Cass. civ. Sez. I, Sent., 17-11-2011, n. 24179 Brevetto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Domenico Neri s.r.l. chiese al Tribunale di Roma di accertare la violazione da parte della Luci nel Mondo s.r.l. dei propri diritti di brevetto per disegno ornamentale, con l’adozione dei provvedimenti consequenziali. La convenuta resistette alla domanda, eccependo la nullità dei brevetti e proponendo domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni per le domande denigratorie proposte in causa.

Il Tribunale di Roma, accogliendo solo in parte la domanda attrice, dichiarò la nullità di due dei brevetti della società attrice.

2. La corte d’appello di Roma, con la sentenza 22 maggio 2008, respinse il gravame della Domenico Neri s.r.l., in ordine all’extrapetizione commessa con la dichiarazione di nullità dei brevetti, osservando che la società convenuta aveva posto l’eccezione di nullità in questione, per violazione del R.D. 25 agosto 1940, n. 1411, art. 5 a presupposto della richiesta di rigetto della domanda attrice.

3. Per la cassazione della sentenza, non notificata, ricorre la Domenico Neri s.r.l per tre motivi.

La Luci nel Mondo s.r.l. non ha svolto difese.

4. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del R.D. n. 1127 del 1939, art. 79 per aver la corte del merito dichiarato la nullità del brevetto sull’eccezione della convenuta, come tale inidonea a radicare un giudizio di nullità con efficacia di giudicato erga omnes. Si formula il quesito di diritto se non violi il principio di corrispondenza tra chiesto e giudicato il giudice che trasformi una semplice eccezione di parte convenuta in una domanda riconvenzionale idonea ad essere assistita dal giudicato con efficacia erga omnes.

5. Premesso che in materia di violazioni processuali, nelle quali la corte di legittimità è giudice del fatto, non è ammessa l’impugnazione per vizio di motivazione, giacchè tale vizio è privo di qualsiasi incidenza nella decisione, e che in ogni caso mancherebbe, nella specie, la sintesi richiesta dall’art. 366 bis c.p.c. per tale mezzo d’impugnazione, la denunciata violazione processuale, esaminabile sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 sussiste.

Al riguardo è da osservare quanto segue. Nella sua formulazione originale, il R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, art. 79 applicabile anche in materia di modelli e disegni ornamentali per effetto del richiamo del R.D. 25 agosto 1940, n. 1411, art. 1 in materia di brevetti per modelli industriali, disponeva che le decadenze o le nullità di un brevetto d’invenzione avrebbero avuto valore assoluto e perentorio quando fossero dichiarate con sentenze, passate in giudicato, in seguito ad azione promossa dal pubblico ministero. Il testo della disposizione fu modificato dal D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338, art. 33 che sopprimendo il riferimento all’azione promossa dal pubblico ministero estese l’efficacia erga omnes a tutte le decadenze o nullità "dichiarate con sentenze passate in giudicato" (la formulazione è rimasta invariata nell’art. 123 del Codice della proprietà industriale, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, attualmente vigente, ma inapplicabile ratione temporis). Ne deriva che, da quel momento, tale efficacia è riferibile anche alle sentenze nelle quali la pronuncia di decadenza o nullità ha luogo su domanda di una parte privata, ferma restando, evidentemente, la necessità che in tali giudizi sia chiamato ad intervenire il pubblico ministero, e indipendentemente dalle conclusioni prese da questi. Sulla base di queste premesse, il Procuratore generale, nella discussione orale, ha sostenuto la tesi che, a seguito della riforma del 1979, l’efficacia erga omnes dovrebbe riconoscersi a tutte le sentenze che, anche soltanto su eccezione di parte, abbiano pur incidentalmente accertato la nullità del brevetto, e che la contraria opinione rifletterebbe ancora la vecchia impostazione, non più sostenibile dopo che il legislatore ha sancito l’equiparazione della domanda di parte a quello del pubblico ministero.

Il collegio non ritiene di poter condividere questa impostazione. Nel sistema vigente, l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto, di regola, soltanto tra le parti, i loro eredi o aventi causa (art. 2909 c.c.), sicchè l’espressa previsione dell’efficacia erga omnes del giudicato di nullità del brevetto, sancita dal R.D. n. 1127 del 1939, art. 79 costituisce una deroga (quantunque non sia l’unica) ad una regola generale, che originariamente si coordinava con la legittimazione del pubblico ministero, a tutela di interessi generali tutelati dall’ordinamento.

La riforma del 1979 ha inciso sul rapporto tra legittimazione all’azione di nullità ed efficacia del giudicato, nel senso che l’efficacia erga omnes di questo è riconosciuto all’accertamento, anche se richiesto dal privato; essa, tuttavia, non ha modificato la formula che identifica la pronuncia suscettibile di formare il giudicato ("decadenze o le nullità anche parziali di un brevetto di invenzione … dichiarate con sentenze passate in giudicato"), la quale è in relazione non già con la legittimazione, bensì con i modi di esercizio dell’azione. Non v’è dunque ragione plausibile per attribuire alla riforma del 1979 l’intento di incidere sul principio generale per il quale il giudice – all’infuori dei casi nei quali per legge o per esplicita domanda di una delle parti sia necessario decidere con efficacia di giudicato una questione preliminare alla decisione di merito che gli è richiesta – conosce delle questioni sollevata in via di eccezione solo incidenter tantum.

Questa soluzione, del resto, era presupposta in alcune precedenti pronunce di questa corte, sia quando è stata esclusa la necessità della partecipazione del pubblico ministero se la nullità del marchio sia stata dedotta come mera eccezione (Cass. 16 luglio 2004 n. 13159), e ciò, sebbene le sentenze che pronunciano la nullità del marchio debbano essere comunicate all’Ufficio centrale dei brevetti; e sia quando è stata esclusa la necessità della sospensione del giudizio, in cui la nullità del brevetto sia stata soltanto eccepita, in pendenza di altro giudizio di accertamento con efficacia di giudicato della medesima nullità (Cass. 22 novembre 2006 n. 24859).

Tutto ciò premesso, non pare dubbio che nella fattispecie in esame la nullità fosse stata solamente eccepita. Il giudice di merito, negando l’ultrapetizione incorsa nella sentenza di primo grado, che quella nullità aveva inteso accertare con efficacia di giudicato, con l’argomento che l’accertamento costituiva il presupposto del rigetto della domanda avversaria, e dunque con un argomento che giustificava soltanto una pronuncia incidentale, è incorso nella violazione dell’art. 112 c.p.c..

6. Il secondo motivo, vertente sull’asserita mancata partecipazione del pubblico ministero al giudizio di nullità del brevetto, e il terzo motivo, circa il vizio di motivazione nell’interpretazione dell’eccezione di nullità come domanda riconvenzionale, sono assorbiti dall’accoglimento del primo motivo.

In conclusione l’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta la cassazione della sentenza sul punto, in applicazione del principio che viola l’art. 112 c.p.c. il giudice il quale, nel respingere una domanda di tutela di brevetto per disegno ornamentale, per la ritenuta nullità del brevetto eccepita dal convenuto, accerti la nullità del brevetto in via principale e la dichiari in sentenza.

La causa, inoltre, può essere decisa anche nel merito, non richiedendosi a tal fine ulteriori indagini in fatto, con l’eliminazione, dal dispositivo della sentenza impugnata, della declaratoria di nullità del brevetto.

In mancanza di precedenti puntuali in termini, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; decidendo nel merito, elimina dal dispositivo della sentenza impugnata la declaratoria di nullità del brevetto. Compensa le spese tra le parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 21-04-2011) 15-07-2011, n. 27970

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del 18 dicembre 2008 del Tribunale di Torino, appellata da O.S., condannato, all’esito di giudizio abbreviato, alla pena di mesi sei di reclusione in quanto responsabile del reato di cui all’art. 378 cod. pen., perchè, dopo avere ricevuto da S.A.B. un involucro contenente gr.

0,20 netti di eroina, pagando Euro 15, dapprima rifiutava di rilasciare dichiarazioni alla polizia giudiziaria intervenuta e successivamente riferiva di non avere acquistato nulla e che la sostanza stupefacente trovata in suo possesso era stata precedentemente acquistata da altra persona extracomunitaria nei pressi di Porta Palazzo, in tal modo aiutando il S. ad eludere le investigazioni dell’autorità in merito al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (in (OMISSIS)).

2. Osservava la Corte di appello che, tenuto conto anche del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni unite, non avevano fondamento le deduzioni difensive circa la sussistenza della causa di non punibilità di cui all’art. 378 cod. pen., dal momento che nessun nocumento alla libertà o all’onore poteva derivare all’imputato dalle sue rivelazioni circa l’identità dello spacciatore, posto che egli non aveva negato di avere acquistato la sostanza stupefacente ma si era illegittimamente rifiutato di fare il nome del S., il quale, d’altro canto aveva separatamente ammesso il fatto della cessione.

3. Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo dell’avv. Vincenzo Coluccio, che con un unico motivo denuncia la violazione dell’art. 384 cod. pen., rilevando che l’atteggiamento reticente dell’ O. era finalizzato ad evitare l’applicazione previste per i cessionari di sostanza stupefacenti dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 e comunque giustificato dal timore di eventuali ritorsioni ai suoi danni da parte dello spacciatore.

4. Il ricorso è inammissibile, in quanto genericamente riproducete le censure versate nell’atto di appello, specificamente confutate dalla Corte torinese, la quale ha osservato che non aveva luogo di operatività nel caso di specie la causa di non punibilità di cui all’art. 384 cod. pen., in relazione alle misure applicabili ai consumatori di sostanza stupefacente a norma del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75, dato che, come condivisibilmente osservato da Sez. U, n. 21832 del 22/02/2007, Rv. 236371, tale causa di non punibilità non è configurabile ove il cessionario di sostanze stupefacenti, non negando l’acquisto, resta comunque soggetto alle misure previste dal riferito D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 (T.U. stup).

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si ritiene equo determinare in Euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-05-2011) 28-07-2011, n. 30103

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per Cassazione D.M.P. avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila in data 24 settembre 2009 con la quale è stata confermata quella di primo grado di condanna per il reato di furto pluriaggravato di una motosega consumato il (OMISSIS).

Deduce la erronea applicazione della legge penale in relazione alle due circostanze aggravanti ritenute in sentenza: quella ex art. 625 c.p., n. 1, doveva essere esclusa in quanto la motosega era stata sottratta da un luogo diverso dalla abitazione della persona offesa;

quella ex art. 625, n. 5 (numero delle persone) avrebbe dovuto essere esclusa in quanto il terzo soggetto presente nella vettura con la quale il D.M., dopo l’azione furtiva, si diede alla fuga può essere ritenuto al massimo un connivente ma non un concorrente.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Sotto il primo profilo si osserva che la motosega era tenuta, al momento del furto, all’interno del recinto che perimetrava l’edificio della persona offesa.

La Corte di merito ha dunque fatto corretta applicazione del principio secondo cui in tema di furto aggravato ai sensi dell’art. 625 c.p., comma 1, n. 1, per "edificio o altro luogo destinato ad abitazione" deve intendersi non solo l’ambiente strettamente adibito ad abitazione vera e propria, ma anche ogni altro luogo compreso nel complesso del fabbricato e destinato all’attuazione delle esigenze della vita abitativa, come un cortile, un giardino, ecc, mentre non è necessaria, perchè ricorra l’aggravante, la presenza di persone nell’edificio, essendo configurabile l’aggravante medesima anche per edifici destinati ad abitazione solo saltuariamente (Rv. 190994).

La censura del ricorrente sul punto rasenta la inammissibilità perchè versata in fatto, limitandosi a negare che il bene fosse custodito all’interno del recinto teso attorno ad un edificio destinato anche saltuariamente ad uso domestico.

Anche il secondo motivo è infondato.

La Corte di merito ha fornito gli elementi di fatto a sostegno della tesi secondo cui a commettere il reato furono in tre.

In particolare ha evidenziato come, secondo una fonte dichiarativa, il D., all’atto della fuga col bene trafugato, fu aiutato ad entrare nella vettura che lo attendeva, da entrambi i suoi occupanti:

una condotta chiaramente indicativa di consapevolezza e condivisione, da parte di entrambi i complici, dell’evento delittuoso posto in essere dal ricorrente e di condotta agevolatrice della sua definitiva realizzazione.

Sul punto, come sopra già rilevato, il ricorrente si limita a prospettare una diversa ricostruzione del fatto, non apprezzabile in questa sede di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-12-2011, n. 30566 Domande

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 10 novembre 2004 R. F. e S.P. (coniugi) convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Ancona la Rinascente di Mattiacci Piergiorgio & c. s.a.s. interponendo appello avverso la sentenza n. 184 del 2004 emessa dal giudice di pace di Ancona, con la quale erano state rigettate le opposizioni ai decreti ingiuntivi n. 1089/2002 e 1092/2002 (relativi al pagamento del prezzo residuo della compravendita di un immobile) con contestuale proposizione di domande riconvenzionali, formulate, inizialmente, in modo separato dai due ingiunti, instando per la radicale riforma della suddetta sentenza.

Nella costituzione della società appellata (che avanzava, a sua volta, appello incidentale), l’indicato Tribunale, con sentenza n. 1655 del 2005 (depositata i 22 novembre 2005), dichiarava, anche "ex officio", l’inammissibilità, l’improponibilità e l’improcedibilità del gravame in via principale con conferma, nel merito, della sentenza di primo grado e, in accoglimento dell’appello incidentale, condannava gli appellanti, in solido, alla rifusione delle spese processuali, provvedendo alla relativa liquidazione per ciascuno dei due gradi di giudizio. A sostegno dell’adottata statuizione in sede di appello il menzionato Tribunale rilevava che l’appellante S.P. aveva, nella relativa citazione di appello, formulato una diversa domanda giudiziale rispetto al primo grado, nel quale aveva eccepito la nullità della dichiarazione di debito siccome sottoscritta per dolo od errore, mentre, in sede di gravame, aveva posto riferimento alla sola invalidità per vizi formali della suddetta dichiarazione, così incorrendo in una vera e propria "mutatio libelli", vietata ai sensi dell’art. 345 c.p.c. ("ratione temporis" applicabile). Lo stesso Tribunale riteneva, inoltre, che la violazione di tale divieto si riverberava negativamente anche nei confronti della posizione processuale del R.F., il quale, in appello, non aveva più coltivato l’eccezione di inestensibilità nei suoi riguardi della richiamata dichiarazione di debito rilasciata dalla moglie.

Avverso la suddetta sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione R.F. e S.P., articolato in sei motivi, mentre la società intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per nullità assoluta della sentenza conseguente all’adozione di una motivazione inesistente ed assolutamente inconferente rispetto alle domande avanzate dagli appellanti principali.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno denunciato la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., l’omessa decisione su di un punto decisivo della controversia e l’illogicità della motivazione, nella parte in cui, con la sentenza impugnata, si erano ritenute applicabile le asserite nullità riferite alle domande singolarmente spiegate dagli appellanti ad entrambe le parti per una sorta di interesse comune alla causa.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti hanno censurato la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 2700 c.c., nonchè per omessa e/o erronea valutazione di una domanda decisiva della controversia (quella relativa all’accertamento negativo circa l’efficacia della scrittura privata sottoscritta dalla S., siccome contraria al contenuto dell’atto di acquisto immobiliare), oltre alla mancata motivazione sul punto.

3.1. I primi tre motivi, così come riportati, sono fondati e meritano, pertanto, accoglimento. Infatti, con una motivazione del tutto apodittica e per molti versi confusa siccome quasi del tutto priva di correlazione con i fatti processuali e con le questioni giuridiche dedotte con l’atto di appello degli odierni ricorrenti, il Tribunale di Ancona ha pronunziato, senza fornire un’adeguata e logica motivazione, l’inammissibilità, l’improponibilità e l’improcedibilità del gravame proposto in via principale. Per pervenire a tale conclusione (ricondotta, ingiustificatamente, a plurime categorie sanzionatorie processuali), il suddetto giudice si è basato sull’assunto presupposto di una "mutatio libelli" (riferita alla dedotta invalidità della dichiarazione di debito) che sarebbe stata operata dalla S.P., i cui effetti si sarebbero dovuti – anche in virtù della disposta riunione delle opposizioni a decreto ingiuntivo – riverberare anche sulla posizione processuale del coniuge R.F.. In tal modo, oltre all’insufficiente e illogica ricostruzione della vicenda processuale, il giudice di appello ha omesso di valutare il motivo di gravame relativo al difetto di legittimazione sostanziale del R., così come ha mancato di prendere compiutamente in considerazione la doglianza relativa alla domanda di accertamento negativo in ordine all’efficacia della scrittura privata (qualificata come ricognizione di debito e della quale era stata dedotta l’invalidità perchè frutto di dolo od errore) posta a fondamento della richiesta monitoria sottoscritta dalla sola Svanisci, in quanto assunta come contraria al contenuto dell’atto di acquisto dell’immobile nel quale si era attestato il pagamento, quanto meno parziale, del prezzo dovuto alla società venditrice.

Alla stregua delle esposte argomentazioni, il collegio rileva la sussistenza della dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. e, in ogni caso, della insufficiente motivazione adottata dal tribunale marchigiano, anche in ordine alla ritenuta "mutatio libelli" (siccome non adeguatamente supportata sul piano della ricostruzione in fatto dello svolgimento processuale e sotto l’aspetto logico-giuridico: per una ricostruzione della distinzione fra "mutatio" ed "emendatio" libelli v., ad es., Cass. n. 7579 del 2007 e Cass. n. 17457 del 2009), prospettate con i primi tre motivi e, di conseguenza, dichiarati assorbiti gli altri tre motivi, va disposta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio allo stesso Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, ancorchè in persona di altro giudicante, che provvederà anche sulle spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, in persona di altro giudicante.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.