Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 31-05-2011) 28-09-2011, n. 35106

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Svolgimento del processo

1. – F.A., sottoufficiale dell’Arma dei Carabinieri, è stato giudicato colpevole – dal Tribunale di Vasto, all’esito di giudizio abbreviato, e dalla Corte di Appello di L’Aquila – del delitto previsto e punito dalla L. n. 895 del 1967, art. 2 come modificato dalla L. 14 ottobre 1074, n. 497, art. 10 allo stesso contestato per avere illegalmente detenuto presso la sua abitazione, "occultate all’interno del cassetto del comodino presente nella propria camera da letto, n. 6 cartucce calibro 9 Parabellum, tutte impiegate nelle armi da guerra e dotate di efficienza funzionale, prodotte dalla Fiocchi s.p.a. ed assegnate quale munizionamento alle Forze Armate ed a quelle dell’Ordine; munizioni diverse da quelle che egli aveva ricevuto in dotazione in virtù dell’essere appartenente all’Arma del Comando Territoriale cui era aggregato, essendo egli stato posto dapprima in convalescenza e di poi essendo stato temporaneamente sospeso dal servizio. In (OMISSIS)". 2. – Ricorre per cassazione, avverso la sentenza di condanna emessa in grado d’appello, il F. personalmente, sviluppando in ricorso cinque motivi d’impugnazione.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo, il ricorrente denunzia "mancanza e manifesta illogicità della motivazione nonchè inosservanza ed erronea applicazione della L. n. 895 del 1967 e R.D. 18 giugno 1931, n. 773, 38 (TULPS)".

Nel premettere che la Corte territoriale, ha disatteso l’assunto difensivo secondo cui la detenzione delle sei cartucce doveva ritenersi lecita a ragione dell’appartenenza di esso ricorrente all’Arma dei Carabinieri, avendo ritenuto, invece, tale detenzione "non sorretta da alcun titolo autorizzatorio", valorizzando, sul punto, la nota del Comando di Compagnia di Vasto in data 5 ottobre 2005, nella quale si attestava che il brigadiere F. era stato precauzionalmente sospeso dal servizio fin dal 7 dicembre 2004, con ordine allo stesso di restituzione di tutte le armi e munizioni in dotazione (ordine già eseguito, materialmente, a più riprese, prima del rinvenimento delle sei cartucce nel corso della perquisizione, effettuata l’8 gennaio 2005), nel ricorso viene denunziato il carattere meramente "apparente" di una siffatta motivazione. Più specificamente da parte del ricorrente si deduce, in primo luogo, che i giudici di appello, allorquando hanno affermato che al momento del ritrovamento delle cartucce (8 gennaio 2005), egli risultava già sospeso precauzionalmente dal servizio, sarebbero incorsi in un "travisamento del fatto", in quanto il provvedimento di sospensione, come si evince dal decreto del Ministero della Difesa allegato al ricorso, risulta in realtà emesso in epoca successiva, il 28 gennaio 2005, pur avendo lo stesso efficacia retroattiva, con decorrenza al 7 dicembre 2004, data di esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, per fatti diversi da quelli oggetto del presente procedimento. In ricorso, si sostiene, altresì, per un verso, l’assenza in atti di una prova che attesti l’avvenuta notifica all’imputato di un formale invito od ordine a consegnare armi e munizioni in dotazione; dall’altro, che la mancata ottemperanza allo stesso, in ogni caso, potrebbe comportare, al più, la sussistenza di un illecito disciplinare, ma mai integrare "un profilo di illiceità della detenzione di quelle munizioni".

La concisa motivazione sarebbe altresì incongrua, secondo il ricorrente, laddove valorizza, ai fini dell’affermazione di penale responsabilità, l’assenza di uno specifico atto autorizzatorio per la detenzione ed il porto di armi e munizioni, che il ricorrente considera invece superfluo, argomentando ex art. 38 cit. TULPS, facendo rilevare, sul punto, che la facoltà per esso imputato di detenere armi e munizioni derivava dalla sua qualità di appartenente all’Arma dei Carabinieri, sulla quale nessuna influenza poteva esplicare il provvedimento di sospensione, esso incidendo "sulla prestazione e non già sulla qualifica". 1.1. – Il motivo è infondato. Nessun decisivo travisamento delle risultanze processuali è infatti ravvisabile nella motivazione della sentenza impugnata. Se è pur vero, infatti, che dalla documentazione allegata al ricorso, si ricava che il F. è stato sospeso precauzionalmente dal servizio – da ultimo – con decreto del Ministero della Difesa emesso solo il 28 gennaio 2005, è però inesatto l’assunto del ricorrente in merito all’assenza di una prova in atti dell’avvenuta notifica all’imputato di un formale invito od ordine a consegnare le armi e munizioni in dotazione, prima del ritrovamento delle munizioni oggetto di imputazione.

Ed invero, dalla documentazione allegata al ricorso – e segnatamente dalla nota in data 5 ottobre 2005 dei Carabinieri di Vasto valorizzata dai giudici di merito per ritenere illegale la detenzione da parte del F. delle munizioni di cui è processo (allegato 7) – il cui contenuto non ha formato oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente – si ricava: non solo che nei confronti del brigadiere F. fu adottato dal Comando Regione Carabinieri Abruzzo un primo provvedimento di sospensione precauzionale dal servizio, con foglio n. (OMISSIS) "notificato in pari data all’interessato", ma che tale provvedimento "disponeva – qualora non già fatto – il ritiro delle armi, munizioni, buffetterie …" in dotazione al militare.

Quanto poi all’assunto secondo cui, non incidendo il provvedimento di sospensione precauzionale sulla "qualità" dell’imputato di appartenente ad un corpo armato dello Stato, lo stesso era comunque esente, ex art. 38, cit. TULPS, dall’obbligo di denuncia delle munizioni, ritiene il collegio che nessun profilo di illegittimità sia fondatamente ravvisabile nella decisione impugnata, laddove ha escluso che la "permanente" qualità dell’imputato di appartenente all’Arma dei Carabinieri rendesse di per sè legittima la detenzione delle munizioni rinvenute nella sua abitazione, in un momento successivo alla sua sospensione precauzionale dal servizio.

Ed invero, a prescindere dal rilievo che l’invocato art. 38 cit.

TULPS, riguarda espressamente l’esenzione di alcune categorie di persone dall’obbligo di denuncia di armi, munizioni o materiale esplodente di qualsiasi genere ed in qualsiasi quantità, occorre in ogni caso rilevare: a) che tale esenzione, in base al comma 2, lett. c) della citata norma, opera "limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite": b) che nel caso in esame al brigadiere F., per effetto del primo provvedimento di sospensione dal servizio intervenuto sin dall'(OMISSIS), non era invece più consentito detenere armi e munizioni in dotazione; c) che l’imputato nel presente giudizio ha sempre negato non solo che le munizioni oggetto di imputazione facessero parte della sua dotazione, ma finanche che le stesse erano state da lui acquistate legittimamente aliunde, e che pertanto erano comunque da ricomprendere nell’armamento in sua dotazione, da restituire.

2. – Con il secondo motivo d’impugnazione, il ricorrente denunzia mancanza della motivazione ed inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (L. n. 895 del 1967, art. 2) con riferimento alla dedotta configurabilità nel caso in esame di un’ipotesi di reato impossibile, in difetto di qualsiasi accertamento in merito all’efficienza delle munizioni ritrovate nella sua abitazione.

Nel premettere che la Corte territoriale ha disatteso tale deduzione difensiva (sviluppata nel capo C dell’atto di appello) in base al rilievo che l’efficienza delle munizioni era invece "incontroversa per il consulente del PM", da parte del ricorrente si censura tale concisa motivazione, in quanto ritenuta viziata da un evidente travisamento del fatto o della prova, evidenziando al riguardo, per un verso, che la vecchissima data di fabbricazione dei proiettili (risalente, al 1980, al 1984 ed al 1990), rendeva ragionevole il dubbio sull’effettiva capacità offensiva od esplodente degli stessi;

dall’altro, che il consulente del PM non ha mai espresso una "incontroversa valutazione di efficienza dei proiettili";

accertamento questo, per altro, che non figurava neppure tra i quesiti allo stesso rivolti, così come comprovato dalla documentazione prodotta col ricorso (allegati n. 3 e 4).

2. 1 – Anche tale motivo d’impugnazione è privo di fondamento. Tutte le considerazioni difensive relative all’effettivo contenuto dell’indagine svolta dal consulente del PM, non tengono conto, infatti, del preliminare ed assorbente rilievo che questa Corte, ha già da tempo spiegato che per la configurazione del reato di detenzione di munizioni da guerra non è necessario che esse siano atte all’impiego, dovendosi prescindere dalla loro efficienza e considerare sufficiente la loro originaria destinazione (v. Cass., Sez. I, sentenza n. 449 del 11/10/1993 dep. il 19-01-1994, Rv.

195924, imp. Grippo; Sez. 1, Sentenza n. 1837 del 13/03/2000, dep. il 17/04/2000, Rv. 215822, imp. Galler).

3. – Con il terzo motivo d’impugnazione da parte del ricorrente si denunzia mancanza e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.

Nel premettere che la Corte territoriale ha disatteso tale argomento difensivo (sviluppato nel capo D dell’atto di appello), in base al rilievo che la consapevolezza dell’imputato della detenzione delle munizioni non poteva escludersi, in quanto le stesse vennero rinvenute "all’interno di un cassetto del comodino presente nella camera da letto dell’abitazione, frequentata quotidianamente dall’imputato", da parte del ricorrente si censura tale concisa motivazione, ritenuta oltre che illogica, non potendo farsi discendere dalla "quotidiana frequentazione della camera da letto" anche la "sicura quotidiana esplorazione, da parte dell’imputato, del contenuto dei relativi comodini", anche incompleta rispetto alle deduzioni svolte nell’atto di appello, in cui si evidenziava, in fatto, che l’imputato era stato posto agli arresti domiciliari sin dal 7 dicembre 2004; che nell’occasione fu perquisita la sua abitazione e la sua auto, con esito negativo; che la pistola d’ordinanza ed il suo munizionamento, in base a quanto riferito dal comandante della Compagnia Carabinieri di Vasto, erano già custoditi presso l’armeria della caserma e non già presso l’abitazione dell’imputato, sicchè, configurandosi il reato contestato come delitto, era legittimo dubitare dell’effettiva consapevolezza da parte sua della detenzione di tali munizioni.

3.1. – Anche tale articolata censura è priva di fondamento. Al riguardo occorre precisare, anzitutto, che la giurisprudenza di questa Corte (in termini Sez. 1, Sentenza n. 9691 del 17/06/1992, dep. Il 8/10/1992, Rv. 191874, Toia) è costante nel ritenere che la coscienza dell’antigiuridicità o dell’antisocialità della condotta non è una componente del dolo, per la cui sussistenza è necessario soltanto che l’agente abbia la coscienza e volontà di commettere una determinata azione. D’altra parte, essendo la conoscenza della legge penale presunta dall’art. 5 cod. pen., quando l’agente abbia posto in essere coscientemente e con volontà libera il fatto vietato dalla legge penale, il dolo deve essere ritenuto sussistente, senza che sia necessaria la consapevolezza dell’agente di compiere un’azione illegittima o antisociale sia nel senso di consapevolezza della contrarietà alla legge penale sia nel senso di contrarietà con i fini della comunità organizzata. Per altro, anche in materia di armi e munizioni, per quanto concerne l’elemento soggettivo del reato, valgono i principi generali posti dagli artt. 42 e 43 cod. pen., per cui – ad eccezione di ipotesi specifiche – è richiesto il dolo generico, e cioè la coscienza e la volontà del comportamento e la previsione dell’evento da parte dell’agente quale conseguenza della sua azione od omissione, e non si richiede la coscienza dell’antigiuridicità o dell’antisocialità della condotta e tanto meno la volontà di violare una determinata norma di legge, giacchè altrimenti rimarrebbe svuotato di contenuto e di efficacia il precetto della inescusabilità dell’ignoranza della legge penale contenuto nel citato art. 5 cod. pen., (in senso conforme, relativamente a fattispecie di detenzione illegale di munizioni da guerra, Sez. 1, Sentenza n. 12911 del 19/12/2000 dep. il 2/04/2001, Rv. 218441, imp. Bortoluzzi). Alla stregua di tali principi, nessun profilo di illegittimità è quindi fondatamente ravvisabile nella decisione impugnata in riferimento alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato, avendo i giudici di appello ricollegato la consapevolezza e volontarietà della detenzione al luogo stesso in cui le munizioni stesse erano state rinvenute (all’interno di un comodino, ubicato nella camera da letto); valutazione questa che si rivela del tutto plausibile e per ciò non censurabile in questa sede,, ove si consideri che i giudici di merito hanno escluso espressamente, perchè inverosimile, la tesi, pure inizialmente adombrata dall’imputato ma dallo stesso non più riproposta nel corso del giudizio, di una congiura ordita ai suoi danni da militari infedeli ostili alla sua persona e che proprio la qualità soggettiva dell’imputato di appartenente ad un corpo armato dello Stato porta in effetti ad escludere che costui non avesse contezza di quanto riposto in un luogo di sua pertinenza così accessibile.

4. – Con il quarto motivo d’impugnazione da parte del ricorrente si denunzia mancanza della motivazione nonchè inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 697 cod. pen.), con riferimento alla qualificazione del fatto contestatogli come delitto L. n. 895 del 1967, ex art. 2.

Nel premettere che la Corte territoriale ha disatteso la richiesta, già formulata con l’atto di appello (motivo sub lettera E), di derubricazione del fatto contestato nella contravvenzione di cui all’art. 697 cod. pen., e di conseguente ammissione dell’imputato all’oblazione, già richiesta, per altro, nel corso del giudizio di primo grado, sulla scorta del semplice assunto che i proiettili calibro 9 parabellum, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, sono da considerarsi munizioni per arma da guerra e non già per armi comuni da sparo, da parte del ricorrente si evidenzia come tale motivazione, definita "lapidaria ed apodittica", non fornisca adeguata risposta alle censure sviluppate sul punto, attraverso le quali, facendo riferimento anche alla motivazione del decreto di convalida del sequestro, rimasta isolata, si segnalava come, nel presente giudizio, difettasse il pur necessario positivo accertamento della sussistenza dei requisiti individuati dalla migliore giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, per poter qualificare un determinato munizionamento, come munizionamento per arma da guerra, e cioè: la spiccata potenzialità offensiva; la destinazione attuale o potenziale al moderno armamento delle truppe nazionali od estere; l’attitudine all’impiego pubblico.

4.1 – Anche tale censura è priva di fondamento. Ed invero, la motivazione addotta dalla Corte territoriale, seppure particolarmente concisa risolvendosi essa nel richiamo ad un precedente di questa Corte, che si riferiva, per altro, ad una fattispecie non del tutto equiparabile a quella in esame (la detenzione di un proiettile munito di incamiciatura o "blindato" (Sez. 1, Sentenza n. 42872 del 15/10/2009, dep. l’11/11/2009, Rv. 244997, imp. Gentile), ha però correttamente evidenziato, tra l’altro, come l’orientamento della giurisprudenza di legittimità – alla quale questo collegio ritiene di doversi senz’altro conformare, condividendolo – si è da tempo espresso (in termini si veda Sez. 1, Sentenza n. 4229 del 3/03/1998, dep. il 7/04/1998, Rv. 210243, imp. Izzo, relativo proprio alla detenzione di proiettili calibro 9 "parabellum") nel senso di ritenere "che in materia di reati concernenti le armi, l’introduzione attuata nel 1990, nel catalogo delle armi comuni da sparo, di pistole semiautomatiche cal. 9, concerne armi che utilizzano proiettili cal.

9 corto, e non calibro 9 lungo, quali quelle sequestrate all’imputato che, in quanto destinati ad armi da guerra, devono ritenersi munizioni per arma da guerra", laddove il precedente citato dal ricorrente oltre a riferirsi a proiettili 9×19, attiene ad una pronuncia nella quale questa Corte risultava investita soltanto della questione concernente la legittimità di una diversa qualificazione data dal giudice di merito al fatto originariamente contestato all’imputato.

5. – Con il quinto ed ultimo motivo d’impugnazione il ricorrente denunzia mancanza della motivazione nonchè inosservanza ed erronea applicazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 53.

Nel premettere che la Corte territoriale, accogliendo uno specifico motivo d’appello, ha riconosciuto la lieve entità del fatto, riducendo la pena inflitta dal primo giudice (anni 1 e mesi 4 di reclusione ed Euro 600,00 di multa) in quella di mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed Euro 60,00 di multa, da parte del ricorrente s’impugna la decisione dei giudici di appello, in alcun modo motivata, di non sostituire la pena detentiva inflitta con quella pecuniaria corrispondente, anche in considerazione della sua incensuratezza.

5.1. – Il motivo è infondato. Ed invero premesso che nei motivi di appello il ricorrente si era limitato a richiedere l’applicazione della L. n. 895 del 1067, art. 5 e che non risulta che abbia sollecitato nel giudizio di secondo grado l’applicazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 53 il collegio deve rilevare che, anche la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "una volta che sia stato devoluto il punto relativo al trattamento sanzionatorio al giudice d’appello, a quest’ultimo deve riconoscersi il potere discrezionale di intervenire sulla pena, e quindi anche di concedere di ufficio, nei congrui casi, la sanzione sostitutiva" (in tal senso Sez. 6, Sentenza n. 786 del 12/12/2006, dep. il 16/01/2007, Rv.

235608, imp. Meschino, ma in senso contrario si è pronunciata la stessa Sez. 6, con la sentenza n. 35912 del 22/05/2009, dep. il 16/09/2009, Rv. 245372, imp. Rapisarda, nella quale si afferma che "il giudice di appello non ha il potere di applicare d’ufficio le pene sostitutive di quelle detentive brevi in assenza di motivi di impugnazione in ordine alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva), è però univoca nel ritenere che, della mancata applicazione della sanzione sostitutiva, in ogni caso, va data idonea motivazione, qualora di essa vi sia stata esplicita richiesta da parte dell’imputato; situazione questa, si ripete, che non risulta però ricorre nel caso in esame.

6. – Dalle considerazioni sin qui svolte discende, in conclusione, che il ricorso del F., infondato in ogni sua prospettazione va rigettato, con conseguente condanna de ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-06-2011) 11-10-2011, n. 36632 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il difensore di P.H. ricorre avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Catania il 4 aprile 2011 ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame presentata dal medesimo avverso l’ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti del predetto il 9 ottobre 2007 dal g.i.p. del locale Tribunale in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

Con il ricorso il difensore ha dedotto: 1) violazione della legge penale e mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 311 e 568 cod. proc. pen.; 2) violazione degli artt. 273 e 192 cod. proc. pen.; 3) manifesta illogicità della motivazione in riferimento all’art. 274 cod. proc. pen.. In particolare rappresenta che quel giudice avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile l’istanza di riesame perchè asseritamente concernente un’ordinanza di custodia in carcere datata 9 ottobre 2007 già a suo tempo impugnata, mentre in realtà – assume – dopo la conferma da parte del Tribunale, la Cassazione – officiata con ricorso – aveva dichiarato non luogo a provvedere per carenza d’interesse.

Con il secondo motivo asserisce che gli unici elementi posti a base del provvedimento restrittivo della libertà erano costituiti da conversazioni intervenute tra "altri soggetti". Aggiunge che in alcune intercettazioni il ricorrente chiedeva di acquistare cocaina (in modiche quantità) ed alcune volte di volerla comprare per un altro individuo. Aggiunge che, essendo padre di famiglia, voleva apparire come "uomo col vizietto saltuario" piuttosto che tossicodipendente. Mancherebbe, inoltre, qualsiasi elemento di riscontro. Non sarebbe credibile, poi, che P. non pesasse lo stupefacente che gli veniva consegnato (conversazione tra D. e B.), se fosse un professionista del traffico. Infine, in ordine alle esigenze cautelari rileva di essere incensurato con precedenti lontani nel tempo e di non essere in grado d’inquinare le prove, essendo il processo di merito già fissato per la data odierna.

Il ricorso è inammissibile perchè del tutto privo di specificità ed in parte svolto con considerazioni di fatto non deducibili in questa sede.

E’ costante insegnamento di questa Corte di legittimità il principio secondo cui:

"E’ inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non provveda alla loro integrale allegazione così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze, (conf. Cass. sez. 5, sentenza n. 11910 del 22/01/2010 rv. 246552).

Nella specie sul primo motivo va evidenziato che il Tribunale non esamina il documento menzionato dal ricorrente che, come emerge dal ricorso, non ha allegato l’atto menzionato.

Si osserva, poi, per mera completezza espositiva – poichè la ritenuta inammissibilità del riesame impedisce l’introduzione e l’esame delle altre deduzioni – che è parimenti generico ed anche contraddittorio il secondo motivo con cui da un lato si citano "conversazioni" e non si precisano date, soggetti coinvolti e loro puntuale contenuto e dall’altro si ricorda che il P. in alcune occasioni avrebbe proposto l’acquisto di stupefacente, in tal modo confermando la correttezza dell’accusa.

Non consentiti in Cassazione sono i rilievi attinenti le esigenze cautelari, perchè svolte con considerazioni di merito, a prescindere della già rilevata inammissibilità.

Consegue di diritto la condanna al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di Euro trecento in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 in favore della Cassa delle ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 20-04-2012, n. 6248 Esenzioni e agevolazioni

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Svolgimento del processo

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Dogane ricorrono nei confronti di Intesa San Paolo spa (quale incorporante San Paolo IMI spa, incorporante Banca Intesa spa, già Banca Commerciale Italiana spa) per la cassazione della sentenza con cui la Corte di Appello di Bologna, confermando la sentenza di primo grado, ha annullato l’ingiunzione fiscale con la quale l’Amministrazione doganale aveva azionato una fideiussione rilasciata dalla Banca Commerciale Italiana spa alla società BE.CA. spa (successivamente fallita) nell’ambito della procedura di concessione dei benefici comunitari erogati alla BE.CA. spa in relazione ad esportazioni di carne bovina effettuate verso l’Egitto negli anni 1992 e 1993 (benefici denominati "restituzioni all’esportazione" e previsti dalle politiche di sostegno delle esportazioni agricole verso paesi terzi).

In linea di fatto, per quanto ancora rileva in questa sede, va precisato che:

– La BE.CA. spa aveva ricevuto il beneficio prima ancora del perfezionamento dell’esportazione, percependo una "anticipazione della restituzione all’esportazione", secondo la procedura prevista dal Reg. CEE 565/80;

– per poter godere di tale anticipazione essa BE.CA. spa si era procurata una fideiussione bancaria "a prima richiesta" (costituente l’oggetto del presente giudizio) in favore dell’Amministrazione doganale, destinata a garantire l’obbligo di restituzione delle somme anticipate dall’Amministrazione nel caso di mancato perfezionamento dell’operazione di esportazione;

– dopo la consegna della carne all’importatore egiziano e il pagamento del relativo prezzo, la BE.CA spa presentò all’Amministrazione doganale, ai fini del riconoscimento definitivo del beneficio e del conseguente svincolo della fideiussione, la documentazione prevista dall’art. 18 Reg. CEE 3665/87, che negli anni 1992 e 1993 era ritenuta sufficiente, secondo la prassi amministrativa corrente degli uffici doganali, a dimostrare il perfezionamento dell’esportazione (vale a dire l’immissione in consumo nei paesi terzi delle merci esportate);

– il 25.2.94 il Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia (da ora in poi: FEAOG) emise specifiche indicazioni sulla prova documentale necessaria ai fini della dimostrazione del perfezionamento dell’esportazione in taluni paesi terzi, in particolare prescrivendo, per l’Egitto, che sul documento di importazione risultasse apposto il "timbro/notazione che le merci sono state rilasciate", attestante il superamento dei controlli sanitari;

– con nota del 9.6.94 l’Amministrazione doganale, uniformandosi alle prescrizioni dettate dal FEAOG, richiese alla BE.CA spa l’integrazione documentale da quello prescritta, ma la Curatela del Fallimento della BE.CA spa (frattanto apertosi nel medesimo mese di giugno 1994) non soddisfece la richiesta; conseguentemente l’Amministrazione doganale – ritenendo non provato il perfezionamento dell’operazione per la quale era stata anticipata la "restituzione all’esportazione" – azionò la fideiussione nei confronti della banca garante, emettendo l’ingiunzione fiscale opposta in questo giudizio.

La Corte d’Appello di Bologna ha giudicato fondata l’exceptio doli sollevata dalla banca garante, ritenendo contraria alla buona fede l’escussione della garanzia fideiussoria da parte dell’Ufficio; ciò in quanto tale escussione derivava dalla mancata ottemperanza, da parte dell’esportatore, ad una richiesta di integrazione documentale da giudicarsi, secondo la Corte d’Appello, inesigibile, in quanto relativa ad operazioni di esportazione che al momento di tale richiesta (giugno 1994) risultavano definite già da tempo.

Il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Dogane si fonda su quattro motivi.

Intesa San Paolo spa resiste con controricorso e propone ricorso incidentale in punto di regolazione delle spese del giudizio di secondo grado, compensate dalla Corte di Appello di Bologna, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1, nonchè la insufficiente e contraddittoria motivazione del capo di sentenza relativo alle spese.

La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 17.1.12, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Motivi della decisione

Preliminarmente si deve procedere alla riunione del ricorso incidentale a quello principale, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Ancora in via preliminare, va disattesa l’eccezione della resistente di inammissibilità del ricorso per carenza di rappresentanza processuale da parte dell’Avvocatura dello Stato. Il ricorso è stato infatti proposto sia dal Ministero delle Finanze che dall’Agenzia delle Dogane, entrambi parte del giudizio di merito. Il Ministero è rappresentato dall’Avvocatura dello Stato ex lege. Per le Agenzie fiscali la rappresentanza da parte dell’ Avvocatura dello Stato è facoltativa, ai sensi del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 72, ma il conferimento del relativo incarico non implica il rilascio di una procura, trovando applicazione la disposizione del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 1, comma 2, secondo il quale gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni e non hanno bisogno di mandato (cfr. Cass. 11227/07, 3427/10, nonchè – per il principio che, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 5, nel ricorso per cassazione di una Agenzia fiscale non è necessario fare specifica menzione dell’atto di conferimento dell’incarico all’Avvocatura dello Stato – Cass. 14785/11).

Passando all’esame dei motivi del ricorso principale, si rileva che, col primo, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3, l’Amministrazione censura la "Violazione dei principi di diritto vivente, quali individuati dalla costante giurisprudenza, sul contratto autonomo di garanzia in relazione agli artt. 1936 e 1945 cod. civ.; violazione dell’art. 16 del Reg. CE 12/7/1985 n. 2220"; col secondo, anch’esso riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3, l’Amministrazione censura la "Violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 18, 25 e ss. del Reg.

CEE 27/11/1987 n. 3665, in relazione ai principi desumibili dagli art. 23 e 47 del Trattato Istitutivo della Comunità Europea del 25.03.57 e dai Reg. CEE n. 729/70 e 565/80. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 84, comma 1, dell’art. 221, comma 3, del Reg. CEE 12.10.1992, n. 2913; violazione e falsa applicazione dell’art. 220, par. 2, lett. b), del Reg. CEE 2913/92 e dei principi generali sulla buona fede e sul legittimo affidamento quali desumibili dalla giurisprudenza e costituenti diritto vivente"; col terzo, ancora riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3, l’Amministrazione censura idi "Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e dei principi generali in materia di onere della prova"; col quarto ed ultimo motivo, infine, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’Amministrazione censura la "Contraddittoria e insufficiente motivazione su punti controversi decisivi della controversia".

Il primo motivo di ricorso risulta articolato in due profili, in quanto si conclude con due distinti quesiti de seguente testuale tenore:

a) "Se le garanzia fideiussorie prestale per le anticipazioni alle esportazioni a beneficio di esportazioni di prodotti comunitari, in quanto "a prima richiesta", precludono al fideiussore l’opponibilità delle eccezioni che potrebbero essere sollevate dal debitore principale, in deroga all’art. 1945 c.c., restando in ogni caso consentito al garante di opporre al beneficiario solo l’exceptio doli, nel caso in cui la richiesta di pagamento immediato risulti prima facie abusiva o fraudolenta". b) "Se – in una situazione in cui la richiesta di integrazione documentale avanzata dalla Dogana successivamente alla operazione di esportazione entro il termine di prescrizione, ai sensi dell’art. 16 Reg. CE 2220/85, in base a determinazione degli uffici della Commissione CE (nella specie FEAOG) sia rimasta inottemperata dalla società esportatrice, con conseguente richiesta di rimborso dell’anticipazione da parte della Dogana – l’escussione dei soggetti garanti in base a contratto autonomo di garanzia sia da ritenere legittima, non abusiva e non giustificatrice di una exceptio doli, con conseguente improponibilità delle domande proposte dagli istituti garante.

Il profilo sintetizzato nel primo quesito – ove lo si consideri una censura a sè stante – va giudicato inammissibile, in quanto del tutto generico e privo di specifico collegamento con le argomentazioni della sentenza gravata; quest’ultima ha infatti qualificato l’eccezione mossa dalla banca proprio come exceptio doli, cosicchè l’eventuale risposta positiva al quesito non sarebbe concludente ai fini della cassazione della sentenza gravata.

Pertinente è invece il secondo profilo del primo motivo di ricorso, con cui la parte ricorrente si duole del fatto che la Corte di Appello non avrebbe considerato che le prescrizioni dettate in via generale dall’art. 16 Reg. CEE 2220/1985 sul contenuto delle fideiussioni de quibus impongono il pagamento senza contestazioni sul merito – appunto "a prima richiesta" – ed impediscono, in conseguenza, la proposizione di opposizioni da parte dei garanti in contestazione della debenza della restituzione pretesa dall’Ufficio.

In sostanza, secondo la parte ricorrente, la sentenza gravata – accogliendo le eccezioni della banca garante sulla legittimità della richiesta di integrazione documentale rivolta dall’Ufficio alla BE.CA. spa nel giugno 1994 – avrebbe violato la disciplina comunitaria delle garanzie prestate per assicurare che, qualora i fatti costitutivi del diritto al sussidio all’esportazione non vengano provati nei modi prescritti dalle Autorità comunità) e, le somme a tale titolo anticipate agli esportatori vengano prontamente restituite.

Preliminare all’esame di ogni altra questione è dunque la qualificazione del negozio giuridico intercorso tra le parti a garanzia della restituzione delle anticipazioni alle esportazioni erogate a favore della BE.CA. spa.

A questi fini conviene riprodurre qui di seguito l’insegnamento recente di questa Corte che si è già espressa sul punto con tale chiarezza di accenti da rendere superflue ulteriori specificazioni:

"Gli esportatori che intendano beneficiare delle facilitazioni comunitarie previste sotto forma di finanziamento dalle esportazioni di cereali ex Reg. CEE n. 3665 del 1987 devono sottostare ad un regime particolarmente rigoroso che mira a garantire che lo scopo dell’esportazione sia conseguito. Per tale ragione si prevede che si anticipi, al momento della dichiarazione doganale di esportazione, il versamento della somma corrispondente al diritto alla restituzione ma si pretende che, in caso di inadempimento dell’esportatore, la restituzione della somma anticipata sia prontamente recuperata, attraverso l’istituto della cauzione, intesa come garanzia di versamento rapido e sicuro della somma erogata, ex art. 3, comma 1, lett. a, Reg. CEE n. 2220 del 1985. Il regolamento comunitario citalo prevede che la cauzione possa essere costituita in contanti (art. 8, comma 1, Reg. CEE cit.) o sotto forma di garanzia con l’impegno, però, del garante "congiuntamente e solidalmente con la persona che deve soddisfare gli obblighi a versare, nei 30 giorni successivi alla domanda dell’organismo competente ed entro i limiti della garanzia, qualsiasi somma dovuta a seguito dell’incameramento di una cauzione".

Da tale indicazione normativa deriva che il contratto di cauzione che venga in concreto stipulato deve essere interpretato in modo da assicurare la finalità che la disciplina comunitaria persegue e cioè garantire l’eventuale restituzione dell’importo anticipato ai sensi del reg. CEE n. 3665 del 1987. Poichè nel caso di inadempimento dell’esportatore, solo il contratto autonomo di garanzia, e non il contratto di garanzia ordinario, assicura lo Stato che ha anticipato la somma, i contratti di cauzione che siano stipulati in funzione di assicurare la garanzia prevista dalle norme comunitarie non possono che avere la natura di contratto di garanzia autonomo" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24207 del 26/09/2008).

Si deve perciò sicuramente qualificare come contratto autonomo di garanzia il negozio giuridico intercorso tra le parti, in considerazione della funzione del medesimo, attesa la natura stessa dell’operazione che un tale negozio presuppone e quindi per la imprescindibile connotazione che ad esso attribuisce la disciplina comunitaria di riferimento; a tale disciplina è improntata la realizzazione dei presupposti dell’operazione economica sottostante ai fatti di causa e pertanto assume valore dirimente, anche nell’ottica della comune intenzione delle parti, la chiara disposizione del citato art. 8 Reg. CEE n. 2220 del 1985.

Ciò posto, mette conto evidenziare che, a sostegno dell’accoglimento della eccezione formulata dalla banca, la Corte d’appello ha argomentato ricordando che le istanze di restituzione per le esportazioni eseguite prima del fallimento della BE.CA. spa erano state sempre ritenute dall’Amministrazione doganale italiana sufficienti – in base alle prescrizioni del Reg. CEE 3665/87, all’epoca vigente – per ottenere l’assegnazione definitiva del sussidio all’esportazione e lo svincolo delle correlate fideiussioni, mentre solo a lungo tempo di distanza dalla conclusione dell’operazione, e successivamente alla declaratoria di fallimento della BECA, la documentazione presentata era stata giudicata insufficiente e se ne era chiesta la integrazione con ulteriori certificazioni e/o attestazioni che dimostrassero l’effettiva immissione al consumo della merce nel paese di destinazione. Ed è proprio questo improvviso mutamento di indirizzo che è stato ritenuto dalla Corte di Appello fonte di patologico abuso, giacchè incidente su un contesto definito, o quanto meno esaurito.

L’assunto non merita condivisione.

La problematica posta dal motivo di impugnazione qui in esame è già stata diffusamente trattata e risolta nella sentenza di questa Corte n.16877 del 21.7.2009, massimata come di seguito: "il beneficio delle restituzioni alì importazione, riconosciuto dalla Comunità europea, anche sotto forma di anticipazioni o prefinanziamenti, agli esportatori di prodotti agricoli verso Paesi extracomunitari, e consistente in un contributo pari alla differenza tra il prezzo intracomunitario (più elevato) e quello extracomunitario (meno elevato), è condizionato al versamento di un deposito cauzionale o al rilascio di una fideiussione bancaria od assicurativa che l’Autorità nazionale doganale (attualmente nel nostro ordinamento l’Agenzia delle Dogane) può escutere nel caso in cui l’impresa finanziata non esegua l’esportazione nel termine stabilito o non dia prova dell’effettiva immissione al libero consumo nel Paese di destinazione. Tale prova, che costituisce condizione essenziale per l’attribuzione definitiva del beneficio, non si esaurisce nella verifica della formale corrispondenza della documentazione fornita alle tipologie alternativamente indicate dall’art. 18 del Regolamento CE n. 3665187 del 27 novembre 1987, ma richiede una valutazione concreta di idoneità e sufficienza del contenuto dei documenti prodotti in funzione dell’accertamento dell’avvenuto perfezionamento dell’operazione. A tal fine, l’Autorità doganale nazionale è sempre abilitata a richiedere, ove non siano maturate preclusioni temporali a suo carico, supplementi documentali, che non costituiscono nuovi adempimenti, ma solo specificazioni di quelli previsti dalla legge, in virtù del generale obbligo previsto dall’art. 8 n. 1 del Regolamento base n. 729170 del 21 aprile 1970, norma che costituisce espressione degli obblighi imposti agli Stati membri dall’art. 5 del Trattato, di prendere tutte le misure necessarie per assicurarsi l’effettività e regolarità delle operazioni finanziate, senza che rilevi, sotto il profilo della violazione dei principi di buona fede ed affidamento, la novità, rispetto a prassi amministrative precedenti, dell’intensificazione dei controlli da parte dell’Autorità nazionale".

Il principio di diritto sopra trascritto, recepito anche nella recentissima sentenza n. 30744/11 ed al quale questo Collegio intende dare continuità, non è stato osservato dalla sentenza gravata. Al riguardo conviene rammentare qui di seguito, per riassunto, il sistema delle giustificazioni documentali che sono richieste dalla disciplina comunitaria al fine della definitiva attribuzione delle restituzioni alle importazioni.

La disciplina prevista nell’art. 18 Reg. 3665/87 – specificando il disposto dell’art. 17, u.c. ("il prodotto si considera importato quando sono state espletate le formalità doganali di immissione in consumo nel paese terzo") – prevede un sistema di "prova primaria" e di "prova secondaria".

La prova primaria di immissione in consumo è regolata dal 1^ paragrafo e consiste nella: a) presentazione del documento doganale oppure, in alternativa; b) l’attestato di scarico e di immissione in consumo compilato da una società specializzata sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza riconosciuta dalla Commissione ovvero da uno Stato membro.

Le prove secondaria si correla alla impossibilità dell’esportatore di ottenere il documento conformemente al paragrafo 1, in seguito a circostanze indipendenti dalla sua volontà, o se i documenti sono considerati insufficienti. Perciò, in siffatte ipotesi, la dimostrazione di espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo si considera avverata con la presentazione dei seguenti documenti che sono, in sintesi ed in via alternativa tra loro: a) copia del documento di scarico emesso o vistato nel paese terzo; b) attestato di scarico rilasciato da un servizio ufficiale di uno degli Stati membri attestante che il prodotto ha lasciato la zona portuale e che, a quanto consta, esso non è stato nuovamente caricato ai fini della riesportazione; c) attestato di identico contenuto a quello sub b) ma rilasciato da una società internazionale specializzata in materia di controllo e sorveglianza; d) documento bancario attestante che è stato accreditato sul conto dell’esportatore il pagamento effettuato dall’importatore relativo all’esportazione considerata; e) attestato di presa in consegna della merce da parte di un organismo ufficiale del paese terzo; f) attestato di presa in consegna di un’organizzazione internazionale in caso di aiuto alimentare.

Ciò premesso, appare opportuno riportare testualmente la motivazione della suddetta sentenza n. 16877 del 21.7.2009, ove i termini giuridici della questione in esame vengono definiti come segue:

"La prova dell’immissione in consumo nel paese terzo della merce per la cui esportazione sono state concesse le agevolazioni costituisce condizione essenziale per la attribuzione definitiva della anticipazione, cioè della preventiva corresponsione degli importi in restituzione che spettano ad operazione conclusa. Tale prova, che deve transitare dalle suddette tipologie, in esse peraltro non si esaurisce senza una implicita valutazione di idoneità e sufficienza del contenuto in funzione della rappresentazione certa dell’avvenuto perfezionamento dell’operazione che può esigere – a seconda dei casi – elementi integrativi che contribuiscano a rivelarne l’"effettività" e la "regolarità". In altre parole, ove l’Amministrazione doganale non sia impedita, nell’attività di riscontro della validità delle operazioni, da preclusioni temporali nell’esercizio dell’azione di recupero (come pacificamente non è nel caso di specie, non essendo maturato alcun termine di prescrizione o decadenza), deve ritenersi che essa sia sempre abilitata a chiedere supplementi documentali per l’accertamento dei presupposti cui la normativa comunitaria condizione l’attribuzione del beneficio, non trattandosi di "nuovo" adempimento ma semmai di "specificazione" di quello principale per rendere effettivo il controllo così come demandato all’Autorità nazionale dall’organismo comunitario (trattandosi di "risorse proprie").

Va osservato in proposito che, a sensi dell’art. 8 n, 1 del Reg. base 729/70 (norma che costituisce espressione degli obblighi imposti agli Stati membri dall’art. 5 del Trattato), questi hanno l’obbligo generale di prendere tutte le misure necessarie per assicurarsi dell’effettività e della regolarità delle operazioni finanziate dal FEOGA a prescindere dalla istituzione di particolari misure di controllo ed a completamento delle verifiche rimesse ai servizi della stessa Commissione (Corte di giustizia sent. 21.1. 1999 C-54/95 Repubblica federale di Germania-Commissione e seni. 2.6.2004 C-2/93 Exportslachterijen van Oordegem)".

Alla stregua di tali principi deve dunque confermarsi, anche nel caso oggetto del presente giudizio, che non vi è ragione, espressa nella norma o implicita nel sistema, per supporre che l’Amministrazione Doganale sia impedita, ove non siano maturati specifici termini decadenziali o prescrizionali, a chiedere supplementi documentali per l’accertamento dei presupposti cui la normativa comunitaria condizione l’attribuzione dei benefici all’esportazione.

Ha quindi errato la sentenza gravata nel ritenere che la pretesa dell’Ufficio potesse risultare paralizzata dall’eccezione di abusività della condotta dell’Amministrazione fondata sul lungo tempo trascorso dal momento in cui si era realizzata l’operazione economica sottostante, o sul fatto dell’intervenuto fallimento dell’esportatore, o su precedenti prassi difformi in ordine alla documentazione ritenuta sufficiente per offrire la prova dell’esportazione; tutte circostanze, queste, apprezzabili solo su un piano squisitamente fattuale, ma destituite di giuridica rilevanza.

D’altronde, è principio già recepito quello secondo cui: "Poichè nel contratto autonomo di garanzia al garante non è consentito opporre al creditore eccezioni che traggano origine dal rapporto principale, salvo l’exceptio doli formulabile nel caso in cui la richiesta di pagamento risulti "prima facie" abusiva o fraudolenta, deve altresì escludersi, se la richiesta nei confronti del garante sia fondata sull’inadempimento dell’obbligazione principale, l’onere del creditore di allegare e provare le specifiche inadempienze del debitore principale; è invece il garante che per escludere la propria responsabilità deve fornire la prova certa ed incontestata dell’esatto adempimento da parte del garantito" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3964 del 21/04/1999).

Insomma, versandosi indiscutibilmente in materia di "exceptio doli generalis seu praesentis" (per la qualificazione della fattispecie e per la distinzione rispetto alla "exceptio doli specialis seu preteriti" si veda Cass. Sez. 1^, Sentenza n. 5273 del 07/03/2007), per l’integrazione della fattispecie sarebbe stato necessario acquisire la certezza dell’avere il garantito sottaciuto situazioni sopravvenute al contratto ed aventi forza modificativa o estintiva del diritto, ovvero avanzato richieste di pagamento "prima facie" abusive o fraudolente (in termini si veda ancora Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10864 del 1.10.99); sicchè sarebbe spettato al garante, in assolvimento dell’onere su di lui incombente e per sorreggere l’impugnazione del provvedimento volto ad escutere la garanzia, non già limitarsi ad allegare e prospettare l’esistenza di una maggiore difficoltà nel reperimento dei documenti costituenti la richiesta integrazione, ma dedurre e provare rigorosamente le ragioni per le quali il tempo trascorso dal compimento delle operazioni di esportazione e la specifica situazione delle relazioni intemazionali al momento della richiesta avrebbero determinato la impossibilità assoluta ed obiettiva, e quindi anche nota all’Ufficio, di acquisire l’integrazione documentale da quest’ultimo richiesta. Diversamente, l’accoglimento dell’eccezione formulata dal garante circa la generica legittimità della pretesa di integrazione documentale (alla luce della asserita idoneità della documentazione già precedentemente prodotta) integrerebbe i presupposti dell’indagine su eccezioni direttamente opponibili dall’obbligato principale e finirebbe perciò per tradire – come in effetti è avvenuto nella sentenza gravata – il carattere precipuo della obbligazione autonoma di garanzia (per la distinzione di quest’istituto rispetto alla fideiussione ed alla garanzia a prima richiesta si veda Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27333 de 12/12/2005), che è appunto quello di precludere al garante di opporre al creditore eccezioni che traggano origine dal rapporto principale.

Il primo motivo del ricorso principale – limitatamente al secondo profilo di censura, inammissibile essendo il primo profilo – va dunque accolto, con assorbimento dei residui motivi, oltre che con assorbimento del ricorso incidentale; sicchè la sentenza di appello deve essere cassata.

Poichè, alla luce del contenuto delle azioni proposte in prime cure, non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., rigettando l’opposizione della banca all’ingiunzione fiscale.

La considerazione che i precedenti emessi da questa Corte in analoga materia sono successivi alla sentenza gravata giustifica la compensazione delle spese, delle fasi di merito, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, riunito il ricorso incidentale a quello principale, accoglie il ricorso principale nei sensi di cui in motivazione, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda introduttiva del giudizio.

Compensa le spese delle fasi di merito e condanna la parte ricorrente incidentale a rifondere alla ricorrente principale le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 23-05-2012, n. 8136 Avviso di accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A. P.A.M. ved. M., quale erede sia del marito M.A. sia della figlia coerede M.C., propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR-Lazio che, in data 27 novembre 2009, ha accolto l’appello dell’Ufficio confermando l’avviso notificato il 3 novembre 1995, con il quale il valore della denuncia di successione era stato elevato da L. 314 e 850 milioni circa. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso; la ricorrente replica con memoria.

Motivi della decisione

B. Con il primo mezzo, la ricorrente, denunciando vizio di omessa pronuncia (art. 112 c.c., e art. 360 c.c., n. 4), lamenta che il giudice di appello avrebbe del tutto trascurato di delibare il motivo di censura, dedotto in primo e riproposto in secondo grado, circa la nullità dell’atto impositivo per difetto assoluto di motivazione.

C. Il mezzo non è fondato, avendo la commissione regionale, sia pure in sintesi estrema, esaminato e deciso la questione nella parte in cui afferma che "la valutazione, riportata nell’avviso di rettifica, appare bene articolata e sufficientemente motivata".

D. Con il secondo mezzo, la ricorrente, denunciando violazione di legge (D.Lgs. 346 del 1990, art. 34, comma 2), lamenta che, contrariamente all’assunto del giudice d’appello, l’avviso di rettifica sarebbe nullo perchè manchevole delle indicazioni circa le passività dichiarate, le aliquote applicate e la liquidazione della maggiore imposta.

E. Il mezzo è inammissibile per difetto di autosufficienza, perchè non riproduce i brani salienti dei documenti ritenuti decisivi (denuncia rettificativa, prospetto allegato, atto impositivo), dei quali la CTR non avrebbe tenuto debito conto, e dei passi delle difese con i quali ne sarebbe stata evidenziata la valenza decisiva, in particolare riguardo alle controverse passività (C. 12786/06, 13007/07). Ciò in quanto, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo sulle risultanze che si asseriscono decisive o insufficientemente o erroneamente valutate dev’essere consentito sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la S.C. accesso agli atti del giudizio di merito (C. 12984/2006).

F. Con il terzo mezzo, la ricorrente, denunciando violazione di legge, formula due censure e lamenta:

a) che il giudice d’appello avrebbe erroneamente ritenuto l’adeguatezza dell’avviso impugnato, nonostante che nell’atto impositivo non fosse stato fatto cenno agli elementi individuati nel D.Lgs. 346 del 1990 (art. 34, comma 2, u.p., comma 2bis, comma 3);

b) che, trascurando gli oneri di cui all’art. 2697 c.c., il Fisco non aveva dato prova degli elementi di fatto giustificativi del "quantum" accertato.

G. La prima censura per violazione dell’art. 34 è infondata.

Infatti, l’invocato comma 2 bis è inapplicabile, perchè è stato introdotto dal D.Lgs. 32 del 2001, art. 5 e, dunque, in epoca posteriore alla notificazione dell’impugnato avviso di rettifica.

H. Inoltre, l’obbligo legale di motivazione dell’avviso di accertamento di maggior valore mira a delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa ed a consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa. Pertanto è necessario e sufficiente che l’avviso enunci i criteri astratti in base ai quali è stato determinato il maggior valore, salvi poi restando, in sede contenziosa, l’onere dell’Ufficio di provare gli elementi di fatto giustificativi del quantum accertato e la facoltà del contribuente di dimostrare l’infondatezza della pretesa anche in base a criteri non utilizzati dall’ufficio (C. 1150/08, in tema di invim; C. 27653/05, in tema d’imposta di successione).

I. Orbene, nella specie l’organo accertatore ha evidenziato che, quanto agli immobili, "i valori accertati sono stati determinati in base ai valori venali in comune commercio, tenuto conto dell’ubicazione, consistenza, natura e categoria catastale, del potenziale redito dell’immobile di cui trattasi, i valori medesimi sono stati desunti con elementi d’ufficio"; quanto all’azienda, ha evidenziato che "si è tenuto conto della consistenza dell’azienda, della sua ubicazione, della sua commercialità e della zona ove viene svolta l’attività trasferita".

J. Adempiuti gli oneri formali per la "provocatio ad opponedum" e instauratasi la fase contenziosa, il Fisco era però tenuto a passare dall’allegazione della propria pretesa alla prova del credito tributario vantato nei confronti della parte contribuente, fornendo la dimostrazione degli elementi costitutivi del proprio diritto secondo lo schema tipico dell’art. 2697 c.c..

K. Nella specie la sentenza impugnata, stante la sua laconicità "… riguardo alla natura, alla consistenza, alle caratteristiche e all’ubicazione degli immobili in esame, nessuna censura può essere mossa all’ufficio che ne ha correttamente rettificato il valore opportunamente adeguandolo alla realtà del mercato immobiliare", non consente di apprezzare se e come si siano dispiegati nella specie gli oneri probatori secondo il rigoroso schema dettato dall’art. 2697 c.c., che appare evidentemente trascurato dal giudice d’appello.

L. Ciò comporta l’accoglimento della seconda censura del terzo mezzo e la formulazione del seguente principio di diritto:

M. "L’accertamento fiscale è provvedimento autoritativo con il quale l’amministrazione fa valere la propria pretesa tributaria, esternandone il titolo e le ragioni giustificative al solo fine di consentire al contribuente di valutare l’opportunità di esperire l’impugnazione giudiziale, nell’ambito della quale l’amministrazione finanziaria è tenuta a passare dall’allegazione della propria pretesa alla prova del credito tributario vantato nei confronti del contribuente, fornendo la dimostrazione degli elementi costitutivi del proprio diritto; è compito specifico del giudice di merito operare, con adeguata motivazione, il controllo critico sulla correttezza e portata probatoria e sulla coerenza logica e giuridica degli elementi addotti".

N. Con il quarto mezzo, la ricorrente, denunciando violazione di legge (D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 34, commi 5 e 6), sostiene l’erroneità della valutazione operata dall’ufficio in base al valore venale in comune commercio degli immobili caduti in successione, atteso che i cespiti non erano censiti in catasto e che, per gli stessi, gli eredi M. avevano seguito la procedura di cui all’art. 34, comma 6, che avrebbe consentito all’ufficio di liquidare la sola maggiore imposta risultante dovuta in base ai valori catastali attribuiti dell’UTE e la rettifica dei valori stessi in base la valore in comune commercio.

O. Il mezzo è inammissibile per difetto di autosufficienza, poichè sottopone all’esame di questa Corte questione non esaminata dalla commissione regionale: dalla sentenza d’appello non risulta, infatti, che la parte contribuente, una volta formulata la relativa eccezione nel ricorso introduttivo, abbia riproposto tale questione ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, e dell’art. 346 c.p.c.. Sicchè spettava alla odierna ricorrente specificare se e in quale atto del giudizio d’appello lo abbia fatto, trascrivendo le parti essenziali di esso (ex plurimis C. 29577/11), senza che rilevino eventuali indicazioni contenute nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c., avendo questa mera funzione illustrativa del ricorso (C. 21379/05).

P. Con il quinto mezzo, la ricorrente, denunciando violazione di legge (D.Lgs. 346 del 1990, art. 15) e formulando due censure, sostiene che la sentenza d’appello, nell’avallare la valutazione erariale dell’azienda e dell’avviamento, (a) da un lato abbia violato il disposto dell’art. 15 cit., per non aver considerato le passività inventariate, (b) dall’altro abbia erroneamente determinato l’avviamento, in contrasto con il criterio individuato nella Circolare n. 10 del 1980.

Q. Riguardo alla prima censura, in tema d’imposta sulle successioni, l’art. 15 cit. introduce criteri di valutazione diversi a seconda che l’azienda sia appartenuta a un piccolo imprenditore oppure a un imprenditore non piccolo, come tale tenuto alla redazione dell’inventario, ai sensi dell’art. 2214 c.c.. Nel caso in cui l’azienda sia appartenuta a un piccolo imprenditore la base imponibile è costituita dal valore dei beni e dei diritti che la compongono, compreso l’avviamento ed esclusi i beni indicati nel precedente art. 12, al netto delle passività risultanti a norma dei successivi artt. da 21 a 23. Se, invece, l’azienda sia appartenuta a un imprenditore non piccolo si ha riguardo alle attività e alle passività indicate nell’ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei mutamenti successivamente intervenuti e dell’avviamento. Si tratta di due criteri di valutazione diversi e del tutto autonomi, basati il primo sul valore venale dei beni, in difetto di una loro preesistente e affidabile valutazione, e il secondo sul valore d’inventario (sia delle attività, che delle passività) e, quindi, su valori predeterminati secondo le regole contabili (C. 6494/07).

R. Sennonchè l’esame della questione è preclusa dal difetto di autosufficienza del ricorso non essendo trascritte la parti salienti delle fonti documentali asseritamente addotte dalla contribuente (es. bilancio, prospetto passività, etc.) a giustificazione delle sue tesi.

S. Quanto alla seconda censura, in base all’espressa previsione, vigente "ratione temporis", di cui all’art. 15 cit., nell’attivo ereditario, in caso di trasferimento "iure successionis" di un’azienda, deve ricomprendersi (insieme con la somma dei valori dei beni e dei diritti che la costituiscono) anche l’avviamento (C. 5982/01).

T. La ricorrente denuncia l’incomprensibilità di un sistema estimativo "capitalizzazione della potenziale redditività dell’azienda, ricavata dall’applicazione del coefficiente di redditività al volume di affari dell’anno precedente la cessione in questione e tenendo altresì presenti i valori del complesso aziendale ceduto, rilevati dalla contabilità IVA e IRPEF" del tutto arbitrario e ciononostante recepito dal giudice d’appello.

U. Sennonchè la ricorrente, nel denunciare violazione di legge dell’art. 360 c.p.c., ex n. 3 e non vizio motivazionale ex n. 5, trascura che la valutazione dell’avviamento di un’azienda costituisce giudizio di fatto, rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, e quindi immune dal sindacato di legittimità, se adeguatamente motivato (C. 1180/08, 5.3). Siccome la censura in esame denuncia vizi giuridici e non motivazionali, essa è inammissibile per comèè concretamente formulata.

V. Inoltre, la ricorrente trascura, nell’invocare il rispetto della Circolare n. 10 del 19 febbraio 1980, che la violazione di atti amministrativi secondari può essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione solo se si tratti di atti regolamentari aventi funzione normativa con rilevanza esterna; mentre restano fuori dallo scrutinio della violazione di norme di diritto sostanziale gli atti aventi funzione meramente organizzativa o dispositiva interna alla P.A., come appunto le circolari amministrative (C. 1793/1999 e 11449/2005).

W. Da ultimo e per completezza, si rileva che in ricorso (pag. 3 e pag. 11) e in memoria (pag. 4) si accenna ad altro successivo avviso, che avrebbe dato luogo a separato contenzioso favorevolmente definito in secondo grado il 26 maggio 2009. Non è dato, però, apprezzarne i margini d’interferenza col presente giudizio (C. 27881/08 e 19310/11).

X. Concludendo, il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione, cioè con riferimento alla sola seconda censura del terzo mezzo e agli oneri probatori sopra evidenziati nell’enunciato principio di diritto. Ciò comporta la cassazione "in parte qua" della sentenza impugnata, con rinvio della causa, per nuovo esame in relazione alla sola censura accolta, alla commissione regionale competente, che, in diversa composizione, liquiderà anche le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione a quanto accolto e rinvia, anche per le spese, alla CTR-Lazio in diversa composizione.

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