa da alcuni dipendenti di una ditta di pulizia esterna alla struttura sanitaria, che hanno sostenuto di essere stati in condizione di soggezione rispetto al personale dipendente ed ai medici dell’A.s.l., tanto da non poter negare la "cortesia" di marcare il badge per loro conto.

In realtà, tale atteggiamento reverenziale è stato indicato dagli stessi dichiaranti a parziale giustificazione della condotta agevolatrice da loro posta in essere, a suo tempo, a favore del personale strutturato dell’A.s.l.; non vi è, quindi, alcun argomento per inferire che quell’atteggiamento di compiacenza (piuttosto che di sudditanza psicologica) si perpetui tutt’oggi, in relazione alla prova assunta, e si traduca nel concreto rischio di alterazione della stessa.

Il tribunale del riesame ha invece affermato il rischio di reiterazione del reato, sottolineando la sistematicità della falsa marcatura del badge e la particolare accondiscendenza della prevenuta nei confronti di chiunque fra i dipendenti intendesse adottare la medesima condotta, nel quadro di una sorta di mercato di scambio di favori illeciti e di condotte agevolatoci reciproche.

In ordine alla graduazione della misura cautelare, si è limitato ad un generico richiamo ai criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità.

Ma dal corpo dell’intera motivazione si ricava comunque che la condotta incriminata, pur se testualmente apostrofata in termini di gravità, evidentemente non è apparsa idonea a generare un allarme sociale talmente serio da giustificare l’adozione di una misura restrittiva della libertà personale: la circostanza che il reato si sia consumato nel contesto di un rapporto di prestazione d’opera alle dipendenze della struttura sanitaria pubblica fa sì che per scongiurare la reiterazione del reato risulta sufficiente la recisione di quel rapporto mediante l’adozione della sola misura interdittiva.

Il ricorso, pertanto, sostanziandosi in valutazioni in fatto, va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso del p.m..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-12-2011, n. 30599 Difformità e vizi dell’opera

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.F., falegname, ordinava alla Falegnameria Martignon s.n.c la fornitura di serramenti per la sua abitazione, nonchè l’esecuzione di lavori di controsoffittatura che il proprio cliente V.G.B. gli aveva commissionato presso la sua abitazione; finiti i lavori, il C. non aveva saldato il prezzo.

Il C. con atto di citazione notificato il 19-7-1997 proponeva opposizione presso il Pretore di Mestre avverso il decreto emesso nei suoi confronti avente ad oggetto il pagamento di L. 8.581.830 in favore della società Martignon a saldo del prezzo della suddetta fornitura; in via riconvenzionale inoltre chiedeva, accertato il ritardo nella consegna degli infissi presso la propria abitazione ed accertati i vizi dei lavori eseguiti in casa V., la condanna della controparte al risarcimento dei danni nella misura di L. 25.000.000.

Il Tribunale di Venezia con sentenza del 27-2-2002, in accoglimento dell’opposizione, condannava la società opposta a titolo di risarcimento dei danni al pagamento di Euro 2574,54 oltre accessori.

Proposto gravame da parte del C. cui resisteva la società Falegnameria Martignon che proponeva altresì appello incidentale,la Corte di Appello di Venezia con sentenza del 12 5-2006 ha rigettato l’appello principale, ed in parziale accoglimento dell’appello incidentale ha condannato il C. al pagamento in favore della società appellata della somma di Euro 3318,14 oltre interessi legali dalla data del ricorso per decreto ingiuntivo al saldo ed alla restituzione in favore della stessa società della somma di Euro 10313,41 oltre interessi legali dalla data del versamento (ovvero dal 29-7-2002) al saldo.

Per la cassazione di tale sentenza il C. ha proposto ricorso articolato in tre motivi cui la Falegnameria Martignon s.n.c. ha resistito con controricorso depositando successivamente una memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente, denunciando vizio di motivazione, assume che erroneamente il giudice di appello ha ritenuto infondata la domanda di risarcimento danni proposta dall’esponente per il ritardo con cui era stata eseguita la fornitura per cui è causa.

Il C. afferma che sulla base della documentazione in atti e delle prove testimoniali espletate erano stati provati sia la pattuizione del termine di consegna per il mese di febbraio 1996, sia i danni conseguenti al ritardo: sotto il primo profilo il ricorrente sostiene che i testi avevano riferito che dal marzo-aprile 1996 erano iniziati i solleciti ad adempiere, una volta constatato che la fornitura di serramenti non era stata puntualmente eseguita; inoltre evidenzia che, sempre sulla base delle deposizioni dei testi escussi, era emerso che era stato necessario applicare uno strato di "primer" sul "parquet" di casa C. per preservare lo stesso dai danni dell’umidità presente nell’abitazione a causa della mancanza di serramenti; il ricorrente sostiene poi che, contrariamente all’assunto della Corte territoriale, la prova testimoniale aveva consentito di accertare che la posa del "parquet" era iniziata nel periodo estivo, a distanza di diversi mesi dalla scadenza del termine pattuito, ed aveva richiesto, in ragione della forte umidità assorbita dall’ambiente e dal pavimento nel periodo invernale, l’applicazione di uno strato di "primer".

La censura è infondata.

Il giudice di appello ha anzitutto escluso, sulla base della valutazione della prova testimoniale espletata, l’asserita pattuizione di un termine per la fornitura di serramenti nell’abitazione del C., posto che alcuni testi avevano semplicemente confermato i solleciti all’esecuzione di tale fornitura, circostanza che non dimostrava affatto la scadenza di un termine fissato dalle parti, ben potendo i solleciti essere stati effettuati anche in via preventiva, al solo fine di far accelerare i lavori.

La Corte territoriale ha aggiunto che comunque una eventuale inosservanza del termine inizialmente pattuito avrebbe configurato un inadempimento provvisorio e non definitivo, avendo il C. mantenuto l’interesse a ricevere la prestazione offertagli in ritardo, ed avendo la società Falegnameria Martignon sanato l’iniziale mancata esecuzione del rapporto obbligatorio attraverso un adempimento sia pure tardivo; in particolare ha poi escluso che tale tardivo adempimento della fornitura avesse causato dei danni alla posa in opera del "parquet", asserendo che l’eccesso di umidità per tale posa in opera è circostanza comune a tutti i nuovi edifici, perfino nei mesi estivi, e quindi a maggior ragione nei mesi invernali, cosicchè spesso, prima della posa in opera, si ricorre comunemente al riscaldamento artificiale per asciugare i locali e/o alla deumidificazione degli ambienti con idonei apparecchi; il giudice di appello al riguardo ha precisato che il teste Salvador, incaricato della posa in opera del "parquet", aveva dichiarato di essere stato ben consapevole dell’impossibilità di posare il "parquet" in ragione dell’umidità ambientale (senza quindi attribuire tale fenomeno alla mancanza di infissi), cosicchè doveva escludersi che la mancata presenza delle finestre fosse stata causa di per sè dei danni al pavimento, ugualmente posato; infatti l’eventuale sollevamento del pavimento avrebbe trovato come causa unica il fatto colposo del C. che, contro il parere del parchettista S., avrebbe ordinato la posa in opera del "parquet" pur in presenza della rilevata umidità ambientale.

Orbene, avendo la sentenza impugnata espresso esaurientemente le fonti del proprio convincimento, si è in presenza di un accertamento di fatto sorretto da congrua e logica motivazione, come tale incensurabile in questa sede, dove il ricorrente con il motivo in esame si limita a prospettare inammissibilmente una alutazione a sè più favorevole delle risultanze istruttorie, trascurando i poteri in proposito riservati al giudice di merito.

Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 2, assume che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che l’asserzione della società Falegnameria Martignon secondo cui il C. non sarebbe stato legittimato a far valere il danno eventualmente subito dal V. non configurerebbe una eccezione propria, come tale inammissibile in appello, ma una mera difesa, pertanto ammissibile; invero la contestazione circa l’effettiva appartenenza alla parte del diritto controverso non solleva una questione di legittimazione "ad causam", ma una questione che attiene alla fondatezza della domanda nel merito e quindi una eccezione in senso proprio, inammissibile se proposta per la prima volta in appello; inoltre il convincimento del giudice di appello era infondato sotto un ulteriore profilo, laddove ha affermato che il danno lamentato relativo alla controsoffittatura in casa V., incidendo sul patrimonio del V., costituiva solo un danno temuto per il C., il quale quindi aveva l’onere di provare che il V. non gli aveva corrisposto il prezzo pattuito oppure l’aveva citato per danni; invero con atto di citazione del 23- 5-2005 (allegato in copia al ricorso ex art. 372 c.p.c.) i coniugi V.G.B. e Ca.Ma. avevano citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia l’esponente e la società Falegnameria Martignon chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti a seguito della cattiva esecuzione dell’opera commissionata; di qui quindi la piena legittimazione dell’esponente a chiedere la condanna della suddetta società al risarcimento dei danni nella misura corrispondente alla spesa necessaria per l’eliminazione dei vizi.

La censura è infondata.

La Corte territoriale ha correttamente ritenuto che il difetto di legittimazione del C. a far valere il danno che aveva eventualmente colpito il patrimonio del V., come dedotto da parte della Falegnameria Martignon, non configurava un’eccezione in senso proprio, come tale inammissibile in appello, ma una mera argomentazione difensiva, quindi ammissibile anche nel secondo grado di giudizio.

Invero la pretesa del C. riguardo ai danni asseritamente subiti nel proprio appartamento dal V., ovvero da soggetto diverso dal primo, postulava necessariamente un accertamento riguardo alla coincidenza, dal lato attivo, da chi propone la domanda ed il soggetto che nella domanda è affermato titolare del diritto; tale accertamento, quindi, riguarda la legittimazione ad agire, e deve essere effettuato in relazione non alla sua sussistenza effettiva, ma alla sua affermazione con l’atto introduttivo del giudizio, nell’ambito di una preliminare valutazione formale dell’ipotetica accoglibilità della domanda; ed è principio giurisprudenziale consolidato che il difetto della relativa allegazione e dimostrazione, in quanto attinente alla regolare costituzione del contraddittorio e, quindi, disciplinata da inderogabili norme di diritto pubblico processuale, è rilevabile anche d’ufficio (Cass. 16- 5-2007 n. 11321; Cass. 6-3-2008 n. 6132); pertanto l’eccezione sollevata al riguardo dalla società Falegnameria Martignon, lungi dal configurarsi come una eccezione in senso proprio, doveva essere ricompresa tra le argomentazioni difensive svolte dalle parti per resistere alle pretese delle controparti, potendo i fatti su cui tali difese si basano e risultanti dalle acquisizioni processuali essere rilevati d’ufficio dal giudice alla stregua delle eccezioni in senso lato o improprie (vedi al riguardo Cass. 19-5-2011 n. 11015).

Quanto poi al secondo profilo di censura, relativo al fatto che il C. era stato convenuto in giudizio dal V. e dalla Ca. insieme alla stessa Falegnameria Matignon per chiedere la loro condanna ai danni subiti per la cattiva esecuzione dei lavori di controsoffittatura nel loro appartamento, è appena il caso di rilevare che si tratta di una questione nuova, come tale inammissibile in questa sede (ed è comunque agevole osservare che la produzione dell’atto di citazione notificato all’attuale ricorrente dal V. e dalla Ca. è inammissibile, essendo tale documento manifestamente estraneo all’ambito di operatività dell’art. 372 c.p.c.).

Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando vizio di motivazione in relazione all’art. 2697 c.c. e all’art. 61 c.p.c., censura la sentenza impugnata in quanto, in relazione ai lavori necessari alla eliminazione dei gravi difetti alla controsoffittatura eseguita dalla controparte presso l’abitazione del V., ha optato, tra le due soluzioni prospettate dal CTU, per la seconda di esse, caratterizzata da un costo inferiore (L. 11.000.000 rispetto all’altra che prevedeva spese per L. 18.000.000), ritenendo erroneamente che entrambe le soluzioni fossero in grado di garantire lo stesso risultato estetico e funzionale; in realtà il CTU aveva indicato la seconda soluzione "in subordine" alla prima, ed aveva affermato che la seconda soluzione avrebbe consentito di conseguire il medesimo risultato tecnico-estetico "per le parti a vista", e non per le sottostanti strutture.

Tale motivo resta assorbito all’esito del rigetto del secondo motivo di ricorso.

Il ricorso deve quindi essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2200,00 di cui Euro 2000,00 per onorari oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21-09-2011) 28-09-2011, n. 35162 Violenza sessuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Tratto a giudizio per rispondere del reato di maltrattamenti e lesioni (capo 3) commesso fino al (OMISSIS), di plurimi episodi di violenza sessuale in danno della moglie commessi nel mese di (OMISSIS) e in data (OMISSIS), nonchè per il reato di violenza privata commesso il (OMISSIS), il Sig. B. è stato condannato dal Tribunale di La Spezia alla pena di sei anni e sei mesi di reclusione. Il Tribunale ha, altresì, condannato l’imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

Con la sentenza emessa in data 9 Giugno 2010, la Corte di Appello di Genova ha parzialmente riformato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di La Spezia. In particolare, ha dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela in relazione a tutti reati gli episodi di reato ex art. 609 bis c.p. contestati al capo 3) della rubrica e, quanto alla contestazione contenuta nel capo 1), a tutti gli episodi di analoga natura commessi anteriormente al (OMISSIS). Ha, invece, integralmente confermato la condanna per il reato di violenza sessuale commesso il (OMISSIS), nonchè, non essendo gli stessi oggetto di specifiche censure nei motivi di appello, per i reati previsti dagli artt. 610 e 572 c.p. e quindi, applicata all’imputato la previsione dell’art. 609 bis c.p., u.c., ha rideterminato la pena in tre anni di reclusione e confermato le statuizioni civili.

Avverso tale decisione ricorre il Sig. B. tramite il Difensore, in sintesi lamentando:

1) vizio di motivazione in relazione all’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per avere i giudici di merito fondato la condanna in relazione al reato di violenza sessuale su una affermazione della persona offesa che questa non ha mai formulato;

2) violazione di legge in relazione all’art. 606 c.p.p., lett. b) per avere i giudici di merito erroneamente respinto la richiesta di qualificazione del fatto come mero tentativo;

3) violazione di legge in relazione all’art. 606 c.p.p., lett. c) per avere i giudici di merito erroneamente considerato non oggetto di impugnazione i reati di violenza privata e maltrattamenti;

4) violazione di legge in relazione all’art. 606 c.p.p., lett. b) per avere i giudici di merito erroneamente calcolato l’aumento di pena per i reati di cui ai capi 2 e 3 senza applicare il meccanismo previsto dall’art. 81 cpv c.p..

Motivi della decisione

La Corte ritiene che i motivi di ricorso siano solo parzialmente fondati nei termini di seguito esposti.

1. Il contenuto del primo dei motivi impone alla Corte una premessa di ordine generale, nel senso che debbono trovare applicazione i principi interpretativi in tema di limiti del giudizio di legittimità e di definizione dei concetti di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonchè in tema di travisamento del fatto che sono contenuti nelle sentenze delle Sezioni Unite Penali, n.2120, del 23 novembre 1995-23 febbraio 1996, Fachini, rv 203767, e n.47289 del 2003, Petrella, rv 226074. In tale prospettiva va, dunque, seguita la costante affermazione giurisprudenziale del principio secondo cui è "preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti" (fra tutte:

Sezione Sesta Penale, sentenza n.22256 del 26 aprile-23 giugno 2006, Bosco, rv 234148).

Ritiene la Corte che risulti chiaramente priva di fondamento la censura secondo cui i giudici di merito avrebbero interpretato in modo del tutto illogico il materiale probatorio, non vedendosi davvero come possa prospettarsi l’esistenza di una incoerenza fra le conclusioni cui sono giunti quei giudici e la frase della persona offesa che lo stesso ricorrente riporta e dalla quale non emerge alcun elemento che possa far dubitare della correttezza e fondatezza dell’interpretazione che la Corte territoriale ne ha dato. Una volta escluso che la Corte di Appello abbia illogicamente argomentato in ordine al fondamento probatorio della decisione, non vi è alcun fondamento per la richiesta di annullamento della decisione avanzata dal ricorrente.

La conclusione cui è appena giunta comporta l’evidente infondatezza del secondo motivo di ricorso, il cui contenuto presuppone una inesatta ricostruzione dei fatti da parte della Corte territoriale che è stata adesso esclusa.

2. Risulta, invece, fondato appare il terzo motivo. Il contenuto del passaggio dei motivi di appello riportato dal ricorrente evidenzia come l’impugnazione intendesse estendere anche ai reati "minori" le contestazioni mosse alla ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale con riferimento alla contestazione principale e più grave.

La critica alla fondatezza degli elementi di prova e alla riconducibilità delle condotte alla sfera dell’illecito penale non può non avere come oggetto l’intera vicenda, e il pur sommario rinvio operato nel passaggio sopra richiamato deve essere inteso come espressione indubitabile della volontà di sottoporre ai giudici di appello la valutazione di tutte le accuse.

3. Una volta ritenuto fondato il terzo motivo di ricorso, il cui accoglimento comporterebbe il parziale annullamento con rinvio della sentenza impugnata, la Corte deve prendere atto che per i reati previsti dai capi B) e C) della rubrica risultano oggi spirati i termini massimi di prescrizione, che decorrono dal 13 dicembre 2002 e sono maturati il 13 giugno 2010.

All’estinzione dei reati consegue l’eliminazione della relativa pena, che i giudici di merito avevano fissato in sei mesi di reclusione a titolo di aumento.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati ex artt. 572 e 610 c.p. perchè estinti per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi sei di reclusione.

Rigetta nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 10-11-2011, n. 8676 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe la società S.D.C. s.p.a., unitamente a S.H. s.r.l.e U. s.r.l., ha impugnato gli atti della gara indetta da P.I. s.p.a. per l’affidamento del servizio di accettazione telegrammi da 186, lotti 1 e 2.

Con memoria del 3 ottobre 2011, depositata il 4 successivo e notificata alla resistente ed ai contro interessati, parte ricorrente ha comunicato di non avere più interesse alla definizione della vertenza, essendo successivamente subentrata, per scorrimento, come aggiudicataria.

In presenza di tale dichiarazione al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza d’interesse, ai sensi dell’art. 35 c.1 lett. c) del c.p.a.;

Le spese di causa possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter):

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.