Cass. civ. Sez. V, Sent., 18-02-2011, n. 3949 Agevolazioni ed esenzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 17 luglio 2006 all’AGENZIA delle ENTRATE (depositato il 24 luglio 2006), la s.r.l. FRENER e REIFER METALLBAU – premesso che con avviso di accertamento… notificato il 16 dicembre 2002 l’Ufficio aveva recuperato a tassazione per l’anno 1996 anche le seguenti poste: (a) contributo concesso dalla Provincia Autonoma di Bolzano (L. 830.000.000) e costi non riconosciuti relativi (b) a spese per pedaggi autostradali (.L. 13.527.633), (c) al rimborso di spese di viaggio (del suo)… agente di commercio (L. 2.904.000), (d) per rimborso spese alberghiere (L. 5.396.813) nonchè (e) costo non inerente… all’attività dell’impresa (L. 50.909.000) -, in forza di tre motivi, chiedeva di cassare la sentenza n. 40/03/05 della Commissione Tributaria di Secondo Grado di Bolzano (depositata il 5 gennaio 2006) che aveva recepito in parte il suo appello avverso la decisione (5/05/05) della Commissione Tributaria di Primo Grado di Bolzano la quale aveva anch’ essa parzialmente accolto il suo ricorso.

Il 17 novembre 2006 l’Agenzia intimata depositava atto di mera costituzione.

Motivi della decisione

1. La Commissione Tributaria di Secondo Grado – ricordato che il primo giudice ha riconosciuto deducibili soltanto parte dei costi in contestazione (L. 9.000.000 (… lett. b); L. 744.000 (… lett. c);

L. 1.690.655 (… lett. e)) e rigettato nel resto il ricorso – ha statuito (2) di confermare l’impugnata sentenza per quanto riguarda l’importo di L. 830.000.000 da riassumere a reddito e (2) di riconoscere integralmente i costi contestati cosi come contabilizzati.

A. In ordine alle questioni (accolte) il giudice di appello osserva:

– quanto… al punto b), che l’intera spesa di L. 13.527.633 deve considerarsi detraibile attesa l’assoluta impossibilità del contribuente di ottenere dai concessionari autostradali una documentazione di spesa precisa (di tal che non può che ritenersi valida la documentazione agli atti con l’indicazione aggiunta dal contribuente in sede di contabilizzazione della spesa);

– la spesa (viaggio aereo all’estero) indicata al punto c) va compresa tra i costi dell’impresa perchè la partecipazione ad un meeting tra clienti della società non rientra nel concetto di ordinaria attività, solo per la quale il contratto di agenzia prevede che le spese di viaggio siano a carico dell’agente;

– l’intero importo (L. 5. 396.813) portato dalle fatture concernenti spese alberghiere (punto d)) può essere riconosciuto tra i costi deducibili perchè sembrano riferirsi a lavori effettuati dalla società (avendo questa, in appello, specifica(to) dettagliatamente i nominativi dei dipendenti e i lavori cui i medesimi erano destinati, anche se dette notizie non si potevano evincere direttamente dalle fatture);

– l’intero importo di L. 50.909.900 della spesa di cui al punto e) è deducibile perchè dalle fatture si evince che le spese sono relative alla costruzione di strutture aziendali.

B. Per quanto riguarda la questione di cui al punto a) (respinta), poi, lo stesso giudice afferma:

– la L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 91 si limita ad indicare in via generale la non cumulabilità dell’agevolazione Tremonti con qualsiasi altra agevolazione statale;

– risulta chiaro l’intendimento del legislatore di non cumulare due diverse agevolazioni concesse per il medesimo oggetto: una concretizzatasi a mezzo di una riduzione dell’imponibile fiscale, l’altra a mezzo di un contributo a fondo perduto sui costi.

2. La società censura tale decisione con tre motivi.

A. Con il primo la ricorrente – esposto (a) che l’agevolazione aggiuntiva (L. 830. 000. 000) era stata concessa dalla Provincia di Bolzano e (b) che per effetto dell’applicazione dell’art. 3, comma 88… aveva indicato, nella dichiarazione… (dei) redditi 1996, una riduzione di reddito imponibile IRPEG per l’importo di L. 2.092.437.000;

– denunzia violazione e/o erronea e/o falsa applicazione della L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 89 e 91, osservando:

– inizialmente, il disegno di legge di accompagnamento alla Finanziaria per il 1996 prevedeva, all’art. 28, una detassazione del reddito per i soli investimenti delle aree depresse (oltre che, al comma 4, una norma antielusiva che ha trovato applicazione sia per l’agevolazione per le aree depresse che per la miniproroga Tremonti);

– tanto ha indotto il legislatore a stabilire un divieto di cumulo dell’agevolazione in esame con le misure già esistenti in favore di tali aree (il D.L. n. 244 del 1995…); tale divieto di cumulabilità è stato riportato, con una formulazione pressochè identica, nell’art. 3, comma 91;

– la disposizioni di cui all’art. 28 detto è stata poi trasposta, con modifiche non significative, nell’art. 3, commi da 85 a 81 e da 89 a 91 del testo definitivo (L. n. 549 del 1995).

Per la ricorrente, quindi, il divieto di cumulo previsto dal comma 91 riguarda la sola detassazione per le aree depresse, di cui all’art. 3, commi da 85 a 81, ma non la miniproroga della Tremonti di cui al comma 88… inizialmente non contemplata dal disegno di legge ed introdotta solo nella stesura definitiva della L. n. 549 del 1995.

La contribuente – osservato, ancora, che la disciplina dell’agevolazione… di cui al D.L. n. 357 del 1994, art. 3 non conteneva nessun divieto di cumulo con altre agevolazioni per cui (non avendo la miniproroga statuita dall’art. 3, comma 88… introdotto un nuovo tipo di agevolazione, ma semplicemente esteso la detassazione… originaria agli investimenti in beni strumentali nuovi) la cumulabilità deve essere riconosciuta anche con riferimento all’agevolazione in esame -, di poi, sostiene che la clausola ad eccezione delle agevolazioni alle attività di ricerca contenuta nel comma 91 dell’art. 3… costituisce… una frase incidentale e che il periodo che… precede l’inciso (le agevolazione di cui ai commi da 85 a 91…) assume un senso compiuto anche eliminando l’inciso con la conseguenza che i benefici fiscali previsti dall’art. 3 ai commi 85 e ss…. non sono cumulabili esclusivamente con le agevolazioni previste dalle disposizioni normative indicate espressamente dal comma 91 ma sono cumulabili con le altre agevolazioni sia fiscali che finanziarie previste da leggi diverse da quelle espressamente richiamate nel comma 91.

B. Con il secondo motivo la contribuente – esposto che relativamente al punto c) (L. 2.160. 000 quale costo non riconosciuto relativo a rimborso di spese di viaggio… agente di commercio) il giudice di primo grado aveva ammesso in deduzione solo l’importo di L. 744.000 – denunzia (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4) nullità della sentenza o del procedimento per error in procedendo (negazione dell’effetto sostitutivo dell’appello) sostenendo che la sentenza… di secondo grado (laddove ritiene di riconoscere integralmente i costi… come contabilizzati) non poteva limitarsi a comprendere tra i costi… soltanto il residuo di L. 2.240.000 ma avrebbe dovuto definire il giudizio sostituendosi alla sentenza della Commissione Provinciale quale nuova (ed unica) fonte di regolamento della vicenda.

C. Con il terzo (ultimo) motivo la società denunzia (ancora ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4) nullità insanabile della sentenza o del procedimento per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo in ordine al costo (L. 50.909.000) non riconosciuto in quanto non inerente, secondo l’Ufficio, all’attività dell’impresa perchè la sentenza impugnata, nella parte motiva, afferma che l’intero importo di L. 50.909.000 viene riconosciuto… costo deducibile mentre nel dispositivo è riconosciuto solo il minor importo di L. 49.218.000:

per la ricorrente il provvedimento non consente individuazione del concreto comando giudiziale e, pertanto, non è possibile neppure.., utilizzare il procedimento di correzione di cui agli artt. 281 e 288 c.p.c..

4. Il ricorso deve essere respinto.

A. La complessiva tesi esposta dalla ricorrente a conforto della prima doglianza è destituita di fondamento in entrambi i profili.

La L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 91 dispone:

Le agevolazioni di cui ai commi da 85 a 93 del presente art. non sono cumulabili con altre agevolazioni statali a qualsiasi titolo concesse alle attività produttive, ad eccezione delle agevolazioni alle attività di ricerca, a norma del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, art. 1, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, e delle successive disposizioni dettate dal D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla L. 7 aprile 1995, n. 104, e dal D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1995, n. 341, anche se concesse in forma automatica ai sensi del citato D.L. n. 244 del 1995, art. 1.

A.1. Il chiaro ed univoco tenore testuale della norma (le agevolazioni di cui ai commi da 85 a 93 del presente art.), con indicazione, quindi, di tutti i commi dell’intervallo numerico (da 85 a 93) fissato dal legislatore, impedisce di limitare – come sostiene la ricorrente – il divieto di cumulo delle agevolazioni dalla stessa prevista alle sole ipotesi regolate nei commi 85 a 87 e, conseguentemente, di escludere dal divieto di cumulo la cd. miniproroga della Tremonti di cui allo stesso art. 3, comma 88.

L’insostenibilità della lettura propugnata dalla contribuente, di poi e peraltro, trova conferma logica proprio nella circostanza che la miniproroga detta inizialmente non fosse contemplata dal disegno di legge perchè la sua introduzione con la stesura definitiva della L. n. 549 del 1995 dimostra in modo univoco la volontà di estendere a tutte le agevolazioni (nuove o prorogate) il divieto di cumulo: il testo del disegno di legge, quindi, oltre a non essere significativo in sè, conferma l’intenzione del legislatore di prevedere la non cumulabilità per tutto, sia per le agevolazioni già previste nel disegno di legge che per quella del comma 88 imperativamente disposta.

Si consideri, ancora, che non si rileva (nè è stata adombrata dalla ricorrente) nessuna incompatibilità, nè logica nè giuridica, del beneficio di cui alla ripetuta miniproroga con la disposta sua non cumulabilità con altri.

A.2. Parimenti non corretta si rivela la lettura, per così dire limitativa, della norma avanzata dalla contribuente – fondata sull’inciso ad eccezione delle agevolazioni alle attività di ricerca contenuto nella stessa -, per la quale il divieto di cumulo di cui al comma 91 non riguarda tutte e qualsiasi altre agevolazioni statali ma (fatte salve quelle riconosciute alle attività di ricerca) solo le agevolazioni concesse in base alle disposizioni di legge espressamente indicate nello stesso comma 91, ovverosia:

(a) art. 1, comma 2 (comma sostituito dalla Legge di Conversione 19 dicembre 1992, n. 488, art. 1), D.L. 22 ottobre 1992, n. 415 (convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni) avente ad oggetto il rifinanziamento della L. 1 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno, il quale dispone:

2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), nell’ambito delle rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa determinazione di indirizzo del Consiglio dei Ministri, definiscono le disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla base dei seguenti criteri:

a) le agevolazioni sono calcolate in equivalente sovvenzione netto secondo i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla vigente normativa della Comunità economica europea (CEE) in materia di concorrenza e di aiuti regionali;

b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve essere attuata secondo un’articolazione territoriale e settoriale e per tipologia di iniziative che concentri l’intervento straordinario nelle aree depresse del territorio nazionale, anche in riferimento atte particolari condizioni delle aree montane, nei settori a maggiore redditività anche sociale identificati nella stessa delibera (3);

c) le agevolazioni debbono essere corrisposte utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione della redditività delle iniziative ai fini della loro selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino la massima trasparenza mediante il rispetto dell’ordine cronologico nell’esame delle domande ed il ricorso a sistemi di monitoraggio e, perle iniziative di piccole dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a sistemi di tutoraggio;

d) gli stanziamenti individuati dal CIP per la realizzazione dei singoli contratti di programma e gli impegni assunti per le agevolazioni industriali con provvedimento di concessione provvisoria non potranno essere aumentati in relazione ai maggiori importi dell’intervento finanziario risultanti in sede di consuntivo nonchè le successive disposizioni dettate dal (b) DL 8 febbraio 1995 n. 32 (convertito dalla L. 7 aprile 1995, n. 104): disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonchè per l’avvio dell’intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale;

(c) D.L. 23 giugno 1995, n. 244 (convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1995, n. 341) misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonchè disposizioni in materia di lavoro e di occupazione anche se concesse in forma automatica ai sensi del D.L. n. 244 del 1995, art. 1.

Pure questa interpretazione, infatti, urta contro il chiaro disposto normativo del comma 91, quale evidenziato dal valore logico omnicomprensivo (attesa la qualità grammaticale di indefinito, significativo della funzione dallo stesso svolta nel discorso) dell’aggettivo altre che relaziona il sostantivo agevolazioni, valore che impone di riferire la disposta non cumulabilità ad ogni e qualsivoglia agevolazione diversa da quelle contemplate nei commi da 85 a 93.

La tesi, peraltro e comunque, oltre che contro la ratio della norma, è logicamente inaccettabile laddove propone di limitare la non cumulabilità delle agevolazioni di cui ai commi detti soltanto con le agevolazioni previste dalle disposizioni richiamate nello stesso comma 91 perchè tutte le disposizioni richiamate riguardano soltanto agevolazioni per il Mezzogiorno e/o comunque per le aree depresse, con la conseguenza che la limitazione del divieto di cumulabilità proposta dalla ricorrente si risolve in un divieto che, siccome invalido per le altre zone (zone ordinarie), danneggerebbe proprio le zone svantaggiate perchè sarebbero le uniche a subire la limitazione, e ciò contrasta con tutta l’attività legislativa tesa a favorire lo sviluppo di quelle aree.

Di conseguenza ed in definitiva il richiamo normativo del comma 91 deve essere inteso non come limitativo del divieto di cumulabilità alle sole zone svantaggiate ma soltanto come specificativo dell’applicabilità del divieto anche a quelle zone.

A.3. La complessiva doglianza, peraltro, non investe il vero contenuto della decisione impugnata.

La C.T.R., infatti, ha ritenuto esser chiaro l’intendimento del legislatore (desunto dalla non cumulabilità dell’agevolazione Tremonti con qualsiasi altra agevolazione statale prevista nella L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 91) di non cumulare due diverse agevolazioni concesse per il medesimo oggetto: una concretizzatasi a mezzo di una riduzione dell’imponibile fiscale; l’altra a mezzo di un contributo a fondo perduto sui costi.

La specifica affermazione del giudice di appello concernente la incidenza del contributo a fondo perduto sui costi, all’evidenza, costituisce una ratio decidendi del tutto autonoma e, soprattutto, diversa da quella (contestata) della non cumulabilità atteso che il D.L. 10 giugno 1994, n. 357, art. 3 (cd. Trecenti) si limita, al primo comma, ad escludere dall’imposizione del reddito d’impresa il 50% del volume degli investimenti realizzati nel periodo di imposta… in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti e, al comma successivo, a disporre che per investimento si intende la realizzazione… di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l’ampliamento, la riattazione, l’ammodernamento di impianti esistenti e l’acquisto.

B. Gli ultimi due motivi di ricorso sono privi di fondamento.

Nella logica del giudice di appello, infatti, le somme (L. 2.160.000 e L. 49.218.000) indicate in dispositivo conseguono evidentemente all’effetto (parzialmente) devolutivo dell’impugnazione (nel senso della intangibilità della minor parte (rispettivamente: L. 744.000 e L. 1.690.655) degli afferenti costi già riconosciuta dal giudice di primo grado e non impugnata dall’Ufficio: quindi, sulla devoluzione al suo esame solo della parte residua.

L’entità dei costi in questione indicata nel dispositivo della sentenza di appello rappresenta quella ulteriore negata dalla CTP, come univocamente desumibile dalla doverosa lettura congiunta del dispositivo e della motivazione: in questa (in particolare) il giudice di appello ha chiaramente detto di riconoscere integralmente i costi contestati così come contabilizzati: tanto, quindi, consente agevolmente di individuare il concreto, effettivo comando contenuto nella sentenza impugnata.

6. Nonostante l’integrale soccombenza della ricorrente nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese processuali del giudizio di legittimità in quanto l’Agenzia intimata non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 07-02-2011, n. 1190 Esclusioni dal concorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la definizione immediata del giudizio, ai sensi degli artt. 55 e 60 del D.Lvo n. 104/2010, e di ciò è stato fatto avviso alle parti presenti.

Con il ricorso in esame, parte ricorrente ha impugnato il giudizio di inidoneità espresso dalla commissione per gli accertamenti sanitari per il reclutamento di 1152 carabinieri effettivi in ferma quadriennale. La commissione, all’esito dell’accertamento sanitario, ha riscontrato il ricorrente affetto da "Alterazioni acquisite della cute (tatuaggi) regione pettorale destra, braccio destro, regione dorsale che per sedi e dimensioni determinano rilevanti alterazioni dell’apparato cutaneo e della funzione fisiognomica (art.19 della D.T. 5/1272005).

Come seguono le censure dedotte in gravame:

a)la commissione non ha specificato, con adeguata motivazione, le ragioni in base alle quali la presenza dei tatuaggi, valutati alla stregua dell’art. 10 del bando di concorso, determinava il giudizio di non idoneità all’arruolamento;

b)il giudizio non risulta sorretto da alcun accertamento sulla ricorrenza dei parametri normativamente indicati come causa di non idoneità (visibilità, alterazioni, deturpamenti, disdoro);

c)i tatuaggi sono collocati in zone coperte dal corpo non visibili e non risultano esteticamente sgradevoli o raccapriccianti e/o deturpanti.

Con ordinanza n. 163/2010 sono stati chiesti chiarimenti all’intimata amministrazione.

All’esito dell’incombente, il Collegio reputa il ricorso infondato.

Il Collegio osserva, innanzitutto, che non tutti i tatuaggi costituiscono, in astratto, motivo di esclusione dalla procedura concorsuale bensì soltanto quelli che secondo la valutazione dell’amministrazione assumono una rilevanza tale da incidere negativamente – alla stregua del giudizio di valore – sugli aspetti di idoneità indicati nel bando e nella direttiva tecnica nonché incidenti sui profili sanitari, anche alla luce del Regolamento di disciplina militare.

Ciò premesso, consta in punto di fatto che il ricorrente si è presentato agli accertamenti sanitari con 4 tatuaggi: uno in regione pettorale destra raffigurante un simbolo giapponese di cm 8 x 8; uno sul deltoide e sul braccio destro raffigurante un elmo con MCMLXXXVII di cm 16,5 x 17; uno in regione dorsale raffigurante il TAO di cm 9 x 11; uno, infine, sul braccio sinistro raffigurante una stella di cm 3 x 2,5: quest’ultimo, però, ha chiarito l’amministrazione, non considerato nel giudizio di inidoneità.

La documentazione fotografica rende ragione sulla consistenza e dimensione dei tatuaggi che avvolgono la regione pettorale destra, il braccio destro e la regione dorsale.

Rileva, comunque, in via tranciante la circostanza che il contestato giudizio è stato reso ai sensi dell’art. 19 della direttiva tecnica 5/12/2005.

La commissione ha ritenuto – secondo un giudizio di discrezionalità tecnica insindacabile sul piano della relazionabilità del fatto (tatuaggio) alla norma (art. 19, D.M. 5/12/2005) – che siffatta alterazione, indipendentemente dalla sua cronicità, fosse tale da determinare una rilevante alterazione fisiognomica.

La consistenza/rilevanza dell’alterazione sconta un giudizio di valore che il Collego – alla stregua anche della documentazione fotografica – reputa adeguatamente motivato e, perciò, immune da macroscopici vizi di logicità e travisamento dei fatti.

Non è dubbio che forme di eccentricità o di ricercatezza nei tatuaggi stridano con l’immagine di sobrietà dell’Arma (cfr art. 18 del Regolamento di disciplina militare);

La contestata esclusione è stata adottata sul presupposto di una rilevata alterazione della cute.

La cennata alterazione è riconducibile alle ipotesi di cui all’art.19 della Direttiva del 19.4.2000: recante l’elenco delle imperfezioni che sono, quanto alla "Dermatologia", causa di inidoneità al servizio militare;

Nel caso di specie, vi è stata indubbiamente un’infiltrazione patologica di sostanze chimiche nel derma dell’interessato: con ripercussioni (ed è in ciò che consistono, appunto, i "riflessi fisiognomici" menzionati dalla normativa di settore) sull’epidermide e sull’ipoderma.

L’art 19 della direttiva tecnica 5/12/2005 non considera la "cronicità" come il comune denominatore di ogni alterazione ma pone la stessa in alternativa alle "rilevanti alterazioni funzionali e fisiognomiche"; tanto lo si evince, in via di interpretazione logicosistematica, dalla disgiuntiva "o" inserita nel periodo nonché dalla "virgola" che segue immediatamente al soggetto della frase (Le alterazioni congenite ed acquisite, croniche della cute e degli annessi, estese o gravi o che, per sede, determinino rilevanti alterazioni funzionali o fisiognomiche…).

Per realizzare un tatuaggio, si usano sostanze di cui è nota la natura cancerogenetica; tali sostanze possono – in particolare – stimolare l’attività dei linfociti del derma contro i melanociti della cute ed, in soggetti predisposti (pur in assenza di precedenti, ed evidenti, manifestazioni cliniche), provocare la comparsa di malattie dermatologiche: quali la psoriasi e le dermatiti eczematose. In letteratura, sono riportati casi di correlazione statistica tra l’esecuzione di tatuaggi e il manifestarsi di una sarcoidosi: ovvero di uno pseudo linfoma.

Giammai l’intimata amministrazione – pena la violazione del principio della "par condicio" tra i candidati (e, comunque, di una specifica norma di bando: nella quale la menzionata Direttiva è espressamente richiamata) – avrebbe potuto esimersi dall’assumere una determinazione del genere considerato (congruamente motivata: e adottata, più in generale, all’esito di una procedura in cui non è data riscontrare la sussistenza di alcun invalidante vizio di forma).

L’impugnato giudizio sanitario non presenta certo quei caratteri di illogicità, superficialità o incoerenza che – soli – potrebbero invalidarlo.

Esso è, in ogni caso, espressione di discrezionalità tecnica: insindacabile, in sede di giurisdizione generale di legittimità, se non nei (ristretti) limiti di cui si è testé fatto cenno.

In conclusione, il ricorso in esame è infondato e va, perciò, respinto mentre le spese di processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore Ministero della Difesa che si liquidano in Euro 1.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 24-02-2011, n. 1739 Provvedimenti contingibili ed urgenti

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Svolgimento del processo

Il Sindaco di Roma – Commissario delegato ai sensi dell’OPCM n. 3543 del 26 settembre 2006, con atto n. 266 del 22 febbraio 2010, ha ordinato che, con decorrenza immediata, i ripristini delle pavimentazioni stradali a seguito di scavi effettuati su suolo pubblico dalle società di gestione dei pubblici servizi per la posa o manutenzione dei rispettivi impianti sono eseguiti con le modalità tecniche indicate nella scheda allegata all’ordinanza, escludendo dall’applicazione della direttiva gli interventi di ripristino effettuati con tecnologie a basso impatto ambientale, quali la multi trincea o la perforazione orizzontale guidata.

Di talché, la T. S.p.a. – la quale gestisce impianti tecnologici sotterranei e fornisce pubblici servizi – ha proposto il presente ricorso, articolato nei seguenti motivi:

Nullità per carenza di potere. Incompetenza. Violazione, erronea e falsa interpretazione e applicazione dell’OPCM n. 3543 del 26.9.2006, del D.P.C.M. del 18.12.2009, dell’art. 5 L. 225/1992. Violazione dei principi generali dell’ordinamento in materia di esercizio dei poteri emergenziali e di adozione delle ordinanze di necessità ed urgenza. Violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza. Eccesso di potere in ogni sua figura sintomatica ed in particolare difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento, contraddittorietà interna ed irragionevolezza, sviamento. Ingiustizia manifesta. Contraddittorietà ed illogicità.

L’ordinanza impugnata esulerebbe dal perimetro dei poteri extra ordinem del Commissario delegato, espressamente prorogati dal DPCM del 18 dicembre 2009 al solo fine di consentire la prosecuzione delle iniziative programmate per fronteggiare l’emergenza nel settore del traffico e della mobilità della città di Roma nei limiti dettati dall’OPCM del 29 giugno 2006.

Tra gli interventi volti a fronteggiare l’emergenza dichiarata non rientrerebbe la fattispecie regolamentata con l’ordinanza n. 266/2010, vale a dire i ripristini delle pavimentazioni stradali a seguito di scavi effettuati su suolo pubblico dalle società di gestione dei pubblici servizi per la posa o manutenzione dei rispettivi impianti, atteso che il rifacimento del manto stradale sarebbe una mera opera di manutenzione ordinaria che non può rientrare nei programmi d’urgenza ed emergenza di riqualificazione dell’infrastruttura viaria.

Con l’approvazione del nuovo regolamento scavi, in data 23 novembre 2009, il Comune di Roma ha modificato l’art. 21 che già specificamente delinea le modalità di ripristino della pavimentazione stradale da parte dei soggetti che eseguono lavori di scavo, per cui l’ordinanza impugnata sarebbe illogica e contraddittoria rispetto a quanto già stabilito dal nuovo regolamento, il quale ha limitato la possibilità di chiedere l’ampliamento del ripristino della superficie della pavimentazione a casi specifici e per motivazioni oggettive.

L’ordinanza impugnata, quindi, sarebbe priva di adeguata istruttoria e carente di motivazione.

L’iniziativa assunta potrebbe trovare più plausibile spiegazione nelle esigenze del Comune di Roma non solo di mantenere in vigore i numerosi contratti di lavoro a tempo indeterminato riguardanti il Corpo di Polizia Municipale, ma anche nella intenzione di scaricare sulle imprese che eseguono scavi per pubblici servizi l’onere di porre rimedio alla situazione di manutenzione stradale della città di Roma, onere che dovrebbe gravare sul Comune stesso.

Il Commissario delegato non avrebbe fornito alcuna motivazione sulla necessità di discostarsi dal regolamento scavi emesso due mesi prima.

Il provvedimento, inoltre, sarebbe contraddittorio ed illogico nella parte in cui è disposta una modalità di ripristino che andrebbe ad incidere negativamente sulla qualità della vita della collettività, considerata la necessità di procedere al divieto di sosta non solo delle auto parcheggiate nell’area di intervento, ma anche di quelle parcheggiate sull’altro lato della strada, normalmente non interessata ai lavori nonché la necessità di procedere alla chiusura della strada al traffico stradale o al restringimento della carreggiata per tutto il tempo necessario alla realizzazione del ripristino stradale.

I vari Municipi di Roma avrebbero esteso l’applicazione dell’ordinanza anche ai lavori di Pronto Intervento già disciplinati dal regolamento scavi, ma ciò si porrebbe in contrasto con la stessa ordinanza che fa specifico riferimento agli scavi realizzati nell’ambito della programmazione di cui all’art. 5 del regolamento.

Violazione del principio di riserva di legge in relazione all’art. 23 Cost., dell’art. 1 l. 689/1981 e dell’art. 7 bis d.lgs. 267/2000. Eccesso di potere: sviamento dalla causa tipica, illogicità o irragionevolezza.

L’onere di eseguire interventi manutentori che esulano rispetto al dovere di ripristinare l’area interessata ai lavori di scavo si presenterebbe quale imposizione di una sorta di sanzione, nella misura in cui comporta un aggravio economico a carico degli operatori interessati, che andrebbe oltre il dettaglio di una prescrizione tecnica nel rispetto della quale eseguire un ripristino di manto stradale.

La richiesta di ripristino avanzata dal Sindaco di Roma – Commissario delegato, assumendo nella sostanza la natura di sanzione, sarebbe arbitraria e contra legem.

L’Avvocatura Generale dello Stato ha eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività della notifica; nel merito, le amministrazioni resistenti hanno contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del gravame.

La ricorrente ha depositato altra memoria a sostegno delle proprie ragioni.

All’udienza pubblica del 9 febbraio 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

1. L’infondatezza del ricorso nel merito consente di prescindere dall’esame dell’eccezione di irricevibilità per tardività della notifica.

2. Con l’impugnato provvedimento del 22 febbraio 2010, il Sindaco di Roma, quale Commissario delegato ai sensi dell’OPCM n. 3453 del 26 settembre 2006, ha ordinato che, con decorrenza immediata, i ripristini delle pavimentazioni stradali a seguito di scavi effettuati su suolo pubblico dalle società di gestione dei pubblici servizi per la posa o manutenzione dei rispettivi impianti sono eseguiti con le modalità tecniche indicate nella scheda allegata all’ordinanza ed ha altresì escluso dall’applicazione della direttiva gli interventi di ripristino effettuati con tecnologie a basso impatto ambientale, quali la multi trincea o la perforazione orizzontale guidata.

Con lo stesso atto, ha ordinato che gli Uffici comunali competenti provvedono a dare esecuzione all’ordinanza e che il Dipartimento Sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana provvede al coordinamento delle attività connesse con gli adempimenti previsti.

L’ordinanza è stata emanata premesso che:

con nota n. 8346 del 18 febbraio 2010, il Dipartimento per lo sviluppo delle infrastrutture e la manutenzione urbana ha segnalato la necessità di procedere all’adozione di provvedimenti urgenti volti alla regolazione della corretta esecuzione dei ripristini delle pavimentazioni stradali a seguito di scavi effettuati su suolo pubblico dalle società di gestione dei pubblici servizi per la posa o manutenzione dei rispettivi impianti, realizzati nell’ambito della programmazione di cui all’art. 5 del regolamento scavi comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 23 novembre 2009;

tale richiesta, in particolare, trae origine dalla circostanza che i ripristini in questione, per come, peraltro, ampiamente verificabile nell’esperienza quotidiana, si limitano alla larghezza ed alla profondità dello scavo effettuato, generando, di fatto, anche se realizzati a regola d’arte ai sensi dell’art. 21 del citato regolamento, una sostanziale discontinuità del manto stradale, che, per l’effetto, subisce e presenta diversi regimi di portanza della medesima carreggiata stradale;

la differenza tra la superficie stradale rinnovata e quella preesistente, per come sopra determinata, costituisce oggetto di continuo riscontro nelle attività giornaliere della cittadinanza e provoca condizioni di oggettiva pericolosità, soprattutto con riferimento alla sicurezza delle autovetture e dei motocicli, considerato che le non infrequenti disconnessioni della pavimentazione sono suscettibili di determinare sinistri anche di rilevante nocività per uomini e mezzi;

per sanare lo stato di diversificata usura ed ammaloramento del manto stradale della medesima carreggiata, si rende spesso necessario procedere a conseguenti ulteriori complessivi interventi di riqualificazione della superficie stradale interessata ivi compresa la parte da poco ripristinata, con maggiore intralcio del traffico veicolare e ulteriore dispendio di risorse pubbliche;

si ritiene, al contrario, che il corretto stato di manutenzione della rete stradale cittadina si qualifica come elemento di primario rilievo ai fini dell’ordinato scorrimento della circolazione e possa contribuire al miglioramento della qualità della vita della collettività interessata anche in termini di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità;

per l’effetto, in aggiunta alle previsioni del richiamato regolamento degli scavi stradali, nelle more dell’approvazione delle opportune modifiche ed integrazioni da parte del Consiglio Comunale, si ritiene indispensabile impartire apposite direttive recanti le modalità tecniche per la esecuzione dei ripristini degli scavi stradali come dianzi indicati, con esclusione degli interventi di ripristino effettuati con tecnologie a basso impatto ambientale, quali la multi trincea o la perforazione orizzontale guidata, al fine precipuo di limitare i rischi per la pubblica incolumità nonché il peggioramento delle condizioni di circolazione stradale.

3. Con una prima serie di censure, la ricorrente ha dedotto che l’ordinanza impugnata esulerebbe dal perimetro dei poteri extra ordinem del Commissario delegato.

Le censure sono infondate.

3.1 Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto del 4 agosto 2006, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, co. 1, l. 225/1992, ha dichiarato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza per la situazione determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Roma.

Con ordinanza del 26 settembre 2006, in relazione alla situazione di grave crisi derivante dalle complesse problematiche del traffico e della mobilità suscettibili di compromettere la qualità della vita della collettività interessata, ha nominato il Sindaco di Roma, fino al 31 dicembre 2008, commissario delegato per l’attuazione degli interventi volti a fronteggiare l’emergenza dichiarata nel territorio della Capitale.

Tale ordinanza, all’art. 1, co. 2, lett. a), ha espressamente previsto che il Commissario delegato provvede all’individuazione di misure efficaci per la disciplina del traffico, della viabilità, del controllo della sosta e per il miglioramento della circolazione stradale.

Ne consegue che, se l’attività di ripristino del manto stradale non è specificamente indicata tra quelle che il Commissario delegato, in particolare, può disporre ai sensi delle ipotesi enucleate alle lett. a1, a2, a3 e a4, non può comunque sussistere dubbio sul fatto che, avendo come obiettivo l’individuazione di misure efficaci per la disciplina "della viabilità" e per il "miglioramento della circolazione stradale", egli possa adottare qualunque misura funzionale alla realizzazione dello scopo e, tra queste, evidentemente rientrano le modalità tecniche con le quali eseguire i ripristini delle pavimentazioni stradali a seguito di scavi effettuati su suolo pubblico dalle società di gestione dei pubblici servizi.

In altri termini, l’OPCM del 26 settembre 2006 ha individuato gli obiettivi che il Commissario delegato, in relazione alla situazione di grave crisi per la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, deve perseguire – vale a dire, l’individuazione delle misure efficaci, tra l’altro, per la disciplina della viabilità e per il miglioramento della circolazione stradale – e, per la realizzazione dei detti fini, ha indicato una pluralità di strumenti, il che però certamente non esclude che, sebbene non siano incluse tra i mezzi espressamente indicati, il Commissario delegato possa provvedere al perseguimento e alla realizzazione degli obiettivi affidatigli con altre misure coerenti, tra cui è da annoverare quella che costituisce oggetto dell’ordinanza impugnata, vale a dire il ripristino delle pavimentazioni stradali a seguito di scavi effettuati su suolo pubblico, atteso che non è discutibile l’assunto secondo cui la discontinuità del manto stradale a seguito dei ripristini può causare seri problemi alla viabilità ed alla circolazione stradale.

D’altra parte, la circostanza che la situazione del ripristino del manto stradale è stata disciplinata in via ordinaria, e cioè con il regolamento scavi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 novembre 2009, non esclude che il Commissario delegato, ove ne sussistano i presupposti di necessità ed urgenza, possa intervenire sulla stessa situazione.

3.2 Il Collegio rileva in linea generale che, ai sensi dell’art. 5 l. 225/1992, al verificarsi di determinati eventi, il Consiglio dei Ministri delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi, e che, ai sensi del secondo e del quinto comma del detto art. 5, può provvedersi per l’attuazione degli interventi anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, fermo restando che le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l’indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.

Pertanto, tale norma, nell’attribuire il potere di ordinanza in deroga alle leggi vigenti, determina un ribaltamento nella gerarchia delle fonti normative presenti nel nostro ordinamento, investendo l’autorità amministrativa del potere di derogare alla norma ordinaria, sia pure nel rispetto dei principi generali.

Ne consegue che l’art. 5 l. 225/1992 deve qualificarsi come norma eccezionale ed il potere di deroga della normativa primaria conferito alla autorità amministrativa è ammissibile subordinatamente non solo al carattere eccezionale e temporaneo della situazione, ma anche all’esigenza che i poteri degli organi amministrativi siano ben definiti nel contenuto, nei tempi e nelle modalità di esercizio.

Nel caso di specie, l’OPCM del 26 settembre 2006, all’art. 4, ha autorizzato il Commissario delegato a derogare – nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 – ad una pluralità di norme, tra cui l’art. 42 d.lgs. 267/2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia, tra l’altro, di organizzazione di pubblici servizi.

Il Commissario delegato, nell’adottare il provvedimento impugnato, ha agito espressamente in deroga all’art. 42 d.lgs. 267/2000, per cui la relativa azione è stata contenuta nel perimetro delineato dall’ordinanza presidenziale attributiva del potere.

3.3 Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto del 18 dicembre 2009, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, co. 1, l. 225/1992, ha prorogato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di emergenza determinatosi nella città di Roma nel settore del traffico e della mobilità.

La proroga è stata adottata considerato che sono tuttora in corso le attività, in deroga alla normativa vigente, relative all’attuazione del piano di interventi per la riqualificazione delle infrastrutture viarie e per la mobilità nonché del piano parcheggi, finalizzati anche al contenimento dei livelli di inquinamento atmosferico.

Tuttavia, la proroga è stata adottata anche, in generale, al fine di porre in essere i necessari interventi occorrenti per il definitivo rientro nell’ordinario, atteso che il Presidente del Consiglio ha ritenuto persistente la predetta situazione emergenziale e che ricorrano i presupposti previsti dall’art. 5, co. 1, l. 225/1992 per la proroga dello stato di emergenza.

Ne consegue che la proroga non può dirsi adottata al solo fine di consentire la realizzazione delle attività in corso alla data della sua emanazione, ma anche per la realizzazione di ogni intervento necessario per il superamento dello stato emergenziale e per il definitivo rientro nell’ordinario, a prescindere dal fatto che gli interventi posti in essere siano o non siano in corso a tale data.

Lo stato di emergenza, infatti, è stato prorogato sic et simpliciter, non con il limitato fine di concludere le iniziative in corso.

4. La ricorrente ha altresì dedotto la carenza di motivazione e di istruttoria dell’ordinanza impugnata.

La censura non può essere condivisa.

Il Commissario delegato, sia pure basandola su circostanze di carattere essenzialmente empirico, ha fornito un’esaustiva spiegazione delle ragioni che lo hanno indotto a disporre l’integrazione del regolamento degli scavi comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 23 novembre 2009.

In particolare, come già evidenziato, nel provvedimento è indicato che:

i ripristini delle pavimentazioni stradali a seguito di scavi effettuati su suolo pubblico dalle società di gestione dei pubblici servizi per la posa o manutenzione dei rispettivi impianti, realizzati nell’ambito della programmazione di cui all’art. 5 del regolamento scavi comunali, per come, peraltro, ampiamente verificabile nell’esperienza quotidiana, si limitano alla larghezza ed alla profondità dello scavo effettuato, generando, di fatto, anche se realizzati a regola d’arte ai sensi dell’art. 21 del citato regolamento, una sostanziale discontinuità del manto stradale, che per l’effetto, subisce e presenta diversi regimi di portanza della medesima carreggiata stradale;

la differenza tra la superficie stradale rinnovata e quella preesistente, per come sopra determinata, costituisce oggetto di continuo riscontro nelle attività giornaliere della cittadinanza e provoca condizioni di oggettiva pericolosità, soprattutto con riferimento alla sicurezza delle autovetture e dei motocicli, considerato che le non infrequenti disconnessioni della pavimentazione sono suscettibili di determinare sinistri anche di rilevante nocività per uomini e mezzi;

per sanare lo stato di diversificata usura ed ammaloramento del manto stradale della medesima carreggiata, si rende spesso necessario procedere a conseguenti ulteriori complessivi interventi di riqualificazione della superficie stradale interessata ivi compresa la parte da poco ripristinata, con maggiore intralcio del traffico veicolare e ulteriore dispendio di risorse pubbliche.

Pertanto – ritenendo che il corretto stato di manutenzione della rete stradale cittadina si qualifichi come elemento di primario rilievo ai fini dell’ordinato scorrimento della circolazione e possa contribuire al miglioramento della qualità della vita della collettività interessata anche in termini di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità – in aggiunta alle previsioni del richiamato regolamento degli scavi stradali, nelle more dell’approvazione delle opportune modifiche ed integrazioni da parte del Consiglio Comunale, il Commissario ha ritenuto indispensabile impartire apposite direttive recanti le modalità tecniche per la esecuzione dei ripristini degli scavi stradali, con esclusione degli interventi di ripristino effettuati con tecnologie a basso impatto ambientale, quali la multi trincea o la perforazione orizzontale guidata, al fine precipuo di limitare i rischi per la pubblica incolumità nonché il peggioramento delle condizioni di circolazione stradale.

In definitiva, è plausibile ritenere che il Commissario delegato, nell’esercizio dei suoi poteri straordinari, abbia valutato come il ripristino limitato alla larghezza ed alla profondità dello scavo effettuato sia insufficiente, in quanto determina una sostanziale discontinuità del manto stradale, a tenere indenne l’ente proprietario della strada dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche coinvolte dagli scavi effettuati dalle società di gestione dei pubblici servizi e, in ragione della constatata discontinuità del manto stradale, idonea a mettere in pericolo uomini e mezzi e, quindi, a causare rischi per la pubblica incolumità, ha dettato prescrizioni tecniche integrative per procedere all’effettuazione dei ripristini.

Sulla base di tale iter argomentativo, non può essere altresì condivisa la prospettazione secondo cui l’iniziativa assunta troverebbe spiegazione nell’intento di scaricare sulle imprese che eseguono scavi per pubblici servizi l’onere di porre rimedio alla situazione di manutenzione stradale della città di Roma, onere che dovrebbe gravare sul Comune stesso.

In proposito, occorre considerare che l’ordinanza impugnata ha verosimilmente tenuto conto dell’art. 93 d.lgs. 259/2003, laddove prevede che gli operatori hanno l’obbligo di "tenere indenne" l’ente locale, ovvero l’ente proprietario, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d’arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall’ente locale.

In sostanza, il Commissario delegato, preso atto che il ripristino effettuato ai sensi del regolamento scavi, è inidoneo a "tenere indenne" l’ente locale dalle spese necessarie per la sistemazione delle aree pubbliche coinvolte, ha imposto nuove prescrizioni tecniche al fine di far rispettare il dettato della legge, con esclusione, peraltro, degli interventi di ripristino effettuati con tecnologie a basso impatto ambientale, ritenute evidentemente adeguate al rispetto dell’obbligo dei gestori di "tenere indenne" l’ente locale, e nelle more delle opportune modifiche ed integrazioni da parte del Consiglio Comunale.

L’ordinanza impugnata, quindi, non determina alcuna imposizione patrimoniale o reale aggiuntiva rispetto a quanto previsto dalla legge ed è certamente compatibile, non costituendone affatto una duplicazione, con la tassa per l’occupazione del suolo pubblico, atteso che quest’ultima ha natura tributaria ed è dovuta per la fruizione di un servizio a domanda individuale, secondo il principio del "beneficio", in ragione del quale il pagamento è dovuto da chi riceve l’utilità, mentre le prescrizioni tecniche imposte dal Commissario delegato non costituiscono un corrispettivo per la fruizione di un servizio, ma un adempimento del richiamato obbligo di legge dei gestori dei servizi pubblici di "tenere indenne" l’ente comunale dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche coinvolte dagli interventi.

Peraltro, anche ai sensi dell’art. 28, co, 1, d.lgs. 285/1992 (nuovo codice della strada), i concessionari di linee elettriche hanno l’obbligo di osservare le condizioni e le prescrizioni imposte dall’ente proprietario per la conservazione della strada e per la sicurezza della circolazione.

5. La ricorrente ha dedotto che il provvedimento sarebbe contraddittorio ed illogico nella parte in cui è disposta una modalità di ripristino che andrebbe ad incidere negativamente sulla qualità della vita della collettività.

La doglianza non è persuasiva atteso che il Commissario delegato, nell’adottare l’ordinanza in discorso, ha evidentemente ritenuto prevalente, con valutazione esente da qualsivoglia illogicità, l’interesse pubblico ad un ripristino della pavimentazione stradale che garantisca la sicurezza di uomini e mezzi.

6. La considerazione relativa all’estensione dell’ordinanza, da parte dei vari Municipi di Roma, ai lavori di Pronto Intervento non rientra nel thema decidendum del presente giudizio in quanto non refluisce sulla legittimità degli atti impugnati.

7. Con riferimento, infine, alla censura contenuta nel secondo motivo d’impugnativa, secondo cui la richiesta di ripristino, assumendo nella sostanza la natura di sanzione, sarebbe arbitraria e contra legem, è sufficiente rilevare che, in ragione di quanto in precedenza esposto, la natura sanzionatoria dell’ordinanza si rivela un assunto del tutto indimostrato.

8. All’infondatezza delle censure dedotte segue l’infondatezza del ricorso che va di conseguenza respinto.

9. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente in Euro 3.000/00 (tremila/00), sono poste a carico della ricorrente ed a favore, in parti uguali (ciascuna per Euro 1.500/00), delle resistenti amministrazioni statale e comunale.
P.Q.M.

respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in Euro 3.000/00 (tremila/00), in favore, in parti uguali, della Presidenza del Consiglio – Commissario delegato all’emergenza traffico e mobilità Comune di Roma e del Comune di Roma Capitale.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-05-2011, n. 10544 Notificazione degli atti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

dentale.
Svolgimento del processo

Con sentenza del 17 maggio 2006 la commissione tributaria regionale di Torino, in riforma della decisione della commissione provinciale in sede dell’8 ottobre 2002, annullava la cartella notificata il 15 febbraio 2001 a B.M. per l’anno d’imposta 1993, valutandola tardiva ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36 bis e 43, D.P.R. 602 del 1973, artt. 17 e 25, D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36, comma 2, nel testo risultante dal D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 bis, lett. c), (conv. mod. L. n. 156 del 2005).

Ricorre, per la cassazione di tale decisione, l’agenzia delle entrate adducendo un unico motivo al quale il contribuente resiste con controricorso e ricorso incidentale affidato a un solo motivo.
Motivi della decisione

A. Preliminarmente, B.M. denuncia la violazione e mancata applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), da parte dell’amministrazione ricorrente. Sostiene, infatti, che il ricorso sarebbe inammissibile per omessa esposizione dei fatti di causa; in via esemplificativa evidenzia la mancata segnalazione dell’assenza di ricorso introduttivo nei confronti del concessionario e l’omessa ricostruzione delle alterne vicende legislative intervenute in corso di causa. L’eccezione non è fondata.

B. Ai fini della sussistenza del requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa è sufficiente che nel contesto dell’atto d’impugnazione si rinvengano gli elementi indispensabili perchè il giudice di legittimità possa avere, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, contezza dell’oggetto dell’impugnazione, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti. In altri termini, è indispensabile che dal contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del "fatto", sostanziale e processuale, sufficiente per intendere correttamente il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia oggetto d’impugnazione.

C. La censura formulata con il ricorso riguarda esclusivamente un fatto processuale, e cioè il modo con il quale la questione sulla tardività della notifica della cartella oggetto di giudizio è stata portata all’attenzione dei giudici d’appello e da questi delibata a favore del contribuente. Tale fatto, come si dirà nell’esame dell’unico motivo, è chiaramente narrato a pag. 1 e 2 del ricorso dell’agenzia; nè era necessario far riferimento a questioni estranee al thema decidendum specificamente posto all’attenzione di questa Corte, così com’è da escludere che l’esposizione fattuale richiesta all’art. 366 c.p.c., riguardi l’evolversi nel tempo della normativa di settore.

D. Pregiudizialmente, con unico motivo di ricorso incidentale, B.M. denuncia infondatamente la nullità del procedimento di primo grado, essendo necessaria, in ordine all’impugnazione della cartella oggetto di giudizio, la partecipazione della concessionaria della riscossione, litisconsorte pretermesso ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 e art. 102 c.p.c..

E. Con il secondo motivo di ricorso introduttivo, l’odierno controricorrente denunciava la violazione e mancata applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, riguardo alla data di esecutività del ruolo e al termine per la notifica della cartella (sent. CTR, pag. 2); indi, eccepiva la decadenza dell’azione del fisco e/o della concessionaria. Ora, con il ricorso incidentale, sostiene che la concessionaria doveva partecipare al giudizio come litisconsorte necessario, con la conseguente necessità di rimettere la causa al primo giudice.

F. L’unico motivo di ricorso incidentale è manifestamente infondato sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui, in materia d’impugnazione della cartella esattoriale, la tardività della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare il concessionario a contraddire nel relativo giudizio, nè il giudice è tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario (Cass. n. 369 del 2009 e n. 22939 del 2007; v. anche Cass. S.U. n. 16412 del 2007).

G. Analogamente, il fatto che il contribuente venga a conoscenza del ruolo, formato dall’ente locale, soltanto tramite la notificazione dello stesso ad opera del concessionario della riscossione, non determina, ai sensi dell’art. 14 del rito tributario, una situazione di litisconsorzio necessario, nè sostanziale nè processuale, tra l’ente impositore ed il concessionario stesso, atteso che quest’ultimo, nell’operazione di portare a conoscenza del contribuente il ruolo, dispiega una mera funzione di notifica, ovverosia di trasmissione al destinatario del titolo esecutivo così come formato dall’ente e, pertanto, non è passivamente legittimato a rispondere di vizi propri del ruolo, come trasfuso nella cartella (Cass. n. 933 del 2009).

H. Con unico motivo di ricorso principale, l’agenzia delle entrate denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

I. Assume la ricorrente che la statuizione della sentenza di primo grado, contenente il rigetto del motivo di ricorso introduttivo teso a far dichiarare tardiva la notifica della cartella, non è stata impugnata ed è rimasta coperta da giudicato interno in base al combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 e art. 329 c.p.c., secondo cui l’impugnazione parziale comporta l’acquiescenza alle parti di sentenza non impugnate.

J. Aggiunge la difesa erariale che solo con una successiva memoria illustrativa il contribuente appellante aveva riproposto, in secondo grado, la questione della tardività della notifica della cartella, e ciò in violazione del D.Lgs. n. 546, art. 24, che non consente l’integrazione di motivi attinenti ad eccezioni in senso proprio.

K. Perciò, ritenuta la violazione della regola del giudicato interno, conclude per la cassazione senza rinvio della sentenza della commissione regionale.

L. La controricorrente resiste, rilevando che l’ambito applicativo dell’acquiescenza parziale può valere solo per quei vizi che, denunciati nel ricorso intro-duttivo, siano stati rigettati e non più riproposti in sede di gravame. Di contro, la commissione regionale ha dichiarato la decadenza dell’azione dell’erario alla luce dello jus superveniens; sicchè non si sarebbe verificata alcuna acquiescenza, riguardo ad una questione non presente nel ricorso introduttivo. Aggiunge che, ove pure la nuova questione fosse assimilata ad altra sollevata nel ricorso introduttivo, v’era carenza d’interesse a riproporre la censura in appello, atteso che il termine controverso era stato abrogato anteriormente alla sentenza di prime cure.

M. L’unico motivo di ricorso dell’agenzia è fondato.

N. Anteriormente al D.Lgs. n. 46 del 1999 l’iscrizione a ruolo e la successiva consegna dei ruoli all’intendenza di finanza dovevano avvenire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione a pena di decadenza (cfr. D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43).

Con il D.Lgs. n. 46 del 1999, si sanciva che le somme dovute a seguito di liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, dovevano essere iscritte in ruoli resi esecutivi entro il 31/12 del 2^ anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi. La notifica della cartella, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, doveva avvenire dapprima entro il 5 giorno del mese successivo alla consegna del ruolo e poi nell’ultimo giorno del 4^ mese successivo a quello di consegna. Tale termine, abrogato dal D.Lgs. n. 193 del 2001, era reintrodotto dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 417, lett. c), con riferimento all’ultimo giorno del 12 mese successivo a quello di consegna del ruolo.

O. Il quesito sul termine di decadenza per la notificazione delle cartelle D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, era devoluto alla Corte costituzionale, che, con sentenza n. 280 del 2005, dichiarava l’illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, nella parte in cui non prevedeva un termine certo e a pena di decadenza entro il quale si doveva notificare al contribuente la cartella di pagamento.

P. A seguito dell’indicazione contenuta in detta decisione e in applicazione dei principi dettati dalla Corte delle Leggi, il legislatore, con la L. n. 156 del 2005 di conversione del D.L. n. 106 del 2005, ha inserito una serie di disposizioni regolatrici dei termini di decadenza per la notificazione delle cartelle. Orbene, nei casi dello ius superveniens e della modifica normativa determinata dalla dichiarazione d’illegittimità costituzionale, le relative questioni possono essere conosciute anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio (Cass. n. 5224 del 26/05/1998). Tuttavia lo ius superveniens non può travolgere il giudicato già formatosi, la cui intangibilità rappresenta un principio fondamentale nel nostro sistema giuridico, quando il giudicato stesso abbia carattere sostanziale – consegua, cioè, a pronunce che, oltre a essere passate formalmente in giudicato, incidano sul diritto fatto valere in giudizio, anche risolvendo solo questioni preliminari di merito, o quando le nuove norme riguardino un oggetto che poteva essere dedotto nel precedente giudizio, ovvero quando il legislatore non abbia specificamente esteso le nuove disposizioni anche ai rapporti già definiti con sentenza passata in giudicato (Cass. n. 2091 del 04/02/2004, in materia fiscale).

Q. Nella specie, dall’esame della sentenza impugnata, emerge che "la violazione e mancata applicazione … dell’art. 25, comma 1 (termini per la notifica della cartella di pagamento)…" rientrava nel secondo dei sei punti di doglianza contenuti nel ricorso introduttivo (sent. CTR, pag. 2) e nella memoria illustrativa depositata in prime cure nel 2002 (sent. CTR, pag. 3); della violazione dei termini per la notifica della cartella di pagamento non si parla più nei motivi d’appello del 16 dicembre 2003 (sent. CTR, pag. 4-5) e se ne riparla, invece, nella memoria illustrativa del 3 maggio 2006 (sent. CTR, pag.

5).

R. Dunque in prime cure, avendo la CTP integralmente respinto nel 2002 il ricorso introduttivo, esso risulta travolto anche con riferimento ad ogni questione sui termini per la notifica della cartella di pagamento, con giudicato preclusivo di rigetto a seguito di omessa impugnazione sul punto specifico nell’appello del 2003.

Perciò lo ius superveniens (2005) non può intaccare il giudicato già formatosi, non avendo il legislatore specificamente esteso le nuove disposizioni anche ai rapporti già definiti con sentenza passata in giudicato.

S. La sentenza impugnata deve, dunque, essere cassata in relazione al motivo accolto e rinviata, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della commissione tributaria regionale, che dovrà uniformarsi al principio di diritto così enunciato: "Ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 e dell’art. 329 c.p.c., comma 2, lo "ius superveniens" rappresentato dal D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 bis lett. c), conv. mod. L. n. 156 del 2005, non può travolgere il giudicato parziale già formatosi sulla sentenza di primo grado".
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta quello incidentale;

cassa in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della commissione tributaria regionale di Torino.

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