Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 07-02-2011, n. 113 Piano regolatore

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso n. 1557/06 proposto avanti il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sede di Palermo, gli odierni appellanti, proprietari di immobili compresi nell’intervento del "PRUSST di Palermo", impugnavano gli atti di approvazione dei progetti definitivi relativi al detto intervento in variante urbanistica, ed in particolare il programma costruttivo in via Montalbo – Cooperativa Rosa Garden, articolando le seguenti doglianze:

– violazione dell’art. 28 della legge n. 457/1978: la delibera impugnata sarebbe decaduta e il procedimento conseguentemente travolto;

– omessa valutazione del rischio idrogeologico;

– violazione del D.M. n. 1169/1999;

– nullità della delibera per violazione di un presupposto di fatto essenziale;

– illegittimità dell’atto per mancanza di motivazione in ordine alla scelta espropriativa; omessa comparazione degli interessi coinvolti.

Con ricorso per motivi aggiunti gli esponenti chiedevano l’annullamento della determinazione n. 114 del 31 ottobre 2006 del dirigente tecnico del settore urbanistica del Comune di Palermo, recante delega alla Cooperativa Rosa Garden per gli adempimenti previsti dall’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, lamentando carenza e contraddittorietà della motivazione.

Con un secondo ricorso per motivi aggiunti veniva contestato il parere favorevole al progetto della Cooperativa Rosa Garden, emesso dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali in data 6 novembre 2007 prot. n. 8622/P, per asserita violazione di legge, contraddittorietà della motivazione, eccesso di potere e omesso esame di documenti decisivi.

Si costituivano le amministrazioni intimate e la controinteressata "Rosa Garden" società cooperativa edilizia per azioni, per domandare il rigetto dell’impugnativa siccome infondata, con vittoria di spese.

Con ricorso radicato in ruolo al n. 151/2009, la "Rosa Garden" società cooperativa edilizia per azioni impugnava la nota del Comune di Palermo prot. n. 786426 del 12 novembre 2008.

Con motivi aggiunti, la medesima cooperativa contestava la determina dirigenziale del Comune di Palermo n. 14 del 30 gennaio 2009, di "presa d’atto dell’avvenuta rinuncia del proponente privato Cooperativa "Rosa Garden" alla realizzazione dell’intervento: 2.08 a) programma costruttivo in via Montalbo".

Con la sentenza in epigrafe il Giudice di prime cure procedeva alla riunione dei gravami e, nel merito, respingeva il ricorso n. 1557/2006 e accoglieva il ricorso n. 151/2009.

La pronuncia è stata impugnata dai ricorrenti di prime cure ad eccezione del signor Aldo La Rosa. La cooperativa Rosa Garden ha proposto appello incidentale per sentir accogliere i motivi del citato ricorso n. 151/2009 dichiarati assorbiti dalla medesima sentenza.

Si sono costituiti altresì l’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana e il Comune di Palermo e hanno chiesto il rigetto dell’appello.
Motivi della decisione

L’appello è fondato per quanto dedotto nel secondo motivo con il quale si deduce l’omessa valutazione del rischio geologico, la nullità dell’atto per omessa acquisizione di un parere obbligatorio e la violazione della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

L’accoglimento di quel mezzo determina l’assorbimento di tutte le altre censure nonché l’improcedibilità dell’appello incidentale.

La mancata valutazione del rischio geologico nell’ambito di una procedura destinata alla demolizione degli edifici esistenti e nella costruzione di nuovi nell’ambito del programma di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST) nella zona Montalbo in Palermo, infatti, determina effetti caducatori sull’intera sequenza e, in particolare, sulla deliberazione consiliare 9 maggio 2006, n. 114.

Con tale atto, infatti, il Comune di Palermo approvava in variante urbanistica l’intervento consistente nel programma costruttivo in via Montalbo e, per l’effetto, le tre schede (numeri 17, 19 e 20) del progetto come ritenute conformi anche sotto il profilo geologico giusta allegato D (parere del Genio civile).

La carenza di conformità sotto il cennato profilo si rifrange con effetto a cascata sull’intera procedura e ciò determina l’improcedibilità dell’appello incidentale per la sopravvenuta carenza di interesse a contestare atti già travolti dalla pronuncia di annullamento resa sull’appello principale.

All’anticipata conclusione questo Consiglio è pervenuto sulla base della disamina della documentazione agli atti, in particolare, dei pareri resi dall’Ufficio del Genio civile di Palermo il 13 luglio 2005 (che incide a monte sulla deliberazione n. 114/2006 su indicata) e del parere della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali del 6 novembre 2007 (che interviene a valle della medesima deliberazione).

Il parere dell’Ufficio del Genio civile di Palermo si pone innanzi tutto in contrasto con il precedente parere al PRG del 2002 reso nel settembre 2000, secondo il quale le aree in questione sarebbero state caratterizzate da cave storiche.

A prescindere da tale rilievo, è comunque certo che l’attività espletata dall’Ufficio si è limitata a un semplice acquisizione di studi geologici proposti da professionisti privati incaricati dalla Cooperativa istante.

L’Ufficio, come si desume dallo stesso atto in contestazione, non solo non ha sottoposto tali studi a un vaglio critico ma ne ha ammesso la piena rispondenza senza neppure redigere o far compilare un verbale di sopralluogo (che evidentemente non è mai stato effettuato): l’acquisizione dei dati in questione è stata, pertanto, caratterizzata, da una sostanziale passività, in antitesi ai doveri di attivazione propri di un Ufficio quale quello del Genio civile.

I relativi adempimenti e comunque una disamina penetrante delle problematiche connesse ad un’area notoriamente interessata da caverne antropiche, cave storiche, passaggi utilizzati dalla Marina Militare avrebbero richiesto non una presa d’atto, per dir così, di studi geologici effettuati da professionisti privati, bensì la doverosa disamina da parte dello stesso Ufficio. Il parere in questione peraltro ha affermato la rispondenza del progetto non solo alle condizioni geomorfologiche e geologiche generali del territorio, ma ha anche approvato, senza indicarle, le osservazioni e prescrizioni contenute nella relazione geologica.

In realtà, nel contesto dello stesso atto, non si rinviene alcuna relazione geologica, a meno che per tale non si intendessero (ma qui si entra nel campo delle interpretazioni) i due studi geologici indicati nel preambolo, uno dei quali a firma del geologo Domenico Pagano e l’altro sottoscritto dal geologo Andrea Pagano.

Quale di questi studi sia indicato come relazione geologica, quali siano le osservazioni e le prescrizioni ivi contenute, quale sia l’incidenza delle stesse sul progetto sono tutti elementi lasciati in totale indeterminatezza.

La neutralità del parere rispetto all’effettivo stato dei luoghi e alla presenza di caverne antropiche e cave storiche nonché di passaggi utilizzati dalla Marina Militare è confermata dalla clausola di riserva, apposta allo stesso, di disamina dei progetti delle singole opere e degli elaborati geologici e geotecnici, redatti da professionisti abilitati, contenenti i risultati delle indagini geodiagnostiche di dettaglio ai fini dell’autorizzazione prevista dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64.

La specifica clausola è ulteriore prova della sostanziale incongruenza che permea l’intero parere.

Giova rammentare che l’oggetto dell’intervento per il quale è vertenza è costituito dalle aree comprese nelle su indicate schede n. 17, 19 e 20 come allegate al progetto.

La scheda 17 riguarda un’area di intervento (cioè quella entro la quale si procederà a nuova edificazione per una superficie inferiore alla prima) di 890 mq; la scheda 19 e la scheda 20 individuano aree di intervento rispettivamente di 747,35 mq e di 2804,97 mq.

La totale area interessata è pertanto di 4442,32 mq (pari alla somma delle tre superfici su indicate).

In un’area di tale assai modesta dimensione immaginare uno studio geologico e geodiagnostico che non sia anche di dettaglio appare invero assai difficile.

Se l’Ufficio del Genio civile non ritiene esaustivi gli accertamenti recati in ben due studi geologici tanto da riservarsi in una successiva fase la disamina degli accertamenti di dettaglio, si pongono allora dubbi su quale sia stata la capacità diagnostica e di ricerca di quegli studi che avrebbero dovuto recare elementi di completezza, in quanto riferiti ad un’area inferiore al mezzo ettaro.

Ora una superficie di così modeste dimensioni per uno studio geologico, di solito indirizzato ad aree di ben più vasta estensione, avrebbe necessariamente imposto, quasi in re ipsa, la disamina di dettaglio.

Tutti gli elementi qui indicati cospirano per ritenere illegittimo il predetto parere del Genio civile perché emesso senza un vaglio accurato e coerente dell’effettiva situazione geologica della zona.

L’annullamento dell’atto su indicato implica altresì la demolizione giuridica del parere della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali reso nel novembre del 2007 e fondato anch’esso sui rilievi del Genio civile, senza peraltro tenere in alcun conto, come, invece, sarebbe stato doveroso, gli esami geodiagnostici prodotti in quella sede dagli odierni appellanti.

L’appello va accolto. In esito all’annullamento degli atti impugnati con l’originario ricorso proposto dagli odierni appellanti, deve considerarsi improcedibile altresì il ricorso n. 151 del 2009 proposto in prime cure dall’appellante incidentale Rosa Garden, tenuto conto dell’effetto caducante anche nei riguardi degli atti contestati in quella sede dalla predetta società cooperativa.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Si compensano tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando:

– accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza in epigrafe, accoglie il ricorso originario n. 1557/2006 avanti il TAR Sicilia – Sede di Palermo unitamente ai relativi motivi aggiunti e annulla gli atti ivi impugnati;

– dichiara improcedibile l’appello incidentale;

– dichiara altresì improcedibile il ricorso originario n. 151/2009 proposto avanti al TAR Sicilia – Sede di Palermo unitamente ai relativi motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo il 3 novembre 2010 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei Signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Filoreto D’Agostino, estensore, Gabriele Carlotti, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, componenti.

Depositata in Segreteria il 7 febbraio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-01-2011) 25-02-2011, n. 7457

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 17 dicembre 2009 del Giudice dell’Udienza preliminare del locale Tribunale, appellata da D. G.V., che l’aveva ritenuto responsabile dei delitti di violenza privata, di violazione di domicilio, di duplice sequestro di persona, commessi il (OMISSIS).

Propone ricorso per cassazione l’imputato sulla base di due motivi.

Con il primo deduce violazione di legge e difetto di motivazione per non essere stata riconosciuta la prevalenza sulle aggravanti delle concesse attenuanti generiche, a fronte dell’immediata confessione e del suo comportamento successivo, avendo egli espresso alla p.l con e- mail tutto il suo rammarico per quanto commesso.

Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione per travisamento del fatto ed in particolare delle proprie pretese ammissioni, quanto alla contestata violazione di domicilio mediante violenza; le emergenze processuali sarebbero di segno contrario e sarebbero state male interpretate dalla Corte di merito.

Il ricorso è inammissibile.

Manifestamente infondato e tendente a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito, ad essa sottratte, è il primo motivo, con il quale il ricorrente afferma carente la motivazione con la quale gli sono state negate le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, per il giudizio di mera equivalenza con le aggravanti.

La Corte territoriale ha del tutto legittimamente ritenuto ostativa al riconoscimento della prevalenza di attenuanti generiche, concesse esclusivamente per l’incensuratezza dell’imputato, la particolare gravita delle azioni criminose da lui compiute, connotate da pervicacia e predisposizione di mezzi, come i guanti in gomma ed il nastro adesivo da imballaggio per imbavagliare le vittime, trattandosi di parametri considerati dall’art. 133 c.p., applicabili anche ai fini degli artt. 62 bis e 69 c.p., a fronte dei quali il ricorso non evidenzia alcun decisivo elemento di segno opposto non considerato, posto che la Corte territoriale ha dato conto delle ammissioni del prevenuto, peraltro su situazioni già riscontrate dalla polizia giudiziaria, considerandole all’evidenza non tali da incidere sulla valutazione comparativa fra attenuanti ed aggravanti, mentre il riferimento al comportamento successivo al reato, a cui fa cenno il ricorrente, implica inammissibili valutazioni di fatto su elementi non conoscibili dal giudice di legittimità.

Il secondo motivo, che lamenta la mancata assoluzione dal delitto di violazione di domicilio, è manifestamente infondato.

Nel sostenere che la Corte territoriale avrebbe travisato le risultanze processuali, quando aveva affermato che l’imputato aveva ammesso l’ingresso violento nell’abitazione delle p.o., il ricorso si pone in contraddizione con sè stesso, ed in particolare con la recisa affermazione, contenuta nel primo motivo, dove aveva sostenuto che proprio la piena ammissione dei fatti e di ogni addebito immediatamente operata dal D.G. avrebbe dovuto giustificare un più mite trattamento sanzionatorio.

Osserva inoltre il Collegio che l’argomento della Corte territoriale, relativo alle ammissioni del prevenuto, non assume rilevanza determinante nel quadro probatorio evidenziato dal giudice d’appello sulla violazione di domicilio, fondato sulle dichiarazioni delle p.o. che erano state riscontrate – quanto ai danni alla porta di ingresso – dagli accertamenti della polizia giudiziaria, così, il fatto che D.G. abbia poi in sede di indagini ammesso la circostanza finisce per apparire elemento non decisivo.

All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione – di una somma in favore della Cassa delle Ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-05-2011, n. 10581 Imposte dirette

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Svolgimento del processo

La s.p.a. Mectherm propose ricorso contro un avviso di accertamento con il quale l’ufficio distrettuale delle imposte dirette di Recanati aveva contestato, quanto all’anno 1992, l’omesso assoggettamento a ritenuta d’acconto di compensi non registrati per lavoro autonomo e per lavoro dipendente.

L’avviso aveva tratto origine da un p.v.c. della polizia tributaria basato sul rinvenimento di documentazione extracontabile in casa di soggetti terzi rispetto alla (amministrazione della) società.

Il ricorso venne accolto dalla commissione tributaria provinciale solo in ordine all’ammontare delle sanzioni. La commissione tributaria regionale delle Marche, invece, accolse in toto l’appello della società, motivando – per quanto in effetti rileva – nel senso che, seppure utilizzabili dall’amministrazione finanziaria, i documenti rinvenuti presso il terzo erano consistiti in "tabulati" non suscettibili, di per sè soli, di fornire elementi di presunzione certi "in ordine ai compensi liquidati al personale"; giacchè – aggiunse – "non esiste prova che i pagamenti contestati siano stati realmente effettuati nè si fa riferimento ad una fonte di approvvigionamento delle somme erogate".

Per la cassazione di questa sentenza, resa pubblica il 28.6.2005 e non notificata, ricorre l’agenzia delle entrate articolando un motivo.

L’intimata resiste con controricorso contenente anche ricorso incidentale condizionato.
Motivi della decisione

Con unico motivo la ricorrente principale deduce violazione e falsa applicazione " dell’art. 2927 c.c.". Richiama il consolidato orientamento di questa Corte sulla rilevanza del rinvenimento di documentazione extracontabile al fine di legittimare il potere di accertamento dell’ufficio. Sostiene che, diversamente da quanto dalla commissione ritenuto, il p.v.c. aveva fatto emergere l’attitudine della documentazione rinvenuta a costituire prova della non ufficialità degli emolumenti corrisposti.

Il motivo – seppure emendato dell’errore del riferimento normativo ( l’art. 2927 c.c., è norma attinente alla evizione della cosa assegnata nel procedimento di vendita forzosa) – è inammissibile in quanto non modellato, per un verso, sul tenore della decisione di secondo grado, e supponente, per altro verso, censure di merito irricevibili in questa sede. La commissione non ha affermato, in dissonanza dall’insegnamento di questa Corte, che la documentazione extracontabile non è in sè sufficiente a legittimare l’esercizio del potere di accertamento, ovvero che la medesima non costituisce in generale valido elemento presuntivo, ma ne ha offerto una interpretazione di tipo contenutistico, giungendo a ritenere quella specifica documentazione (rinvenuta nel caso in esame) non idonea in concreto a giustificare la conclusione assunta dall’ufficio accertatore.

In tal modo il giudice tributario ha svolto un apprezzamento di fatto, non sindacabile in questa sede se non per incongruità della motivazione.

Invero è del tutto certo che, finanche nel caso di rinvenimento di documentazione extracontabile, resta sempre impregiudicata la verifica in sede contenziosa della concreta riscontrabilità, nella cennata documentazione, dei requisiti suscettibili di configurare i presupposti per l’esercizio del potere di accertamento (v. tra le tante Cass. n. 1575/2007; n. 2217/2006).

Resta assorbito l’esame del ricorso incidentale condizionato.

Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 22-03-2011, n. 2549

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 1154 del 24.11.2009 questo Tribunale ha accolto il ricorso proposto dagli odierni ricorrenti per l’integrale esecuzione della sentenza n. 1138 del 13.5.1999, con la quale era stato accertato il loro diritto, in qualità di ex dipendenti INPS, al ricalcolo dell’indennità di buonuscita e del trattamento di pensione mediante l’inclusione nella base di calcolo delle quote di onorari riscossi nel triennio antecedente alla cessazione del servizio ed era stato nominato il Commissario ad acta;

Con decisione n. 6564 del 13.9.2010 il Consiglio di Stato, Sz. VI, ha annullato con rinvio la predetta decisione per omessa notifica del ricorso in ottemperanza all’Amministrazione inadempiente.

Con ordinanza di questa Sezione n. 1542 del 3 novembre 2010 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INPS, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.

In data 26 novembre 2010 si è costituito l’Ente intimato, rappresentando, con documentazione illustrativa, che l’INPS ha dato compiuta esecuzione alla sentenza n. 1138 del 1999 sin dagli anni 20002001, provvedendo a riliquidare, in favore dei ricorrenti, sia l’indennità di buonuscita che la pensione, nonché alla corresponsione delle differenze spettanti a tale titolo, dando, peraltro, tempestiva comunicazione agli interessati (cfr. doc. nn. 4, 5 e 6 della produzione INPS).

Con memoria depositata in data 10 febbraio 2011 i ricorrenti sottolineano che gli onorari incassati negli anni 1980, 1981 e 1982 erano stati contabilizzati e ripartiti negli anni 1983 e 1984 (come risulta dalla lettera della Sede centrale dell’INPS del 18.6.1991, prot. 2304389), sicché il calcolo degli onorari riscossi e ripartiti nel 1982 avrebbe dovuto essere rivisto in relazione alla accertata mancata contabilizzazione in detto anno di onorari effettivamente riscossi, ma accreditati su conto di transito e imputati al monte onorari solo nei successivi anni 1983 e 1984.
Motivi della decisione

Con il ricorso in esame i ricorrenti chiedono l’integrale esecuzione della sentenza n. 1138 del 13.5.1999, con la quale era stato accertato il loro diritto, in qualità di ex dipendenti INPS, al ricalcolo dell’indennità di buonuscita e del trattamento di pensione mediante l’inclusione nella base di calcolo delle quote di onorari riscossi nel triennio antecedente alla cessazione del servizio.

L’INPS, nell’atto di costituzione, chiarisce che ha provveduto a riliquidare, in favore dei ricorrenti, sia l’indennità di buonuscita che la pensione, nonché ha provveduto alla corresponsione delle differenze spettanti a tale titolo, dando, peraltro, tempestiva comunicazione agli interessati (cfr. doc. nn. 4, 5 e 6 della produzione INPS).

I ricorrenti, pur non contestando tale affermazione, tuttavia insistono nel sostenere che l’Ente non ha chiarito l’ammontare degli onorari effettivamente riscossi nel triennio precedente al loro collocamento in quiescenza, non ha reso noti i criteri seguiti per determinare la quota di spettanza, ed offrono quale elemento indiziario una nota dell’INPS -Sede centrale – del 18.6.1991, prot. 2304389 con la quale l’Ente, da una parte si afferma che "non esistono conti in cui gli onorari legali vengono accantonati oltre l’anno di riscossione per essere ripartiti negli anni successivi"; dall’altra, "non si esclude, tuttavia, che le somme riscosse a fronte delle quali non si conosce la casuale, vengano accreditate in conti di transito e stornate da questi ultimi nel momento in cui si viene a conoscenza dell’esatto titolo di riscossione".

Sul punto l’Ente si limita ad affermare di aver provveduto ad una rideterminazione degli onorari del 1982, ma non chiarisce come sia stato individuato e calcolato l’ammontare né quale sia stato l’ammontare globale degli onorari del 1982.

Tanto premesso, considerato che la pretesa dei ricorrenti -consacrata nell’indicato provvedimento giurisdizionale – non è stata interamente soddisfatta dall’Amministrazione, non può il Collegio non dichiarare l’obbligo di dare piena ed integrale esecuzione alla predetta sentenza n. 1138 del 1999 entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica o dalla comunicazione, se anteriore, della presente sentenza, nel senso che tutti gli onorari relativi all’anno 1982, qualora accreditati su conto di transito e imputati al monte onorari solo nei successivi anni 1983 e 1984, debbono essere contabilizzati nell’anno della effettiva riscossione, se già non è stato provveduto in tal senso.

L’Amministrazione dovrà provvedere entro il termine di 60 (trenta) giorni, decorrenti dalla notificazione della presente sentenza, a quanto disposto – nei suoi confronti – dalla sentenza.

Inoltre, per evidenti esigenze di economia processuale, il Collegio reputa opportuno nominare, sin

d’ora il Commissario ad acta nella persona del dr. Vittorio Orlandi, Dirigente del Dipartimento delle Comunicazioni – Ministero dello Sviluppo Economico – che dovrà provvedere, nel caso di inerzia dell’INPS e su semplice richiesta delle parti nei successivi trenta giorni (60 gg).

Le spese del presente giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) accoglie il ricorso come in epigrafe proposto e dichiara l’obbligo dell’INPS di dare integrale e corretta esecuzione alla sentenza n. 1138 del 1999 entro il termine e con le specificazioni indicate in motivazione.

Nomina il Commissario ad acta nella persona Vittorio Orlandi, Dirigente del Dipartimento delle Comunicazioni – Ministero dello Sviluppo Economico – che dovrà provvedere, nel caso di inerzia dell’INPS e su semplice richiesta delle parti nei successivi trenta giorni (gg 60) e rinvia alla relazione conclusiva la determinazione del suo compenso per la complessiva attività svolta che stabilisce, sin d’ora, a carico dell’INPS.

Compensa le spese di giudizio

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.