Cons. Stato Sez. V, Sent., 20-12-2011, n. 6706 Contratti e convenzioni

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con bando di gara del 25.11.2009, il Comune di San Giorgio Jonico indiceva una procedura aperta per l’affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta, trasporto e avvio a smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati.

All’esito della gara veniva formata la seguente graduatoria: 1. ATI T. S. – N. Spurghi s.r.l.: p. 99,35; 2. M. s.r.l.: p. 99,21; 3. Geotec s.r.l.: p. 98,25, con conseguente aggiudicazione dell’appalto in favore dell’ ATI T. S. – N. Spurghi s.r.l..

L’aggiudicazione è stata impugnata dalla Geotec, terza classificata con ricorso deciso con separata sentenza dal Tar per la Puglia, sezione di Lecce e dalla M., seconda classificata.

Con sentenza n. 2733/2010 il Tar ha deciso tale ultimo ricorso, respingendo il ricorso incidentale proposto dalla T. e accogliendo il ricorso principale della M..

Il comune di San Giorgio Jonico e la T. hanno impugnato, rispettivamente con appello principale e incidentale, tale sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati.

La M. si è costituita in servizio, chiedendo la reiezione dei ricorsi.

All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il Comune, appellante principale e la T., appellante incidentale, contestano l’accoglimento da parte del Tar del ricorso principale di M..

Il giudice di primo grado ha ritenuto che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per "l’assenza della corrispondenza tra i requisiti di partecipazione e la quota di esecuzione del servizio, in quanto la mandataria T., pur dichiarando di svolgere l’80% del totale dei servizi previsti dal CSA, non ha dimostrato di possedere i requisiti relativi al fatturato di cui alla lett.b pag.5 del bando, avendo dichiarato un fatturato corrispondente al 75,90%".

Le appellanti contestano che fosse richiesta dal bando o prevista dalla vigente disciplina la necessità della corrispondenza tra requisiti di partecipazione e quota di esecuzione del servizio.

Il motivo di appello è fondato.

Si osserva che i requisiti minimi di partecipazione alla gara erano stati fissati direttamente dal bando, il cui art. 17 prevedeva – con riferimento al fatturato – che in caso di Rti almeno il 40 % dell’importo dovesse essere posseduto e dichiarato dalla mandataria e il 10 % dalle imprese mandanti.

Il raggruppamento aggiudicatario rispettava ampiamente tali requisiti minimi e tale elemento è già di per sé sufficiente ad escludere la fondatezza della tesi accolta dal Tar, avendo l’aggiudicataria rispettato la specifica clausola del bando, non oggetto di impugnazione.

Una diversa regola non può essere tratta da un generico rinvio all’art. 37 del d. lgs. n. 163/06 da parte del disciplinare di gara, anche perché il citato art. 37 si limita a prevedere la necessità di specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti (comma 4) e di eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento (comma 13), senza introdurre una necessaria corrispondenza tra quota di partecipazione e, quindi, di esecuzione e requisiti di partecipazione.

In sostanza, il Tar ha applicato una clausola di esclusione in realtà non presente nella disciplina di gara e non ricavabile neanche dal citato art. 37.

L’impugnata sentenza va, quindi, riformata sul punto e, non essendo stati riproposti i motivi assorbiti in primo grado, la reiezione del ricorso principale di primo grado determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse delle ulteriori censure, proposte dall’appellante incidentale con riferimento al suo ricorso incidentale di primo grado.

3. In conclusione, il ricorso in appello principale va accolto e va in parte accolto il ricorso in appello incidentale, con conseguente reiezione del ricorso proposto in primo grado dalla M..

La restante parte dell’appello incidentale va dichiarata improcedibile.

Attesa la peculiarità e parziale novità della controversia, sussistono i presupposti per compensare le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), accoglie il ricorso in appello principale indicato in epigrafe, accoglie in parte il ricorso in appello incidentale e per la restante parte lo dichiara improcedibile e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso principale proposto in primo grado dalla M. s.r.l..

Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-06-2012, n. 10330 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

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Svolgimento del processo

La Corte di appello di Potenza, confermando la sentenza di primo, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla domanda con la quale O.S., dipendente dell’ENEA, cessato da servizio prima del 30 giugno 1998, chiedeva la declaratoria del suo diritto, quale assicurato e beneficiario della polizza collettiva stipulata dall’ente con l’INA, a percepire il connesso trattamento assicurativo, con la condanna dell’ENEA a corrispondere i relativi importi, o, in subordine, i rendimenti conseguenti alla predetta polizza.

i giudici d’appello rilevavano, innanzitutto, che la violazione imputata all’ENEA era quella relativa all’obbligo di esatta liquidazione del t.f.r., poichè la prestazione dovuta non sarebbe stata quella liquidata dall’ente, bensì quella, maggiore, corrispondente a quella versata dall’INA, e dunque la pretesa riguardava – all’interno del rapporto di lavoro – gli effetti retributivi (propri del t.f.r.) derivanti dall’inadempimento dell’ENEA in relazione all’obbligo – previsto dall’art. 14 della polizza stipulata con l’Istituto di assicurazione – di corrispondere al dipendente gli importi versati da quest’ultimo. Nella specie, osservavano poi i predetti giudici, il comportamento asseritamente lesivo dell’Ente era venuto meno, in maniera definitiva, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, in data anteriore al 30 giugno 1998, allorchè non erano state erogate somme aggiuntive oltre all’indennità di fine rapporto, nè, peraltro, erano stati prospettati comportamenti rilevanti dell’ente successivamente a tale data, sì che si configurava la giurisdizione del giudice amministrativo alla stregua della disciplina transitoria dettata dal D.Lgs. n. 165 del 2001.

Avverso questa sentenza l’erede in epigrafe del nominato dipendente ricorreva in cassazione sulla base di due motivi.

Resisteva con controricorso la parte intimata.

La causa, in considerazione della questione di giurisdizione, veniva rimessa, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, al Primo Presidente il quale,ritenendo la sussistenza dei presupposti ex art. 374 c.p.c., per la trattazione della causa a Sezione Semplice,disponeva la restituzione degli atti a questa Sezione.

Parte resistente deposita memoria illustrativa.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso viene denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c., domandandosi alla Corte, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., se la sentenza impugnata sia incorsa nel vizio di ultrapetizione nell’interpretare e qualificare la domanda quale richiesta di adempimento dell’obbligo retributivo di esatta liquidazione del t.f.r., nascente dal rapporto di impiego, la dove il dipendente aveva fondato la sua pretesa sulla qualità di assicurato beneficiario della polizza stipulata nell’interesse del dipendente e sul comportamento lesivo dell’ENEA – costituente anche ipotesi di reato – e aveva chiesto la condanna dell’ente al pagamento del trattamento assicurativo, maturato per effetto della polizza individuale, anche a titolo di risarcimento del danno ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c..

Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 1 c.p.c., e della disciplina del riparto di giurisdizione, dettata dal D.Lgs. n. 165 del 2001 chiedendosi alla Corte di affermare che la controversia è devoluta al giudice ordinario, a prescindere dalla data di cessazione del rapporto, in considerazione della natura extracontrattuale dell’azione proposta e, comunque, in ragione della permanenza dell’illecito oltre la data del 30 giugno 1998. Le censure, che in quanto strettamente connesse dal punto di vista logico-giuridico vanno trattate congiuntamente, sono infondate alla luce dei principi, di seguito riportati, già enunciati dalle Sezioni Unite (cfr. Cass. S.U. n. 8834 del 2010, n. 16630 del 2011 e n. 16631 del 2011) in fattispecie analoghe, principi che devono essere integralmente confermati.

La determinazione della giurisdizione consegue all’accertamento della natura giuridica dell’azione di responsabilità in concreto proposta, in quanto, se è fatta valere la responsabilità contrattuale della P.A. datrice di lavoro, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nel caso di controversia relativa a rapporto di pubblico impiego soggetta ratione temporis alla disciplina anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1998, mentre, se è stata dedotta la responsabilità extracontrattuale, la giurisdizione spetta al giudice ordinario (cfr., per tutte,Cass. S.U. n. 5785 del 2008); e non rileva, ai fini della configurazione dell’azione, la qualificazione formale data dalla parte, in termini di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, e mediante il richiamo di specifiche disposizioni relative all’uno o all’altro tipo di responsabilità, trattandosi di indizi di per sè non decisivi rispetto alla individuazione dei tratti propri dell’elemento materiale della condotta posta a base della pretesa (Cfr. Cass. S.U. n. 18623 del 2008).

Nella specie, i giudici di merito hanno accertato che la domanda traeva fondamento dal dedotto inadempimento dell’ENEA in relazione agli obblighi previsti dalla polizza assicurativa stipulata con l’INA e hanno ritenuto, mediante l’interpretazione delle relative clausole, che la convenzione assicurativa stipulata dall’ente datore di lavoro trovava la sua giustificazione causale esclusivamente nel rapporto lavorativo, non configurandosi una funzione direttamente previdenziale degli importi garantiti dalla polizza e dovendosi escludere altresì, per mancanza di causa, che il favor garantito ai dipendenti fosse riconducibile a un diverso rapporto giuridico, comportante un’obbligazione autonoma rispetto al rapporto di lavoro e tuttavia avente ad oggetto emolumenti corrisposti direttamente dall’ENEA. Siffatta esegesi si sottrae alle censure sollevate in ricorso, peraltro generiche e prive di specifiche indicazioni in ordine a eventuali vizi di motivazione o violazioni di canoni ermeneutici idonei a inficiare il procedimento logico-esegetico dei giudici di merito; e, d’altra parte, una uguale configurazione del complessivo meccanismo contrattuale in esame è stata già sottoposta alle Sezioni unite che, in analoghe controversie, ne hanno confermato la correttezza sotto il profilo giuridico essendosi precisato come la previsione di eventuali utili economici derivanti dalla convenzione assicurativa fosse funzionale all’interesse proprio dell’ente pubblico e, in particolare, alla gestione del suo patrimonio, sì che non poteva configurarsi alcuno spazio per ulteriori vantaggi per i dipendenti, oltre a quello della garanzia del trattamento di fine rapporto, i quali, così come ipotizzati, avrebbero finito per configurarsi come un’indebita e anche illegittima integrazione del trattamento di fine rapporto (V. Cass. S.U. n. 21553 del 2009). Sulla base di tale puntuale accertamento, deve assumersi che la domanda sia stata esattamente qualificata e valutata e va, pertanto, escluso che la sentenza impugnata sia incorsa nella violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, così come denuncia il ricorrente assumendo l’erronea identificazione del petitum.

Nè può rilevare, d’altro canto, la proposizione di una specifica domanda di risarcimento, anche in relazione al danno morale conseguente al comportamento denunciato, atteso che per le controversie devolute alla sua giurisdizione il giudice amministrativo, ai sensi della L. n. 205 del 2000, art. 35, dispone anche con riguardo al risarcimento del danno ingiusto cagionato dalla pubblica amministrazione (cfr. Cass. S.U. n. 5468 del 2009; Cass. S.U. n. 15849 del 2009).

Per i profili risarcitori, infine, non si prospetta alcuna permanenza dell’illecito oltre la data di cessazione del rapporto lavorativo, con la quale coincide l’asserito inadempimento dell’ente datore di lavoro, non essendo stati adeguatamente dedotti, peraltro, successivi comportamenti datoriali rilevanti ai fini in esame, così come puntualmente accertato nella decisione impugnata.

Il ricorso, in conclusione, va rigettato essendo corretta la declaratoria di carenza di giurisdizione adottata dal giudice d’appello. Le parti devono pertanto essere rimesse dinanzi al giudice amministrativo per lo svolgimento del giudizio di merito, verificandosi le conseguenze della translatio judicii per cui gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione si conservano, a seguito di declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione.

La natura della controversia e l’oggettiva difficoltà della questione inducono alla compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo; rimette le parti dinanzi al T.A.R. competente per territorio. Compensa fra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2012

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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 17-05-2012) 11-09-2012, n. 34766 Circolazione stradale colpa: velocità Omicidio colposo

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Svolgimento del processo

Il GUP del Tribunale di Mantova pronunciava sentenza di non luogo a procedere nei confronti di S.G. per il reato di omicidio colposo in danno di B.S. commesso, in base alla contestazione, con violazione delle norme sulla circolazione stradale; la dinamica dell’incidente era stata ricostruita come segue: il S. procedeva a velocità eccessiva (circa 102 km/h in un tratto in cui vigeva il limite di velocità di 90 km/h) e, giunto ad un incrocio, era entrato in collisione con l’autocarro condotto da B.S., così cagionando a quest’ultimo lesioni personali mortali anche per un successivo scontro dell’automezzo del B. con altra autovettura; questi i profili di colpa specifica addebitati al S.: velocità superiore al limite, e comunque non adeguata all’approssimarsi di un incrocio ed alla scarsa visibilità determinata da illuminazione insufficiente in orario serale, ed omesso controllo costante, del veicolo condotto, a fronte di un mezzo che attraversava la carreggiata.

Il GUP riteneva che, anche sulla scorta della relazione del consulente del P.M., la causa dell’incidente dovesse essere individuata esclusivamente nella condotta della vittima per aver impegnato ed attraversato un incrocio senza accordare la dovuta precedenza all’auto del S. che proveniva da destra; ad avviso del detto consulente il B. aveva attraversato l’incrocio allorquando il S. era ad una distanza di 107 metri, da ritenersi insufficiente per porre in essere con successo una manovra di emergenza idonea ad evitare l’impatto, manovra che sarebbe stata possibile solo se il S. avesse viaggiato ad un velocità di 65 km/h; in base a tali elementi, il GUP considerava irrilevante, nell’eziologia del sinistro, la velocità alla quale procedeva il S. al momento dell’incidente, superiore al limite ivi previsto.

Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, deducendo censure che possono così riassumersi: a) il GUP non avrebbe considerato che il rispetto da parte del S. del limite di velocità di 90 km/h avrebbe ben potuto avere incidenza sui tempi di reazione del S. stesso nonchè sull’entità delle lesioni riportate dal B.; b) il GUP avrebbe inoltre del tutto trascurato gli altri profili di colpa specifica contestati al S. con il capo di imputazione, vale a dire la mancata osservanza di una velocità prudente in concreto, adeguata a specifiche circostanze quali l’approssimarsi ad un incrocio e la scarsa visibilità determinata dall’orario serale, che imponevano, dunque, una velocità moderata e non solo formalmente rispettosa del limite massimo previsto; c) il giudicante non avrebbe tenuto conto infine che il c.d. principio di affidamento in tema di circolazione stradale – e cioè la presunzione del rispetto della normativa da parte degli altri utenti della strada – non sarebbe operante nel nostro ordinamento, essendo previsto l’obbligo di prudenza e diligenza proprio per far fronte a situazioni di pericolo determinate anche da comportamenti irresponsabili altrui, se prevedibili; il ricorrente a sostegno del proposto gravame cita taluni precedenti della giurisprudenza di legittimità.
Motivi della decisione

Alcune considerazioni di ordine sistematico si impongono prima di procedere all’esame delle censure poste a fondamento del ricorso.

Sia in giurisprudenza che in dottrina, si è dell’avviso che all’udienza preliminare debba riconoscersi natura processuale e non di merito, non essendovi alcun dubbio circa la individuazione della finalità che ha spinto il legislatore a disegnare e strutturare l’udienza preliminare quale oggi si presenta all’esito dell’evoluzione legislativa registrata al riguardo, e nonostante l’ampliamento dei poteri officiosi relativi alla prova: lo scopo (dell’udienza preliminare) è quello di evitare dibattimenti inutili, e non quello di accertare la colpevolezza o l’innocenza dell’imputato. Di tal che, il giudice dell’udienza preliminare deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell’imputato solo in presenza di una situazione di innocenza tale da apparire non superabile in dibattimento dall’acquisizione di nuovi elementi di prova o da una possibile diversa valutazione del compendio probatorio già acquisito; e ciò anche quando, come prevede espressamente l’art. 425, comma 3, "gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contradditori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio": tale disposizione altro non è se non la conferma che il criterio di valutazione per il giudice dell’udienza preliminare non è l’innocenza, bensì – dunque, pur in presenza di elementi probatori insufficienti o contraddittori (sempre che appaiano destinati, con ragionevole previsione, a rimanere tali nell’eventualità del dibattimento) – l’impossibilità di sostenere l’accusa in giudizio.

Fatte queste premesse, occorre ora verificare se, nella concreta fattispecie, il giudice del merito si è attenuto ai principi testè indicati.

La risposta è negativa.

Il giudicante è pervenuto alla decisione adottata, muovendo dal rilievo che non fosse stata raggiunta la prova della sussistenza del nesso di causalità tra la condotta di guida del S. e l’evento, ma tale conclusione risulta efficacemente inficiata dalle deduzioni del P.G. ricorrente il quale ha ben evidenziato la lacuna motivazionale ravvisabile nel percorso argomentativo seguito dal GUP ai fini del giudizio prognostico circa la ritenuta superfluità della verifica dibattimentale: il ricorrente ha invero sottolineato come il giudicante abbia omesso di esaminare i plurimi profili di colpa specifica addebitati al S., con particolare riferimento alla velocità – che avrebbe dovuto essere valutata non solo in relazione al dato formale del rispetto del limite di velocità previsto, ma anche con riferimento alle contingenti condizioni di tempo, di luogo e di traffico – ed alla necessità di una condotta di guida prudente ed attenta, imposta dall’approssimarsi ad un incrocio: e ciò, anche al fine di prevenire eventuali imprudenze altrui. Le risultanze acquisite offrivano al giudice precisi elementi di valutazione in presenza dei quali, per quanto emerge dalla sentenza impugnata, non poteva certo escludersi una ulteriore evoluzione probatoria nel giudizio, magari alla luce e sulla scorta di più approfonditi accertamenti peritali, anche in relazione alla eventuale configurabilità di un concorso di colpa. Il giudice, in definitiva, disponeva di elementi che non accreditavano una valutazione prognostica (in termini di ragionevole prevedibilità) di superfluità dell’ulteriore verifica del giudizio, giustificabile solo, giova ribadirlo, in presenza di un compendio probatorio da considerarsi irrimediabilmente statico ed insuscettibile di evoluzione, secondo il consolidato indirizzo interpretativo delineatosi nella giurisprudenza di questa Corte: "il giudice dell’udienza preliminare può prosciogliere nel merito l’imputato – in forza di quanto disposto dall’art. 425 c.p.p., comma 3, nel testo modificato dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479, art. 23, comma 1, – anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti e contraddittori e simile esito è imposto, come previsto dall’ultima parte del comma 3 dell’art. 425 citato, allorchè detti elementi siano comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio. Ne consegue che l’insufficienza o la contraddittorietà delle fonti di prova a carico degli imputati ha quale parametro la prognosi dell’inutilità del dibattimento, sicchè correttamente deve essere escluso il proscioglimento in tutti ì casi in cui tali fonti di prova si prestino a soluzioni alternative e aperte" (in termini, "ex plurimis", Sez. 6^, 16 novembre 2001, Acampora, RV 221303).

Conclusivamente, l’impugnata sentenza deve essere annullata, con rinvio al giudice penale dell’udienza preliminare del Tribunale di Mantova.
P.Q.M.

Annulla con rinvio al Tribunale di Mantova.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 05-02-2013) 24-09-2013, n. 39490

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Svolgimento del processo
1. Con sentenza in data 21 maggio 2012 la Corte d’Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza in data 20 ottobre 2009 del Tribunale di XXX, appellata da R.L., concedeva il beneficio della non menzione della condanna e sostituiva la pena detentiva irrogata all’imputato per il contestatogli reato di guida in stato di ebbrezza, con la corrispondente pena pecuniaria di Euro 2280,00, così determinando complessivamente la pena pecuniaria in Euro 3280,00 di ammenda.
2. Avverso tale decisione proponeva ricorso a mezzo del proprio difensore il R. lamentando la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al giudizio di diniego opposto alla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, la violazione e falsa applicazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), in relazione all’art. 603 c.p.p., laddove il giudice d’appello aveva ignorato quanto sul punto affermato dalla difesa negli atti difensivi; la violazione e falsa applicazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) in relazione all’art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), laddove il giudice di Appello aveva ignorato quanto sul punto affermato dalla difesa negli atti difensivi; la violazione e falsa applicazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all’art. 186 codice della strada, lett. a), b) e c), la violazione del principio di offensività sancito dall’art. 25 Cost., anche sotto il profilo dell’omessa motivazione, nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art.606 comma 1 lett. b) in relazione all’art. 546, comma 1, lett. e), laddove il giudice d’appello aveva ignorato quanto sul punto affermato dalla difesa negli atti difensivi. In via subordinata invocava la sostituzione della pena pecuniaria inflitta con quella del lavoro di pubblica utilità di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 54, previsto dall’art. 186 C.d.S., comma 9 bis.
Motivi della decisione
3. Il ricorso è infondato. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. Sul punto osserva il Collegio: la Corte territoriale ha legittimamente disatteso le richieste istruttorie avanzate in appello, in piena aderenza al pacifico principio secondo cui nel giudizio d’appello la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale è istituto di carattere eccezionale, rispetto all’abbandono del principio dell’oralità che vige nel secondo grado di giudizio, dove vale la presunzione che l’indagine istruttoria abbia ormai raggiunto la sua completezza nel dibattimento svoltosi innanzi al primo giudice. In una tale prospettiva, l’art. 603 c.p.p., comma 1, non riconosce carattere di obbligatorietà all’esercizio del potere del giudice d’appello di disporre la rinnovazione del dibattimento, mentre è richiesto, come correttamente evidenzia il ricorrente, che il giudice renda conto, con adeguata motivazione sottoposta al controllo da parte di questa Corte, del percorso dal medesimo seguito nel ritenere raggiunta la prova della responsabilità. Onere al quale la corte di appello nei caso di specie non si è assolutamente sottratta, argomentando anche in ordine alla consulenza di parte e sottolineando come il perito d’ufficio abbia confutato le avverse argomentazioni (peraltro ritenute dalla gravata sentenza "generiche e del tutto scollegate dalle risultanze processuali") in termini esaustivi e precisi rendendo del tutto superflua una nuova perizia.
4. Quanto al secondo motivo, non sussiste la denunciata carenza motivazionale avendo la Corte distrettuale puntualmente risposto alle doglianze del R. in ordine alla possibile interferenza del farmaco da questi assunto (Ansimar) con gli esiti dell’alcoltest, anche tenuto conto del fatto che i giudici di primo e secondo grado hanno dato per scontato che l’imputato assumesse il farmaco in questione i cui effetti e le cui caratteristiche erano assolutamente desumibili, come risulta dalla sentenza di primo grado, dal foglio illustrativo.
Quanto all’accertamento di responsabilità, la difesa eccepisce in sostanza che si sarebbe dovuto tenere conto del medicinale contenente alcol e idoneo dunque ad influire sullo stato di ebbrezza. La tesi è infondata. Questa Corte (sentenza n. 38793 del 2011) ha già precisato che l’art. 186 C.d.S., punisce chiunque si pone alla guida in stato di ebbrezza conseguente all’uso di bevande alcoliche. Il parametro di riferimento adottato dal legislatore per valutare lo stato di ebbrezza non è rappresentata dalla quantità di alcol assunta, bensì da quella assorbita dal sangue, misurata in grammi per litro. Si tratta con tutta evidenza di una presunzione "iuris et de iure", che porta a ritenere il soggetto in stato di ebbrezza ogni qualvolta venga accertato il superamento della soglia di alcolemia massima consentita, senza possibilità da parte del conducente di discolparsi fornendo una prova contraria circa le sue reali condizioni psicofisiche, la sua idoneità alla guida e l’influenza di farmaci. Nella specie, anche ammesso che l’Ansimar possa aver contribuito, sia pure marginalmente e per mera ipotesi, ad innalzare il tasso alcolemico, la responsabilità dell’imputato è correttamente accertata; infatti chi sa di assumere farmaci di tal genere deve astenersi dalla ingestione di alcol e specialmente deve evitare di mettersi alla guida oppure deve controllare con gli appositi test facilmente reperibili in commercio di trovarsi in condizioni tali da non risultare passibile della sanzione penale (cfr. in tal senso da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 5909 del 2013, XXX.
5. Quanto alla richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità occorre tenere presente che, essendo stato il reato commesso il (OMISSIS) la sanzione all’epoca prevista era quella da tre mesi ad un anno, mentre quella attualmente prevista, e convertibile in lavoro sostitutivo, è, ai sensi della L. 29 luglio 2010, n. 120, che ha introdotto anche il lavoro di pubblica utilità, quella dell’arresto da sei mesi ad un anno. Si tratta, come è del tutto evidente, di una sanzione più gravosa di quella che risulta dalla normativa vigente all’epoca del commesso reato, sanzione alla quale, per il principio di inscindibilità del trattamento sanzionatorio, ci si deve rapportare nell’eventuale decisione di applicazione del lavoro sostitutivo, che non potrà che avere luogo in relazione ad una sanzione principale definita con riguardo ai predetti limiti edittali. Ora, la valutazione del trattamento sanzionatorio più favorevole deve essere effettuata in concreto, tenendo conto dell’interesse dell’imputato, il che presuppone la chiara consapevolezza da parte del medesimo della sanzione che gli verrà applicata e la sua accettazione (o la non opposizione). Nel presente caso la pena di cui l’imputato ha chiesto la sostituzione con il lavoro di pubblica utilità, è inferiore a quella che può costituire parametro della sostituzione. Nè risulta che l’imputato intenda accettare la determinazione della pena base nel nuovo minimo edittale rilevante ai fini della sostituzione con il lavoro di pubblica utilità.
6. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2013

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