Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 19-04-2012, n. 6106 Assegni vari Passaggio ad altra amministrazione Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- B.P. ed altri ex dipendenti dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, trasferiti in soprannumero nel ruolo organico del Ministero delle Finanze e assegnati al Dipartimento delle Entrate, cui era succeduta l’Agenzia delle Entrate dal 1 gennaio 2001, ricorrevano al Tribunale di Torino, in funzione di giudice del lavoro, domandando che fosse accertata, nei confronti della predetta Agenzia, la illegittimità del riassorbimento integrale dell’ assegno assorbibile" in godimento al 1 gennaio 2002 con l’ammontare dell’indennità di agenzia di cui all’art. 87 c.c.n.l. 2002-2005, anzichè con quella sola parte di effettivo incremento di retribuzione accessoria di cui al comma 2, lett. b), di tale disposizione, con condanna della Agenzia alla restituzione delle somme trattenute in seguito agli atti di recupero erariale per il periodo 1 gennaio 2002-30 aprile 2007 e con determinazione dell’importo dell’assegno individuale assorbibile mensile alla data del 1 gennaio 2009. 2.- L’Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, il difetto della propria legittimazione passiva e l’infondatezza, nel merito, della pretesa attorea.

3.- Con sentenza del 20 ottobre 2009 il Tribunale, disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione, riteneva la carenza di legittimazione passiva dell’Agenzia convenuta, per essere invece legittimato il Ministero dell’Economia e delle Finanze, e, pertanto, rigettava la domanda.

4.- La decisione veniva riformata dalla Corte d’appello di Torino, che, con la sentenza qui impugnata, riteneva fondato il gravame proposto dai dipendenti e, per l’effetto, accoglieva la domanda provvedendo a determinare per ciascuno l’importo dell’assegno in questione nonchè il credito conseguente all’illegittimo recupero erariale. In particolare, la Corte di merito riteneva la legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate, in quanto succeduta ex lege al Dipartimento delle Entrate con decorrenza da) 1 gennaio 2001 e, quindi, da considerare datrice di lavoro dei lavoratori transitati dai Monopoli di Stato con D.M. 13 maggio 1997;

nel mento, la Corte rilevava che il recupero operato dall’Erario, nei termini disposti dall’Amministrazione, contrastava con il disposto della L. n. 549 del 1996, art. 3, comma 232, che espressamente prevedeva l’assorbimento a seguito di futuri aumenti delle quote di trattamento accessorio complessivo spettante sulla nuova posizione, mentre l’art. 87 c.c.n.l. aveva previsto il riposizionamento di voci retributive già percepite (indennità di amministrazione, c.d. quota stabilizzata), senza alcun concreto incremento di retribuzione.

5.- Di questa sentenza l’Agenzia delle Entrate domanda la cassazione con quattro motivi, cui i dipendenti resistono con controricorso, precisato con successiva memoria.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo si deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Si sostiene che la controversia involge la legittimità, o meno, dell’atto di recupero erariale, rispetto al quale gli interessati possono vantare una posizione di mero interesse legittimo, da far valere dinanzi al giudice amministrativo.

2.- Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 81 e 100 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 61. Si lamenta che la Corte d’appello abbia ritenuto la legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate, che, invece, è ente del tutto distinto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, cui doveva essere riferita la titolarità del rapporto dedotto in giudizio essendo ad esso imputabili gli atti di recupero in questione.

3.- Il terzo motivo denuncia la nullità della sentenza impugnata, derivante dall’avere i giudici d’appello considerato l’Agenzia delle Entrate come soggetto munito di legittimazione passiva.

4.- Con il quarto motivo si denuncia la violazione della disciplina normativa relativa all’assegno dedotto in giudizio. Si sostiene, in particolare, che il raffronto fra il precedente trattamento retributivo accessorio spettante ai dipendenti e quello successivo al loro passaggio all’Amministrazione ministeriale doveva essere riferito alle sole componenti fisse, cioè le indennità di amministrazione, comunque denominate, sì che la nuova "indennità di agenzia", essendo di importo superiore rispetto alla precedente "indennità di amministrazione" percepita sino al 31 dicembre 2001, assorbiva l’assegno personale, non pensionabile nè rivalutabile, di cui alla L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 232 e 233. 5.- Il primo motivo, relativo alla deduzione di difetto di giurisdizione, è inammissibile. Ed infatti, allorchè il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando la propria giurisdizione, la parte che intende contestare tale riconoscimento è tenuta a proporre appello sul punto, eventualmente in via incidentale condizionata, trattandosi di parte vittoriosa (cfr., da ultimo, Cass., sez. un., 2067 del 2011, ord.); in mancanza, l’esame della relativa questione è preclusa in sede di legittimità (cfr. Caas., sez. un., n. 24883 del 2008; n. 26019 del 2008). Tale preclusione ricorre nella specie, risultando dalla sentenza impugnata che il Tribunale di Torino aveva ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario e che su tale statuizione l’Agenzia delle Entrate, vittoriosa nel merito, non aveva proposto appello incidentale.

6.- Il secondo e il terzo motivo, con cui si contesta la legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate e si denuncia, al riguardo, la nullità della sentenza impugnata, non sono fondati. Ed infatti la giurisprudenza di questa Corte si è già espressa sull’interpretazione della vicenda normativa relativa alla successione delle Agenzie ai Dipartimenti del Ministero dell’Economia, ritenendo che la qualità di datore di lavoro sia stata assunta dalle Agenzie con l’emanazione del D.P.R. n. 107 del 2001 (Cass. 25 maggio 2005, n. 10991; n. 19564 del 2006; n. 5806 del 2010). Nel caso di specie, pertanto, parte dei rapporti di lavoro, in qualità di datrice di lavoro, era l’Agenzia delle Entrate, e non più il Ministero.

7.- Anche il quarto motivo è infondato.

7.1.- In virtù della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 8, ai dipendenti dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato trasferiti anche in soprannumero nei ruoli del Ministero delle Finanze in conseguenza dell’attuazione del piano di ristrutturazione aziendale, veniva attribuito un assegno personale non pensionabile e non rivalutabile, pari all’eventuale differenza fra il trattamento accessorio complessivo in godimento all’atto del passaggio ed il trattamento accessorio complessivo spettante nella nuova posizione (comma 232); l’assegno personale sarebbe stato conservato fino al riassorbimento a seguito di futuri aumenti delle quote di retribuzione accessoria (comma 233).

7.2.- Successivamente al primo rinnovo del contratto collettivo, in data 1 gennaio 2002, l’assegno, denominato nelle buste paga indennità di amministrazione anomala, veniva ridotto – come accertato dai giudici di merito – della quota parte riferita all’incremento dell’indennità di amministrazione prevista per i dipendenti del Ministero delle Finanze.

7.3.- Il c.c.n.l. del personale delle agenzie fiscali 2002-2005 introduceva, all’art. 87, con decorrenza 1 gennaio 2003, l’indennità di agenzia, in sostituzione della predetta indennità di amministrazione.

L’indennità era composta: a) del valore pro capite, dell’indennità di amministrazione di cui all’art. 33 del c.c.n.l. 16 febbraio 1999, integrato dall’art. 4 del c.c.n.l. 21 febbraio 2001, ivi incluso l’incremento mensile stabilito con decorrenza 1 gennaio 2002 nella tabella F) allegata al contratto; b) dell’aumento mensile pro capite nella misura e alla decorrenza indicate nella predetta tabella; c) della quota pro capite mensile, nelle misura e decorrenza indicate nella tabella G) allegata al contratto, derivante dalla stabilizzazione delle componenti della quota incentivante destinata a ciascuna Agenzia nonchè dalla stabilizzazione della quota parte del Fondo previsto nello stesso contratto.

In base a dichiarazione congiunta delle parti collettive veniva precisato che la quota mensile di cui alla lett. c) dell’art. 87 derivava dalla stabilizzazione delle componenti aventi carattere certo e continuativo della quota incentivante attribuita a ciascuna Agenzia ai sensi del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 59, comma 4, lett. c).

7.4.- La ricognizione normativa e contrattuale consente di configurare in capo ai dipendenti transitati alle Agenzie dai Monopoli di Stato un preciso diritto, consistente nella conservazione del trattamento retributivo c.d. accessorio, in godimento al momento del passaggio all’Amministrazione ministeriale, da riassorbire nei successivi incrementi, di uguale natura, spettanti nelle nuove posizioni lavorative.

Trattandosi di un diritto retributivo, inteso al mantenimento di un trattamento già acquisito, esso non ammette deroghe sul piano della effettività, sì che – come avviene comunemente nelle previsioni normative o contrattuali in materie analoghe – l’assorbimento" deve garantire, in concreto, la conservazione "effettiva" del trattamento in godimento.

Tale criterio di effettività deve essere osservato anche nelle ipotesi in cui il nuovo trattamento retributivo – nella specie, accessorio – abbia più componenti, dovendosi riferire il raffronto – finalizzato a garantire la conservazione dei diritti retributivi specificamente tutelati – al trattamento "complessivo" anteriore alla data del passaggio nella nuova posizione lavorativa e al trattamento "complessivo" successivo a tale data.

7.5.- Con queste premesse, alla trasformazione dell’indennità di amministrazione in indennità di agenzia, sopra descritta, non può conseguire, per il sol fatto che la nuova indennità sia contrattualmente incrementata, l’assorbimento integrale del pregresso trattamento accessorio, nel senso che quest’ultimo si sia interamente trasfuso sic et simpliciter nel nuovo trattamento, così come incrementato. Ed infatti la sentenza impugnata ha accertato che, delle voci retributive componenti l’indennità di agenzia di cui all’art. 87 c.c.n.l., quelle previste alle lett. a) e c) del comma 2 erano già percepite dai lavoratori transitati dai Monopoli, quali indennità di amministrazione e quota incentivante, nè, peraltro, la circostanza risulta contestata nel giudizio di merito, tant’è che il calcolo esemplificativo operato dalla Corte d’appello dimostra come l’assorbimento" operato dalla datrice di lavoro abbia determinato un effettivo decremento del trattamento accessorio (per il fatto che l’unico incremento di retribuzione accessoria disposto dall’art. 87, comma 2, del c.c.n.l. fosse quello di cui alla lettera b), essendo invece rimaste invariate, se pure confluito in una unica voce, le componenti di cui alle lett. a) e c) già percepite come indennità di amministrazione e quota incentivante di carattere fisso e continuativo).

Un risultato, questo, che contrasta con il richiamato criterio di effettività della garanzia (di conservazione, in concreto, del trattamento retribuivo accessorio) e dimostra la infondatezza della tesi sostenuta dalla ricorrente.

8.- In conclusione, va dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso e vanno respinti gli altri motivi.

9.- Alla soccombenza consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, da distrarsi ai sensi dell’art. 93 c.p.c..

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso e rigetta gli altri; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro duecento per esborsi e in Euro ottomila per onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell’avvocato Roberto Carapelle, difensore antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 20-12-2011, n. 6687 Carriera inquadramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Le ricorrenti hanno impugnato la sentenza del TAR Marche n. 685 del 13 gennaio – 28 maggio 1999, con la quale era stato in parte dichiarato inammissibile e per il resto respinto il ricorso da esse proposte per il riconoscimento della qualifica di operatore professionale coordinatore.

Precisamente le ricorrenti con il ricorso al TAR avevano chiesto l’annullamento in parte qua della delibera di giunta regionale n. 4302 del 16 novembre 1992, con la quale si era provveduto alla rettifica della posizione del personale con funzioni di riabilitazione, riconoscendo allo stesso la qualifica di operatore professionale coordinatore, nella parte in cui le escludeva dagli elenchi degli aventi diritto all’attribuzione di detta posizione funzionale ed il riconoscimento della qualifica di "operatore professionale coordinatore".

Il TAR Marche respingeva perché infondata la domanda di annullamento e dichiarava inammissibile la domanda di accertamento del diritto all’inquadramento nella superiore posizione funzionale rivendicata.

Le ricorrenti, che hanno prestato acquiescenza a quest’ultimo capo della sentenza, per il resto ne chiedono l’integrale riforma per le ragioni esposte con il ricorso e qui riproposte.

2.- Si è costituita in giudizio la Regione Marche che ha chiesto il rigetto dell’appello perché infondato in fatto e diritto.

3.- Le parti hanno depositato documenti e memorie difensive e, alla pubblica udienza dell’8 novembre 2011, il giudizio è stato assunto in decisione.

4.- L’appello è infondato e va rigettato.

5.- Le ricorrenti, ad esclusione della T., ex dipendente ospedaliera, inquadrata nel sesto livello retributivo ex ANULPO 17 febbraio 1979, hanno svolto attività lavorativa con funzioni di logopedista presso la Provincia fino al 31 dicembre 1981.

Successivamente sono state trasferite alle UU.SS.LL. ed inquadrate ex art. 64 del d.p.r. n. 761 del 1979 nella posizione di operatore professionale (delibere 18 marzo 1985, n. 1138 e 21 luglio 1986 n. 3753).

A partire dal 1° dicembre 1990, esse hanno acquisito la posizione di "operatore professionale coordinatore", in applicazione del d.p.r. n. 384 del 1990.

Esse lamentano che la Regione Marche, che con la delibera n. 889 del 26 febbraio 1990 aveva disposto di rivedere alcuni criteri di inquadramento fissati nelle precedenti delibere, modificando in particolare l’art. 26 degli indirizzi interpretativi stabiliti con la delibera n. 1138 del 18 marzo 1985, abbia escluso da tale revisione la loro posizione.

La doglianza è priva di pregio.

In via di principio deve osservarsi che in materia di inquadramento del personale transitato nelle Aziende Sanitarie Locali, all’atto dell’inquadramento in ruolo ai sensi degli artt. 1 e 2, l. 20 maggio 1985 n. 207, spetta la qualifica di operatore professionale collaboratore, e non quella superiore di coordinatore (cfr., Consiglio Stato, sez. V, 18 settembre 2009, n. 5600).

Tutte le ricorrenti non erano dipendenti di ruolo alla data del 20 dicembre 1979, quindi come primo inquadramento presso l’azienda sanitaria locale, non poteva che essere attribuita, come è effettivamente accaduto, la qualifica di operatore professionale collaboratore.

Quanto alla modifica dei criteri di inquadramento avviata con la deliberazione n. 2037 del 26 giugno 1982, nella quale è stata espressa riserva di adozione di eventuali successivi provvedimenti integrativi, portata a compimento con la delibera n. 4302 del 16 febbraio 1992, ed al connesso riesame delle operazioni di inquadramento già compiute, queste operazioni riguardavano le posizioni dei dipendenti in ruolo alla data del 20 dicembre 1979 e, quindi, non potevano riguardare le ricorrenti.

5.2 – Invero, le ricorrenti assumono che i criteri interpretativi di cui alla delibera n. 1138 del 1985, compiutamente dettati con la delibera n. 889 del 1990, in base alla quale "…ha titolo all’inquadramento nella posizione funzionale di coordinatore il personale in possesso di qualifica propria e dello specifico titolo professionale acquisito ex d.p.r. 130/60 ovvero ex D.M. 10.2.74, e che alla data del 20.12.79 risulti inquadrato nel VI livello ex ANULP 17.2.79, abbia avuto riconosciuto il coordinamento ovvero il livello differenziato di professionalità ex D.P.R. 509/79, ovvero se proveniente dagli enti locali, sia in possesso di un’anzianità nella qualifica di anni 3", non farebbe alcun cenno alla necessità che dette unità di personale fossero altresì inquadrate quali dipendenti di ruolo alla data del 20 dicembre 1979, sicché tale requisito sarebbe stato introdotto illegittimamente con l’atto di riesame dell’inquadramento della categoria del personale con funzioni di riabilitazione.

Inoltre, secondo le ricorrenti, con la delibera 2037 del 1992, la Giunta regionale avrebbe proceduto esclusivamente all’individuazione dei dipendenti aventi diritto alla rettifica della loro posizione professionale con conferimento della qualifica di coordinatore sulla base dei criteri dettati con la anzidetta delibera n. 889 del 1990, senza modificare in alcun modo il contenuto di quest’ultima e senza alcuna pretesa di esaustività in ordine all’applicazione della medesima, come risulterebbe dal testuale tenore del punto 3) laddove era previsto che la Giunta regionale si riservava l’adozione "di eventuali successivi provvedimenti integrativi nei casi di omissione ovvero di errata applicazione della richiamata delibera n. 889/90" e che con tale delibera, contrariamente a quanto affermato dal TAR, si darebbe semplicemente atto "che i dipendenti elencati al precedente punto 1) sono in possesso delle qualifiche proprie del personale con funzioni di riabilitazione ed in posizione di ruolo alla data del 20.12.79".

L’assunto delle ricorrenti non può essere condiviso.

Qualunque sia, infatti, l’interpretazione da dare alle disposizioni modificative ed integrative del punto 25 dei criteri dettati con la delibera n. 1138 del 1985, condicio sine qua non per l’inquadramento nella posizione funzionale di operatore professionale coordinatore è la posizione di ruolo alla data del 20 dicembre 1979.

Tanto si desume dall’intero contesto delle delibere di giunta regionale adottate in materia.

A tale condizione si fa espresso riferimento nella parte motiva della delibera 26 giugno 1992 n. 2037, mentre nella successiva e conclusiva delibera 16 novembre 1992 n. 4302, sono richiamati i punti 9 e 8 della delibera 1138 del 1985, al fine di rispondere alle osservazioni riportate nella nota esposto dell’11 gennaio 1993 e ad ulteriore giustificazione dell’applicazione dei modificati criteri di inquadramento al solo personale in ruolo prima del 20 dicembre 1979.

Privo di pregio è anche l’assunto delle ricorrenti, secondo cui, con la delibera n. 2037 del 1992, la giunta regionale avrebbe operato una integrazione dei criteri nel senso di estenderne l’applicazione a quanti, come le ricorrenti, non fossero in possesso di tale requisito non più ritenuto necessario dalla delibera n. 889 del 1990, modificativa del punto 25.

E’ indubbio, come rilevato dal TAR Marche, che il punto 25 della delibera n. 1138 del 1985 reca una disciplina di carattere generale e che la sua intervenuta modifica è stata introdotta successivamente per la necessità di supplire alla mancata differenziazione delle tabelle, allegato II al d.p.r. n. 761 del 1979, di posizioni funzionali diversamente articolate.

In particolare, il punto 8 è derogatorio alla disciplina fissata dall’ultimo comma del d.p.r. n. 761 del 1979 che fissava alla data del 20 dicembre 1979 il possesso dei requisiti utili ai fini dell’inquadramento nei ruoli nominativi generali in applicazione delle tabelle di equiparazione di cui all’allegato II, in quanto rende utili ai fini dell’equiparazione le posizioni acquisite successivamente al 20 dicembre 1979 a seguito di procedure concorsuali legittimamente indette ed espletate o di atti amministrativi legittimamente adottati in applicazione di contratti collettivi.

Tale deroga secondo il successivo punto 9, opera solo al fine di essere collocati, in sede di equiparazione "nella corrispondente posizione funzionale".

Le ricorrenti che, come è pacifico, hanno acquisito lo status di dipendenti di ruolo successivamente al 20 dicembre 1979, hanno beneficiato di una disposizione sulla quale non ha inciso in alcun modo la modifica della disciplina generale introdotta con la delibera n. 889 del 1990.

Per le ragioni esposte l’appello deve essere respinto.

Attesa la qualità delle parti in causa, le spese di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, respinge l "appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-06-2012, n. 10313 Distrazione delle spese in favore del difensore antistatario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che l’avv. F. (già difensore di G.M.) propone ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte d’appello di Roma nella causa tra il D.S., la G. e la Firs Italiana di Ass.ni spa in l.c.a., lamentando che la sentenza stessa abbia accolto l’appello incidentale della G. ed abbia condannato il D.S. alla refusione delle spese di lite senza tuttavia operare la distrazione in favore del difensore dell’appellante;

osserva che il ricorso è inammissibile, siccome Cass. S.U. n. 16037/10 ha stabilito che, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2 – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorar e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione;

la mancata difesa delle parti intimate esime la Corte dal provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 01-12-2011) 11-09-2012, n. 34739

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

a concluso per D., per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

1- M.L., L.G.S., S.M. e D.V. propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova, del 4 novembre 2010, che ha confermato la sentenza del Gup del Tribunale di Sanremo, del 13 luglio 2009, che li ha ritenuti colpevoli del delitto di cui agli artt. 110 e 81 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per avere, in più occasioni, ciascuno in concorso con altri soggetti, separatamente giudicati o non ricorrenti, acquistato, detenuto, ceduto sostanza stupefacente del tipo hashish, ed inoltre, il L. G., anche del delitto di cui all’art. 648 c.p., per avere acquistato una pistola semiautomatica cal. 9 corto con matricola abrasa e relative munizioni – capi J) per M., L) per D., M), O), X) per L.G., Y) per S..

All’affermazione di responsabilità è seguita la condanna degli imputati – escluso l’aumento per la recidiva, ritenuta la continuazione quanto ai delitti contestati a M., L. G. e S., ed applicata la diminuente del rito – alle pene di anni quattro, mesi otto di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa ( M. e S.), anni sei di reclusione e Euro 22.000,00 di multa ( L.G.), anni quattro, mesi due di reclusione ed Euro 16.000,00 di multa ( D.).

I giudici del merito hanno ritenuto accertata la responsabilità degli imputati sulla base dei contenuti delle conversazioni intercettate, giudicati inequivoci e significativi in considerazione delle espressioni utilizzate, del contesto di riferimento e degli esiti di numerosi servizi di Opg contestualmente effettuati.

Avverso tale sentenza ricorrono, dunque, i predetti imputati, che deducono:

A) M.L.:

a) Vizio di motivazione della sentenza impugnata in punto di responsabilità, affermati secondo il ricorrente, grazie ad una illogica interpretazione delle conversazioni intercettate che i giudici del merito hanno ritenuto aventi ad oggetto accordi riconducibili al traffico di droga per il fatto che gli incontri susseguenti sono stati di breve durata; mentre non sarebbero state indicate le ragioni per le quali i servizi di Opg dovrebbero ritenersi particolarmente significativi, e dunque rilevanti in tesi d’accusa;

b) Vizio di motivazione in punto di diniego dell’attenuante di cui al cit. D.P.R., art. 73, comma 5, genericamente motivato in vista dei quantitativi acquistati e dei precedenti penali dell’imputato, laddove non è emersa alcuna prova indicativa delle quantità di droga trafficata, mentre nessun rilievo può essere, a tale scopo, attribuito ai precedenti penali;

B) L.G.S.:

a) Vizio di motivazione e violazione dell’art. 125 c.p.p., e art. 646 c.p.p., lett. e), con riguardo ai reati contestati sub capi M) ed O) della rubrica. Si sostiene nel ricorso che i giudici del gravame avrebbero confermato la sentenza di primo grado attraverso un mero rinvio alla stessa, e dunque avendo omesso di prendere in considerazione i motivi d’appello, con i quali l’imputato aveva affrontato argomentazioni di merito, relative alla valutazione dei contenuti delle conversazioni intercettate, che smentivano le interpretazioni e le deduzioni svolte dal primo giudice.

Sulle questioni proposte, la corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare la sentenza di primo grado ed a rinviarvi, in tal guisa avendo motivato solo in maniera apparente, avendo omesso di considerare le doglianze proposte nell’atto d’impugnazione.

b) Erronea applicazione della legge penale con riferimento al delitto di ricettazione contestato sub capo X). A tale proposito, si sostiene nel ricorso che nei motivi d’appello era stata segnalata l’assenza dell’elemento oggettivo del reato poichè l’imputato non aveva mai avuto il possesso dell’arma, trovata nella disponibilità dell’imputato, non ricorrente, P.P., laddove il giudice del gravame, travisando il contenuto dell’atto d’appello, nell’impugnata sentenza avrebbe trattato solo il tema dell’elemento soggettivo del reato;

c) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

C) S.M.: violazione di legge in punto di affermazione della penale responsabilità e di diniego dell’attenuante di cui al cit. D.P.R., art. 73, comma 5, sopra richiamato; sostiene il ricorrente che mancherebbe del tutto la prova della responsabilità, mentre l’impossibilità di determinare l’esatta quantità dello stupefacente trafficato, in assenza di qualsivoglia sequestro a carico dell’imputato, avrebbe dovuto indurre a riconoscere la predetta attenuante.

D) D.V.:

a) Travisamento della prova, rappresentata dalle conversazioni intercettate e mancata valutazione di circostanze decisive emergenti dagli atti. Sostiene il ricorrente che le conversazioni utilizzate dai giudici del merito per affermare la responsabilità dell’imputato, sarebbero state travisate, essendo stati loro attribuiti significati del tutto errati. In particolare, il ricorrente richiama la conversazione ambientale intercorsa tra il P. e la convivente, nel corso della quale i due hanno fatto riferimento ad un "conto vecchio", non si sa a che cosa relativo, che i giudici hanno attribuito all’acquisto di hashish, nel quale sarebbe stato coinvolto il D., benchè allo stesso, nella conversazione, i due neanche accennino. Generico ed inconcludente sarebbe poi il riferimento ad una offerta di 2 kg a Euro 2.000,00 al chilo; il P. comunque si riferirebbe ad una proposta mai perfezionata. L’interpretazione dei contenuti delle conversazioni da parte dei giudici del merito sarebbe, in generale, frutto di evidenti forzature, caratterizzate da un iter argomentativo del tutto illogico. Analoghe censure svolge il ricorrente nei riguardi di altre conversazioni, in genere intercorse tra il P. e la convivente, in una sola occasione estesa al D..

b) Violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata in punto di diniego dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.

Si sostiene nel ricorso che, non essendo stati precisati i quantitativi di droga asseritamente trafficati, i giudici del merito avrebbero dovuto riconoscere detta attenuante.

Con nota del 12 aprile 2011, S.M. ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
Motivi della decisione

1- Il ricorso proposto da S.M. deve essere dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia.

Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro che si ritiene equo determinare in Euro 300,00.

2- Tutti gli altri ricorsi, ai limiti deirinammissibilità, devono essere rigettati.

A) In punto di responsabilità relativamente alle fattispecie delittuose ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, i ricorrenti, riproponendo argomenti ed osservazioni già svolti nei motivi d’appello, contestano l’interpretazione, da parte dei giudici del merito, delle conversazioni intercettate, senza considerare, tuttavia, che, secondo i condivisi principi affermati da questa Corte, la valutazione del linguaggio, criptico o cifrato, utilizzato dai conversanti intercettati è questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice del merito, e dunque non proponibile nella sede di legittimità allorchè essa risulti coerente sotto il profilo logico. Come deve ritenersi nel caso di specie, avendo i giudici del merito offerto – dopo avere richiamato, per ciascuno degli imputati, le parti di conversazioni ritenute significative in termini di coinvolgimento degli stessi nelle illecite attività rispettivamente contestate- una ricostruzione del significato delle conversazioni intercettate certamente coerente, anche perchè supportata dagli esiti dei numerosi servizi di PG di osservazione e pedinamento contestualmente effettuati.

B) Infondate sono, altresì, le censure proposte dal L.G. quanto all’affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione di un’arma clandestina.

In proposito, il primo giudice ha sostenuto che la pistola in questione, con relativo munizionamento, era stata acquistata dall’odierno ricorrente tramite il P., imputato non ricorrente nel presente procedimento e pluripregiudicato, al quale il primo aveva in anticipo versato il compenso per l’acquisto e che aveva procurato l’arma a (OMISSIS), cedutagli da tale Pa.

A.. A tale ricostruzione della vicenda, il giudice del merito è legittimamente pervenuto sulla base dei contenuti di talune conversazioni intercettate, che hanno segnalato il conferimento al P., da parte dell’odierno ricorrente, dell’incarico di reperire per suo conto una pistola, oltre che l’impegno profuso dello stesso P. per condurre in porto l’operazione, nonchè i ripetuti incontri intervenuti, in quel contesto, tra il P. ed il L. G. e tra lo stesso P. ed il Pa., presso le cui abitazioni il primo si è ripetutamente recato per perfezionare l’acquisto. I servizi di intercettazione e di osservazione, contestualmente eseguiti, hanno poi consentito agli inquirenti di percepire il momento in cui la pistola era stata consegnata dal Pa. al P. e di procedere quindi all’arresto di quest’ultimo ed al sequestro dell’arma e delle munizioni che lo stesso P. aveva riposto a bordo della sua autovettura.

A fronte di tali significative emergenze probatorie, il L. G. con i motivi d’appello, dopo avere ricordato di non avere mai avuto la disponibilità della pistola, ha negato che fosse intervenuto un qualsiasi accordo per il trasferimento della stessa e che, in ogni caso, mancava la prova della consapevolezza dell’imputato della clandestinità dell’arma. Osservazioni alle quali la corte territoriale ha fornito puntuali e coerenti risposte, richiamando quanto emerso dalle conversazioni intercettate e dai servizi di Opg, attestanti l’accordo intercorso, tra i diversi soggetti interessati all’affare, per l’acquisto dell’arma, previa consegna del prezzo pattuito da parte dell’acquirente, e l’ulteriore considerazione secondo cui le caratteristiche della pistola non potevano non esser note all’imputato in vista delle modalità dell’acquisto e dei personaggi coinvolti nella vicenda.

Argomentazioni con le quali la stessa corte ha chiaramente inteso attestare la reale riferibilità all’imputato dell’arma e delle munizioni sequestrate al P., da questi per conto del primo detenute, e quindi ribadire la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi la fattispecie delittuosa contestata benchè l’arma fosse stata sequestrata al P., circostanza ben presente al giudice del gravame.

Le censure proposte dai ricorrenti in tema di responsabilità si presentano, quindi, infondate. C) Ugualmente infondate sono le censure relative al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, ( M. e D.) e art. 62 bis c.p. ( L.G.).

Quanto all’attenuante del "fatto lieve", di cui al richiamato D.P.R., art. 73, comma 5, la corte territoriale ha legittimamente ritenuto di doverla escludere in considerazione, oltre che del contesto nel quale le condotte delittuose contestate si sono manifestate, anche della quantità dello stupefacente trafficato, secondo quanto emerso dalle conversazioni intercettate circa l’entità del debito accumulato dal D. con il P. per l’acquisto della droga ed i consistenti acquisti di hashish effettuati dal M., per un valore non inferiore ai Euro diecimila.

Legittimamente, inoltre, sono state negate al L.G. le circostanze attenuanti generiche in considerazione dei gravi precedenti penali, anche specifici, registrati a carico dello stesso.

I ricorsi devono essere, dunque, rigettati ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi proposti da M., L.G. e D. e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Dichiara inammissibile il ricorso proposto da S.M. che condanna al pagamento delle spese processuali nonchè al pagamento della somma di Euro 300,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.