Cass. pen., sez. I 28-05-2008 (14-05-2008), n. 21369 Presupposti di operatività.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO
1. Il 29 luglio 2007 la Corte d’appello di Palermo, sezione quinta penale e per le misure di prevenzione, rigettava il "ricorso per incidente di esecuzione" proposto il 12 giugno 2006 da P. S., volto ad ottenere la revoca del decreto di confisca emesso dalla Corte d’appello di Palermo il 28 febbraio 1994, che aveva disposto la confisca di due immobili, posti in via e in cortile (OMISSIS) o, in subordine, l’accertamento in sede civile della proprietà dei predetti immobili o, in via ulteriormente subordinata, la revoca della confisca dell’immobile di cortile (OMISSIS).
I giudici osservavano, in via preliminare, che, avendo P. S. partecipato regolarmente al procedimento in esito al quale erano stati confiscati i due cespiti immobiliari, la sua domanda era da qualificare come istanza di revoca ex tunc della disposta confisca per insussistenza delle originarie condizioni legittimanti il provvedimento ablatorio. Nel merito rilevavano che, pur alla luce della documentazione relativa all’attività lavorativa svolta in Germania prodotta da P., non erano stati acquisiti elementi nuovi e sopravvenuti idonei a ribaltare la precedente decisione anche sotto il profilo concernente l’effettiva disponibilità del bene da parte del medesimo.
2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il difensore di fiducia, P., il quale lamenta violazione della L. n. 1423 del 1956, art. 7, comma 2, e L. n. 575 del 1965, art. 2 ter e carenza della motivazione con riferimento alla capacità economica di P.S. e alla ritenuta disponibilità dei beni in capo al fratello B..
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. In ordine ai limiti soggettivi di esperibilità della revoca del decreto applicativo di una misura di prevenzione reale, il Collegio osserva che legittimati a proporla sono quanti abbiano partecipato al procedimento di prevenzione o siano stati messi in grado di parteciparvi. Una simile richiesta non è, pertanto, proponibile da chi, pur dovendo intervenire perchè formalmente titolare dei beni sequestrati, non sia stato chiamato a partecipare al procedimento e, comunque, non vi abbia partecipato, secondo quanto invece prescritto dalla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 5.
In questo caso, l’esistenza delle condizioni per la dichiarazione dell’inefficacia del provvedimento (esecutivo anche nei confronti del terzo non intervenuto) può e deve farsi valere, secondo pacifica giurisprudenza, mediante il ricorso ad incidente di esecuzione (cfr., da ultima, Cass. sez. 6^, 29 settembre 2005, n. 41195, Cristaldi e altri) nel quale il terzo formalmente titolare, senza preclusioni derivanti dal procedimento di prevenzione cui non ha partecipato, potrà svolgere le sue deduzioni e chiedere l’acquisizione di ogni elemento utile. Rispetto ai terzi di cui non risultava l’appartenenza dei beni, durante il procedimento di prevenzione, il provvedimento di confisca è irrevocabile e prevale su eventuali acquisti in buona fede o sulla titolarità di diritti reali di garanzia, per i quali e se del caso residua una tutela risarcitoria in sede civile (Cass. sez. 6, 4 giugno 2003, n. 38294, Carotenuto).
Alla luce di questi principi correttamente la Corte d’appello di Palermo ha qualificato come istanza di revoca il "ricorso per incidente di esecuzione" proposto da P.S., tenuto conto del fatto che egli aveva regolarmente partecipato al procedimento. Sotto questo profilo, pertanto, non può essere accolta la richiesta di trasmissione degli atti per competenza alla Corte d’appello di Palermo, quale giudice dell’esecuzione, formulata dal Procuratore generale di questa Corte.
2. Con riferimento alle censure difensive il Collegio osserva che il provvedimento di confisca deliberato ai sensi della L. 31 maggio 1975, n. 575, art. 2 ter, comma 3, (disposizioni contro la mafia) è suscettibile di revoca ex tunc, a norma della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 7, comma 2, (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), allorchè sia affetto da invalidità genetica e debba, conseguentemente, essere rimosso per rendere effettivo il diritto, costituzionalmente garantito, alla riparazione dell’errore giudiziario, non ostando al relativo riconoscimento l’irreversibilità dell’ablazione determinatasi, che non esclude la possibilità della restituzione del bene confiscato all’avente diritto o forme comunque riparatorie della perdita patrimoniale da lui ingiustificatamente subita (Cass., Sez. Un. 19 dicembre 2006, n. 57, Auddino, rv. 234955).
La richiesta di rimozione del provvedimento definitivo deve muoversi nello stesso ambito della rivedibilità del giudicato di cui all’art. 630 c.p.p. e segg. e postula, dunque, l’acquisizione di prove nuove sopravvenute alla conclusione del procedimento (per tali dovendosi intendere anche quelle non valutate nemmeno implicitamente: Cass., Sez. Un., 26 settembre 2001, Pisano), ovvero l’inconciliabilità di diversi provvedimenti giudiziali, oppure che il procedimento di prevenzione sia fondato su atti falsi o su un altro reato.
In questo contesto gli elementi dedotti devono essere diretti a dimostrare l’insussistenza di uno o più dei presupposti del provvedimento reale e pertanto, in primo luogo, la pericolosità del proposto, ma anche, unitamente o separatamente, la disponibilità diretta o indiretta del bene in capo al proposto medesimo, il valore sproporzionato della cosa al reddito dichiarato o all’attività economica svolta, il frutto di attività illecite o il reimpiego di profitti illeciti.
Il provvedimento impugnato appare conforme ai principi giuridici in precedenza illustrati, avendo, con puntuale richiamo alle circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità, evidenziato, con un corretto iter logico-argomentativo, la riferibilità a P.B. e alle attività illecite mafiose dal medesimo gestite, delle somme utilizzate per l’acquisto dei due immobili e, quindi, l’effettiva disponibilità da parte dello stesso dei predetti beni, e hanno spiegato, con ampiezza di richiami alle emergenze acquisite le ragioni per le quali la documentazione relativa al lavoro manuale svolto dal ricorrente in Germania e ai redditi così acquisiti non era comunque tale da inficiare tali conclusioni, tenuto conto del periodo di detenzione (dal 1966 al 1969) subito da P.S., delle spese legali connesse ai procedimenti in corso, del costo dell’acquisto della quota sociale della s.r.l. "Medisud" e di un appezzamento di terreno in contrada (OMISSIS).
La Corte d’appello di Palermo, con motivazione ampia e rigorosa, ha illustrato le ragioni di fatto – correlate alla disamina delle vicende relative all’acquisito dei due immobili e delle condizioni economiche del nucleo familiare della famiglia P. – che avallano concretamente l’ipotesi del carattere puramente formale della intestazione dei due beni a P.S., funzionale alla esclusiva finalità di favorire il permanere del bene in questione nella effettiva ed autonoma disponibilità di fatto del fratello B., latitante, disponibilità la cui sussistenza, caratterizzata da un comportamento uti dominus del medesimo proposto, in contrasto con l’apparente titolarità del terzo, è stata accertata con indagine intensa ed approfondita, avendo il giudice spiegato le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, sulla base non di sole circostanze sintomatiche di spessore indiziario, ma di elementi fattuali connotati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza ed idonei, pertanto, a costituire prova indiretta dell’assunto (Cass., Sez. 1, 15 ottobre 2003, n. 43046, rv.
226610).
Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE – SENTENZA 2 dicembre 2011, n.44940 DIFFONDERE LA NOTIZIA DI UNA RELAZIONE “CLANDESTINA” INTEGRA LA DIFFAMAZIONE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Rilevato in fatto

A carico di R.C. e di C.C. furono formulati i seguenti capi di imputazione:

a) artt. 81 cpv., 110, 660 c.p., per avere, con più azioni esecutive di medesimo disegno criminoso, C. , quale titolare di agenzia investigativa, su incarico del R. , disposto controlli sulla vita privata di Ro.Da. , in tal modo arrecandole molestia e disturbo;

b) artt. 110 c.p., 35 II e ult. comma, in relazione art. 22 legge 675/96, per avere la C. , tramite personale dipendente, su incarico del R. , acquisito e raccolto dati sensibili della vita privata della Ro. , rilevandone sistematicamente le attività quotidiane e le frequentazioni, così trattando anche dati non pertinenti e comunque eccedenti le finalità e l’oggetto dell’incarico conferito; nonché per aver acquisto e comunicato dati personali relativi alla vita privata e alla sfera sessuale della predetta Ro. , riguardanti le sue relazioni sentimentali, cagionandole nocumento, ponendo in essere le condotte di cui al capo a) e del seguente capo c).

Il solo R. anche:

c) del reato di cui all’art. 595 c.p. I e II comma, per avere, agendo sulla base delle informazioni fornite dalla C. , comunicando con più persone, offeso la reputazione della Ro. , in particolare trasmettendo alla banca UNICREDIT, della quale la predetta era dipendente, comunicazioni dal contenuto diffamatorio, con l’aggravante di avere attribuito un fatto determinato, vale a dire la sussistenza di una relazione della Ro. con un collega.

In relazione alla contravvenzione sub a), il Tribunale di Torino pronunziava sentenza di ndp per intervenuta oblazione: con riferimento ai residui reati, C. veniva condannata alla pena di anni 1 di reclusione, R. , ritenuta la continuazione, alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione; a entrambi gli imputati veniva concesso il beneficio della sospensione condizionale; entrambi erano poi condannati al risarcimento dei danni a favore della costituita PC, da liquidarsi in separato giudizio; R. veniva condannato inoltre a corrispondere una provvisionale, provvisoriamente esecutiva, nella misura di Euro 10.000, di cui Euro 5.000 in via solidale con la C. ; entrambi, infine, erano condannati alla refusione delle spese sostenute dalla PC.

La CdA di Torino, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la pronunzia di primo grado.

Ricorrono per cassazione i difensori di entrambi gli imputati, deducendo censure, in gran parte, comuni.

Prima censura- violazione dell’art. 522-521 c.p.p. per mancata correlazione tra contestazione e sentenza. L’imputazione infatti fa riferimento all’art. 35 in relazione all’art. 22 L. 675/1996 (oggi 167 d.lgs. 196/2003), mentre in tutta la parte motiva si fa riferimento agli artt. 23 e 26 codice della privacy, in relazione all’art. 17 d.lgs. L’art. 17 del d.lgs. fa riferimento alla categoria dei dati cc.dd. semisensibili, mentre la condanna è intervenuta in ordine all’illecito trattamento dei dati sensibili e non sensibili.

Nel capo di imputazione, poi, non è fatta menzione alcuna dell’illecito trattamento dei dati non sensibili, ma le condanne in I e II grado attengono anche all’utilizzo di tal tipo di dati.

Secondo la CdA, il fatto storico è stato descritto in rubrica, ma non è affatto chiaro a quale tipo di dato (sensibile, semisensibile, personale) si sia inteso fare riferimento. Né si può chiedere all’imputato o al suo difensore di ‘indovinare’ quale sia la fattispecie che si intende contestare. La violazione del diritto di difesa consegue dalla incertezza della contestazione.

Seconda censura – violazione degli artt. 35 e 167 d.lgs. 196/2003 e 2 c.p. per erronea applicazione della legge penale quanto alla identificazione della fattispecie applicabile. In presenza di successione di leggi nel tempo, i giudici del merito non hanno in realtà applicato la legge più favorevole, ma hanno dato vita a una creatura ibrida, che ha unito parte della vecchia e parte della nuova legge. Invero l’art. 35 L. 675/1996, oltre a essere stato abrogato dall’art. 167 d.lgs. 196/2003, non era strutturato sulle violazioni degli artt. 23 e 26 del codice privacy, ma su norme-precetto articolate in forma diversa e difficilmente sovrapponigli a quelle poi modificate nel 2003. La nuova normativa configura il reato in questione, non più come reato di pericolo, ma come reato di danno. Ebbene: la norma più favorevole va individuata solo all’esito della istruttoria dibattimentale e solo con riferimento al trattamento sanzionatorio. Terza censura – violazione dell’art. 5 del d.lgs. 196/2003 in relazione alla applicazione del codice della privacy. È stato erroneamente ritenuto che non fosse applicabile il predetto articolo con riferimento al requisito della sistematicità della comunicazione, ovvero alla diffusione dei dati. R. si è limitato a notiziare alcuni funzionari di banca circa le attività, le frequentazioni e le modalità di comportamento della Ro. . Manca il requisito della sistematicità perché esso si avvera quando la comunicazione avviene tramite cali center, catene di sms, mailing fistecc; manca quello della diffusione; ciò in quanto diffondere vuoi dire divulgare cioè dirigere una informazione a un numero illimitato di persone.

La CdA, inoltre, sembra non tener conto del concetto di ‘fine personale’ esplicitato dall’art. 5 del predetto d.lgs. Con esso si intende il soddisfacimento di una esigenza di natura strettamente privata. R. ha affidato un incarico a una investigatrice privata, allo scopo di avere informazioni su chi avesse inviato un messaggio minaccioso sul suo telefono cellulare. L’imputato dunque non aveva scopi commerciali, né professionali, né collettivi o pubblici.

Quarta censura – violazione degli artt. 4, 26, 167 comma II d.lgs. 196/2003 per erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione quanto alla qualificazione dei dati trattati quali dati sensibili. Per i giudici del merito ‘avere una relazione con un uomo sposato’ è sinonimo di avere rapporti sessuali con il predetto. L’interpretazione è arbitraria in quanto riduttiva. La CdA crede di rafforzare tale opinione ricordando che una dipendete della C. ebbe a definire la persona con la quale la Ro. aveva contatti come ‘amante’ di costei, dimenticando che questa era l’opinione della predetta dipendente e non un dato obiettivo e indiscutibile. Per altro il codice della privacy si prefigge lo scopo di tutelare quei dati personali quali le convinzioni politiche, religiose, filosofiche i gusti sessuali, anche nei suoi aspetti patologici (pedofilia sadomasochismo et similia).

Quinta censura – violazione degli artt. 23, 24, 167 d.lgs. 196/2003, per manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale, quanto alla ritenuta mancanza di consenso, in realtà validamente prestato da parte della Ro. al trattamento di dati personali. Invero la Ro. aveva prestato consenso al trattamento dei dati, avendo ella accettato di collaborare con la agenzia investigativa, in relazione alle minacce che ‘poteri forti e occulti’, operanti presumibilmente all’interno dell’istituto di credito nel quale ella prestava servizio avevano indirizzato al R. . I giudici del merito sostengono che detto consenso era stato estorto con l’inganno e che poi era stato revocato. In realtà, per quel che riguarda R. , va detto che lo stesso non ha avuto contatti con la Ro. e che quindi le modalità in cui si è svolta ‘l’intervista’ riguardano solo il personale che a ciò ha effettivamente proceduto. I dati, per altro, forniti dalla Ro. certamente non possono dirsi sensibili (numero di targa della sua autovettura ecc.).

Sesta censura – violazione dei medesimi articoli e della autorizzazione generale del Garante n. 6/2002, con conseguente erronea applicazione della legge penale, quanto al trattamento dei dati (personali o sensibili) da parte dell’investigatore privato. Va ritenuta la piena validità della predetta autorizzazione, cioè la possibilità per gli investigatori privati di prescindere lecitamente dal consenso dell’avente diritto nel trattare dati personali, anche sensibili. C. fu incaricata per iscritto da R. di effettuare determinati accertamenti. R. si risolse a tanto avendo subito minacce via sms. Per altro, la CdA sembra far confusione tra la pretesa violazione di tale autorizzazione e la condotta descritta dall’art. 167 del d.lgs. più volte indicato, mentre in realtà le due fattispecie non sono sovrapponibili. I dati sono stati trattati esclusivamente a fini di indagine e solo per periodo di tempo limitato. È poi evidente che i dati trattati dalla C. non sono sensibili, ma semplici dati personali. È dunque irrilevante la pretesa mancata ottemperanza alla prescrizioni della autorizzazione 6/2002 e occorre considerare che l’art. 167 non prevede alcun reato per il trattamento di dati personali in violazione dell’art. 24 lett. f) del d.lgs. 196/2003.

Settima censura – (relativa al solo R. ) violazione dell’art. 110 c.p. e 167 d.lgs. 196/2003 per erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione per quanto ritenuto contributo concorsuale nel reato ascritto alla titolare della struttura investigativa. R. si limitò a conferire l’incarico alla C. , che gestì professionalmente il rapporto. Secondo i giudici di merito, il R. sarebbe stato il vero dominus dell’indagine, ma ciò non ha fondamento né in fatto, né in diritto, atteso che l’art. 170 codice della privacy indica il responsabile della condotta addebitata agli imputati, come persona rivestente una posizione di garanzia, posizione alla quale il R. , in quanto semplice committente, è estraneo. La CdA, travisando i fatti, ritiene che il R. avrebbe ammesso di aver dato ‘carta bianca’ alla C. , ma l’assunto è privo di fondamento, in quanto risulta ex actis che a R. interessava solo il risultato della indagine, non certo le modalità.

Ottava censura – violazione del l’art. 167 d.lgs. 196/2003 per erronea interpretazione della legge penale in ordine alla sussistenza della condizione obiettiva di punibilità del nocumento. La questione è già stata sollevata nei precedenti gradi di giudizio. Trattasi di condizione obiettiva di punibilità per entrambe le condotte previste dall’art. 167 del d.lgs. del 2003. Ciò ha trasformato la fattispecie in reato di danno e non (più) di mero pericolo. È dunque indispensabile che il nocumento risulti provato a contestato nel corso del dibattimento. Tale non è il caso di specie, in quanto esso è contestato per la contravvenzione del capo a), che è stata oblata e per il delitto del capo c), vale a dire per la diffamazione, con la conseguenza che non può ritenersi che esso sia derivato dalla condotta di cui al capo b). Per quanto specificamente riguarda la C. , si fa rilevare che la stessa non è stata chiamata a rispondere del delitto di diffamazione e quindi del relativo nocumento. Invero il nocumento ex art. 167 del ricordato d.lgs. non va confuso con il risultato dannoso delle molestie o con il sentimento di offesa provato dalla Ro. in seguito ai reclami scritti del R. , indirizzati ai vertici dell’agenzia bancaria.

Nona censura – (relativa al solo R. ) violazione degli artt. 595 e 51 c.p. per insussistenza dell’elemento materiale del delitto di diffamazione e per mancata applicazione della scriminante del diritto di critica. Manca innanzitutto il requisito della comunicazione con più persone, atteso che le lettere sono state inviate al superiore gerarchico della Ro. . In ogni caso, furono utilizzate espressioni continenti e certo non volgari. Infine, va riconosciuto al R. l’esercizio del diritto di apprezzamenti sulla qualità del servizio e sulla condotta degli impiegati della banca della quale egli è cliente.

Decima censura – (relativa alla C. ) violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio. È stato operato giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la aggravante di cui al ricordato art. 35, ma i giudici del merito hanno ritenuto che concorressero entrambe le fattispecie circa l’illecito trattamento dei dati (personali e sensibili). Ebbene, nulla è detto circa la pena applicata in concreto alle due distinte ipotesi. Né è chiarito se le stesse debbano essere considerate in continuazione tra loro, mancando ogni precisazione e motivazione in merito all’eventuale aumento ex art. 81 cpv. c.p..

Il che costituisce ulteriore prova che in sentenza è stato ritenuto un fatto diverso da quello contestato.

In ogni caso, non è stata tenuto nel debito conto la condotta processuale della C. , ispirata alla massima collaborazione. Ella dunque sarebbe, comunque, stata meritevole di un più moderato trattamento sanzionatorio.

Considerato in diritto

La prima censura, meramente iterativa di quella proposta alla CdA e motivatamente respinta, è inammissibile per manifesta infondatezza.

Invero, la violazione del principio di correlazione tra l’accusa e l’accertamento contenuto in sentenza si verifica solo quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale (ASN 200600818-RV 233257).

Infatti, le previsioni di cui agli artt. 521 e 522 c.p.p. hanno lo scopo di garantire il contraddittorio sul contenuto dell’accusa e, quindi, l’esercizio effettivo del diritto di difesa dell’imputato, con la conseguenza che non è possibile ipotizzarne una violazione in astratto, prescindendo dalla natura dell’addebito specificamente formulato nell’imputazione e dalle possibilità di difesa che all’imputato sono state concretamente offerte dal reale sviluppo della dialettica processuale (ASN 200446203-RV 231169).

Nel caso in esame, il riferimento agli articoli di legge è parzialmente errato, ma la condotta addebitata agli imputati al capo b) è puntualmente descritta nelle sue scansioni logiche e temporali: 1) avere il R. incaricato la C. di svolgere investigazioni sulla vita privata della Ro. , 2) avere la C. – anche tramite suoi dipendenti – acquisito dati, sensibili e non sensibili, relativi alla vita privata della Ro., 3) avere gli imputati acquisito e comunicato a terzi dati personali e dati relativi alla sfera sessuale della Ro. (e dunque, ancora, dati sensibili) e dati relativi alla sua vita sentimentale, 4) avere, in tal modo, e, commettendo i reati di cui agli altri capi a) e c), recato nocumento alla Ro. .

Su tali – precisi – dati fattuali i due imputati sono stati chiamati a difendersi.

Non vi era, dunque, nulla da ‘indovinare’, bastava leggere, con la dovuta attenzione il capo di imputazione.

D’altra parte, i ricorrenti hanno semplicemente enunziato la lesione del diritto di difesa, ma poi, non hanno chiarito come essa si sarebbe realizzata attraverso un’effettiva menomazione del suo esercizio nell’ambito di una piena e completa contrapposizione processuale.

Insomma, non si può certo sostenere che i fatti enunziati in imputazione e ritenuti, poi in sentenza, si pongano in rapporto di eterogeneità (cfr. ASN 200900081-RV 242368), atteso che i fatti addebitati in imputazione, pur con erroneo riferimento agli articoli di legge, sono gli stessi ritenuti in sentenza.

La seconda censura è infondata.

Ha correttamente ritenuto la CdA che tra la norma incriminatrice della legge 675/1996 e quella del d.lgs. 196/2003, vi sia (vi possa essere) continuità normativa.

Entrambe prevedono la presenza del nocumento della PO, ma, come è già stato osservato da questa Corte (ASN 200430134-RV 229472), mentre il reato di pericolo presunto, di cui al previgente art. 35 della legge 675/1996, lo prevedeva come circostanza aggravante per la persona alla quale i dati illecitamente trattati si riferiscono, l’art. 167 del d.lgs. 196/2003 ha tipizzato il citato nocumento, da intendersi, sia riferito al soggetto stesso, che al suo patrimonio, come condizione obiettiva di punibilità (introducendo anche un dolo specifico di danno). Peraltro, è noto (cfr. SU sent. 25887 del 2003, ric. Giordano e altri, RV 224607) che, in tema di successione di leggi penali, perché sia applicabile la regola del III comma dell’art.2 c.p., occorre che il fatto costituente reato secondo la legge precedente sia tuttora punibile secondo la nuova legge (ovviamente non sono più punibili i fatti commessi in precedenza e rimasti fuori del perimetro della nuova fattispecie). Tale situazione va verificata in base al criterio di coincidenza strutturale tra le fattispecie previste dalle leggi succedutesi nel tempo.

Orbene, la condotta degli imputati, come descritta nel capo di imputazione, era punibile sotto il vigore della legge del 1996 ed è punibile sotto il vigore di quella del 2003. A. R. e C. è contestato di aver arrecato, con la loro condotta, nocumento alla PO. E1 di tutta evidenza che il fatto che il nocumento fosse previsto come circostanza aggravante nella normativa previgente ed è previsto, viceversa, come condizione obiettiva di punibilità in quella attuale non può aver rilievo. Ciò che ha rilievo, come appena chiarito, è che il fatto (condotta più elemento psicologico) costituente reato prima, sia considerato (dal legislatore, ovviamente) reato anche dopo.

E tale è il caso in esame.

Tanto premesso, è corretta la opinione dei giudici di merito, in base alla quale la legge precedente deve ritenersi più favorevole agli imputati, atteso che una circostanza aggravante può essere oggetto del giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p., mentre tale trattamento non può mai essere riservato a una condizione obiettiva di punibilità. La individuazione e la ‘scelta’ della legge più favorevole va evidentemente fatta con riferimento al trattamento sanzionatorio (globalmente inteso, naturalmente). D’altronde, se così non fosse, e si dovesse condividere il punto di vista dei ricorrenti, posto che la condotta addebitata ai due imputati costituirebbe comunque reato, se si dovesse applicare quoad poenam la nuova normativa, si giungerebbe alla paradossale conclusione che essi hanno impugnato tale capo della sentenza per avere un trattamento sanzionatorio più severo.

Il fatto poi che il nocumento sia stato contestato, per c.d., per relationem ai due imputati (ottava censura) non può avere rilievo alcuno. È di tutta evidenza che le condotte dei capi a) e b) si pongono (si porrebbero) tra loro in rapporto di concorso formale. La violazione della privacy di Ro.Da. è avvenuta anche con le modalità di cui al capo a). È vero che la contravvenzione ex art. 660 c.p. è stata oblata, ma l’oblazione non cancella il fatto storico. La ipotesi di accusa voleva che R. e C. avessero posto in essere il delitto del capo b), anche mediante la condotta del capo a).

E i giudici del merito hanno condiviso tale impostazione. Non si tratta insomma, come pretendono i ricorrenti, di confondere il nocumento con il risultato dannoso delle molestie, atteso che avere abusivamente esercitato controlli sulla Ro. , averle carpito informazioni sulla sua vita privata (con riferimento, come si vedrà, anche a sfere particolarmente riservate), aver diffuso presso terzi tali notizie costituisce, inevitabilmente, nocumento.

È di tutta evidenza, invero, che il concetto di nocumento è ben più ampio di quello di danno, volendo esso abbracciare qualsiasi effetto pregiudizievole che possa conseguire alla arbitraria condotta invasiva altrui. Nel richiedere – appunto quale condizione obiettiva di punibilità – il nocumento, la legge vuole escludere dalla sfera del penalmente rilevante quelle condotte, pure intrusive, che tuttavia siano rimaste del tutto irrilevanti nelle loro conseguenze.

È dunque evidente che la condotta sub c) riguardi il solo R. (tale è la contestazione), ma è altrettanto evidente che essa è, quanto alle conseguenze, relativa al danno da lesione della reputazione.

La condotta sub a) e b) viceversa riguarda entrambi i ricorrenti.

La terza censura è manifestamente infondata.

Costituisce opinione personalissima dei ricorrenti (che evidentemente confondono ‘sistematico’ con ‘automatico’ o con ‘telematico’) quella in base alla quale la comunicazione sistematica di dati è solo quella che si svolge con l’utilizzo di macchine e attrezzature o comunque attraverso la ‘rete’.

L’assunto è per altro normativamente smentito, atteso che il comma I lett. L) art. 4 del vigente d.lgs. sulla privacy fornisce il concetto di comunicazione (esplicitata come dare conoscenza dei dati a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato) laddove al comma II lettera a) fornisce il preciso concetto di comunicazione elettronica (‘ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti, tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico ecc).

Invero, nella comune accezione, ‘sistematico’ sta a significare ‘metodico’, ‘reiterato’, ‘organizzato’.

Per altro, è stato ritenuto (ASN 200505728-RV 230834) che il trattamento dei dati personali, effettuato da un soggetto privato per fini esclusivamente personali è soggetto alle disposizioni della normativa sulla privacy, tanto se i dati siano destinati ad una comunicazione sistematica, quanto se siano destinati alla diffusione.

E, in tal caso, è necessario il consenso dell’interessato.

Ancora manifestamente infondata è la quarta censura.

Sostenere che l’espressione (riferita a una donna) ‘avere una relazione con un uomo sposato’ non implichi un coinvolgimento di natura sessuale è, considerato l’uso corrente della espressione, addirittura paradossale, ai limiti della provocazione.

I giudici del merito desumono la natura intima della relazione tra la PO e un suo collega di lavoro, non solo dalla accezione che – correntemente e pacificamente – tutti ne fanno, ma anche dal fatto che la moglie ‘dell’uomo sposato’, venuta a conoscenza della ‘relazione’ tra il coniuge e la Ro. , minacciò azioni ritorsive, non escludendo la possibilità di informare della situazione i superiori gerarchici della Ro. e ancora dal fatto che l’amante della PO (così esplicitamente qualificato da una collaboratrice della C. che aveva avuto contatto diretto con la Ro. ) si mostrò, quantomeno, contrariato dalla diffusione della notizia.

Difficilmente, argomenta la CdA, simili reazioni avrebbero potuto esser scatenate dalla scoperta di un legame platonico.

E che poi oggetto di tutela non siano solo i gusti sessuali di un individuo (astrattamente e genericamente considerati), ma, anche, le concrete scelte che, in questo campo, il soggetto va ad operare, è chiaramente evincibile dalla stessa lettera del medesimo art. 4, laddove (lettera D del comma I) definisce i dati sensibili con riferimento ai dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (non semplicemente le tendenze o le aspirazioni in tale campo).

La quinta censura è inammissibile in quanto articolata in fatto.

La CdA ha motivatamente chiarito perché ebbe a ritenere che il consenso alla Ro. fosse stato carpito con modalità ingannevoli e come le attività ‘investigative’ siano proseguite nonostante la predetta, resasi conto di quanto stava accedendo, si fosse, a un certo punto, rifiutata di offrire la sua collaborazione.

I ricorrenti altro non fanno che contestare, frontalmente, ma sterilmente, tale ricostruzione in fatto.

Per quanto specificamente riguarda la posizione del R. , la Corte torinese ha chiarito per qual motivo lo stesso è da ritenersi concorrente nella illecita attività investigativa predisposta e fatta porre in essere dalla C. . I giudici di secondo grado hanno ricordato che R. , quale cliente della agenzia investigativa, chiese di raggiungere i risultati a ogni costo, non interessandogli i metodi, ma solo il risultato. E che questa non fosse una mera affermazione di principio, del tutto slegata dalla condotta in concreto tenuta, la CdA lo desume dal fatto che gli sviluppi della ‘indagine’ venivano capillarmente seguiti dal committente, che interveniva con prescrizioni, indicazioni e suggerimenti.

Va poi chiarito che i dati carpiti alla Ro. ben possono ritenersi ‘dati personali’ (quelli sensibili furono acquisti con altra metodologia), tale essendo, ad es., anche il numero di targa del suo veicolo, a nulla rilevando che esso sia visibile a tutti quando l’auto circola per la strada. Ciò che rileva, ovviamente non è il numero in sé, ma il suo abbinamento a una persona. Del resto, in tal senso si è orientata la giurisprudenza di questa Corte, ad es. con riferimento al numero della utenza cellulare di un soggetto (ASN 200846203-RV 241787). Anche in questo caso, per altro, soccorre, la stessa lettera della legge (art. 4 comma I lettera B) che qualifica ‘dato personale’ qualunque informazione relativa a una persona (fisica, giuridica ecc), identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

La sesta censura è inammissibile perché, in parte articolata in fatto, in parte manifestamente infondata.

La CdA ha motivatamente illustrato la natura pretestuosa della ‘giustificazione’ in base alla quale R. conferì e C. sviluppò la attività di indagine che si concretizzò esclusivamente in un controllo della vita privata della Ro. .

Si legge in sentenza che il R. ricevette sul suo cellulare un sms dal seguente tenore ‘è inutile che perdi tempo dietro alla Ro.Da. perché lei esce con un suo collega sposato. Stai attenta”.

Sentendosi minacciato dai ‘poteri forti e occulti’, che – a suo dire – operavano all’interno dell’istituto bancario nel quale la Ro. era impiegata e nel quale egli era cliente, il predetto si rivolse alla C. , titolare della agenzia di investigazioni (…), perché accertasse la identità dell’autore del messaggio. Il modulo che R. sottoscrisse (cfr. sentenza pag. 6), contenente l’incarico all’agenzia, recava come causale dell’incarico la generica dicitura ‘servizi di sicurezza per molestie-persona da identificare con riferimento alla intenzione di ‘far valere a difendere un diritto in sede giudiziaria’, con riferimento evidente all’art. 24 lettera f) del d.lgs. sulla privacy, che prevede uno dei casi in cui il consenso dell’interessato, per la raccolta dei suoi dati, non è necessario.

I giudici di appello, al proposito, hanno evidenziato: 1) che il R. aveva, in passato e senza successo, corteggiato la R. , 2) che lo stesso, nei confronti della ragazza, aveva tenuto un atteggiamento oscillante tra il rimprovero per presunte manchevolezze sul lavoro (non sollecita esecuzione di fotocopiatura di assegni che egli, quale cliente, richiedeva) e le reiterate avance (inviti a cena ecc.) che formulava, 3) che tutta la attività di indagine della Holmes Investigazioni si era concentrata sulla vita privata della Ro. , con particolare riferimento alla sua relazione con un collega sposato, 4) che nessun accertamento tecnico era stato condotto per risalire all’apparecchio che aveva inviato il messaggio ‘minaccioso’, 5) che la querela che il R. aveva presentato alla Procura della repubblica con riferimento al predetto messaggio ‘minaccioso’ era stata archiviata in assenza di qualsiasi opposizione del querelante. Da ciò la Corte territoriale è giunta, non certo illogicamente, alla conclusione che ciò che realmente interessava al R. era controllare la vita privata dalla Ro. , utilizzando il messaggio sul cellulare quale pretesto per incaricare un’agenzia di investigazioni.

E a tale conclusione la CdA perviene anche sulla base del successivo comportamento dell’uomo, che utilizzò le informazioni ottenute per danneggiare la reputazione della Ro. nel suo ambiente di lavoro, senza che ciò potesse svolgere alcun ruolo funzionale nella scoperta (e neutralizzazione) dei ‘poteri forti e occulti’ dai quali l’imputato si sentiva (o diceva di essere) perseguitato.

Dalla natura riconoscibilmente pretestuosa (con aspetti addirittura paradossali, cfr. il riferimento, appunto, ai poteri occulti che si sarebbero accaniti contro un quisque de populo ecc.) della richiesta avanzata alla C. , la CdA trae la conclusione che non ricorreva la ipotesi di cui all’art. 24 lettera f) (:casi nei quali il consenso dell’interessato non è necessario).

Trattandosi, come premesso, sia di dati personali che di dati sensibili, ricorrono le ipotesi ex art. 167, mentre rimane del tutto assorbita la questione della eventuale violazione della autorizzazione del Garante n. 6/2002.

La settima censura è inammissibile perché articolata in fatto. Circa il concorso del R. nella illecita attività della C. si è già detto supra a proposito della quinta censura.

Della ottava censura si è già trattato a proposito della seconda.

La nona censura è manifestamente infondata.

Quanto all’elemento materiale del delitto di diffamazione, non è dubbio che la diffusione – all’interno del ristretto ambito lavorativo – della notizia della esistenza di una relazione, sentimentale e sessuale, clandestina tra due impiegati può avere natura diffamatoria, specie se uno dei due è sposato. È pur vero che la condotta adulterina fu, nel caso di specie, addebitata, non alla Ro. , ma al suo amante (l’unico che fosse coniugato), ma è altrettanto vero, che la riprovazione sociale (anche se, spesso, materiata da una non trascurabile dose di ipocrisia) colpisce, solitamente, in casi del genere, entrambi i partner, d’altronde, anche in assenza di valutazioni ‘morali’ da parte di terzi, fatti del genere sono oggetto di malevolo pettegolezzo. In ogni caso, il fatto che la Ro. abbia voluto mantenere segreta la relazione con il collega, costituisce controprova del fatto che entrambi si sarebbero ritenuti danneggiati (anche sul piano della reputazione) dalla diffusione della notizia.

E che la notizia sia stata, appunto, diffusa, non è dubitabile, atteso che il destinatario della lettera (il direttore della filiale) non poteva, né doveva, tenere per sé l’informazione, che, essendo relativa a una impiegata per una sua presunta scorrettezza comportamentale, doveva necessariamente essere portata a conoscenza dei competenti organi aziendali.

Quanto alla pretesa sussistenza della scriminante del diritto di critica, è appena il caso di notare che manca del tutto il requisito della rilevanza sociale delle notizie che il R. si era premurato di diffondere all’interno dell’ambiente di lavoro della Ro. .

Che la stessa avesse (o avesse avuto) una relazione con un collega (sposato), che portasse minigonne vistose o vestisse in modo, secondo il R. , non appropriato, non si vede in che maniera potesse riguardare, non si vuoi dire la salus rei publicae, ma nemmeno il rendimento professionale della donna. Come cliente, il R. avrebbe potuto lamentarsi delle (vere o pretese) defaillance professionali della impiegata, se esse lo avessero danneggiato, ma non si vede quale rilievo possano avere avuto, per il R. e per la ristretta comunità dei colleghi della Ro. , le sue vicende personali, sentimentali e sessuali.

Il fatto che il R. fosse cliente della banca non lo autorizzava certo a ritenere che gli impiegati dell’istituto di credito fossero suoi dipendenti, né – tanto meno – lo investiva di alcuna delega disciplinare.

La decima cesura è inammissibile, nella parte in cui rileva la omessa applicazione della continuazione tra la prima e la seconda ipotesi dell’art. 167, per mancanza di interesse; nella parte in cui lamenta la eccessiva severità del trattamento sanzionatorio è generica, in quanto non tiene in alcun conto le diffuse argomentazioni sviluppate in merito dalla CdA nella parte finale della sentenza impugnata.

Invero, non infondatamente i giudici di secondo grado ritengono la estrema gravità dei fatti accertati, fatti che, si osserva, se fossero stati commessi dopo la entra in vigore della legge 11/2009, avrebbero integrato il ben più grave reato di cui all’art. 612 bis c.p. (c.d. stalking).

La prescrizione non è maturata, atteso che le sospensioni intervenute nel corso dell’iter processuale, la hanno ‘spostata’ al 5.10.2011.

Conclusivamente, i ricorsi meritano rigetto e i ricorrenti vanno singolarmente condannati al pagamento delle spese processuali.

Gli stessi vanno anche condannati solidalmente al ristoro delle spese sostenute in questo grado di giudizio dalla PC, che si liquidano come da dispositivo.

Deve farsi luogo al c.d. ‘oscuramento’ dei dati in quanto previsto dalla legge.

P.Q.M.

rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, singolarmente, al pagamento delle spese processuali e, in solido, alla rifusione alla parte civile delle spese sostenute in questo grado di giudizio, che liquida in compressivi Euro duemilaottocentotrentacinque (2.835), oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 19-01-2011, n. 503 Vincoli; Piano regolatore comunale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti, proprietari dei terreni (identificati in catasto al foglio 994, particelle 520, 5, 317, 25, 20/resto, 621, 622, 645, 383, 380, 386/resto, 6, 54, 56, 59/resto, 61, 529, 647, 665, 384, 531) affermato di aver partecipato all’invito del comune di Roma volto ad individuare aree destinate all’housing sociale, impugnano il decreto del 25.1.2010 il Direttore Generale dei Beni culturali e Paesaggistici del Lazio – pubblicato sulla GU n. 25 del 1.2.2010- che ha dichiarato, ai sensi dell’art. 136 del d.lvo n. 42/2004, il notevole interesse pubblico dell’area qualificata "Ambito Meridionale dell’Agro Romano" compreso tra le vie Ardeatina e Laurentina (sita nel Municipio XII), che comprende tali terreni, nonché gli atti presupposti e conseguenziali; gli stessi chiedono il il risarcimento del danno conseguente all’illegittimo operato della PA.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

1) Violazione degli artt. 9, 97 e 117 Cost. Violazione degli artt. 134, 135, 136 e ss. del d.lvo n. 42/2004. Violazione del principio di leale collaborazione e cooperazione tra diversi soggetti della PA. Sviamento di potere. Violazione della legge n. 1034/71. Eccesso di potere per illogicità e aggravamento della procedura amministrativa.

Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano l’illegittimità del provvedimento impugnato sotto il profilo della violazione dell’art. 136 del Codice, in quanto la Soprintendenza ha imposto un vincolo su un’area estremamente estesa (5.400 ettari) e dal carattere assai eterogeneo, che non presenta i prescritti "cospicui" caratteri di bellezza naturale – che costituisce, proprio per tale presupposto di unicità, non solo l’oggetto di tale potere, ma anche il suo limite – erroneamente ravvisando nei luoghi ivi compresi un carattere identitario insussistente, facendo illegittimamente uso del vincolo paesaggistico in funzione di vigilanza sullo sviluppo urbanistico delle zone interessante, finendo con interferire con il potere di pianificazione urbanistica spettante al Comune, imponendo di fatto le modifiche che non erano state recepite nell’iter di approvazione del PRG, erroneamente assumendo la prevalenza della tutela paesistica su quella urbanistica, contestando che le osservazioni formulate dalla Soprintendenza dovessero necessariamente trovare accoglimento, come si evince chiaramente dalla stessa relazione ministeriale (a pag. 27) ove si afferma che "la tutela non può essere condizionata dagli scambi urbanistici (cd. compensazioni) intercorsi tra il comune e privati in ordine alla destinazione edificatoria di aree. Ciò anche alla luce del fatto che SBAP per il Comune di Roma, dopo aver formulato in data 10.10.2003 alcune osservazioni generali al PRG in itinere, non è stata mai consultata o coinvolta nel procedimento di formazione del Piano".

L’assunto della Soprintendenza non meriterebbe condivisione, in quanto la tutela paesistica e la programmazione urbanistica non sarebbero completamente autonome, ma costituiebbero espressioni diverse, ma concorrenti della tutela del territorio garantita da enti che devono trovare il modo di interagire nell’interesse collettivo secondo un autentico rapporto collaborativo (CDS sez. VI n. 3895/2008), per cui non è consentito all’autorità titolare della tutela paesistica di ignorare la pianificazione urbanistica preesistente.

Illegittimamente, perciò, la Soprintendenza con il provvedimento impugnato, violando il principio di leale collaborazione e cooperazione istituzionale, ha preteso di imporre autoritativamente le modifiche del PRG necessarie, sovrapponendosi alle determinazioni dell’ente territoriale, ed usando con finalità "punitive" il proprio potere, anziché attivare le iniziative, anche giudiziarie, necessarie, ed impugnare il PRG nella parte in cui aveva rigettato le osservazioni dalla stessa proposte e disattese dal Comune. L’amministrazione non avrebbe peraltro tenuto conto delle conseguenze del proprio operato in termini di impedimento della realizzazione di importanti interventi programmati e pianificati dal Comune quali, appunto, i programmati interventi di housing sociale, di importanza strategica per lo sviluppo economico e sociale della Nazione, e non avrebbe neppure considerato che avrebbe impedito in tal modo la realizzazione dell’accordo Governo – Regioni del 31.3.2009, cd. Piano Casa che ha trovato applicazione nella regione con la Legge n. 22 del 22.6.2009.

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 136 e ss. del d.lvo n. 42/2004. Violazione degli artt. 97 e 117 Cost. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà della motivazione, aggravamento della procedura, violazione del principio di economicità del procedimento amministrativo.

Il provvedimento soprintendentizio impugnato si pone in contrasto con il rapporto tra lo strumento di pianificazione paesistica regionale e quello ministeriale impositivo di vincoli delineato dalla vigente legislazione in materia che, a differenza della disciplina previgente, attribuisce prevalenza al ruolo pianificatorio rispetto a quello vincolistico – come attestato dall’attenzione e dalla puntualità con cui sono stati definiti i contenuti e le procedure attuative dei piani territoriali paesistici dell’art. 143 del d.lvo n. 42 del 2004 -, specie ove – come nel caso in esame – si sia preteso di predeterminare finalità e condizioni per l’eventuale modifica del territorio.

Nel nuovo sistema, la dichiarazione di notevole interesse di un bene paesistico può integrare i piani paesistici preesistenti per adeguarli alle esigenze sopravvenute – e che la Regione non abbia ancora inserito in elenchi – oppure può essere ricompresa all’interno del piano paesistico nella fase procedurale del suo rinnovo o riscrittura (art. 140 co 2 e 143 comma 1 d)) ma non può certo sostituirsi al piano paesistico o integrarlo, individuando e pianificando indiscriminatamente l’uso di un immenso ambito territoriale se non a fronte della formale integrazione degli elenchi (oggi nemmeno individuata secondo le previsioni dell’art. 141 bis); tanto non solo per il necessario rispetto degli artt. 136 e ss ma soprattutto dell’art. 117 Cost., tant’è che è riservato alla Soprintendenza il ruolo di mera proposta di una scelta vincolistica solo in via residuale e suppletiva rispetto alle proposte delle Commissioni di cui all’art. 137 d.lvo n. 42/2004 e che comunque può essere approvata dal Ministero ex art. 138 co. 3 sentito il parere regionale.

Con l’atto impugnato perciò la Soprintendenza si è integralmente sostituita alla regione in assenza dei presupposti di cui all’art. 141 bis, intervenendo unilateralmente a pochi mesi dalla chiusura della procedura per l’adozione del PTPR già di per se introduttivo di nuovi vincoli, che ha visto coinvolti tutti gli uffici regionali e ministeriali competenti, contraddittoriamente lamentando la propria mancata partecipazione a tale procedimento, quando invece vi aveva attivamente preso parte mediante la partecipazione alla Commissione Tecnico Scientifica che ha redatto e disegnato materialmente i confini del Piano e scritto le norme attuative dello stesso.

La Soprintendenza s’è perciò arrogata il potere di "correggere" autoritativamente gli strumenti urbanistici e paesistici senza tener conto che, nel nuovo sistema, l’imposizione di vincoli ex art. 140 è suppletiva rispetto al contenuto del PTPR che invece recepisce i vincoli preesistenti e costituisce strumento principe della tutela paesistica, contenente tutte le previsioni per la tutela e l’utilizzo del territorio vincolato (art. 143) mentre l’imposizione di vincoli ulteriori è meramente integrativa. Invece la Soprintendenza, che sta partecipando alla redazione del PTPR in itinere in tal modo ha illegittimamente utilizzato due volte il medesimo potere impositivo – prima come partecipante alla redazione del PTPR e poi come supplente della Regione con poteri sopraordinati sulla tutela del territorio – nella medesima procedura e sui medesimi territori in violazione del principio di leale collaborazione tra le istituzioni, nonché di buon andamento ed imparzialità della PA.

3) Reiterata violazione dell’artt. 136 del d.lvo n. 42/2004. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta della motivazione.

I ricorrenti rilevano, oltre agli errori sopra evidenziati, anche la contraddittorietà della valutazione nel merito delle aree da vincolare, denunciando la mancata esatta individuazione delle specifiche cose da tutelare e la mancata descrizione del carattere di cospicua bellezza che si intendeva tutelare, tantomeno la documentazione di queste. Infatti nella relazione illustrativa viene menzionato un unico ritrovamento, peraltro a distanza di 3 km dal confine dell’area perimetrata dal vincolo, nonché la presenza di resti di età romano non individuate all’interno dei 1500 ettari vincolati; senza ricostruire i tracciati storici, nè indicarne consistenza e visibilità, cosi come delle testimonianze non è specificato lo stato di conservazione e l’effettiva rilevanza storica. Lo stesso dicasi per le cospicue bellezze geologiche, naturali e vegetazionali pretesamente presenti, ma non meglio identificate; rilievi critici analiticatamente formulati nelle osservazioni a margine della relazione tecnica alla proposta di vincolo. Carenze gravi ed in contrasto con l’effettivo stato dei luoghi, trattandosi di area ampia ed in molta parte compromessa dall’edificazione come si evince dalla documentazione fotografica allegata.

Si è costituita in giudizio, per resistere, l’Amministrazione intimata con memoria scritta a sostegno del proprio operato.

Con memoria conclusionale i ricorrenti hanno replicato alle difese della parte avversa

L’Amministrazione ha prodotto ulteriori controdeduzioni in vista dell’udienza.

All’udienza pubblica odierna il ricorso è trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Deve essere precisato in fatto che le aree di proprietà dei ricorrenti, come esattamente dimostrato dagli atti dell’istruttoria svolta dall’amministrazione, sono qualificate dal piano regolatore di Roma come agro romano, ma sia il PTP che il PTPR le ha qualificate, nelle varie parti, come paesaggio agrario di valore, di rilevante valore, paesaggio naturale di continuità e fascia di rispetto del fosso della Castelluccia.

La posizione dei ricorrenti, sul piano urbanistico, è quindi di mera aspettativa rispetto ad un’iniziativa comunale ancora in itinere relativa ad interventi che ancora dovevano essere localizzati al momento dell’adozione del provvedimento.

Volendo sintetizzare le censure dedotte nel ricorso, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo, poiché il potere di pianificare il territorio sarebbe riservato alle Regioni, l’amministrazione centrale avrebbe solo la possibilità di integrare, ma non di modificare il PTPR una volta adottato, non potrebbe incidere sulle previsioni degli strumenti pianificatori comunali approvati e comunque dovrebbe agire secondo i canoni della leale collaborazione, consultando sia la regione che i comuni ed agendo in modo da contemperare sviluppo economico ed edilizio, cristallizzato in procedimenti ormai conclusi, con tutela del paesaggio.

La tesi non può essere condivisa se si tiene conto della gerarchia dei poteri sancita dopo le modifiche al Codice urbani del 2008.

Al fine di meglio inquadrare la questione, è quindi necessario operare una ricostruzione della materia alla luce dei principi espressi dalla Corte Costituzionale ed in particolare della novella successivamente introdotta al Codice dei BB.CC.PP., con il d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

Le modifiche introdotte nel 2008 al codice Urbani nell’originaria versione sono di estrema rilevanza per la decisione della presente controversia, poiché per scelta del legislatore espressamente sancita, in particolare, sia nell’art.131 comma 3 che nell’art. 138 comma 3, all’originario esclusivo potere regionale di riconoscere il notevole interesse pubblico di immobili ed aree da sottoporre a tutela, in quanto riconosciuti beni paesaggistici, previo apposito procedimento, il legislatore ha accostato, facendola espressamente salva la " potestà esclusiva" dello Stato, a sua volta esercitatile previo procedimento, sia pure differenziato nelle modalità di avvio e di partecipazione sia della regione che dei comuni.

E’ bene chiarire che tali norme non si riferiscono al potere di pianificazione paesaggistica, che resta attribuito alla regione, ma al superiore potere di individuare i "beni paesaggistici", da sottoporre a specifica tutela anche attraverso l’indicazione di norme d’uso e di indirizzi finalizzati alla conservazione non degli immobili e delle aree in sé considerati, ma "dei valori"espressi dal loro insieme in un dato luogo, espressione questa che non esclude dunque anche interventi di recupero e trasformazione delle varie componenti il bene paesaggistico – nella loro individualità od in complessi ben definiti- purchè ispirati ai principi chiaramente espressi dall’art. 138 secondo periodo.

Tutto l’art. 131, nella sua nuova versione introdotta dalla novella del 2008, insiste infatti nell’affermare che tutti i soggetti che intervengano sul paesaggio e quindi anche le regioni devono assicurare " la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari", mentre è sancito che gli interventi sul territorio devono essere informati ad un " uso consapevole e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti ai criteri di qualità e sostenibilità".

Si tratta in sintesi di una riappropriazione di potere rispetto all’originaria impronta del codice che lasciava ampio spazio alle regioni sia nell’autonoma individuazione dei "beni paesaggistici" sia nella gestione di quella parte del paesaggio da recuperare o sviluppare attraverso i piani paesaggistici estesi a tutto il territorio regionale.

Quando, nell’ambito del distinto procedimento di pianificazione paesaggistica e nell’esercizio dei poteri che in tali ipotesi la legge attribuisce al Ministero, si determini una divergenza di valutazioni sulla conservazione di oggettivi valori insiti in specifiche aree e si verifichi la prevalenza di scelte finalizzate alla gestione del territorio a fini di sviluppo edilizio ed urbanistico che appaia oggettivamente incompatibile con la tutela di valori costituzionali primari e sia quindi impossibile un’azione condivisa, è dunque "…fatto salvo il potere del Ministero…" (così recita la norma) di cui all’art. 138, 3° co. di imporre, previo parere della Regione, autonomi vincoli, se ciò è ritenuto necessario in rapporto alla messa in pericolo dei valori paesaggistici del territorio.

Come ricordato anche dalla relazione allo schema di decreto legislativo, con la novella – previo parere della Conferenza Unificata StatoRegioni — è stato riconosciuto, e disciplinato, "… il potere dello Stato di proporre vincoli paesaggistici, indipendentemente dal concomitante esercizio della medesima attività da parte delle regioni, in conformità, peraltro, a quanto già da tempo stabilito in materia dalla corte Costituzionale con la sentenza 1424 luglio 1998 n.334…"

Tale nuova suddivisione del potere è coerente con la cornice delineata dalla Costituzione.

In linea di principio, infatti, sotto il profilo costituzionale, la "…tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali…" è affidata alla competenza esclusiva dello Stato, mentre è attribuita alla legislazione concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.) la "valorizzazione dei beni ambientali".

La formulazione dell’art. 117 della Costituzione, in realtà non menziona direttamente tra le materie nominate "il paesaggio" per cui la predetta disposizione deve essere coordinata con l’art. 9 Cost. che, con una delle disposizioni fondamentali, assegna la "tutela del paesaggio alla Repubblica, e quindi,quanto siano in gioco interessi nazionali, allo Stato.

Il paesaggio — che oggi non deve essere inteso nel limitato significato, meramente estetico, di bellezza naturale considerata – ma come tutela del complesso dei valori inerenti il territorio" (cfr. Corte Cost., 7 novembre 1994, n. 379) è un valore "primario" ed "assoluto", in quanto il termine paesaggio indica essenzialmente l’ambiente complessivamente considerato (cfr. Corte cost., 5 maggio 2006, nn. 182, 183). In tale prospettazione è dunque evidente che il "paesaggio" attenendo ad un valore costituzionalmente protetto, supporta anche competenze regionali, nell’ambito degli standard di tutela stabiliti dallo Stato ma necessita di una tutela che non può che essere unitaria (arg. ex Corte Cost., 22 luglio 2004 n. 259).

La Corte Costituzionale in più pronunce ha ribadito che la tutela ambientale deve infatti essere considerata come una tutela "d’insieme" e non concerne esclusivamente i singoli elementi che la compongono in quanto attraverso l’imposizione dei vincoli paesistici, si salvaguarda la tutela del paesaggio, ed al contempo, anche l’ambiente (cfr. Cons. Stato VI, 22 marzo 2005, n. 1186).

Sul territorio gravano più interessi pubblici che tra di loro sono naturalmente antinomici quali quelli concernenti in particolare:

– la conservazione ambientale e paesaggistica, la cui cura, secondo le modifiche recenti al codice, è stata di nuovo riservata in via esclusiva allo Stato, e che attiene — come obbligo morale verso le generazioni future e come legame fra la salvaguardia della natura e l’identità nazionale — al profilo della conservazione di una risorsa assolutamente limitata ed in via di esaurimento. il territorio naturale;

– il governo, l’utilizzo e la valorizzazione dei beni ambientali, intesi essenzialmente come fruizione e sfruttamento del territorio medesimo che sono affidati alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni, fatta salva l’autonoma potestà tuttora riconosciuta alle Regioni di individuare, con lo specifico procedimento previsto dall’art. 138 comma 1, "beni paesaggistici" ovvero aree aventi le caratteristiche di notevole interesse pubblico (cfr. Corte costituzionale, 30 maggio 2008, n. 180).

Coerentemente con questa impostazione la Corte Costituzionale ha affermato che l’oggetto della tutela del paesaggio non è il concetto astratto delle "bellezze naturali", ma l’insieme delle cose, beni materiali, o le loro composizioni, che presentano "valore paesaggistico",per cui la tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene complesso ed unitario, deve essere considerata un valore primario ed assoluto, che precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

Il Codice dei Beni Culturali, nella versione vigente, all’art. 131 del d.lgs. n.41/2004 e s.m. prevede che:

"1. Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.

2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell’identità" nazionale, in quanto espressione di valori culturali.

3. Salva la potestà esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio quale limite all’esercizio delle attribuzioni delle regioni (e delle province autonome di Trento e di Bolzano cfr. corte cost. 29/7/2009, n.226) sul territorio, le norme del presente Codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici."

Pertanto se, in via ordinaria, ai sensi dell’art. 135 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., in conformità ai principi costituzionali e con riguardo all’applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000 dall’art. 5 del cit, d.lgs, la conoscenza, tutela e valorizzazione del paesaggio è assicurata tramite la pianificazione paesaggistica e a tale fine le Regioni, anche in collaborazione con lo Stato, nelle forme previste dall’articolo 143 d.lgs. 42/04 e s.m.i., sottopongono a specifica normativa d’uso il territorio, approvando piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico – territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l’intero territorio regionale, tuttavia tale assetto ordinario delle competenze trova un limite, ai sensi del terzo comma dell’art. 131 del Codice, nella ricordata "… potestà esclusiva" dello Stato di tutela del paesaggio che si pone come preciso limite all’esercizio delle attribuzioni delle regioni sul territorio.

Il potere esclusivo di intervento dello Stato, come anticipato in precedenza, è specificato proprio nell’articolo 138 commi 3° (nel testo significativamente introdotto dall’articolo 2, comma 1, lettera h) del d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63) del codice dei Beni Culturali per cui

"E’ fatto salvo il potere del Ministero, su proposta motivata del soprintendente, previo parere della regione interessata che deve essere motivatamente espresso entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all’articolo 136.". Con tale novella si è ritenuto di dover far luogo ad una norma di chiusura del sistema, a garanzia di una tutela effettiva del paesaggio come valore costituzionale nel momento in cui si è modificato il procedimento paesistico.

Ma, come evidente dalla sua stessa costruzione letterale, che non prevede limiti d’intervento, non si tratta una potestà né concorrente, né sussidiaria, e né suppletiva, ma di uno speciale ed autonomo poteredovere d’intervento che l’Ordinamento giuridico ha approntato quando, sulla base di valutazioni assolutamente discrezionali, possa essere concretamente a rischio l’interesse costituzionalmente affidato allo Stato. Ed è significativo che il legislatore abbia introdotto tale modifica in aggiunta al già disciplinato potere sostitutivo in materia di pianificazione paesaggistica, disciplinato dagli artt. 156, 3 comma e 143,2 comma. Si è voluta in tal modo ribadire la coesistenza di un duplice e distinto potere attribuito all’amministrazione centrale, il primo spettategli in via diretta sulla base dei principi costituzionali ed il secondo, funzionale alla valorizzazione del paesaggio, in via sostitutiva.

Il riconoscimento del notevole interesse pubblico di una porzione dell’ "Agro romano"qui impugnato (come sarà più evidente in seguito) è coerente con tali principi, garantisce la conservazione dei valori paesistici anche attraverso la indicazione delle relative modalità d’uso e di trasformabilità, e può essere dunque considerato un legittimo esercizio dello speciale potere di intervento in aggiunta alle ordinarie competenze di tutela e di valorizzazione che la legge riconosce alla regione.

Ciò posto, erroneamente la parte ricorrente lamenta che vi sia stata un’indebita pianificazione del territorio in quanto, per effetto del richiamo contenuto nell’art. 141 primo comma, anche per l’esercizio del potere del Ministero (art. 138 comma3), la proposta motivata del Soprintendente, deve contenere "… prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi"; e "la dichiarazione di notevole interesse pubblico detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerata"(art. 140, comma 2 rich).

Tali norme "sostituiscono" le previsioni del piano non perché il Ministero ha inteso pianificare in sostituzione della regione, ma perché l’individuazione dei beni paesaggistici meritevoli di tutela si impone e prevale sul potere pianificatorio regionale, a prescindere dal tempo in cui tale esigenza si sia manifestata. In altri termini pur dopo l’adozione del piano paesaggistico ed anche dopo la sua approvazione, laddove si manifestino nuove esigenze di tutela del paesaggio, sia la regione, sia l’amministrazione centrale possono continuare ad agire, ovviamente se ne sussistano i presupposti, ed i relativi provvedimenti, compresa la disciplina d’uso, " sostituiscono" le previsioni pianificatorie semplicemente per effetto della supremazia, sancita dalla costituzione e dal Codice, del relativo potere di conservazione e tutela su quello di pianificazione ad ogni livello esercitato.

Il legislatore del codice ha quindi inteso contemperare l’esigenza di assicurare la conservazione del territorio con l’esigenza del mantenimento degli elementi costitutivi del "richiamo identitario".

Per questo l’ampia estensione delle aree vincolate appare assolutamente irrilevante, in quanto una volta riconosciuta l’esistenza dei presupposti per sottoporre a tutela una parte significativa della campagna romana, proprio in quanto avente le caratteristiche del richiamo identitario, il vincolo sull’agro romano non può che corrispondere alle dimensioni del territorio che presentano le corrispondenti caratteristiche, nell’area tra la Laurentina e l’Ardeatina.

In tale prospettiva la presenza di aree degradate o parzialmente trasformate può di per sé non aver alcun significato e non dimostra assolutamente un’insufficiente istruttoria ed una carenza di presupposti per classificare l’area tra i " beni paesaggistici" da sottoporre a tutela qualificando anzi peculiarmente sotto il profilo dell’interesse pubblico l’intervento della Soprintendenza.

Anche il profilo relativo alla violazione del principio di leale collaborazione ed il richiamo all’accordo del 1999, non può essere condiviso in quanto è evidente dalla stessa prospettazione della censura e dalla ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato i rapporti successivi tra regione e Ministero, come tale tentativo si sia rivelato assolutamente infruttuoso in quanto il limite di garanzia del bene, ritenuto idoneo e sufficiente dalla regione in sede di pianificazione, autonoma imposizione di vincoli e valorizzazione, non è stato considerato sufficiente a garantire il ragionevole mantenimento dei valori intrinseci del bene dal titolare dell’autonomo e prevalente potere di tutela.

In linea di principio esattamente la difesa erariale ha invocato il principio, affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 88 del 2009, per cui quando la legge prevede una partecipazione procedimentale della regione, come nel caso la previsione del "previo parere" della regione, l’acquisizione del predetto avviso ponga al riparo il provvedimento dalle denunce di violazione della leale collaborazione.

Si tratta infatti di due distinti procedimenti di imposizione del vincolo con procedimenti differenziati volutamente ed in modo non incostituzionale dal legislatore.

Ma anche a voler ipotizzare il contrario, il Collegio ritiene, alla luce delle allegazioni documentali versate in giudizio dal Ministero, che non possa attagliarsi al caso di specie il precedente giurisprudenziale invocato dai ricorrenti (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 04 agosto 2008, n. 3895) per cui, in base ai principi di leale collaborazione e cooperazione conseguenti alla riforma del Titolo V Cost. (art. 114 e ss.), per l’imposizione di un vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136 e ss. d.lg. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.) lo Stato deve svolgere adeguate consultazioni delle Autonomie locali coinvolte.

Nel caso di specie infatti l’avvocatura ha depositato in giudizio numerosi atti dai quali è evidente come la Soprintendenza non si sia sottratta, nel corso del complesso procedimento, al suo dovere di interloquire con le Amministrazioni Locali coinvolte sia relativamente ai procedimenti di pianificazione urbanistica che in sede di redazione del piano paesaggistico.

Per ciò che concerne il primo aspetto, la Soprintendenza ha versato in giudizio copia della nota del 10 novembre 2003 (protocollo 335/Segreteria) contenente venti pagine sia di rilievi (es. carenza delle cartografie nell’evidenziazione delle aree tutelate) e sia di osservazioni vere e proprie (cfr. da pag. 13 in poi) al PGR del 2003 adottato dal Comune di Roma.

Gli atti depositati in questa sede, in cui non si discute sulla legittimità del piano regolatore, sono sufficienti a dimostrare che il ministero già nel 2003 aveva espresso, sia pure nell’esercizio di un distinto potere e nell’ambito di un diverso procedimento, il proprio avviso non coincidente con le scelte urbanistiche operate dal comune nella zona.

Va peraltro ribadito che il potere esercitato con il provvedimento impugnato va tenuto ben distinto per presupposti e finalità da quello esercitabile dall’amministrazione con la presentazione di osservazioni agli strumenti pianificatori comunali o regionali.

Quanto alla Regione Lazio la stessa avvocatura ha depositato:

– le sette note con cui, dal 30 maggio 2007 al 20 luglio 2007 il ministero aveva puntualmente controdedotto alle osservazioni del comune di Roma contenenti le proposte di modifica dei vigenti Piani Territoriali Paesistici ai sensi dell’articolo 23, comma primo della legge regione Lazio 204 / 1998, con effetti immediatamente cogenti quando la procedura di elaborazione del nuovo PTPR era ancora in corso;

– la nota riepilogativa in data 10 agosto 2007 con cui la Soprintendenza aveva riassunto le 120 problematiche e fornito le motivazioni per il mancato raggiungimento dell’accordo in materia paesistica tra il MIBAC e la regione Lazio. Anche se nella specie non è in discussione la legittimità del procedimento di approvazione del PTPR, è un fatto non controverso, almeno in questa sede, che di tali controdeduzioni la Regione non avrebbe tenuto conto, quanto meno nella misura ritenuta essenziale dal Ministero, né in via istruttoria e né in fase decisoria come risulta evidente proprio dalla stessa delibera del Consiglio Regionale n.41 del 31 luglio 2007, con la quale, sostanzialmente, si facevano integralmente proprie le indicazioni espansive della pianificazione comunale, "adeguando" i precedenti Piani Territoriali Paesistici alle nuove linee di espansione urbanistica in aree in parte in precedenza qualificate come meritevoli di specifica conservazione.

Tali produzioni dimostrano ulteriormente come vi sia stato da parte del Ministero, nelle distinte sedi comunali e regionali, un tentativo di avviare la leale collaborazione, di cui ora si lamenta la mancanza.

La Soprintendenza, a norma del citato articolo 138 terzo comma, ha ritualmente acquisito inoltre il parere espresso dalla Regione Lazio (nella nota protocollo 13098 del 1 luglio 2009), motivando specificamente il proprio dissenso dai rilievi in esso contenuti, il parere del comitato regionale di coordinamento in data 14 gennaio 2009, il parere del Comitato Tecnico Scientifico del Ministero ed ha inoltrato al Comune di Roma la proposta in questione il 3 luglio 2009 ed alla Provincia di Roma in data 8 luglio 2009.

Dunque, contrariamente a quanto mostra di ritenere la parte ricorrente il provvedimento impugnato si inserisce nell’ambito di una dialettica e di una contrapposizione istituzionale estremamente articolata.

E’ evidente di conseguenza non solo che l’accusa di mancata collaborazione non ha alcun fondamento fattuale, ma anche che la scelta di adozione del provvedimento è stata cagionata da una frattura insanabile -di carattere politicoamministrativo – che ha visto, da un lato, la Soprintendenza che ha agito con il fine di assicurare la conservazione dei valori identitari di una vasta area di agro romano, altrimenti soggetta, con effetto immediato, a causa del metodo seguito per localizzare vasti interventi edificatori, ad una trasformazione urbanistico edilizia snaturante, per dimensioni in special modo se colta nel suo complesso, e, dall’altro, il Comune e la Regione determinati ad allocare nuovi, e consistenti, interventi edilizi sulle aree dell’agro romano con il nuovo PRG e con le modifiche dei PTP vigenti, anticipando la conclusione del procedimento di approvazione del nuovo PTPR.

Tanto chiarito in merito alla natura del potere in questione, va ribadito che l’esercizio di questo nella fattispecie concreta in esame non risulta neppure viziato per erroneità ed insussistenza dei presupposti, come prospettato dalla parte ricorrente, ove lamenta che il Ministero, anziché individuare, e circoscrivere, un complesso di beni costituenti o "bellezze di insieme" vale a dire "i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi centri e nuclei storici (art. 136 lettera c); ovvero "bellezze panoramiche o i punti di vista di belvedere accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di queste bellezze"(art. 136 lettera d), avrebbe invece individuato una vasta porzione di territorio nella parte meridionale del Comune di Roma, qualificata comprensorio, che, nella stessa relazione è descritto tra l’altro come soggetto a "fenomeni sparsi di urbanizzazione consolidati in atto" investendo ben 5.400 ha. che non avrebbero quel carattere di "dimostrata eccezionalità delle caratteristiche di omogeneità del territorio" che, secondo la giurisprudenza del giudice d’appello, dovrebbero "oggettivamente sussistere per tutte le parti in cui si articola il comprensorio preso in considerazione", con la conseguenza che "il regime vincolistico non può essere applicato sulla base di un mero rapporto di contiguità o interclusione dell’area rispetto ai terreni in cui si articola il comprensorio". Alla luce di tali principi sanciti dalla giurisprudenza la vastità dell’area nella specie coinvolta avrebbe dunque imposto la dimostrazione sia dell’eccezionalità delle caratteristiche che dell’omogeneità del territorio e della presenza della combinazione di elementi paesaggistici, architettonici ed archeologici in tutte le aree in esso comprese, soprattutto alla luce del fatto che la regione Lazio con il suo PTPR aveva già vincolato 2700 ha.dello stesso territorio come area identitaria della campagna romana.

Le doglianze non meritano condivisione.

In primo luogo deve sottolinearsi come, il potere esclusivo di intervento straordinario dello Stato di cui all’articolo 138 commi 3° del codice dei Beni Culturali, nel testo introdotto dall’articolo 2, comma 1, lettera h) del d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63 impone una rilettura della precedente vicenda del 1990.

Anzi tale rilievo dei ricorrenti rende evidente come il Ministero, nell’esercizio dei suoi compiti di tutela per l’interesse generale, si sia sempre mosso nel tempo in una linea di assoluta coerenza.

La "Relazione istruttoria alla proposta" e soprattutto la "Relazione di sintesi dell’istruttoria" allegate al provvedimento, corpose e puntuali,ripercorrono analiticamente i caratteri geomorfologici, i profili storici e culturali, descrivono i singoli sistemi paesaggistici che fanno capo agli scenari interessati; vi è stato un esame sia complessivo che analitico delle osservazioni dei privati e del parere della regione; sono indicati i profili procedimentali, sia le motivazioni tecnico scientifiche e le considerazioni dell’interesse pubblico perseguito che sono state poste a base del provvedimento caratterizzato dell’analiticità dell’esame istruttorio relativo ai singoli ambiti interessati al provvedimento.

Anche sotto il profilo della sussistenza dei presupposti di fatto del provvedimento del Ministero gli obiettivi della tutela appaiono correttamente identificati con particolare riferimento:

– a). alla necessità sia della conservazione degli elementi costitutivi delle diverse morfologie dei beni paesaggistici (in relazione alle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi), e sia all’esigenza del ripristino dei valori paesaggistici, che si pongono in una linea di continuità con le Osservazioni al Progetto di Piano Territoriale Paesistico Regionale" (PTPR). Tale presupposto è direttamente dimostrato dalle numerose fotografie allegate al provvedimento, che restituiscono in maniera plastica la bellezza e la storicità, e la particolarità di un territorio unico sotto il profilo estetico storico culturale e paesaggistico, la cui significativa alterazione costituisce un vulnus non solo ai cittadini romani, ma all’intera comunità nazionale.

Si tratta infatti di un territorio che (come esattamente ricordato nella Relazione allegata alla proposta di dichiarazioni di notevole interesse pubblico) mantiene l’alta qualità paesaggistica della campagna romana sia sotto il profilo paesaggistico che per la presenza di antichi casali e fortificazioni

La varietà degli ambiti interessati pianori, filari di pini marittimi, poggi, valli, forre, campi, rii e torrenti, così come sono incorniciate dal profilo dei Colli Albani, non fanno affatto venir meno quelle caratteristiche di unitarietà e di unicità sul piano paesaggistico ambientale.

Per i caratteri di peculiare riconoscibilità, inconfondibilità ed unicità dell’ambiente deve pertanto negarsi che l’area interessata sia carente dei tratti tipici della campagna romana e che comunque non avrebbe caratteristiche peculiari tali da giustificare il vincolo. Nonostante le alterazioni e trasformazioni cagionate dell’edilizia spontanea e dalle attività estrattive, destinate comunque ad esaurirsi, la stessa conserva ancora i tratti tipici del paesaggio agrario "qui particolarmente caratterizzato dall’ampiezza dei quadri panoramici oltre che dalla ricca e stratificata articolazione del sistema insediativo storico, con notevole diffusione tanto di beni archeologici che architettonici…., con filari di e/o gruppi arborei di notevole consistenza e di grande rilevanza ai fini della costruzione dell’immagine paesaggistica tipica dei luoghi".

– b) alla presenza di zone degradate dall’edilizia abusiva e da insediamenti di nessun pregio che radica la necessità di riqualificare, e che — lungi dal giustificare un’ulteriore compromissione del territorio — costituisce il secondo degli obiettivi del provvedimento, e qualifica peculiarmente sotto il profilo dell’interesse pubblico l’intervento della Soprintendenza, senza che possa ritenersi travalicato il limite tra tutela e gestione.

– c) all’esigenza di salvaguardare le caratteristiche paesaggistiche degli ambiti territoriali assicurando, al contempo il minor consumo possibile del territorio perfettamente coerente con le indicazioni geologiche rappresentanti il terzo obiettivo del vincolo. Al riguardo, sul piano esclusivamente funzionale, del tutto legittimamente rispetto ai presupposti di fatto l’intervento ministeriale è motivato con riferimento all’insufficiente tutela del paesaggio operata dalla pianificazione comunale, successivamente recepita acriticamente dalla regione in sede di PTPR, come dimostrano proprio le osservazioni dei cittadini alla stessa soprintendenza con richiesta di estendere, e non diminuire, l’area vincolata.

In tale prospettazione è dunque irrilevante che l’area fosse stata oggetto di precedenti urbanizzazioni in quanto la finalità del provvedimento di tutela è proprio l’arresto dell’indiscriminato consumo del territorio, ovvero l’adozione di prescrizioni d’uso coerenti con la conservazione dei valori, concetto che non esclude una guidata trasformazione rispettosa dei caratteri peculiari del territorio.

Né corrisponde alla lettera attuale dell’articolo 136 l’affermazione per cui il compendio individuato non costituiva un circoscritto ed individuato complesso di beni, e né un quadro panoramico, ma una vasta porzione non omogenea di territorio in quanto la norma, così come modificata di recente, non autorizza una visione limitativa nella parte in cui individua:

"c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;

d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze".

Pertanto l’espressione "complesso di cose immobili" non va inteso in senso di contiguità o di vicinanza, ma può concernere ambiti che, seppur differenziati al loro interno, costituiscano, nel loro insieme inscindibile, un unico complesso paesaggistico.

Non rinvenendosi, nella norma, alcuna espressa limitazione, è dunque evidente che la nozione "complesso di beni" deve essere intesa nel senso che deve trattarsi di elementi di differente natura, pregio estetico,e destinazione, i quali sono però unificati dal fatto di costituire un "bene culturale", perché il loro insieme racchiude l’essenza stessa di quel "richiamo identitario", che il Codice tutela in misura massima possibile.

Quanto al profilo panoramico si ricorda che, l’articolo 2, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63 — nell’eliminare dalla norma l’espressione "…considerate come quadri…" — ha proprio voluto elidere dall’ambito oggettivo di applicazione della norma il limite concernente la visione statica esteticopanoramica del bene. Pertanto in base alla nuova normativa, l’imposizione del vincolo non può più essere subordinata all’esistenza di punti di vista dai quali si possa godere della bellezza panoramica del’insieme,perché la legge tutela il paesaggio di per sé come valore autonomo, sintesi e somma del rilievo naturalistico, ambientale, archeologico, culturale ed umano, del territorio.Nei fatti in sede di individuazione del bene si riconosce che la bellezza dei luoghi si percepisce anche attraversandoli e che il valore identitario finora non è stato violato né irrimediabilmente compromesso dagli interventi di un’edificazione che seppure spontanea si pone in ambiti defilati ed appare suscettibile di recupero.

In tal modo lungi dall’incorrere nel frazionare, e contrapporre, paesaggi naturali paesaggi agrari e paesaggi storicourbani, la Soprindentenza è pervenuta — come esattamente ricordato l’avvocaturaad affermare che la campagna romana è un luogo riconosciuto dalla memoria collettiva, proprio perché ha mantenuto attraverso i secoli i suoi lineamenti fisici ed insediativi, come è provato da secoli di produzione artistica, letteraria, e dalla documentazione amministrativa descrittiva del territorio (atti di cessione di terreni, mappe catastali e censuarie, ecc.).

Va altresì respinta la doglianza relativa alla lamentata violazione dei limiti del potere di imposizione del vincolo paesaggistico rispetto alla pianificazione paesistica in itinere (PTPR) ed al nuovo p.r.g. del comune di Roma, sia alla luce delle considerazioni sopra svolte in merito alla natura del potere esercitato, sia, relativamente, all’asserita indeterminatezza dei poteri che il ministero si sarebbe riservato nell’esaminare le potenzialità edificatorie fonte di aspettative qualificate, poiché in ogni caso la valutazione della misura e dei limiti dell’esercizio di un potere di rivalutare progetti già approvati, che resta eccezionale per estensione e modalità di esercizio, non potrà che essere effettuata in una fase successiva di effettiva applicazione.E’ indubbio infatti che, nei casi in cui il Ministero ha ritenuto ammissibili e condivisibili, per determinate aree le scelte pianificatorie del Comune e della regione – riconoscendo come non esistenti i presupposti di fatto per l’imposizione di un vincolo di assoluta inedificabilità – il suo intervento dovrà essere contenuto, nell’esaminare i progetti già redatti ed approvati nelle sedi appropriate, nei limiti dell’imposizione di prescrizioni d’uso sufficienti a garantire la conservazione dai caratteri peculiari del territorio, per non sfociare, in caso contrario, nell’abuso di un potere di pianificazione e di gestione del territorio che non gli appartiene.

D’altro canto le norme tecniche di attuazione appaiono sufficientemente precise nel delineare i limiti ed i vincoli ai futuri interventi per la stessa Soprintendenza.

Al riguardo il Collegio condivide l’affermazione dell’Avvocatura dello Stato, secondo cui si è in presenza di valutazioni di discrezionalità e di stretto merito amministrativo, che come tali sono sindacabili in sede di legittimità solo per evidenti ragioni di illogicità o di arbitrarietà. Tali profili in questa sede ed in questa fase non si ravvisano.

Né al comune é stato impedito di esporre le proprie ragioni poiché le sue osservazioni, fondate peraltro su una contestazione di principio del potere esercitato, hanno trovato adeguata risposta nelle ragioni addotte dal Ministero sia nelle corrispondenze in corso di istruttoria, e sia nel provvedimento impugnato, sempre poste su di una linea di costante coerenza, per cui la dichiarazione del notevole interesse pubblico dei beni in questione appare puntualmente motivata, sia nelle sue linee generali di intervento che con riferimento alle specifiche aree interessate.

Va del pari respinta la censura relativa alla contestata mancata considerazione dell’incidenza del vincolo su scelte di politica edilizia finalizzate al soddisfacimento di bisogni sociali.

Come si diceva in precedenza il principio fondamentale della tutela del "paesaggio" senza altre specificazioni, impone la conservazione della morfologia del territorio e dei suoi essenziali contenuti ambientali in attuazione del disposto dell’art. 9 Cost. (cfr. Corte costituzionale, 07 novembre 2007, n. 367), per cui la tutela ambientale e paesaggistica precede e comunque costituisce un limite per gli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni, in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali e e degli enti locali in tema di urbanistica e di sviluppo edilizio.

Il riconoscimento del bene paesaggistico e la conseguente dichiarazione di interesse pubblico, sia che provenga dallo Stato che dalla regione, costituisce infatti sul piano gerarchico e sostanziale, un presupposto intoccabile della pianificazione paesistica (cfr. Consiglio di Stato sezione 22 agosto 2003 n.4766; idem 24 giugno 2006 n. 4056; Corte costituzionale 28 luglio 1995, n. 417).

Il piano paesistico, non può che prendere atto di tutti i vincoli preesistenti o successivamente imposti, recependo le relative norme d’uso, di conservazione e ripristino, avendo la funzione di delineare gli ambiti in cui suddividere tutto il territorio regionale, e di definire prescrizioni e previsioni dirette alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici solo ove non già contenute negli atti di individuazione dei singoli beni soggetti a tutela del territorio

La tutela paesaggistica, lungi dall’essere subordinata alla pianificazione urbanistica comunale, deve precedere ed orientare le scelte urbanistico – edilizi locali. In conseguenza, la Corte ha ritenuto, sul piano del riparto di competenze tra Stato e Regione in materia di paesaggio, la "separatezza tra pianificazione territoriale ed urbanistica, da un lato, e tutela paesaggistica dall’altro, prevalendo, comunque, l’impronta unitaria della pianificazione paesaggistica….Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni paesaggistiche "…sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette" (cfr. Corte costituzionale, 30 maggio 2008, n. 180).

Pertanto se, in via ordinaria, ai sensi dell’art. 135 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., la conoscenza, tutela e valorizzazione del paesaggio è assicurata tramite la pianificazione paesaggistica e a tale fine le Regioni, anche in collaborazione con lo Stato, nelle forme previste dall’articolo 143 d.lgs. 42/04 e s.m.i., sottopongono a specifica normativa d’uso il territorio, approvando piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico – territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l’intero territorio regionale, tuttavia tale assetto ordinario delle competenze trova un limite, ai sensi del terzo comma dell’art. 131 del Codice, nella ricordata "… potestà esclusiva" dello Stato di tutela del paesaggio che si pone come preciso limite all’esercizio delle attribuzioni delle regioni sul territorio."

Il carattere di autonomia e specialità del potere di cui all’articolo 138 terzo comma implica in conseguenza che questo possa essere esercitato senza che il Ministero sia vincolato dalla pianificazione locale in quanto la norma, se prevede il parere della regione, non impone assolutamente di procedere "previa intesa" con la stessa.

La Corte Costituzionale, proprio sul piano dei rapporti tra Stato e Regione in materia di paesaggio, ha affermato la "separatezza tra pianificazione territoriale ed urbanistica, da un lato, e tutela paesaggistica dall’altro, prevalendo, comunque, l’impronta unitaria della pianificazione paesaggistica".

In definitiva dunque, nella "gerarchia" degli strumenti di pianificazione dei diversi livelli territoriali il paesaggio prevale, in linea di principio,sugli altri strumenti urbanistici (Corte costituzionale, 30 maggio 2008, n. 180). Non a caso l’art. 145 del d.lgs. n. 42 del 2004 e s.m.i. (non modificato in modo significativo dal d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63 per quanto interessa il presente problema), prevede che: "Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette".

In secondo luogo le pretese contraddizioni con la precedente pianificazione comunale sono ravvisabili proprio nella maggiore ampiezza spaziale della tutela assicurata dal vincolo qui impugnato rispetto alle aree identificate dal PTPR Regionale in corso di approvazione.

La cancellazione delle aspettative edilizie dei ricorrenti costituiva nella specie una scelta assolutamente necessitata, in rapporto all’esigenza di tutela dell’agro romano, che appare congruamente motivata e razionalmente coerente con l’esigenza di tutelare un territorio che senza il provvedimento sarebbe stato irrimediabilmente compromesso nella sua struttura identitaria.

In definitiva sotto il profilo funzionale il provvedimento, nella parte in cui non tiene conto delle aspettative e dei programmi comunali in itinere, non è indicativo di alcun sintomo di eccesso di potere né per difetto di istruttoria, né per sviamento né infine per errore sui presupposti.

In conclusione il ricorso è complessivamente infondato e deve essere respinto.

Le spese tuttavia in relazione all’assoluta novità delle questioni trattate possono essere compensate fra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione II quater, respinge il ricorso in epigrafe e la domanda risarcitoria.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-03-2011, n. 6353 Opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La controversia ha ad oggetto l’opposizione al decreto ingiuntivo per L. 11.272.000, emesso a richiesta di M.G. nei confronti di D.G.A., per il pagamento del residuo importo del corrispettivo pattuito per il trasferimento della quota di una cooperativa edilizia; mentre l’opponente asseriva non essere tenuto al pagamento di ulteriori somme, avendo versato alla cooperativa anche L. 11.370.223, relativa a pregresse rate di mutuo gravanti sull’immobile. Dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto, il D.G. ne versava l’importo.

Il Tribunale accoglieva l’opposizione e revocava il decreto affermando che la M. doveva pagare le rate del mutuo maturate prima della cessione della quota pari a L. 10.506.658 (corrisposte invece, alla cooperativa dal D.G.), sicchè l’opponente era tenuto a corrispondere all’opposta solo la differenza (L. 763.342) tra il residuo corrispettivo pattuito e quanto pagato per mutuo alla cooperativa in luogo della M..

La Corte di Appello di Lecce, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva l’appello della M., rilevando che il principio del trasferimento a carico del socio subentrato dell’obbligazione di pagare le rate del mutuo riguarda solo quelle maturate successivamente al recesso del socio, non quelle precedenti, che, comunque, non possono gravare sul nuovo socio, specie ove questi, come nell’ipotesi, abbia acquisito una posizione del tutto svincolata da quella dell’uscente; con la conseguenza che, avendo il D.G. pagato un debito altrui, aveva diritto di pretendere ( art. 2036 c.c., ultimo comma) dall’effettivo debitore il rimborso della somma pagata e, quindi, di compensare tale credito con il debito derivante dalla cessione della quota sociale.

Propone ricorso per cassazione La M. con tre motivi, illustrati con memoria. L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Col primo motivo, denunziando violazione dell’art. 112 in relazione all’art. 2036 c.c., artt. 35 e 189 c.p.c., nonchè art. 1242 c.c. ed omessa e insufficiente motivazione su punto decisivo, lamenta che la Corte di Appello sarebbe incorsa in ultrapetizione, ritenendo inapplicabile l’art. 2350 c.c., in ragione della sussistenza di un’azione di ripetizione d’indebito (mentre il D.G. avrebbe sempre eccepito ragioni contrattuali per negare l’insussistenza di suoi obblighi) e di una ragione/eccezione di compensazione impropriamente rilevata d’ufficio.

Col secondo motivo, la ricorrente lamenta omessa e del tutto erronea motivazione sul punto decisivo, consistente nell’avere i giudici di appello arbitrariamente posto come premessa la circostanza che l’opponente avrebbe pagato un debito della M., nonchè nell’avere erroneamente presupposto l’accertamento di passività riferibili a periodo precedente alla cessione, anzichè ad un più corretto accertamento di anticipazioni del vecchio socio; mentre avrebbero dovuto considerare irrilevante l’imputazione al socio uscente, anzichè all’entrante della differenza tra importi accertati in diversa epoca, non potendo più il primo considerarsi debitore della cooperativa a seguito dell’incondizionata autorizzazione alla cessione della quota.

Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta erronea interpretazione e disciplina del negozio giuridico tra le parti; violazione degli artt. 2511, 2529 e 2530 c.c., nonchè omessa ed insufficiente motivazione sull’oggetto e sulle conseguenze del contratto di cessione di quota, con il subentro del socio entrante anche nelle obbligazioni eventualmente maturate e tuttora inadempiute al momento della cessione.

I motivi – che possono trattarsi congiuntamente, essendo tutti rivolti a contestare la qualificazione giuridica data dai giudici di appello alla fattispecie – sono privi di pregio.

Quanto al primo motivo, in particolare, non sussiste l’invocata violazione dell’art. 112 c.p.c., dovendosi riaffermare che il vizio di "ultra" ed "extra" petizione ricorre solo quando il giudice, interferendo indebitamente nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi di identificazione dell’azione o dell’eccezione, pervenendo ad una pronunzia non richiesta o eccedente i limiti della richiesta o eccezione; mentre deve escludersi la violazione dell’art. 112 c.p.c., tutte le volte in cui la pronunzia vi corrisponda nel suo risultato finale, sebbene fondata su argomentazioni giuridiche diverse da quelle prospettate dalle stesse parti. Invero il giudice è libero di individuare l’esatta natura dell’azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle prospettate, attenendo ciò all’obbligo inerente all’esatta applicazione della legge (Cass. n. 14552/2005; n. 26999/2005). In particolare, rientra nella potestas decidendi del giudice la facoltà di procedere alla qualificazione giuridica delle eccezioni proposte, fermo restando che tale potere trova un limite in relazione agli effetti giuridici che la parte vuole conseguire deducendo un certo fatto, nel senso che la prospettazione di parte vincola il giudice a trarre dai fatti esposti l’effetto giuridico domandato (Cass. n. 15383/10; 21484/2007): nella specie, quello di paralizzare la pretesa creditoria dell’odierna ricorrente. Inoltre, tale compito appartiene non soltanto al giudice di primo grado, ma anche a quello d’appello, che resta a sua volta libero di attribuire al rapporto controverso una qualificazione giuridica difforme da quella data in prime cure con riferimento all’individuazione della causa petendi (Cass. n. 12471/2001) e ha altresì il potere di dare una qualificazione giuridica dell’eccezione diversa da quella prospettata dalla parte e nella sentenza di primo grado, quando il punto formi oggetto della controversia devoluta al suo esame, con ciò non incorrendo nel vizio di extrapetizione (Cass. n. 3965/1984).

Ciò posto e considerato che, nel caso di specie, era in contestazione la mancata estinzione dell’obbligazione di pagamento del residuo del corrispettivo per cessione di quota della cooperativa, dedotta in giudizio dalla M. e che, dal canto suo, il D.G. assumeva di nulla dovere per avere versato alla cooperativa, non solo l’importo della quota da restituire alla socia uscente M., ma anche l’importo di pregresse rate di mutuo gravante sull’immobile, il Giudice di appello, confermando la decisione di primo grado, non ha fatto conseguire al D.G. un risultato diverso e ulteriore rispetto a quello perseguito e già ottenuto con la statuizione del primo giudice. Invero la circostanza che i fatti – così come descritti dall’opposto – siano stati inquadrati nell’ambito degli artt. 1242 e 2036 c.c. attiene alla qualificazione giuridica dell’eccezione; tale attività esula dall’art. 112 c.p.c., risultando svolta, nel caso in esame, in termini immuni da vizi logico-giuridici.

Inoltre, le censure di cui al secondo ed al terzo motivo, così come articolate, pur lamentando formalmente un difetto di motivazione e/o una violazione di legge, si risolvono, in realtà, nella (non più ammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti ormai definitivamente accertati in sede di merito, poichè con esse, lungi dal prospettarsi un vizio rilevante della sentenza gravata sotto il profilo di cui all’art. 360, n. 5 ovvero l’erronea applicazione delle norme in rubrica, ci si limita ad invocare una diversa lettura delle risultanze processuali, come accertare e ricostruite dal giudice del merito. Sennonchè tale valutazione involge invero apprezzamenti di fatto riservati in via esclusiva a detto giudice, il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre pur astrattamente possibili, non incontra altro limite che quello di indicare (come puntualmente ed esaurientemente avvenuto nel caso di specie) le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare ogni e qualsiasi deduzione difensiva. Ciò posto, rileva il Collegio che la decisione impugnata si sottrae al sindacato di legittimità e ha fatto corretta applicazione del criterio di distribuzione della prova e del principio di legalità delle decisioni giudiziarie, atteso che il giudice di appello ha, da un lato, ricostruito le partite a credito ed a debito e, dall’altro, rilevato che era infondato e non giuridicamente corretto l’assunto dell’odierna ricorrente in ordine all’efficacia estintiva della cessione di quota anche rispetto ad obbligazione, relativa al pagamento di rate di mutuo, e non adempiuta all’epoca della cessione.

Si tratta di valutazioni che, anche per quanto innanzi osservato, sono sorrette da congrua motivazione, sotto il profilo logico e giuridico, con conseguente incensurabilità in questa sede.

Ne deriva il rigetto del ricorso. Non v’è motivo di provvedere in ordine alle spese del presente giudizio, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

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