Cass. civ. Sez. II, Sent., 17-07-2012, n. 12292 Opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.A. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in data 18-6-1997, con il quale gli era stato intimato il pagamento della somma di L. 8.708.514 in favore del geometra T. A., per prestazioni professionali che, secondo l’opponente, erano state svolte da altro professionista.

Con sentenza del 20-1-2005 il Tribunale di Cassino accoglieva parzialmente l’opposizione e, ritenendo che al geometra T. potesse essere riconosciuto il solo compenso per la pratica di accatastamento edilizio e non anche per l’intera procedura di condono, il cui importo era già stato corrisposto dal S. al geometra C.S., riduceva l’importo dovuto all’opposto ad Euro 611,28, conteggiando anche l’acconto nella misura di Euro 619,75.

Con sentenza depositata il 24-1-2006 la Corte di Appello di Roma rigettava il gravame proposto avverso la predetta decisione dall’opposto.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre il T., sulla base di due motivi.

Il S. non ha svolto attività difensive.
Motivi della decisione

1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’insufficienza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, in relazione alla rilevata inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, ex art. 342 c.p.c.. Deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del gravame, nell’atto di appello erano stati svolti in modo specifico i motivi di impugnazione, tendenti a dimostrare che il geom. T. non era stato incaricato di svolgere soltanto l’attività di accatastamento, ma l’intera pratica di condono.

Il motivo è inammissibile per difetto d’interesse.

Dalla lettura della sentenza impugnata -la cui motivazione inizia con l’inciso "a prescindere dai fondati rilievi di inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi a norma dell’art. 342 c.p.c." e si sviluppa con un’ampia disamina del merito della vicenda, per rilevare l’infondatezza delle pretese creditizie avanzate dall’appellante-, si evince chiaramente che la Corte di Appello ha disatteso nel merito l’impugnazione proposta dal T., in piena coerenza con la pronuncia di rigetto (e non di inammissibilità) contenuta nel dispositivo. I rilievi inerenti alla inammissibilità del gravame, pertanto, sono stati svolti in via puramente incidentale e devono intendersi quali meri obiter dicta, non incidenti sull’effettiva ratio decidendi, costituita dalla mancanza di prova circa il conferimento al T., da parte del S., dell’incarico relativo all’espletamento della intera pratica di condono edilizio.

Orbene, costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui le affermazioni, contenute nella motivazione della sentenza di appello, che non abbiano spiegato alcuna influenza sulle statuizioni adottate, essendo improduttive di effetti giuridici, non possono essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse (tra le tante v. Cass. 22-11-2010 n. 23635; 19-2-2009 n. 4053; Cass. 5-6-2007 n. 13068; 14-11- 2006, n. 24209; Cass. 23-11- 2005 n. 24591).

2) Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’omessa e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che il S. si era rivolto al T. solo per provvedere all’accatastamento dell’immobile e non per l’espletamento dell’intera pratica del condono.

Il motivo è infondato.

La Corte di Appello ha fornito adeguato conto delle ragioni per le quali ha rigettato l’appello proposto dal T.. Essa ha spiegato che l’opposto non ha fornito prova del suo assunto, secondo cui il S. gli avrebbe conferito l’incarico di provvedere non solo (come sostenuto dall’opponente) all’accatastamento dell’immobile, quale momento conclusivo dell’iter amministrativo diretto al rilascio del condono edilizio, bensì all’intero procedimento. Ha rilevato che la tesi del T. risulta, anzi, smentita dalla documentazione acquisita e dalle deposizioni rese dai funzionar del Comune, da cui è emerso che nel fascicolo, andato smarrito e poi rinvenuto, furono trovati documenti di sicura provenienza del geometra C., a dimostrazione di un incarico già conferito a quest’ultimo e dal medesimo a suo tempo in parte già espletato. Ha aggiunto (ma il rilievo appare ultroneo, a fronte dell’acclarata mancanza di prova circa il conferimento dell’incarico professionale, di per sè idonea a giustificare il rigetto delle pretese di pagamento avanzate dall’opposto, data la natura contrattuale dell’azione proposta) che il T. è venuto meno al dovere di informare il cliente dello smarrimento del fascicolo del Comune e della necessità di reintegrare o rinnovare la documentazione mancante; ed ha evidenziato che tale dovere di attivazione avrebbe consentito al S. di valutare l’opportunità di avvalersi o meno dell’opera professionale offerta dal T., ovvero di rivolgersi ad altri professionisti.

Si tratta di argomentazioni congrue e logiche, che valgono a sorreggere la decisione impugnata, fornendole una idonea base motivazionale. Non sussistono, pertanto, i vizi denunciati dal ricorrente, dovendosi piuttosto osservare che le censure mosse con il motivo in esame mirano, in buona sostanza, ad ottenere un riesame del merito della vicenda, al fine di dimostrare che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, l’incarico conferito dall’opponente al T. riguardava lo svolgimento dell’intera pratica di condono edilizio e comprendeva, quindi, l’obbligo di approntare tutti gli atti necessari.

In tal modo, peraltro, si sollecita a questa Corte l’esercizio di poteri di cognizione che non le competono, rientrando la valutazione delle risultanze probatorie nei compiti istituzionali riservati al giudice di merito. I vizi di motivazione denunciatoli in cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, pertanto, non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perchè spetta solo a quel giudice individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova (Cass. Sez. 2, 14-10-2010 n. 21224; 5-3-2007 n. 5066; Cass. 21 aprile 2006, n. 9368; Cass. 20 aprile 2006, n. 9234; Cass. 16 febbraio 2006, n. 3436; Cass., 20 ottobre 2005, n. 20322).

3) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato.

Poichè l’intimato non ha svolto alcuna attività difensiva, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 09-08-2012, n. 14351

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Svolgimento del processo
La Curatela del Fallimento della XXX s.r.l., dichiarato dal Tribunale di Treviso con sentenza del 11 dicembre 1995, convenne in giudizio P.V., che aveva ricoperto la carica di amministratore unico della società dall’atto di costituzione – sottoscritto dalla convenuta e dall’altro socio XXX, titolare di quota largamente maggioritaria – nel settembre 1984 sino alla revoca conseguente alla delibera dell’azione di responsabilità nel giugno 1994. Le imputava, tra l’altro, di avere concesso in comodato gratuito, con atto sottoscritto il 4 marzo 1985 e registrato, all’altro socio (e suo compagno di vita) un compendio mobiliare – costituito in gran parte da pregiati oggetti di antiquariato – che la società aveva acquistato, con contratto scritto e registrato, dal medesimo R. due mesi dopo la costituzione, di non averne chiesta la restituzione alla scadenza del termine quinquennale al R., al quale anzi i beni stessi erano stati rivenduti con patto di riservato dominio al prezzo, mai riscosso, di lire 100 milioni, a fronte di un valore di circa un miliardo; con la conseguenza che, quando il Fallimento aveva fatto sequestrare i beni, solo una parte degli stessi – per un valore stimato di lire 234.570.000 – era stata recuperata.
La convenuta eccepì, al riguardo, che in realtà l’acquisto del compendio era stato escogitato al solo fine di sottrarre ai creditori personali del R. i beni, che infatti erano rimasti presso l’abitazione di (OMISSIS) del predetto, sì che nessun danno la società aveva in effetti subito in conseguenza dei negozi in questione. Il giudizio, interrotto per la chiusura del fallimento e riassunto dalla XXX s.r.l. in liquidazione, venne definito in primo grado con la condanna della P. al risarcimento dei danni, liquidati in somma pari alla differenza tra il valore dell’intero compendio e quello della parte recuperata e venduta dal Fallimento, oltre al mancato guadagno per il comodato gratuito durato di fatto circa dieci anni.
Il gravame proposto dalla P. – cui resistette la XXX s.r.l.
formulando appello incidentale sulla liquidazione dei danni – è stato, per quanto qui ancora rileva, accolto dalla Corte d’appello di Venezia, che in riforma della sentenza di primo grado ha rigettato la domanda di risarcimento in relazione alle suddette condotte gestorie.
La Corte ha ritenuto fondata l’eccezione di simulazione assoluta del contratto di acquisto dei beni mobili e dei successivi contratti di comodato e rivendita dei beni stessi al R., desumendo la mera apparenza di tali contratti da un complesso di elementi indiziar gravi, precisi e concordanti, il cui utilizzo a tal fine non ha ritenuto precluso dal disposto degli artt. 1417 e 2729 cod. civ. attesa la qualità di terzo rivestita dalla P., la quale aveva sottoscritto i contratti stessi nella esclusiva qualità di legale rappresentante della società. Ha quindi concluso la Corte che la inala gestio imputata alla convenuta per la perdita di alcuni dei beni acquistati (peraltro risalente ad epoca successiva alla cessazione dalla carica della convenuta appellante), e per la mancata utilizzazione dei beni stessi, è insussistente, non avendo la società mai realmente acquistato la proprietà di tali beni.
Avverso tale sentenza, depositata il 27 agosto 2008, la XXX s.r.l.
in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui resiste la P. con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo, la società ricorrente lamenta che, ritenendo (implicitamente) la P. legittimata ad eccepire la simulazione assoluta dei contratti di compravendita, comodato e rivendita di cui sopra, ed (esplicitamente) a provare senza limiti tale simulazione, la sentenza della Corte veneziana avrebbe violato e falsamente applicato l’art. 1415 c.c., comma 2 e l’art. 1417 cod. civ., perchè la predetta, pur essendo terzo, non è titolare di diritti propri che siano stati pregiudicati dalla simulazione, sì che non potrebbe ritenersi "meritevole" di tale legittimazione e facoltà di prova senza limiti.
1.1 Con il secondo motivo la società torna a dolersi del riconoscimento di tale facoltà in favore di chi sarebbe stata, sin dal principio, consapevole, partecipe ed artefice dell’asserito accordo simulatorio: deduce che in tal modo risulterebbe violato e falsamente applicato il coordinato disposto degli artt. 1417 e 2722 c.c. e art. 2729 c.c., comma 2, che sulla non partecipazione del terzo alla simulazione fonderebbero il presupposto dello speciale regime derogatorio previsto dalla prima norma.
2. I due motivi – la cui connessione ne consiglia l’esame congiunto – sono privi di fondamento. In primo luogo, la stessa società ricorrente non dubita che la signora P. sia da considerare terzo rispetto ai negozi da essa conclusi nella qualità di rappresentante (legale) della società stessa. E invero non è dubbio che gli effetti propri dei suddetti negozi (cfr. art. 1414 cod. civ.) riguardano esclusivamente i rispettivi patrimoni delle parti, cioè della società e del S., a prescindere dalla circostanza, rilevante ad altri fini (cfr. artt. 1389, 1390 e 1391 cod. civ.), che la volontà della prima sia stata espressa, anche in sede di accordo simulatorio, dalla odierna resistente in qualità di rappresentante.
In ciò del resto risiede una delle ragioni logico-giuridiche del riconoscimento in favore del terzo, nell’art. 1417 cod. civ., della facoltà di provare per testimoni (e quindi per presunzioni: art. 2729 cod. civ.) l’accordo simulatorio senza i limiti (artt. 2722, 2724 e 2725 cod. civ.) dettati dalla legge alle parti del negozio:
che quest’ultimo non opera nei confronti del terzo come regolamento negoziale, fonte di diritti e obblighi per le parti, bensì come mero fatto giuridico. In tal senso, alla attribuzione alla P. della qualità di terzo a norma dell’art. 1417, operata dalla sentenza impugnata in base alla circostanza che la predetta ha partecipato ai negozi in questione nella sola qualità di legale rappresentante di una delle parti, possono conferirsi una valenza ed un significato anche più ampi di quelli palesati nella motivazione:
il punto cioè è che i negozi in questione rilevano in questo giudizio di responsabilità solo come fatti giuridici, che influiscono sugli obblighi, della cui violazione qui si controverte, gravanti sul terzo P. quale amministratore della società. E, se è vero che legittimato ad eccepire la simulazione di un negozio può essere (non ogni terzo ma) solo il terzo la cui posizione giuridica subisca pregiudizio in conseguenza della vicenda simulatoria, tale legittimazione non può negarsi a colui che, convenuto in azione di responsabilità dalla società già da lui amministrata per inadempimento agli obblighi di conservazione del patrimonio sociale, alleghi la mera apparenza degli atti con i quali i beni, dei quali la controparte denunzi la dispersione, sono stati acquisiti al patrimonio sociale stesso per poi uscirne. Evidente appare invero il pregiudizio che il terzo subirebbe nella specie ove gli fosse preclusa la facoltà di eccepire, con la simulazione assoluta di quegli atti, l’insussistenza del presupposto dei danni dei quali è stato chiamato a rispondere, costituito dalla appartenenza effettiva al patrimonio sociale dei beni dei quali gli si contesta la perdita. D’altra parte, posto che, in tale prospettiva, i suddetti negozi non rilevano come fonti di obbligazioni dei quali si controverta nel giudizio bensì per l’appunto come semplici fatti giuridici rilevanti ai fini della domanda risarcitoria proposta nei confronti dell’amministratore, l’ammissione di quest’ultimo senza limiti alla prova per testi e presunzioni della simulazione assoluta dei negozi stessi si mostra del tutto coerente con il sistema normativo regolante la prova dei contratti e con il disposto – con esso coerente – dell’art. 1417 cod. civ., come peraltro questa Corte ha già avuto modo di affermare chiaramente (cfr. Sez. 1 n. 4415/1979; Sez. 3 n. 2901/1969; Sez. 1 n. 2207/1966). Il rigetto delle doglianze esaminate ne deriva dunque di necessità.
3. Con il terzo motivo, la parte ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1414 c.c., comma 2 e la contraddittorietà della motivazione, per avere – sotto il primo profilo – ritenuto che la simulazione assoluta di atti sussista anche in difetto di controdichiarazione scritta (che la ricorrente ritiene invece necessaria) e, sotto il secondo profilo, per avere basato il suo convincimento in ordine alla mancanza di controdichiarazione su elementi presuntivi che invece farebbero presumere la natura reale e non simulata della compravendita dei beni tra la società ed il R..
Anche tali doglianze non meritano accoglimento. Innanzitutto, il disposto dell’art. 1414 c.c., comma 2 non è pertinente al caso in esame, giacchè regola la distinta ipotesi della c.d. simulazione relativa, in cui le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, laddove nella specie è stato eccepito che le parti non hanno voluto concludere realmente alcun contratto (c.d. simulazione assoluta). Nel caso di simulazione assoluta non può evidentemente trovare applicazione l’esigenza, posta dall’art. 1414, comma 2, che del diverso negozio voluto effettivamente dalle parti sussistano i requisiti di forma, oltre che di sostanza, unica circostanza da provare essendo invece l’inesistenza del contratto apparentemente concluso dalle parti, e la prova di tale circostanza – tanto più ove ad allegarla sia un terzo – non soggiace ai limiti previsti dal codice civile per la prova dei contratti.
Rettamente dunque la Corte veneziana si è data carico della mancanza di controdichiarazione scritta solo nell’esame critico dei vari elementi di prova indiretta risultanti complessivamente a sostegno della eccezione di simulazione, per concludere che tale mancanza nella specie non rivestiva valore significativo per escludere la simulazione, tenuto conto sia del complesso degli elementi considerati (dai quali emergeva inequivocamente come i contratti in questione costituissero un mero stratagemma del R. per sottrarre l’intero suo patrimonio mobiliare alla garanzia dei suoi creditori personali, mediante atti di data certa puntualmente registrati), sia della concreta situazione nella quale la vicenda è maturata, nella quale il totale controllo che il R. aveva sulla XXX s.r.l.
(direttamente, quale titolare del 90% del capitale sociale, o comunque per il tramite della sua compagna e fiduciaria P.) doveva fargli apparire, al momento della sottoscrizione della compravendita, del tutto remota l’esigenza di una controdichiarazione scritta. La critica che la società ricorrente muove a tale motivazione – che appare non priva di logica e di coerenza – si mostra in effetti diretta a sostenere una diversa interpretazione rispetto a quella scelta dal giudice di merito, e come tale è inammissibile, essendo estraneo al controllo sulla motivazione demandato al giudice di legittimità il riesame nel merito delle valutazioni espresse nella sentenza impugnata.
4. Analoghe considerazioni si impongono infine in relazione al quarto motivo, con il quale la ricorrente si duole della motivazione espressa dalla Corte di merito in ordine al significato da attribuire al fatto della rivendita dei beni conclusa da ultimo tra la società – sempre rappresentata dalla P. – ed il S.. Fatto che la Corte, a differenza della odierna ricorrente, non ha ritenuto elemento fondamentale e decisivo, bensì solo un maldestro tentativo dei due soci di far riacquistare formalmente al S. – nel mutato contesto del passaggio del controllo della società in capo al creditore pignoratizio delle quote – la proprietà dei beni già fittiziamente ceduti alla società stessa. Anche qui, la ricorrente contrappone ad una motivazione – che appare congrua, pur se non necessariamente l’unica possibile – la sua tesi alternativa secondo la quale la necessità di compiere un atto di riacquisto attesterebbe l’inesistenza di qualsivoglia simulazione. Tesi sulla quale tuttavia non compete a questa Corte pronunciarsi, nell’ambito del controllo di legittimità ad essa attribuito.
5. Il rigetto del ricorso si impone dunque, con la conseguente condanna della soccombente al pagamento delle spese, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 7.000,00 per onorari e Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione prima civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. VI 30-04-2008 (28-04-2008), n. 17643 Mandato di arresto europeo – Consegna per l’estero – Consegna condizionata del residente nello Stato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO
1.-. Con sentenza in data 14/3/2008 la Corte di Appello di Torino ha disposto la consegna di C.A.A. alla Autorità Giudiziaria Francese ai lini dell’esecuzione della pena di anni uno di reclusione a lui inflitta con sentenza del Tribunale di Grande Istanza di Grenoble in data 26/5/06 per il reato di cui all’art. 434 c.p. francese, comma 27 (evasione), commesso in (OMISSIS) nel (OMISSIS), in quanto nei suoi confronti era stato emesso, in data 23/2/07, dal Procuratore della Repubblica di Grenoble mandato di arresto europeo e il predetto era stato tratto in arresto dai Carabinieri di (OMISSIS) in data 22/2/08.
Con la medesima sentenza la Corte di Appello di Torino, rilevato che nei confronti di C.A.A. risultava in corso un procedimento presso il Tribunale di Verbania per il reato di cui agli artt. 495 e 496 c.p. per il quale era fissata udienza dibattimentale in data 12/5/2008, ha disposto, ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 24, il rinvio della consegna all’esito di tale procedimento penale.
2.-. Avverso la suindicata sentenza ha proposto ricorso per Cassazione C.A.A., tramite il suo difensore, chiedendone l’annullamento.
Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione della L. n. 69 del 2005, art. 19, lett. a) e c), in quanto la sentenza di condanna del Tribunale di Grenoble sarebbe stata pronunciata in absentia dell’imputato e nel caso di specie non sussisterebbero le necessarie assicurazioni da parte della Autorità Giudiziaria emittente per garantirgli la possibilità di richiedere un nuovo processo in Francia ed essere presente in giudizio. In particolare, nella documentazione allegata al mandato di arresto europeo non sarebbero state fornite concrete indicazioni in proposito, ma ci si sarebbe limitati a richiamare la possibilità di esperire opposition nello Stato di emissione. Inoltre nella sentenza impugnata non sarebbe contenuta la necessaria esplicita subordinazione della consegna alla concreta possibilità di esperimento della richiesta di nuovo giudizio L. n. 69 del 2005, art. 19, lett. a). A parte il fatto che, data la possibilità di esperire opposizione in Francia e di ottenere che il processo venga ridiscusso in presenza dell’imputato, non ci si troverebbe in presenza di un mandato di arresto per la esecuzione di una sentenza, ma di un mandato di arresto per fini di azione penale, sicchè avrebbe dovuto essere riconosciuta allo C. la garanzia di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 19, lett. e).
Con il secondo motivo si lamenta la "assenza di motivazione" in relazione alla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. h), e cioè in ordine alla possibilità che lo C. sia sottoposto a trattamenti inumani e degradanti se consegnato in Francia.
Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la "erronea applicazione del disposto di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. r), in quanto, trattandosi di soggetto residente in Italia, la consegna avrebbe dovuto essere rifiutata con conseguente esecuzione della pena in Italia, conformemente a quanto stabilito dall’art. 4, n. 6, Decisione Quadro CE.
3.-. Il primo motivo di ricorso è infondato. Questa Corte ha, infatti, già affermato che rispetta la condizione prevista dalla L. n. 69 del 2005, art. 19, lett. a), la consegna per una condanna in absentia se l’ordinamento dello Stato di emissione prevede la possibilità di proporvi opposizione entro un termine che decorre dal momento in cui l’interessato ha avuto effettiva conoscenza della decisione (Sez. 6^, n. 17574 del 18/5/2006 – 22/5/2006, Jovanovic).
Inoltre la suindicata disposizione si limita a stabilire che in caso di decisione pronunciata in absentia la consegna e subordinata alla condizione che la autorità giudiziaria emittente fornisca assicurazioni sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato di arresto europeo la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato membro di emissione e di essere presenti al giudizio, senza richiedere che in sentenza la consegna sia esplicitamente subordinata a tale condizione. Nella fattispecie, in esame, l’ordinamento francese prevede espressamente la richiesta garanzia, sicchè sussistono i requisiti fissati dalla legge.
Il secondo motivo prospetta censure del tutto generiche, in quanto la possibilità che lo C. sia sottoposto in Francia a trattamenti inumani e degradanti è apoditticamente affermata senza alcun idoneo elemento di supporto.
4.-. Anche le residue censure sono prive di fondamento. Infatti nel caso di specie non si applicano nè la L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. r, nè L. n. 69 del 2005, art. 19, lett. e), in quanto la prima di queste due disposizioni riguarda esclusivamente l’ipotesi in cui il soggetto richiesto sia cittadino italiano (mentre C.A. A. è di nazionalità francese) e la seconda, nel suo applicarsi anche al residente nello Stato Italiano, richiede un requisito che, nel caso di specie, non può ritenersi sussistente.
Il concetto di "residenza" (desunto interpretativamente anche dall’art 43 c.c.) deve risultare da un elemento obiettivo (la dimora abituale) e da un elemento subiettivo o intenzionale (volontà di stabilirsi in un certo luogo). Questa Corte ha già chiarito che, quanto all’elemento obiettivo, la durata della dimora non va intesa come assoluta continuità della medesima, bensì soltanto come "abitudine della dimora": questa ultima perciò non viene meno in caso di interruzione del rapporto della persona con il luogo a causa di suoi allontanamenti, anche se frequenti, specie in relazione alla organizzazione e alle esigenze della vita moderna che ha notevolmente aumentato le occasioni dello spostamento della persona da un luogo all’altro. Quanto all’elemento soggettivo, esso non va inteso come intenzione di dimorare costantemente e definitivamente, senza limiti nel tempo e negli interessi, in un dato luogo, bensì come intenzione attuale di rimanere stabilmente in un luogo per un apprezzabile periodo di tempo, desunta da fatti concludenti (Sez. 1^, Sentenza n. 316 del 2/03/1964, Rv. 099149, Perez). In definitiva, per poter considerare sussistente il requisito della residenza in Italia occorre che sia dimostrato che l’interessato non soltanto abbia la sua dimora abituale in un determinato luogo del nostro Paese, ma intenda permanervi stabilmente, con ciò stabilendo un radicamento nel territorio nazionale.
Nella fattispecie in esame lo C. risulta senza fissa dimora e privo di documenti, tanto che per la sua identificazione i Carabinieri hanno dovuto procedere ad un accertamento A.F.I.S.. E’ emerso altresì che il predetto aveva usato anche altre false identità ("alias (OMISSIS)")- A fronte di tali significative risultanze il mero certificato di residenza (stilato dal Comune di Verbania e prodotto dalla difesa nel corso del procedimento) non appare idoneo, da solo, a dimostrare la sussistenza del requisito richiesto dalla Legge. Del resto la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato il valore meramente indiziario delle certificazioni anagrafiche a fronte di fondate risultanze di segno opposto (v. da ultimo: Sez. 5^, Sentenza n. 28617 del 15/06/2004, Rv.
229314, El Hadda).
5.-. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Riserva il deposito della motivazione. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

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Cassazione, sez. II, 8 novembre 2011, n. 23209 Per la riassunzione rilevano i termini fissati dal giudice o quelli previsti per l’opposizione a verbale?

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Fatto e diritto

1. L’odierno ricorrente, A..B. , impugna il provvedimento suindicato col quale il giudice di pace di Rossano dichiarava l’improcedibilità del suo ricorso presentato in riassunzione avanti il giudice di pace di Rossano, a seguito di sentenza di incompetenza pronunciata dal giudice di pace di Squillace il 13 giugno 2007, pubblicata il 14 giugno 2007, che dichiarava la propria incompetenza territoriale, competente essendo il giudice di pace di Rossano e assegnando termine di 90 giorni per la riassunzione.

2. – In fatto precisa il ricorrente che aveva proposto opposizione avverso un verbale di contestazione di infrazione al codice della strada del 31 ottobre 2006 con ricorso depositato davanti al giudice di pace di Squillace il 7 novembre del 2006. A seguito della sentenza d’incompetenza del giudice di pace di Squillace, entro i 90 giorni da quest’ultimo fissati aveva inviato a mezzo posta, in data 9 agosto 2007, la comparsa di riassunzione di tale giudizio. Risultava quindi rispettato il termine di 90 giorni assegnato per la riassunzione, mentre il giudice di pace aveva dichiarato l’improcedibilità del suo ricorso ritenendo che “lo stesso appare tardivamente proposto rispetto ai termini di impugnativa del verbale di contestazione previsti per legge entro 60 giorni dalla notifica dello [stesso], atteso che la impugnativa dinanzi al giudice di pace di Squillace, competente per territorio e la successiva pronuncia di competenza non sospende i termini”.

3. L’odierno ricorrente formula due motivi di ricorso: col primo deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 4 della legge 890 del 1982 in relazione all’articolo 22, primo comma, della legge 689 del 1981, rilevando che legittimamente aveva proceduto alla riassunzione con comparsa affidata al servizio postale in data 9 agosto 2007, nei 90 giorni fissati nella sentenza del giudice di pace di Squillace. Col secondo motivo deduce violazione all’articolo 50 cod. proc. civ., avendo erroneamente il giudice di pace ritenuto che la sentenza d’incompetenza pronunciata da altro giudice di pace non sospende i termini per l’opposizione a sanzione amministrativa.

4. – Resiste con controricorso l’amministrazione, la quale deduce l’inesistenza della notifica effettuata nei suoi confronti presso l’avvocatura distrettuale dello Stato e non già presso l’avvocatura generale, ulteriormente osservando l’inammissibilità del ricorso per inidoneità dei quesiti ai sensi dell’articolo 366 bis c.p.c. ed infine deducendone l’infondatezza.

5. — Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere accolto, perché manifestamente fondato. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

6. Il ricorso è manifestamente fondato.

In primo luogo occorre osservare che la costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato ha sanato il dedotto vizio di notifica. Il ricorso poi presenta i prescritti quesiti di diritto, che risultano ammissibili, perché correttamente formulati.

Nel merito occorre osservare che la pronuncia di incompetenza del giudice di pace di Squillace fu pubblicata il 14 giugno 2007 e la riassunzione presso il giudice dichiarato competente, giudice di pace di Rossano, fu effettuata con comparsa affidata al servizio postale in data 9 agosto 2007, ampiamente nei termini fissati per la riassunzione. L’atto di riassunzione può essere notificato a mezzo del servizio postale, applicandosi di conseguenza le regole generali quanto al conteggio dei termini e risultando, quindi, tempestivo l’atto consegnato in termini al servizio postale, seppure poi pervenuto all’ufficio a termine ormai scaduto.

Occorre poi rilevare la fondatezza anche del secondo motivo di ricorso, posto che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di pace, la traslazione del giudizio, determinatasi con la sentenza di incompetenza pronunciata dal giudice di pace di Squillace, opera la conservazione degli effetti processuali e sostanziali derivanti dalla domanda iniziale.

7. Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e la causa va rimessa per nuovo esame ad altro giudice del merito pari ordinato, che si indica in diverso magistrato dello stesso ufficio, cui è anche demandato, ex art. 385 c.p.c., di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimità.

P.T.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro magistrato dello stesso ufficio (Giudice di Pace di Rossano), che deciderà anche sulle spese.

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