Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 02-12-2010) 12-04-2011, n. 14543

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1- La Corte d’Appello di Lecce – sezione di Taranto – con sentenza 22/12/2009, confermava la decisione 28/5/2007 del Tribunale di Taranto, che aveva dichiarato C.C. colpevole dei reati, ritenuti in continuazione tra loro, di falsa testimonianza e di calunnia – perchè, deponendo come teste in data 18/9/2003 dinanzi a quello stesso Tribunale nel procedimento penale a carico di P. M. ed altri, imputati di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione e illecita concorrenza, aveva riferito circostanze non vere e in contraddizione con quanto in precedenza dichiarato ai Carabinieri, finendo con l’accusare costoro, pur sapendoli innocenti, di avere redatto un verbale ideologicamente falso – e lo aveva condannato, in concorso delle circostanze attenuanti generiche, a pena ritenuta di giustizia.

2- Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo la manifesta illogicità della motivazione in ordine al formulato giudizio di colpevolezza e al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena.

3- Il ricorso è inammissibile.

Ed invero, il motivo col quale si censura la sentenza di merito nella parte relativa alla ritenuta sussistenza dei reati addebitati al C. è generico, perchè non indica specificamente le ragioni che denunzierebbero il lamentato vizio, ma si limita ad ipotizzare che le dichiarazioni rese dal predetto in sede di deposizione testimoniale possano essere state "il prodotto di un mendacio" non consapevole e non volontario per le "difficoltà del ricordo" oppure ad affermare che, nel non disconoscere la sottoscrizione del verbale redatto dai Carabinieri, ne avrebbe confermato il contenuto.

La doglianza omette di prendere in considerazione l’articolato iter argomentativo su cui riposa la sentenza impugnata, che da conto, in maniera adeguata e logica, delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale perviene: la falsità della testimonianza incriminata è desunta dal fatto che il contenuto della stessa si poneva in netto contrasto con quanto il C. aveva dichiarato in sede di indagini ai Carabinieri sullo stesso argomento, riferendo fatti specifici e circostanziati da lui vissuti in prima persona; pur di fronte alle puntuali contestazioni del P.M., il teste non aveva allegato difficoltà di ricordo o una qualche altra giustificazione al suo mutato atteggiamento, ma aveva perentoriamente negato, senza disconoscere la sottoscrizione del relativo verbale, di avere mai reso quelle dichiarazioni, finendo cosi con l’incolpare i verbalizzanti, che sapeva essere innocenti, di falso ideologico.

Il diniego della sospensione condizionale della pena, giustificato da una prognosi negativa – riservata alla valutazione esclusiva del giudice di merito – circa il futuro comportamento dell’imputato, non è censurabile sotto profilo della legittimità. 4- Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della somma, che stimasi equa, di Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 29-04-2011, n. 1103 Ricorso giurisdizionale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società C., società immobiliare che sta realizzando l’intervento di riqualificazione del Quartiere Fiera, ha impugnato i provvedimenti con cui il Comune di Milano ha rideterminato i valori di monetizzazione delle aree a standard.

In vista dell’udienza di merito, ha depositato l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal legale del Comune per accettazione, anche sulla compensazione delle spese.

All’udienza del 24 marzo 2011 il ricorso veniva trattenuto in decisione dal Collegio.

Il Collegio, ai sensi dell’art 35 comma 2 lett. c), prende atto della rinuncia e dichiara estinto il giudizio, con compensazione delle spese, su accordo delle parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara estinto il giudizio.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 15-09-2011, n. 18832 Contratto a termine

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 9/6 – 13/6/06 la Corte d’appello di Firenze – sezione lavoro accolse l’impugnazione proposta da S.E. e L.V. avverso la sentenza n. 248/04 del giudice del lavoro del Tribunale di Lucca, con la quale era stata respinta la loro domanda diretta a far accertare l’illegittimità dell’apposizione del termine ai contratti intercorsi in data 1/10/01 con la società Poste Italiane s.p.a sulla base dell’art. 25 del CCNL del gennaio 2001, e per l’effetto, dichiarata la nullità del predetto termine, accertò la permanenza dei rapporti lavorativi a decorrere dalla data di stipula dei contratti, condannando la società convenuta a riammetterle in servizio e a risarcire loro il danno nella misura delle retribuzioni non versate, maggiorate degli accessori di legge, sin dalla data di svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione del 16/1/02, oltre che le spese del doppio grado del giudizio.

La Corte spiegò che ai fini della legittimità dell’apposizione del termine non poteva ritenersi sufficiente la prova della sola ricorrenza delle circostanze descritte nella astratta causale contemplata dal predetto accordo collettivo, ma che era necessaria la dimostrazione della funzionalità della singola assunzione alla previsione contrattuale, in maniera tale da consentire la verifica giudiziale della concreta utilizzazione dei contratti a termine conclusi nella fattispecie rispetto alle esigenze generali indicate dalle parti collettive.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la s.p.a Poste Italiane che affida l’impugnazione a due motivi di censura. Resistono con controricorso le intimate S. e L..
Motivi della decisione

1. Col primo motivo è dedotta la violazione ed erronea applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 (art. 360 c.p.c., n. 3), dell’art. 1362 c.c. e segg., nonchè l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) e viene posto il seguente quesito di diritto".

Dica la Suprema Corte se è vero che in virtù della delega in bianco contenuta nella L. n. 56 del 1987, art. 23 l’autonomia sindacale investita da funzioni paralegislative non incontra limiti ed ostacoli di sorta nella tipologia dei nuovi contratti a termine in relazione alle ipotesi che ne legittimano la conclusione, stante il fenomeno della ristrutturazione e riorganizzazione aziendale in atto, e se la norma contrattuale debba necessariamente prevedere una specificazione della causale collettiva in una causale individuale". 2. Col secondo motivo è, infine, lamentata l’omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c., n. 5) e si formula il seguente quesito: "Dica la Corte se, nel caso di oggettiva difficoltà della parte ad acquisire precisa conoscenza degli elementi sui quali fondare la prova a supporto delle proprie domande o eccezioni, e segnatamente per la prova dell’aliunde perceptum, il giudice debba valutare le richieste probatorie con minor rigore rispetto all’ordinario, ammettendole ogni volta che le stesse possano comunque raggiungere un risultato utile ai fini della certezza processuale e rigettandole (con apposita motivazione) solo quando gli elementi somministrati dal richiedente risultino invece insufficienti ai fini dell’espediente richiesto". Orbene, si osserva subito che il primo motivo è fondato in conformità con l’indirizzo costantemente dettato da questa Corte in relazione ai contratti stipulati ai sensi dell’art. 25 del ccnl 2001 (nel regime anteriore al D.Lgs. n. 368 del 2001). In particolare questa Corte Suprema (v., fra le altre, Cass. 26 settembre 2007 n. 20162, Cass. 1-10-2007 n. 20608), decidendo in casi analoghi, ha cassato la sentenza del giudice di merito che ha dichiarato illegittimo il termine apposto ad un contratto stipulato in base alla previsione della norma contrattuale sopra citata, osservando, in linea generale, che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 e successive modifiche nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (principio ribadito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588), e che in forza della sopra citata delega in bianco le parti sindacali hanno individuato, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, quella di cui al citato art. 25, comma 2, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001.

In specie, quale conseguenza della suddetta delega in bianco conferita dal citato art. 23, questa Corte ha precisato che i sindacati, senza essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine per causali di carattere oggettivo ed anche – alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale – per ragioni di tipo meramente "soggettivo", costituendo l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato idonea garanzia per i lavoratori e per un’efficace salvaguardia dei loro diritti. Premesso, poi, che l’art. 25, comma 2, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001 prevede, come si è visto, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi, questa Corte ha ritenuto viziata l’interpretazione dei giudici del merito che, sull’assunto della assoluta genericità della disposizione in esame, ha affermato che la stessa non contiene alcuna autorizzazione ad avvalersi liberamente del tipo contrattuale del lavoro a termine, senza l’individuazione di ipotesi specifiche di collegamento tra i singoli contratti e le esigenze aziendali cui gli stessi sono strumentali.

Tale orientamento va confermato in questa sede, essendo, del resto, la tesi accolta dalla Corte di Appello (circa la definizione "in termini assolutamente generali" della clausola collettiva) fondata sull’erroneo presupposto che il legislatore non avrebbe conferito una "delega in bianco" ai soggetti collettivi ed avrebbe imposto al potere di autonomia i limiti ricavabili dal sistema di cui alla L. n. 230 del 1962.

Del pari, nel quadro delineato, neppure era necessario che il contratto individuale contenesse specificazioni ulteriori rispetto a quelle menzionate nella norma collettiva (v. fra le altre Cass. 14-3- 2008 n. 6988).

L’accoglimento del primo motivo del ricorso comporta che deve ritenersi assorbito il secondo che verte unicamente sulle conseguenze economiche derivanti dalla avvenuta prova o meno della percezione di altri redditi, da parte delle lavoratrici, nel periodo susseguente alla conclusione dei rispettivi contratti a termine.

Ne consegue che la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, la causa può essere decisa nel merito con rigetto della domanda proposta da S.E. e L. V..

Il differente esito dei precedenti giudizi di merito induce la Corte a ritenere interamente compensate tra le parti le spese dei primi due gradi del processo, mentre nel presente giudizio di legittimità trova applicazione il principio della soccombenza, per cui le relative spese, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico delle resistenti.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda.

Compensa le spese dei giudizi di merito e condanna le resistenti al pagamento delle spese del presente giudizio in favore delle società nella misura di Euro 2500,00 per onorario, Euro 40,00 per esborsi, nonchè IVA, CPA e spese generali ai sensi di legge.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-05-2011) 01-06-2011, n. 21835

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Svolgimento del processo

1. Avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, che ha confermato quella di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Lamezia Terme il 09.11.2010, in relazione al delitto di rapina aggravata in danno di L.C.M., ricorre la difesa di R.M. chiedendo l’annullamento dell’ordinanza e deducendo la non credibilità soggettiva ed oggettiva delle dichiarazioni del L., unico elemento probatorio sul quale si basa il provvedimento restrittivo, perchè imprecise sono le dichiarazioni sull’ammontare delle banconote rapinate e inspiegabile e sospetto il ritardo con il quale è stata presentata la denuncia.
Motivi della decisione

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

2.1 Va innanzitutto ricordato che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, ai fini dell’adozione di misura coercitiva, la sussistenza di una prova diretta (nella specie, le dichiarazioni rese dalla persona offesa) esclude la necessità di fare ricorso al concetto di "gravità" inerente alla prova logica costituente l’indizio, nè occorrono la verifica di attendibilità intrinseca o il riscontro esterno, stante il diverso e più soddisfacente grado di prova acquisita. Rv. 246995 Rv. 202043 rv 197375. 2.2 Va, poi rilevato che il ricorso è formulato in modo perplesso ed è, pertanto, privo del requisito di specificità dell’unico motivo di doglianza, richiesto ai fini dell’ammissibilità dell’atto di impugnazione, dall’art. 291 c.p.p., comma 1, lett. e).

2.3 Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

3. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

La Cancelleria dovrà provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Si provveda ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

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