T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 02-05-2011, n. 3749

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va accolto in relazione alla dedotta inapplicabilità alla sua situazione del vigente art. 32 D.Lgvo n. 286/1998, come riformulato dallo jus superveniens recato dalla l. 94/2009, che consente la ripetuta conversione al compimento della maggiore età solo a condizione che il minore abbia partecipato ad un progetto almeno biennale di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale.

Invero tale norma, secondo la giurisprudenza anche di questa sezione (cfr. TAR Lazio, sez. II quater, 21 ottobre 2010, n. 32944; Cons. Stato, ord. del 15 settembre 2010, n. 4232; T.A.R. Lazio Roma, sez. II quater, 28 marzo 2011, n. 2722 e 25 marzo 2011, n. 2681) non può che essere interpretata in modo che sia effettivamente consentito ai minori la partecipazione a tali progetti.

Diversamente opinando la ripetuta legge avrebbe un’inammissibile efficacia retroattiva ed imporrebbe ai minori stranieri un adempimento impossibile (cfr. Cons. Stato Sez. VI n. 2951/09).

Ne consegue che il ricorrente, avendo compiuto la maggiore età e fatto domanda di permesso di soggiorno successivamente all’entrata in vigore della modifica normativa, non avendo avuto a disposizione il tempo minimo necessario per maturare il suddetto biennio, non si trova nelle condizioni previste ai fini della applicazione della nuova disciplina.

In definitiva il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato ai fini della rinnovata valutazione dell’istanza ai sensi del testo previgente dell’art. 32 comma 1 del D.Lgs. 286/98 e quindi a prescindere dalla partecipazione ad un progetto di integrazione sociale e civile almeno biennale.

Il ricorso, dunque, va accolto, assorbite le altre censure, con annullamento del provvedimento impugnato.

Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, considerata la complessità della questione giuridica sottesa alla controversia in esame.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 18-05-2011, n. 4314 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con il ricorso introduttivo del giudizio, la ricorrente ha impugnato, per l’annullamento, la D.D. n. 1550 del 3 settembre 2002 con cui il Comune resistente ha disposto la sospensione dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sul presupposto del mancato possesso dell’autorizzazione sanitaria per la parte ampliata del ristorante situato in via Don Pasquino Borghi nn. 96/100;

– che, con motivi aggiunti, la ricorrente ha, poi, impugnato, per l’annullamento, la D.D. n. 8458 del 12 marzo 2003 con cui l’ASL – Roma C ha negato il rilascio dell’autorizzazione sanitaria per la parte ampliata del predetto ristorante;

– che, in giudizio, si sono costituiti il Comune di Roma (ora Roma Capitale) e l’ASL Roma C chiedendo il rigetto delle impugnative;

– che, con ordinanza n. 2939/2003, è stata respinta la domanda di sospensiva;

– che, alla pubblica udienza, la ricorrente, con dichiarazione resa a verbale dal proprio difensore, ha rappresentato di non avere più interesse alla coltivazione della controversia;

– che, pertanto, non resta al Collegio che dare atto della sopravvenuta carenza di interesse nel ricorso in esame, con conseguente declaratoria di improcedibilità delle impugnative;

– che l’interesse a ricorrere, invero, non solo deve sussistere al momento della proposizione dell’impugnativa ma anche in epoca successiva, in base al principio che le condizioni dell’azione debbono permanere fino al momento del passaggio in decisione della controversia;

– che stimasi equo disporre l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 31-05-2011, n. 4927

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Svolgimento del processo

1. Con il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio, la ricorrente, titolare dello stabilimento industriale per la produzione di malto per birra, sito in Pomezia, via Naro, n. 39, ha impugnato la diffida n. 33 del 7 marzo 2003, emessa dal Dirigente della Sezione attività produttive del Comune di Pomezia con la quale le è stato intimato di presentare istanza di autorizzazione sanitaria del predetto stabilimento.

Con l’atto di gravame ha dedotto che, in data 19 febbraio 2003, gli ispettori del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL Roma H si sono recati presso il citato stabilimento, provvedendo a prelevare un campione di orzo per le indagini di micotossine, un campione di acqua di processo e un campione di malto per la ricerca di residui di pesticidi.

Ha altresì dedotto che gli ispettori hanno richiesto l’autorizzazione sanitaria, il Piano di Autocontrollo, i dati relativi al responsabile dell’industria alimentare, l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue, l’autorizzazione allo scarico in atmosfera e i dati del responsabile della sicurezza sul lavoro, di talché, in data 24 febbraio 2003, i tecnici della società ricorrente hanno provveduto al deposito della citata documentazione presso la AUSL competente.

Ha, ulteriormente, dedotto che gli ispettori della AUSL hanno consegnato ai tecnici della società ricorrente il modulo di "richiesta autorizzazione sanitaria per produzione, deposito, preparazione somministrazione alimenti e bevande" da indirizzare al Comune di Pomezia, di talché, in data 3 marzo 2003, detti tecnici hanno illustrato alla AUSL le motivazione per le quali non era mai stata presentata la citata richiesta.

2. Formulando un’unica complessa doglianza, la ricorrente ha denunciato i vizi di violazione del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, eccesso di potere, irragionevolezza, sviamento di potere e contraddittorietà manifesta.

3. All’udienza del 16 marzo 2011, sentiti i difensori delle parti come da relativo verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato, nei termini appresso precisati.

2. Con l’unica, complessa doglianza la società ricorrente denuncia l’illegittimità dell’atto impugnato, deducendo che la propria attività di produzione di malto per birra non rientra tra le attività di produzione, preparazione e confezionamento di sostanze destinate all’alimentazione umana per le quali è prescritta l’autorizzazione sanitaria.

Più in particolare, ad avviso della ricorrente il malto per birra non può essere ricompreso tra le sostanze destinate all’alimentazione umana di cui al D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283), in quanto, trattandosi di un semilavorato agricolo, non è destinato direttamente alla vendita a scopo alimentare.

3. Rileva il Collegio che, ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, sono soggette alla vigilanza per la tutela della salute pubblica "la produzione ed il commercio delle sostanze destinate all’alimentazione" (art. 1). Tale disposizione trova attuazione nel D.P.R. n. 327 del 1980, per il quale la vigilanza interessa le attività di produzione, commercio e impiego "delle sostanze destinate all’alimentazione" (art. 2) e l’autorizzazione sanitaria è prescritta per "l’esercizio di stabilimenti di produzione, preparazione e confezionamento, nonché di deposito all’ingrosso di sostanze alimentari".

La giurisprudenza penale, chiamata a delineare l’ambito applicativo dell’obbligo di autorizzazione sanitaria, ha avuto modo di chiarire che detta autorizzazione è necessaria anche per le attività di produzione di sostanze destinate all’alimentazione umana solo previa lavorazione o trasformazione (Cass. Pen. 17 novembre 1998, n. 13538), nonché per le attività che interessano beni che soltanto dal punto di vista funzionale, sebbene non da quello fisiologico, possono essere considerati destinati all’alimentazione umana (Cass. Pen. 9 dicembre 2009, n. 604).

Ne discende che privo di ogni supporto normativo si palesa l’argomento usato dalla ricorrente per escludere che sia soggetta ad autorizzazione sanitaria la propria attività di produzione e lavorazione del malto per birra, giacché è recisamente da escludere che l’autorizzazione sia imposta soltanto per i prodotti direttamente destinati alla vendita a scopo alimentare. Tale autorizzazione, essendo imposta per le attività di produzione, preparazione, confezionamento e deposito di sostanze alimentari, interessa qualsiasi bene direttamente o indirettamente destinato al consumo umano, senza che rilevi il livello del ciclo produttivo in cui la specifica attività si colloca.

Altrimenti opinando, rimarrebbero irragionevolmente escluse dalla vigilanza quelle attività che si collocano all’inizio del ciclo produttivo e che possono comunque interferire negativamente sulla sicurezza del prodotto finito e, conseguentemente, sulla salute umana.

Poiché la produzione di malto per birra rientra nelle attività che, alla luce della accolta lettura del dato normativo, sono soggette ad autorizzazione sanitaria, il ricorso si palesa infondato e deve, pertanto, essere respinto.

3. Considerata la mancata costituzione del Comune di Pomezia, non si provvede sulle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. Seconda Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 24-10-2011, n. 22011 Trattamento economico

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 28 marzo 2006, la Corte d’Appello di Napoli accoglieva il gravame svolto dalla Comunità Montana del Taburno e, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta da R.P. ed altri dipendenti della predetta Comunità. 2. La Corte territoriale puntualizzava che:

R.P. e gli altri dipendenti della Comunità Montana in epigrafe indicati, chiedevano l’accertamento del diritto alla corresponsione del salario mensile di anzianità, ai sensi della L. n. 730 del 1986, art. 12, comma 4, a far data dall’assunzione (2 giugno 1997) e per tutta la durata del rapporto lavorativo in corso, con condanna della Comunità al regolare e continuativo pagamento dell’integrazione salariale alla scadenza fissa mensile;

– il primo giudice aveva ritenuto fondata la domanda in base ai rilievi secondo cui la L. n. 730 cit., art. 12, comma 4, aveva riconosciuto il beneficio della retrodatazione dell’anzianità per il periodo di convenzionamento e la Comunità Montana non aveva comprovato la soppressione del meccanismo di adeguamento automatico della retribuzione per epoca successiva al 1997. 3. La Corte territoriale non condivideva l’interpretazione sostenuta dal primo Giudice, ponendo a sostegno del decisum i seguenti rilievi:

– la norma che disciplina l’immissione in ruoli speciali ( L. n. 730 cit., art. 12) per il personale che abbia prestato servizio in regime di convenzionamento prevede, testualmente, che il trattamento economico del personale immesso nei ruoli speciali sia pari a quello iniziale del livello di inquadramento rideterminato sulla base di un’anzianità pari al periodo di servizio prestato, ma, con la contrattualizzazione dei rapporti alle dipendenze delle P.A., la norma andava coordinata con la fonte primaria di disciplina del trattamento economico dei dipendenti pubblici, il contratto collettivo, D.Lgs. n. 29 del 1993, ex art. 49 e D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45;

– il titolo per l’attribuzione dell’adeguamento retributivo richiesto risiedeva nella previsione, successivamente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego alle dipendenze degli enti locali, di un meccanismo di adeguamento delle retribuzioni collegato alla mera anzianità, di servizio;

il salario individuale di anzianità era stato previsto dal D.P.R. n. 347 del 1983, art. 41 in sostituzione del sistema di progressioni basato sulle classi stipendiali e sugli scatti periodici;

nell’arco di vigenza dell’accordo recepito nel citato D.P.R., al personale venne corrisposta, alla data del 1 gennaio 1985, quale salario di anzianità, una somma annua fissa per ciascuna qualifica funzionale, riproporzionata sulla base dei mesi di servizio prestati per il caso di assunzioni successive al gennaio 1983 e per il caso di passaggio alla qualifica funzionale superiore, con la natura di emolumento temporaneo da corrispondersi solo nell’arco di vigenza dell’accordo, salvo il caso di mancato tempestivo rinnovo, per il quale era prevista la corresponsione di un acconto;

il D.P.R. n. 333 del 1990, art. 44 ha previsto un aumento della r.i.a. con decorrenza dal 1 gennaio 1987, con la corresponsione di una cifra fissa annua da riproporzionare per il caso di assunzioni intervenute nella vigenza dell’accordo, ma la disposizione non trova più applicazione, ai sensi del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 72 a far data dalla sottoscrizione del primo accordo collettivo avvenuta con provv. p.c.m. 6 aprile 1995;

l’emolumento, pertanto, poteva essere riconosciuto solo se espressamente previsto dal successivo CCNL che, per contro, nel definire la struttura della retribuzione ha previsto soltanto (art. 28) oltre allo stipendio tabellare, il livello economico differenziato e la retribuzione individuale di anzianità "ove acquisita", con espressione indicativa della volontà collettiva di sopprimere il meccanismo di collegamento tra retribuzione e anzianità di servizio soprattutto considerando che per il livello economico differenziato, pure istituito con il D.P.R. n. 333 cit., è invece espressamente prevista l’ultrattività delle disposizioni regolamentari fino alla revisione dell’ordinamento; i lavoratori assunti successivamente all’aprile 1995 non avevano acquisito la r.i.a. e, pertanto, non potevano vantare alcun diritto ad un emolumento collegato alla pregressa anzianità, pur riconosciuta L. n. 730 cit., ex art. 12 con Delib. n. 12 del 2001, limitata all’accertamento e all’eventuale rideterminazione del trattamento economico, senza con ciò equivalere ad un riconoscimento della pretesa dei lavoratori;

inoltre, D.Lgs. n. 165 cit., ex art. 2, comma 3 con formulazione identica al D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 2 applicabile ratione temporis, l’attribuzione di trattamenti economici poteva avvenire solo mediante contratti collettivi o, nei casi previsti, mediante contratti individuali;

– la diversa struttura della retribuzione prevista dalla ccnl del 1995 rispondeva ai criteri fissati dal D.Lgs. n. 165, art. 54 e il CCNL 31 marzo 1999 del comparto enti locali che ha strutturato il rapporto dei dipendenti in base ai principi dettati dal D.Lgs. n. 165 prevedeva un complesso meccanismo di valutazione della prestazione individuale per ottenere la progressione economica all’interno della categoria, a riprova dell’insussistenza di un principio generale di incremento automatico della retribuzione.

4. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, R. P. e gli altri ricorrenti in epigrafe indicate, hanno proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. L’intimata ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso.
Motivi della decisione

5. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione della L. n. 730 del 1986, art. 12, comma 4, per aver la corte territoriale ritenuto l’inapplicabilità del predetto comma al personale immesso in servizio nei ruoli speciali istituiti dal medesimo art. 12. Per i ricorrenti la corte territoriale avrebbe confuso l’istituto contrattuale della retribuzione individuale di anzianità previsto dagli accordi collettivi del personale del comparto degli enti locali, con l’istituto retributivo di cui alla L. n. 730 del 1986, art. 12, comma 4 del quale si chiede il riconoscimento, peraltro già attribuito dalla PA con Delib. giunta esecutiva n. 12 del 2001 e quantificato con atto dirigenziale n. 12 del 2001 del segretario generale della Comunità. L’errore interpretativo della corte territoriale risiede nella sovrapposizione di due istituti economici diversi per fonti normative e funzioni assolte. L’adeguamento stipendiale L. cit., ex art. 12, comma 4 tuttora vigente ed applicabile al personale collocato nel ruolo speciale, assolve una funzione perequativa e persegue l’obiettivo di garantire al personale neoassunto che l’attività lavorativa precedentemente espletata presso l’ente in regime di convenzione non vada ai soli fini economici completamente azzerata. Invece, il salario individuale di anzianità, D.P.R. n. 347 del 1983, ex art. 41, lett. B riguardava tutto il personale appartenente al comparto degli enti locali collocato nei ruoli ordinali, consisteva in una somma annua fissa attribuita al personale già dipendente dell’ente locale il cui importo variava in base alla qualifica rivestita dal lavoratore ed aveva la finalità di sostituire la progressione economica per scatti e classi abolita a partire dal 31.12.1982 ed è stato abolito con l’entrata in vigore del primo contratto collettivo di diritto comune del comparto Enti locali. I ricorrenti formulano il quesito di diritto con il quale si chiede alla Corte di dire se, anche dopo l’entrata in vigore del CCNL 1994/1997 (comparto del personale delle regioni ed autonomie locali), al personale dipendente collocato nei ruoli speciali di cui alla L. n. 730 del 1986, art. 12 si applichi l’integrazione stipendiale di cui alla L. n. 730 cit., art. 12, comma 4 e se l’adeguamento stipendiale di cui alla L. n. 730 del 1986, art. 12, comma 4 sia identificabile con l’istituto retribuivo previsto dal D.P.R. n. 347 del 1983, art. 41 e D.P.R. n. 333 del 1990, art. 44 (retribuzione individuale di anzianità).

6. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia per non aver la corte di merito motivato sulle ragioni per le quali non è stato considerato il carattere speciale della normativa citata nel primo motivo ( L. n. 730 cit., art. 12).

7. Va preliminarmente disattesa l’eccezione, sollevata dall’intimata, di inammissibilità del ricorso per aver i ricorrenti omesso di descrivere, con un minimo di compiutezza, le vicende processuali e le allegazioni delle patti nei gradi di merito della controversia.

8. La norma di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 ("Contenuto del ricorso"), prevede che il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti della causa. Questa Corte ha chiarito che, per soddisfare il requisito imposto dalla predetta disposizione del codice di rito, il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito (ex plurimis, Cass. 7825/2006).

9. Nella specie, ad avviso del Collegio, il ricorso in esame risponde ai requisiti, richiesti, dedicando adeguato spazio alla narrazione delle vicende processuali del primo e del secondo grado di giudizio, nonchè alle allegazioni delle parti.

10. Passando all’esame del primo motivo ne va dichiarata l’infondatezza. La doglianza non coglie nel segno atteso che si fonda esclusivamente sull’asserita sovrapposizione, da parte del Giudice del gravame, di istituti economici – l’adeguamento stipendiale di cui alla L. n. 730 del 1986, art. 12, comma 4 e la retribuzione individuale di anzianità prevista dal D.P.R. n. 347 del 1983, art. 41 e D.P.R. n. 333 del 1990, art. 44 – senza censurare in alcun modo la ratio decidendi della decisione gravata.

11. Invero, la regolamentazione della r.i.a. è stata invocata dalla corte di merito in guisa di rilievi ad abundantiam che, come tali, non concorrono a costituire il tessuto logico e giuridico della motivazione della sentenza e, pertanto, non possono essere considerati elementi utili ai fini dell’interpretazione e della delimitazione del significato della pronuncia.

12. La censura risulta, pertanto, sfornita di decisività e ne è inutile saggiare la fondatezza perchè non incentrata sulla ratio decidendi della sentenza, che ha ritenuto infondata la pretesa dei ricorrenti sulla base del duplice rilievo dell’attribuzione di trattamenti economici esclusivamente mediante contratti collettivi o, nei casi previsti, mediante contratti individuali e della struttura della retribuzione prevista dal ccnl del luglio 1995 (in conformità al criterio generale dettato dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 29 come modificato dal D.Lgs. n. 546 del 1993, art. 23 e trasfuso, con modificazioni, nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45), svincolata dal mero decorrere dall’anzianità di servizio.

13. Quanto alla censura per vizio motivazionale, la decisione dei Giudici del gravame non risulta sindacabile, in questa sede di legittimità, alla stregua della formulazione e deduzione della doglianza illustrata nel motivo, dal momento che la sentenza impugnata ha compiutamente individuato le fonti di convincimento e giustificato in modo logicamente plausibile la decisione, muovendo dal carattere speciale della normativa recata dalla L. n. 730 cit. nell’ambito del rapporto d’impiego dei dipendenti degli enti locali ed assegnando, ratione temporis, al contratto collettivo, nella disamina della gerarchia delle fonti di disciplina del rapporto contrattualizzato alle dipendenze della P.A., il valore di fonte primaria della previsione di emolumenti correlati alla pregressa anzianità. 14. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese liquidate in Euro 50,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.