Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 20-09-2010) 14-11-2011, n. 41444

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Svolgimento del processo

1. L.M.G. proponeva istanza di riesame ex art. 324 c.p.p., avverso il decreto del G.I.P. presso il Tribunale di Brindisi emesso in data 17.12.2010 con cui era stato disposto il sequestro preventivo dei conti correnti bancari c/o postali, depositi a risparmio, dossier titoli e cassette di sicurezza presso tutti i soggetti operanti sul territorio nazionale nel settore della raccolta e gestione risparmio ed intermediazione finanziaria, intestati alla L. per un importo non superiore ad Euro 334.686,90.

Evidenziava in particolare la ricorrente che non era configurabile il delitto di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, nel caso di fatture per operazioni solo soggettivamente inesistenti, utilizzate nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sui redditi. Inoltre non era provato il superamento della soglia di punibilità prevista dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5;

2. Il tribunale di Brindisi con ordinanza del 4 gennaio 2011 annullava il decreto impugnato e disponeva che i beni in sequestro fossero restituiti all’avente diritto a cura del Pubblico Ministero se non sottoposti ad altro vincolo di natura reale.

3. Avverso questa pronuncia il p.m. propone ricorso per cassazione con un unico motivo.

L’indagata ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Brindisi sostiene in particolare che i costi indicati dalla indagata, effettuati con pagamenti per contanti, non possono essere presi in considerazione al fine della valutazione del fumus del reato contestato, non essendo nè veritieri nè attendibili. Non può considerarsi pertanto come costo l’importo indicato in una fattura soggettivamente falsa. Ciò che si censura è essenzialmente l’avere sposato la "certezza" dei costi indicati in ciascuna fattura soggettivamente falsa, laddove invece è plausibile che l’acquisto sia stato fatto per costi inferiori a quelli dichiarati. Pertanto tali costi – secondo il procuratore della Repubblica ricorrente – non possono essere considerati veritieri e/o attendibili.

2. Il ricorso è inammissibile.

3. Va premesso che i reati contestati alla L., in qualità di legale rappresentante della società COMETALF s.r.l., esercente il commercio di rottami metallici, sono riferibili rispettivamente al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2, che prevede la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, e al successivo art. 5, che contempla l’omessa dichiarazione dei redditi con una soglia di punibilità fissata da tale disposizione nell’importo dell’imposta evasa superiore a Euro 77.468,53.

Deve poi considerarsi che l’ordinanza impugnata ha annullato il decreto di applicazione della misura cautelare del sequestro preventivo essenzialmente sulla base di due argomentazioni, da esaminarsi ora distintamente.

4. Da una parte l’adito tribunale di Brindisi ha ritenuto che nella fattispecie in esame non sussistesse il fumus del delitto previsto dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, contestato alla indagata. Con una valutazione di merito ad esso devoluta il tribunale ha considerato che dalla complessiva attività investigativa era emerso che la COMETALF s.r.l., rappresentata da L.M.G., impresa operante nel settore della vendita di rottami e cascami ferrosi, era risultata avere rapporti commerciali di significativa rilevanza con T.G. e D.L.L., entrambi titolari di partita Iva. Esaminando dettagliatamente le risultanze contabili, quali emergenti dagli atti di indagine, il tribunale è pervenuto al convincimento che la COMETALF S.r.l. aveva effettivamente commercializzato un quantitativo di materiale ferroso corrispondente a quello risultante dalle fatture emesse dal T. e dal D. L. negli anni oggetto dei controlli incrociati con le predette imprese.

Da tale complessa attività investigativa era emerso che la società COMETALF s.r.l., pur avendo ricevuto le fatture dal T. e dal D.L. inerenti quantitativi di rottami metallici e cascami non compatibili con le capacità imprenditoriali di questi ultimi, aveva però realmente movimentato i quantitativi di merce sottesi alle operazioni fatturate posto che dall’analisi contabile sui beni oggetto di intermediazione non era stata riscontrata alcuna sostanziale difformità "tra quanto entrato e quanto uscito dalla ditta". Tale circostanza – secondo il tribunale – evidenziava che si era trattato di operazioni poste in essere realmente – e quindi non oggettivamente fittizie – ma tra soggetti diversi da quelli indicati nelle fatture.

Pertanto ha ritenuto il tribunale non sussistere il fumus del reato, considerato che la fattispecie prevista dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, rappresenta un reato di danno, strutturato nella condotta di chi si avvale in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto di fatture o altri documenti afferenti operazioni inesistenti, condotta, inoltre caratterizzata dalla componente di dolo specifico di evasione tributaria.

5. Orbene, da una parte deve ribadirsi in diritto quanto già affermato da questa Corte (Cass. pen., sez. 3^, 26 novembre 2008 – 23 gennaio 2009, n. 3203), secondo cui la definizione di operazione soggettivamente inesistente ai fini dell’applicazione della disciplina sanzionatoria penale corrisponde all’operazione obiettivamente non intercorsa fra i soggetti indicati nella fattura o in altro documento fiscale equipollente; è dunque irrilevante, sotto tale profilo, l’utilizzazione del bene o della prestazione da parte di un terzo soggetto potendo tale circostanza assumere valenza per l’eventuale esclusione del requisito della inerenza del costo dell’operazione sostenuto dal committente. Cfr. anche Cass., Sez. 3^, 14 gennaio 2010 – 16 marzo 2010, n. 10394, che ha precisato che il reato di utilizzazione fraudolenta in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2) è integrato, con riguardo alle imposte dirette, dalla sola inesistenza oggettiva, ovvero quella relativa alla diversità, totale o parziale, tra costi indicati e costi sostenuti, mentre, con riguardo al l’IVA, esso comprende anche la inesistenza soggettiva, ovvero quella relativa alla diversità tra soggetto che ha effettuato la prestazione e quello indicato in fattura.

Però la censura sul punto del pubblico ministero ricorrente è generica e no n circostanziata, essendo limitata alla richiesta di una "valutazione diversa" del fumus del reato.

6. Quanto all’altra contestazione che fa riferimento al delitto previsto dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, rileva il Tribunale che, proprio utilizzando le risultanze delle informative della p.g. riguardanti le operazioni sottese alle fatture intestate al T. e al D.L., non appariva superata la soglia di punibilità prevista dal delitto di omessa dichiarazione. Infatti, dovevano considerarsi tra i costi effettivi sostenuti dalla società nell’esercizio 2007, utili a determinare il reddito imponibile su cui applicare l’aliquota IRES, anche le somme corrispondenti alle fatture intestate al T. e al D.L., poichè afferivano a costi comunque realmente sostenuti dalla COMETALF s.r.l. e non già fittizi.

Il tribunale ha poi considerato che ai fini della integrazione del delitto di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, andavano conteggiati non solo i ricavi ma anche i costi; ciò al fine di verificare il superamento della soglia di punibilità prevista da tale disposizione.

Il tribunale facendo riferimento agli atti di indagine della polizia giudiziaria, ha effettuato il conteggio dei ricavi e dei costi ed è pervenuto alla conclusione che la soglia di punibilità pari a Euro 77.468, 53 non fosse stata superata nel caso di specie.

Nello specifico – ha considerato il tribunale – dalle indagini della P.G. risultava che i ricavi totali ottenuti dalla COMETALF s.r.l. per l’anno 2007 ammontavano ad Euro 3.362.720.55 e che i costi totali, compresi quelli afferenti agli acquisti recati dalle due fatture emesse rispettivamente dal T. e dal D.L., corrispondevano ad Euro 3.128.038,19, talchè l’utile di esercizio era pari ad Euro 234.682,36. Pertanto, l’imposta evasa, pari al 33% del reddito imponibile, era quantificabile in Euro 77.445,18, ossia in un importo inferiore (seppur di poco) alla soglia di punibilità di Euro 77.468,53 prevista dalla norma citata. Quindi, il tribunale ha ritenuto, anche per questa seconda contestazione, non sussistente Wjumus del delitto contestato.

7. A fronte di questo articolato convincimento del tribunale il pubblico ministero ricorrente oppone essenzialmente un dissenso valutativo delle risultanze, allo stato, degli atti di indagine, fondato su una ipotizzata sovrafatturazione degli acquisti recati dalle due fatture di cui sopra. Ma si tratta di una censura di merito, fondata su una deduzione di mero fatto, non deducibile in questa sede atteso che secondo il disposto dell’art. 325 c.p.p., il ricorso avverso le ordinanze aventi di ad oggetto misure cautelari reali è possibile solo per violazione di legge.

Si tratta quindi di una contestazione di merito che non è deducibile in sede di ricorso per cassazione che, nella fattispecie, è ammissibile soltanto per violazione di legge. In proposito la giurisprudenza (v. Cass., sez. 5^, 13 ottobre 2009 – 11 novembre 2009, n. 43068) ha più volte affermato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge. Cfr. anche Cass., sez. un., 29 maggio 2008 – 26 giugno 2008, n. 25932, che parimenti ha ritenuto che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è proponibile solo per violazione di legge, ammettendo solo quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. Ciò che nella specie non può dirsi dell’ordinanza impugnata, avendo il tribunale di Brindisi puntualmente motivato il proprio convincimento in ordine alla insussistenza del fumus del reato di cui all’art. 2, citato e al mancato superamento della soglia di punibilità, prevista dall’art. 5 citato.

8. Pertanto il ricorso va dichiarato, nel suo complesso, inammissibile.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 10-01-2012, n. 205

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Svolgimento del processo

Nei confronti del ricorrente, collaboratore di giustizia, a suo tempo ammesso al Programma speciale di Protezione (di cui al D.L. n. 8 del 1991, convertito nella L. n. 82 del 1991 come successivamente modificata ed integrata dalla L. n. 45 del 2001), la competente Commissione centrale ex art.10 della L. n. 82 del 1991 ( di seguito: Commissione ovvero Commissione centrale), ne ha disposto la revoca con la delibera in epigrafe.

A tale determinazione la Commissione è stata indotta:

a) dal fatto che, durante la sottoposizione al regime di protezione, il collaboratore era stato tratto in arresto perché, a bordo dell’autovettura da lui condotta, venivano trovati un kg di hashish e 50 gr. di cocaina;

b) dal fatto che sia l’A.g.o., a suo tempo proponente l’ammissione dell’interessato al P.s.p. ( e cioè la Procura di Napoli), che la Direzione nazionale antimafia (D.n.a.), avevano richiesto alla Commissione, di seguito alla gravissima violazione sopra descritta, la revoca del detto P.s.p.;

c) dal fatto che, pur avendo l’interessato, in propria missiva, escluso categoricamente ogni sua responsabilità per l’accaduto ( sostenendo che il materiale stupefacente sarebbe stato collocato a sua insaputa dentro l’autovettura che non era di sua proprietà) ed ammesso solo di essersi indebitamente allontanato dalla località protetta a causa del suo stato psicologico, in ogni caso, i fatti a lui contestati risultano effettivamente accertati e,dunque, devono ritenersi indicativi dell’insussistenza di una situazione di pericolo correlata alle dichiarazioni collaborative rese;

Con l’atto introduttivo dell’odierno giudizio, il M.C., oltre a dedurre, in via preliminare, la violazione dell’art.7 della L. n. 241 del 1990, si è doluto del fatto che non sarebbe stata ponderata la situazione di grave e attuale pericolo per la sua incolumità come previsto dall’art.13 quater della L. n. 82 del 1991. Inoltre osserva che ancora non vi è stata alcuna condanna a seguito del suo arresto con la conseguenza che mancherebbero totalmente i presupposti per la revoca i quali potrebbero intervenire solo col passaggio in giudicato della eventuale sentenza di condanna.

L’intimata amministrazione si è costituita in giudizio per il tramite del Pubblico patrocinio che, con sintetica memoria, ha contestato le deduzioni avversarie proponendone la reiezione.

La causa, chiamata una prima volta all’udienza pubblica del 23.06.2011, è stata differita ad altra data a causa dell’adesione del procuratore del ricorrente allo sciopero proclamato dall’Organismo di categoria.

In prossimità dell’odierna udienza, parte ricorrente ha chiesto ulteriore differimento della trattazione del merito della controversia essendo stata fissata, per il giorno 17.1.2012, udienza innanzi alla Suprema Corte di Cassazione (investita del ricorso avverso la sentenza del 22.2.2010 pronunciata dalla Corte d’appello di Torino con condanna, relativa ai fatti per cui è intervenuta la revoca del P.s.p., a mesi otto di reclusione e Euro6000,00 di multa).

Detta istanza non è stata accolta e la causa è stata, quindi, trattenuta per la relativa decisione.

Motivi della decisione

I)- La doglianza prospettata col primo mezzo di gravame ed imperniata sulla violazione degli artt.7 e seguenti della L. n. 241 del 1990, è infondata.

Per effetto dell’art. 13, secondo comma, della legge sul procedimento amministrativo 07.09.1990, n. 241, le norme di cui al non si applicano ai procedimenti previsti dal D.L. n. 8 del 1991, convertito nella L. n. 82 del 1991 e successive modificazioni. Tale norma disciplina, tra l’altro, gli interventi per la protezione di coloro che collaborano a fini di giustizia. I principi di trasparenza e pubblicità del procedimento amministrativo, che ricevono codificazione all’art. 1 della L. n. 241 del 1990, diventano cedevoli in presenza di superiori interessi dell’Ordinamento afferenti all’ ordine pubblico, alla sicurezza dello Stato ed alle scelte di repressione di determinate figure di reato. L’esclusione dalla partecipazione al procedimento amministrativo – che si realizza nella cognizione di atti, degli accertamenti e verifiche poste in essere dall’ Amministrazione o dei contributi di altri partecipanti e nella possibilità di interloquire in contraddittorio – discende, inoltre, da ulteriori limiti alla pubblicità dell’agire dell’ Amministrazione introdotti dall’art. 10, comma 2 ter, della L. n. 82 del 1991. Tale ultima disposizione, nel definire i poteri e la competenza della Commissione Centrale per l’applicazione e la definizione delle speciali misure di protezione, stabilisce che "sono coperti da segreto d’ufficio, oltre alla proposta di cui all’art. 11, tutti gli atti e provvedimenti comunque pervenuti alla commissione centrale, gli atti e provvedimenti della commissione stessa, salvi gli estratti essenziali e le attività svolte in attuazione delle misure di protezione". A detti atti e provvedimenti, salvi gli estratti essenziali, si applicano inoltre "le norme per la tenuta e la circolazione degli atti classificati, con classifica di segretezza adeguata al contenuto di ciascun atto". Alla stregua di dette previsioni la conoscenza degli atti afferenti ai procedimenti di competenza della Commissione istituita dall’art. 10 della L. n. 82 del 1991 resta limitata ai soli soggetti preposti alla trattazione (segreto d’ufficio quale regolamentato dall’art. 15 del t.u. n. 3/1957 e successive modificazioni) e, ove sia stata apposta classifica di segretezza, ai soli soggetti in possesso di apposito nulla osta (n.o.s.), corrispondente al grado di classifica dell’atto, rilasciato dall’Autorità Nazionale di Sicurezza.

L’art. 13, secondo, comma della L. n. 241 del 1990 si riferisce quindi, con ampia valenza precettiva, a tutti i procedimenti amministrativi riconducibili nell’area applicativa della L. n. 82 del 1991 e quindi, per ciò che attiene i collaboratori di giustizia, sia ai momenti di scelta e di applicazione delle speciali misure di protezione, sia agli eventuali interventi di carattere economico per soddisfare le immediate esigenze di vita dei soggetti interessati dai programmi stessi, comprese le erogazioni per il loro reinserimento sociale. Si tratta, infatti, di determinazioni rimesse alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione che, anche nel loro contenuto economico, si collegano strettamente alle esigenze di protezione del collaboratore di giustizia e, per tale aspetto, non si sottraggono alle esigenze di riservatezza postulate dalle disposizioni in precedenza richiamate (cfr., sul principio, ex plurimis, Cns. St., nr. 764 del 2008 e nr. 7387 del 2006).

II)- A diverso esito conduce lo scrutinio del residuo mezzo di gravame.

L’ammissione allo speciale programma di protezione (comprendente, se necessario, anche misure di assistenza) dei collaboratori di giustizia e dei loro prossimi congiunti presuppone:

– che la collaborazione e le dichiarazioni rese devono avere carattere di intrinseca attendibilità. Devono altresì avere carattere di novità o di completezza o per altri elementi devono apparire di notevole importanza per lo sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio ovvero per le attività di investigazione sulle connotazioni strutturali, le dotazioni di armi, esplosivi o beni, le articolazioni e i collegamenti interni o internazionali delle organizzazioni criminali di tipo mafioso o terroristico-eversivo o sugli obiettivi, le finalità e le modalità operative di dette organizzazioni;

– l’esistenza, nei loro confronti, di uno stato di grave ed attuale pericolo per effetto della collaborazione resa, non altrimenti fronteggiabile con le ordinarie misure di tutela adottabili ai sensi delle norme già in vigore.

Depongono in tal senso gli artt. 9, 10 e 11 della L. n. 82 del 1991 recante "Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia".

È anche vero che l’art. 12 della menzionata Legge, dopo aver indicato – al primo comma della nuova stesura normativa – gli oneri documentali ed informativi, ai quali devono assolvere, nei confronti dell’Autorità proponente, le persone nei cui confronti è stata avanzata proposta di ammissione alle speciali misure di protezione, dispone poi – al secondo comma, come sostituito ed integrato dall’art.5 della L. n. 45 del 2001 – che le speciali misure di protezione sono sottoscritte dagli interessati, i quali si impegnano personalmente ad "osservare le norme di sicurezza prescritte e collaborare attivamente all’esecuzione delle misure", ad "adempiere agli obblighi previsti dalla legge e alle obbligazioni contratte", a "non rilasciare a soggetti diversi dall’Autorità giudiziaria o dalle forze di Polizia dichiarazioni concernenti fatti comunque di interesse per i procedimenti" in relazione ai quali hanno prestato e prestano la loro attività collaborativa. Al fine di dare attuazione all’art. 10, comma 3, della L. n. 82 del 1991 (che demandava ad un decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti il Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica e la Commissione centrale, di stabilire le misure di protezione e di assistenza a favore delle persone ammesse allo speciale programma di protezione, nonché i criteri di formulazione del programma medesimo e le modalità di attuazione), è stato emanato poi il "Regolamento concernente le speciali misure di protezione previste per i collaboratori di giustizia e i testimoni" (D.L. n. 161 del 2004) che prevede:

• all’art.9, gli obblighi delle persone protette (che vengono compendiati in un atto sottoscritto dall’interessato che, così facendo, dà atto di essere stato informato delle conseguenze derivanti dalla loro inosservanza, nonché di quelle derivanti dalle condotte di cui all’art. 13-quater, comma 2, della L. n. 82 del 1991);

• all’art.11: che le misure speciali di protezione possono altresì essere revocate o non prorogate in caso di inosservanza degli impegni assunti da parte dei soggetti ad esse sottoposti in relazione a quanto disposto all’articolo 13-quater, commi 1 e 2, della L. n. 82 del 1991 e negli altri casi in cui la legge non prevede espressamente l’obbligatorietà della revoca.

Tale ultima norma (art.13 quater) dispone, fra l’altro:

a) che le misure di protezione, che sono a termine, possono essere revocate modificate, come accennato, in relazione "all’attualità del pericolo, alla sua gravità e alla idoneità delle misure adottate, nonché in relazione alla condotta delle persone interessate e alla osservanza degli impegni assunti a norma di legge (comma 1);

b) che costituiscono fatti che comportano la revoca delle speciali misure di protezione l’inosservanza degli impegni assunti a norma dell’art. 12, comma 2, lett. b) ed e), nonché la commissione di delitti indicativi del reinserimento del soggetto nel circuito criminale" (comma 2 , primo periodo);

c) che, invece, costituiscono fatti valutabili solo ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione: "l’inosservanza degli altri impegni assunti a norma dell’art. 12 cit., la commissione di reati indicativi del mutamento o della cessazione del pericolo conseguente alla collaborazione, la rinuncia espressa alle misure, il rifiuto di accettare l’offerta di adeguate opportunità di lavoro o di impresa, il ritorno non autorizzato nei luoghi dai quali si è stati trasferiti, nonché ogni azione che comporti la rivelazione e la divulgazione dell’identità assunta, del luogo di residenza e delle altre misure applicate" (comma 2, secondo periodo).

Dal plesso normativo costituito dalla Legge e dal Regolamento e, con specifico riguardo al gravame oggetto del corrente scrutinio, dalle puntuali disposizioni in precedenza richiamate, trae giuridico alimento e fondamento:

– il postulato secondo il quale le Speciali misure di protezione (al pari del P.s.p.) danno vita ad un contratto ad oggetto pubblico nei cui confronti trovano applicazione i principi generali del codice civile in materia contrattuale, e segnatamente quelli di buona fede, lealtà, correttezza. Sicché, non c’è dubbio che il collaboratore/testimone di giustizia debba rispettare le misure di sicurezza (la cui scelta e attuazione compete non al protetto ma alle Forze di polizia preposte) e collaborare attivamente alla loro applicazione nel rispetto dei canoni essenziali della buona fede e della correttezza;

– il postulato secondo il quale l’eventuale attualità dello stato di pericolo non giustifica, di per sé sola, la fruibilità di uno speciale programma di protezione da parte degli interessati, allorché il loro comportamento non solo renda superflue le speciali misure di protezione accordate, ma risulti in oggettivo contrasto con le finalità perseguite dalla stessa L. n. 82 del 1991 e successive modifiche e integrazioni.

Quest’ultima, invero, non accorda alle persone ammesse allo speciale programma di protezione una sorta di autorizzazione a commettere atti illeciti, vincolandole anzi al rigoroso rispetto della legge, indipendentemente dagli obblighi specificatamente assunti all’atto della sottoscrizione del programma medesimo.

L’espressa previsione contenuta nell’art. 11 del D.M. n. 161 del 2004, che consente alla Commissione centrale di disporre la modifica o la revoca del programma in presenza di inosservanze agli impegni assunti a norma dell’art. 12 cit. o del compimento di fatti costituenti reato o per altra ragione comunque connessa alla condotta di vita del soggetto interessato, si limita pertanto a dare concretezza e specificazione ad un obbligo morale e giuridico già insito nella L. n. 82 del 1991, la cui "ratio" giustificatrice non è certo quella di esonerare da responsabilità gli autori di comportamenti illeciti, ma di offrire adeguata protezione e sostegno economico a chi dimostri la seria intenzione di collaborare con la giustizia nella lotta dello Stato contro il crimine e, in particolare, contro la delinquenza di tipo mafioso. Gli obblighi volontariamente assunti dagli interessati attraverso la sottoscrizione dello speciale programma di protezione rafforzano, pertanto, l’impegno assunto dagli stessi già al momento in cui decidono di prestare la propria attività collaborativa con la giustizia e con gli apparati statali preposti istituzionalmente a combattere il crimine organizzato.

La revoca o la modifica dell’originario programma speciale di protezione non è, dunque, una specie di prassi seguita dalla Commissione centrale in presenza della constatata inosservanza agli obblighi derivanti dal programma di protezione stesso, ma rappresenta, come si è detto, diretta conseguenza, prevista sia dalla legge che dal richiamato Regolamento attuativo, dell’inosservanza all’impegno assunto dall’interessato sin dal momento della sua decisione – di offrire il pratico apporto collaborativo alla giustizia – e confermato dall’atto della sottoscrizione prevista dal citato art. 12, comma secondo, della L. 15 marzo 1991, n. 82.

Se i principi in precedenza delineati devono ritenersi pacifici, è, però, d’altro canto, vero che la situazione di pericolo ( e la relativa gravità ed attualità) per l’incolumità del testimone/collaboratore costituisce il parametro cardine e fondamentale che presiede sia la concessione dello speciale regime di protezione (sia esso attuato attraverso il P.s.p. che con Speciali misure protettive) che la relativa modificazione. In particolare la Legge stabilisce (art.13 quater, c. 2, ultimo periodo) che "Nella valutazione ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione, specie quando non applicate mediante la definizione di uno speciale programma, si tiene particolare conto del tempo trascorso dall’inizio della collaborazione oltre che della fase e del grado in cui si trovano i procedimenti penali nei quali le dichiarazioni sono state rese e delle situazioni di pericolo di cui al comma 6 dell’articolo 9". Essendo la situazione di pericolo definita mediante rinvio all’art. 9, co. 6, occorre che nella sua valutazione si tenga doverosamente "conto, oltre che dello spessore delle condotte di collaborazione o della rilevanza e qualità delle dichiarazioni rese, anche delle caratteristiche di reazione del gruppo criminale in relazione al quale la collaborazione o le dichiarazioni sono rese, valutate con specifico riferimento alla forza di intimidazione di cui il gruppo è localmente in grado di valersi".

Dunque, e con l’eccezione dei casi di revoca obbligatoria, qualsiasi altra modifica del regime di protezione speciale fruito (incluso quello della mancata proroga dello stesso) richiede una valutazione comparativa di due interessi essenziali in gioco: quello dello Stato a conservare la collaborazione e quello del privato alla vita e all’incolumità personale.

II.1)- Ora nel caso di specie i delitti commessi dal collaboratore sono stati ritenuti dalla Commissione, non indicativi del suo reinserimento nel circuito criminale di provenienza (evenienza questa che avrebbe imposto la revoca obbligatoria del P.s.p.) ma, "indicativi del mutamento o della cessazione del pericolo conseguente alla collaborazione" e, quindi, idonei ad essere apprezzati ai fini della revoca facoltativa del regime di protezione di cui trattasi. La legittima adozione di tale misura richiedeva, dunque e contestualmente, la valutazione, nel procedimento decisionale di competenza della Commissione, oltre che della condotta del collaborante (indicativa del mutamento o della cessazione del pericolo), anche degli altri elementi racchiusi nell’ultimo periodo del c. 2 dell’art.13 quater della Legge e, fra questi, delle situazioni di pericolo di cui al comma 6 dell’articolo 9, (e dunque, delle caratteristiche di reazione del gruppo criminale in relazione al quale la collaborazione o le dichiarazioni sono rese, valutate con specifico riferimento alla forza di intimidazione di cui il gruppo è localmente in grado di valersi).

Ora, una tale valutazione, come puntualmente dedotto da parte ricorrente, non v’è stata. Il provvedimento avversato si supporta, sotto l’aspetto motivazionale, delle componenti richiamate in narrativa, ma nessuna di queste evoca la possibile ovvero presumibile forza di reazione del gruppo camorristico di provenienza del collaboratore né tale possibile reazione costituisce oggetto di un bilanciamento nel quadro degli interessi coinvolti che ne giustifichi il carattere eventualmente recessivo rispetto agli altri elementi, da ritenersi prevalenti, tali da consentire di addivenire alla revoca del P.s.p.

Il ricorso, pertanto, sotto tale profilo censorio deve ritenersi meritevole di accoglimento.

Rimane, ovviamente, impregiudicata la facoltà della Commissione di rideterminarsi tenendo conto delle normae agendi sopra delineate.

Le spese di lite, attesa la peculiarità della controversia, possono compensarsi tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), accoglie, come da motivazione, il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento con lo stesso impugnato.

Salvi gli ulteriori provvedimenti della p.a.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Pietro Morabito, Consigliere, Estensore

Roberto Proietti, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 17-07-2012, n. 12256 Trasferimento di azienda

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Svolgimento del processo

B.R., + ALTRI OMESSI hanno proposto ricorso straordinario per cassazione, assistito da tre motivi, avverso l’ordinanza in data 20 – 21.7.2010 del Tribunale di Padova che, non ravvisando il periculum in mora, ha rigettato il reclamo proposto avverso il provvedimento con cui il Giudice del Lavoro aveva respinto il ricorso ex art. 700 c.p.c. diretto ad ottenere la restituzione di somme indebitamente trattenute per arbitraria riduzione della retribuzione, con ordine alla datrice di lavoro XXX spa di procedere all’immediato ripristino delle retribuzioni spettanti, ex art. 2112 c.c., sulla base dei CCNL vigenti e degli accordi di secondo livello definiti con il precedente gestore del trasporto pubblico della Provincia di Padova; il Tribunale ha inoltre condannato i reclamanti alla rifusione delle spese a favore delle resistenti XXX spa e Provincia di Padova.
Le intimate XXX spa e Provincia di Padova hanno resistito con distinti controricorsi, eccependo altresì l’inammissibilità del ricorso.
Le parti hanno depoXXXto memorie.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione di norme di diritto, assumendo che il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere che il ricorso ex art. 700 c.p.c. costituiva l’unico strumento per ripristinare la legalità violata, non essendovi i margini temporali per una causa ordinaria, stante il danno esistenziale permanente e la grave difficoltà quotidiana dei lavoratori a far fronte alle proprie necessità in conseguenza della subita decurtazione della retribuzione.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione di norme di diritto, deducendo che, a mente dell’art. 2112 c.c., la XXX spa non avrebbe potuto disdire i contratti aziendali di secondo livello e, tanto meno, ridurre la retribuzione.
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano illogicità per manifesta insufficiente motivazione del provvedimento impugnato, dolendosi della mancata audizione dei lavoratori e degli informatori e della mancata indicazione di quale fosse lo strumento per rimuovere una situazione di illecito a livello contrattuale e di violazione dell’art. 2112 c.c..
2. Secondo la giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, di questa Corte, anche nel sistema processuale delineatosi, in tema di procedimenti cautelari, a seguito delle modifiche di cui al D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3, lett. e-bis, convertito, con modificazioni, nella L. n. 80 del 2005, contro i provvedimenti emessi ai sensi dell’art. 700 c.p.c., anche in sede di reclamo, non è proponibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., in quanto detti provvedimenti sono privi di stabilità e inidonei al giudicato, ancorchè nessuna delle parti del procedimento cautelare abbia interesse ad iniziare l’azione di merito (cfr, ex plurimis, Cass., SU, nn. 4915/2006; 27187/2007; Cass., nn. 23410/2009;3124/2011).
I ricorrenti invocano non di meno l’ammissibilità del ricorso straordinario argomentando che la giurisprudenza di legittimità (cfr, Cass., SU, n. 16241/2001) aveva ritenuto che, in ordine alla statuizione sulle spese del procedimento cautelare, era proponibile l’opposizione ai sensi dell’art. 645 c.p.c., come contemplato dall’art. 669 septies, comma 3; venuta però meno, con la novella di cui alla L. n. 69 del 2009, l’esperibilità di tale rimedio, doveva ritenersi ammissibile, stante l’esistenza di un vuoto normativo, il ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost..
L’argomentazione è sostanzialmente inconferente, posto che non è stato svolto alcun specifico motivo di ricorso avverso la statuizione di condanna alle spese.
Per completezza di motivazione va comunque osservato che la questione è già stata affrontata dalla giurisprudenza di questa Corte, che l’ha risolta nel senso della ribadita non esperibilità del ricorso ai sensi dell’art. 111 Cost., non avendo il provvedimento di rigetto del reclamo con condanna del reclamante alle spese del giudizio natura di sentenza e dovendo quindi il reclamante soccombente, qualora non intenda iniziare il giudizio di merito, ma limitarsi a contestare la sola liquidazione delle spese, proporre opposizione al precetto intimato sulla base del provvedimento suddetto o all’esecuzione iniziata in forza del medesimo (cfr, Cass., n. 11370/2011).
3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese, che liquida, per ciascuna delle controricorrenti, in Euro 40,00 (quaranta/00), oltre ad Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorari, spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2012.
DepoXXXto in Cancelleria il 17 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 28-05-2013) 27-06-2013, n. 28198

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Il Procuratore generale di Napoli ricorre avverso la sentenza di "patteggiamento" di cui in epigrafe, che ha applicato nei confronti di S.S.S.B. la pena per la contravvenzione di cui all’art. 186, commi 2, lett. b), sostituita con il lavoro di pubblica utilità ex art. 186 C.d.S., comma 9 bis (fatto accertato in data (OMISSIS)).

Il ricorrente si duole dell’omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Con la sentenza di "patteggiamento" vanno applicate le sanzioni amministrative accessorie, essendo il divieto, eccezionale, dell’art. 445 c.p.p., comma 1, limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca obbligatoria. Ne deriva che con la sentenza ex art. 444 c.p.p. deve essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista per alcune violazioni del codice della strada (nella specie, la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza alcolica); e ciò persino se la sospensione sia stata già disposta dal prefetto, posto che, una volta stabilita dal giudice la durata della sospensione, da questa dovrà detrarsi il periodo di tempo già scontato per effetto della sospensione ordinata dal prefetto. In senso contrario, non potrebbe neppure opporsi che nella richiesta di patteggiamento non sia stata fatta menzione della sanzione amministrativa, giacchè detta sanzione non può formare oggetto dell’accordo tra le parti, limitato alla pena, e consegue di diritto alla sollecitata pronuncia.

Nè potrebbe opporsi che la sanzione amministrativa verrebbe applicata in difetto di accertamento del reato, in quanto nel patteggiamento, anche se non si fa luogo all’affermazione della responsabilità dell’imputato, si procede comunque all’accertamento del reato, sia pure sui generis, essendo fondato sulla descrizione del fatto reato, nei suoi elementi, soggettivo ed oggettivo, contenuta nel capo d’imputazione, e non contestata dalle parti nel formulare la richiesta (Sezione 4, 11 novembre 2010, Proc gen. App. Venezia ed altro in proc. Marigo; nonchè, Sezione 4, 17 dicembre 2010, Proc. gen. App. L’Aquila in proc. Meloni).

Del resto l’art. 186, comma 2 quater introdotto dal D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni nella legge 2 ottobre 2007, n. 160, prevede espressamente che le sanzioni accessorie di cui ai precedenti commi 2 e 2 bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Nè l’applicazione del beneficio del lavoro di pubblica utilità esclude la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, come si evince dal testo dell’art. 186 C.d.S., comma 9 bis che prevede la riduzione alla metà della predetta sanzione solo in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Napoli.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.