Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 01-08-2011, n. 16853 Assegno di invalidità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Firenze condannava l’Inps ad erogare a C.M. l’assegno ordinario di invalidità dal primo agosto 2002, ritenendo che dalla medesima data si fosse verificato il superamento della soglia invalidante e non già dalla data anteriore della domanda amministrativa.

Avverso detta sentenza l’Inps ricorre con un motivo.

La signora C. resiste con controricorso.
Motivi della decisione

L’Inps propone ricorso per cassazione con cui, deducendo violazione del D.P.R. n. 488 del 1968, art. 18 e della L. n. 222 del 1984, art. 12, sostiene che la prestazione avrebbe potuto essere riconosciuta con decorrenza solo dal primo mese del giorno successivo a quello del perfezionamento del requisito sanitario.

Il ricorso è infondato.

E’ infatti già stato affermato (Cass. n. 11259 del 10/05/2010) che "In materia di prestazioni previdenziali per l’invalidità, il D.P.R. n. 488 del 1968, art. 18, che stabilisce la decorrenza della prestazione dal primo giorno del mese successivo all’accertamento dell’invalidità, si riferisce al solo procedimento amministrativo e non anche al procedimento giudiziario; ne consegue che, ove – in presenza degli altri requisiti di legge – il requisito sanitario sopravvenga nel corso del procedimento giurisdizionale, le prestazioni previdenziali decorrono dalla data di insorgenza dello stato invalidante e non dal primo giorno del mese successivo a detto accertamento. "Nello stesso senso ha deciso l’ordinanza resa dalla sesta sezione di questa Corte n. 500 del 2010, la quale ha così motivato". Il ricorso può essere qualificato come manifestamente infondato. Come è noto Cass. S.U. n. 12270/2004 ha enunciato il principio secondo cui, in materia di prestazioni assistenziali, i benefici spettanti agli invalidi civili, decorrenti – ove tutti i requisiti per la loro attribuzione siano già presenti all’atto della domanda amministrativa – dal primo giorno del mese successivo alla domanda stessa, decorrono invece, ove il requisito sanitario si concretizzi nel corso del procedimento giurisdizionale, dalla data di insorgenza dello stato invalidante e non anche dal primo giorno del mese successivo a tale accertamento, atteso che, secondo il principio della perpetuatio actionis, rinvenibile nell’art. 24 Cost., la durata del processo non può pregiudicare i diritti della parte che ha ragione, principio che con riguardo al procedimento amministrativo non ha valore generale nè gode di analoga garanzia costituzionale.

La più recente giurisprudenza della Sezione lavoro ha rilevato che lo stesso principio è applicabile anche all’ipotesi in cui sopravvenga nel corso del giudizio un elemento costitutivo delle prestazioni di invalidità di tipo previdenziale, in quanto l’art. 18, invocato dall’Inps, prevede la decorrenza della prestazione dal primo giorno successivo in caso di requisito sopravvenuto nel corso del procedimento amministrativo e quindi non è ostativo all’applicazione del richiamato principio della perpetuatio actionis nel caso di requisito intervenuto durante il corso processuale (Cass. n. 14516/2007, anche in motivazione, e successive pronunce della Corte).

Il ricorso deve quindi essere rigettato. Le oscillazioni giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 16-09-2011, n. 18964 Indennità di espropriazione Occupazione d’urgenza

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Svolgimento del processo

1 – B.M.P. e gli altri soggetti indicati in epigrafe adivano la Corte di appello di Firenze chiedendo, nei confronti del Comune di Prato, la determinazione dell’indennità relativa all’espropriazione, nell’ambito della realizzazione di un tratto di prolungamento della c.d. tangenziale Ovest, di un terreno di loro proprietà ubicato il località (OMISSIS).

La Corte di appello, disposta consulenza tecnica d’ufficio, poi rinnovata, con la decisione oggetto di scrutinio affermava che l’indennità dovesse determinarsi in base alla natura agricola dell’area, attesa la natura conformativa del vincolo inerente alla realizzazione di una strada di grande comunicazione.

Pertanto la domanda veniva rigettata, per essere la stima determinata nel corso del giudizio inferiore a quella offerta dal Comune.

Veniva rilevata altresì l’inammissibilità, in quanto proposta solo in sede di precisazione delle conclusioni, della domanda di determinazione dell’indennità di occupazione.

Per la cassazione di tale decisione propongono ricorso la B. e gli altri comproprietari, deducendo quattro motivi, illustrati con memoria. Resiste con controricorso il Comune di Prato.
Motivi della decisione

2 – Il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per aver la corte territoriale operato una inammissibile omologazione del vincolo preordinato all’esproprio con quello conformativo, è infondato. Invero l’accertamento delle possibilità legali ed effettive di edificazione, ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio, prescinde dall’incidenza del vincolo preordinato ad esproprio, ma tiene conto del regime urbanistico dell’area al momento del decreto di espropriazione, in attuazione delle cui previsioni generali, mediante la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, è stato apposto il vincolo espropriativo, dovendosi escludere che il regime urbanistico debba essere accertato risalendo ad una pianificazione anteriore, non più attuale: la natura del suolo non può essere desunta da un’antica classificazione dell’area, o, addirittura, da una condizione pre- urbanistica della stessa, bensì dalla disciplina urbanistica attribuita alla zona dal piano regolatore generale, sempre che ad essa possano riconoscersi i caratteri di generalità ed astrattezza atti ad escludere il carattere espropriativo del vincolo (Cass. 15 marzo 1999, n. 2272; Cass., 21 settembre 2001, n. 11932; Cass., 19 giugno 2003, n. 9808; Cass., 27 maggio 2005, n. 11322). Le caratteristiche intrinseche del bene costituiscono unicamente elemento integrativo idoneo alla valutazione, ma non possono supplire al difetto del requisito dell’edificabilità legale (Cass., Sez. Un., 23 aprile 2001, n. 172). Riguardo, in particolare, alla qualificazione di suoli destinati alla realizzazione di opere di viabilità previste dal piano regolatore, l’indicazione delle opere necessarie (L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 7, comma 2, n. 1), comporta una situazione di inedificabilità delle parti del territorio interessate, che non concreta un vincolo preordinato ad esproprio, a meno che non si tratti di destinazione assimilabile all’indicazione delle reti stradali all’interno e a servizio delle singole zone (L. n. 1150 del 1942, art. 13), come tali riconducibili a vincolo imposto a titolo particolare, a carattere espropriativo (Cass., 5 giugno 2006, n. 13199; Cass., 31 marzo 2006, n. 7696;

Cass., 24 novembre 2005, n. 24837; Cass., 20 febbraio 2004, n. 3386;

Cass., 11 gennaio 2002, n. 296).

2.1 – Il secondo motivo, con il quale si denuncia violazione dell’art. 1 Prot. 1, della CEDU, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, con riferimento alla notevole discordanza tra la determinazione del valore del terreno agricoli e quello di mercato, così come la denuncia di illegittimità costituzionale della L. n. 865 del 1971, art. 16 sono interessati dalla recente pronuncia n. 181 del 2011 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità della L. 865 del 1971, art. 16 e confermato dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 4 per contrasto con gli art. 42 Cost., comma 3 e art. 117 Cost..

E’ del tutto evidente come, al di là della specifica contestazione del criterio con il motivo in esame, questa Corte Suprema, così come del resto affermato in relazione alla declaratoria di incostituzionalità della normativa relativa ai suoli aventi natura edificatoria, in merito all’individuazione del criterio legale di stima non sia concepibile la formazione di un giudicato autonomo, in quanto il bene della vita alla cui attribuzione tende l’opponente alla stima è l’indennità, liquidata nella misura di legge, non già l’indicato criterio legale.

Tale principio deve trovare applicazione allorchè l’espropriato abbia reagito alla stima della Corte territoriale (con il meccanismo dei VAM) operata sul presupposto della destinazione agricola/non edificatoria del terreno, assumendone invece (pur se infondatamente) la natura edificatoria: posto che anche in questo caso ricorre il problema del rapporto fra giudizio di Cassazione e declaratoria di incostituzionalità retroattiva di una norma; e perchè il problema si pone negli stessi termini, dato che la pronuncia di illegittimità costituzionale non si applica ai soli rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l’ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali, o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d’incostituzionalità (Cass., n. 16450 del 2006; n. 15200 del 2005; n. 22413 del 2004).

Nessuna di queste ipotesi si è verificata nel caso concreto posto che l’espropriato con il motivo di impugnazione in esame ha impedito la definitiva ed immodificabile determinazione dell’indennità, ponendo in discussione proprio il criterio legale utilizzato dalla Corte territoriale, tenuto conto che il relativo capo della sentenza riposa sulla premessa dell’applicabilità della L. n. 865 del 1971, art. 16 e della L. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 4. 2.2 – Una volta venuti meno i criteri riduttivi suddetti a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, la Corte deve ribadire quanto già affermato dopo la menzionata sentenza 348/2007 della Corte costituzionale relativa ai suoli edificatori: che cioè per la stima dell’indennità torna nuovamente applicabile il criterio generale dell’indennizzo pari al valore venale del bene, fissato dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39 che è l’unico criterio ancora vigente rinvenibile nell’ordinamento, e per di più non stabilito per singole e specifiche fattispecie espropriative, ma destinato a funzionare in linea generale in ogni ipotesi o tipo di espropriazione salvo che un’apposita norma provvedesse diversamente.

E che quindi nel caso concreto si presenta idoneo a riespandere la sua efficacia per colmare il vuoto prodotto nell’ordinamento dall’espunzione del criterio dichiarato incostituzionale (Cass., n. 4602/1989; 3785/1988; sez.un. 64/1986): anche per la sua corrispondenza con la riparazione integrale in rapporto ragionevole con il valore venale del bene garantita dall’art. 1 del Protocollo allegato alla Convenzione europea, nell’interpretazione offerta dalla Corte EDU. L’applicazione del criterio in questione da parte del giudice di rinvio comporta necessariamente l’estensione anche alla stima dell’indennizzo in questione dei medesimi principi già applicati per quello rivolto a risarcire l’espropriazione illegittima degli stessi fondi non edificatori; i quali impongono di tener conto delle obbiettive ed intrinseche caratteristiche ed attitudini dell’area in relazione alle utilizzazioni autorizzate dagli strumenti di pianificazione del territorio: perciò consentendo pure al proprietario interessato da un’espropriazione rituale, di dimostrare sempre all’interno della categoria suoli/inedificabili, anche attraverso rigorose indagini tecniche e specializzate, che il valore agricolo, da determinarsi in base al relativo mercato, sia mutato e/o aumentato in conseguenza di una diversa destinazione del bene egualmente compatibile con la sua ormai accertata non edificatorietà. E, quindi, che il fondo, suscettibile di sfruttamento ulteriore e diverso da quello agricolo, pur senza raggiungere i livelli dell’edificatorietà, abbia un’effettiva e documentata valutazione di mercato che rispecchia queste possibilità di utilizzazioni intermedie tra l’agricola e l’edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti ecc): semprecchè assentite dalla normativa vigente sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative.

Cassata, pertanto la sentenza impugnata che non ha compiuto i suddetti accertamenti, il giudizio va rinviato alla stessa Corte di appello di Firenze, che in diversa composizione si adeguerà ai principi avanti enunciati.

2.3 – Il terzo motivo, con il quale si censura la decisione impugnata per aver considerato tardiva la richiesta di determinazione dell’indennità di occupazione, in quanto avanzata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, è del tutto infondato.

Soccorre, in proposito, il principio secondo cui la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dell’indennità di occupazione legittima è del tutto autonoma rispetto alle altre richieste proponibili a seguito dell’espropriazione (indennità di espropriazione, risarcimento del danno per perdita della proprietà), attesa la diversità della "causa petendi" e del "petitum", la sua specificazione in sede dì precisazione delle conclusioni integra una domanda nuova (Cass., 27 settembre 2006, n. 21018).

2.4 – Il quarto motivo, attinente al regolamento delle spese processuali, è evidentemente assorbito.
P.Q.M.

La Corte rigetta il primo e il terzo motivo, assorbito il quarto, ed accoglie il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 28-04-2011) 01-06-2011, n. 22104 Associazioni mafiose Misure di prevenzione

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Svolgimento del processo

1. Con decreto del giorno 11.10.2010, la Corte di appello di Catania rigettava l’appello interposto da V.F., avverso il decreto del Tribunale di Ragusa 27.4.2010, con cui era stato sottoposto alla misura di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, per la durata di anni tre, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Secondo la Corte, il profilo di pericolosità del V. conseguiva alla intervenuta condanna del medesimo per svariati delitti, ma soprattutto alla intervenuta esecuzione di ordinanza cautelare per reati di cui all’art. 416 bis c.p., ed all’art. 629 c.p., (reato quest’ultimo aggravato dall’appartenenza alla consorteria mafiosa), emersi all’esito di controlli ambientali e telefonici che facevano constatare una continuità di vita in ambiti criminogeni, con conseguente pericolo per la collettività. Quanto alla durata della misura , la corte rilevava che quella stabilita era congrua alla luce del grado di pericolosità ritenuto e che l’obbligo di soggiorno era finalizzato ad un più efficace controllo.

2. Avverso detto decreto, ha interposto ricorso per Cassazione la difesa, per dedurre con unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione della L. n. 1423 del 1956 e della L. n. 575 del 1965, in quanto non sarebbe stata compiuta una completa valutazione degli elementi a disposizione ed il giudizio di pericolosità sociale sarebbe stato espresso alla luce di dati non significativi univocamente, poichè i precedenti di polizia sono risalenti nel tempo, nel (OMISSIS) al V. fu concesso l’affidamento in prova e venne revocata la libertà vigilata; le frequentazioni di soggetti a rischio risalgono agli anni 80/inizio anni 90; non risulta che V. abbia accumulato in quegli anni, come sostenuto, capitali illeciti, poichè mai fu eseguito un sequestro, ragion per cui la misura di prevenzione troverebbe la sua giustificazione solo sulla base degli elementi posti a base del fermo di PG e dell’ordinanza custodiate in carcere, che dipingono il ricorrente come soggetto che ebbe a costituire l’associazione riconducibile a quella del clan dominante di cui in passato fu sodale, elementi che vanno ovviamente tutti verificati, tanto più che mai il V. ebbe in passato a subire condanne per reato di cui all’art. 416 bis cod. pen.. La difesa ancora obietta che detta presunta associazione non fu mai percepita come tale; se mai fu esistita, cessò di operare sei mesi prima della esecuzione delle misure cautelari, il che dimostra la sua intervenuta disintegrazione. Nessun dato significativo accrediterebbe che il V. ne fosse il promotore, non essendo mai risultato dalle intercettazioni che egli abbia impartito ordini ai sottoposti;

soprattutto viene sottolineato che trattasi di fatti del (OMISSIS), tempo che oggi segna tutta la distanza e rivela la non correttezza della inferenza in termini di pericolosità sociale attuale del ricorrente.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, in quanto le doglianze non si possono estendere al controllo sull’adeguatezza e coerenza logica della motivazione.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e come tale inammissibile.

La motivazione del provvedimento impugnato è assolutamente rispettosa del dato normativo che, come è noto, richiede per l’applicazione delle misure di prevenzione, da un lato l’oggetti va esistenza di un complesso di fattori aventi carattere indiziario quanto alla commissione di delitti particolarmente gravi, dall’altro la pericolosità del proposto, che deve essere dimostrata nella sua attualità, per quanto riguarda i delitti comuni e che è presunta se il proposto sia indiziato di appartenere ad un’associazione mafiosa.

Orbene; nel caso di specie, la valutazione di pericolosità è stata ancorata al fatto che il medesimo è gravato da precedenti penali per svariati delitti, ma soprattutto risulta essere stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. e per due fatti di estorsione, aggravata dall’appartenenza ad associazione di stampo mafioso, misura emessa in data 18.4.2008 , sulla base di colloqui captati a distanza, a seguito di controllo telefonico ed ambientale che dava contezza non solo dell’esistenza del sodalizio, ma anche del ruolo rivestito dal V. al suo interno, a livello apicale. La valutazione operata è quindi assolutamente in linea con i criteri che devono essere adottati per il giudizio sulla pericolosità sociale, atteso che è stato correttamente presa a parametro una condotta abbastanza recente, seriamente documentata dal monitoraggio ambientale e telefonico condotto, evocante una concreta insidia per la collettività. Non potevano portare ad opinare diversamente i rilievi difensivi , facenti riferimento a variabili che rivestono portata sicuramente soccombente rispetto a quella dei dati del compendio indiziario accreditante il coinvolgimento concreto in un gruppo criminale, dedito ad attività estorsive, ad elevata potenzialità offensiva.

Si impone quindi la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; a tale declaratoria, riconducibile a colpa del ricorrente , consegue la sua condanna al pagamento delle spese del procedimento e di somma che congruamente si determina in Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende, giusto il disposto dell’art. 616 c.p.p., così come deve essere interpretato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-05-2011) 14-06-2011, n. 23741 Attenuanti comuni

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p.1. Con sentenza del 02/02/2010, la Corte di Appello di Caltanissetta confermava la sentenza pronunciata, nei confronti di T.E., in data 22/04/2009 dal g.u.p. del tribunale della medesima città. p.2, Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, in proprio, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 62 bis c.p. per avere la Corte negato la concessione delle suddette attenuanti nonostante avesse concesso quella della L. n. 203 del 1991, art. 8 senza peraltro avere esaminato quegli elementi fattuali (confessione – comportamento processuale) che, se correttamente valutati, avrebbero dovuto indurre alla concessione delle chieste attenuanti generiche. La Corte, invece, aveva incentrato il suo giudizio solo sui parametri di cui all’art. 133 c.p. senza procedere al raffronto fra questi e le situazioni soggettive prospettate a favore di esso ricorrente. p.3. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate. La Corte territoriale ha ritenuto che costituissero elementi preclusivi alla concessione delle attenuanti generiche "la gravità dei reati contestati, l’intensità del dolo" ed il fatto che la confessione dei vari reati era intervenuta quando a carico dell’imputato era già stato acquisito un chiaro quadro probatorio, sicchè, "in assenza di più penetranti verifiche sulla definitività del recesso dal contesto associativo, l’unico elemento di cui si può dare atto è rappresentato dalla scelta dell’imputato di collaborare con l’Autorità Giudiziaria", scelta che, però, era già stata premiata dal primo giudice con la concessione dell’attenuante di cui all’art. 8, L. cit. che non implicava necessariamente anche la concessione delle chiesta attenuanti generiche.

In questa sede, il ricorrente torna a ribadire la sua tesi ma la medesima va ritenuta infondata sia in diritto (l’art. 8, L. cit., come ha già chiarito la Corte territoriale adeguandosi alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, non implica il riconoscimento anche delle attenuanti generiche) sia in fatto perchè la Corte ha negato la concessione delle chieste attenuanti sulla base di una globale valutazione della gravità dei fatti, della capacità a delinquere del ricorrente ed in genere della sua complessiva personalità sulla quale, però, la Corte territoriale, alla stregua di ben precisi dati fattuali, non ha espresso un giudizio particolarmente positivo. In conclusione, la suddetta motivazione deve ritenersi ampia, congrua e logica e, quindi, non censurabile in questa sede di legittimità, essendo stato correttamente esercitato il potere discrezionale spettante al giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

RIGETTA il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali;

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