Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 09-06-2011) 15-07-2011, n. 27934 Poteri della Cassazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente C.C.:

Impugna per cassazione la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 17.06.2009 di conferma della decisione emessa li 11.01.2006, dal Tribunale della stessa città, con la quale il predetto, unitamente ad altri coimputati (oggi non ricorrenti) era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre pene accessorie e condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile;

nella sentenza confermata in appello, l’imputato era stato ritenuto responsabile di una serie di episodi estorsivi (ex art. 629 c.p.) ai danni dei rappresentanti di società di assicurazione, a lui ascritti ai capi S) T) U);

L’imputato C.C. ricorre per cassazione a mezzo del difensore, deducendo:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e).

1) – il ricorrente censura la decisione per avere fondato l’affermazione di responsabilità sulla scorta delle dichiarazioni delle parti offese, illogicamente trascurando di considerare che costoro, nella qualità di liquidatori erano stati in precedenza indagati per riscontrate anomalie di gestione ed erano portatori di un interesse a formulare accuse nei confronti di terzi;

2)- quanto al merito delle imputazioni ascritte ai capi S) T) U) la sentenza era da censurare per non avere considerato che, in realtà, mancava la prova della falsità dei sinistri e, semmai, la contesa con i liquidatori riguardava l’importo della liquidazione (capo S) ovvero la legittimazione del C. a chiedere l’indennizzo (capo S); mancavano quindi:

– sia l’elemento oggettivo dell’ingiusto profitto e:

– sia quello soggettivo, ritenendo l’imputato di esercitare un preteso diritto; le fattispecie andavano perciò ricondotte nell’ipotesi dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ex art. 393 c.p.;

CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorrente propone solo apparentemente censure di diritto, sostenendo che nella specie debba ravvisarsi l’ipotesi dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni e non quella del reato di estorsione ma, in realtà, formula censure – in fatto – fondate su interpretazioni alternative delle prove già analizzate in maniera conforme dai giudici di primo e di secondo grado, richiamando una diversa valutazione delle dichiarazioni dei testi che risultano vagliate dalla Corte di appello con una sequenza motivazionale ampia, analitica e coerente con i principi della logica, sicchè non risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito.

Al contrario di quanto sostenuto nei motivi di ricorso, la sentenza impugnata risulta congruamente motivata in ordine alla penale responsabilità dell’imputato, in ordine agli episodi estorsivi, avendo osservato:

– che dinanzi al rifiuto da parte dei liquidatori D. (capo S) e Ca. (capi T-U) di assecondare le richieste di risarcimento avanzate dall’imputato, il C. aveva reagito violentemente: – minacciando di morte e schiaffeggiando il D.; e: – minacciando il Ca. di gravi conseguenze;

– che tali comportamenti, rapportati all’illegittimità delle richieste, essendo del tutto esosa la prima, e priva di delega la seconda, esulavano dall’ipotesi dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Si tratta di una motivazione del tutto congrua perchè:

– sul piano del diritto, risulta conforme alla costante giurisprudenza, anche di questa sezione, che ha affermato il principio che integra il reato di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la richiesta di adempimento di un preteso debito che sia realizzata con modalità caratterizzate da pervicacia e particolare efficacia intimidatoria, tali da mostrarsi del tutto eccedenti e sproporzionate rispetto all’esercizio del preteso diritto; (Cassazione penale, sez. 2, 02/12/2009, n. 49564) – sul piano del fatto, risulta aderente ai fatti di causa ed immune da illogicità evidenti, atteso che l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi" , circostanza che non ricorre nella specie. ( Cassazione penale sez. 4, 12 giugno 2008. n. 35318).

Per converso, le deduzioni difensive si risolvono in valutazioni -in fatto – fondate su interpretazioni alternative delle prove, inammissibili in questa sede, ove in tema di sindacato del vizio della motivazione, il giudice di legittimità non è chiamato a sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, essendo piuttosto suo compito stabilire – nell’ambito di un controllo da condurre direttamente sul testo del provvedimento impugnato – se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Cassazione penale. sez. 4, 29 gennaio 2007, n. 12255.

Il ricorrente censura la sentenza impugnata lamentando l’omessa verifica dell’attendibilità dei liquidatori delle compagnie di assicurazione che, a suo parere, potrebbero essere stati interessati a coprire le proprie irregolarità accusando il C., ma si tratta di motivi inammissibili perchè fondati su deduzioni generiche in assenza dell’indicazione di elementi specifici a carico dei testi D. e C. (Cassazione penale sez. 6, 06 febbraio 2003. n. 13261) ritenuti, al contrario, pienamente attendibili dalla corte territoriale con il richiamo alla motivazione della sentenza di primo grado, sicchè appare del tutto legittima la sintetica motivazione stesa al riguardo. (Cassazione penale, sez. 4, 12 giugno 2008 n. 35319).

Invero, nella sentenza di 1 grado, si precisa che, riguardo ai liquidatori, non sono emersi elementi di reità atteso che "non vi è traccia nè di accordi interni nè di rapporti e/o frequentazioni con i singoli presunti consociati, quali il C." (sent. trib.

Dell’11.01.2006).

I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 c.p.p., lett. e) in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del provvedimento impugnato, proponendo valutazioni giuridiche totalmente contrarie alla Giurisprudenza di legittimità, sicchè sono da ritenersi inammissibili.

L’inammissibilità dei motivi proposti in diritto ed in fatto riverbera i suoi effetti anche riguardo al motivo relativo alla dedotta prescrizione del reato, atteso che l’inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p. ivi compreso l’eventuale decorso del termine di prescrizione; (Cassazione penale, sez. 2, 21 aprile 2006, n. 19578) termine che, per altro, applicandosi la disciplina della novella del 2005, non è ancora decorso, (vedi anche le annotazioni dello "ufficio spoglio" di questa sezione).

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso , l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-05-2011) 28-07-2011, n. 30119

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Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Giudice di Pace di Nola in data 12.2.2009, con la quale O. G. veniva condannato alla pena di Euro.260 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, per il reato di cui all’art. 594 c.p., commesso in (OMISSIS) inviando a N.M.P. un messaggio telefonico contenente l’epiteto "puttana di merda".

La responsabilità dell’imputato era ritenuta sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, richiamandosi le conclusioni della sentenza di primo grado sull’insussistenza delle condizioni di ravvisabilità delle addotte esimenti della provocazione e della ritorsione.

2. L’imputato ricorre deducendo:

2.1. violazione di legge ed omessa motivazione in ordine all’incompetenza funzionale del giudice di appello, eccepita nell’essere stato il procedimento trattato dal Giudice Dott. C. E., Coordinatore della Sezione dei Giudici delle indagini preliminari e dell’udienza preliminare del Tribunale di Nola, nonostante il giudizio fosse stato fissato come da previsione tabellare dinanzi al Tribunale di Nola in composizione monocratica ed affidato al Presidente dello stesso;

2.2. violazione di legge, mancanza della motivazione e travisamento della prova in ordine all’esclusione delle esimenti della provocazione e della ritorsione, lamentando la genericità del riferimento della sentenza impugnata alle illogiche conclusioni della decisione di primo grado sull’irrilevanza a questi fini delle dichiarazioni dell’imputato, confermate da quelle della madre C.G.R., in ordine all’essere stata la condotta preceduta da conversazioni telefoniche nelle quali la N. rivolgeva all’ O. espressioni offensive interrompendo poi bruscamente le telefonate.

2.3. violazione di legge e contradaittorietà della motivazione in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

Motivi della decisione

1. Il motivo di ricorso relativo all’eccepita incompetenza funzionale del giudice di appello è inammissibile. La questione non veniva invero proposta non i motivi di appello, ed è comunque manifestamente infondata nel momento in cui l’assegnazione di un procedimento all’una piuttosto che all’altra sezione di un ufficio giudiziario attiene unicamente alla competenza interna dello stesso, non dando luogo pertanto a vizi di incompetenza funzionale rilevabili, e non incide sulla capacità del giudice (Sez. 2, n.20288 del 23.1.2004, imp. Secchi, Rv.2290679).

2. Il motivo di ricorso relativo all’esclusione delle esimenti della provocazione e della ritorsione è infondato.

La motivazione della sentenza di primo grado sul punto, espressamente richiamata dalla sentenza qui impugnata, argomentava invero in termini che la rendono esente da censure di manifesta illogicità, laddove vi si osservava che le espressioni rivolte telefonicamente dalla persona offesa all’imputato si risolvevano in considerazioni sulle capacità artistiche dell’imputato, esposte a giustificazione del mancato invito dell’ O. ad eventi musicali organizzati dalla N., e comunque non erano tali da integrare le invocate esimenti, essendo stato l’imputato e telefonare alla parte offesa sollecitando la sua partecipazione ai predetti eventi nonostante egli fosse a conoscenza della negativa opinione della N.; nè difetti motivazionali emergono dalla diversa valutazione del significato offensivo delle espressioni della persona offesa, prospettata dal ricorrente.

3. Inammissibile per manifesta infondatezza è infine il motivo di ricorso relativo alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione; il relativo termine, tenuto conto dei periodi di sospensione dello stesso per la complessiva durata di mesi dieci e giorni uno, scade invero all’11.9.2011.

Il ricorso deve in conclusione essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-12-2011, n. 30583

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione proposta da A.A. avverso l’ordinanza ingiunzione con cui il Ministero dell’economia e delle finanze gli aveva irrogato la sanzione pecuniaria di 800,00 Euro, per aver emesso un assegno bancario dell’importo di 16.000,00 Euro senza apporvi la clausola di non trasferibilità.

La cassazione di tale sentenza è stata chiesta da A. A., in base a tre motivi. Il Ministero dell’economia e delle finanze si è costituito con controricorso.

Motivi della decisione

La motivazione della presente sentenza viene redatta in forma semplificata, come il collegio ha disposto.

L’illustrazione dei motivi di ricorso, con ognuno dei quali viene dedotta violazione e falsa applicazione di legge, non sì conclude con la formulazione di un quesito di diritto. L’atto difetta pertanto il requisito richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 366-bis c.p.c., applicabile nella specie ratione temporis, essendo stata la sentenza impugnata depositata in cancelleria il 29 marzo 2006.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente a rimborsare al resistente le spese prenotate a debito e gli onorari, che si liquidano in 300,00 Euro.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al resistente le spese prenotate a debito e gli onorari, liquidati in 300,00 Euro.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 07-07-2011) 28-09-2011, n. 35263

Svolgimento del processo

1. Con l’ordinanza sopra indicata, il Tribunale della Libertà di Reggio Calabria su riesame di L.P.S., indagato per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa – capo a – e per quello di estorsione e turbata libertà degli incanti – capo t -, annullava il provvedimento emesso dal Gip di Reggio Calabria il 9 giugno 2009, con cui gli era stata applicata la massima misura custodiale.

In motivazione, veniva ricostruita una vicenda concernente l’imprenditore fallito C. che si era raccomandato presso esponenti della cosca mafiosa della zona di Catona ed Archi, sollecitandone l’intervento affinchè egli non fosse ostacolato nella procedura esecutiva nella aggiudicazione, per interposta persona dei beni facenti parte dell’attivo, fra i quali era anche ricompresa la casa di abitazione del cognato, certo S.: riteneva che nei confronti del L.P. non fosse stata raggiunta la prova di un effettivo interessamento o di interferenze sulla procedura a favore del C., che lo aveva menzionato nel corso di una conversazione con un associato, in modo discorsivo, come uno degli esponenti avvicinati, senza che tuttavia vi fossero riscontri dell’attuazione di attività penalmente rilevante. Anzi al contrario le indagini difensive dimostravano il L.P. non si era affatto interessato all’asta, di cui aveva avuto notizia. Escludeva ancora che gli elementi raccolti fossero bastevoli per l’altra ipotesi, quella associativa, essendo emerso al più che il L.P. si era incontrato con altri soggetti, che erano interessati ad aggiudicarsi un appalto, ma non che perciò i due lo avessero officiato in senso criminale, nè che il " S." che gestiva il calcestruzzo, indicato in un’altra conversazione, fosse il L.P., il quale peraltro era non già un fornitore di materiale, ma viceversa un acquirente. Anche un terzo colloquio intercettato, relativo all’acquisto di un appezzamento di terreno non palesava alcun comportamento illegale da parte dell’indagato.

2. Ricorre il PM presso quel tribunale e denuncia travisamento della prova: richiamati interi passi della motivazione del Gip sia in relazione al reato associativo che al capo T, rileva che il semplice confronto tra le argomentazioni di questi e quelle adottate da Tribunale pone in evidenza il vizio ex art. 606 c.p.p., lett. E e che il giudice distrettuale ha comunque omesso di valutare le dichiarazioni del collaboratore I., che aveva individuato nel L.P. un elemento organico al clan Rugolino, addetto agli affari edili ed agli appalti, da cui deve dunque trarsi anche la prova rilevante ai fini del capo T.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Vale ribadire che secondo l’orientamento consolidato dalla giurisprudenza, in tema di misure cautelari personali, allorchè sia denunciato con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice il controllo della congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, mentre è del tutto inibito procedere ad una rivisitazione della vicenda ed ad una ricostruzione alternativa dei fatti.

3. Tanto premesso, è da osservare che il tribunale ha proceduto con adeguata esposizione logica a valutare gli elementi offerti dagli atti, rilevando come in definitiva la lettura degli indizi non portasse ad una ricostruzione dei fatti plausibile con il paradigma accusatorio; in particolare, l’ordinanza impugnata si è fatta carico di esaminare tutte le conversazioni fra gli indagati, che avevano costituito oggetto di intercettazione, e ne ha desunto la irrilevanza o la inconsistenza degli argomenti trattati rispetto il tema probatorio gravante sulla accusa. Inoltre, ha logicamente riscontrato le discolpe del L.P., mettendo in evidenza come anche le dichiarazioni di altri protagonisti della vicenda avessero attestato il sostanziale disinteresse dell’indagato in ordine alla asta da espletare. Ha infine escluso la organicità dell’indagato alla cosca del territorio di Catone per il rilievo che gli incontri di costui con altri esponenti non attestassero altro che la comune e come fosse del tutto congetturale che egli partecipasse al tessuto affaristico malavitoso, anche in considerazione del non sicuro riferimento alla di lui persona dei dialoghi intercettati, nel corso dei quali si menzionava genericamente un tale " S.". 4. A fronte di tale completo apprezzamento dei dati probatori, esposto con iter argomentativo chiaro, e privo di evidenti salti logici, il ricorrente oppone che sotto la veste della violazione di legge una diversa lettura degli atti processuali, ossia propone questioni di merito non sottoponibili a questa corte.

5. E tanto fa, peraltro, con motivi che sono palesemente attinti da vizio di aspecificità. 6. E’ da osservare, infatti, che il PM non ha individuato passaggi o punti della decisione che inficino il discorso argomentativo del giudice distrettuale, ma si è limitato a sottoporre a questa corte le conversazioni a suo dire rilevanti per la individuazione degli indizi, con una metodica di rimando alle deduzioni ed osservazioni operate dal Gip nell’ordinanza genetica, che non soddisfa certo il requisito della critica ragionata che informare la impugnazione.

7. E’ stato al riguardo rilevato che l’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità. (fra le tante Cass. 6 sent. 39926 del 2008).

8. Nel caso di specie, il Pm non si è di certo conformato a tale principio nella formulazione della impugnazione, rimettendo sostanzialmente, ma inammissibilmente, a questa corte di legittimità l’individuazione degli elementi di merito a suo dire rilevanti e non sviluppando alcuna autonoma argomentazione a sostegno del gravame.

9. Quanto alle dichiarazioni del coindagato collaboratore di giustizia, vale rammentare che esattamente il TDL ne ha ritenuto la irrilevanza, in considerazione della inesistenza di elementi indiziari ed perciò in concreto della mancanza di elementi individualizzanti, per cui la mera indicazione dell’appartenenza ad un clan, non vestita da alcun altro dato, non poteva integrare il già emerso vuoto investigativo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.