T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 10-11-2011, n. 8649 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso notificato in data 11 luglio 2011 e depositato il successivo 13 luglio la S.F. s.r.l. ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sull’iter registrativo della pratica in trattazione perché, essendo scaduto il termine stabilito dall’art. 29 D.L.vo n. 219 del 2006, l’Agenzia Italiana del Farmaco adotti le determinazioni definite sulla domanda presentata il 17 febbraio 2010 per ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio della specialità medicinale denominata Irbesartan S.F. nella forma delle compresse da 75 mg, 150 mg. e 300 mg.

2. Il silenzio è, ad avviso della ricorrente, illegittimo per:

a) Violazione degli artt. 8, 10 e 29 D.L.vo n. 291 del 2006.

Il silenzio serbato dall’AIFA si pone in palese violazione dell’art. 29 D.L.vo n. 219 del 2006, che impone al’Agenzia Italiana del Farmaco di concludere il procedimento per la concessione o il diniego di autorizzazione al commercio di un farmaco entro 210 giorni dalla presentazione della relativa istanza.

b) Violazione di legge: artt. 1 e 3 del regolamento per l’attuazione degli artt. 2 e 4 L. n. 241 del 1990 per l’accesso ai documenti amministrativi e per la dematerializzazione, pubblicato in G.U. 24 settembre 2010.

L’A.I.F.A. non ha rispettato i termini previsti da detto regolamento per la chiusura del procedimento.

c) Violazione artt. 2 e 3 L. n. 241 del 1990 – Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, ingiustizia manifesta per ritardi e inadempimento ingiustificati della Pubblica amministrazione.

Il silenzio serbato dall’AIFA si sostanzia in un comportamento inadempiente, in violazione dei principi dettati dalla legge sul procedimento amministrativo.

3. L’AIFA si è costituita in giudizio per resistere al ricorso senza espletare alcuna attività difensiva.

4. Alla camera di consiglio del 9 novembre 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

Con nota dell’11 agosto 2011 (successiva, quindi, alla proposizione del ricorso) l’AIFA ha chiesto alla società ricorrente chiarimenti in ordine al farmaco oggetto della richiesta autorizzazione al commercio. A tale scopo ha assegnato il termine di 60 giorni, avvertendo che la mancata osservanza di tale termine avrebbe comportato la chiusura del procedimento.

La S.F. s.r.l. ha inviato i chiarimenti richiesti ma allo stato l’Agenzia non ha evaso la domanda di autorizzazione, né concedendola né motivatamente respingendola.

Il ricorso avverso il silenzio deve dunque essere accolto, essendo illegittimo il silenzio serbato sulla richiesta autorizzazione al commercio oggetto della domanda presentata il 17 febbraio 2010, avendo la ricorrente società farmaceutica diritto – in applicazione della legge sul procedimento e dell’art. 29 D.L.vo n. 219 del 2006 – ad ottenere una risposta sulla propria istanza.

Né potrebbe ritenersi atto idoneo ad interrompere l’inerzia durata per più di un anno e mezzo una richiesta di chiarimenti intervenuta solo alla vigilia della decisione del ricorso, alla quale potrebbe seguire un ulteriore lungo lasso di tempo senza una pronuncia definitoria, che costringerebbe la ricorrente ad affrontare un nuovo gravame.

All’accoglimento del ricorso consegue l’obbligo per l’AIFA di pronunciare entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, o se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Condanna l’AIFA alla rifusione delle spese e degli onorari del giudizio, che vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina all’AIFA di rispondere alla richiesta presentata dalla ricorrente nel termine di cui in motivazione.

Condanna l’AIFA al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, che liquida in Euro 1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13-10-2011) 27-10-2011, n. 38949

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con decreto in data 4.2.2011 il GIP del Tribunale di Lucera disponeva procedersi con giudizio immediato nei confronti di B.N. e PE.Pr. per i reati di cui agli artt. 110 e 640 bis c.p., D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 8.

Ricorrono per cassazione il B. ed il PE., a mezzo dei difensori, denunciando l’abnormità del decreto di giudizio immediato. I capi di imputazione sub 3 e 4 risultano contestati a Pa.Sa. e P.N., che non sono stati tratti a giudizio con il rito immediato, mentre B.N. non risulta destinatario di alcuna specifica imputazione.

Il decreto impugnato è affetto da abnormità nella formulazione delle contestazioni di cui all’art. 640 bis c.p. (rubricate sub 1 e 2), elevate in concorso con la società Gamberi Vivi in palese violazione dell’art. 27 Cost.. Nè può sostenersi che il GIP abbia inteso implicitamente contestare la responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001. Si è, quindi, in presenza di un provvedimento stravagante ed eccentrico rispetto ai principi fondanti del diritto penale.

2) Il ricorso è inammissibile.

2.1) E’ affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste. L’abnormità dell’atto può, quindi, riguardare tanto il profilo strutturale, allorchè l’atto medesimo, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del procedimento o l’impossibilità di proseguirlo (cfr.

Cass.sez.un. 10.12.1997 n.17- Di Battista.

Più di recente le sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n.25957 del 26.3.2009 (dep.il 22.6.2009), P.M. in procioni ed altro, nell1 affermare che non appare "conforme al sistema per le caratteristiche di assoluta atipicità e residualità del fenomeno, dilatare il concetto di abnormità per utilizzarlo impropriamente per far fronte a situazioni di illegittimità considerate altrimenti non inquadrabili nè rimediabili" hanno ribadito il principio che si ha abnormità strutturale nel caso "di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall’ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall’ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perchè al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto)".

"L’abnormità funzionale riscontrabile, come si è detto nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, va limitata all’ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. Solo in siffatta ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo; negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice". 2.1.1) Tanto premesso, l’atto impugnato non determina nè la stasi del procedimento, nè risulta emesso nell’esercizio di un potere non riconosciuto dall’ordinamento. Il cattivo esercizio del potere (ex art. 453 c.p.p., e ss.) si risolve, eventualmente, nella emanazione di un atto illegittimo (da far rilevare nel corso del processo), ma non abnorme.

2.2) Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nello determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende della somma che pare congruo determinare in Euro 1.000,00 ciascuno ai sensi dell’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento alla cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00 ciascuno.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. VI – Lavoro, Sent., 22-05-2012, n. 8088 Cassa integrazione guadagni

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con ricorso al Giudice del lavoro di Torino, I.M. conveniva in giudizio il datore di lavoro FIAT Auto spa e, assumendo illegittima la sua collocazione in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per il periodo 3.07-9.12.03, ne chiedeva la condanna al pagamento della differenza tra quanto percepito a titolo di integrazione e quanto spettante a titolo di retribuzione.

2.- Accolta la domanda solo per il periodo 10.9-14.11.03, proponeva appello I. in via principale e Fiat Group Automobiles s.p.a.

(succeduta a Fiat Auto s.p.a.) in via incidentale. La Corte d’appello di Torino con sentenza del 30.06.10 in accoglimento dell’impugnazione principale e rigettando l’incidentale, accoglieva integralmente la domanda.

La sentenza di merito riteneva che FIAT, fin dall’inizio della procedura (attivata con la comunicazione 31.10.02 alle r.s.u.), avesse l’obbligo di indicare per iscritto i criteri di scelta e le ragioni dell’eventuale mancata previsione della rotazione tra i dipendenti, ai sensi della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma 7, e che tale disciplina non era stata modificata dal D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218, art. 2, comma 5, recante norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale.

Nella specie i criteri indicati nella comunicazione di avvio della procedura, secondo quanto già accertato dal primo giudice, erano generici, in quanto non consentivano di verificare la coerenza tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere, il che rendeva illegittima la sospensione in CIGS dei dipendenti. Inoltre, escludeva che gli accordi sindacali aziendali del 18.03.03 e del 22.7.03 assumessero efficacia sanante delle omissioni, in quanto il vizio originario della comunicazione si ripercuoteva sull’intera procedura e comunque non consentiva la conoscenza dei criteri adottati per la scelta.

3.- Avverso questa sentenza FIAT Group Automobiles s.p.a. propone ricorso per cassazione illustrato con memoria. Si difende con controricorso la lavoratrice.

4.- I motivi di ricorso di Fiat Group Automobiles possono riassumersi come segue.

4.1.- La questione fondamentale posta a base del ricorso è se il giudice abbia correttamente applicato la L. n. 223 del 1991, art. 1, commi 7-8, o se la norma in questione debba ritenersi abrogata per l’intervento del D.P.R. n. 218 del 2000. Fiat sostiene che tale decreto, emanato in forza della L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 20, avrebbe delegificato il procedimento amministrativo di autorizzazione e concessione della cigs e, quindi, tutti i suoi momenti od atti coordinati e collegati in serie (frase preparatoria, introduttiva, di istruzione e di decisione), con abrogazione implicita di tutte le disposizioni già vigenti.

4.2.- Ne deriverebbe che le modalità di rotazione e l’indicazione delle ragioni che eventualmente l’escludono, potrebbero essere indicate non solo con la comunicazione di apertura della procedura inviata alle Oo.Ss., ma anche all’esito dell’esame congiunto tra imprenditore ed Oo.ss. sulla crisi aziendale e le conseguenti esigenze di organizzazione della produzione.

4.3.- Nel caso di specie, le parti sindacali avevano raggiunto un accordo circa le modalità della rotazione il 18.3.03, all’esito dell’esame congiunto, dopo che Fiat nel dicembre 2002 aveva aderito al più generale accordo di programma, il cui perfezionamento costituiva la base per l’assunzione di impegni amministrativi da parte del Governo a supporto del superamento della più generale crisi aziendale. Avrebbe dunque errato il giudice di merito a ritenere preminente il presupposto formale della comunicazione e consultazione rispetto al contenuto dell’accordo raggiunto con le Oo.ss. il 18.3.03, che assumeva invece valore sanante; ne sarebbe, infatti, rimasta esclusa la possibilità per le parti stipulanti di elaborare in corso di trattativa diversi criteri di gestione della crisi.

4.4.- Conseguenza di tale erronea preminenza assegnata al dato formale, sarebbe stata la disapplicazione del verbale di esame congiunto del Ministero del Lavoro del 5.12.02 (avente natura di atto pubblico a contenuto certificativo, costituente prova della procedura di consultazione svolta con la mediazione governativa.

4.5.- La comunicazione 31.10.02 di avvio della procedura di cigs, che fissava il criterio di scelta nelle esigente tecniche, organizzative e produttive, in relazione alle esigente professionali e funzionali, era comunque idonea allo scopo di esternare le intenzioni del datore di lavoro in ordine alle ricadute del programma di superamento della crisi aziendale in relazione alla situazione dei singoli lavoratori, pur residuando la possibilità di procedere a specificazione in sede di esame congiunto, all’esito dell’acquisizione da parte delle oo.ss. di una completa informazione.

4.6.- Con riferimento alla posizione specifica il giudice avrebbe dovuto considerare che il lavoratore, pur nell’ambito della situazione di crisi accertata dall’accordo 18.3.03, era stato posto in cigs in esecuzione dell’accordo 22.7.03, relativo all’ulteriore evenienza della cessazione della produzione del modello Panda, ove era enunziato il criterio obiettivo e determinato della sospensione dei dipendenti addetti alla protezione di detto modello, che non si discostava dalla comunicazione del 31.10.02, in cui già si prevedeva dei lavoratori addetti al modelli Panda.

5.- Per quanto riguarda la questione principale (v. 4.1-4.2) deve osservarsi che la L. 23 luglio 1991, n. 223 – che introduce una visione organica della cigs, ricollegandone la fruizione a particolari requisiti soggettivi dell’impresa e all’esistenza di uno stato di crisi aziendale, nonchè alla proposizione da parte dell’imprenditore di precisi programmi, limitati nel tempo – prevede che dopo l’accertamento dello stato di crisi e l’approvazione dei programmi e per tutta la loro durata, all’esito di una articolata procedura, il Ministero del Lavoro con decreto conceda il trattamento straordinario di integrazione salariale (artt. 1-2).

Il datore di lavoro deve scegliere i lavoratori da collocare in cigs adottando meccanismi di rotazione tra i dipendenti che svolgono le stesse mansioni e sono occupati nell’unità produttiva interessata. I "criteri di individuazione dei lavoratori" e "le modalità della rotazione" sono oggetto di consultazione sindacale, in forza del dettato normativo, che impone la loro comunicazione alle Oo.ss. e l’esame congiunto di cui alla della L. 20 maggio 1975, n. 164, art. 5. Qualora il datore, per ragioni di carattere tecnico-organizzativo, non intenda attuare meccanismi di rotazione dovrà indicarne i motivi nel programma di ristrutturazione ( L. n. 223, L. art. 1, commi 7-8).

Il Ministro del lavoro, pur approvando il programma e concedendo la cassa integrazione, può ritenere non giustificata la non adozione della rotazione e promuovere un incontro tra le parti. Ove non si pervenga ad un accordo entro tre mesi dalla data della concessione del trattamento di integrazione il Ministro stesso stabilisce l’adozione di meccanismi di rotazione sulla base delle proposte formulate dalle parti (comma 8, secondo periodo).

6.- Su tale assetto intervenne il D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218, emanato per delega conferita dalla Legge di semplificazione amministrativa 15 marzo 1997, n. 59, art. 20, che inserì il procedimento per la concessione della CIGS – come regolato dalla L. n. 223 del 1991 – tra quelli sottoposti a delegificazione mediante regolamento emesso ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 2 (art. 20, comma 8, in relazione al n. 90 dell’allegato 1 alla legge stessa).

7.- I rapporti tra le due fonti sono stati definiti dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che la disciplina del D.P.R. n. 218, non abroga la L. n. 223 del 1991 e lascia, quindi, intatti gli oneri di comunicazione fissati dall’art. 1 di quest’ultima. Il D.P.R. n. 218 non incide, infatti, sulle disposizioni del combinato disposto della L. n. 164 del 1975, art. 5 e della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7 – riguardanti l’obbligo datoriale di comunicare in avvio della procedura per l’integrazione salariale alle organizzazioni sindacali i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonchè le modalità di rotazione poste da tali disposizioni in capo dell’imprenditore – atteso che la disciplina da esso fissata attiene unicamente alla fase propriamente amministrativa del procedimento di concessione della integrazione salariale (Cass. 28.11.08 n. 28464).

Può, dunque, affermarsi con questa impostazione (poi ripresa da numerose altre sentenze, tra le quali v. Cass. 31.1.11 n. 2155, n. 2156, n. 2157, Cass. 21.2.11 n. 4151 e 4152) che per la scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione, la L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, prescrive che il datore di lavoro comunichi alle Oo.Ss. i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, in relazione a quanto previsto dalla L. n. 164 del 1975, art. 5. Tale disposizione tutela, nella gestione della cassa integrazione, i diritti dei singoli lavoratori e le prerogative delle Oo.Ss., anche dopo l’entrata in vigore della disciplina del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218, la quale non abroga o modifica le suddette disposizioni ma è volta unicamente a diversamente regolamentare il procedimento amministrativo, di rilevanza pubblica, di concessione di integrazione salariale.

Ad analoga conclusione questa Corte è pervenuta per quel che riguarda gli obblighi di rilevanza collettiva del datore ( L. n. 223, art. 1, commi 7-8), precisando che la detta normativa regolamentare non ha spostato l’informazione sui criteri di scelta e sulle modalità della rotazione dal momento iniziale della comunicazione di avvio a quello immediatamente successivo dell’esame congiunto, in quanto, altrimenti, il contenuto della norma di cui al cit. D.P.R. n. 218, art. 2, sarebbe estraneo all’esigenza di semplificazione del procedimento amministrativo e avrebbe come conseguenza solo l’alleggerimento degli oneri della parte datoriale con compressione dei diritti di informazione spettanti al sindacato, dando luogo ad un sistema di consultazione sindacale palesemente inadeguato (Cass. 9.6.09 n. 13240 e 1.7.09 n. 15393, entrambe emanate a conclusione del procedimento per condotta antisindacale promosso dalle Oo.ss. nei confronti di Fiat con riferimento alla procedura di cigs ora in esame avviata con la comunicazione del 31.10.02).

8.- Sulla base di queste considerazioni, all’esito dell’esame delle questioni sub 4.1 e 4.2, può ritenersi corretto l’assunto del giudice di merito che – pur dopo l’entrata in vigore del D.P.R. n. 218 del 2000 – la comunicazione che il datore, ai sensi della L. n. 164 del 1975, art. 5, è tenuto a dare alle rappresentanze sindacali aziendali debba contenere l’indicazione dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione, i quali solo successivamente dovranno costituire oggetto del successivo esame congiunto.

9.- Consegue l’irrilevanza della questione attinente il rilievo assegnato alla documentazione di provenienza ministeriale (n. 4.3).

Ove si ritenga che criteri di individuazione e modalità di rotazione debbono essere indicate ab initio nella comunicazione di avvio, è superfluo esaminare la tesi che assegna valore asseverativo ad un documento che attesta che quell’indicazione è avvenuta solo in un momento successivo, e cioè in sede di esame congiunto.

10.- Neppure può sostenersi che gli accordi 18.3.03 e 22.7.03 avrebbero sanato ogni eventuale vizio della procedura attivata con la lettera 31.10.02.

In proposito va precisato che la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente (Cass. 2.8.04 n. 14721, 21.8.03 n. 12307 ed altre) parte dal presupposto che l’accordo sia di per sè esaustivo delle esigenze conoscitive e di esternazione imposte dal combinato normativo della L. n. 164, art. 5 e della L. n. 223, art. 1, commi 7-8, in quanto in tal caso sarebbe solo inutile formalismo imporre al datore di comunicare alle Oo.ss. quei criteri di selezione che proprio con esse ha elaborato (Cass. 3.5.04 n. 8353).

Nel caso di specie, tuttavia, l’accordo – intervenuto a procedura già iniziata e quando molte centinaia di lavoratori erano già stati posti in cassa integrazione – si limita a formulare un generale sistema di rotazione a partire dall’aprile 2003, senza indicare il procedimento di individuazione dei soggetti interessati, il che esclude quel carattere esaustivo sopra rilevato.

Inoltre, per il fatto di essere intervenute a procedura già iniziata, le modalità concordate in sede di accordo non possono soddisfare all’essenziale esigenza cui la preventiva comunicazione è preposta, e cioè quella di consentire (non solo alle Oo.ss. di confrontarsi sul punto, ma anche) ai lavoratori coinvolti nella procedura – tanto prima che dopo il raggiungimento dell’accordo – di verificare se l’utilizzo della cassa integrazione da parte del datore di lavoro sia coerente al programma di superamento della crisi adottato e, quindi, di consentire la tutela della loro posizione individuale, nella sostanza controllando il potere del datore di collocarli in cassa integrazione (v. anche Cass. 10.5.10 n. 11254).

11.- Escludendo il carattere sanante degli accordi 18.3.03 e 22.7.03 ed assegnando natura ostativa alla omissioni della comunicazione, il giudice di merito si è attenuto ad una lettura della norma basata su un principio pacifico, affermato da Cass., S.u., 11.5.00 n. 302, secondo cui in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l’attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall’attività lavorativa è illegittimo qualora il datore, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle Oo.Ss., ai fini dell’esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi (in base al combinato disposto della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7 e L. n. 164 del 1975, art. 5, commi 4-5). Ove l’illegittimità può essere fatta valere dai lavoratori interessati davanti al giudice ordinario, in via incidentale, per ottenere il pagamento della retribuzione piena e non integrata.

12.- Quanto all’incidenza della comunicazione 31.10.82 sulla posizione del ricorrente deve rilevarsi che la giurisprudenza della Corte di cassazione ha precisato che "i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere …", di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 1, debbono essere connotati dal requisito della specificità, ovvero, dalla "idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri", precisandosi che l’aggettivazione "non individua una specie nell’ambito del genere criterio di scelta ma esprime la necessità che esso sia effettivamente tale, e cioè in grado di operare da solo la selezione dei soggetti da porre in cassa integrazione", atteso che "un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto, non un criterio, ma un generico indirizzo nella scelta" (v. Cass. 1.7.09 n. 15393, che richiama Cass. 23.4.04 n. 7720, e fa chiaro riferimento a S.u. n. 302 del 2000, citata).

Essendo accertato nel giudizio di merito che i criteri in questione erano stati ab initio indicati in termini generici, è irrilevante la circostanza che la sospensione in cassa integrazione del lavoratore fosse regolata dall’accordo del 22.07.03. 13.- In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno distratte a favore dei difensori costituiti, dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 30,00 (trenta) per esborsi ed in Euro 1.000,00 (mille) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione a favore degli avvocati Agostino Redoglia, Marco Rivalta e Adriano Andrenelli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 05-07-2011) 01-12-2011, n. 44636

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del l/9/2009 il Tribunale di Milano applicava, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., a B.M. ed altro coimputato, la pena di mesi 8 di reclusione ed Euro 200= di multa con la diminuente del rito, per il delitto di cui agli artt. 56-624-625, 61 bis cod. pen., n. 11, per il tentato furto di uno zaino ad un viaggiatore in coda alla stazione (acc. in (OMISSIS).

Nel corso delle indagini il P.M. a fronte della dichiarazione dell’imputato di essere nato nel 1993, faceva svolgere accertamenti presso l’ospedale di (OMISSIS), da cui risultava che l’età ossea dell’indagato era di un diciottenne.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, lamentando:

2.1. la violazione di legge per esser stato svolto il processo innanzi ad un giudice incompetente, tenuto conto della miniore età dell’imputato. Infatti l’accertamento dell’età ossea non era sufficiente a garantire certezza sull’età dell’imputato;

2.2. la violazione di legge, laddove il processo si era svolto a carico di un imputato incapace e non in grado di autodeterminarsi sul patteggiamento.

2.3. Con memoria fatta pervenire via fax in data 29/6/2011 il difensore dell’imputato insisteva per l’accoglimento del motivo di ricorso relativo alla incompetenza, allegando una certificazione dell’Ospedale (OMISSIS) con la quale veniva attestata l’età di anni 15 del B..

Motivi della decisione

3. La censura di incompetenza è infondata.

Invero coerentemente il Tribunale di Milano ha ritenuto la propria competenza sulla base della certificazione dell’ospedale (OMISSIS) in cui è attestato che "l’età ossea del soggetto indagato è riferibile a maschio di anni 18".

Quanto alla documentazione inviata via fax dal difensore dell’imputato, essa è irricevibile. Infatti, con consolidato orientamento, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che "Nel giudizio di legittimità non possono essere prodotti nuovi documenti ad eccezione di quelli che l’interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 25897 dei 15/05/2009 Ud. (dep. 19/06/2009), Milone, Rv. 243902; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8996 del 10/02/2011 Cc. (dep. 08/03/2011) Rv.

249614).

Nel caso di specie, il certificato inviato è datato 4/2/2008, pertanto poteva essere esibito opportunamente al giudice di merito, onde consentire gli accertamenti di fatto eventualmente ritenuti necessari.

4. La sentenza impugnata va comunque annullata in ragione del fatto che nella valutazione della pena è stato tenuto conto dell’aggravante di cui al n. 11 bis dell’art. 61 cod. pen. (clandestinità), dichiarata incostituzionale con la sentenza della Corte Cost. n. 249 del 2010.

Tale illegittimità deve essere rilevata di ufficio (cfr. Cass. Sez. 6, sentenza n. 2081 del 06/12/1994 ud. (dep. 28/02/1995), stendardo, Rv. 200555) e travolge l’intero patto, l’imponendo l’annullamento senza rinvio della sentenza e la trasmissione degli atti al giudice di merito.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano per l’ulteriore corso.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.