T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 20-07-2011, n. 6520

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Il ricorrente, cittadino dell’Iraq, in data 9/11/09 ha presentato in Italia domanda diretta al riconoscimento dello status di rifugiato.

L’Amministrazione ha verificato – attraverso il sistema EURODAC (riscontro delle impronte digitali a livello europeo) – che lo stesso ricorrente aveva presentato analoga richiesta in Grecia in data 21/9/09; l’Unità Dublino, – ufficio preposto all’espletamento delle procedure dirette a determinare lo stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo ai sensi del Reg. n. 343/2003 – ha inviato alla Grecia in data 19/4/10 la richiesta di ripresa in carico ai sensi dell’art. 16.1 del Reg. n. 343/3003.

Rilevata l’accettazione implicita della Grecia, in base all’art. 20.1 del Reg. CE 343/2003, l’Unità Dublino, ritenendo la Grecia un paese terzo sicuro e non ravvisando motivi che avrebbero potuto indurre l’Italia ad assumere la competenza ai sensi dell’art. 3.2 del Regolamento Dublino II, con provvedimento dell’8/6/10, notificato il giorno 15/6/10, ha disposto il trasferimento in Grecia del ricorrente per la disamina della sua domanda di protezione.

Avverso detto provvedimento il ricorrente deduce le seguenti censure:

1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 17.1 e dell’art. 4.2 del Reg. CE n. 343/03, e di carenza di motivazione; art. 33 della Convenzione di Ginevra del 28/7/51. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza assoluta di motivazione. Erronea valutazione dei fatti e dei presupposti.

2. Violazione dell’art. 4.4. -Violazione dell’art. 7 della L. 241/90, lesione del diritto di difesa. Violazione del principio di ragionevolezza. Violazione di legge, mancata applicazione delle norme della L. 241/90 sul giusto procedimento, perplessità.

3. Violazione dell’art. 3.2 del Reg. CE 343/03 – Violazione dei fatti e dei presupposti, in particolare violazione dei diritti umani a danno dei richiedenti asilo in Grecia.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.

Con ordinanza n. 4275/10 la domanda cautelare è stata accolta.

All’udienza pubblica del 16 giugno 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

L’Amministrazione, nel provvedimento impugnato, si è limitata ad affermare che la Grecia è un paese terzo sicuro e che non si ravvisano particolari motivi che potrebbero indurre l’Italia ad assumere la competenza ai sensi dell’art. 3 c. 2 del regolamento CE 343/2003 (cd. Regolamento Dublino), non tenendo conto della notoria situazione in cui versano i richiedenti protezione internazionale in Grecia.

Il Collegio ha più volte richiamato nella propria giurisprudenza in materia i documenti dell’UNCHR di raccomandazioni del dicembre 2009, del 15 aprile 2008, ed, in precedenza, del 9 luglio 2007 con i quali l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha espresso la propria preoccupazione per le difficoltà che i richiedenti asilo incontrano in Grecia nell’accesso e nel godimento di una protezione effettiva, in linea con gli standard internazionali ed europei ed ha raccomandato espressamente ai Governi di non rinviare in Grecia i richiedenti asilo in applicazione del regolamento Dublino fino ad ulteriore avviso, raccomandando, invece, "l’applicazione dell’art. 3 (2) del regolamento Dublino, che permette agli Stati di esaminare una richiesta di asilo anche quando questo esame non sarebbe di propria competenza secondo i criteri stabiliti dal regolamento stesso".

Sebbene la Grecia abbia successivamente ratificato e recepito sia la "Direttiva procedure (2005/85/CE) l’11/7/08, la "Direttiva qualifiche" (2004/83/CE) il 30/7/07 e la "Direttiva accoglienza" (2003/9/CE) il 13/11/07 e dal luglio del 2008 non applichi più il diniego automatico alle procedure d’asilo cosiddette "interrotte", la situazione in cui versano i richiedenti asilo in Grecia è soltanto migliorata ma non è ancora equiparabile a quella esistente negli altri paesi europei come emerge chiaramente dalla disamina della raccomandazione dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati del dicembre 2009 (successiva al recepimento delle direttive comunitarie) con la quale l’Alto Commissariato ha dichiarato di "continuare ad opporsi ai trasferimenti verso la Grecia ai sensi del Regolamento Dublino II" in considerazione dei problemi osservati nella procedura di asilo greca, che le stesse Autorità greche riconoscono".

Infatti, l’adeguamento normativo alle direttive comunitarie da parte dello Stato greco, non comporta automaticamente la cessazione dei gravi problemi che incontrano in Grecia i richiedenti asilo, attestati da organismi internazionali quali l’Alto Commissario Onu per i Rifugiati anche di recente; la criticità del cosiddetto "Sistema Dublino" è notoria in quanto denunciata non soltanto da organizzazioni quali Amnesty International ma anche dal Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d’Europa Hammarberg dinanzi alla Corte di Strasburgo nell’udienza tenutasi a settembre 2010 sul ricorso riguardante un richiedente asilo afgano rinviato in Grecia dal Belgio (caso M.S.S. c/ Belgio e Grecia) conclusosi poi con la sentenza del 21 gennaio 2011 che ha condannato il Belgio e la Grecia per la violazione degli artt. 3 e 13 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo.

Risulta al Collegio, che il Commissario del Consiglio d’Europa, dopo aver effettuato visite in Grecia dall’8 al 10 dicembre 2008 e dall’8 al 10 febbraio 2010, e dopo aver regolarmente monitorato la situazione nel paese, – pur apprezzando lo sforzo del governo greco per modificare il sistema di tutela dei rifugiati e porre rimedio alle sue gravi carenze strutturali -, ha osservato che le attuali disposizioni legislative e le prassi seguite in Grecia in materia di asilo non sono conformi alle norme internazionali ed europee in materia di garanzia dei diritti umani, in quanto i richiedenti asilo continuano ad affrontare enormi difficoltà in Grecia per avere accesso alla procedura di domanda di asilo e non godono sempre delle garanzie basilari, quali l’assistenza di un interprete e la consulenza legale. Inoltre, le vie di ricorso di cui dispongono attualmente per contestare il rifiuto della domanda di asilo non possono essere considerate effettive ed i richiedenti asilo trasferiti verso la Grecia rischiano di essere rinviati verso paesi pericolosi per la loro incolumità, mentre le condizioni di accoglienza in Grecia sono lungi dall’essere soddisfacenti.

Lo stesso Commissario ha rilevato la criticità del Regolamento Dublino II, in quanto la sua applicazione ha come conseguenza che alcuni paesi devono trattare un numero di domande di asilo che supera le loro capacità ed ha prospettato la possibilità alla Commissione europea di istituire un meccanismo volto a sospendere i trasferimenti e ad alleviare sul breve periodo i problemi degli Stati particolarmente sollecitati ai sensi del Regolamento di Dublino.

La Corte Europea dei diritti dell’Uomo ha così accolto il ricorso proposto dal cittadino afgano ed ha condannato sia il Belgio che la Grecia per violazione dell’art. 3 (divieto di trattamento inumano e degradante) e dell’art. 13 (diritto ad un rimedio effettivo) della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo.

La Corte ha ritenuto lo Stato Greco responsabile della violazione delle suddette disposizioni, poiché i richiedenti asilo in quello Stato non trovano adeguata tutela nell’accesso alle misure di protezione internazionale e sono sottoposti a trattamenti degradanti per la dignità umana; lo Stato Belga è stato ritenuto anch’esso responsabile per aver trasferito il cittadino afgano in applicazione del Regolamento Dublino II, pur essendo edotto della situazione nella quale versano i richiedenti asilo in quello Stato.

Risulta quindi al Collegio, che dopo l’udienza dinanzi alla Corte di Strasburgo relativa al caso M.S.S./Belgio e Grecia alcuni Paesi membri abbiano sospeso i trasferimenti in Grecia dei richiedenti asilo applicando la clausola di sovranità (il Belgio dal 10 ottobre 2010, la Norvegia dal 15 ottobre 2010, la Gran Bretagna dal 17 settembre 2010, l’Olanda dagli inizi di ottobre; la Germania per un anno).

Alla stregua di quanto sopra esposto, pur consapevole di una recente (e al momento isolata) pronuncia del Consiglio di Stato, sez. III di segno contrario (sent. n. 1024/2011), ritiene il Collegio di dover confermare – proprio alla luce dei recenti sviluppi – il proprio orientamento giurisprudenziale, dal momento che i recenti sforzi dello Stato greco per adeguare la propria legislazione agli standard europei, pur se importanti, non si sono ancora tradotti in prassi organizzative e decisionali idonee a far ritenere che la Grecia sia allo stato divenuta un Paese sicuro.

Il ricorso deve essere pertanto accolto ed il provvedimento impugnato deve essere quindi annullato, in quanto il mancato ricorso alla clausola di sovranità di cui all’art. 3.2 del Reg. CE 343/03 non appare adeguatamente giustificato tenuto conto di quanto rappresentato da tempo da parte di organismi internazioni quali l’UNCHR e poi rilevato dalla stessa Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con la sentenza del 21 gennaio 2011 che – benché adottata in data successiva al provvedimento impugnato – si limita a fotografare una situazione di fatto esistente da molto tempo prima.

Quanto alle spese di lite, sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 25-08-2011, n. 1157 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame il sig. R.F.A. ha adito questo Tribunale per l’annullamento del provvedimento del Questore di Vibo Valentia in data 13 settembre 2010 con cui gli è stato fatto divieto di accedere, per anni tre, in luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive di tipo calcistico relative a tutti i campionati della F.I.G.C. ed internazionali e così pure, per il medesimo periodo, alle zone circostanti gli stadi nelle due ore precedenti e nelle due ore seguenti l’inizio di ogni incontro ufficiale di calcio, con ulteriore divieto di accedere nelle aree di sosta di mezzi collegati alle manifestazioni sportive ed altro.

L’avversato DASPO origina da episodi di violenza verificatisi in occasione dell’incontro di calcio valevole per il campionato "Coppa Italia" categoria dilettanti disputatosi il 3 febbraio 2010 tra le squadre "Bagaladi – Rende", episodi di cui, ad avviso del Questore della Provincia di Vibo Valentia, si è reso tra gli altri responsabile il ricorrente, il quale in particolare avrebbe inveito con frasi oltraggiose e minacciose nei confronti di alcuni operatori delle Forse dell’Ordine ed avrebbe ignorato volontariamente l’ordine di alt, così oltrepassando la zona interdetta al traffico proseguendo la marcia.

Per questi medesimi fatti il ricorrente è sottoposto a procedimento penale, con riguardo al quale riferisce non essere intervenuta archiviazione né decreto di citazione a giudizio.

Avverso il citato provvedimento deduce il ricorrente violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento dei fatti e delle norme regolatrici della materia, per omessa e/o carente motivazione delle ragioni giustificatrici e per contrarietà con altri atti del procedimento.

In sostanza il ricorrente lamenta la stessa insussistenza dei fatti addebitati e comunque la loro inidoneità a costituire ragione adeguata a sostegno del provvedimento adottato, denunciando comunque l’estrema ampiezza dei divieti imposti, addirittura riferiti a tutte le manifestazioni sportive riconducibili alla F.I.G.C.

Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.

Alla pubblica udienza del 23 giugno 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è in parte fondato e conseguentemente l’atto impugnato va annullato nella parte in cui è riferito alla generalità delle manifestazioni sportive riconducibili alla F.I.G.C. e non esclusivamente a quelle della categoria Dilettanti.

Occorre, a tale proposito, evidenziare il dato normativo e, segnatamente, l’art. 6 della legge n. 401 del 1989 secondo il quale,il questore può disporre il divieto di accesso nei confronti di coloro che abbiano preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni sportive medesime.

Emerge, ictu oculi, che l’interdizione alle manifestazioni sportive ed ai luoghi interessati al transito e dalla sosta dei tifosi deve ritenersi riferita, secondo il dato normativo innanzi richiamato, a manifestazioni e luoghi che siano "specificamente indicati".

Tale specificazione assume decisiva valenza, essendo finalizzata ad assicurare un corretto bilanciamento tra gli interessi coinvolti dalla misura interdittiva, ossia tra l’esigenza di mantenimento dell’ordine pubblico, mediante misure ostative alla partecipazione a tali eventi di coloro che si siano resi autori di condotte violente, e la compressione del diritto di quest’ultimi di poter liberamente circolare sul territorio nazionale (in questo senso, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 16.6.2009, n. 4022).

Orbene, il divieto in esame si riferisce indistintamente a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale, ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello, senza alcuna delimitazione, mentre sarebbe stata necessaria una sua precisa indicazione di quali siano le competizioni, dalla cui partecipazione il ricorrente deve astenersi in relazione al comportamento negativo che lo stesso ha tenuto in occasioni caratterizzate dalla sua presenza in precise manifestazioni sportive. (cfr. T.A.R. Lazio, I Ter, 11 luglio 2011 n. 6136).

Analoghe considerazioni il Collegio ritiene di dover formulare in relazione al divieto di accesso, riferito a tutti gli stadi, alle zone relativamente circostanti nelle fasce orarie indicate dello stesso provvedimento.

Difatti, la formulazione adottata dall’Amministrazione nel provvedimento gravato, riferita indistintamente a tutti i luoghi appena indicati, non individua in modo sufficientemente preciso i limiti spaziali del divieto, configurando, in tal modo, una violazione dell’art. 6, sopra citato.

Per il resto il ricorso deve ritenersi infondato.

Come è stato già osservato da questa Sezione, il citato art. 6 comma 1, l. 13 dicembre 1989 n. 401, così come introdotto dal d.l. 8 febbraio 2007 n. 8, attribuisce al Questore un potere interdittivo, esercitabile nei confronti di chiunque, in occasione o a causa di manifestazioni sportive, tenga una condotta violenta o, comunque, tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica. Tale potere si connota di un’elevata discrezionalità, in considerazione delle finalità di pubblica sicurezza cui è diretto, in vista della tutela dell’ordine pubblico, non solo in caso di accertata lesione, ma anche in via preventiva e in caso di pericolo anche solo di potenziale di lesione.

La valutazione di inaffidabilità del soggetto è attribuita all’autorità amministrativa, la quale è chiamata ad un apprezzamento discrezionale degli interessi in gioco che rimane incensurabile in questa sede di legittimità, una volta congruamente motivato. Il fine della tutela dell’ordine pubblico deve comunque essere perseguito, sia in caso di accertata lesione, sia in caso di pericolo di lesione, atteso che il potere è attribuito anche con fini di prevenzione della commissione di illeciti (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 4 marzo 2011, n. 301).

In conclusione, se i fatti per come accertati sono sufficienti, quanto al coinvolgimento dell’odierno ricorrente negli episodi sanzionati, per l’adozione di DASPO nei suoi confronti, con la durata nello stesso indicata, il disposto divieto è però illegittimo nella parte in cui in maniera indiscriminata e ingiustificata l’Autorità di polizia dilata il divieto medesimo fino a ricomprendervi tutte la manifestazioni calcistiche della F.I.G.C., anche internazionali.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato limitatamente alla prevista generalità delle manifestazioni sportive riconducibili alla F.I.G.C. e non esclusivamente a quelle della categoria Dilettanti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 12-04-2011) 02-09-2011, n. 32987

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 4 dicembre 2008 la Corte di Cassazione, 6^ sezione, giudicando su ricorso di G.F. avverso la sentenza del 21 novembre 2006 della Corte d’Appello di Brescia, rilevava che nonostante che i reati fossero stati unificati nel vincolo della continuazione, il giudice d’appello non aveva considerato per gli altri reati (oltre a quello di lesioni aggravate di cui al capo C) dichiarato estinto per prescrizione) le attenuanti generiche, in tal modo determinando la residua pena, con la sola esclusione di quella inflitta per il reato dichiarato estinto; annullava quindi la sentenza impugnata nei confronti del G. e, per l’estensione dell’impugnazione, anche nei confronti di V.P. e M.F., limitatamente al mancato calcolo delle attenuanti generiche in relazione alla determinazione della pena, per i reati diversi da quelli di cui al capo C), rinviando ad altra Sezione della Corte territoriale.

Con sentenza del 3.11.2009, la Corte d’Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia del 5.1.1998, riduceva la pena nei confronti di M.F., G.F. e V.P. ad anni due e mesi nove di reclusione ed Euro 450 di multa, così determinata: concesse le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante di cui all’art. 339 c.p. e ritenuto più grave il reato di cui al capo F (porto abusivo di armi) anni due e mesi sette di reclusione ed Euro 350 di multa aumentata di mesi uno ed Euro cinquanta per la continuazione interna al capo F e di ulteriori mesi uno ed Euro cinquanta per la continuazione con il capo A (resistenza a pubblico ufficiale).

Ricorre per cassazione l’imputato, deducendo la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) per errata interpretazione della legge penale nella rideterminazione della pena, in quanto il delitto di cui al capo A) è punito solo con la reclusione e non anche con la multa, e l’applicazione della continuazione interna per il capo F), non specificata nel primo grado di giudizio, comporta una inammissibile "reformatio in peius".

Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato per la non condivisibilità delle censure articolate nei motivi che lo compongono.

Rileva il Collegio che, una volta ritenuta la continuazione tra più reati, il trattamento sanzionatorio originariamente previsto per i reati satelliti non esplica più alcuna efficacia in quanto – individuata la violazione più grave – essi vanno a comporre una sostanziale unità, disciplinata e sanzionata diversamente mediante le regole dettate all’uopo dal legislatore, con la conseguenza che si deve aumentare solo la pena prevista per la violazione più grave, senza che rilevi la "qualità" della pena prevista per i reati "satelliti" (cfr. Cass. Sez. 1^, sent. n. 15986 /2009 Rv. 243174;

Sez. U, sent.n. 4901/1992 Rv. 191129). Nel caso in cui sia stata, pertanto, riconosciuta la continuazione tra un reato più grave punito con la pena della reclusione e della multa e un reato meno grave punito con la sola pena detentiva o con la sola multa, l’aumento per la continuazione deve riguardare entrambe le pene congiuntamente previste e inflitte per il reato più grave, come emerge chiaramente dalla lettera dell’art. 81 cod. pen., secondo il quale, sia in caso di concorso formale che in caso di continuazione, l’autore dei reati è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave aumentata fino al triplo (cfr. Cass. Sez. 1, sent. n. 480/1997 Rv. 207040).

Avendo la Corte individuato come reato più grave quello di porto illegale di armi di cui alla L. n. 497 del 1974, art. 12, punito con la pena della reclusione e della multa, in luogo del reato di resistenza a pubblico ufficiale punito con la sola pena della reclusione, correttamente la Corte ha, quindi, operato l’aumento per la continuazione anche sulla pena pecuniaria.

Non si ravvisa, poi, alcuna "reformatio in pejus" nel calcolo della pena, come determinato dai giudici di appello, a seguito della diversa individuazione del reato più grave in conseguenza della concessione delle circostanze attenuanti generiche, e quindi dell’operato aumento anche per la continuazione interna di cui al reato già satellite, trovandosi il giudice di secondo grado – a seguito della modifica del reato ritenuto più grave – in una situazione da rivedere "ex novo".

Allorchè, infatti, il cumulo giuridico delle pene irrogate per il reato continuato deve essere, per qualsiasi motivo, sciolto, tale scioglimento non può non determinare il ripristino per i singoli reati della pena edittale prevista per gli stessi.

Lo scioglimento della continuazione fa, poi, riacquistare ai reati satelliti la loro autonomia, il che comporta che le pene devono essere nuovamente fissate per ogni singolo reato secondo la loro astratta previsione, anche in relazione alla specie di pena.

Rideterminata la pena per il nuovo reato base secondo la sua astratta previsione, nei casi in cui – come nel caso in questione – sia prevista, per il nuovo reato base, la pena congiunta, la sanzione eterogenea va ripristinata (cfr. Cass. Sez. 1^, sent. n. 46533/2005 Rv. 232980).

Se poi – come nella fattispecie – era stato cumulativamente calcolato dal primo giudice l’aumento per la continuazione interna in riferimento al reato già satellite, a seguito del mutamento del reato base, va autonomamente determinato, nel calcolo della pena, anche l’aumento per la continuazione interna, così come correttamente effettuato dalla Corte nella sentenza impugnata.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 19-10-2011, n. 1428

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente è proprietario di un compendio della superficie di 184.500 mq (composto dai fondi censiti ai mappali 46, 47, 52, 53, 54, 60 e 211 del foglio 43 e ai mappali 42, 43 e 44 del foglio 44 del comune di Desenzano del Garda), interessato dai lavori, dichiarati di pubblica utilità il 22 febbraio 1991, con decreto n. 3668/368/709 (mai notificato al ricorrente, proprietario inizialmente della sola metà e poi dell’intero, a seguito di acquisto per successione dal padre), relativi alla riqualificazione e ammodernamento della S.S. 11 tra Ponte San Marco e Sirmione.
Il 16 gennaio 1992, con decreto 192, il Prefetto della Provincia di Brescia disponeva l’occupazione urgente ed indifferibile dei fondi necessari all’esecuzione dei lavori a favore dell’A.T.I. F. S.A.- E. s.p.a., agente in nome e per conto dell’A. per il periodo di cinque anni. Occupazione che interveniva solo il 13 aprile 1992, a seguito della redazione dello stato di consistenza che individuava l’area occupata e rispetto a cui è intervenuta l’immissione in possesso, in mq 10.460: ciò consentiva l’esecuzione dei lavori e determinava l’irreversibile trasformazione del suolo.
Nel corso dei lavori, inoltre, secondo quanto affermato da parte ricorrente, l’occupazione veniva estesa ad ulteriori 6.740 mq. La mancata conclusione del procedimento ablatorio determinava, però, secondo quanto affermato dallo stesso ricorrente, il "trasferimento della proprietà dei lotti oggetto del procedimento ablativo in capo all’ente espropriante a seguito dell’irreversibile trasformazione di parte dell’area occupata, fonte di obbligo risarcitorio per la stessa Amministrazione" (così il ricorso, pag. 34).
In ragione di ciò, con atto notificato il 18/19 dicembre 2001, il ricorrente intimava all’A. e alle società concessionarie, un atto di diffida e messa in mora al pagamento delle somme dovute sia a titolo di indennizzo per l’occupazione temporanea nel quinquennio, sia a titolo di risarcimento danni per la definitiva acquisizione da parte dell’A. del terreno occupato. Tale atto veniva, quindi, reiterato, constatata l’inerzia dei soggetti intimati, il 4 dicembre 2006.
A seguito dell’ulteriore assenza di riscontro, il proprietario notificava, allora, il ricorso in esame, provvedendo alla notifica anche nei confronti dei liquidatori della società consortile a responsabilità limitata F. E., con sigla F. S.C..
Parte ricorrente, ha, pertanto, in primo luogo asserito la giurisdizione del giudice amministrativo, facendo riferimento all’ampia giurisprudenza formatasi sul punto. Il sig. L, ha, quindi, dato atto dell’intervenuta trasformazione dei fondi (a seguito della loro occupazione e materiale apprensione), così sostenendo che ciò abbia determinato il trasferimento, di fatto, della proprietà in capo all’ente pubblico proprietario dell’opera realizzata di mq 17.200 e perfezionato il diritto del proprietario ad ottenere il risarcimento del danno derivato dalla perdita della proprietà.
In ordine alla quantificazione del danno il proprietario ha, inoltre, affermato la necessità che lo stesso fosse determinato facendo riferimento al valore di mercato proprio delle aree alla data del verificarsi dell’illecito, tenuto conto delle colture in atto al momento dell’occupazione e rivalutando tale somme in ragione della diminuzione del potere di acquisto della moneta: tutto ciò considerando una superficie occupata di 17.200 mq, nonché la particolare circostanza per cui l’opera è stata realizzata al centro della proprietà del ricorrente, dividendo in due parti il compendio rimanente e privando quella su cui insistono case coloniche, abitazione, stalle e tutti i servizi (posta a sud della variante) dell’accesso mediante strada vicinale dalla frazione Rivoltella e costringendo a percorrere, per l’accesso alla parte nord, un percorso di oltre un chilometro. Ciò avrebbe determinato, secondo parte ricorrente, una ridotta ottimizzazione nell’utilizzo della manodopera e dei mezzi e un maggior consumo di combustibile e avrebbe altresì escluso la possibilità di una custodia sulla parte nord, così da limitare le colture praticabili.
Riassuntivamente, quindi, parte ricorrente ha notificato il ricorso in esame al fine di ottenere, come puntualmente esplicitato dalla stessa, il risarcimento derivato: dall’occupazione illegittima di una superficie di mq 17.200, dalla perdita della proprietà della stessa, dalla diminuzione del valore della residua proprietà, dal cospicuo aumento dei costi di coltivazione, dalla localizzazione dei servizi nella porzione di terreno più distante dall’accesso naturale (via Fantona), dalla diminuzione di valore degli edifici per la maggiore difficoltà e distanza dell’accesso dal centro abitato, dal danneggiamento delle colture per l’immissione di gas di scarico. Tale danno è stato, quindi, quantificato, con apposita relazione di un tecnico, in Euro 235.604,06.
Sul piano della tempestività del ricorso, infine, il ricorrente ha evidenziato come l’occupazione fosse da considerarsi legittima fino al 13 aprile 1997 e, conseguentemente, la messa in mora risalente al 2001 sarebbe comunque intervenuta nell’arco del quinquennio previsto per la prescrizione breve del diritto al risarcimento del danno da atto illecito, anche laddove dovesse essere sostenuta la tesi della qualificazione del danno da accessione invertita come danno istantaneo e non anche permanente.
Nel marzo 2010 si è costituita, in giudizio, solo formalmente A. s.p.a., che, però, non ha esplicato alcuna specifica difesa in vista della pubblica udienza.
Si è costituita in giudizio anche F.A. s.p.a., dapprima solo formalmente e poi producendo una memoria che, tenuto conto della sospensione feriale dei termini, risulta depositata solo venti giorni liberi prima dell’udienza pubblica.
Per tale ragione il ricorrente ne ha eccepito la tardività, considerato che la questione controversia non atterrebbe, secondo lo stesso, alla speciale materia di cui all’art. 119 del c.p.a. (che riconosce termini dimidiati), ma al mero risarcimento del danno derivante dall’illegittima occupazione.
Né alla suddetta memoria potrebbe essere riconosciuta la natura di mera replica, atteso che nessuna specifica difesa è stata precedentemente spiegata.
Per parte sua il ricorrente ha ribadito, con apposita memoria, la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, anche e a maggior ragione, dopo l’entrata in vigore del d. lgs. 104/2010, nonché la tempestività del ricorso non potendosi ritenere intervenuta la prescrizione del diritto al risarcimento, sia perché in presenza di una fattispecie di danno permanente, sia per la puntuale interruzione dei termini di un’eventuale prescrizione breve, come già precedentemente rappresentato.
Nel merito, egli ha sottolineato come la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 43 del DPR 327/01 non possa comunque aver determinato l’eliminazione del dovere incombente in capo all’Amministrazione di ristorare i proprietari ablati, in particolare laddove il proprietario abbia rinunciato alla restituito in integrum. Dovere da adempiersi mediante il pagamento del risarcimento a fronte della stipulazione di un apposito contratto traslativo della proprietà.
Peraltro, poiché il danno si perfezionerebbe nel momento della stipula dell’atto traslativo, il valore del bene dovrebbe essere quantificato non più con riferimento al momento in cui è intervenuta l’irreversibile trasformazione del suolo, ma a quello del trasferimento della proprietà, mentre per l’illegittima occupazione dovrà essere corrisposto l’interesse legale sul valore del bene nel periodo considerato e le somme così calcolate dovranno essere aumentate di interessi e rivalutazione monetaria (Consiglio di Stato, IV, 676/2011 e 3137/2011). A tale proposito, però, parte ricorrente non ha prodotto alcuna perizia tecnica, chiedendo, invece, in via istruttoria, la consulenza d’ufficio per la quantificazione del danno.
Alla pubblica udienza la causa, è stata trattenuta in decisione, prendendo atto delle eccezioni in rito introdotte dal ricorrente e di cui si è dato conto con riferimento alla difesa della controinteressata F.A..

Motivi della decisione

Ravvisata la giurisdizione di questo Tribunale e la tempestività della proposizione del ricorso in ragione delle successive interruzioni del termine prescrizionale – ancorchè la giurisprudenza più recente, in particolare della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo abbia condotto a qualificare il danno derivante dall’irreversibile trasformazione del suolo ad uso pubblico come danno permanente – in ordine alla legittimazione passiva deve essere dato atto di come essa sussista indubbiamente nei confronti dell’A. s.p.a. che, in quanto ente espropriante, è senz’altro tenuta sia a valutare la sussistenza dei presupposti per l’acquisizione alla mano pubblica dei terreni occupati, che a sostenere l’onere economico relativo al risarcimento del danno dovuto. Ciò non esclude, a priori, il configurarsi di una corresponsabilità della società incaricata della realizzazione dell’opera e qui intimata, che, in quanto delegata al compimento del procedimento espropriativo (ancorchè in assenza di un vero e proprio trasferimento di potestà) è soggetto sicuramente qualificato ad intervenire nel contradditorio, quale obbligato in via solidale.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione, sez. I civ., nella sentenza 4 giugno 2010, n. 13615 – che questo Collegio ritiene di poter condividere – laddove ha espressamente affermato che nel caso in cui l’A. s.p.a. abbia, come nel caso di specie, delegato al soggetto che si è aggiudicato la realizzazione dell’opera anche il compimento, in nome e per conto del delegante, della procedura espropriativa, pur non trasferendo i propri poteri di soggetto espropriante, come nel caso di concessione traslativa, "la perdita della proprietà del privato, è ascrivibile anzitutto al soggetto che ne sia stato l’autore materiale". Si configura, peraltro, la corresponsabilità solidale dell’ente delegante, quale soggetto obbligato a sorvegliare il corretto svolgimento del procedimento e titolato all’esercizio del potere di controllo e stimolo nei confronti del soggetto delegato.
Affermata, quindi, la legittimazione passiva di entrambe i soggetti intimati, si ritiene meritevole di positivo apprezzamento l’eccezione di tardività della memoria conclusiva della società F.A. S.A..
Nel caso di specie non si versa, infatti, nella materia dell’espropriazione per pubblica utilità, in relazione alla quale il legislatore ha previsto, in quanto intimamente connessa con la realizzazione delle opere pubbliche, un rito speciale, caratterizzato da termini dimidiati. Al contrario la fattispecie in esame deve essere ricondotta ad una mera ipotesi di azione risarcitoria, ancorchè il danno sia derivato da un’azione espropriativa non legittimamente portata a compimento (ciò in linea con quanto affermato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza 30 luglio 2007, n. 9, in cui si è chiarito che la dimidiazione dei termini, di cui all’art. 23bis – il cui contenuto è ora trasfuso nel codice del processo amministrativo -, non è applicabile alle controversie che, sebbene conseguenti ad una procedura di espropriazione, sottopongano alla cognizione del giudice amministrativo profili di stampo esclusivamente risarcitorio).
Ciò premesso in rito, nel merito il ricorso è suscettibile di positivo apprezzamento nella parte in cui tende ad accertare e dichiarare l’illegittimità sopravvenuta dell’occupazione.
Risulta incontestato, infatti, che la procedura espropriativa non sia stata conclusa nei termini all’uopo fissati e che l’opera pubblica sia stata, quantomeno con riferimento al progettato tracciato stradale, realizzata occupando anche terreni di proprietà del ricorrente.
In linea di principio si renderebbe, quindi, necessario rimettere all’ente espropriante, a fronte della sopra descritta situazione, l’individuazione della soluzione maggiormente rispondente all’interesse pubblico tra l’acquisizione della proprietà interessata al demanio stradale, ovvero la restituzione della stessa in disponibilità dell’originario proprietario, previo ripristino e a fronte del risarcimento del danno connesso all’occupazione delle aree.
Nel caso di specie, però, si può desumere, anche dal comportamento processuale dell’Amministrazione, che l’ipotesi della restituzione del terreno al proprietario sia senz’altro da escludersi con riferimento a quella superficie che risulta a tutti gli effetti occupata dal tracciato stradale e dai suoi accessori, esclusa, peraltro, la superficie occupata dal sottopasso realizzato nell’esclusivo interesse del ricorrente per facilitare il collegamento delle due parti in cui il compendio dello stesso è stato diviso.
Superata, quindi, l’ipotesi restitutoria, nemmeno mai ventilata da nessuna delle parti in causa, la questione controversa risulta essere rappresentata dal trasferimento della proprietà all’ente espropriante, a fronte della corresponsione di un adeguato risarcimento del danno subito per effetto di ciò (e dell’illegittima occupazione) da parte del proprietario.
Per quanto attiene al primo profilo, nella recente pronuncia del 2 settembre 2011, n. 4970, il Consiglio di Stato, ha affermato che: "L’Amministrazione che ha illegittimamente occupato un bene privato, trasformandolo mediante la realizzazione dell’opera pubblica, può apprendere il bene facendo uso unicamente dei due strumenti tipici, ossia il contratto, tramite l’acquisizione del consenso della controparte, o il provvedimento, e quindi anche in assenza di consenso ma tramite la riedizione del procedimento espropriativo con le sue garanzie. A questi due strumenti va altresì aggiunto il possibile ricorso al procedimento espropriativo semplificato, già previsto dall’art. 43 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (T.U. espropriazione per p.u.) ed ora, successivamente alla sentenza della Corte costituzionale, 8 ottobre 2010, n. 293, che ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, nuovamente regolamentato all’art. 42 bis dello stesso testo, come introdotto dall’articolo 34, comma 1, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito in L. 15 luglio 2011 n. 111."
Si rende, quindi, necessario rimettere all’A. s.p.a. ogni valutazione in ordine alla scelta dello strumento attraverso cui addivenire all’acquisizione delle aree illegittimamente occupate, fissando, a tale fine, un termine di sei mesi, decorrenti dalla notificazione della presente sentenza, entro cui l’Amministrazione dovrà procedere alla formulazione di una proposta finalizzata alla stipulazione di un contratto per la cessione del diritto di proprietà ed il contestuale soddisfacimento delle pretese risarcitorie in via transattiva, ovvero all’adozione del provvedimento ex art. 42 bis del DPR 327/2001.
Per quanto attiene al risarcimento del danno, che, in entrambi i casi, dovrà essere offerto, esso dovrà essere quantificato dall’Amministrazione considerando:
– che l’indennità di occupazione per il periodo di legittima occupazione dovrà essere corrisposta nella misura prevista dal decreto che l’autorizzava, per tutta la superficie ivi indicata, a prescindere dall’effettiva materiale apprensione della stessa. Con l’adozione del decreto di occupazione, infatti, l’area ivi indicata è stata sottratta alla disponibilità giuridica del proprietario, rendendo per ciò stesso irrilevante il fatto che, rispetto a parte di essa sia stato in concreto mantenuto il possesso da parte dell’espropriato (anche attraverso il detentore, titolare di un contratto di affitto). Per evitare tale situazione giuridica e la conseguente corresponsione della piena indennità, l’ente espropriante (ovvero il soggetto delegato alla gestione della procedura espropriativa) avrebbe dovuto tempestivamente comunicare, infatti, la revoca parziale del decreto di occupazione relativamente alla superficie di cui non è stato effettivamente acquisito il possesso e la conseguente rimessione della stessa nella disponibilità del proprietario;
– che la stessa perizia di parte prodotta dal ricorrente evidenzia come la superficie effettivamente occupata per la realizzazione dell’opera pubblica sia stata pari a 5.250 mq;
– che, pertanto, a decorrere dalla data entro cui avrebbe dovuto intervenire il decreto di esproprio (gennaio 1997) e, quindi, l’occupazione è divenuta illegittima, il risarcimento del danno per l’occupazione del suolo non potrà che essere commisurato alla superficie effettivamente occupata di 5.250 mq. Nessun danno, infatti, risulta essere stato patito, né dal proprietario, né dall’affittuario, per quelle aree che, non essendo state occupate, sono rimaste nella disponibilità fisica di tali soggetti e sono ritornate anche nella disponibilità giuridica degli stessi dal momento dell’intervenuta scadenza dell’occupazione d’urgenza;
– che il danno derivante dall’illegittima occupazione dei fondi dovrà, peraltro, essere risarcito tenendo conto dell’intero periodo in cui la stessa si è protratta illegittimamente, non essendosi prescritto il relativo diritto al risarcimento del danno, in ragione del susseguirsi degli atti interruttivi della prescrizione posti in essere dal ricorrente;
– che il danno derivante dalla materiale indisponibilità del terreno per tutto il periodo, fino all’adozione del provvedimento di acquisizione, può essere liquidato, in via equitativa, in misura pari al cinque per cento annuo del valore venale determinato ai sensi del successivo alinea;
– che lo stesso risarcimento del danno correlato al’acquisto della proprietà da parte dell’A. s.p.a., dovrà essere rapportato alla superficie effettivamente ablata di 5250 mq e determinato in misura pari al valore venale di tale terreno alla data della adozione del provvedimento di acquisizione delle aree. La somma così determinata deve essere aumentata del dieci per cento a titolo di forfetario indennizzo per i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali subiti dal ricorrente;
– che, in assenza di qualsiasi principio di prova del pregiudizio effettivamente subito dal compendio immobiliare nel suo complesso considerato per effetto dell’ablazione parziale e considerata anche la minima incidenza della superficie ablata rispetto all’estensione del compendio stesso, non risulta dovuto alcun ulteriore, specifico, indennizzo in termini di svalutazione dell’area residua o di, solo asserite, maggiori spese necessarie alla coltivazione;
– che non può valorizzarsi, in termini di compensatio lucri cun damno, l’avvenuta realizzazione del nuovo distributore di carburanti, che, seppur può, in linea di principio, aver determinato un incremento del valore delle aree rimaste di proprietà del ricorrente, non ha attribuito a quest’ultimo un vantaggio specifico e direttamente collegato alla realizzazione dell’opera, idoneo a differenziare la sua posizione da quella di ogni altro proprietario frontista.
Accolto il ricorso, le spese del giudizio seguono l’ordinaria regola della soccombenza e debbono, pertanto, essere poste a carico delle parti soccombenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Condanna le parti resistenti al pagamento delle spese del giudizio che liquida nella misura di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) a carico di ciascuna di esse (per un totale di Euro 5.000,00), oltre ad IVA, C.P.A. e rimborso forfetario delle spese e rimborso del contributo unificato dal ricorrente anticipato ai sensi del comma 6 bis dell’articolo 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Stefano Tenca, Primo Referendario
Mara Bertagnolli, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.