T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 24-02-2011, n. 541 Carenza di interesse sopravvenuta

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le;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che il ricorrente ha proposto la presente impugnazione chiedendo l’annullamento del provvedimento indicato in epigrafe per i dedotti motivi di illegittimità;

che dalla documentazione prodotta dalle parti in data 20 e 21 gennaio 2011 risulta che l’ordinanza in questa sede impugnata è stata annullata in via di autotutela in data 11 ottobre 2000 e reiterata con atto in pari data, nel quale sono state specificate nel dettaglio le opere difformi cui la sospensione dei lavori si riferiva e non indicate nell’originario provvedimento del 27 settembre 2000;

Ritenuto che il ricorrente non abbia più alcun interesse alla decisione del presente gravame, in considerazione dell’annullamento in via di autotutela dell’ordinanza oggetto della presente impugnazione nonché dell’emissione del nuovo provvedimento da parte del comune intimato;

che, pertanto, deve essere dichiarata l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c e 85, comma 9, cod. proc. amm;

che, in relazione alla peculiarità della controversia, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 01-02-2011) 11-03-2011, n. 9928 Sospensione condizionale della pena

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) R.F. ha proposto ricorso avverso la sentenza 9 giugno 2010 del Tribunale di Montepulciano che ha applicato nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti per il reato di cui all’art. 187 C.d.S. (guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti) commesso in (OMISSIS).

Il ricorrente si duole, con il primo e secondo motivo, del fatto che – benchè il suo consenso all’applicazione della pena fosse stato subordinato alla concessione della sospensione condizionale della pena – il beneficio non sia stato poi concesso nel dispositivo della sentenza. Con il secondo motivo si deduce invece la mancanza di motivazione con riferimento alla durata della sospensione della patente di guida determinata in misura non prossima al minimo.

2) Il primo motivo del ricorso è fondato.

L’esame del verbale di udienza davanti al Tribunale di Montepulciano dimostra che il ricorrente aveva subordinato il consenso al patteggiamento alla concessione della sospensione condizionale della pena. Il giudice, nella motivazione, ha affermato espressamente che il beneficio era concedibile all’imputato ma poi, nel redarre la contestuale motivazione, ha omesso, nel dispositivo, di far menzione del beneficio.

3) Accertata l’esistenza del vizio si pone il problema della soluzione da adottare perchè, se ci si trovasse in presenza della sola omessa considerazione del fatto che l’imputato aveva subordinato il consenso alla concessione del beneficio, la sentenza dovrebbe essere annullata senza rinvio perchè la violazione accertata inficerebbe la validità del patto.

Il caso in esame è diverso perchè, nella motivazione della sentenza di applicazione della pena, si da conto che il consenso è stato subordinato alla concessione della sospensione, si precisa che il ricorrente è gravato da precedenti (non preclusivi della concessione del beneficio) e si formula una prognosi positiva facendo riferimento alla risalenza nel tempo dei precedenti e alla circostanza che l’imputato si è assoggettato ad un programma riabilitativo.

E’ quindi certo che il giudice intendesse concedere la sospensione condizionale all’imputato e che, per mera dimenticanza, ne abbia omesso la menzione nel dispositivo.

4) Se così è – e trattandosi di un caso nel quale è dubbia la possibilità di ricorrere all’istituto della correzione dell’errore materiale – ritiene il collegio che possa farsi ricorso alla previsione dell’art. 620 c.p.p., lett. 1) e che quindi la Corte possa dare i provvedimenti necessari. Nel nostro caso, infatti, il giudice di merito ha compiutamente esaminato se esistessero i presupposti per la concessione del beneficio ed e pervenuto alla soluzione positiva formulando anche il giudizio prognostico favorevole previsto dall’art. 164 c.p., comma 1.

Ne consegue che, non dovendosi esercitare alcun potere discrezionale, il giudice di legittimità può ovviare alla mancata indicazione, nel dispositivo, della sospensione condizionale della pena disponendo l’applicazione del beneficio in base alla norma indicata.

5) Infondato è invece il secondo motivo di ricorso.

E’ pur vero che, sul punto della durata, la sentenza impugnata non motiva espressamente come era suo obbligo posto che la durata è stata fissata tra il minimo e il massimo ma una motivazione implicita può rinvenirsi nel fatto che, nella motivazione, siano stati menzionati i precedenti (tra i quali due specifici) che, pur non ritenuti ostativi alla concessione del beneficio richiesto, connotano di gravità quello cui si riferisce il presente processo.

Il ricorso va dunque accolto nei limiti indicati.
P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la omessa concessione della sospensione condizionale della pena nei dispositivo, sospensione che dispone. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, Sent., 23-03-2011, n. 487 Sanzione amministrativa

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Svolgimento del processo

Il Sindaco del Comune di Venezia, ritenendo sussistere pericoli per la sicurezza urbana e l’incolumità pubblica, con ordinanza contingibile ed urgente adottata ai sensi dell’art. 54, comma 4, del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267 del 13 giugno 2008, prot. 255264 OR/2008/399, "premesso che l’art. 4, comma 4 bis, della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 (così come modificato dall’art. 16, comma 1, della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7) vieta il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nei centri storici dei comuni superiori ai 50.000 abitanti", ha disposto che "è vietato il trasporto senza giustificato motivo di mercanzia in grandi sacchi di plastica e borsoni nel centro storico del Comune di Venezia" e che "il predetto trasporto, se accompagnato con la sosta prolungata nello stesso luogo o in aree limitrofe deve essere considerato come atto direttamente ed immediatamente finalizzato alla vendita su area pubblica in forma itinerante ed in quanto facenti parte sostanziale dell’atto di vendita, rientrando nella fattispecie prevista e sanzionata dalla vigente legislazione regionale".

Tale provvedimento è impugnato con il ricorso in epigrafe dalla "Associazione dei venditori ambulanti immigrati con licenza di commercio itinerante", in persona del legale rappresentante Sig. S.E.M.M. che agisce anche personalmente e dal Sig. N.A..

L’Associazione espone di essere costituita da oltre settanta cittadini di paesi non appartenenti all’Unione europea titolari di regolare permesso di soggiorno e di un’autorizzazione commerciale per la vendita itinerante rilasciata da Comuni della provincia di Venezia.

I Sigg. S.E.M.M. e N.A. sono in possesso, rispettivamente, delle autorizzazioni n. 3808 del 6 agosto 2003, e n. 3996 del 1 marzo 2004, rilasciate dal Comune di Venezia per l’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica di tipo B (in forma itinerante), a carattere permanente per il settore merceologico non alimentare (cfr. docc. 4 e 5 allegati al ricorso).

Il Sig. N.A. narra inoltre di aver subito, sulla base della predetta ordinanza, una sanzione amministrativa di euro 5.164,00, con confisca di 12 borse, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Dlgs. 31 marzo 1998, n. 114, prevista per chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio contemplato dall’autorizzazione stessa, perché nella località San Marco, Frezzeria "transitava per la suddetta località con sacchetto di plastica azzurra trasparente che lasciava intravvedere le cose al suo interno" (cfr. copia del verbale di cui al doc. 2 depositato in giudizio dal Comune).

Dal suddetto verbale risulta anche che è stato accertato il possesso, in capo al ricorrente, dell’autorizzazione al commercio ambulante rilasciata dal Comune di Venezia di cui sono indicati gli estremi, e che il medesimo ha dichiarato di essersi limitato a transitare per la pubblica via.

L’ordinanza è impugnata per le seguenti censure:

I) incompetenza, sviamento e difetto di motivazione per la mancata espressa indicazione che il Sindaco agisce quale ufficiale di governo;

II) sviamento e incompetenza perché riguarda un ambito, quello del commercio, sul quale il Sindaco è privo di competenze normative;

III) violazione dell’art. 54 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267 e violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la mancanza dei requisiti di eccezionalità ed imprevedibilità e l’omessa indicazione dei medesimi;

IV) violazione degli artt. 1 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del principio di tassatività nella descrizione della condotta vietata nonché del principio di non punibilità del tentativo nell’illecito amministrativo;

V) travisamento, difetto di istruttoria e illogicità, per l’insussistenza di episodi del tipo di quelli menzionati nella motivazione dell’ordinanza;

VI) sviamento e illogicità per la mancanza di pericoli gravi derivanti dalle tensioni e frizioni con i commercianti residenti;

VII) illegittimità derivata per l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 4 bis, della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, come modificata dalla legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7, per il contrasto con gli artt. 4 e 41 della Costituzione;

VIII) violazione dell’art. 4, comma 4 bis, della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, come modificata dalla legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7, in quanto detta norma presupporrebbe una specifica delimitazione del centro storico ai fini del commercio itinerante.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Venezia e il Ministero dell’Interno concludendo per la reiezione del ricorso.

Con ordinanza n. 632 del 31 luglio 2008 è stata respinta la domanda cautelare.

Alla pubblica udienza dell’11 dicembre 2008, in prossimità della quale le parti hanno depositato memorie a sostegno delle proprie difese, la causa è stata trattenuta in decisione.

Con ordinanza n. 746 del 23 marzo 2009, è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 4 bis, della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, come modificata dalla legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7, per contrasto con gli artt. 2, 3, 4, 5, 10, primo comma, 41, 117, primo e secondo comma, lettera e), e 118 della Costituzione.

La Corte Costituzionale con sentenza 8 luglio 2010, n. 247, ha dichiarato non fondata la questione sollevata sotto tutti i profili evidenziati dall’ordinanza di rimessione.

La causa è stata quindi riassunta, a cura dei ricorrenti, e trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 19 gennaio 2011.
Motivi della decisione

1. Preliminarmente deve essere dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione l’impugnazione del verbale di accertamento di violazione amministrativa e del verbale di sequestro, la cui cognizione è devoluta al giudice ordinario dall’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

1.1 In rito va osservato che i ricorrenti conservano interesse alla definizione del ricorso nonostante il provvedimento impugnato limiti la propria efficacia al 31 dicembre 2008, in quanto medio tempore l’ordinanza impugnata ha prodotto effetti, e dunque trova applicazione la regola secondo cui la mera scadenza del termine di efficacia del provvedimento amministrativo impugnato non fa venire meno l’interesse della parte a vederne caducati gli effetti per il passato (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. IV, 5 aprile 2003, n. 1786; Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 luglio 1998, n. 846; Consiglio di Stato Sez. IV, 19 dicembre 1994, n. 1037). Peraltro un identico provvedimento, senza soluzioni di continuità, è stato reiterato fino al 31 dicembre 2010.

2. E’ necessario premettere che, come è evidenziato nell’ordinanza della Sezione di rimessione alla Corte Costituzionale 23 marzo 2009, n. 746, la questione di legittimità costituzionale del comma 4 bis, dell’art. 4, della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, come introdotto dall’art. 16 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7, è stata sollevata in via logicamente prioritaria rispetto all’esame degli altri motivi di ricorso, perché attinente ad una censura espressamente enunciata, nel settimo motivo, che non avrebbe potuto restare assorbita dall’eventuale accoglimento degli altri motivi.

Pertanto se da un lato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale sentenza 8 luglio 2010, n. 247 deve essere dichiarata infondata la censura di illegittimità dell’ordinanza sindacale impugnata per illegittimità derivata dall’incostituzionalità del comma 4 bis, dell’art. 4, della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, dall’altro lato è ora necessario esaminare le censure proposte con gli altri motivi di ricorso.

3. Quanto al merito delle censure proposte si osserva quanto segue.

Esaminate le censure proposte con il terzo e quarto motivo, deve rilevarsi che nel caso di specie il potere di ordinanza non risulta legittimamente esercitato.

Con il terzo motivo la parte ricorrente lamenta l’illegittimità dell’ordinanza impugnata per violazione dell’art. 54 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, che presuppone la sussistenza di situazioni eccezionali ed imprevedibili cui sia impossibile far fronte con gli strumenti ordinari apprestati dall’ordinamento per legittimare l’adozione di ordinanze contingibili ed urgenti.

Con il quarto motivo lamenta un’ulteriore violazione dell’art. 54 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, perché l’Amministrazione, attraverso l’utilizzo dello strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente, ha introdotto un atto a contenuto sostanzialmente normativo, e la violazione del principio di legalità in materia di sanzioni amministrative sancito dall’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, perché sono state previste sanzioni amministrative con un semplice atto amministrativo, in violazione del principio di determinatezza e tassatività delle condotte vietate, con anticipazione della soglia della punibilità prima della commissione di eventuali illeciti.

Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente, sono fondate.

L’ordinanza impugnata vieta di trasportare con grandi sacchi di plastica oggetti destinati alla vendita nel centro storico di Venezia, e prevede una sanzione amministrativa pecuniaria "rientrante nella fattispecie prevista e sanzionata dalla vigente legislazione regionale"; presumibilmente trova applicazione la sanzione prevista dall’art. 29, comma 1, del Dlgs. 31 marzo 1998, n. 114, per le fattispecie del commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, o senza l’autorizzazione o il permesso, come risulta dalla lettura del verbale di accertamento della sanzione irrogata (risulta che viene applicata una sanzione da un minimo di Euro 2.582 ad un massimo di Euro 15.493, per la quale è possibile il pagamento in misura ridotta della somma di Euro 5.164, che è quella prevista dal menzionato art. 29, comma 1, del Dlgs. 114 del 1998).

L’ordinanza è stata adottata il 13 giugno 2008, sotto la vigenza dell’art. 54, comma 4, del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, ma prima delle modifiche apportate dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n. 125.

La circostanza è rilevante perché, come è noto, solo con la legge di conversione è stata attribuita al Sindaco, accanto al tradizionale potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, la possibilità di adottare ordinanze anche non contingibili ed urgenti.

Deve allora rilevarsi che l’ordinanza impugnata è illegittima in primo luogo:

– perché ha un contenuto chiaramente normativo, che rischia di tradursi, attraverso la sua reiterazione, in una disciplina generale derogatoria che collide con la natura provvedimentale propria delle ordinanze contingibili ed urgenti richiesta dal testo dell’art. 54 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267 vigente al momento della sua adozione, quando invece, come è stato osservato, le ordinanze contingibili ed urgenti "anche se e quando – eventualmente – normative, non sono certamente ricomprese tra le fonti del nostro ordinamento giuridico; non innovano al diritto oggettivo; né, tanto meno, sono equiparabili ad atti con forza di legge, per il sol fatto di essere eccezionalmente autorizzate a provvedere in deroga alla legge" (in tali termini, con riferimento alle ordinanze prefettizie di cui all’art. 2 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, cfr. Corte costituzionale 2 luglio 1956, n. 8; id. 27 maggio 1961, n. 26; id. 4 gennaio 1977, n. 4);

– perché il ricorso al potere di ordinanza contingibile ed urgente non può assumere, in relazione al suo scopo, carattere di continuità e stabilità di effetti divenendo suscettibile di stabile regolazione delle situazioni cui si riferisce (cfr. Tar Toscana, Sez. II, 24 agosto 2010, n. 4876; id. 15 maggio 2000, n. 836; Tar Lombardia, Brescia, 11 giugno 1997 n. 672; Tar Lombardia, Milano, Sez. II, 4 ottobre 1991 n. 1227);

– perchè non può "ritenersi compatibile con la Carta costituzionale un potere atipico di ordinanza sganciato dalla necessità di far fronte a specifiche situazioni contingibili di pericolo, in quanto, diversamente opinando, verrebbe ad essere attribuita in via ordinaria ai sindaci la possibilità di incidere su diritti individuali in modo assolutamente indeterminato ed in base a presupposti molto lati suscettibili di larghissimi margini di apprezzamento" (in tali termini cfr. Tar Lombardia, Milano, Sez. III, 6 aprile 2010, n. 981);

– perché il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti deve conservare la sua connotazione atipica e residuale ed è quindi esercitabile, sussistendone i presupposti, solo quando "non sia conferito dalla legge il potere di emanare atti tipici, in presenza di presupposti indicati da specifiche normative di settore" (cfr. Tar Toscana, Firenze, Sez. II, 24 agosto 2010, n. 4876).

3.1 L’ordinanza impugnata è altresì illegittima perché viola il principio di legalità in materia di sanzioni amministrative previsto dall’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per il quale "nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati".

Per il principio di stretta legalità previsto dalla norma con una formulazione analoga a quella prevista dall’art. 25 Cost. per l’illecito penale (cfr. Cassazione, Sez. I, 7 aprile 1999, n. 3351), che ha come corollari i principi di riserva di legge, determinatezza, tassatività e divieto di analogia, è infatti da escludere che, come invece è avvenuto nel caso di specie, fonti prive del valore di legge possano introdurre fattispecie di illecito amministrativo in assenza di una legge ordinaria che le autorizzi (cfr. Consiglio di Stato, Sez. I, 17 ottobre 2001, n. 885; per cui, ad esempio, non è consentito neppure ad un regolamento, se non autorizzato da una norma di legge, introdurre nuove fattispecie di illecito amministrativo: cfr. Cassazione, Sez. I, 22 giugno 1995, n. 7038), ed è da escludere che atti amministrativi possano applicare sanzioni previste dalla legge per una determinata condotta (nel caso all’esame l’esercizio della vendita abusiva), a condotte diverse (il transito con sacchi di plastica contenenti merci destinate alla vendita).

La fondatezza della censura di violazione dell’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, risulta peraltro evidente ove si consideri che l’ordinanza impugnata confligge proprio con il regime sanzionatorio legale tipico connesso alla violazione delle ordinanze sindacali, il quale prevede l’applicazione della sanzione penale di cui all’art. 650 c.p., prevista per chiunque non osservi un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di sicurezza pubblica, d’ordine pubblico o d’igiene, quando si tratti di ordinanze contingibili ed urgenti, o contempla l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro di cui all’art. 7 bis, del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dal decreto legge 31 marzo 2003, n. 50, convertito, con modificazioni, in legge 20 maggio 2003, n. 116, che trova invece applicazione in caso di violazione di ordinanze c.d. ordinarie, che non siano contingibili ed urgenti, adottate dal sindaco sulla base di disposizioni di legge ovvero di specifiche norme regolamentari (cfr. Cassazione penale, Sez. I, 8 febbraio 2007, n. 7893; id. 13 febbraio 2004, n. 8040).

In altre parole, poiché per gli atti amministrativi non è possibile introdurre fattispecie di illecito amministrativo non supportate da un fondamento legislativo (cfr. ancora Consiglio di Stato, Sez. I, 17 ottobre 2001, n. 885), il risultato voluto dall’Amministrazione di maggiore contrasto all’esercizio del commercio abusivo con le modalità prefigurate dall’ordinanza, avrebbe potuto essere perseguito solo attraverso una norma di legge.

In definitiva pertanto, deve essere dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione l’impugnazione dei verbali di accertamento, e, assorbite le altre censure, in accoglimento del terzo e quarto motivo, deve essere annullata l’ordinanza impugnata.

Le peculiarità della controversia giustificano peraltro la compensazione delle spese tra le parti del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:

– in parte lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione relativamente all’impugnazione del verbale di accertamento di violazione amministrativa e contestuale verbale di sequestro n. 54/08;

– in parte lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza del Sindaco del Comune di Venezia prot. 255264 del 13 giugno 2008 OR/2008/399.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 11-04-2011, n. 3188

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Svolgimento del processo

1. Con il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio, la ricorrente, società esercente l’attività commerciale di somministrazione al pubblico di bevande ed alimenti, ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 262 del 17 febbraio 2010, a firma del dirigente della U.O.A. del I Municipio del Comune di Roma, con la quale le è stato ingiunto la rimozione di un cassonetto luminoso a bandiera bifacciale posto all’esterno dei locali siti in Largo della Fontanella Borghese, n. 85.

La ricorrente ha dedotto che la citata determinazione è viziata da eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto l’insegna oggetto di contestazione, relativa ad una rivendita di tabacchi, non è stata apposta, né appartiene all’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande gestito da essa ricorrente. Ad avviso di quest’ultima, l’unico soggetto giuridico al quale poteva essere correttamente destinato il provvedimento impugnato è il sig. A. G.D.M., titolare della licenza n. 2725 dell’8 aprile 2008 per la gestione di una rivendita di tabacchi lavorati.

In sintesi, secondo la prospettazione della ricorrente, ci sarebbe stato un errore di valutazione dell’autorità amministrativa, la quale, basandosi esclusivamente sulla parziale corrispondenza dei nominativi, ha attribuito le responsabilità imputabili esclusivamente al titolare di una licenza di vendita di tabacchi, ad un ente societario titolare di una diversa autorizzazione commerciale.

2. A sostegno del gravame, ha articolato le seguenti doglianze: 1) Carenza di presupposti soggettivi; 2) Violazione di legge ed eccesso di potere verso il provvedimento impugnato – obbligo di insegna assenza di potere discrezionale della P.A. -; 3) Difetto di motivazione per parzialità della medesima – motivazione mancante, carente o perplessa; 4) Eccesso di potere: disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti; 5) Eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, istruttoria carente, irragionevolezza; 6) Ulteriore profilo di eccesso di potere: sviamento dalla causa tipica del potere esercitato, irragionevolezza manifesta.

3. Si è costituito in giudizio il Comune di Roma, instando per la reiezione del gravame.

4. Con ordinanza n. 962 del 18 giugno 2010, la Sezione ha ordinato al Comune di Roma di depositare documenti e documentati chiarimenti sui fatti in causa ed ha fissato la prosecuzione della fase cautelare alla camera di consiglio del 14 ottobre 2010.

5. Con ordinanza n. 4554 del 15 ottobre 2010, la Sezione ha accolto la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.

6. All’udienza del 16 febbraio 2011, sentiti i difensori delle parti come da relativo verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.

2. Risulta per tabulas che con la determinazione dirigenziale impugnata è stato ingiunto alla società ricorrente di rimuovere "n.1 cassonetto luminoso a bandiera bifacciale con scritta T RIV N. 30 TABACCHI VALORI BOLLATI di m. 0,70×0,30×0,10".

La società ricorrente ha documentato di essere titolare di una autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande nei locali di Largo della Fontanella Borghese n. 85 e che il sig. G.D.M. A., socio della predetta società, è titolare esclusivo della licenza per la rivendita di tabacchi lavorati n. 30 dell’8 aprile 2008 nei medesimi locali di Largo della Fontanella Borghese n. 85.

Ha, pertanto, censurato il provvedimento impugnato nella parte in cui, attribuendo alla società titolare della autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande la responsabilità della abusiva apposizione dell’insegna relativa alla rivendita di tabacchi lavorati, ha erroneamente obliterato che detta insegna riguarda la rivendita di cui alla licenza nella titolarità del sig. G.D.M. A..

3. Rileva il Collegio che l’errore in cui è nella specie incorsa l’Amministrazione resistente risulta con evidenza dalla documentazione prodotta in giudizio da entrambe le parti e, segnatamente, dal verbale di accertamento di sanzione amministrativa redatto dalla Polizia Municipale il 25 marzo 2009.

In tale verbale, redatto a carico del sig. G.D.M. A., si imputa a quest’ultimo la condotta di abusiva installazione dell’insegna della rivendita di tabacchi lavorati di cui alla licenza dell’8 aprile 2008.

Nonostante con nota del 13 luglio 2008 la Polizia Municipale abbia comunicato al dirigente dell’U.O.A. Centro Storico le risultanze del predetto verbale di accertamento, correttamente indicando le generalità del trasgressore, l’ordine di rimozione dell’insegna di cui al provvedimento impugnato è stato erroneamente emesso nei confronti della società ricorrente, in persona del suo legale rappresentante, e non nei confronti della persona fisica del titolare della licenza n. 30 dell’8 aprile 2008.

Tale errore conferma la fondatezza del primo motivo di censura formulato dalla società ricorrente.

4. Gli argomenti che precedono impongono l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento impugnato.

Il pronunciato annullamento non lascia residuare alcun interesse all’esame degli altri motivi di censura, che possono ritenersi assorbiti dalla decisione.

5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. Seconda Ter, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla la determina dirigenziale n. 262 del 17 febbraio 2010.

Condanna il Comune di Roma a rifondere in favore della ricorrente le spese di giudizio che si liquidano in euro 1000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.