Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-03-2011) 30-06-2011, n. 25845 Competenza funzionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 8.4.2010 la Corte di appello di Bari rigettava l’istanza avanzata da L.G. volta ad ottenere la restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza in data 20.4.2009 del Tribunale di Trani, divenuta irrevocabile, con la quale il predetto era stato condannato, in contumacia, per il reato di cui all’art. 640 cod. pen..

Il L. rappresentava che in data 18.12.2009 gli era stato notificato l’ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Trani presso la casa di reclusione di Saluzzo ove si trovava ristretto sin dal 12.10.2009 in esecuzione di altra condanna. Pertanto, pur essendo reperibile presso il suddetto istituto di pena, non aveva avuto conoscenza della sentenza contumaciale e, conseguentemente, chiedeva di essere rimesso in termine, ai sensi dell’art. 175 c.p.p., comma 2, per proporre impugnazione.

Rilevava la Corte che dagli atti risultava che la notificazione della sentenza contumaciale era stata tentata nel domicilio eletto dal L. che se ne era allontanato senza adempiere all’onere di comunicare la variazione del domicilio; che, pertanto, doveva ritenersi che il L. si fosse volontariamente sottratto alla conoscenza dell’atto con conseguente preclusione della restituzione nel termine per l’impugnazione della sentenza contumaciale al sensi dell’art. 175 c.p.p., comma 2. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il L., a mezzo del difensore di fiducia, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 161 e 670 cod. proc. pen.. Afferma il ricorrente che in data 23.1.2010 era stato proposto incidente di esecuzione al Tribunale di Trani, sezione distaccata di Barletta, ai fini della declaratoria di nullità della notifica in data 14.10.2009 della sentenza del 20.4.2009 e della conseguente inefficacia, ex art. 670 cod. proc. pen., dell’ordine di esecuzione della stessa emesso il 17.12.2009, notificato il 18.12.2009 al L., con richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione. La Corte di appello di Bari rigettava la restituzione nel termine omettendo di motivare in ordine alla richiesta di declaratoria di nullità della notifica della sentenza che, ad, avviso del ricorrente, era stata effettuata alla madre del L. presso domicilio diverso da quello dichiarato, in violazione della disciplina dell’art. 161 c.p.p., comma 4, che prevede la notifica al difensore.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.

Come ha rilevato il ricorrente e come risulta confermato dagli atti, il procedimento nel quale è intervenuta la decisione impugnata della Corte di appello di Bari era relativo sia all’istanza avanzata personalmente dal L., recante la data del 7.1.2010, volta alla restituzione in termine per impugnare la sentenza emessa dal Tribunale di Trani, sezione distaccata di Barletta, in data 20.4.2009, irrevocabile il 29.11.2009, sia all’incidente di esecuzione proposto dal difensore di fiducia in data 23.1.2010 al Tribunale di Trani, sezione distaccata di Barletta, ai fini della declaratoria di nullità della notifica della predetta sentenza effettuata il 14.10.2009 con conseguente inefficacia, ex art. 670 cod. proc. pen., dell’ordine di esecuzione della stessa emesso il 17.12.2009, notificato il 18.12.2009 al L., e con richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione.

Competente a decidere in ordine all’incidente di esecuzione era il giudice dell’esecuzione, ossia ai sensi dell’art. 665 cod. proc. pen. il Tribunale di Trani, sezione distaccata di Barletta, che avrebbe dovuto procedere a norma dell’art. 666 c.p.p. e art. 670 c.p.p., comma 3.

Pertanto, l’incompetenza funzionale della Corte di appello di Bari che ha deciso anche sull’incidente di esecuzione determina la nullità assoluta del provvedimento impugnato emesso in data 8.4.2010 che, conseguentemente, deve essere annullato senza rinvio. Deve essere disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Trani, sezione distaccata di Barletta, per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale ordinario di Trani, sezione distaccata di Barletta, per il corso ulteriore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, Sent., 20-07-2011, n. 1390 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente, già titolare dell’omonima ditta individuale iscritta nel Registro delle Imprese di Lecce al n. REA 262057, svolgeva l’attività di Agente di affari in mediazione a far data dal 12.5.2006.

Con sentenza dell’8.10.2007 veniva condannato, dal GIP presso il Tribunale di Lecce, alla pena della reclusione di anni 2 e mesi 3 ed alla multa di Euro 400,00.

In relazione a detta condanna, con ordinanza n. 343 del 7.3.2009, il Tribunale di Sorveglianza di Lecce disponeva l’affidamento in prova del medesimo al Servizio Sociale, prevedendo, altresì, che si sarebbe applicato a stabile lavoro quale agente immobiliare presso l’Agenzia "M.F." di V. e C.S., attività che il ricorrente ha continuato a svolgere fino al 23.9.2010 (data di notifica degli atti impugnati), sulla scorta del suddetto provvedimento del Tribunale.

Nel frattempo, poiché il F. trasformava la propria ditta individuale (cancellandola dal Registro delle Imprese) in società a responsabilità limitata, inoltrava alla CCIAA di Lecce una dichiarazione di inizio attività di Affari in mediazione in qualità di legale rappresentante della neocostituita "Meridionale Immobiliare srl’, al fine di continuare ad esercitare la propria attività nella nuova veste societaria.

L’Amministrazione, dopo aver comunicato al ricorrente i motivi ostativi all’accoglimento della sua istanza ex art. 10 bis della legge n. 241/1990, alla quale il F. ha regolarmente replicato, adottava le determinazioni dirigenziali n. 479 e 480 del 17.9.2010, che qui si impugnano per violazione di legge, eccesso di potere, travisamento dei fatti, contraddittorietà ed illogicità manifesta. In particolare, quanto al provvedimento n. 480, che ha disposto la cancellazione del ricorrente dal Ruolo degli Agenti di affari in mediazione, quest’ultimo osserva che lo stesso sarebbe illegittimo, tra l’altro, perché detta cancellazione farebbe venir meno il presupposto necessario a consentirgli di continuare a beneficiare della misura alternativa disposta dal Tribunale di Sorveglianza di Lecce; quanto al provvedimento n. 479, invece, che ha negato la possibilità per il F. di esercitare la propria attività in forma societaria in considerazione del mutato volume di affari, il ricorrente sostiene di non aver chiesto alcuna nuova autorizzazione, bensì di poter svolgere la medesima attività che il Tribunale di Sorveglianza ha autorizzato per permettergli di beneficiare della misura alternativa alla detenzione ancorchè in una veste diversa, da ditta individuale a società a responsabilità limitata.

Costituitosi in giudizio, l’Ente ha replicato che gli atti amministrativi impugnati costituiscono atti dovuti, atteso che la condanna riportata determina il venir meno dei requisiti morali previsti dall’art. 2, comma 3, lettera f), della legge n. 39/1989 e, pertanto, è preclusiva al mantenimento dell’iscrizione nel Ruolo degli Agenti di affari in mediazione, sia per svolgere detta attività nella forma di ditta individuale e sia, a maggior ragione, in forma societaria.

D’altro canto, lo stesso Tribunale di Lecce, con comunicazione del 26 agosto 2010 resa a seguito di una richiesta di chiarimenti da parte dell’Amministrazione, ha precisato che "le prescrizioni della misura alternativa non possono far conseguire autorizzazioni amministrative che per legge non possono essere concesse".

Con ordinanza n. 130 del 3.2.2011, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare avanzata dal ricorrente limitatamente alla sospensione della determinazione dirigenziale n. 480 del 17.9.2010.

In prossimità dell’udienza pubblica di discussione le parti hanno depositato memorie.

Alla pubblica udienza del 20 aprile 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato per le seguenti ragioni.

Il Collegio reputa condivisibile, in via di principio, la prospettazione della resistente secondo la quale la cancellazione dal Ruolo degli Agenti di affari in mediazione è un atto dovuto in presenza della condanna riportata dal F. e ciò per il venir meno dei requisiti morali di cui all’art. 2, comma 3, lettera f), della legge n. 39/1989.

La norma persegue evidenti finalità sanzionatorie ma anche di prevenzione, ossia tende ad evitare la commissione di altri reati da parte di soggetti ritenuti socialmente pericolosi per effetto della già intervenuta condanna.

Non è escluso, tuttavia, che nell’ambito del procedimento volto alla cancellazione del soggetto dal Ruolo degli Agenti di affari in mediazione, l’Amministrazione sia comunque tenuta ad effettuare un contemperamento tra l’interesse pubblico connesso con esigenze preventive e di sicurezza pubblica e l’esigenza, consacrata dall’art. 27 Cost., di garantire le finalità rieducative della pena in generale, nel cui ambito è certamente ricompresa la possibilità, per il soggetto, di esercitare l’attività lavorativa precedentemente svolta (cfr. TAR Puglia, Lecce, I, 8 febbraio 2006, n.840).

E’ quanto ha valutato il Tribunale di Sorveglianza di Lecce che, in considerazione del buon comportamento serbato dal ricorrente dopo la condanna, ne ha disposto l’affidamento in prova al servizio sociale con una serie di prescrizioni tra le quali, appunto, quella di applicarsi a stabile lavoro quale agente immobiliare presso l’ Agenzia "M.F." di V. e C.S..

Come correttamente osservato nel precedente di questo Tribunale innanzi richiamato (TAR Puglia, Lecce, I, 8 febbraio 2006, n.840), "il principio di non contraddizione immanente in ogni settore dell’ordinamento giuridico esige che, pur nella autonomia insita in ogni peculiare giudizio avente ad oggetto la pericolosità di un individuo (in sede di applicazione di una misura di prevenzione, di una misura di sicurezza, di irrogazione di una condanna a pena detentiva, di giudizio applicativo di una misura alternativa alla detenzione) non possano trovare spazio decisioni che confliggano irreparabilmente tra loro, comportando, oltretutto, un sacrificio automatico di altro diritto costituzionalmente garantito, quale quello al lavoro ( art 4 Cost.)"… "Se si opinasse diversamente, si perverrebbe ad una vanificazione dell’interesse al reinserimento sociale di persone che, per un certo periodo di tempo, hanno ispirato la loro condotta a scelte antigiuridiche".

Le suesposte considerazioni, però, possono valere con riguardo al provvedimento n. 480 del 17.9.2010 di cancellazione del ricorrente dal Ruolo degli Agenti di affari in mediazione, ma non anche con riferimento al provvedimento n. 479 adottato dalla CCIAA in pari data, con cui si è negata la possibilità di esercitare la predetta attività in forma societaria. Ciò in quanto l’iscrizione nel Ruolo costituisce il presupposto minimo necessario per poter consentire al ricorrente di beneficiare della misura alternativa alla detenzione nei termini indicati dal Tribunale di Sorveglianza, ed in quanto tale può ritenersi derogatorio di una regola generale sancita a livello normativo. Diversamente, la richiesta di mutare la veste della ditta da individuale a societaria necessita di valutazioni ulteriori che vanno oltre quel contemperamento tra opposti interessi che l’Amministrazione è tenuta a compiere per favorire il reinserimento sociale del ricorrente, cosicchè legittimamente la CCIAA ha inibito l’inizio dell’attività in forma societaria.

In conclusione, il ricorso va accolto nella parte relativa all’impugnazione del provvedimento n. 480 del 17.9.2010, che pertanto va annullato, e va respinto per la restante parte.

In considerazione dell’accoglimento parziale, le spese del giudizio vanno compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda – definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, Sent., 29-08-2011, n. 1316

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Espone il ricorrente di essere regolarmente soggiornante in Italia da oltre dieci anni e di essere titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro rilasciato dalla Questura di Pisa.

In data 15 gennaio veniva tratto in arresto, unitamente ad altri 22 connazionali, in seguito ad una rissa scoppiata tra un gruppo di stranieri di etnia macedone e uno di etnia kosovara.

Peraltro l’arresto non veniva convalidato dal GIP, ma nei suoi confronti veniva adottata, in data 8 febbraio 2008, la misura dell’avviso orale.

Venuto a scadenza il proprio titolo di soggiorno, il deducente ne domandava il rinnovo, allegando allo scopo la necessaria documentazione riguardante la propria condizione alloggiativa e lavorativa.

In data 25 settembre 1009, gli veniva, tuttavia, notificato il provvedimento in epigrafe con cui il Questore di Pisa rigettava l’istanza ritenendo il richiedente "elemento incline a violare la legge e di indole antisociale"

Contro tali atti ricorre il sig. A. chiedendone l’annullamento, previa sospensione, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:

1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, nonché dell’art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta.

2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, nonché dell’art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998. Eccesso di potere per l’attraversamento dei fatti. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990.Eccesso di potere per motivazione insufficiente, in conferente ed apodittica. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.

Con ordinanza n. 963 depositata il 16 dicembre 2009 veniva respinta la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.

Alla pubblica udienza del 5 luglio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Il ricorso non è suscettibile di accoglimento.

Assume il ricorrente, con il primo motivo, la violazione degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, nonché dell’art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998 e l’illegittimità dell’atto impugnato per difetto dei presupposti e illogicità.

Ciò in quanto l’Amministrazione sarebbe giunta ad un giudizio di pericolosità sociale e conseguente mancanza dei presupposti per la permanenza nel territorio nazionale sulla scorta di una valutazione apodittica e presuntiva, essendo nella fattispecie assenti gli elementi che lo giustificassero sulla scorta di fatti certi ed obiettivamente inequivocabili.

La tesi non può essere condivisa.

Come è noto, l’art. 4, comma 3, disciplinando l’ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, oltre a enucleare specifiche situazioni collegate alla commissione di taluni reati in cui la causa ostativa è stabilita ex lege, dispone che "non è ammesso in Italia lo straniero che…sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne…".

Ne discende che, oltre alle ipotesi specificamente individuate dalla legge, sussiste in capo all’Amministrazione il potere di formulare un giudizio complessivo di pericolosità sociale svincolato da queste ultime, purché fondato su circostanze obiettive e adeguatamente motivato.

Osserva in proposito il Collegio che, tra i requisiti che il cittadino straniero deve possedere per ottenere e mantenere un permesso di soggiorno, è da annoverarsi, oltre all’attività lavorativa e alla disponibilità di un alloggio, una condotta di vita corretta, requisito che non deve sussistere soltanto al momento del rilascio del primo permesso di soggiorno, ma anche durante tutto il soggiorno nel territorio italiano e che può essere verificato in ogni momento da parte della competente autorità secondo quanto disposto dall’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998.

Tra gli elementi che dimostrano il non mantenimento di una condotta di vita corretta e che sono, quindi, ostativi al rinnovo del permesso di cui trattasi, rientra dunque la cosiddetta pericolosità sociale – normativamente definita dall’art. 13, comma 2, del citato d.lgs. n. 286, il cui giudizio riferisce, per talune ipotesi, il suo momento giustificativo a comportamenti o situazioni non ancora definitivamente sanzionate e riguarda, perciò, una valutazione indiziaria della condotta dell’interessato fondata su circostanze di portata generale e di significato tendenziale e su contesti significativi nel loro complesso.

Orbene, per consolidata giurisprudenza, l’apprezzamento in ordine alla pericolosità sociale costituisce un giudizio caratterizzato da una discrezionalità assai ampia ed è sindacabile dinanzi al giudice amministrativo unicamente nei casi di illogicità e di carenza dei presupposti. Detta valutazione si traduce in un giudizio probabilistico e prognostico che può anche prescindere da accertamenti intervenuti in sede penale, essendo, per contro, rilevante che l’atto indichi elementi di fatto significativi in quanto sintomatici di una situazione di pericolosità per la sicurezza pubblica (Cons. St. Sez. VI, 10.10.2005, n. 6818; id., 14 novembre 2006, n. 6694; T.A.R. Veneto, sez. III, 7 febbraio 2011, n. 200).

Nel caso al’esame il provvedimento è articolatamente motivato con riferimento, non solo all’avviso orale, ex art. 1 della l. n. 1423/1956 (peraltro non contestato dal ricorrente), ma anche a plurime segnalazione all’Autorità giudiziaria per detenzione illegale di armi, ricettazione, oltre che dalla circostanza del suo rinvio a giudizio per direttissima in relazione al reato di cui all’art. 697 cod. pen. per i fatti riferiti in narrativa. Risultano, inoltre, dagli atti depositati dall’Amministrazione (doc. n. 7 e 8) segnalazioni, da parte dell’ASL di Pisa e della Questura, per comportamenti violenti nei confronti dei propri familiari, minacce di incendiare l’edificio in cui risiede ed una proposta di sottoporre l’interessato a trattamento sanitario obbligatorio.

Ne scaturisce, con evidenza un quadro di complessiva inaffidabilità e incapacità del ricorrente a tenere una condotta conforme a parametri di accettabilità sociale, tale da giustificare il giudizio di pericolosità sociale formulato dall’Amministrazione.

Per tali ragioni non può darsi ingresso a quanto dedotto con il secondo e terzo motivo con cui il ricorrente deduce che la Questura non abbia tenuto nel debito conto la circostanza che il medesimo è titolare di un contratto di locazione di un immobile, dove risiede stabilmente con la propria famiglia, e da anni svolge regolare attività lavorativa autonoma, senza contare che il suo rimpatrio in Macedonia comporterebbe il pericolo di trovarsi in condizioni di vita tali da non garantire i diritti inviolabili dell’uomo riconosciuti dalla nostra Costituzione.

È, infatti, agevole replicare che, da un lato il decreto questorile non è sorretto da considerazioni che attengono ai presupposti oggettivi e lavorativi necessari al rinnovo del permesso di soggiorno (che nella fattispecie non sono in discussione perché non rilevanti); dall’altro proprio le circostanze sopra menzionate inducono a ritenere che, nonostante la lunga permanenza in Italia, il ricorrente non abbia manifestato una adeguata integrazione ed un radicamento sociale sufficiente a consentire di elidere o, quanto meno contemperare, la personalità antisociale dimostrata.

In conclusione, può affermarsi che quando, come nella fattispecie, sussistono elementi fattuali sufficienti a generare allarme sociale, il giudizio di pericolosità è giustificato, dovendo valorizzarsi i profili discrezionali del potere esercitato dalla P.A., sindacabile soltanto nelle ipotesi di illogicità, di carenza di presupposti o di manifesta incongruità che, nel caso concreto, per le ragioni riferite, non appaiono sussistere (Cons. Stato sez. VI, 17 ottobre 2008, n. 5053).

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, come da liquidazione fattane in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano forfettariamente in Euro 2.000,00, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Bernardo Massari, Consigliere, Estensore

Pierpaolo Grauso, Primo Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 12-07-2011) 05-09-2011, n. 33117 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con provvedimento in data 3.2.2011 la Corte di appello di Bari rigettava l’appello proposto nell’interesse di S.M. avente per oggetto il decreto di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di due anni, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per analoga durata, e versamento della cauzione della somma di Euro 2.500,00, emesso dalla sezione per le misure di prevenzione del Tribunale di Bari in data 10.6.2009.

La Corte territoriale confermava il provvedimento di applicazione della suddetta misura di prevenzione, richiamando i precedenti penali del S. e le numerose e recenti segnalazioni per gravi reati.

Aggiungeva che, nonostante il ridimensionamento del coinvolgimento del S. in un processo in cui era stato accusato di aver partecipato ad un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la pericolosità del predetto si doveva desumere dal fatto che avesse continuato a tenere uno stile di vita poco commendevole; dai modi come si procurava i mezzi per vivere; da violazioni di prescrizioni impostegli; dall’assenza di elementi indicativi di un mutamento della condotta di vita.

Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore di S.M., denunciando l’omissione ed illogicità della motivazione e la mancata considerazione di una prova decisiva, essendo stato il predetto assolto, con sentenza del 18.11.2010 della Corte di appello di Bari, da ogni accusa riguardante traffici di sostanze stupefacenti.

In primo grado era caduta l’imputazione del delitto associativo, ma il S. era stato condannato per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

In appello, come era stato rappresentato ai giudici che avevano poi emesso il provvedimento ora impugnato, il S. era stato assolto anche dal reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per non aver commesso il fatto.

La Corte distrettuale non solo non aveva considerato l’intervenuta assoluzione, ma aveva dedotto la pericolosità del S. da elementi del tutto generici, senza neppure considerare che il predetto – come risultava dal provvedimento del Tribunale – svolgeva una lecita attività di lavoro.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

La L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, penultimo comma ammette il ricorso per cassazione avverso il menzionato decreto della Corte d’Appello solo per violazione di legge, e quindi il sindacato di legittimità sui provvedimenti in materia di prevenzione non può estendersi al controllo dell’iter giustificativo della decisione.

Nel procedimento di prevenzione, in sede di legittimità, non è quindi deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, al punto da non potersi comprendere le ragioni che hanno giustificato la decisione sulla misura; ovvero, ancora, quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato l’applicazione della misura.

Solo in tali casi può ravvisarsi violazione di legge per mancata osservanza, da parte del giudice di merito, dell’obbligo sancito dalla L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 10 di provvedere con decreto motivato (V. Corte Costituzionale, 5.11.2004 n. 321; Cass. Sez. 1 sent. N. 544 del 21.1.1999, Rv. 212946; Cass. Sez. 2 sent. n. 703 del 3.2.2000, Rv. 215556; Cass. Sez. 6 sent. n. 35044 dell’8.3.2007, Rv.

237277; Cass. Sez. 5 sent. n. 19598 dell’8.4.2010, Rv. 247514).

Nel provvedimento impugnato la motivazione è talmente generica che non consente di comprendere le ragioni per le quali il S. è stato ritenuto dotato di una così spiccata pericolosità da dover essere contenuta con la severa misura di prevenzione che gli è stata applicata.

E’ vero che il giudice della prevenzione può trarre elementi da cui dedurre la pericolosità di un soggetto anche da un processo conclusosi con l’assoluzione del medesimo soggetto, ma tali elementi devono essere, seppur sinteticamente, indicati, altrimenti il provvedimento resta sostanzialmente privo di motivazione.

Nel provvedimento impugnato si parla di un ridimensionamento dell’accusa, quando invece vi era stata un’assoluzione in appello per il (residuo) delitto contestato al S., e si deduce la pericolosità dello stesso da elementi del tutto generici – quali le segnalazioni per gravi reati di cui non è precisata nè la tipologia nè l’epoca di commissione; lo stile di vita; alcune violazioni alle prescrizioni, delle quali però non si precisa nè l’epoca nè l’entità e neppure la pregnanza delle stesse ai fini del giudizio di pericolosità; il mancato mutamento di vita; la non chiara fonte dei redditi del S., non precisando se il predetto svolga o meno una lecita attività lavorativa – senza mai indicare alcun fatto specifico e concreto sul quale si è basato il giudizio di pericolosità sociale.

Pertanto, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio alla Corte di appello di Bari per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Bari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.