Cass. pen., Sez. IV, Sentenza 18 Gennaio 2011, n. 1226 Sicurezza sul lavoro Se la macchina è pericolosa, pur marchiata CE, il datore di lavoro è responsabile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

N.R. veniva tratto a giudizio del Tribunale di Milano, per rispondere del reato di lesioni personali colpose secondo la seguente contestazione: perché per colpa consistita nell’aver messo a disposizione dei propri dipendenti una macchina monoblocco priva di riparo e protezione della zona di riavvolgimento del filo e quindi non idonea ai fini della sicurezza (in violazione dell’art. 35, primo comma, del D.L.vo n. 626/94), e nell’aver omesso di fornire al lavoratore D.G.I. sia le informazioni e le istruzioni d’uso necessarie per garantire la sicurezza durante le normali condizioni di impiego della suddetta macchina, sia la formazione adeguata sulle condizioni di impiego (in violazione degli artt. 37, primo comma, e 38, primo comma, del D.L.vo n. 626/94), e comunque con negligenza ed imprudenza, non impediva che il D.G. , introducendo la mano coperta dal guanto di protezione nella zona di avvolgimento del filo per pulirlo, a causa del successivo incastrarsi del guanto tra la bobina di tiro e il contro rullo, si cagionasse lesioni consistite nella frattura della mano con incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni; con l’aggravante di aver commesso il fatto con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (fatto avvenuto il (OMISSIS) ). All’esito del dibattimento, l’imputato veniva condannato alla pena di Euro 300,00 di multa, con il riconoscimento delle attenuanti generiche valutate equivalenti all’aggravante.
A seguito di gravame ritualmente proposto, la Corte d’Appello di Milano confermava l’impugnata sentenza, richiamando integralmente le diffuse argomentazioni del primo giudice e disattendendo le deduzioni difensive, incentrate, in particolare, sulla prospettata anomalia del macchinario intervenuta in sede di costruzione dello stesso, e sull’asserita buona fede dell’imputato il quale aveva fatto affidamento sul certificato di conformità CEE e di analisi di rischio, senza mancare peraltro – proprio per garantire al massimo la sicurezza dei lavoratori – di munire il macchinario di ulteriori griglie, e di fornire ai dipendenti tutte le informazioni utili per il corretto uso del macchinario e per evitare inconvenienti nelle operazioni di controllo del filo come precisato anche dalla stessa parte lesa. In particolare la Corte distrettuale sottolineava che: a) a nulla rilevava che il macchinario fosse munito del certificato di conformità, avuto riguardo agli obblighi del datore di lavoro, ivi compreso quello della verifica del macchinario utilizzato, e tenuto conto che l’imputato pur avendo apportato modifiche ai macchinario stesso non si era accorto che la griglia di protezione della parte frontale era larga cm. 78 anziché, come prescritto, cm. 85: larghezza, questa, che avrebbe impedito l’evento; di tal che, pacifica appariva la violazione dell’art. 35, comma primo, del D.L.vo n. 626/94; b) proprio a causa della non conformità del macchinario alla normativa, che il datore di lavoro ben avrebbe potuto rilevare avendo provveduto personalmente ad apportare modifiche al macchinario, l’operaio aveva infilato la mano per verificare la qualità del materiale, così riportando la frattura del dito; c) pur avendo frequentato i corsi di formazione svolti (corso per carrellisti e quale addetto per apparecchi di sollevamento), il D.G. non aveva però ricevuto specifica formazione sul macchinario in argomento, essendo stato affiancato, dopo l’assunzione nel 2002, da un collega esperio nella tecnica lavorativa.
Ricorre per Cassazione l’imputato, tramite il difensore, deducendo vizio motivazionale in ordine alla valutazione delle risultanze processuale, con argomentazioni che possono così sintetizzarsi: a) la Corte distrettuale avrebbe erroneamente sottovalutato che l’anomalia del macchinario al quale lavorava la parte lesa (quanto alla larghezza della griglia di protezione) poteva essere rilevata solo da persona esperia – ed era riconducile alla costruzione – e che il N. aveva fatto affidamento sull’esistenza del certificato di conformità CEE e di analisi del rischio da considerarsi escluso dalla presenza di protezioni fisse e mobili; b) la misura di cm. 85 era riferibile non alla lunghezza della griglia ma alla distanza tra il bordo della protezione ed il punto del filo trafilato sulla bobina: non era quindi la griglia che avrebbe dovuto essere non inferiore a cm 85, ma una relazione tra punti interni alla macchina in termini di distanza, percepibile solo da persona esperta e competente; c) quanto alle modalità di addestramento, il D.G. era stato affiancato, come previsto, da un collega esperto che gli aveva assicurato assistenza nell’uso della macchina fino a quando il D.G. aveva dimostrato di aver acquisito le necessario conoscenze.

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Mette conto sottolineare, preliminarmente, che, come si rileva agevolmente dal testo dell’impugnata decisione, il primo giudice aveva affrontato e risolto le questioni sollevate dal N. seguendo un percorso motivazionale caratterizzato da completezza argomentativa e dalla puntualità dei riferimenti agli elementi probatori acquisiti e rilevanti ai fini dell’esame della posizione dell’imputato; di tal che, trattandosi di conferma della sentenza di primo grado, i giudici di seconda istanza legittimamente hanno richiamato anche la motivazione addotta dal Tribunale a fondamento del convincimento espresso, senza peraltro limitarsi ad un semplice richiamo meramente ricettizio a detta motivazione, non avendo mancato di fornire autonome valutazioni a fronte delle deduzioni dell’appellante: è principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui, nel caso di doppia conforme, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione ("ex plurimis", Sez. 3^, n. 4700 del 14/02/1994 Ud. – dep. 23/04/1994 – Rv. 197497).
Nella concreta fattispecie la decisione impugnata si presenta dunque formalmente e sostanzialmente legittima ed i suoi contenuti motivazionali – quali sopra riportati (nella parte relativa allo "svolgimento del processo") e da intendersi qui integralmente richiamati onde evitare superflue ripetizioni – forniscono, con argomentazioni basate su una corretta utilizzazione e valutazione delle risultanze probatorie, esauriente e persuasiva risposta ai quesiti concernenti l’infortunio oggetto del processo: la Corte distrettuale, dopo aver analizzato tutti gli aspetti della vicenda (dinamica dell’infortunio e posizione di garanzia del N.) ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente la penale responsabilità dell’imputato.
Per completezza argomentativa si impongono solo talune ulteriori precisazioni in relazione alle tesi difensive prospettate dal ricorrente, circa l’affidamento sull’esistenza del certificato di conformità CEE e di analisi del rischio per il macchinario utilizzato dal lavoratore poi infortunatosi – muovendo dall’asserita non evidenza dell’anomalia che il macchinario stesso presentava – nonché relativamente all’addestramento del lavoratore. Infondate sono le censure proposte in relazione al marchio "CE" apposto sulla macchina. L’imputato aveva introdotto nella sua azienda, e messo a disposizione dei suoi dipendenti, una macchina realizzata senza il rispetto delle norme antinfortunistiche, norme del cui assoluto ed integrale rispetto egli, quale datore di lavoro della parte lesa, e responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro, avrebbe dovuto accertarsi, a nulla rilevando la marchiatura "CE" che non esonera da responsabilità, in ragione dell’accertata non conformità della macchina ai previsti requisiti di sicurezza. Ancor meno può esonerare da responsabilità l’eventuale affidamento sulla notorietà e competenza tecnica del costruttore. L’imprenditore, invero, secondo quanto costantemente affermato questa Corte, è, comunque, il principale destinatario delle norme antinfortunistiche previste a tutela della sicurezza dei lavoratori ed ha l’obbligo di conoscerle e di osservarle indipendentemente da carenze od omissioni altrui e da certificazioni pur provenienti da autorità di vigilanza: "Il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell’infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità CE o l’affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità" (in termini, Sez. 4^, n. 37060 del 12/06/2008 Ud. – dep. 30/09/2008 – Rv. 241020); "Il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro e dunque anche quello di accertarsi che i macchinari messi a disposizione dei lavoratori siano sicuri ed idonei all’uso, rispondendo in caso di omessa verifica dei danni subiti da questi ultimi per il loro cattivo funzionamento e ciò a prescindere dalla eventuale configurabilità di autonome concorrenti responsabilità nei confronti del fabbricante o del fornitore dei macchinari stessi" (in termini, Sez. 4^, n. 6280 del 11/12/2007 Ud. – dep. 08/02/2008 – Rv. 238959). Ciò che rileva, dunque, ai fini della configurabilità della responsabilità del datore di lavoro, è che tra i compiti di prevenzione del datore di lavoro è anche quello di dotare il lavoratore di strumenti e macchinari del tutto sicuri (v., "ex plurimis", Sez. 4^, 10 novembre 2005, Minesso). In altri termini, il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza. Pertanto, non sarebbe sufficiente, per mandare esente da responsabilità il datore di lavoro, che non abbia assolto appieno il suddetto obbligo cautelare, neppure che una macchina sia munita degli accorgimenti previsti dalla legge in un certo momento storico, se il processo tecnologico sia cresciuto in modo tale da suggerire ulteriori e più sofisticati presidi per rendere la stessa sempre più sicura (per riferimenti, Sez. 4^, 26 aprile 2000, Mantero ed altri).
Trattasi di affermazioni, pienamente condivisibili, che poggiano sul disposto dell’art. 2087 c.c. secondo cui l’imprenditore, al di là di ogni formalismo, è comunque tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa quelle misure che, sostanzialmente ed in concreto, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore. Si tratta di una disposizione che costituisce "norma di chiusura" rispetto alle norme della legislazione antinfortunistica, comportando a carico del datore di lavoro precisi obblighi di garanzia e di protezione dell’incolumità dei propri lavoratori e della stessa incolumità pubblica: obblighi che rendono esigibile, da parte del datore di lavoro, il dovere di impedire, mediante adeguato controllo e la predisposizione di ogni strumento a ciò necessario, che il bene o l’attività, sorgente di pericoli e rientrante nella sfera della sua signoria, possa provocare danni a chiunque ne venga a contatto, anche occasionalmente (v. Sez. 4^, 13 giugno 2000, Forti; Sez. 4^, 12 gennaio 2005, Cuccù ed altri, secondo cui il datore di lavoro deve attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, assicurando anche l’adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all’attività lavorativa: tale obbligo dovendolo ricondurre, oltre che alle disposizioni specifiche, appunto, più generalmente, al disposto dell’art. 2087 c.c., in forza del quale il datore di lavoro è comunque costituito garante dell’incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l’ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi all’obbligo di tutela, l’evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo previsto dall’art. 40 c.p., comma 2). Eventuali concorrenti profili colposi addebitabili al fabbricante o fornitore certamente non elidono, come già sopra accennato, il nesso causale tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo in danno del lavoratore: e ciò, in linea con la pacifica affermazione secondo cui è configurabile la responsabilità del datore di lavoro il quale introduce nell’azienda e mette a disposizione del lavoratore una macchina – che per vizi di costruzione possa essere fonte di danno per le persone – senza avere appositamente accertato che il costruttore, e l’eventuale diverso venditore, abbia sottoposto la stessa macchina a tutti i controlli rilevanti per accertarne la resistenza e l’idoneità all’uso, non valendo ad escludere la propria responsabilità la mera dichiarazione di avere fatto affidamento sull’osservanza da parte del costruttore delle regole della migliore tecnica (v. sul punto, Sez. 4^, 3 luglio 2002, Del Bianco Barbacucchia).
Né coglie nel segno il rilievo del ricorrente secondo cui l’anomalia "de qua" non sarebbe stata percepibile. Mette conto sottolineare infatti che la Corte d’appello nell’impugnata sentenza (cfr. pag. 4) ha puntualmente evidenziato che "alla macchina l’imputato aveva fatto fare delle modifiche, non accorgendosi che la griglia di protezione della parre frontale era larga cm.78 anziché, come prescritto, cm. 85, larghezza che avrebbe impedito l’infortunio"; situazione già posta in rilievo dal Tribunale il quale, come ricordato a pag. 2 della sentenza dei giudici di seconda istanza, aveva altresì osservato che il difetto del macchinario "non poteva sfuggire all’imputato, tenuto conto della sua presenza costante in officina e delle piccole dimensioni della ditta". Quanto all’addestramento del D.G. , i giudici di merito hanno accertato in punto di fatto che quest’ultimo non aveva ricevuto specifica formazione sul macchinario in argomento; orbene, tale omissione non può ritenersi neutralizzata dall’affidamento del lavoratore ad altro dipendente dotato di esperienza, anche perché, tra l’altro, nulla è stato dimostrato in concreto, con inoppugnabili dati probatori, circa fa durata (dal momento in cui il D.G. era stato assunto alle dipendenze dei N. nel 2002) di siffatto addestramento e le modalità con le quali lo stesso sarebbe stato effettuato. Giova sottolineare che il datore di lavoro ha il preciso dovere non di limitarsi ad assolvere normalmente il compito di informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare sino alla pedanteria, che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro; trattasi di uno specifico onere di informazione, formazione ed assiduo controllo, cui il N. non avrebbe dovuto sottrarsi nei confronti del D.G. , allorquando questi era stato assunto ed era quindi venuto per la prima volta a contatto con un ambiente e con strutture a lui non familiari e tali, perciò, da poter riservare insidie non note.
Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 31-01-2011, n. 2194 Tassa rimozione rifiuti solidi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Avverso la cartella esattoriale di Euro 17.023,46 per tassa di smaltimento di rifiuti solidi urbani per gli anni 1999 – 2000, la Società Olearia Medio Abruzzo – S.O.L.E.M.A. snc propose ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Pescara nei confronti del Comune di Scafa, deducendo la illegittimità della pretesa, in quanto riferita a tutti i locali ed aree del complesso industriale per la lavorazione di sanse vergini di ulivo, dei quali solo metri quadrati 240 erano destinati ad uffici e magazzino, sicchè la residua superficie produceva rifiuti speciali smaltiti direttamente dalla società.

Il Comune resistette, sostenendo che la tassa era stata commisurata ai locali per ufficio, abitazione del custode, officina e magazzino e alle aree scoperte a parcheggio.

La Commissione tributaria provinciale respinse il La società propose appello che la Commissione tributar la regionale di L’Aquila ha accolto, annullando la iscrizione a ruolo relativamente alla superficie di metri quadrati 5719, concernente l’opificio industriale.

Premesso che il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3 esclude dalla tassazione superfici dove si formano rifiuti speciali e che è onere del contribuente provare le situazioni di esonero dalla imposizione, ha osservato il giudice di appello – per quanto ancora qui rileva – che la Amministrazione comunale non aveva proceduto in modo indiscriminato, avendo verbalizzato il 23 dicembre 1994 le operazioni di misurazione e destinazione delle superfici imponibili, in contraddittorio con la società, nel corso delle quali e risaltata una superficie di metri quadrati 5719 occupata dai capannoni, oltre agli uffici, al deposito, alla casa del custode e piazzali.

Ha precisato che la tassazione aveva interessato una parte dei piazzali e la superficie interna, comprensiva di quella dei capannoni costituenti il vero e proprio opificio, della quale, avuto anche riguardo a quanto il Comune aveva asserito, ha invece escluso la tassabilità, considerando che la assimilazione deliberato dal consiglio comunale con atti nn. 29 e 50 del 1993 dei rifiuti speciali agli urbani può trovare la sua ragione nel fatto che è limitata per qualità e quantità di rifiuti stessi.

Propone ricorso con tre motivi il Comune; resiste con controricorso la società. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Il controricorso non può essere esaminato perchè ne è mancata la rituale notifica, essendo stata eseguita alla parte personalmente e non nel domicilio eletto presso il suo difensore.

Con il primo mezzo il Comune di Scafa denunzia vizio di motivazione laddove "contraddittoriamente" (a suo dire) la sentenza impugnata afferma che il Comune, nei due gradi di giudizio, ha asserito che la imposizione non ha riguardo ai capannoni, aggiungendo "il che può trovare la sua ragione nel fatto che la statuita assimilazione dei rifiuti speciali a quelli ordinar urbani è limitata alla qualità e quantità dei rifiuti stessi, che risulterebbe plausibile nel caso in esame"; "premessa erronea, considerato che la difesa del Comune non ha mai asserito che la compiuta iscrizione a ruolo non comprendesse le aree relative all’opificio", avendo anzi sostenuto la legittimità del prelievo relativamente ai capannoni, tanto più che il Comune aveva richiamato la portata percettiva delle delibere con cui era "stata sancita l’assimilazione dei rifiuti derivanti dalle attività economiche industriali ai rifiuti urbani e regolamentata la in tassabilità del areo".

La censura non ha alcun pregio.

La sentenza impugnata è stata congruamente motivata sul rilievo della dichiarazione del Comune nei due gradi di giudizio, in ordine alla esclusione dalla Imposizione dell’area dei capannoni, ampiamente esplicitato nella esposizione dei fatti di causa allorchè (f. 7) ha evidenziato il tenore dell’assunto dal Comune, – riportato tra virgolette – di avere cioè "commisurato l’entità del tributo imposto alla Solema alla estensione delle superfici (magazzini, uffici, abitazione del custode e parcheggi) che dalle risultanze degli atti in suo possesso e per diretta conoscenza dello stato dei luoghi non sono destinati all’attività tipica della società", ribadendo così quanto già desunto dalle difese in primo grado, laddove il comune aveva resistito "contestando la fondatezza dell’avversa domanda, rappresentando tra l’altro essere stata la tassa calcolata esclusivamente suoi locali destinati a ufficio, magazzino ed aree scoperte" (f. 3).

Rilievo che ha trovato ulteriore riscontro nel passaggio (f. 6) in cui, riportando le controdeduzioni de Comune rispetto all’atto di appello della società, C.T.R. riferisce che in esse si era sostenuto che solo una parte del vasto complesso immobiliare è utilizzato per la lavorazione della sansa, la restante parte essendo adibita ad ufficio, abitazione, magazzini, officina e parcheggio, con la possibilità per il giudice di appello di vagliare ogni dato ed elemento, anche in correlazione alla dedotta circostanza della avvenuta assimilazione degli speciali agli urbani, avendo esso poi osservato che potesse ciò risultare in linea con la esclusione dalla imposizione dei capannoni in forza della sua limitazione alla quantità e qualità dei rifiuti stessi.

Se dunque infondata è la deduzione del vizio motivazionale, carente sul piano della autosufficienza è invece la denunzia proposta, poichè manca di esporre in maniera completa e riportandone l’esatto tenore le difese assunte nei gradi di merito, al punto da giustificare l’addebito che, peraltro, ove fosse costituito da un travisamento del fatto, avrebbe meritato, in luogo del ricorso proposto, la istanza di revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4 (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64).

Con il secondo mezzo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, artt. 10, 11, 16 del regolamento comunale adottato con Delib. n. 32 del 1994 del consiglio comunale, sul presupposto che il giudice di appello abbia arbitrariamente riconosciuto esente l’area dei capannoni, in contrasto con tali disposizioni, mancando La prova che allo smaltimento dei rifiuti speciali avesse provveduto il contribuente; e propone all’uopo il quesito di diritto se costituisca violazione dell’art. 62, comma 3 la mancata applicazione della tassa rifiuti solidi urbani su aree coperte interessate da un opificio industriale, laddove non sia stata resa la prova da parte della società contribuente di provvedere autonomamente allo smaltimento dei rifiuti speciali.

Premesso che il quesito non trovava ragione alcuna di essere proposto essendo stato l’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 entrata in vigore cinque mesi dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, va osservato che la questione circa lo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali e la sua legittimità – tale da est escludere la obbligazione tributaria – in relazione alla dedotta assimilazione con i rifiuti urbani, resta assorbita dalla questione che ha costituito la materia del contendere, prospettata con il primo motivo e disattesa.

Le spese processuali seguono soccombenza e si liquidano in Euro 2.200,00, di cui 200,00 per esborsi e 2000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali in Euro 2200,00 di cui 200,00 per esborsi e 2000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

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Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-11-2010) 25-01-2011, n. 2371 Bancarotta fraudolenta

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Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata veniva applicata nei confronti di D. P.G. la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione per il reato continuato di bancarotta fraudolenta e semplice, omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e presentazione di dichiarazione fraudolenta commesso quale amministratore di fatto della fallita s.r.l. Centronord di Bra fino all’ottobre del 2006.

Il ricorrente lamenta la nullità della sentenza in conseguenza dell’invalidità della procura speciale a richiedere, fra l’altro, l’adozione di riti alternativi, rilasciata al difensore di fiducia dell’imputato.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il ricorrente deduce la lamentata invalidità della procura dalla trasmissione dell’atto per via telefax alla cancelleria del giudice e dalla mancata autenticazione, da parte del difensore, della sottoscrizione dello stesso.

I rilievi del ricorrente sono in fatto corrispondenti a quanto emergente dagli atti, dai quali risulta che in effetti la procura speciale rilasciata dall’imputato al difensore veniva trasmessa a mezzo telefax ed era priva di autenticazione.

Tuttavia, se è vero che la mancanza di autenticazione integra causa di invalidità della procura speciale (Sez. 4 del 14.6.1994, n. 8825;

imp. Canavese, Rv. 199904), è vero altresì che a detta invalidità il ricorrente dava senza dubbio causa rilasciando la procura speciale in questione nelle descritte forme irregolari. Tanto, ai sensi dell’art. 182 c.p.p., comma 1, esclude la legittimazione del ricorrente ad eccepire la relativa nullità (v. Sez. 1 dell’11.10.1994, n. 4439, imp. Vergara Lasa, Rv. 199662 per il caso similare della istanza di applicazione di pena intempestivamente proposta e nonostante ciò accolta). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 07-02-2011, n. 1101 Carriera inquadramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la ricorrente, dipendente civile del Ministero della Difesa, dal 1971 in servizio presso DIFESERVIZI, inquadrata ai sensi dell’art. 4, ottavo comma, della legge n. 312/80 nel profilo professionale n. 2 della VII qualifica funzionale, assume di svolgere fin dal 1978 mansione di assistente amministrativo rientranti nell’ambito del profilo professionale n. 1 della VIII qualifica funzionale, come risulta da atti formali provenienti dalla P.A. quali la scheda relativa all’indagine ricognitiva, l’ordine di servizio n. 25 del 21 maggio 1982, l’ordine di servizio n. 3 del 25 gennaio 1984, decreto n. 249/B del 12 marzo 1984.

Con lettera del 2 maggio 1992 la ricorrente ha inoltrato all’Amministrazione competente una richiesta di inquadramento nella VIII qualifica funzionale, profilo professionale n. 1, ai sensi del X comma dell’art. 4 legge n. 312/80.

L’Amministrazione ha evitato di prendere fornendo una risposta evasiva; a seguito di diffida da parte della ricorrente l’Amministrazione ha sostenuto l’impossibilità di accogliere l’istanza della ricorrente richiamando il decreto legislativo n. 29 del 1993, art. 74, che ha abrogato il 10 comma dell’art. 4 della legge n. 312/80.

Ritenendo erronee ed illegittime le determinazioni assunte dall’Amministrazione, la ricorrente le ha contestate proponendo il presente ricorso.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha sostenuto l’infondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto.

Alla pubblica udienza del 17 novembre 2010 la causa è passata in decisione.
Motivi della decisione

1.Il Collegio osserva che la ricorrente, dipendente civile del Ministero della Difesa, in servizio presso DIFESERVIZI, all’epoca dei fatti inquadrata (ai sensi dell’art. 4, comma ottavo, della legge n.312/1980) nel profilo professionale n. 2 della VII qualifica funzionale, sul presupposto di aver svolto dal 1978 mansioni superiori rientranti nell’ambito del profilo professionale n. 1 della VIII qualifica funzionale, ha chiesto, in primo luogo, l’accertamento del suo diritto ad un diverso superiore inquadramento.

Al riguardo, è stato sostenuto che l’Amministrazione avrebbe erroneamente interpretato le disposizioni contenute nel d. lgs. n. 29/1993, senza tenere conto che la parte ricorrente aveva maturato tale diritto nella vigenza dell’abrogato comma 10 dell’articolo 4 della legge n. 312 del 1980, il quale prevedeva l’inquadramento nella corrispondente qualifica funzionale per i dipendenti che svolgevano da oltre cinque anni mansioni superiori, previo espletamento di una prova selettiva mai indetta dall’Amministrazione.

Peraltro, tale pretesa, a parere della ricorrente, non sarebbe in contrasto con quanto stabilito dall’art. 57 del d. lgs. n. 29/1993, considerando che l’interessata aveva svolto per un lungo numero di anni mansioni superiori e che, quindi, in ragione delle necessità funzionali e organizzative dell’Amministrazione, le mansioni assegnate avevano acquistato i caratteri della definitività e dell’irreversibilità, sicchè non si comprendono le ragioni per le quali l’Amministrazione non avrebbe potuto soddisfare le richieste della parte ricorrente, se non altro per ragioni di equità e di giustizia sostanziale.

Comunque, lo svolgimento di mansioni superiori con le modalità e per il tempo indicati, hanno determinato il consolidamento della situazione soggettiva della ricorrente.

La ricorrente ha, inoltre, contestato la violazione degli artt. 2103 e 2126 c.c. nonché, dell’art. 57 del D. Lgs. 3/2/93, n. 29, in quanto la disciplina introdotta con il citato articolo 57 ha previsto che "l’utilizzazione del dipendente può essere disposta esclusivamente per un periodo non eccedente i tre mesi (I comma). Nel caso di assegnazione a superiori mansioni il dipendente ha diritto al trattamento economico corrispondente all’attività per il periodo di espletamento delle medesime…". In sostanza, in deroga all’art. 2103 c.c. tale normativa non ha previsto che l’esercizio temporaneo di mansioni superiori attribuisca il diritto all’assegnazione definitiva delle stesse. Nel caso di specie, però, le superiori mansioni corrispondenti alla VIII qualifica funzionale ex D.P.R. n. 12189/84, assegnate ed espletate dalla ricorrente per molti anni in favore del Ministero della Difesa, hanno acquisito nel corso del tempo, in ragione delle necessità funzionali ed organizzative dell’articolazione pubblica, il predicato della definitività e della non reversibilità, risolvendosi nella sostanza in una riscontrata modificazione dei compiti in origine assegnati al dipendente. L’eccezionalità e la particolarità della condizione lavorativa della ricorrente impongono, quindi, per ragioni di equità e giustizia sostanziale, la declaratoria del diritto alla tutela apprestata al prestatore di lavoro dall’art. 2103 c.c. sia in ordine alla richiesta di inquadramento professionale superiore, sia ai fini del riconoscimento del diritto alla liquidazione delle differenze retributive medio tempore maturate e mai corrisposte dall’Amministrazione.

In subordine, la ricorrente ha evidenziato che la giurisprudenza della Corte Costituzionale (sent. n.57 del 23/2/89), in tema di prestazioni lavorative di fatto ha sancito il principio per cui il difetto di atto formale che conferisca al dipendente l’assegnazioni a mansioni superiori è supplito dal principio della prestazione di fatto di cui all’art. 2126 c.c., applicabile anche ai rapporti di pubblico impiego. Per cui l’Amministrazione non può disconoscere alla ricorrente il diritto di godere del maggior trattamento economico sulla base anche del disposto dell’art. 2126 c.c.

2. Il Collegio ritiene che le domande avanzate dalla parte ricorrente – di annullamento del provvedimento indicato in epigrafe e di accertamento del diritto di essere inquadrata in un diverso profilo professionale – siano infondate e debbano essere respinte per le ragioni di seguito indicate.

L’art. 4 del D.P.R. n. 312/1980 (recante il Nuovo assetto retributivofunzionale del personale civile e militare dello Stato), richiamato dalla ricorrente, nel disciplinare il primo inquadramento nelle qualifiche funzionali del personale in servizio al 1° gennaio 1978 ha, tra l’altro, stabilito che "il personale che ritenga di individuare in una qualifica funzionale superiore a quella in cui è stato inquadrato le attribuzioni effettivamente svolte da almeno cinque anni può essere sottoposto, a domanda da presentarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge e previa favorevole valutazione del consiglio di amministrazione, ad una prova selettiva intesa ad accertare l’effettivo possesso della relativa professionalità" (comma 10).

Tale comma è stato abrogato dall’art. 74, D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e dall’art. 72, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ma durante la sua vigenza risulta evidente che non si è addivenuti ad un nuovo inquadramento dell’interessata non tanto perché l’Amministrazione non avesse disposto la prova selettiva intesa ad accertare l’effettivo possesso della relativa professionalità (prevista dall’ultima parte del citato comma 10, dell’art. 3, D.P.R. n. 312/1980), quanto perché la ricorrente non risulta aver presentato (come imposto dalla norma richiamata) domanda entro 90 giorni dall’entrata in vigore della norma citata al fine di essere sottoposta alla valutazione del Consiglio di Amministrazione ed alla prova selettiva tesa ad accertare l’effettivo possesso della sua professionalità.

Appare evidente, pertanto, che la ricorrente non può lamentare di non aver ottenuto un diverso inquadramento, posto che non risulta neanche averlo chiesto a tempo debito.

Né si può giungere ad una diversa conclusione sulla base di quanto stabilito dall’art. 57 del d.lgs. n.29/1993 (poi trasfuso nel d.lgs. n.165/2001), in quanto tale norma, nel dettare disposizioni in tema di mansioni superiori, ha stabilito che solo "per obiettive esigenze di servizio, il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni immediatamente superiori: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per un periodo non superiori a tre mesi dal verificarsi della vacanza, salva possibilità di attribuire le mansioni superiori ad altri dipendenti per non oltre tre mesi ulteriori della vacanza stessa; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente con diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di assenza, tranne quello per ferie". Ma "L’assegnazione alle mansioni superiori è disposta, con le procedure previste dai rispettivi ordinamenti, dal dirigente preposto all’unità organizzativa presso cui il dipendente presta servizio, anche se in posizione di fuori ruolo o comando, con provvedimento motivato, ferma restando la responsabilità disciplinare e patrimoniale del dirigente stesso. Qualora l’utilizzazione del dipendente per lo svolgimento di mansioni superiori sia disposta per sopperire a vacanze dei posti di organico, contestualmente alla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti". E, comunque, "Non costituisce esercizio di mansioni superiori l’attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse, disposta ai sensi dell’articolo 56, comma 2".

Tali disposizioni, peraltro, hanno assunto efficacia a decorrere dalla data di emanazione, in ciascuna Amministrazione, dei provvedimenti di ridefinizione degli Uffici e delle piante organiche di cui agli articoli 30 e 31 e, comunque, a decorrere dal 31 dicembre 1996 (art.57, comma 6, d.lgs. n.29/1003).

Vanno, quindi, rigettate le domande della ricorrente volte ad ottenere l’annullamento del provvedimento indicato in epigrafe e l’accertamento del diritto all’inquadramento superiore richiesto.

Per le medesime ragioni, stessa sorte tocca alle domande proposte ai sensi degli articoli 2103 e 2126 c.c., con particolare riferimento alla pretesa di ottenere le differenze retributive e previdenziali legate al concreto espletamento di mansioni superiori.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto.

4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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