Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 05-02-2013) 04-07-2013, n. 28769

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
1.1 Con ordinanza del 17 ottobre 2012 il Tribunale di Salerno – Sezione per il Riesame – rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse di L.D. (indagato per i reati di violenza sessuale e sfruttamento della prostituzione) avverso l’ordinanza del GIP di quel Tribunale del 5 ottobre 2012 applicativa della misura della custodia cautelare in carcere.
1.2 Il Tribunale motivava le ragioni della legittimità della misura cautelare sulla base della piena convergenza della gravità indiziaria (basata essenzialmente sulle dichiarazioni della p.o., ma suffragate da elementi di riscontro di obiettiva portata) e della sussistenza delle esigenze cautelari, non tralasciando di argomentare sulla adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare adottata.
1.3 Ricorre per l’annullamento del detto provvedimento il ricorrente personalmente deducendo vizio di motivazione sotto il profilo della carenza e manifesta illogicità per avere il Tribunale basato il proprio convincimento unicamente sulle dichiarazioni della p.o., caratterizzate da gravi contraddizioni non tenute in conto del Tribunale, senza peraltro che sussistessero i necessari riscontri.
Con un secondo motivo denuncia violazione di legge per inosservanza delle disposizioni processuali penali in tema di proporzionalità ed adeguatezza della misura cautelare.
Motivi della decisione
1. Il ricorso va rigettato in quanto infondato.
2. Quale premessa di ordine generale – con riferimento al primo di vizi dedotti (difetto di motivazione in ordine alla gravità indiziaria) – va detto che il Tribunale campano ha fatto corretto uso dei principi da tempo elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte in materia di idoneità probatoria delle dichiarazioni ad opera di soggetto vittima di abusi sessuali.
2.1 Costituisce jus receptum – per quanto rileva in questa sede in ordine alla valutazione della gravità indiziaria in tema di reati sessuali – quello secondo il quale le dichiarazioni della vittima di un reato di tale genere possono essere assunte, anche da sole, come prova della responsabilità dell’imputato, non necessitando le stesse di riscontri esterni. (Cass. Sez. 3^ 3.12.2010 n. 1818, L.C. Rv 249136).
2.2 E’ vero, peraltro che tale principio, ancor più recentemente ribadito dalle SS.UU. (vds. Cass. SS.UU. 19.7.2012 n. 41461, XXX ed altri, Rv. 253214), esige da parte del giudice di merito un particolare e più penetrante rigore valutativo, non essendo le dichiarazioni della vittima di abuso sessuale assistite da presunzione assoluta di credibilità (vds. in termini Cass. Sez. 3A 18.7.2012 n. 40849, M. Rv. 253688). Ma nel caso in esame il Tribunale, facendosi carico di una specifica necessità di motivazione in relazione alle particolari modalità del fatto come ricostruito dal giudice di merito, ha affrontato non solo il tema della portata dimostrativa ex se delle dichiarazioni accusatorie della vittima dell’abuso, ma anche il parallelo problema della esistenza di riscontri e della loro incidenza sotto il profilo della gravità indiziaria.
2.3 In particolare il Tribunale ha richiamato alcuni elementi di portata oggettiva quali, nell’ordine: a) il referto medico comprovante le lesioni patite dalla donna; b) i numerosi sms inviati da costei alla madre; c) le dichiarazioni di altro coindagato (tale R.F.) confermative del reato di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione ai danni della giovane extracomunitaria; d) le dichiarazioni testimoniali di altri soggetti che avevano assistito alle percosse subite dalla ragazza durante una sosta in auto davanti alla stazione ferroviaria di (OMISSIS):
elementi che, secondo l’insindacabile – sotto il profilo della logicità interna e della pienezza di motivazione – giudizio espresso dal Tribunale, sono stati ritenuti a ragione riscontri oggettivi convergenti sintomatici dei delitti ascritti al L..
3. Peraltro il ricorrente, nella enunciazione delle ragioni, a suo dire dimostrative della carenza di motivazione dell’ordinanza impugnata, indica una serie di elementi che, proprio perchè contenenti una ricostruzione alternativa degli avvenimenti rispetto a quelli valutati dal Tribunale, sono inammissibili in questa sede:
tanto vale con specifico riguardo a riferite contraddizioni rilevabili nelle dichiarazioni della p.o. cui il Tribunale, alla luce di ben più significativi riscontri, non ha – a ragione – annesso alcuna importanza.
4. Altrettanto infondate le censure mosse con riguardo alla applicazione della legge processuale penale in materia di adeguatezza e proporzionalità della misura.
4.1 Se, sul piano astratto, possono condividersi le riflessioni svolte dal ricorrente in ordine ai criteri che debbono presiedere all’applicazione di una misura cautelare ed alla irrilevanza del principio di presunzione assoluta di adeguatezza della misura cautelare in relazione ai reati di violenza sessuale, va tuttavia considerato che nel caso in esame il Tribunale ha valutato in maniera logica ed appropriata non solo il profilo delle esigenze cautelari riferite al L. (richiamando precedenti penali e giudiziari analoghi se non addirittura per fattispecie più gravi quali il reato di violenza sessuale di gruppo e rimarcando le gravi modalità della condotta con riferimento alla insidiosità della violenza sessuale perpetrata con la prospettazione alla vittima di possibili vantaggi in ordine al suo stato di prigionia ed in vista di una possibile affrancazione dallo sfruttamento della prostituzione), ma anche sotto il profilo della adeguatezza della misura come unica in grado di salvaguardare le esigenze cautelari compromesse rapportata alla particolare "determinazione delinquenziale" del L. (vds. pag.
2 dell’ordinanza impugnata).
4.2 Le considerazioni svolte a tal riguardo dal Tribunale si sottraggono a qualsivoglia censura di incompletezza o illogicità (che deve risultare "manifesta") o contraddittorietà, non mancando di osservare come le censure rivolte dal ricorrente appaiono sostanzialmente generiche in merito alla enunciazione degli elementi atti a superare il giudizio negativo espresso dal Tribunale.
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
6. Copia del presente provvedimento dovrà essere trasmessa ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter al Direttore dell’istituto penitenziario ove il ricorrente è attualmente ristretto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’istituto penitenziario competente a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. II 23-04-2008 (03-04-2008), n. 16821 Falso grossolano – Reato impossibile – Condizioni.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 14.4.2004 con cui il Tribunale di Sanremo – sez. distac. di Ventimiglia – assolveva D.M.L. dai delitti di cui agli artt. 648 e 474 c.p., per ricettazione e commercio di merce contraffatta (orologi recanti i marchi Rolex, Rado, Lacoste, Ferrari, Gucci e Jager Le Coultre, occhiali con i marchi Gucci e Cartier, e cinture Nike), perchè il fatto non sussiste.
Il Tribunale rilevava che gli oggetti in sequestro, palesemente contraffatti per la scadente qualità del materiale usato ed offerti in vendita da un ambulante extracomunitario ad un prezzo di gran lunga inferiore rispetto a quello del prodotto originale, per la grossolanità della contraffazione, non poteva arrecare alcun danno alla fede pubblica nè alle ditte il cui marchio era stato contraffatto. Con il ricorso si denunciava violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) posto che, nella specie, il falso non poteva ritenersi innocuo nè grossolano alla luce di quanto affermato in materia dalla S.C. in ordine alla esigenza che l’inidoneità dell’atto a ledere la fede pubblica, in rapporto alla condotta originaria dell’agente, fosse assoluta "nel senso che, rispetto ad essa il verificarsi dell’evento deve connotarsi come impossibile e non soltanto come improbabile" sicchè, nel caso in esame, la falsità, non essendo rilevabile ictu oculi da tutti i consumatori, non poteva ritenersi grossolana.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso del PG. è fondato.
Va, infatti, evidenziato che il delitto di cui all’art. 474 c.p. è posto a tutela della fede pubblica, intesa come affidamento della collettività nei marchi e segni distintivi e, quindi, come interesse non solo del singolo compratore occasionale ma della generalità dei possibili destinatari dei prodotti oltre che delle imprese titolari dei marchi che hanno interesse a mantenere la certezza sulla funzione del segno distintivo come garanzia di particolare qualità e originalità della propria produzione (Cass. n. 45545/05; n. 44297/05). Consegue che non può ritenersi esclusa la punibilità di chi detiene per vendere prodotti con marchi contraffatti sulla base solo delle condizioni di vendita, del prezzo o della qualità del venditore che rendono solo probabile ma non impossibile la lesione della fede pubblica e dell’affidamento del consumatore. Per ritenere il cd. falso innocuo e grossolano, non è sufficiente, pertanto, fare riferimento alle modalità circostanziali della vendita in base alle quali, nella sentenza impugnata,è stato escluso la lesione alla fede pubblica. In particolare il Tribunale di San Remo sez. dist. di Ventimiglia ha ritenuto che "il fatto di un ambulante extracomunitario che, sulla pubblica via, offre in vendita ai passanti orologi con i marchi contraffatti e ad un prezzo, certamente di gran lunga inferiore rispetto a quello del prodotto originale, non possa arrecare alcun danno alla fede pubblica", omettendo di considerare che può configurarsi il falso grossolano e quindi il reato impossibile solo ove i requisiti intrinseci del prodotto (genericamente rapportati, nel caso in esame, solo alla qualità dei cinturini degli orologi) e le caratteristiche del marchio che con esso si immedesima siano tali da escludere, in base a criteri di valutazione ex ante, riferibili a qualsiasi persona di comune discernimento e avvedutezza, l’errore degli acquirenti. La sentenza impugnata non ha, inoltre, tenuto conto della potenzialità lesiva del marchio contraffatto in relazione all’azione di diffusione del prodotto falsificato ad un numero indeterminabile di consociati nonchè alla idoneità del marchio stesso a fare falsamente apparire un dato prodotto come proveniente da un determinato produttore. Al riguardo il Tribunale di San Remo ha fatto generico riferimento alla grossolanità della contraffazione dei marchi senza, peraltro, nulla specificare sulle modalità di tale contraffazione e sulla sua riconoscibilità ictu oculi. Consegue da quanto osservato l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Genova per l’ulteriore giudizio.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Genova.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Corte di Cassazione – Sentenza n. 28649 del 2011

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Sul ricorso proposto da G. D., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv. P. M. e G. C., elettivamente domiciliato nel loro studio in Roma, via (…)
– ricorrente –
contro
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA, rappresentata e difesa, per legge, dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliata in Roma, via
dei Portoqhesi, n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza del Tribunale di Chieti n. 283 del 24 maggio 2005.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 28 novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. G.;

udito l’Avv. P. M.;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C. S., che ha
concluso per il rigetto del ricorso.

Ritenuto che il Tribunale di Aosta, con sentenza in data 24 maggio 2005, ha rigettato l’opposizione proposta da D.G. avverso l’ordinanza-ingiunzione con la quale gli era stato intimato il pagamento della somma di euro 5.170 a titolo di sanzione amministrativa, per violazione delle disposizioni in materia di fauna selvatica, per avere detenuto all’ interno del campeggio “(…) nel Comune di Valsavarenche, all’ interno di un camper, un esemplare di Felis concolor (puma) in assenza della prescritta autorizzazione della prefettura; che il Tribunale ha ritenuto inapplicabile al procedimento amministrativo di natura sanzionatoria il termine di trenta giorni previsto dall’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed ha rilevato che il provvedimento del Prefetto di Venezia dell’ 8 giugno 1998 autorizzava la detenzione dell’animale presso il solo domicilio del richiedente, non anche il trasporto dall’ abitazione del G. al di fuori; che per la cassazione della sentenza del Tribunale il G.ha proposto ricorso, con atto notificato il 27 giugno 2006, sulla base di quattro motivi;
che la Regione intimata ha resistito con controricorso.
Considerato che il primo motivo denuncia violazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990 e degli artt. 18 e 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, lamentando che il Tribunale non abbia dichiarato la nullità dell’ ordinanza-ingiunzione per non essersi il procedimento amministrativo concluso nel termine di trenta giorni dal suo inizio; che il motivo è infondato; che la disposizione di cui all’ art. 2, comma 3, della legge n. 241 del 1990, tanto nella sua originaria formulazione, applicabile ratione temporis, secondo cui il procedimento amministrativo deve essere concluso entro il termine di trenta giorni, quanto nella formulazione risultante dalla modificazione apportata dall’art. 36-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, secondo cui detto termine è di novanta giorni, nonostante la generalità del testo legislativo in cui è inserita, è incompatibile con i procedimenti regolati dalla legge n. 689 del 1981, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell’ interesse dell’ incolpato, il rispetto di un termine così breve (Cass., Sez. Un., 27 aprile 2006, n. 9591); che con il secondo mezzo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’ art. 6, comma 3, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e succ. modifiche dell’art. 111 Cost., nonché vizio di motivazione, sul rilievo che il comportamento ascritto al G. – ossia l’aver condotto l’animale in questione al di fuori del luogo di custodia – non sarebbe vietato e non richiederebbe alcuna autorizzazione, essendo sanzionabile esclusivamente la detenzione dello stesso senza autorizzazione; che la censura è infondata; che l’art. 6, comma 3, della legge n. 150 del 1992
prevede che coloro i quali, alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al precedente comma, detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzione in cattività compresi nell’apposito elenco recato dal predetto decreto ministeriale, sono tenuti a farne denuncia alla
prefettura territorialmente competente entro un certo termine, e che il prefetto, d’intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli
stessi, della salute e dell’incolumità pubblica; che la violazione delle disposizioni di cui al citato comma 3 è punita con la sanzione amministrativa indicata nel successivo comma 5 dello stesso articolo; che tanto premesso, il Tribunale ha rilevato che il provvedimento di autorizzazione era testualmente riferito alla sola detenzione del puma presso l’abitazione del G. sita in Venezia e che tale precisazione circoscriveva il perimetro dell’autorizzazione; che correttamente il Tribunale ha ritenuto la violazione dei limiti spaziali dell’ autorizzazione punita ai sensi dell’art. 6 della legge n. 150 del 1992, posto che l’illecito amministrativo in questione scatta non soltanto per la mancata richiesta dell’autorizzazione da parte del detentore dell’ esemplare vivo di mammifero o rettile di specie selvatica o proveniente da riproduzione in cattività, ma anche in caso di detenzione in contrasto con i limiti della rilasciata autorizzazione prefettizia; che la tesi del ricorrente muove da una premessa (di liceità generale delle condotte relative ad animali selvatici e pericolosi, e di limitazione del campo prescrittivo alla sola “detenzione” che era stata autorizzata) che non ha conforto nel testo legislativo, il quale, basato sulla regola generale del di vieto di detenzione di animali che costituiscano pericolo per la salute e per l’incolumità pubblica (art. 6, comma l), correla
l’autorizzazione alla “previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli animali e della salute e dell’ incolumità pubblica (art. 6, comma 3) ; che il terzo motivo denuncia insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, lamentando che il Tribunale abbia escluso la buona fede del contravventore nonostante la Prefettura di Venezia – richiesta dell’ autorizzazione al trasporto dell’ animale –
avesse comunicato che tale nulla osta esulava dalla sua competenza; che il motivo è infondato, poiché il primo giudice ha correttamente escluso la ricorrenza di un errore incolpevole sulla liceità del fatto, sul rilievo che la dichiarazione di incompetenza della richiesta prefettura non costituisce un fatto idoneo a radicare la buona fede dell’agente; che neppure è suscettibile di indurre al fraintendimento della regola iuris la mancata elevazione di contestazione dell’illecito amministrativo a carico del G. in occasione di un precedente soggiorno nella stessa località con il puma al seguito, non potendo un atteggiamento di mera tolleranza da parte della pubblica
amministrazione essere invocato come esimente, mancando, in tal caso, un comportamento o un atto di carattere positivo idoneo a fuorviare l’esatta conoscenza del precetto (Cass., Sez. I, 2 ottobre 1989, n. 3958; Cass., Sez. I, 2 ottobre 2002, n. 14168); che con l’ ultimo mezzo il ricorrente censura la violazione degli artt. 3 e 18 della legge n. 689 del 1981 in merito all’entità della sanzione applicata; che il motivo è privo di fondamento, avendo il Tribunale ritenuto congrua la motivazione dell’ ordinanza ingiunzione sulla misura della sanzione; che in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l’entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, qlobalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soqgettivi; peraltro, il qiudice non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, né la Corte di cassazione può censurare la statuizione adottata ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata, come nella specie, compiuta (Cass., Sez. I, 24 marzo 2004, n. 5877); che il ricorso va, pertanto, rigettato;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corta rigetta il. ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali, liquidate in
complessivi euro 1.000 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.

Depositata in Cancelleria il 23.12.2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-12-2010) 25-01-2011, n. 2403

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu applicata a S.D., per il reato di fimo aggravato, la pena concordata con la pubblica accusa nella misura di mesi otto di reclusione ed Euro 200 di multa;

– che avverso detta sentenza propose ricorso per cassazione, con atto a propria firma, l’imputato, denunciando violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 7;

– che la difesa dell’imputato ha successivamente fatto pervenire dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta anche dall’imputato;

– che, pertanto, non può che darsi luogo a declaratoria di inammissibilità del gravame, con le conseguenze di cui all’art. 616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in Euro mille.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.