Cass. civ. Sez. I, Sent., 16-09-2011, n. 18980 Amministrazione Pubblica

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Svolgimento del processo

La SIEM s.r.l. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Pesaro il Comune di Mondolfo per sentirlo condannare al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata approvazione, per colpa consistita nello scorretto esercizio delle funzioni amministrative, di un consistente progetto di lottizzazione in località (OMISSIS), finalizzato alla realizzazione di un centro turistico-alberghiero.

Esponeva la attrice a fondamento della domanda che aveva presentato successivamente più progetti, tutti infondatamente bocciati dal Comune di Mondolfo; che aveva impugnato gli atti di rigetto dinanzi al T.A.R. Marche, che, con sentenza n. 392/78, ne aveva disposto l’annullamento; che a fronte di tale pronuncia (che secondo la esponente aveva in sostanza riconosciuto il diritto di edificare in base ai progetti così come presentati e successivamente aggiornati e corretti in base alle stesse indicazioni della amministrazione) il Comune di Mondolfo, tenuto a riesaminare la pratica, all’esito di tale esame aveva infondatamente ed immotivatamente opposto nuovi dinieghi di approvazione; che, pertanto aveva proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, impugnando con due distinti ricorsi, che erano stati poi riuniti, un diniego perfezionatosi attraverso la procedura del silenzio-rifiuto ed un diniego espresso, che era stato definito con l’annullamento degli ulteriori atti di diniego dell’amministrazione, dandosi atto in detto provvedimento sia della incompetenza del soggetto che aveva emesso l’atto reiettivo (Sindaco anzichè Consiglio Comunale), sia della carenza di motivazione del diniego reso in forma espressa; che per il non corretto e negligente esercizio della potestà amministrativa e per la prolungata inerzia della P.A., quindi, per fatto colpevole dell’amministrazione (valutabile nell’ottica dell’art. 2043 c.c.), si era verificata una grave lesione della sfera degli interessi patrimoniali della esponente, che dava luogo al diritto al risarcimento dei danni, stante la correlazione causale tra la lesione dell’interesse legittimo alla approvazione dei progetti summenzionati e la consequenziale diretta lesione del sottostante bene della vita (lo ius aedificandi) parallelo e correlato, nella sfera giuridica soggettiva, con il legittimo interesse al corretto esercizio della potestà amministrativa.

Costituitosi in giudizio il Comune di Mondolfo si opponeva all’accoglimento della domanda, sostenendo che la mancata approvazione dei progetti in questione era stata determinata da carenze progettuali in rapporto alle particolari esigenze di tutela ambientale dei luoghi interessati e che, comunque, pur a seguito delle pronunce di annullamento degli atti di diniego dell’amministrazione (dovute, peraltro, a vizi meramente formali degli atti, senza che il giudice amministrativo avesse mai dato atto della infondatezza di tali dinieghi in rapporto all’ordinamento urbanistico in vigore), la progettazione della SIEM non avrebbe potuto essere approvata, essendo nelle more intervenuta una variazione radicale dei piani urbanistici locali, comportante una nuova parametrazione rispetto alla quale i progetti a suo tempo presentati erano sotto ogni profilo del tutto inadeguati e superati.

Con sentenza non definitiva, datata 27.3.2001 il Tribunale riteneva fondata la domanda della SIEM, pronunciando condanna generica del Comune convenuto al risarcimento del danno e disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio ai fini della liquidazione del danno.

Detta sentenza veniva impugnata dal Comune di Mondolfo dinanzi alla Corte d’Appello di Ancona, che accogliendo la impugnazione rigettava la domanda risarcitoria proposta dalla soc SIEM s.r.l.

Avverso detta sentenza la SIEM ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi illustrati con memoria. Il Comune di Mondolfo ha resistito con controricorso e ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2935, 2938, 2948 c.c., in relazione agli artt. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Deduce la ricorrente che la Corte territoriale erroneamente avrebbe ritenuto che il diritto al risarcimento del danno, quale derivante dal diniego di lottizzazione, annullato dalla sentenza T.A.R. Marche n. 392/78, fosse prescritto.

Erroneamente sarebbe stata ritenuta quale data di inizio della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale la data di pronuncia di detta sentenza, atteso che dopo questa sentenza la ricorrente aveva presentato ulteriori progetti sempre finalizzati alla approvazione della lottizzazione per la realizzazione del medesimo centro turistico-alberghiero, tutti fatti oggetto di una serie continuativa e concatenata di provvedimenti illegittimi, tali dichiarati dal T.A.R. ed, infine, dal Capo dello Stato. Pertanto sarebbe corretto far decorrere il termine di prescrizione solo a partire dall’ultimo di detti provvedimenti, posto che solo in conseguenza dell’ultimo atto illegittimo la ricorrente avrebbe acquistato la piena consapevolezza di avere subito una lesione della propria sfera patrimoniale.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043,1218, 1337, 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Deduce la ricorrente che la Corte d’Appello non avrebbe fatto buon governo delle norme di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c., e dell’art. 1218 in relazione all’art. 2043 c.c. La impugnata sentenza avrebbe errato nel ritenere che la società ricorrente fosse onerata di dimostrare la colpa dell’amministrazione e la sussistenza del nesso causale tra l’elemento soggettivo ed il danno reclamato, con applicazione rigorosa e non condivisibile dell’art. 2043 c.c., senza considerare che la recente giurisprudenza di legittimità, per l’ipotesi di responsabilità della P.A. da attività illegittima, avrebbe indicato i parametri valutativi di cui all’art. 1218 c.c. (secondo la quale l’onere della prova dell’elemento soggettivo dell’illecito andrebbe ripartito tra le parti secondo criteri sostanzialmente corrispondenti a quelli codificati dall’art. 1218 c.c.) ovvero quelli di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c. (in ossequio ai quali, ove la illegittimità derivi da vizio di violazione di legge per mancata osservanza di prescrizioni dettate da norme giuridiche e non risultino fatti positivi escludenti la colpa nel caso concreto, il giudice deve ritenere provato l’elemento psichico della condotta.).

La società ricorrente, con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado e con la copiosa produzione documentale, avrebbe fornito al giudice validi elementi di valutazione per ritenere la gravità delle violazioni di legge commesse dalla P.A., riconosciute peraltro nella sentenza T.A.R. Marche e nel decreto del Capo dello Stato 13.4.1987, aveva chiarito e documentato di aver fornito tutto l’apporto collaborativo richiesto dal Comune per le modifiche da apportare ai progetti presentati e, nonostante tale apporto, la P.A. aveva continuato ad esprimere dinieghi illegittimi.

Quindi il giudice a quo, oltre che avere applicato in tema di ripartizione dell’onere della prova principi ormai superati dalla più recente giurisprudenza di legittimità, non avrebbe tenuto in alcun conto che la società ricorrente aveva fornito al giudice tutti gli elementi gravemente indiziali della colpa dell’amministrazione nella emanazione di atti illegittimi; conseguentemente il giudice a quo avrebbe dovuto ritenere sussistente la colpa dell’amministrazione, onerata, eventualmente, di dimostrare la sussistenza dell’errore scusabile.

Il ricorso è infondato.

Va esaminato per primo, dato il suo carattere pregiudiziale, il secondo motivo di ricorso.

Il collegio osserva che la società ricorrente ha proposto azione di risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 2043 c.c. per la mancata approvazione, per colpa consistita nello scorretto esercizio delle funzioni amministrative, di un progetto di lottizzazione, finalizzato alla realizzazione di un centro turistico-alberghiero.

Pertanto l’onere di provare gli elementi integranti l’illecito grava sulla società, attuale ricorrente, senza che possa invocare una diversa ripartizione dell’onere della prova, adducendo la sussistenza di una responsabilità da contatto non configurabile nel caso di specie nè dedotta.

Con l’azione risarcitoria proposta la ricorrente assume che la lesione dell’interesse legittimo alla approvazione del progetto di lottizzazione avrebbe determinato la consequenziale lesione del bene della vita, costituito dallo ius aedificandi.

Ha dedotto, pertanto, la lesione di un interesse pretensivo, essendo tale l’interesse legittimo alla approvazione di un piano di lottizzazione, trattandosi di interesse al conseguimento di una posizione vantaggiosa.

Con la sentenza n. 500 del 1999, resa a sezioni unite, questa Suprema corte ha affermato che, nel caso sia stata introdotta davanti al giudice ordinario, in un giudizio pendente alla data del 30 giugno 1998 (il presente giudizio è stato introdotto con citazione del 1990), una domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. nei confronti della P.A. per illegittimo esercizio di una funzione pubblica, questi dovrà procedere, in ordine successivo alle seguenti indagini:a) in primo luogo dovrà accertare la sussistenza di un evento dannoso;b) dovrà, poi, stabilire se l’accertato danno sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l’ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo); c) dovrà, inoltre, accertare, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei criteri generali, se l’evento dannoso sia riferibile ad una condotta della P.A.; d) infine, se detto evento dannoso sia imputabile a responsabilità della P.A.. Tale imputazione non potrà avvenire sulla base del mero dato obbiettivo della illegittimità del provvedimento amministrativo, richiedendo, invece, una più penetrante indagine in ordine alla valutazione della colpa, che, unitamente al dolo, costituisce requisito essenziale della responsabilità aquiliana, elemento questo da ritenersi configurabile qualora l’atto amministrativo sia stato adottato ed eseguito in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, alle quali deve ispirarsi l’esercizio della funzione amministrativa e che il giudice ordinario ha il potere di valutare, in quanto limiti esterni alla discrezionalità amministrativa.

Questa Suprema Corte, in tema di risarcimento del danno prodotto dall’illegittimo esercizio della funzione pubblica, ha, inoltre, più volte affermato che, se l’interesse è pretensivo, al fine di ritenere la sussistenza o meno del diritto al risarcimento del danno, occorre valutare, a mezzo di un giudizio prognostico, da condurre in base alla normativa applicabile, se colui che ha richiesto il risarcimento fosse titolare di una mera aspettativa, come tale non tutelabile, o di una situazione che, secondo un criterio di normalità, era destinata ad un esito favorevole (cfr. per tutte cass. n. 2771 del 2007; cass. n. 8097 del 2006).

Secondo l’orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, che il collegio condivide, l’approvazione di un piano di lottizzazione non è atto dovuto, pur se conforme al piano regolatore generale o al programma di fabbricazione, ma costituisce sempre espressione di potere discrezionale dell’autorità amministrativa (comunale o regionale), chiamate a valutare l’opportunità di dare attuazione – in un certo momento del tempo ed in certe condizioni – alle previsioni dello strumento urbanistico generale, essendovi tra quest’ultimo e gli strumenti attuativi un rapporto di necessaria compatibilità, ma non di coincidenza, dimodochè l’attuazione dello strumento generale può, per motivi di opportunità, essere articolata per tempi o per modalità, in relazione alle esigenze dinamiche che si manifestano nel periodo di vigenza dello strumento generale (cfr. Cons. Stato n. 1223 del 1997).

Alla luce dei principi su riportati, la ricorrente, per vedere accolta la propria domanda, avrebbe dovuto provare: che, pur essendo il piano di lottizzazione conforme al vigente strumento urbanistico, la P.A., nell’esercizio del proprio potere discrezionale, ne aveva negato l’approvazione, violando le regole di imparzialità, correttezza e buona fede, cui deve ispirarsi l’esercizio della funzione amministrativa (questo per quanto riguarda l’elemento soggettivo dell’illecito); inoltre che il comportamento colposo della pubblica amministrazione aveva causato la lesione del bene della vita, costituito dallo ius aedificandi (questo per quanto riguarda l’elemento oggettivo). Nulla di tutto questo risulta dalla sentenza impugnata.

Da detta sentenza risulta che i provvedimenti di diniego sono stati annullati dal giudice amministrativo per ragioni esclusivamente formali (incompetenza e difetto di motivazione ), senza che dette pronunce si siano espresse sulla conformità o meno dei vari progetti di lottizzazione, sottoposti all’esame della P.A., al vigente strumento urbanistico, lasciando così aperta la possibilità per la P.A. di rifiutare l’approvazione del piano, il cui presedente diniego di approvazione era stato annullato, adottando una più adeguata motivazione.

Un giudicato di annullamento per vizi formali non elimina nè sostanzialmente riduce il potere dell’amministrazione di provvedere anche negativamente in ordine all’oggetto del precedente atto annullato (Cfr. in tal senso Cons. Stato n. 375 del 1981; Cons. Stato n. 569 del 1993).

Giustamente, pertanto, il giudice a quo ha ritenuto che non ricorressero, nel caso di specie, gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno per il reiterato rifiuto di approvazione del piano di lottizzazione.

Il rigetto di questo motivo di ricorso comporta l’inammissibilità del primo per difetto di interesse, non potendosi porre la questione della prescrizione di un diritto, se detto diritto non è mai venuto ad esistenza.

Per tutte queste considerazioni il ricorso deve essere respinto, con la condanna della ricorrente al pagamento a favore del resistente delle spese del giudizio di cassazione, che, tenuto conto della complessità della controversia, appare giusto liquidare in complessivi Euro 9.200,00, di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 9.200,00 (novemiladuecento/00), di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 05-05-2011) 01-06-2011, n. 22192 Circolazione stradale colpa

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 20 dicembre 2007 il Giudice di Pace di Bologna dichiarava R.E. colpevole del delitto di lesioni colpose commesse con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale in danno di P.F. e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di Euro 1500,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali;

disponeva la sospensione della patente di guida per la durata di mesi due; condannava l’imputato e il responsabile civile in solido al pagamento in favore della costituita parte civile di una provvisionale immediatamente esecutiva che veniva quantificata in Euro 450.000,00, nonchè al pagamento in favore della costituita parte civile delle spese sostenute per l’esercizio dell’azione civile che venivano quantificate in Euro 6000,00 per diritti ed onorari, oltre al 12,5%, nonchè IVA e CPA come per legge.

Al R. era stato contestato il reato di cui all’art. 590 c.p. per avere, in Bologna il 18.07.2003, alla guida dell’ autocarro Piaggio Porter tg. (OMISSIS), cagionato lesioni personali a P.F. che stava procedendo alla guida del suo veicolo Honda tg. (OMISSIS) con cui entrava in collisione.

Avverso la decisione del Giudice di Pace di Bologna hanno proposto appello l’imputato, il responsabile civile e la parte civile.

Il Tribunale di Bologna in data 18.02.2010, con la sentenza oggetto del presente ricorso, confermava la sentenza emessa nel giudizio di primo grado e dichiarava compensate tra le parti le spese del grado.

Avverso la predetta sentenza R.E., a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione chiedendone l’annullamento con le consequenziali statuizioni.
Motivi della decisione

Il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per i seguenti motivi:

inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, del Codice della Strada e del D.P.R. n. 274 del 2000;

motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e);

violazione del principio di tipicità della legge penale in tema di limiti edittali nel rapporto tra l’art. 590 c.p. e il D.P.R. n. 274 del 2000; inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di improcedibilità, di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità e/o di decadenza;

omessa pronuncia su motivi di appello e insufficienza o inidoneità della motivazione ad integrare i requisiti minimi previsti dalla legge. Osservava il ricorrente che la motivazione della sentenza impugnata era carente e non aveva risposto alle argomentazioni sviluppate nei motivi di appello. In particolare osservava il ricorrente che, sebbene le risultanze dibattimentali avessero dimostrato che le valutazioni peritali si erano svolte su rilievi eseguiti su veicoli che erano già stati spostati, sebbene i punti d’urto non fossero compatibili con le attribuzioni e distribuzioni di responsabilità ricostruite nella sentenza di primo grado e la testimonianza del teste T. fosse stata travisata rispetto a quanto dallo stesso affermato e sebbene il giudice di Pace avesse ritenuto attendibili alcune parti di tale testimonianza e altre inattendibili, il giudice di appello, riportandosi alla sentenza di primo grado, si era limitato ad affermare con una formula apodittica che "in proposito immuni da vizi logici sono le argomentazioni del Giudice di prime cure il quale apprezzava correttamente le risultanze dibattimentali". Sarebbero stati altresì violati i criteri di valutazione della prova allorquando il giudice di appello utilizzava la deposizione del perito dott. D., il quale dichiarava di non aver tenuto conto, nè considerato la testimonianza del T. nelle ripartizioni delle responsabilità perchè non si trattava di un elemento tecnico e quindi non spettava a lui valutarlo. Lamentava poi il ricorrente che la pena che in concreto gli era stata inflitta superava i limiti edittali di cui all’art. 590 c.p.,che, alla data del fatto, prescriveva per le lesioni gravi una pena da due a sei mesi di reclusione, ovvero una multa da Euro 206 ad Euro 619, mentre per le lesioni gravissime la pena della reclusione da due a sei mesi ovvero della multa da Euro 619 ad Euro 1.239. Il giudice di Pace pertanto avrebbe dovuto infliggere una sanzione pecuniaria attenendosi ai limiti edittali contenuti nella norma di riferimento , mentre invece nella sentenza impugnata era stata applicata una sanzione pecuniaria che andava ben al di là dei limiti edittali di cui all’art. 590 c.p. vigente al tempo del commesso delitto. La difesa del ricorrente inoltre censurava la sentenza impugnata anche in ordine alle statuizioni civili, in quanto i giudici di merito avevano seguito i criteri di liquidazione del cosiddetto metodo tabellare con riferimento ai criteri di liquidazione del Tribunale di Milano, mentre le tabelle cui avrebbero dovuto fare riferimento erano quelle in uso presso il Tribunale di Bologna, nel cui distretto è compreso l’ufficio del giudice di Pace del luogo in cui si è verificato il sinistro.

Infine rilevava il ricorrente che erronea e contraddittoria era la sentenza impugnata anche in ordine alle statuizioni civili, in quanto mancava la prova sull’an e la valutazione sul quantum era stata effettuata in violazione di norme di legge sia con riferimento alla inabilità temporanea totale e parziale, sia con riferimento a quella permanente tabellare.

Osserva preliminarmente la Corte che,alla data odierna non è ancora decorso il termine massimo di prescrizione in ordine al reato di lesioni colpose ascritto al ricorrente. Il reato in questione è stato infatti commesso in data (OMISSIS) e il termine massimo di prescrizione è pari ad anni sette e mesi sei. Peraltro dalla lettura dei verbali di udienza presenti in atti risultano due periodi di sospensione, uno dal 5.04.2005 al 15.12.2005, l’altro dal 5.07.2007 al 9.10.2007. Pertanto la prescrizione sarebbe maturata soltanto in data 1.01.2012. Tanto premesso osserva la Corte che i motivi di ricorso che attengono alla dinamica del sinistro stradale sono palesemente infondati, in quanto ripropongono questioni di merito a cui la sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta e mirano ad una diversa ricostruzione del fatto preclusa al giudice di legittimità.

Il ricorrente infatti non considera la motivazione criticata, ma si limita a dolersi del risultato attinto dalla sentenza impugnata e accumula circostanze che intenderebbero ridisegnare (il fatto a ascrittogli) in chiave a lui favorevole, al fine di ottenere in tal modo una decisione solamente sostitutiva di quella assunta dal giudice di merito.

In merito alla dinamica del sinistro è infatti chiaro il percorso motivazionale che ha indotto i Giudici del Tribunale di Bologna a confermare la sentenza di primo grado.

Il Tribunale,infatti, evidenziava che vi era rapporto di causalità tra il sinistro e le lesioni e che il sinistro appariva riconducibile all’impatto della persona offesa P.F. con la pavimentazione stradale, determinato dalla traiettoria impressa allo scooter dalla collisione con l’autocarro condotto dal R..

Rilevava correttamente la sentenza impugnata che giustamente il giudice di primo grado aveva ritenuto sussistente la colpa grave dell’imputato consistita nell’avere posto in essere una manovra di svolta a sinistra, senza avere prima controllato che non sopraggiungessero da dietro altri veicoli, nonchè la colpa specifica in capo allo stesso consistita nel mancato azionamento dell’indicatore di direzione in violazione dell’art. 154 C.d.S., comma 1, lett. a) e b), comma 2. Il Tribunale peraltro, correttamente valutando gli elementi probatori acquisiti, con particolare riferimento al contributo tecnico offerto dal perito dott. D. e alla testimonianza del teste oculare T.G., aveva riconosciuto che alla determinazione dell’evento aveva dato il suo contributo altresì la persona offesa, che non aveva adeguato la velocità di marcia allo stato dei luoghi, e aveva confermato la ripartizione delle responsabilità effettuata dal giudice di Pace, attribuendo alla persona offesa una percentuale di responsabilità nella causazione del sinistro nella misura del 30%. Evidenziava sul punto che la maggiore responsabilità nella causazione del sinistro era da attribuirsi all’imputato, dal momento che, se avesse segnalato la propria svolta con l’indicatore di direzione, avrebbe dato al P. che sopravveniva la possibilità di mettere in atto una diversa manovra in modo da evitare il sinistro.

Infondato è anche il motivo di ricorso secondo cui la pena inflitta all’odierno ricorrente avrebbe superato i limiti edittali previsti per il reato ascrittogli di cui all’art. 590 c.p.. Sul punto il Tribunale ha osservato, con dettagliate argomentazioni che, essendo il reato contestato all’imputato quello di lesioni colpose gravissime commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, la disposizione applicabile è quella di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 52, co. 2, lett. a) che stabilisce, nel caso di reato punito con la pena della reclusione o dell’arresto alternativa a quella della multa o dell’ammenda, la pena pecuniaria della specie corrispondente da Euro 258 a Euro 2.582. Nè, in virtù del principio del favor rei, può ritenersi applicabile la pena originariamente prevista dall’art. 590 c.p., dal momento che l’applicazione di tale principio riguarda solo i reati commessi in epoca antecedente rispetto a quella di entrata in vigore delle disposizioni istitutive della competenza del Giudice di Pace in materia penale, mentre, nella fattispecie di cui è processo il reato è stato commesso in data (OMISSIS), quindi in epoca successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 274 del 2000.

Infondato è infine il motivo di ricorso riguardante le statuizioni civili.

Come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, anche su questo punto con dettagliate e congrue argomentazioni, il Giudice di Pace aveva operato la liquidazione del danno non patrimoniale in via equitativa, criterio che prescinde da ogni automatismo. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, sul punto, (cfr., Cass., Sez. 3, Sent. n. 34209 del 17.06.2010, Rv. 248371) in tema di liquidazione del danno morale, la relativa valutazione del giudice in quanto affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, costituisce valutazione di fatto, sottratta al sindacato di legittimità se sorretta da congrua motivazione.

Infondata, sul punto, è quindi la relativa doglianza, come pure infondata, oltre che generica, è quella riproposta in sede di ricorso per cassazione, in ordine alla circostanza che il giudice di primo grado si era affidato a criteri di elaborazione giurisprudenziale elaborati presso il Tribunale di Milano e non già presso il Tribunale di appartenenza. Il motivo in questione, come già rilevato dalla sentenza impugnata, è peraltro del tutto generico, dal momento che anche nell’odierno ricorso, il R. si è limitato a lamentarsi del mancato ricorso alle tabelle in uso presso il Tribunale di Bologna senza specificare i motivi per cui sarebbe stato più congruo applicarle.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per questo giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 2726,00 oltre accessori come per legge.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento sostenute dalla parte civile per questo giudizio di Cassazione, liquidate in Euro 2.726,00 oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 12-05-2011) 14-06-2011, n. 23776

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.L., tramite il difensore, ricorre per Cassazione avverso la ordinanza 12.11.2010 con la quale il Tribunale del Riesame di Napoli, in parziale riforma della decisione 22.9.2010 del Giudice delle indagini preliminari, parzialmente accogliendo i motivi di appello proposti dalla difesa del prevenuto, ha rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere.

La difesa dell’indagato richiede l’annullamento della ordinanza impugnata deducendo, con un primo motivo, vizio di contraddittorietà della motivazione. In particolare la parte ricorrente rileva che il Tribunale del riesame, prendendo atto della esclusione dell’esistenza di sufficienti indizi con riferimento al delitto di cui all’art. 416 bis c.p. (capo A della originaria rubrica della imputazione) ed escludendo, con riferimento al delitto di illecito porto e detenzioni di armi (capo g1 della rubrica dell’imputazione), l’aggravante di cui alla L. n. 203 del 2001, art. 7, ha pur tuttavia, senza fornire adeguata motivazione, ritenuto la sussistenza della medesima aggravante con riferimento all’ipotesi di violazione della L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies (capo b dell’imputazione).

Con un secondo motivo la difesa denuncia altresì la violazione dell’art. 275 c.p.p., comma 3 e art. 274 c.p.p., ex art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e) in ordine alla valutazione della sussistenza della presunta pericolosità del P.L. ritenuta con riferimento alla esistenza del pericolo di reiterazione del reato alla luce della pericolosità manifestata in riferimento all’episodio di violenza nei confronti di C. l’ergastolano, al numero delle armi e alla sussistenza della aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 collegata al capo B) della imputazione.

Dalla lettura del provvedimento impugnato si evince che il P. L. è indagato in stato di detenzione con riferimento alle ipotesi di violazione: B) del reato di cui all’art. 110 c.p., art. 81 cpv. c.p., art. 61 c.p., n. 2, L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies e D.L. n. 152 del 2001, art. 7; G1) del reato di cui agli artt. 110 e 81 cpv. c.p., L. 14 Ottobre 1974, n. 497, artt. 10, 12, 14 e L. n. 203 del 1991, art. 7. Dal medesimo provvedimento si evince altresì che: 1) il Tribunale del riesame, con precedente decisione aveva escluso la gravità indiziaria in relazione all’art. 416 c.p.; 2) la difesa aveva formulato nuova istanza volta ad una modificazione del regime restrittivo della libertà previa esclusione della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7. Sul punto il Tribunale del riesame ha affermato: "…tuttavia, in considerazione della mancanza di elementi che possano far ritenere che P. L. fosse partecipe del sodalizio per cui opera il fratello, condividendone il sistema, o comunque essendo a conoscenza dei relativi meccanismi operativi (così come osservato dal Tribunale nella già citata ordinanza di riesame), deve ritenersi che non sia possibile attribuire alla detenzione delle armi da parte dell’odierno istante la finalità di agevolare il clan camorristico in questione…..pertanto….in mancanza di gravi indizi in ordine alla coscienza e volontà da parte di P.L. di agevolare con la detenzione delle pistole il clan dei casalesi, deve pervenirsi all’annullamento della contestata aggravante…." Sostenendo, peraltro: "…resto, invece, la contestata aggravante con riferimento alla condotta di intestazione fittizia inscindibilmente connessa alla agevolazione del clan, dal momento che essa è finalizzata ad evitare la apprensione patrimoniale da parte dell’Autorità in relazione alla qualità di camorrista del titolare effettivo".

Il tribunale quindi, da un lato, accogliendo l’appello dell’indagato, ha escluso l’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 in relazione al delitto di cui al capo G1); dall’altro ha ritenuto sussistente l’aggravante con riferimento al solo reato di cui al capo B). Sulla base di queste premesse processuali il collegio osserva quanto segue. Il ricorso è fondato e va accolto, anche in conformità delle conclusioni formulate anche dal Procuratore Generale.

La motivazione del provvedimento denota un’obbiettiva contraddittorietà e un’evidente carenza di motivazione. Infatti, a fronte dell’affermata mancanza di elementi che possano far ritenere il P.L. "partecipe del sodalizio" cui era aderente il proprio fratello e che fosse "consapevole" di aiutare un’ associazione camorristica, il Tribunale non spiega le ragioni per le quali sia pervenuto a conclusioni diametralmente opposte con rifermento all’accusa di violazione della L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies. Infatti, non viene spiegato se e come il P.L. fosse consapevole della appartenenza del proprio fratello al clan camorristico, nonchè per conto di quale affiliato al clan, il P.L. rivestisse la funzione di prestanome fino al 2003 nonchè in epoca successiva al dicembre del 2008. La assenza di qualsiasi chiarimento sul punto rende la motivazione viziata ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), con la conseguenza che il provvedimento deve essere annullato con rinvio al Tribunale di Napoli il quale dovrà procedere ad un nuovo esame della complessiva posizione del P.L.. Il nuovo giudizio demandato al giudice del rinvio dovrà vertere sui seguenti punti:

a) Valutazione dell’esistenza di elementi indizianti idonei a ritenere la sussistenza della aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 connessa al reato di cui al capo B). b) Valutazione della "pericolosità" che, ex artt. 274 e 275 c.p.p. dovrà essere specificatamente riconsiderata ai fini della scelta della misura cautelare più idonea, dovendosi tenere conto del mutato quadro indiziario.

Il presente provvedimento dovrà essere comunicato dalla Cancelleria alla Autorità competente ex art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-04-2011) 30-06-2011, n. 25767

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 14.6.2010 la Corte di appello di Catania confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Siracusa sez. distaccata di Avola del 27.5.2009 di condanna del ricorrente alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 500,00 di multa per tentativo di estorsione e ricettazione. L’imputato con ripetute minacce cercava di farsi consegnare da D.S.P. somme con il pretesto di una guardiania abusiva sui fondi della parte offesa ed inoltre veniva trovato in possesso di alcuni titoli di provenienza illecita.

La Corte territoriale rilevava le precise dichiarazioni rese dalla parte offesa e l’efficacia intimidatoria delle minacce rivolte alla stessa ed anche i furti e i danni ricevuti presumibilmente in conseguenza della resistenza dimostrata alle richieste del ricorrente. Circa i titoli di provenienza illecita, nessuna giustificazione era stata offerta dal ricorrente in relazione al loro possesso.

Ricorre l’imputato che con il primo motivo allega che a suo carico sussistevano solo le dichiarazioni della parte offesa non riscontrata da alcun ulteriore elemento. Vi era stata solo una lite tra le parti in quanto la parte offesa non aveva inteso ricompensare l’imputato per i servizi di guardiania effettuata. La Corte territoriale non aveva affatto valutato la personalità della parte offesa che era incline ad atti di violenza come testimoniato anche da alcuni testi.

Con il secondo motivo si ribadisce che non era stata valutata come richiesto in appello la personalità della parte offesa e che non era stata adeguatamente motivata la mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, stante l’esiguità della somma richiesta dall’imputato.

Motivi della decisione

Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, va dichiarato inammissibile.

Circa il primo motivo si muovono censure meramente di fatto già esaminate dai giudici di merito che hanno ritenuto l’affidabilità della parte offesa non essendo emerso alcuna ragione per dubitarne ed essendo le dichiarazioni rese dallo stesso indirettamente avvalorate dagli accertamenti effettuati dai C.C. e da quanto riferito da alcuni testi, coltivatori della zona, circa il modus operandi in genere tenuto dall’imputato.

La motivazione appare congrua e logicamente coerente, le censure come detto sono generiche e di merito.

Circa il secondo motivo nella prima parte si ribadiscono quanto già detto circa l’attendibilità della parte offesa; nella seconda parte si lamenta la mancata motivazione in ordine alla denegata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, che però non è mai stata richiesta in appello, sicchè il dedotto vizio appare inesistente e il motivo inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.