Cons. Stato Sez. VI, Sent., 02-05-2011, n. 2574 Insegnanti elementari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1). La sig.ra I. T. – docente di scuola elementare in possesso della idoneità conseguita a seguito di sessione riservata di esami, indetta con O. M. n. 153 del 15.06.99 e successive integrazioni, nonché del titolo di specializzazione per posti di sostegno – era inizialmente inserita nella terza fascia, al posto n. 2845, della graduatoria permanente dei docenti di scuola elementare relativa alla Provincia di Caserta, nonché al posto n. 675 dell’elenco definitivo dei docenti in possesso di titolo di specializzazione per il sostegno.

Con il provvedimento n. 7013 del 22 settembre 2004, del dirigente del Centro servizi amministrativi provinciale di Caserta, ella era, in prosieguo, depennata dalla graduatoria.

A motivazione dell’atto di depennamento era posto il rilievo del mancato possesso, ai sensi dell’art. 4 del d.d.g. 21 aprile 2004, di idoneo titolo abilitante, da identificarsi in "idoneità o abilitazione all’insegnamento, da conseguirsi a seguito superamento di concorso per titoli ed esami". L’abilitazione conseguita nella sessione riservata indetta ai sensi dell’ O.M. n. 153 del 1999 – in quanto non espressamente contemplata all’ art. 4 del menzionato d.d.g. – era da considerarsi utile solo ai fini della prima compilazione della graduatoria permanente.

Avverso l’atto di depennamento, nonché, per quanto necessario, del decreto del Direttore generale del Ministero dell’istruzione, università e ricerca del 21.02.2004 – per la parte in cui, all’art. 4 comma 1, non comprende l’abilitazione riservata conseguita ai sensi dell’O. M. n. 153 del 1999 fra i titoli utili all’inserimento nella graduatoria permanente di terza fascia – la sig.ra T. proponeva il ricorso n. 13605 del 2004 al T.A.R. per la Campania, deducendo motivi di violazione di legge ed eccesso di potere in diversi profili e deducendo, altresì, una questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2 della legge n. 124 del 1999, per contrasto con gli artt. 3, 33 e 97 della Costituzione.

Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe, il T.A.R. adito accoglieva il ricorso ed annullava l’atto di depennamento dalla graduatoria permanente.

Ha proposto appello il Ministero dell’istruzione, dell’ università e della ricerca scientifica, che ha contrastato le conclusioni del T.A.R. e chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado sia respinto.

La sig.ra T. non si è costituita nel secondo grado del giudizio.

All’udienza del 5 aprile 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2). L’appello è da respingere.

2.1). Il T.A.R. ha correttamente riconosciuto l’idoneità del titolo di abilitazione posseduto dalla sig.ra T. ai fini dell’inclusione nelle graduatorie permanenti previste dall’art. 401 del d.lgs. 14 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall’art. 1 della legge 3 maggio 1999, n. 124, in base ad una lettura dell’art. 4 del decreto dirigenziale del 21 aprile 2004, relativo all’aggiornamento di dette graduatorie per l’ anno scolastico 2004/05, integrata dalla lett. A) dell’ allegato 2 al decreto medesimo, concernente i "titoli di accesso alla graduatoria".

In tale sede alla lett. f) sono, infatti, espressamente presi in considerazione, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti, i docenti che abbiano conseguito l’abilitazione all’insegnamento nelle sessioni riservate di esame indette ai sensi dell’ art. 2, comma 4, della legge n. 124 del 1999, con le OO.MM. n. 153 del 1999, n. 33 del 2000 e n. 1 del 2001. Si tratta, infatti, di titoli che esplicano pieno effetto abilitante all’insegnamento per il grado di scuola e la classe di concorso per i quali sono stati conseguiti, che non soffre discriminazione in relazione al momento in cui il titolare intende avvalersi di essi ai fini del conferimento di supplenze annuali o temporanee e per l’ assunzione in ruolo nel limite del 50 % dei posti annualmente disponibili.

Del resto il valore idoneativo del titolo posseduto dalla sig.ra T. ai fini dell’inclusione delle graduatorie permanenti in sede di integrazione ed aggiornamento trova conferma nell’art. 2 della legge n. 124 del 1999 che – nell’individuare in ordine di priorità graduare le diverse categorie di docenti ai fini della loro collocazione nella graduatorie permanenti di cui all’art. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994 e successive modificazioni a partire dalla prima integrazione – prende espressamente in considerazione i docenti "che abbiano superato gli esami della sessione riservata" quale disciplinata al successivo comma quarto del medesimo art. 2.

Tale conclusione è avvalorata da quanto previsto nel successivo decreto dirigenziale 31 marzo 2005 che – in un quadro normativo sostanzialmente immutato – nell’elencare all’art. 4 i titoli idoneativi utili ai fini dei nuovi inserimenti della terza fascia delle graduatorie permanenti per gli anni scolastici 2005/06 e 2006/07, ha nel corpo della disposizione di regolamento, oltre che nell’allegato 2, preso in considerazioni le abilitazioni conseguite nelle speciali sessioni riservate, indette nel quadro dei provvedimenti volti ad eliminare il precariato nel settore scolastico.

L’appello va, quindi, respinto.

Nessuna determinazione è assunta in ordine alle spese del presente grado di giudizio, non essendosi costituita la parte intimata.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello n. 4986 del 2006, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 17-05-2011, n. 1257

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società ricorrente svolge attività regolarmente autorizzata di gestione di rifiuti ed in particolare di recupero per conto terzi di fanghi biologici provenienti da impianti di depurazione, ai sensi del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99.

Con il presente ricorso, l’istante impugna il provvedimento indicato in epigrafe, reso in attuazione della deliberazione della DGR della Lombardia n. 8/9956 del 29 luglio 2009, con la quale la giunta della regione Lombardia ha deliberato la sospensione dell’attività di spandimento in agricoltura dei fanghi prodotti dalla depurazione delle acque reflue, prevedendo, in particolare, che: "al termine del periodo massimo di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione, ogni attività di spandimento su terreni agricoli di fanghi provenienti da impianti di trattamento di acque reflue urbane e industriali non sarà più consentita, fatta eccezione per i fanghi biologici provenienti dall’industria agroalimentare, ai quali non si applicano le limitazioni disposte dal presente atto;…di stabilire che i provvedimenti di autorizzazione allo spandimento sul suolo dei fanghi in argomento debbano essere modificati dall’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione, con l’esplicita previsione della sospensione dell’utilizzo in agricoltura dei fanghi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e industriali nei termini definiti ai punti precedenti".

A sostegno del proprio gravame, la ricorrente deduce per illegittimità derivata dalla deliberazione regionale i seguenti motivi di diritto:

Violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99, degli artt. 1, 6, 7 e 12 della direttiva 86/278/CEE, degli artt. 41 e 117 della Costituzione, dell’art. 42 dello Statuto della regione Lombardia; violazione degli artt. 2 quinquies e 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli artt. 1 e ss. della direttiva 91/271/CEE e degli artt. 3 e 5 della direttiva n. 91/676/CEE, degli artt. 92, 121, 127, 181, 198 e dell’Allegato 4 della parte III del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dell’art. 26 del d.M. 7 aprile 2006, dell’art. 45, comma 4, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, della D.G.R. 29 marzo 2006, n. 8/2244 e della D.G.R. 8/5868 del 21 novembre 2007; difetto di attribuzione di potere ed incompetenza; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, per carenza ed errata valutazione dei presupposti, per carenza di istruttoria, per disparità di trattamento, per contraddittorietà, per illogicità manifesta e per difetto di motivazione.

Si sono costituite la provincia di Pavia e la regione Lombardia, che hanno chiesto la reiezione del gravame per infondatezza nel merito.

Successivamente le parti costituite hanno prodotto memorie difensive a sostegno delle rispettive conclusioni.

Alla pubblica udienza del 3 maggio 2011, dopo ampia ed approfondita discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

La controversia all’esame del collegio concerne le limitazioni – che la ricorrente riconduce ad un vero e proprio divieto – allo spandimento in agricoltura dei fanghi biologici prodotti dagli impianti di depurazione delle acque reflue disposte mediante la deliberazione dalla giunta della regione Lombardia n. 8/9953 del 29 luglio 2009, della quale il provvedimento provinciale impugnato in via principale costituisce pedissequa attuazione.

La società lamenta, con articolati motivi di diritto, molteplici violazioni di disposizioni normative nazionali, anche di rango costituzionale, e di principi contenuti in direttive comunitarie, deduce l’incompetenza della Regione nell’imporre divieti in tale ambito invece che mere limitazioni ed, altresì, il vizio di eccesso di potere sotto diversi profili, in particolare con riferimento all’assenza dei presupposti, alla carenza di istruttoria e di motivazione ed all’illogicità e contraddittorietà manifeste delle determinazioni regionali.

Per la difesa della provincia di Pavia e della regione Lombardia, al contrario, il provvedimento, che imporrebbe un mero regime di limitazioni all’utilizzazione dei soli fanghi derivanti dal trattamento di acque reflue urbane ed industriali, con la previsione di una graduale riduzione dell’attività di spandimento dei medesimi sul suolo, risulterebbe emanato del tutto legittimamente, nell’esplicazione di un potere doveroso per arginare i pericoli di contaminazione delle acque dall’inquinamento da fonti agricole derivante dalla concentrazione di metalli pesanti, in particolare dai nitrati.

Il ricorso è fondato e va accolto, sia in considerazione delle disposizioni normative della disciplina vigente sul tema – di rango nazionale e comunitario – che del contenuto motivazionale e dispositivo del provvedimento impugnato, anche in ragione dei presupposti assunti alla base dell’emanazione dello stesso.

Ritiene, in particolare, il collegio che la delibera regionale impugnata risulti, innanzitutto, inficiata dal difetto di istruttoria e di motivazione, oltre che da un’evidente illogicità, con particolare riferimento al mancato rispetto del principio di proporzionalità.

Dopo aver premesso il richiamo ad una serie di disposizioni normative nazionali e comunitarie, come unico atto istruttorio presupposto all’adozione del provvedimento la deliberazione impugnata si riferisce espressamente alla relazione dell’ARPA del 29 gennaio 2009, versata in atti.

Solo da tale relazione, e, dunque, dai dati nella stessa contenuti, l’amministrazione intimata è stata indotta ad adottare le misure interdittive disposte nella delibera.

Dall’esame della parte della relazione relativa al controllo dei terreni e dei fanghi ed in particolare da quella concernente i risultati dell’attività di campionamento (pagg. 5, 6 e 7), si legge che: "La campagna di controllo straordinario degli impianti autorizzati a ritirare e trattare i fanghi biologici al fine del riutilizzo in agricoltura ha evidenziato che sia i fanghi biologici che i terreni rispettano i limiti imposti dalla normativa in vigore.

Anche le analisi relative ai fanghi ritirati e non ancora trattati evidenziano concentrazioni di metalli sostanzialmente in linea con quanto proposto nelle linee guida in fase di discussione ed in particolare il rispetto già in fase di accettazione all’impianto dei limiti previsti per il riutilizzo in agricoltura" (cfr. in particolare la parte relativa ai risultati della campagna di controllo, alla pagina 6 della relazione).

Nonostante la Regione assuma trattarsi di progressive limitazioni dell’utilizzazione in agricoltura dei fanghi, come parrebbe risultare dalla prima parte delle motivazioni del provvedimento, dalle espressioni letterali contenute nel dispositivo della delibera si ricava, invece, inequivocabilmente, che si tratta di un vero e proprio divieto di utilizzazione, anche se sottoposto ad un termine iniziale rispettivamente di due anni per le aree vulnerabili e di quattro anni per quelle non vulnerabili. Il divieto pare una misura immotivata, sproporzionata ed ingiustificata in relazione alle risultanze della relazione istruttoria suddetta, dalla quale, come già osservato, non emergono dati di superamento dei limiti massimi di metalli pesanti previsti negli allegati IA (per i terreni) e IB (per i fanghi) al d.lgs. n. 99/92, emanato proprio in attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, il cui incipiens dispone espressamente che "Il presente decreto ha lo scopo di disciplinare l’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull’uomo, incoraggiandone nel contempo la corretta utilizzazione" (cfr. art. 1), utilizzazione la cui definizione si ricava dall’art. 2 del medesimo d.lgs., essendo qualificata come: "il recupero dei fanghi… mediante il loro spandimento sul suolo o qualsiasi altra applicazione sul suolo e nel suolo" (cfr. lett. d).

Deve, oltretutto, farsi presente che non competeva alla Regione l’adozione di misure interdittive all’utilizzazione dei fanghi biologici in agricoltura al di fuori dei casi espressamente previsti dal legislatore mediante il disposto dell’art. 4 del d.lgs. n. 99/92, fra i quali non è ricompresa la fattispecie all’esame del collegio per quanto appena detto, dovendo, invece, l’amministrazione intimata limitarsi all’esplicazione dei poteri previsti dall’art. 6 dello stesso d.lgs., fra i quali è ricompresa la possibilità di adottare mere limitazioni nel rispetto dei presupposti espressamente previsti dalla disposizione normativa.

Inoltre, ai sensi dell’art. 127 del d.lgs. n. 152/2006, i fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato, ipotesi che ricorre certamente nei casi in cui non emerga una particolare potenzialità inquinante, come nella fattispecie in questione.

In alcuna porzione della delibera impugnata emerge, poi, la giustificazione dell’esclusione dal divieto di spandimento dei fanghi biologici prodotti dall’industria agroalimentare, non risultando una minore potenzialità inquinante di tale tipologia di fanghi rispetto a quelli derivanti dai processi di depurazione delle acque reflue urbane ed industriali. Sul punto si rileva, dunque, un macroscopico difetto di motivazione, oltre che una spiccata disparità di trattamento tra operatori economici.

Deve, infine, darsi atto della rilevanza, nella fattispecie in questione, dell’omissione di qualsiasi forma di concertazione con gli operatori economici interessati.

In proposito, pare utile al collegio richiamare il disposto dell’art. 101, comma 10, del codice dell’ambiente, che prevede la possibilità da parte delle autorità competenti di stipulare accordi di programma con i soggetti economici interessati, al fine di favorire il recupero dei fanghi da depurazione e di fissare limiti in deroga alla disciplina generale, nel rispetto comunque delle norme comunitarie e delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualità.

Risulta, infatti, quanto più opportuna in materia ambientale l’utilizzazione del modulo convenzionale che, sulla scia dell’art. 11 della legge generale sul procedimento amministrativo, permetta l’esplicazione della potestà pubblica secondo modalità flessibili, in relazione alle complesse situazioni che la stessa si trova ad affrontare in tale ambito di attività ed in considerazione della particolare rilevanza degli interessi pubblici alla stessa sottesi.

Si reputa, dunque, che fosse necessaria una qualsiasi forma di concertazione o, quantomeno, di partecipazione al procedimento da parte dei soggetti economici interessati, quale la ricorrente, oltre che un’adeguata istruttoria che desse conto approfonditamente delle ragioni che rendevano necessaria la così drastica misura che la regione intendeva adottare, pur rispettando i terreni ed i fanghi i limiti di legge.

Per le suesposte considerazioni, il ricorso va accolto, disponendosi, per l’effetto, l’annullamento della delibera regionale e del provvedimento provinciale per illegittimità derivante dai vizi di tale delibera.

Sussistono giusti motivi, in considerazione della complessità della controversia, per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dispone l’annullamento dei provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

La presente sentenza sarà eseguita dall’amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-09-2011, n. 20073 Termini

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che:

1. L.R. proponeva appello contro la sentenza del 27 dicembre 2005 del Tribunale di Ariano Irpino che aveva dichiarato la sua separazione personale da T.M.F. addebitandogli la responsabilità della separazione, assegnando la casa coniugale alla T. e fissando, in suo favore, un assegno mensile di mantenimento di 200,00 Euro nonchè un contributo mensile per ciascuna delle figlie di 250,00 Euro;

2. L’appello è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di appello di Napoli che ha accertato la sua tardività ex art. 325 c.p.c..

3. Ricorre per cassazione L.R. affidandosi a un unico motivo di impugnazione con il quale deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 155 e 324 c.p.c..

4. Si difende con controricorso T.M.F..

5. Il ricorrente sottopone alla Corte il seguente quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c.: "posto che il termine breve di impugnazione (trenta giorni) decorre dal giorno successivo alla notifica della sentenza, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 1, art. 325 c.p.c., comma 1, può il giudice investito dell’appello legittimamente computare quale termine finale un giorno festivo?" 6. La Corte, riunita in camera di consiglio, ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Motivi della decisione

Che:

il ricorso è fondato non avendo la Corte di appello calcolato correttamente la durata del termine breve di impugnazione in quanto non ha tenuto conto della festività interessante l’ultimo giorno di decorrenza del termine prima dell’avvenuto deposito del ricorso in data 6 marzo 2006.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 21-10-2011, n. 21901 Divisione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 31-10-1987 r.g. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bassano del Grappa i fratelli G., B. e Ro.Gi. chiedendo procedersi alla divisione della comunione ereditaria tra di essi sussistente conformemente alle disposizioni contenute nel testamento pubblico del 10-8-1978 posto in essere dal padre R.P., che aveva lasciato all’esponente la quota disponibile di tutti i suoi beni.

R.G., costituendosi in giudizio, aderiva alla domanda di divisione, chiedendo peraltro condannarsi r.g. al rendiconto di tutte le rendite relative ai terreni ereditari percepite dall’apertura della successione, l’esclusione dall’asse ereditario del fabbricato (mappale 103) da lui goduto "uti dominus" per oltre un ventennio prima della morte del padre, e che fosse tenuto conto della donazione effettuata dal "de cuius" al fratello g. con compravendita di un immobile del 24-2-1973 per notaio Pelagatti, nella quale doveva ravvisarsi, attesa l’evidente sproporzione tra il valore del bene ed il prezzo ivi indicato, un "negotium mixtum cum donatione".

R.B., pure costituitosi in giudizio, assumeva una posizione analoga a quella del fratello G., mentre Ro.

G. restava contumace.

Il Tribunale adito con sentenza del 31-8-1998, rigettata ogni diversa domanda, scioglieva la comunione ereditaria secondo il progetto divisionale redatto dal CTU. Proposto gravame da parte di R.G., nella contumacia di tutti gli appellati, la Corte di Appello di Venezia con sentenza del 6/12/2004 ha rigettato l’impugnazione.

Per la cassazione di tale sentenza R.G. ha proposto un ricorso affidato a quattro motivi; nessuna delle parti intimate ha svolto attività difensiva in questa sede.
Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente, deducendo falsa applicazione delle norme di diritto in materia di CTU, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto infondate le doglianze sollevate dall’appellante avverso il progetto divisionale redatto dal CTU e fatto proprio dal giudice di primo grado in quanto prive di qualsiasi supporto tecnico o informativo; in realtà l’istante aveva prodotto nel giudizio di secondo grado la perizia del geometra B. del settembre 2000, dalla quale risultava che il valore complessivo dei beni caduti in successione al 1989 era di L. 876.076.000, laddove il CTU li aveva stimati al 1984 in sole L. 728.470.000, non tenendo conto della posizione del terreno e dei fabbricati e del loro valore commerciale, nè in particolare degli interventi di manutenzione che i fabbricati avevano ricevuto rispettivamente a cura e spese di G. e R.B..

La censura è infondata.

La Corte territoriale ha ritenuto le doglianze sollevate dall’appellante avverso la stima degli immobili costituenti la comunione ereditaria sussistente tra le parti prive di supporti tecnici o informativi, come tali inidonee a contrastare le valutazioni effettuate dal CTU, correlate a specifici indici, quali ubicazione, consistenza, grado di finiture, vetustà, manutenzione, libertà da persone e cose, nonchè alle vigenti norme urbanistiche, indici risultanti dalla somma di valori unitari per superficie convenzionale di vendita e per volume fuori terra; orbene, a fronte di tali circostanziate argomentazioni in ordine agli elementi utilizzati dal CTU per procedere ad una attendibile stima dei beni in questione, il ricorrente, limitandosi apoditticamente a contrapporre al riguardo le diverse valutazioni di una perizia di parte senza censurare specificatamente l’indagine compiuta dal suddetto CTU ed il metodo di stima adottato, svolge una censura rimasta su di un piano di estrema genericità, considerato altresì che la motivata adesione da parte del giudice alle conclusioni raggiunte dal CTU, come nella fattispecie, non richiedeva necessariamente una esplicita confutazione delle diverse valutazioni contenute in una perizia di parte, oltretutto depositata soltanto nel giudizio di secondo grado.

Con il secondo motivo R.G., denunciando insufficiente motivazione e falsa applicazione delle regole di diritto sulla domanda di rendiconto nei confronti di r.g., assume che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, l’esponente, sia nella perizia del geometra B. depositata nel giudizio di secondo grado sia in quella depositata ora in questa sede ma anche nel giudizio di primo grado, aveva sempre dedotto che i terreni ed i fabbricati occupati dal fratello g. avevano un valore nettamente superiore a quello del mappale 103 posseduto dal ricorrente "uti dominus", così da giustificare la domanda di rendiconto; del resto solo il fratello g. aveva potuto percepire le rendite dei terreni caduti in successione senza mai fornire alcun rendiconto agli altri fratelli che ne avevano invece diritto.

La censura è infondata.

Il giudice di appello ha ritenuto in proposito decisivo il rilievo secondo cui l’appellante non aveva contestato la maggiore redditività dell’appartamento da lui acquistato rispetto alla quota a lui spettante dei redditi percepiti da r.g.; orbene il ricorrente, sostenendo di aver sempre dedotto nel giudizio di primo grado che i terreni goduti dal fratello g. avevano un valore superiore all’immobile da lui posseduto, implicitamente ammette di aver omesso tale deduzione nei motivi di appello; nè tale carenza, attinente all’oggetto ed ai limiti dell’impugnazione proposta, può evidentemente essere superata da eventuali argomentazioni in tal senso contenute in una perizia di parte depositata nel giudizio di appello; d’altra parte nella prospettazione dei ricorrente l’obbligo di r.g. di fornire il rendiconto relativamente al periodo di godimento esclusivo da parte sua dei beni ereditari – obbligo di per sè certamente sussistente – è subordinato alla deduzione di aver sempre evidenziato il maggior valore dei beni goduti dal fratello rispetto al valore dell’immobile posseduto dall’esponente, deduzione, come si è visto, esclusa dalla Corte territoriale.

Con il terzo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver rigettato la richiesta dell’esponente di espletamento di una CTU finalizzata a stimare il valore dell’immobile apparentemente acquistato da r.g.; invero l’accertamento della mancata corrispondenza tra il prezzo indicato nella apparente compravendita ed il reale valore del bene venduto a quest’ultimo dal padre delle parti R.P. avrebbe configurato sicuramente la prova della simulazione dell’atto; in questo senso la perizia depositata in appello unitamente a quella aggiornata prodotta nel presente giudizio costituivano prova certa della non congruità dei valori indicati dal CTU e fatti propri dal Tribunale.

R.G. evidenzia come ulteriore elemento idoneo alla presunzione della simulazione del suddetto atto di vendita il fatto che nel testamento redatto nel 1978 il "de cuius" faceva espresso riferimento alla sua volontà di voler favorire il figlio g. rispetto agli altri figli per essersi comportato meglio nei suoi confronti.

La censura è infondata.

La sentenza impugnata ha disatteso l’assunto dell’appellante in quanto basato soltanto sulla mancata ammissione di una CTU di natura sicuramente esplorativa in mancanza di ulteriori elementi di prova, tra i quali non poteva essere compreso il menzionato testamento, successivo di ben cinque anni alla stipula della compravendita del 1973.

Si è quindi in presenza di un accertamento di fatto sorretto da sufficiente e logica motivazione, come tale insindacabile in questa sede, dove il ricorrente insiste nelle deduzioni svolte in grado di appello senza censurare specificatamente le argomentazioni svolte dal giudice di appello.

Deve inoltre rilevarsi che, avendo agito R.G. quale erede legittimo di R.P. allo scopo di far ricomprendere l’immobile oggetto della suddetta compravendita tra i beni facenti parte dell’asse ereditario (non avendo proposto una domanda di reintegrazione della propria quota, e non avendo agito quindi quale legittimario), egli soggiace a tutte le limitazioni previste dalla legge per la prova della simulazione tra le parti, atteso che gli eredi, versando nelle stesse condizioni del "de cuius", non possono legittimamente essere qualificati come terzi rispetto al negozio;

deve pertanto escludersi, tra l’altro, la prova per presunzioni invocata dal ricorrente.

Con il quarto motivo R.G., deducendo insufficiente e contraddittoria motivazione, sostiene che erroneamente il giudice di appello ha rigettato le istanze istruttorie richieste dall’esponente con riferimento alla domanda relativa al riconoscimento della proprietà esclusiva del mappale 103 per intervenuta usucapione ventennale sulla base del rilievo che l’esponente non avrebbe censurato la valutazione del giudice di primo grado sulla natura di detenzione della originaria apprensione dell’immobile da parte dell’appellante; al contrario l’attuale ricorrente nell’atto di appello si era lamentato di tale assunto del Tribunale, avendo ribadito di aver posseduto "uti dominus" per oltre venti anni il bene in questione prima del decesso del padre ed avendo confermato la doglianza nella comparsa conclusionale.

La censura è inammissibile, non avendo il ricorrente trascritto nel ricorso le circostanze che formavano oggetto della prova al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare; invero per il principio di autosufficienza del ricorso questa Corte deve essere in grado di compiere tale controllo sulla base delle deduzioni contenute nel ricorso stesso, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative.

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Non occorre procedere ad alcuna statuizione in ordine alle spese di giudizio, non avendo le parti intimate svolto alcuna attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.