Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 17-02-2011) 10-03-2011, n. 9855 Giudizio d’appello sentenza d’appello Relazione tra la sentenza e l’accusa contestata

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 3.12.2008, il Tribunale di Taranto assolse perchè il fatto non sussiste S.P.C. dall’imputazione di truffa aggravata dal danno patrimoniale di particolare gravità (consistita, nella qualità di amministratore delegato della Nuovo Pignone S.p.A., nell’aver indotto D. C., legale rappresentante della Sidermontaggi S.p.A., mediante raggiri consistiti nel tacere l’esistenza di un’intesa con Cemit S.r.l., a sottoscrivere il 6.2.2003, presso il Ministero delle attività produttive un accordo con il quale Nuovo Pignone S.p.A. acquisiva la proprietà di due moduli in costruzione per termo generatori, a fronte della promessa di affidare a Sidermontaggi S.p.A. il completamento dell’opera, poi affidato ad altra impresa, non corrispondendo quanto dovuto per i lavori già effettuati).

Avverso tale pronunzia il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte territoriale e la parte civile D.C. proposero gravame.

La Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con sentenza in data 23.3.2010, in riforma della decisione di primo grado, dichiarò S.P.C. colpevole del reato ascrittogli e – concesse le attenuanti generiche – lo condannò alla pena di mesi 6 di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa, pena sospesa e non menzione.

L’imputato ed il responsabile civile Nuovo Pignone S.p.A. furono altresì condannati in solido al risarcimento dei danni (da liquidare in separato giudizio, con una provvisionale di Euro 200.000,00) ed alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio a favore della parte civile.

Ricorrono per cassazione i difensori dell’imputato e del responsabile civile, con distinti atti di identico contenuto, deducendo:

1. violazione della legge processuale in quanto, dopo che il Tribunale di Taranto aveva rigettato l’eccezione di incompetenza per territorio (sull’assunto che il reato si sarebbe consumato nel luogo in cui il committente avrebbe acquisito la disponibilità materiale dei termo generatori e cioè nell’area portuale di Taranto), l’eccezione era stata riproposta, in via subordinata, nel giudizio di appello, ma la sentenza impugnata non motiva su tale questione;

inoltre la Corte territoriale ha individuato il danno in un fatto diverso e cioè nel mancato guadagno relativo all’interruzione del rapporto contrattuale con Nuovo Pignone e nella cessazione dei pagamenti dovuti per il compimento dell’opera; sarebbe stato così spostato il luogo di consumazione del reato ove fu stipulato il contratto, cioè in Firenze; la sentenza impugnata dovrebbe perciò essere annullata in quanto pronunciata da giudice territorialmente incompetente;

2. violazione della legge processuale in relazione all’eccepita inammissibilità della costituzione di parte civile di D. C., dal momento che il soggetto danneggiato era Sidermontaggi S.p.A., che si sarebbe dovuta costituire tramite il commissario giudiziale; sul punto il Tribunale non si era pronunziato;

l’eccezione è stata riproposta in appello ma la sentenza impugnata tace sul punto;

3. violazione della legge processuale in relazione alla condanna al risarcimento dei danni, alla provvisionale ed alla rifusione delle spese a favore della parte civile D.C., per le ragioni esposte nel secondo motivo;

4. vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della condotta truffaldina, sia perchè la Corte territoriale si sarebbe limitata ad una ricostruzione alternativa a quella del giudice di primo grado senza confutare specificamente i più rilevanti argomenti della prima sentenza, sia perchè sarebbe incorsa in travisamento del contenuto di atti del procedimento; le trattative di cui alla riunione 6.2.2003 (peraltro fissata solo il giorno precedente) tra Nuovo Pignone S.p.A. e Cemit S.r.l. non erano finalizzate al completamento dei termo generatori, ma all’integrale costruzione ex novo degli stessi, posto che Nuovo Pignone non poteva sapere se Sidermontaggi S.p.A. avrebbe rilasciato i manufatti; sia perchè nessun impegno con la Cemit S.r.l. fu preso da Nuovo Pignone S.p.A., escluso in forma espressa nel verbale della riunione; inoltre è stato ritenuto, contrariamente al tenore letterale dell’accordo (allegato al ricorso ed in parte trascritto), che l’accordo tra Nuovo Pignone S.p.A. e D. avrebbe comportato l’obbligo di affidare a Sidermontaggi S.p.A. la prosecuzione dei lavori; la Corte territoriale ha ritenuto che D. avrebbe consegnato i manufatti in cambio di nulla, attribuendo un inadempimento a Nuovo Pignone S.p.A., senza confutare la specifica contraria motivazione della sentenza di primo grado (p. 4, 5 e 6) relativa alla inesistenza di inadempimento; è stato altresì trascurato l’esito del lodo arbitrale, confermato dalla Corte d’appello di Firenze, che ha condannato Sidermontaggi a restituire le somme ricevute in eccesso ed al risarcimento dei danni a favore di Nuovo Pignone; a seguito della diffida intimata in data 11.1.2003 da Nuovo Pignone, il contratto di appalto si era risolto 15 giorni dopo ai sensi dell’art. 1454 c.c., comma 3 e poichè i manufatti erano stati interamente pagati sino a concorrenza di quanto realizzato (anzi in misura superiore), Nuovo Pignone S.p.A. aveva titolo per rivendicarne la proprietà; con l’ accordo 6.2.2003 Sidermontaggi S.p.A. ottenne di mantenere la pretesa di extraoneri e la disponibilità di Nuovo Pignone ad avvalersi di Sidermontaggi S.p.A. per il completamento dei termo generatori; la Corte d’appello ha trascurato che D. non accettò il nuovo contratto per la previsione di penali per il caso di ritardi nella consegna, pur illustrati nella sentenza di primo grado a p. 7 e s.; 5. vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell’imputato; la versione di D. circa la presenza di S.P. è smentita dai testi (le cui dichiarazioni sono allegate al ricorso) e dalla piena autonomia del sottoscrittore Sg.; quanto alla presenza per circa 20 minuti, secondo la Corte territoriale più che sufficiente a determinare il contenuto dell’accordo, in un delitto doloso non rileva la potenzialità a fondare la responsabilità, ma solo l’effettività degli atti compiuti;

6. violazione della legge processuale in relazione all’immutazione del fatto; nell’imputazione era contestato il conseguimento di un ingiusto profitto consistito nell’acquisizione dei due moduli con il correlativo danno patrimoniale; a fronte dell’attività difensiva volta a dimostrare che non vi erano stati ingiusto profitto e danno siccome Nuovo Pignone S.p.A. aveva pagato un prezzo superiore al valore dei moduli, la Corte d’appello ha immutato il fatto ravvisando il danno nel mancato guadagno relativo all’interruzione del rapporto contrattuale con Nuovo Pignone ed alla cessazione dei pagamenti; si sarebbe in presenza di un evento diverso da quello contestato; se il nuovo fatto fosse stato contestato sarebbe stato agevole per la difesa provare che parte delle somme avrebbe dovuto essere pagata a favore di altra impresa facente parte dell’associazione temporanea e che l’interruzione dei rapporti era dipesa dalla mancata accettazione delle clausole da parte di Sidermontaggi S.p.A.;

7. vizio di motivazione in relazione all’evento del reato conseguente alla mancata valutazione di prove favorevoli all’imputato evidenziate sia nella sentenza di primo grado che nella memoria depositata alla Corte d’appello nell’interesse dell’imputato e del responsabile civile; nel valutare l’esistenza di un danno ingiusto la Corte territoriale ha omesso di considerare che la sentenza di primo grado aveva evidenziato che già nel maggio 2002 Sidermontaggi S.p.A. era consapevole delle modifiche che sarebbero intervenute nel corso della realizzazione dell’opera; in particolare la Corte d’appello ha trascurato di esaminare natura ed entità delle modifiche, nonchè il fatto che esse erano conosciute da Sidermontaggi S.p.A. molti mesi prima che essa avanzasse a novembre la richiesta di 5.000.000,00 di euro; neppure è stato valutato l’eventuale ingiusto profitto patrimoniale che avrebbe realizzato Nuovo Pignone S.p.A., nonostante la memoria difensiva avesse segnalato che era stato corrisposto un prezzo addirittura superiore al valore dell’opera, come evidenziato nel lodo arbitrale, confermato dalla sentenza della Corte d’appello di Firenze; che pure, secondo la stessa sentenza impugnata, avrebbero dovuto aver valore ai fini della sussistenza del danno ingiusto. Con motivi nuovi i difensori di S.P.C. deducono:

1. violazione della legge processuale in relazione all’immutazione del fatto, come precisato nel sesto motivo di ricorso, facendo coincidere il danno con il lucro cessante anzichè con il danno emergente;

2. violazione della legge processuale in quanto il nuovo fatto ritenuto nella sentenza impugnata avrebbe determinato la competenza del Tribunale di Firenze, luogo in cui era intervenuta la stipulazione del contratto;

3. violazione della legge penale in relazione alla configurazione di un’ipotesi di truffa consistita nella mancata realizzazione di un’attesa di guadagno, peraltro non correlato ad un ingiusto profitto; l’individuazione dell’atto di disposizione patrimoniale nel verbale della riunione del 6.2.2003, del quale non si comprende se in esso si ipotizzi un nuovo rapporto contrattuale ovvero una regolamentazione della fase esecutiva del contratto pregresso; in tale seconda ipotesi è dubbio che sia configurabile la truffa;

quanto all’ipotizzato raggiro è stato ravvisato nel silenzio serbato in ordine all’accordo raggiunto con la Cemit S.r.l., ma non vi era alcun obbligo di Nuovo Pignone S.p.A. di comunicare a Sidermontaggi S.p.A. l’esistenza di trattative con un soggetto terzo;

4. vizio di motivazione in relazione al travisamento delle prove relativamente all’accordo fra Cemit S.r.l. e Nuovo Pignone S.p.A. (che avevano ad oggetto non il completamento ma la realizzazione ex novo dei manufatti e che non costituiva impegno), all’intesa fra Nuovo Pignone S.p.A. e Sidermontaggi S.p.A. (che prevedeva la mera possibilità di Nuovo Pignone S.p.A. di avvalersi ulteriormente di Sidermontaggi S.p.A.), l’individuazione delle condizioni nel cui contesto sarebbe maturata la decisione di D. di sottoscrivere il verbale d’intesa (essendo stato accertato l’inadempimento di Sidermontaggi S.p.A.).

Con memoria datata 27.1.2011, il difensore di parte civile ha rilevato che:

1. l’eccezione sulla competenza territoriale non può considerarsi riproposta non essendo state precisate le ragioni per cui doveva ritenersi infondata l’ordinanza del Tribunale di rigetto dell’eccezione; peraltro l’eccezione è infondata posto che in Taranto l’imputato conseguì il possesso dei termo generatori;

inoltre il danno non è stato ravvisato nella stipulazione dell’accordo ma nelle conseguenze di esso; solo avendo avuto la disponibilità dei manufatti Nuovo Pignone S.p.A. ha potuto rivolgersi ad altra impresa;

2. il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono infondati sia perchè non sono state formulate le ragioni a base della riproposizione della dedotta inammissibilità della costituzione di parte civile di D.C., avvenuta sia nella qualità di azionista di maggioranza della Sidermontaggi S.p.A., sia nella qualità di legale rappresentante di tale società all’epoca dei fatti e come tale danneggiato;

3. il quarto e quinto motivo di ricorso sono inammissibili in quanto svolgono censure di merito; il teste B., sulla cui deposizione la sentenza di primo grado ha fondato la buona fede della società appaltante, è stato destinatario di un’ordinanza del G.I.P. di Taranto con al quale è stata disposta l’imputazione coatta a carico dello stesso per falsa testimonianza;

4. il sesto e settimo motivo di ricorso sono manifestamente infondati in quanto non è stato immutato il fatto ma sono stati precisati gli ulteriori profili di danno ed il settimo motivo propone censure di merito.

Il primo motivo ed il sesto motivo di ricorso proposti nell’interesse dell’imputato e del responsabile civile, nonchè il primo, secondo e terzo dei motivi nuovi proposti nell’interesse dell’imputato sono infondati.

Come ha rilevato il difensore di parte civile, l’eccezione sulla competenza territoriale non può considerarsi riproposta, se non in modo generico, non essendo state precisate le ragioni per cui doveva ritenersi infondata l’ordinanza del Tribunale di Taranto con la quale era stata rigettata dell’eccezione.

In ogni caso, nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione non è denunciabile con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di merito. (Cass. Sez. 2, sent. n. 3706 del 21.1.2009 dep. 27.1.2009 rv 242634).

Ciò in quanto non può esservi ragione di doglianza allorquando la soluzione di una questione di diritto, anche se immotivata o contraddittoriamente ed illogicamente motivata, sia comunque esatta, mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti la sorreggano.

L’eccezione di incompetenza territoriale è infatti infondata posto che, secondo l’imputazione, fu in Taranto che Nuovo Pignone conseguì il possesso dei termo generatori, per i quali (in ipotesi di accusa) era stato corrisposto solo una piccola parte di quanto dovuto.

Neppure è vero che l’evento danno sia stato ravvisato dalla Corte d’appello soltanto nella stipulazione dell’accordo tra Sidermontaggi S.p.A. e Nuovo Pignone S.p.A., dal momento che a p. 11 della sentenza impugnata si ribadisce che Nuovo Pignone agì al solo fine di tornare in possesso delle strutture e dei materiali, presupposto anche per il mancato pagamento di ulteriori somme che si assume avrebbe dovuto essere fatto da Nuovo Pignone S.p.A. a Sidermontaggi S.p.A..

Pertanto non vi è stata immutazione del fatto nè condanna per un fatto diverso dalla fattispecie di truffa prevista dall’art. 640 cod. pen..

Il secondo ed il terzo motivo di ricorso proposti nell’interesse dell’imputato e del responsabile civile sono manifestamente infondati.

Anzitutto non sono state formulate le ragioni a base della riproposizione della dedotta inammissibilità della costituzione di parte civile di D.C., sicchè nessuna specifica motivazione era necessaria a fronte di una doglianza generica.

In secondo luogo la costituzione di parte civile di D. è avvenuta sia nella qualità di azionista di maggioranza della Sidermontaggi S.p.A., sia nella qualità di legale rappresentante di tale società all’epoca dei fatti e come tale danneggiato.

Questa Corte ha infatti affermato che il potere di querela per i reati contro il patrimonio in danno di una società spetta al legale rappresentante, ma i singoli soci, che subiscono le conseguenze patrimoniali dell’illecito, sono legittimati alla costituzione di parte civile. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 45089 del 10.11.2009 dep. 25.11.2009 rv 245694).

Il quarto ed il settimo motivo di ricorso proposti nell’interesse dell’imputato e del responsabile civile, nonchè il quarto motivo nuovo proposto nell’interesse dell’imputato sono fondati.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che "In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato". (Cass. Sez. Un. Sent. n. 33748 del 12.7.2005 dep. 20.09.2005 rv 231679).

Nei motivi di ricorso si afferma che la Corte territoriale ha ritenuto che D. avrebbe consegnato i manufatti in cambio di nulla, attribuendo un inadempimento a Nuovo Pignone S.p.A., senza confutare la specifica contraria motivazione della sentenza di primo grado (p. 4, 5 e 6).

In effetti a p. 4 della sentenza impugnata si legge che "Sidermontaggi S.p.A. fin dal maggio 2002 conosceva perfettamente le quantità necessarie per realizzare l’opera e quindi era ben consapevole delle modifiche che sarebbero intervenute nel corso della realizzazione dell’opera stessa.

D’altra parte, la facoltà di introdurre modifiche era contrattualmente prevista e perciò accettata da Sidermontaggi S.p.A., sia originariamente che in corso di esecuzione del rapporto, e che le modifiche richieste da Nuovo Pignone S.p.A. non avrebbero comportato rifacimenti tali da giustificare le richieste avanzate da Sidermontaggi, anche perchè le quantità interessate erano alquanto modeste, nell’ordine del 2/3%".

A fronte di tale argomentazione la Corte d’appello si limita a rilevare che la Sidermontaggi S.p.A. "in conseguenza dei presunti ritardi nei pagamenti dei costi extra viveva un momento di crisi economica" (p. 9 sentenza impugnata), senza darsi pena di confutare l’assunto del primo giudice secondo il quale nulla era dovuto da Nuovo Pignone S.p.A. e che anzi era Sidermontaggi S.p.A. ad essere inadempiente.

In ordine all’inadempimento di Sidermontaggi S.p.A. la Corte territoriale si limita infatti ad affermare che entrambi le parti contraenti erano inadempienti (p. 11 sentenza impugnata).

Tale affermazione è in contrasto con il contenuto di atti processuali specificamente indicati nei motivi di ricorso.

Va ricordato che la modifica normativa dell’art. 606 c.p.p., lett. e), di cui alla L. 20 febbraio 2006, n. 46 lascia inalterata la natura del controllo demandato alla Corte di cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Il nuovo vizio introdotto è quello che attiene alla motivazione, il cui vizio di mancanza, illogicità o contraddittorietà può ora essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente indicati.

E’ perciò possibile ora valutare il cosiddetto travisamento della prova, che si realizza allorchè si introduce nella motivazione un’informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia.

Attraverso l’indicazione specifica di atti contenenti la prova travisata od omessa si consente nel giudizio di cassazione di verificare la correttezza della motivazione.

Ciò peraltro vale nell’ipotesi di decisione di appello difforme da quella di primo grado, in quanto nell’ipotesi di doppia pronunzia conforme il limite del devolutum non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità, salva l’ipotesi in cui il giudice d’appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice.

Infine il dato probatorio che si assume travisato od omesso deve avere carattere di decisività non essendo possibile da parte della Corte di cassazione una rivalutazione complessiva delle prove che sconfinerebbe nel merito.

Nel caso in esame la Corte territoriale ha trascurato la ricostruzione dei rapporti tra le parti quale emerge dal lodo arbitrale confermato dalla Corte d’appello di Firenze, secondo il quale non solo Nuovo Pignone S.p.A. nulla doveva a Sidermontaggi S.p.A., ma aveva versato somme in eccesso ed era Sidermontaggi S.p.A. ad essere inadempiente.

Ancora la Corte territoriale ha travisato il contenuto dell’intesa tra Nuovo Pignone e Cemit S.r.l. ravvisandone il carattere analitico e cogente (p. 11 sentenza impugnata), mentre nel testo dello stesso si legge testualmente: "IL PRESENTE VERBALE NON COSTITUISCE ALCUN IMPEGNO TRA LE SOCIETA’ NP E CEMIT SALVO CHE ESSO VENGA CONFERMATO E SOTTOSCRITTO DA NP PER MEZZO D’ORDINE FORMALE O LETTERA D’INTENTO" (p. 5 verbale di riunione 6.2.2003 fra Nuovo Pignone S.p.A. e Cemit S.r.l., allegato 4 ai ricorsi proposti nell’interesse dell’imputato e del responsabile civile).

Si tratta di atti il cui contenuto, di segno contrario a quello ritenuto dalla Corte territoriale, è elemento decisivo idoneo a travolgere la motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio per insussistenza del fatto.

La decisione assunta rende superfluo l’esame del quinto motivo di ricorso proposto nell’interesse dell’imputato e del responsabile civile.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 08-03-2011) 28-03-2011, n. 12413 Ricorso

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Svolgimento del processo

B.M. ricorre, a mezzo del suo difensore, contro la sentenza 3 dicembre 2008 della Corte di appello di Catania (che ha confermato la sentenza del Tribunale di Caltagirone 23 ottobre 2007, di condanna per il solo delitto di tentata concussione in danno dei coniugi N.F. e C.C.), deducendo vizi e violazioni nella motivazione nella decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati.

1.) la motivazione della sentenza impugnata.

Secondo i giudici di merito l’imputato B., avrebbe posto in essere, in concorso con P.F. (titolare dell’agenzia che curava la pratica pensionistica) e con il marito della stessa, Be.Sa. (pubblico ufficiale e liquidatore dell’INPS), una condotta consistita nel compiere atti diretti in modo non equivoco ad indurre i coniugi N.F. e C.C. a versare alla P., per la pratica pensionistica in corso, e sotto minaccia di far perdere i vantaggi pensionistici già conseguiti dal N., la somma di denaro indebitamente loro richiesta.

Secondo l’estensore della decisione d’appello risulterebbe, dallo stesso tenore del detto gravame, che i testi N.F. e C.C. hanno concordemente riferito la circostanza secondo la quale "il B., con fare arrabbiato, avrebbe richiesto agli stessi di portare un ulteriore importo di denaro alla P. per il completamento della pratica pensionistica, altrimenti avrebbe provveduto a far abbandonare alla stessa la gestione della suddetta pratica".

Inoltre, la circostanza che le dichiarazioni accusatorie dei due coniugi N. e C. rivelassero notevole risentimento nei confronti del B., nonostante i pregressi rapporti di amicizia e di comune lavoro intercorsi tra il N. e il B., è spiegata dalla corte distrettuale come "indubbiamente indicativa della natura minacciosa e cogente delle sollecitazioni insistentemente rivolte dall’odierno imputato ai suddetti coniugi, i quali le hanno cosi avvertite come oggettivamente ingiuste, e tali, dunque, da determinare il loro risentimento nei confronti del B.".

Quanto alla osservazione difensiva, che i due testi "non hanno mai accusato apertamente e dichiaratamente l’odierno imputato di essere in combutta con i coniugi Be. – P. (il primo, come già detto, liquidatore dell’INPS), la Corte di appello non l’ha considerata idonea a scagionare il B., posto l’oggettivo evidente significato dei fatti come riferiti a carico dell’imputato, ed ha invece evidenziato che tale osservazione finisce invece col far risaltare la diversa circostanza che le dichiarazioni dei due testi, sono state dettate da un semplice intento di autotutela, e non da un intento persecutorio.

La gravata sentenza infine:

a) ritiene dette considerazioni chiaramente indicative del rapporto di cointeressenza, stabilitosi tra il B. e i coniugi Be.

– P., per quanto concerne la illecita gestione della pratica pensionistica riguardante il N., non potendosi spiegare altrimenti il vivo interesse così pressantemente manifestato dal B. a che i coniugi N.C. versassero alla P. la somma da questa ingiustamente pretesa: annota sul punto l’estensore che l’imputato si era pensino fatto carico, in precedenza, di farsi dare dal N. parte del denaro richiesto dalla P., per poi personalmente consegnarlo a quest’ultima;

b) considera ininfluente la questione della fondatezza o meno della ipotesi che la precedente irregolarità nella trattazione, da parte del Be., della pratica pensionistica, concernente il B. e gestita dalla P., fosse stata dolosamente posta in essere dal primo in favore del secondo;

c) afferma la sussistenza di un concorso, nel reato contestato al B., oltre che della P., anche del marito della stessa, funzionario dell’INPS, Be., atteso che solo questi – per il suo ruolo specifico – era in grado di far ottenere, abusando delle sue funzioni, la retrodatazione della pensione al N., che, per detta pratica si era rivolto alla agenzia gestita dalla P.;

d) ribadisce il rilievo che i coniugi Be. e P. siano stati condannati per il reato oggetto del presente procedimento, con sentenza divenuta irrevocabile;

e) sottolinea la sussistenza del dolo, trattandosi di richiesta di pagamento per una prestazione professionale, con esborsi che esorbitavano grandemente dalle somme sarebbero spettate alla agenzia della P., qualora si fosse trattato della semplice e normale gestione di una pratica pensionistica;

f) ha escluso il beneficio della non menzione della condanna, tenuto conto in particolare del negativo comportamento processuale dell’imputato, il quale non ha mostrato alcun segno di resipiscenza.
Motivi della decisione

1.) i motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di inammissibilità della Corte di cassazione.

Con un primo motivo di ricorso viene dedotto vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità, la quale sarebbe stata argomentata senza tener conto dei risultati dell’istruttoria dibattimentale dai quali emergerebbe: a) che il B. mai si era rivolto alla P. per patrocinare la sua pratica di pensione, ma al Patronato ACLI e si era invece rivolto alla P. per una diversa pratica di riconoscimento degli assegni familiari della moglie; b) che il B. non risulta aver percepito alcunchè dalla P. stessa e mai ha frequentato il di lei studio; c) che gli stessi coniugi N. – C. non hanno mai accusato il B., il quale, nella vicenda, si limitò a suggerire ai predetti, allora amici, di rivolgersi alla P. per la pratica di pensione e ciò ebbe a fare appunto in un contesto di pregressi rapporti di amicizia con detti coniugi; d) che la busta contenente il denaro richiesto dalla P. venne portata alla P. da A.F., convivente della figlia del N., R..

Con un secondo motivo si lamenta il difetto dell’elemento soggettivo del ritenuto delitto soprattutto nella mancata consapevolezza dell’abuso d’ufficio e della qualità di pubblico ufficiale del marito della P..

Nessuno dei due motivi supera la soglia della ammissibilità.

Invero con le doglianze dianzi formulate si tende ad ottenere una non consentita rivalutazione del materiale probatorio con esiti difformi in punto di responsabilità.

Per risalente giurisprudenza, eccede infatti dalla competenza della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito risultando nella specie: sia la corretta esposizione delle ragioni -giuridicamente apprezzabili – che hanno originato la decisione, sia l’assenza di illogicità nell’esposizione, per la verificata coerenza delle argomentazioni, rispetto al fine che le hanno determinate ed ai risultati concreti di prova, anche con riguardo ai profili soggettivi della condotta del B..

Con un terzo motivo si contesta la mancata applicazione dell’indulto e l’estinzione della pena.

La declaratoria di inammissibilità del ricorso rende impossibile la disamina di tale doglianza, la quale presuppone che il giudice sia investito della cognizione del processo, il che non si verifica nel caso, come quello di specie, di gravame originariamente inammissibile Con un quarto motivo si evidenzia violazione di legge sul punto del mancato riconoscimento del beneficio della non menzione.

Il motivo è palesemente infondato posto che la corte distrettuale ha ampiamente argomentato sulla non concedibilità di benefici, correlando tale decisione alla negativa personalità del reo ed all’assenza di forme, anche minimali, di resipiscenza.

Il ricorso pertanto, nella palese verificata coerenza logico- giuridica ed adeguatezza della motivazione, quale proposta nella decisione impugnata, va dichiarato inammissibile.

All’inammissibilità del ricorso stesso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in Euro 1000,00 (mille).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 05-07-2011, n. 14757 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- C.L. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi – nei confronti del Ministero della Giustizia contro il decreto in data 12.2.2009 con il quale la corte di appello d’appello di Napoli ha parzialmente accolto la sua domanda diretta ad ottenere l’equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 in riferimento al procedimento esecutivo promosso nei confronti di L.B. e nel quale il ricorrente era intervenuto il 22.1.1987 quale creditore, non definito al momento della domanda di equa riparazione.

La Corte d’appello, accertato il termine di durata ragionevole in tre anni, accertata la violazione del diritto al termine di ragionevole durata del giudizio presupposto dal 1990 in poi, dichiarata la prescrizione dell’indennizzo per il periodo fino al 1998, ha liquidato il danno non patrimoniale in Euro 10.500,00.

Il Ministero intimato ha resistito con controricorso, eccependo, tra l’altro, la nullità della notifica eseguita presso l’Avvocatura Distrettuale e proponendo ricorso incidentale affidato a tre motivi.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.

I ricorsi vanno riuniti perchè proposti contro lo stesso provvedimento.

2. – Va preliminarmente rilevato che la costituzione dell’Avvocatura Generale ha sanato la nullità della notifica.

2.1.- Con entrambi i motivi di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto lamentando l’erronea dichiarazione di estinzione per prescrizione del diritto all’indennizzo.

2.2.- I motivi sono manifestamente fondati perchè la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, nella parte in cui prevede la facoltà di agire per l’indennizzo in pendenza del processo presupposto, non consente di far decorrere il relativo termine di prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto dal medesimo art. 4 per la proposizione della domanda, in tal senso deponendo, oltre all’incompatibilità tra la prescrizione e la decadenza, se riferite al medesimo atto da compiere, la difficoltà pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione, nonchè il frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali che l’operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, in caso di ritardo ultradecennale nella definizione del processo (Sez. 1, Sentenza n. 27719/2009).

3.- Con il primo motivo del ricorso incidentale l’Amministrazione denuncia violazione di legge in ordine alla determinazione della durata ragionevole del processo esecutivo in tre anni. Deduce che va valutata la complessità del procedimento. La durata ragionevole sarebbe pari a cinque anni.

Con il secondo ed il terzo motivo l’Amministrazione denuncia vizio di motivazione.

3.1.- Va preliminarmente evidenziata l’inammissibilità del secondo e del terzo motivo del ricorso incidentale per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., non essendo stata formulata la sintesi del fatto controverso.

Ciò determina anche il rigetto del primo motivo del ricorso incidentale perchè – restando incensurata la motivazione del decreto impugnato in ordine alla determinazione della durata ragionevole – va ricordato che la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, dispone che la ragionevole durata di un processo va verificata in concreto, facendo applicazione dei criteri stabiliti da detta norma all’esito di una valutazione degli elementi previsti da detta norma (per tutte, Cass. n. 6039, n. 4572 e n. 4123 del 2009; n. 8497 del 2008) e in tal senso è orientata anche la giurisprudenza della Corte EDU (tra le molte, sentenza 1^ sezione del 23 ottobre 2003, sul ricorso n. 39758/98), la quale ha tuttavia stabilito un parametro tendenziale che fissa la durata ragionevole del giudizio, rispettivamente, in anni tre, due ed uno per il giudizio di primo, di secondo grado e di legittimità;

siffatto parametro va osservato dal giudice nazionale e da esso è possibile discostarsi, purchè in misura ragionevole e sempre che la relativa conclusione sia confortata con argomentazioni complete, logicamente coerenti e congrue, restando comunque escluso che i criteri indicati nell’art. 2, comma 1, di detta legge permettano di sterilizzare del tutto la rilevanza del lungo protrarsi del processo (Cass., Sez. un., n. 1338 del 2004; in seguito, tra le tante, Cass. n. 4123 e n. 3515 del 2009).

Nella concreta fattispecie – come innanzi rilevato – la motivazione del decreto è stata censurata in modo inammissibile.

4.- La Corte, dunque, cassato il decreto impugnato – tenuto conto della durata complessiva del giudizio presupposto di 22 anni e della durata ragionevole per un grado, pari a tre anni, – può procedere ex art. 384 c.p.c., alla decisione nel merito liquidando al ricorrente l’indennizzo nella misura di Euro 18.250,00, alla luce del principio per il quale ove non emergano elementi concreti in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza del danno non patrimoniale, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa comporta che la quantificazione del danno non patrimoniale dev’essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a Euro 1000,00 per quelli successivi, in quanto l’irragionevole durata eccedente tale periodo da ultimo indicato comporta un evidente aggravamento del danno (Sez. 1, Sentenza n. 21840/2009).

Le spese processuali, nella misura precisata in dispositivo, vanno poste a carico dell’Amministrazione.
P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso incidentale e accoglie il ricorso principale nei termini di cui in motivazione;

cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere ai ricorrenti, nella qualità in atti, pro quota, la somma di Euro 18.250,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio:

che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge; e per il presente giudizio di legittimità in Euro 965,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge;

dispone che le spese siano distratte in favore del difensore antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 02-05-2011, n. 2593 liste elettorali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– con ricorso al T.a.r. per il Piemonte i ricorrenti hanno impugnato la ricusazione della lista Forza Juve presentata da 602 elettori, impossibilitati alla sottoscrizione, con le modalità di cui al quarto comma dell’art. 28 T.U. 16.5.1960, n. 570 e ss. mm, disposta con verbale in data 16.4.2011 n. 21 dalla Commissione Elettorale Circondariale di Torino;

– il tribunale, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso;

– propongono appello gli interessati lamentando l’introduzione da parte del giudice di primo grado di motivi ulteriori di ricusazione rispetto a quelli evidenziati con l’atto impugnato, la non addebitabilità ai presentatori delle candidature di vizi nella formazione di documentazione dinanzi al funzionario dell’Ambasciata di Bogotà nonché infondatezza dei motivi di esclusione.

Rilevato:

che la Commissione elettorale circondariale di Torino ha disposto la ricusazione della lista di cui trattasi, in particolare rilevando che l’atto di sottoscrizione non è allegato alla lista dei candidati che risulta firmata ed autenticata in data successiva e che il modulo della dichiarazione resa verbalmente non riporta neppure la riproduzione del contrassegno;

che da tali carenze (assenza di indicazione delle generalità dei candidati alla carica di consigliere comunale e della raffigurazione del simbolo della lista), pienamente confermate allo stato degli atti depositati, risulta sussistere la violazione dell’art. 28, comma 4 d.P.R. n. 570 del 1960 che, stabilendo che la dichiarazione dei sottoscrittori debba recare i suindicati elementi, persegue lo scopo di assicurare che i dichiaranti abbiano piena consapevolezza della lista che si accingono a presentare (cfr. da ultimo Cons. St, Sez. V, 29.4. 2011, n.3306);

che rispetto a tali carenze non può considerarsi equipollente la dichiarazione di presentazione sottoscritta ed autenticata in data successiva alla dichiarazione verbale dei presentatori;

che rispetto alla superiore esigenza di consapevolezza da parte dei dichiaranti della lista e del simbolo, che garantisce la certa direzione della manifestazione della loro volontà (Cons. st. Sez. V, 14.11.2006, n.6683), appare recessivo l’argomento per cui non potrebbero addebitarsi ai privati presentatori – su cui ricade comunque l’onere di vigilanza rispetto al corretto espletamento delle operazioni – le conseguenze pregiudizievoli dei vizi formali degli atti dell’Ambasciata di Bogotà;

che alla luce delle predette considerazioni l’appello va rigettato, con assorbimento delle ulteriori questioni (in particolare quanto alla censura concernente l’integrazione da parte del T.a.r. della motivazione dell’impugnato provvedimento di ricusazione), attesa la sufficienza dei rilievi formulati dalla Commissione ai fini dell’esclusione;

che dalla documentazione presente nel fascicolo (in particolare, note provenienti dall’Ambasciata italiana a Bogotà relative alle modalità delle dichiarazioni) si ricavano elementi di possibile rilevanza penale da portare all’attenzione della Procura della Repubblica di Torino;

che la mancata costituzione dell’appellato esonera il Collegio dal provvedere sulle spese;
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria di trasmettere alla procura della Repubblica di Torino gli atti e documenti presenti nel fascicolo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.