Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-06-2012, n. 10429 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Potenza, confermando la sentenza di primo, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla domanda con la quale il dipendente dell’ENEA,indicato in epigrafe, cessato da servizio prima del 30 giugno 1998, chiedeva la declaratoria del suo diritto, quale assicurato e beneficiario della polizza collettiva stipulata dall’ente con l’INA, a percepire il connesso trattamento assicurativo, con la condanna dell’ENEA a corrispondere i relativi importi, o, in subordine, i rendimenti conseguenti alla predetta polizza.

I giudici d’appello rilevavano, innanzitutto, che la violazione imputata all’ENEA era quella relativa all’obbligo di esatta liquidazione del t.f.r., poichè la prestazione dovuta non sarebbe stata quella liquidata dall’ente, bensì quella, maggiore, corrispondente a quella versata dall’INA, e dunque la pretesa riguardava – all’interno del rapporto di lavoro – gli effetti retributivi (propri del t.f.r.) derivanti dall’inadempimento dell’ENEA in relazione all’obbligo – previsto dall’art. 14 della polizza stipulata con l’Istituto di assicurazione – di corrispondere al dipendente gli importi versati da quest’ultimo. Nella specie, osservavano poi i predetti giudici, il comportamento asseritamente lesivo dell’Ente era venuto meno, in maniera definitiva, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, in data anteriore al 30 giugno 1998, allorchè non erano state erogate somme aggiuntive oltre all’indennità di fine rapporto, nè, peraltro, erano stati prospettati comportamenti rilevanti dell’ente successivamente a tale data, sì che si configurava la giurisdizione del giudice amministrativo alla stregua della disciplina transitoria dettata dal D.Lgs. n. 165 del 2001.

Avverso questa sentenza l’erede del dipendente in epigrafe ricorreva in cassazione sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso la parte intimata.

La causa, in considerazione della questione di giurisdizione, veniva rimessa, per l’eventuale assegnazione alle sezioni Unite, al Primo Presidente il quale,ritenendo la sussistenza dei presupposti ex art. 374 c.p.c., per la trattazione della causa a Sezione Semplice, disponeva la restituzione degli atti a questa Sezione.

Parte resistente deposita memoria illustrativa.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso viene denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c., domandandosi alla Corte, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., se la sentenza impugnata sia incorsa nel vizio di ultrapetizione nell’interpretare e qualificare la domanda quale richiesta di adempimento dell’obbligo retributivo di esatta liquidazione del t.f.r., nascente dal rapporto di impiego, là dove il dipendente aveva fondato la sua pretesa sulla qualità di assicurato beneficiario della polizza stipulata nell’interesse del dipendente e sul comportamento lesivo dell’ENEA -costituente anche ipotesi di reato – e aveva chiesto la condanna dell’ente al pagamento del trattamento assicurativo, maturato per effetto della polizza individuale, anche a titolo di risarcimento del danno ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c..

Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 1 c.p.c., e della disciplina del riparto di giurisdizione, dettata dal D.Lgs. n. 165 del 2001 chiedendosi alla Corte di affermare che la controversia è devoluta al giudice ordinario, a prescindere dalla data di cessazione del rapporto, in considerazione della natura extracontrattuale dell’azione proposta e, comunque, in ragione della permanenza dell’illecito oltre la data del 30 giugno 1998.

Le censure, che in quanto strettamente connesse dal punto di vista logico-giuridico vanno trattate congiuntamente, sono infondate alla luce dei principi, di seguito riportati, già enunciati dalle Sezioni Unite (cfr. Cass. S.U. n. 8834 del 2010, n. 16630 del 2011 e n. 16631 del 2011) in fattispecie analoghe, principi che devono essere integralmente confermati.

La determinazione della giurisdizione consegue all’accertamento della natura giuridica dell’azione di responsabilità in concreto proposta, in quanto, se è fatta valere la responsabilità contrattuale della P.A. datrice di lavoro, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nel caso di controversia relativa a rapporto di pubblico impiego soggetta ratione temporis alla disciplina anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1998, mentre, se è stata dedotta la responsabilità extracontrattuale, la giurisdizione spetta al giudice ordinario (cfr., per tutte, Cass. S.U. n. 5785 del 2008); e non rileva, ai fini della configurazione dell’azione, la qualificazione formale data dalla parte, in termini di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, e mediante il richiamo di specifiche disposizioni relative all’uno o all’altro tipo di responsabilità, trattandosi di indizi di per sè non decisivi rispetto alla individuazione dei tratti propri dell’elemento materiale della condotta posta a base della pretesa (Cfr. Cass. S.U. n. 18623 del 2008). Nella specie, i giudici di merito hanno accertato che la domanda traeva fondamento dal dedotto inadempimento dell’ENEA in relazione agli obblighi previsti dalla polizza assicurativa stipulata con l’INA e hanno ritenuto, mediante l’interpretazione delle relative clausole, che la convenzione assicurativa stipulata dall’ente datore di lavoro trovava la sua giustificazione causale esclusivamente nel rapporto lavorativo, non configurandosi una funzione direttamente previdenziale degli importi garantiti dalla polizza e dovendosi escludere altresì, per mancanza di causa, che il favor garantito ai dipendenti fosse riconducibile a un diverso rapporto giuridico, comportante un’obbligazione autonoma rispetto al rapporto di lavoro e tuttavia avente ad oggetto emolumenti corrisposti direttamente dall’ENEA. Siffatta esegesi si sottrae alle censure sollevate in ricorso, peraltro generiche e prive di specifiche indicazioni in ordine a eventuali vizi di motivazione o violazioni di canoni ermeneutici idonei a inficiare il procedimento logico-esegetico dei giudici di merito; e, d’altra parte, una uguale configurazione del complessivo meccanismo contrattuale in esame è stata già sottoposta alle Sezioni unite che, in analoghe controversie, ne hanno confermato la correttezza sotto il profilo giuridico essendosi precisato come la previsione di eventuali utili economici derivanti dalla convenzione assicurativa fosse funzionale all’interesse proprio dell’ente pubblico e, in particolare, alla gestione del suo patrimonio, sì che non poteva configurarsi alcuno spazio per ulteriori vantaggi per i dipendenti, oltre a quello della garanzia del trattamento di fine rapporto, i quali, così come ipotizzati, avrebbero finito per configurarsi come un’indebita e anche illegittima integrazione del trattamento di fine rapporto (V. Cass. S.U. n. 21553 del 2009). Sulla base dì tale puntuale accertamento, deve assumersi che la domanda sia stata esattamente qualificata e valutata e va, pertanto, escluso che la sentenza impugnata sia incorsa nella violazione del principio dì corrispondenza fra chiesto e pronunciato, così come denuncia il ricorrente assumendo l’erronea identificazione del petitum. Nè può rilevare, d’altro canto, la proposizione di una specifica domanda di risarcimento, anche in relazione al danno morale conseguente al comportamento denunciato, atteso che per le controversie devolute alla sua giurisdizione il giudice amministrativo, ai sensi della L. n. 205 del 2000, art, 35, dispone anche con riguardo al risarcimento del danno ingiusto cagionato dalla pubblica amministrazione (cfr.

Cass.S.U. n. 5468 del 2009; Cass. S.U. n. 15849 del 2009).

Per i profili risarcitori, infine, non si prospetta alcuna permanenza dell’illecito oltre la data di cessazione del rapporto lavorativo, con la quale coincide l’asserito inadempimento dell’ente datore di lavoro, non essendo stati adeguatamente dedotti, peraltro, successivi comportamenti datoriali rilevanti ai fini in esame, così come puntualmente accertato nella decisione impugnata.

Il ricorso, in conclusione, va rigettato essendo corretta la declaratoria di carenza di giurisdizione adottata dal giudice d’appello. Le parti devono pertanto essere rimesse dinanzi al giudice amministrativo per lo svolgimento del giudizio di merito, verificandosi le conseguenze della translatio judicii per cui gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione si conservano, a seguito di declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione. La natura della controversia e l’oggettiva difficoltà della questione inducono alla compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo; rimette le parti dinanzi al T.A.R. competente per territorio. Compensa fra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 17-07-2012, n. 12223 Nullità e inesistenza della sentenza

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 26-4-2008 il Tribunale di Velletri, provvedendo in relazione ad un giudizio di risarcimento danni proposto da C. A. nei confronti di V.V., S.B. e della s.p.a. Lloyd Adriatico Assicurazioni, dichiarata la nullità della proprio ordinanza di rimessione della causa sul ruolo per la rinnovazione dell’istruttoria e di tutti gli atti successivi per erronea comunicazione della stessa da parte della cancelleria al difensore della società assicuratrice, ha dichiarato improponibile l’appello proposto da C.A..

Propone ricorso C.A. con tre motivi.

Non presentano difese gli intimati.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si denunzia vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 e violazione del diritto del ricorrente a proporre appello ed ottenere la riforma della sentenza di primo grado.

Assume il ricorrente che il Tribunale è incorso in vizio di motivazione nel ritenere che un errore compiuto dalla propria cancelleria possa avere effetti negativi sull’appello proposto.

2. Con il secondo motivo si denunzia violazione degli artt. 170 e 329, 159 e 160 c.p.c in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Assume il ricorrente che la nullità della comunicazione da parte della Cancelleria di un provvedimento reso fuori udienza dal giudice comporta la nullità del solo atto , ma non di tutti gli atti successivi, con il conseguente obbligo per il giudice della rinnovazione della comunicazione.

3. Con il terzo motivo si denunzia nullità della sentenza ex art. 170 c.p.c. e violazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c..

4. Il ricorso è fondato.

Il Tribunale di Velletri, provvedendo su l’appello di C. A. avverso la sentenza del giudice di pace di rigetto della domanda risarcimento danni dallo stesso proposta, accettato che il fascicolo di primo grado, oggetto di furto ad opera di ignoti, non era stato completamente ricostruito, ha disposto la rinnovazione dell’istruttoria svolta in primo grado.

L’istruttoria è stata rinnovata, ma alla stessa non ha partecipato il difensore della compagnia assicuratrice.

A seguito dell’eccezione di nullità dell’istruttoria, perchè l’ordinanza di rinnovazione era stata comunicata al difensore della Lloyd Adriatico non presso il nuovo studio ,ma presso la Cancelleria del Tribunale, il giudice di merito ha dichiarato la nullità dell’ordinanza di rinnovazione dell’istruttoria e degli atti successivi, sul rilievo che l’ordinanza doveva essere comunicata al nuovo studio del difensore della Lloyd Adriatico, che aveva tempestivamente comunicato il cambio di indirizzo.

Il Tribunale ha dichiarato improponibile l’appello proposto dal C., sul rilievo che, a causa della nullità dell’istruttoria e della mancanza del fascicolo di primo grado, non era possibile valutare la fondatezza dei motivi di impugnazione attinenti alla corretta interpretazione delle risultanze processuali e delle deposizioni rese dai testi.

5. La sentenza è affetta da nullità assoluta rilevabile anche di ufficio in quanto provvedimento abnorme.

La giurisprudenza ha, infatti, ritenuto che, oltre all’ipotesi espressamente prevista dall’art. 161 c.p.c., comma 2, (mancanza della sottoscrizione del giudice), è possibile configurare altri casi di c.d. inesistenza giuridica della sentenza tutte le volte che, o il giudice sia carente di potere, o il provvedimento processuale emesso possa qualificarsi abnorme, perchè privo di quel minimo di elementi o di presupposti tipizzanti, necessari per produrre certezza giuridica. Tali vizi, per lo più qualificati come ipotesi d’inesistenza giuridica o di nullità radicale ed insanabile, rilevabili anche d’ufficio, possono, però, essere fatti valere anche con gli ordinari mezzi di impugnazione, nei tempi e nei modi previsti dall’ordinamento, ove ricorra l’interesse della parte ad una espressa rimozione del provvedimento processuale viziato, anche se materialmente esistente; interesse che coincide con quello del sistema che tende ad espellere dall’ordinamento i provvedimenti processuali errati o abnormi Cass. Ordinanza n. 27428 del 28/12/2009.

6. Nella specie il giudice di merito ha fatto discendere da una circostanza addebitale a carenze organizzative dell’ufficio, furto del fascicolo di primo grado ad opera di ignoti, e da un errore imputabile all’attività di funzionari dell’Ufficio giudiziario, che hanno sbagliato la comunicazione dell’ordinanza resa fuori udienza, conseguenze pregiudizievoli per una parte del processo in violazione del principio del diritto del cittadino al giusto processo (come delineato dalla nuova formulazione dell’art. 111 Cost.)che deve essere soddisfatto attraverso il contraddittorio tra le parti in ogni fase processuale in cui si discuta e si debba decidere circa diritti sostanziali o posizioni comunque giuridicamente protette, tenendo conto del correlato e concreto interesse delle parti stesse ad agire, a contraddire o ad opporsi per realizzare in pieno il proprio diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost..

7. Il giudice di appello, tenuto conto del disposto dell’art. 176 c.p.c., comma 2, secondo cui l’onere di comunicazione di una ordinanza resa fuori udienza ricade sul cancelliere, deve ordinare la rinnovazione della comunicazione per assicurare il rispetto del principio del contraddittorio tutte le volte che la comunicazione non è andata a buon fine.

8. Costituisce provvedimento abnorme la sentenza la cui pronunzia di reiezione dell’impugnazione si fonda sulla dichiarazione di nullità di un atto di competenza del cancelliere, con conseguente nullità degli atti istruttori successivi, ipotesi di nullità che si pone al di fuori dell’ordinamento processuale vigente.

9. L’abnormità del provvedimento adottato ha privato del tutto la parte del suo diritto a provare i fatti posti a fondamento della sua domanda, disattendendo le istante istruttorie tempestivamente formulate in primo grado, di cui il giudice di appello doveva tenere conto, una volta che l’istruttoria svolta in primo grado era stata vanificata per il furto del fascicolo, violando così il diritto del cittadino ad un giusto processo e il suo affidamento alla tutela del diritto di difesa ed al rispetto della norme sostanziali e processuali da parte del giudice a cui si rivolge.

La sentenza va cassata con rinvio al Tribunale di Velletri in diversa composizione che dovrà attenersi al principio di diritto enunciato e che provvederà anche alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Velletri in diversa composizione che provvederà anche alle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-05-2013) 20-06-2013, n. 26855

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 23 aprile 2012, la Corte di appello di Napoli, 1A sezione penale, in parziale riforma della sentenza del GIP del Tribunale in sede appellata da K.V., S.V., P.V., Z.D., Sh.Vo. e C.P., rideterminava la pena in otto anno otto mesi dieci giorni di reclusione ed Euro 3.200,00 di multa nei confronti di K.; in cinque anni sei mesi di reclusione ed Euro 1.600,00 di multa ciascuno nei confronti di S. e P.;

confermava nel resto la sentenza impugnata con la quale erano stati dichiarati colpevoli dei delitti di estorsione aggravata consumata (capo A ascritto a K.V., S.V., P. V. e Z., capi B e C ascritti al solo K.) e tentata (capo D ascritto a Sh.Vo. e C.P., con condanna di questi ultimi due rispettivamente a tre anni sei mesi di reclusione ed Euro 1.800,00 di multa e quattro anni sei mesi di reclusione ed Euro 1.800,00 di multa e di Z. alla pena di cinque anni sei mesi di reclusione ed Euro 1.600,00 di multa).

La Corte territoriale, ripercorso lo sviluppo delle indagini che avevano preso le mosse dalla denuncia della cittadina ucraina B.S. (che aveva portato all’identificazione di K. e altri e all’inizio dell’attività di intercettazione telefonica) con accertamento dei reati di cui ai capi A e B, cui era seguita la denuncia di S.V. dalla quale sono derivate le contestazioni delle estorsione di cui ai capi C e D, nel merito confermava il giudizio di responsabilità del primo Giudice:

– quanto alla posizione di K. perchè le accuse di B. S. erano risultate attendibili, sia per infondatezza dei sospetti avanzati nei sui confronti di gestire autonoma attività estorsiva nei confronti degli autisti ucraini (fornitori dei beni provenienti dall’Ucraina, venduti nel mercatino di via (OMISSIS) trasferito successivamente in via (OMISSIS)) sia per la intrinseca coerenza sia perchè confortate dai risultati delle intercettazioni telefoniche, degli accertamento di p.g. effettuati l’11.4.2010 (con rinvenimento di considerevoli somme di danaro) e perchè (relativamente al capo C) anche le accuse di S.V. sono risultate attendibili. Ricorrevano i presupposti delle aggravanti contestate di cui all’art. 628 c.p., comma 3, n. 3 e D.L. n. 152 del 1991, art. 7 mentre era da escludere la concedibilità delle attenuanti invocate. La pena doveva essere ridotta ex art. 63 c.p., comma 4;

– quanto alla posizione di Z. (che risponde di concorso nelle estorsioni di cui al capo A) la sua responsabilità a titolo di concorso con K. e provata dalla sua vicinanza a quest’ultimo, dalle conversazioni tra i due (oggetto di intercettazione) dall’accertato possesso della somma di Euro 920/00. Anche per lui sussistevano le aggravanti contestate e non ricorrevano i presupposti per il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 c.p., sicchè la pena nei suoi confronti doveva essere confermata;

– quanto a S.V. e P.V. (che rispondono di concorso nell’estorsione di cui al capo A) gli elementi probatori a loro carico erano individuati nell’esplicito ruolo assunto in occasione del controllo di p.g., dell’iniziativa assunta dal primo per cercate un "accomodamento" con i Carabinieri, nelle dichiarazioni della persona offesa, nel ruolo attivo di P.. Sussistevano le aggravanti contestate. La pena poteva esser ridotta in relazione al ruolo;

– quanto a C.P. (che risponde di concorso nel reato sub D), le doglianze attinenti alla sussistenza dell’aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell’art. 114 cod. pen nonchè alla quantificazione della pena non meritavano accoglimento perchè l’accertamento dei fatti dimostra il consapevole inserimento nelle attività estorsive caratterizzate dalla metodologia mafiosa;

– quanto a Sh.Vo. valevano analoghe considerazione.

Contro tale decisione hanno proposto tempestivi ricorsi gli imputati, a mezzo dei difensori, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: 1) K.V. (avv. XXX):

– a norma dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), quanto al capo A), in ordine alla ritenuta attendibilità di B.S., per non essere stato considerato l’interesse economico di cui è portatrice, tramite l’associazione "Futuro senza frontiere" e le denunce contro di lei per la gestione estorsiva del mercatino e comunque in ordine alla circostanza che nessuna accusa specifica è stata mossa nei confronti di K., nei suoi confronti essendo risultato neppure dalle intercettazioni telefoniche;

– a norma dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), quanto al capo B), per ragioni analoghe a quelle sopra indicate per il capo A);

– a norma dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), quanto al capo C), perchè le argomentazioni della sentenza impugnata ricalcano quelle della sentenza impugnata e si fondano sulle dichiarazioni della persona offesa S.V., ritenuto attendibile nonostante le critiche mosse con l’appello e l’assenza di elementi di riscontro;

– a norma dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione all’aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 ritenuta sussistente solo per le "modalità esecutive", senza che da nessun elemento di prova risultasse il riferimento ad alcun sodalizio criminale e che fosse indicato in cosa sarebbe consistito il metodo mafioso;

– a norma dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione all’aggravante di cui all’art. 628 c.p., comma 3, n. 3 per omessa risposta a specifica doglianza difensiva, a tal fine non valendo il generico riferimento alle modalità della condotta;

– a norma dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione all’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6 perchè la motivazione adottata per ritenere inadeguata la somma offerta a titolo di risarcimento del danno non ha tenuto conto dell’importo messo a disposizione tramite ufficiale giudiziario;

– a norma dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione alle attenuanti di cui agli artt. 62 bis e 114 c.p. nonchè in relazione all’art. 133 c.p.;

2) Z.D. (avv. XXX), in ordine alla ritenuta attendibilità di B.S., per non essere stato considerato l’interesse economico di cui è portatrice, tramite l’associazione "Futuro senza frontiere" e le denunce contro di lei per la gestione estorsive del mercatino e comunque in ordine alla circostanza che la motivazione della sentenza impugnata nei suoi confronti ricalca quella della sentenza di primo grado senza considerazione delle doglianze mosse con l’appello, in particolare sul contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione telefonica, da cui risulta: che egli ignorava addirittura quale fosse il luogo di stazionamento dei furgoni provenienti dall’Ucraina; che non vi alcun riferimento alla raccolta di soldi; che non vi è alcun contatto con gli autisti; che B.S. non lo ha mai indicato come autore delle richieste di danaro; che egli ha dato spiegazioni esaurienti in ordine alla disponibilità del danaro trovato in suo possesso;

– a norma dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione all’aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 ritenuta sussistente solo per le "modalità esecutive", senza che da nessun elemento di prova risultasse il riferimento ad alcun sodalizio criminale e che fosse indicato in cosa sarebbe consistito il metodo mafioso;

– a norma dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione all’aggravante di cui all’art. 628 c.p., comma 3, n. 3) per omessa risposta a specifica doglianza difensiva, a tal fine non valendo il generico riferimento alle modalità della condotta;

– a norma dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione alle attenuanti di cui agli artt. 62 bis e 114 c.p. nonchè in relazione all’art. 133 c.p.;

3) P.V. (avv. XXX):

– violazione ed erronea interpretazione degli artt. 81, 110, 629 e 56 c.p., artt. 187 e 192 c.p.p. nonchè mancanza di motivazione in risposta alle critiche difensive mosse con l’appello avendo ritenuto la condotta concorsuale per il fatto che il suo furgone era stato indicato agli autisti come luogo dove effettuare la consegna del danaro e per il fatto che il figlio ha avuto una conversazione telefonica con V. in cui lo informava che erano passati quattro ragazzi che lo salutavano, senza la sussistenza di ulteriori elementi che dimostrassero il suo concorso nei reati di estorsione a lui ascritti;

– violazione ed erronea interpretazione del D.L. n. 152 del 1991, art. 7 e difetto di motivazione sia in ordine alla sussistenza della finalità agevolativa che alla sussistenza del metodo mafioso, senza tenere conto che il riferimento effettuato nel corso delle captazioni telefoniche da K. al R. come soggetto mandatario delle richieste estorsive e alla sua possibile reazione in caso di rifiuto di pagamento richiama la notorietà e pericolosità di un unico soggetto, circostanza che esclude la sussistenza della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo, da condizioni di assoggettamento e di omertà, posto che difetta del tutto la prova dell’esistenza di un’organizzazione mafiosa e tanto meno della finalità agevolativa;

– violazione ed erronea applicazione dell’art. 629 c.p., comma 2 in relazione all’art. 628 c.p., comma 3, n. 1 in difetto del requisito delle più persone riunite, per come stabilito di recente dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione;

– violazione ed erronea applicazione dell’art. 629 c.p., comma 2 in relazione all’art. 628 c.p., comma 3, n. 3 nonchè difetto e illogicità manifesta di motivazione non essendo stati indicato in sentenza gli elementi dimostrativi dell’esistenza di associazione per delinquere di stampo mafioso e dell’appartenenza ad essa del soggetto agente;

– violazione ed erronea interpretazione dell’art. 114 c.p.;

4) S.V. (avv. XXX):

– violazione ed erronea interpretazione degli artt. 81, 110, 629 e 56 c.p., artt. 187 e 192 c.p.p. nonchè mancanza di motivazione in risposta alle critiche difensive mosse con l’appello avendo ritenuto la condotta concorsuale per il fatto che, in occasione del controllo da parte dei Carabinieri, si trovava vicino al furgone di P. V. ed era intervenuto "in corso d’opera" per impedire il sequestro dei telefoni cellulari attraverso la proposta di "accordo" con i militari operanti, in assenza di prova di partecipazione alla fase ideativa o esecutiva del delitto di estorsione, la condotta accertata potendo valere al più come prova del diverso delitto di favoreggiamento, tanto più che manca la prova che la somma sequestrata a P. fosse provento delle ipotizzate estorsioni.

La conversazione oggetto di intercettazione di n. 249 dell’11.4.2010 è dimostrativa eventualmente del tentativo di estorsione in danno di tale Sa.;

– violazione ed erronea interpretazione del D.L. n. 152 del 1991, art. 7 e difetto di motivazione sia in ordine alla sussistenza della finalità agevolativa che alla sussistenza del metodo mafioso, senza tenere conto che il riferimento effettuato nel corso delle captazioni telefoniche da K. al R. come soggetto mandatario delle richieste estorsive e alla sua possibile reazione in caso di rifiuto di pagamento richiama la notorietà e pericolosità di un unico soggetto, circostanza che esclude la sussistenza della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo, da condizioni di assoggettamento e di omertà, posto che difetta del tutto la prova dell’esistenza di un’organizzazione mafiosa e tanto meno della finalità agevolativa;

– violazione ed erronea applicazione dell’art. 629 c.p., comma 2 in relazione all’art. 628 c.p., comma 3, n. 1 in difetto del requisito delle più persone riunite, per come stabilito di recente dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione;

– violazione ed erronea applicazione dell’art. 629 c.p., comma 2 in relazione all’art. 628 c.p., comma 3, n. 3 nonchè difetto e illogicità manifesta di motivazione non essendo stati indicato in sentenza gli elementi dimostrativi dell’esistenza di associazione per delinquere di stampo mafioso e dell’appartenenza ad essa del soggetto agente;

– violazione ed erronea interpretazione dell’art. 114 c.p.;

5) Sh.Vo. (avv. XXX):

– a norma dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione all’aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 ritenuta sussistente solo per le "modalità esecutive", senza che da nessun elemento di prova risultasse il riferimento ad alcun sodalizio criminale e che fosse indicato in cosa sarebbe consistito il metodo mafioso;

– a norma dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione all’aggravante di cui all’art. 628 c.p., comma 3, n. 3) per omessa risposta a specifica doglianza difensiva, a tal fine non valendo il generico riferimento alle modalità della condotta;

– a norma dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione all’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6 perchè la motivazione adottata per ritenere inadeguata la somma offerta a titolo di risarcimento del danno non ha tenuto conto dell’importo messo a disposizione tramite ufficiale giudiziario;

– a norma dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione alle attenuanti di cui agli artt. 62 bis e 114 c.p. nonchè in relazione all’art. 133 c.p.;

6) C.P. (avv. XXX).

– a norma dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione all’aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 ritenuta sussistente solo per le "modalità esecutive", senza che da nessun elemento di prova risultasse il riferimento ad alcun sodalizio criminale e che fosse indicato in cosa sarebbe consistito il metodo mafioso;

– a norma dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione all’aggravante di cui all’art. 628 c.p., comma 3, n. 3 per omessa risposta a specifica doglianza difensiva, a tal fine non valendo il generico riferimento alle modalità della condotta;

– a norma dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione alle attenuanti di cui agli artt. 62 bis e 114 c.p. nonchè in relazione all’art. 133 c.p..

Motivi della decisione

1. Ricorso nell’interesse di K.V..

1.1. I primi due motivi di ricorso, relativi ai delitti di estorsione di cui ai capi A e B, sono manifestamente infondati, perchè si limitano a reiterare le doglianze mosse con l’appello, alle quali la Corte territoriale ha dato esauriente risposta attraverso argomentazioni dettagliate e congruenti che non vengono specificamente criticate e che quindi rimangono come valido supporto giustificativo alla decisione impugnata. In particolare in ordine alla valutazione di attendibilità della denunciante B. la sentenza ha compiutamente spiegato per quale motivo fossero destituite di fondamento le accuse mosse nei suoi confronti da alcuni degli odierni ricorrenti di gestire a sua volta (quale responsabile dell’associazione "Futuro senza frontiere") l’esazione forzata di contribuzioni economiche da parte degli autisti ucraini, al rilievo che nessuna azione violenta era a lei riconducibile e che anzi a fronte delle iniziative di K. e degli altri suoi fiancheggiatori non aveva esitato a rivolgersi alle forse di polizia.

La sentenza ha inoltre rammentato gli specifici elementi di conferma, scaturiti dalle intercettazioni telefoniche attivate a seguito della sua denuncia dell’11 gennaio 2010 (peraltro preceduta da altre di analogo tenore), conversazioni che avevano come protagonista tale V. (identificato nell’odierno ricorrente, perchè trovato in possesso del telefono cellulare con scheda telefonica corrispondete a quella da cui partivano le telefonate intercettate) e che erano esplicite nel loro contenuto estorsivo ai danni degli autisti ucraini costretti a versare somme di danaro, versamenti in concreto effettuati, per come accertato in occasione del controllo dell’11 aprile 2010, allorchè K. fu trovato in possesso (assieme ai coimputati di cui al capo A) di buste contenenti somme anche rilevanti di danaro (in una, indicante come destinatario R. – identificato poi in J.V. – personaggio che seguitava a gestire dall’Ucraina l’attività estorsiva, erano contenuti cinquemila/00 euro). Vero è quindi che la denunciante non ha indicato in maniera specifica i singoli episodi estorsivi a danno degli autisti ucraini, ma il ricorrente non formula alcuna critica ai passaggi argomentativi che spiegano che gli elementi di prova sono desunti dalle conversazioni oggetto di intercettazione.

1.2. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in ordine al terzo motivo di ricorso, che riguarda le estorsioni di cui al capo C), in danno di S.V., in quanto con esso ancora si reiterano le doglianze mosse con l’appello, trascurando di considerare che la sentenza ha spiegato che gli episodi denunciati sono circostanziati e corroborati anche dalle dichiarazioni di un collaboratore della persona offesa ( R.P.) oltre che dalle intercettazioni telefoniche attivate dopo la sua denuncia. L’indicazione di K. come esattore delle somme mensilmente versate secondo le pretese di R. (dopo che questi aveva fatto rientro in Ucraina) viene dai giudici di merito ricondotta a specifica dichiarazione della persona offesa e la prosecuzione dell’attività estorsiva, anche con intervento della fidanzata del ricorrente, è giustificata anche attraverso il risultato delle citate intercettazioni con motivazione che non è oggetto di specifica critica e che quindi rimane come valido supporto alla decisione adottata per tale capo.

1.3. Il quarto motivo di ricorso, che critica la sentenza impugnata per la ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 è infondato.

La sentenza impugnata ha ritenuto provata la sussistenza di essa, sotto il profilo del metodo mafioso, ovverosia (per come specificamente contestato) dell’essersi i soggetti agenti avvalsi delle condizioni di cui all’art. 416 bis c.p., cioè della forza di intimidazione derivante dall’organizzazione di tipo mafioso, metodologia specificamente descritta e giustificata sulla base degli elementi di prova acquisiti, a partire dalle denunce di B. S., confortate dagli accertamenti operati dalla polizia giudiziaria e dai risultati delle intercettazioni telefoniche, in conformità ai principi di diritto ripetutamente ribaditi da questa Corte (cfr. Cass. Sez. 1^, 2.4.2012 n. 17532; Cass. Sez. 6^, 4.7.2011 n. 27666; Cass. Sez. 2^, 30.11.2011 n. 47404), in una situazione nella quale, sia pure in via incidentale, la sentenza impugnata ha indicato gli elementi dimostrativi dell’esistenza di un gruppo criminale di stampo mafioso, dotato cioè delle caratteristiche indicate dal citato art. 416 bis.

1.4. Infondato è anche il quarto motivo di ricorso che attiene alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 628 c.p., comma 3, n. 3);

ribadito che è configurabile il concorso con l’aggravante di cui all’art. 7 D.L. cit. (Cass. Sez. 2^, 12.1.2012 n. 510; Cass. Sez. 6^, 22.1.2008 n. 27040), la sentenza impugnata ne conferma la sussistenza, fornendo giustificazione in ordine alla verifica dell’appartenenza del ricorrente ad associazione criminale di tipo mafioso.

Va ribadito che per l’applicazione della circostanza aggravante prevista dall’art. 628 c.p., comma 3, n. 3, è necessario che sia accertata l’appartenenza dell’agente a un’associazione di tipo mafioso, ma non che via sia stata una sentenza di condanna o una formale imputazione in ordine al reato di cui all’art. 416 bis c.p. (Cass. Sez. 5^, 8.4.2009 n. 26542; Cass. Sez. 1^, 1.12.2012 n. 6533).

Vero è che occorre, come già rilevato, offrire la prova dell’appartenenza del ricorrente ovvero di un concorrente nel reato ad associazione criminale di tipo mafioso (infatti la circostanza aggravante della commissione del fatto ad opera di un partecipe all’associazione di tipo mafioso si estende anche ai concorrenti, trattandosi di circostanza che, ancorchè soggettiva attiene alla qualità personale del colpevole: cfr. Cass. Sez. 6^, 25.9.2012 n. 41514).

Il che presuppone l’accertamento, almeno incidentale, dell’esistenza dell’associazione di tipo mafioso, perchè per qualificare come mafiosa un’organizzazione criminale è necessaria la capacità potenziale, anche se non attuale, di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una carica intimidatrice idonea a piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano in contatto con gli affiliati all’organismo criminale. (Cass. Sez. 1^, 10.1.2012 n. 5888). Va tenuto presente che la motivazione (pag. 15) ha ricondotto al clima di omertà che si era creato il risultato probatorio delle indagini difensive. La Corte di appello ha posto in risalto "l’evidente reticenza" degli autisti sentiti in ragione del radicamento del controllo esercitato da anni "come dimostrano le pronunce, le informative e le annotazioni di servizio, precedenti e successive ai fatti dell’aprile 2010, in atti….".

La sentenza impugnata ha riportato, a conforto del rilevato clima di intimidazione riconducibile al vertice organizzativo ( R. cioè J.V.), i passaggi significativi di numerose conversazioni telefoniche intercorse fra K., tale O. e R., il cui contenuto si salda con quanto denunciato da B.S. e quanto verificato dalla polizia giudiziaria in occasione del controllo effettuato il 10 aprile 2010. Vi è stato quindi un approfondita verifica, ancorchè incidentale, in ordine alla sussistenza di un’associazione criminale di tipo mafioso in quanto basata sulla forza di intimidazione del vincolo associativo con conseguente condizione di assoggettamento e di omertà dei connazionali esercenti attività di tipo economico nell’ambito territoriale presidiato dagli appartenenti all’associazione stessa.

La sentenza impugnata non ha mancato di sottolineare la coesione dei partecipi e la capacità di intervento dimostrata in seguito all’arresto di K., P. e C.P., con interessamento degli associati Sh.Vo. e G. L. per assicurare loro adeguata difesa tecnica mediante contatti con l’avvocato, argomentazione spesa al fine di ritenere provata l’appartenenza dei ricorrenti alla individuata associazione. Analoghi argomenti valgono anche per Z.D. (pag. 25 della sentenza impugnata) a favore del quale il fratello P. ( C.) sollecita l’invio di danaro per assicuragli adeguata difesa, a conforto della riscontrata frequentazione con K. per assicurare il pagamento di somme di danaro a titolo di estorsione da parte degli autisti ucraini.

1.5. Infondato è il motivo di ricorso che critica la motivazione della sentenza impugnata in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6.

Va ribadito che in tema di circostanza attenuante del risarcimento del danno, il carattere integrale dello stesso nel delitto di estorsione va verificato in funzione del duplice oggetto della condotta dell’agente in relazione all’interesse leso, dovendo in esso quindi ricomprendersi, oltre al danno cagionato contro il patrimonio dall’azione diretta all’impossessamento della cosa, anche quello fisico o morale, prodotto alla incolumità personale od alla libertà individuale della persona offesa (cfr. Cass. Sez. 2^, 13.1.2011 n. 6479).

La sentenza ha congruamente giustificato il proprio convincimento, con motivazione che, in quanto non manifestamente illogica, non può essere oggetto di censura in questa sede.

1.6. L’ultimo motivo di ricorso è inammissibile per genericità. Le dettagliate argomentazioni della sentenza impugnata in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena non sono infatti criticate in maniera specifica; la doglianza è proposta in violazione dell’art. 581 c.p.p., lett. c), che impone che ogni richiesta sia giustificata dall’indicazione specifica delle ragioni di diritto (e degli elementi in fatto) a sostegno della richiesta stessa, violazione sanzionata con l’inammissibilità dall’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c).

2. Ricorso nell’interesse di Z.D. (avv. XXX).

2.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per ragioni analoghe a quelle già svolte al par. sub 1.1. nei confronti di K. in riferimento sia alle critiche relative alla ritenuta attendibilità della denunciante B. sia alla posizione personale di Z.. Per queste ultime, in particolare, il ricorso si limita ancora a reiterare le stesse doglianze mosse con l’appello, doglianze alle quali la Corte territoriale ha provveduto a dare risposta avendo passato in rassegna il contenuto delle comunicazioni telefoniche, specificamente di quella n. 258 dell’11 aprile, per dare conto della sua valenza dimostrativa della consuetudine della frequentazione con K. e della condivisione dei rapporti con gli altri concorrenti ned’ attività estorsiva. Tale parte della motivazione non è stata oggetto di specifica critica e quindi resiste come valido argomento giustificativo della decisione adottata, connotando di genericità tale motivo di ricorso.

2.2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono infondati per ragioni analoghe a quelle già formulate per il ricorrente K. ai paragrafi sub 1.3. e 1.4., motivazioni alle quali si rinvia, sicchè anche per Z. si impone il rigetto del ricorso sui detti punti.

2.3. L’ultimo motivo di ricorso è inammissibile per genericità in riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 114 e 62 bis c.p. perchè a fronte della puntuale motivazione della sentenza impugnata, che ha dato conto sia delle ragioni per le quali ha escluso la pretesa marginalità del ruolo sia delle ragioni per le quali non sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per il riconoscimento delle attenuanti generiche, si limita ad insistere sulla valenza del comportamento processuale.

Anche il motivo relativo alla pena è dedotto in maniera inammissibile. La sentenza (pag. 26-27) ha rammentato la genericità della doglianza sul punto per avere l’appello indicato quale specifica circostanza era stata trascurata in riferimento alla valorizzazione della gravità dei fatti e del giudizio sulla personalità dell’imputato. Tali argomenti sono stati di nuovo oggetto di critica generica, sicchè restano come valida giustificazione della decisione adottata sul punto.

3. Ricorso nell’interesse di P.V. (avv. XXX).

3.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

La sentenza ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto il concorso del ricorrente nell’attività di estorsione facente capo a K. e ne ha dedotto la sussistenza con l’indicazione degli elementi di natura fattuale, oggetto di accertamento da parte degli organi inquirenti, attraverso la logica lettura di quanto risultante dalle intercettazioni telefoniche effettuate l’11.4.2010, il servizio di osservazione approntato dalla polizia giudiziaria, l’identificazione del ricorrente e il rinvenimento in suo possesso delle buste contenente danaro (una delle quali con indicazione come destinatario R.). Circostanze, che in ragione della loro contestualità, sono state valutate come dimostrative della consapevole condivisione delle condotte poste in essere dagli altri coimputati, e quindi della prova del concorso nei reati di estorsione oggetto di contestazione, senza che assuma alcun rilievo la mancata identificazione delle persone offese (cfr. Cass, Sez. 2^, 7.1.2011).

Va inoltre ribadito che ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato è sufficiente dimostrare che ciascuno di essi abbia agito per una finalità unitaria con la consapevolezza del ruolo svolto dagli altri e con la volontà di agire in comune, (ex plurimis Cass. Sez. 6^, 19.10.2012 n. 46309). La sentenza ha specificamente rammentato (pag. 9) che in sede di interrogatorio egli aveva riferito di sapere che K. si occupava di estorsioni ai danni degli autisti ucraini e che faceva parte dell’organizzazione criminale ucraina facente capo a R., con confessione quindi della sua consapevolezza della natura criminale della condotta del complice. Attraverso gli accertamenti operati in occasione del servizio di osservazione dell’11.4.2010, i giudici di merito hanno poi giustificato il convincimento che analoghe operazioni fossero state effettuate il 21 marzo precedente, in ragione del risultato delle intercettazioni telefoniche (valutate anche con riferimento alle dichiarazioni della denunciante B.), con motivazione che, in quanto non manifestamente illogica, non può essere oggetto di censura in questa sede. Sono questi gli episodi di estorsione, oggetto di addebito al capo A dell’imputazione, che la sentenza impugnata ha preso in considerazione e che hanno giustificato anche l’aumento di pena per la ritenuta continuazione (peraltro contenuto in sei mesi di reclusione e cinquecento Euro di multa).

3.2. Il secondo motivo di ricorso, che attiene alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 è infondato per i motivi indicati per il ricorrente K. al par.

1.3. al quale si rinvia.

3.3. Il terzo motivo di ricorso, che attiene alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 628 c.p., comma 3, n. 1), è inammissibile perchè oggetto di deduzione per la prima volta in questa sede, in violazione di quanto disposto dell’art. 606 c.p.p., comma 3 in ipotesi nella quale non è possibile rilevare d’ufficio la questione implicando valutazioni di merito non consentite in questa sede.

3.4. Il quarto motivo di ricorso, che attiene alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 628 c.p., comma 3, n. 3 è infondato per le medesime ragioni già formulate per il ricorrente K. e di cui al par. 1.4. che precede e al quale si rinvia.

3.5. L’ultimo motivo di ricorso, che denuncia violazione ed erronea interpretazione dell’art. 114 c.p., è inammissibile perchè attiene a questione addotta per la prima volta in questa sede senza tenere conto del divieto in tal senso dettato dall’art. 606 c.p.p., comma 3, tanto più che l’accertamento relativo presuppone delle verifiche di merito non consentite in questa sede.

4. Ricorso nell’interesse di S.V. (avv. XXX).

4.1. Il primo motivo di ricorso è infondato per ragioni analoghe a quelle già spiegate per il ricorso di P. al par. 3.1. che precede, e al quale si rinvia, con la precisazione che, come risulta dalla sentenza impugnata (pag. 9), egli ha ammesso di aver prestato la sua collaborazione all’attività di P. (del quale si dichiarava dipendente) e di sapere che K. commetteva estorsioni (tanto che se ne dichiarava vittima, salvo poi assumere iniziative valutate come dimostrative della sua piena consapevolezza e condivisione dell’attività criminale esercitata, quali il tentativo di evitare il sequestro dei telefoni cellulari utilizzati nell’esercizio di tale attività e di proporre "un accomodamento" con i Carabinieri: pag. 7 della sentenza).

4.2 Il secondo motivo di ricorso, che denuncia violazione del D.L. n. 152 del 1991, art. 7 è infondato per le ragioni già indicate al par. 1.3. per il ricorrente K., al quale si rinvia.

4.3. Il terzo motivo di ricorso, che denuncia violazione dell’art. 629 c.p., comma 2 in relazione all’art. 628 c.p., comma 3, n. 1, è inammissibile per le ragioni già indicate al par. 3.3. relativo ad analoga questione sollevata per il ricorrente P..

4.4. Il quarto motivo di ricorso, che denuncia violazione ed erronea interpretazione dell’art. 629 c.p., comma 2 in relazione all’art. 628 c.p., comma 3, n. 3, è infondato per le ragioni già indicate al par. 1.4. per il ricorrente K., al quale si rinvia.

4.5. L’ultimo motivo di ricorso, che denuncia violazione ed erronea interpretazione dell’art. 114 c.p., è inammissibile per le ragioni già indicate al par. 3.5. per analogo motivo proposto dal ricorrente P..

5. Ricorsi nell’interesse di C.P. e S. V. (avv. XXX), da trattarsi unitariamente perchè in gran parte sovrapponibili.

5.1. Il primo motivo di ricorso, comune ad entrambi i ricorsi, con il quale si denuncia violazione del D.L. n. 152 del 1991, art. 7 è infondato per le ragioni già indicate al par. 1.3. del ricorso di K..

5.2. Il secondo motivo di ricorso, anche questo comune ad entrambi, con il quale si denuncia violazione dell’art. 628 c.p., comma 3, n. 3, è infondato per le ragioni già indicate al par. 1.4. del ricorso di K., al quale si rinvia, con la precisazione che la loro consapevole appartenenza all’associazione criminale facente capo a R. è illustrata dalla sentenza impugnata sulla base delle loro ammissioni in ordine alla partecipazione alle estorsioni di cui al capo D, poste in essere essendosi presentati alla persona offesa quali incaricati da R. (pagg. 11-12 della sentenza) e della condotta serbata dopo l’arresto di K. (in particolare C. si attivava per assicurargli assistenza legale e Sh. utilizzava le utenze cellulari munite di schede telefoniche acquistate nel negozio di S.V. costretto, su espressa e minacciosa richiesta, a cederle previa intestazione con false generalità).

5.3. Il terzo motivo di ricorso nell’interesse di Sh., che denuncia mancanza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6 è inammissibile, perchè la sentenza impugnata ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto inadeguata la somma offerta a titolo di risarcimento del danno arrecato a S.V., perchè ritenuta non risarcitoria del danno arrecato alla libertà morale e alla sicurezza personale della persona offesa, con motivazione che, in quanto non manifestamente illogica, non può essere oggetto di censura in questa sede.

5.4. Il terzo motivo di ricorso di C. e il quarto motivo di ricorso di Sh., con i quali entrambi i ricorrenti denunciano mancanza e illogicità della motivazione in ordine alla quantificazione della pena, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell’attenuante di cui all’art. 114 c.p., sono inammissibili per genericità perchè, a fronte delle puntuali argomentazioni spese dalla sentenza impugnata per giustificare il convincimento della mancanza dei presupposti per ritenerli meritevoli delle invocate attenuanti e della congruità della pena inflitta, si limitano a denunciare mancanza di "motivazione adeguata" senza alcuna critica specifica, in violazione dell’art. 581 c.p.p., lett. c), che impone che ogni richiesta sia giustificata dall’indicazione specifica delle ragioni di diritto (e degli elementi in fatto) a sostegno della richiesta stessa, violazione sanzionata con l’inammissibilità dall’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c).

6. I ricorsi debbono in conseguenza essere rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cassazione, sez. I Civile, sentenza 19 ottobre 2010 – 24 gennaio 2011, n. 1612 Assegno divorzile, tenore di vita, disoccupazione, prova, famiglia, separazione, divorzio, civile (2011-01-31)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

1. – Il Tribunale di Brescia, dopo aver pronunciato, con sentenza non definitiva del 23 gennaio 2003, lo scioglimento del matrimonio contratto da C..M. con G..L. , con sentenza definitiva del 14 novembre 2005 riconobbe alla donna un assegno mensile di Euro 7.500,00. da rivalutarsi annualmente, con decorrenza dalla sentenza.

2. – L’impugnazione proposta dal M. è stata rigettata dalla Corte d’Appello di Brescia, che con sentenza del 25 maggio 2006 ha parzialmente accolto l’appello incidentale della L. . condannando il M. al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

A fondamento della decisione, la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente applicato i criteri legali di determinazione dell’assegno, avendo accertato che la L. , priva di redditi ed impossibilitata a procurarseli in quanto cinquantanovenne, non era in grado di mantenere l’elevato tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, desumibile dal consistente reddito del M. e dal suo ingente patrimonio, nonché dal complessivo stile di vita della coppia e dal possesso di abiti firmati e gioielli da parte della donna.

Quanto alla determinazione dell’assegno, ha ritenuto irrilevante la circostanza che il patrimonio del M. fosse stato interamente acquisito anteriormente alle nozze, conferendo rilievo preminente al contributo fornito dalla L. in qualità di casalinga, alla conduzione della famiglia, alla cura del figlio ed alla vita di relazione del coniuge, e quindi anche all’incremento del suo patrimonio personale.

3. – Avverso la predetta sentenza il M. propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi. La L. resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 5, sesto comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898. come modificato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, anche in relazione all’art. 2697 cod. civ.. nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Sostiene infatti che, ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno, la Corte d’Appello ha omesso di considerare le dazioni e le elargizioni da lui effettuate in favore della moglie, e segnatamente il godimento da parte di quest’ultima di una prestigiosa abitazione da lui acquistata e la sopportazione da parte di esso ricorrente delle relative spese di mantenimento e manutenzione, nonché il pagamento di una polizza di assicurazione contro le malattie e gli infortuni da lui stipulata a favore della L. , e l’acquisto a favore di quest’ultima di una autovettura. Essa, inoltre, non ha tenuto conto dell’obbligo, da lui assunto, di provvedere al mantenimento del figlio, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente e con lui convivente, e non ha correttamente valutato la sua situazione economica, facendo riferimento al suo reddito lordo, anziché a quello effettivo, e dando credito ad una valutazione del suo patrimonio fondata su una perizia di parte più volte contestata.

La Corte ha infine omesso di valutare le condizioni economiche pattuite in sede di separazione e l’entità delle spese da lui sostenute in dipendenza delle stesse, fondando la propria decisione su fatti mai provati in giudizio.

1.1. – Il motivo è inammissibile, conglobando in un unico contesto censure di violazione di legge e vizio di motivazione, senza che quest’ultimo costituisca oggetto di una distinta sintesi conclusiva, recante la chiara indicazione dei fatti controversi e delle ragioni per cui si afferma l’inidoneità della motivazione a reggere la decisione adottata con la sentenza impugnata, e concludendosi con la formulazione di un quesito di diritto plurimo, mediante il quale il ricorrente, senza fare alcun cenno alla medesima decisione, chiede a questa Corte di stabilire astrattamente se ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno divorzile e della liquidazione del relativo importo, debba tenersi conto delle elargizioni effettuate dal coniuge obbligato, del suo patrimonio e delle determinazioni adottate in sede di separazione.

Il quesito di diritto che, ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ., la parte ha l’onere di formulare a pena d’inammissibilità nel ricorso per cassazione,.deve infatti consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del Giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta, negativa od affermativa, che ad essa si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame (cfr. Cass., Sez. Un., 28 settembre 2007, n. 20360; 30 ottobre 2008, n. 26020).

La sua formulazione, pertanto, non può risolversi in una generica richiesta rivolta alla Corte di stabilire se sia stata violata una certa norma, ma postula l’enunciazione, da parte del ricorrente, di un principio di diritto diverso da quello posto a base del provvedimento impugnato e, perciò, tale da implicare un ribaltamento della decisione assunta dal giudice di merito (cfr. Cass. Sez. III, 19 febbraio 2009, n. 4044). Il quesito. dovendo investire la ratio decidendi della sentenza impugnata e proporne una alternativa e di segno opposto, deve comprendere l’indicazione sia della regula juris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo (cfr. Cass., Sez. lav., 26 novembre 2008, n. 28280; Cass. Sez. III, 30 settembre 2008, n. 24339). La mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il motivo inammissibile, non potendo il quesito essere desunto dal contenuto della censura alla quale si riferisce, in quanto rispetto al sistema processuale previgente, che già richiedeva nella redazione del motivo l’indicazione della norma violata, la peculiarità dell’innovazione introdotta dall’art. 6 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 consiste proprio nell’imposizione di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionale alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e. quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica di questa Corte (cfr. Cass. Sez. I, 24 luglio 2008, n. 20409).

La necessità di una separata individuazione del fatto controverso e delle ragioni dell’inadeguatezza della motivazione, ove la sentenza sia impugnata ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., è a sua volta connessa ad un’esigenza di chiarezza, emergente dallo stesso art. 366-bis, la quale, pur non escludendo in linea di principio la deduzione con il medesimo motivo di vizi di violazione di legge e difetto di motivazione (cfr. Cass. Sez. Un.. 31 marzo 2009. n. 7770), impone tuttavia, nella formulazione della censura. un distinto momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che circoscriva puntualmente i limiti della critica alla motivazione in fatto, in modo da non ingenerare incertezze in sede di valutazione della sua ammissibilità (cfr. Cass. Sez. Un., 1 ottobre 2007. n. 20603; Cass. Sez. III, 18 luglio 2007, n. 16002).

2. – È parimenti inammissibile il secondo motivo, con cui il M. deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 61, 101, 115 e 116 cod. proc. civ. e degli artt. 2697 e ss. e 2727 cod. civ.

Sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata, nella parte in cui ha fatto riferimento, ai fini della valutazione del suo patrimonio, ad una perizia di parte, più volte specificamente contestata, ha attribuito efficacia probatoria ad un atto che ne era sprovvisto, senza illustrare le ragioni per le quali l’ha ritenuta attendibile. Essa. inoltre, ha conferito rilievo alle risultanze di articoli di giornali scandalistici, in cui egli veniva definito un “magnate”, benché gli stessi non fossero stati acquisiti in contraddittorio e fossero stati da lui immediatamente contestati, e ne ha desunto l’elevato tenore di vita della famiglia, in violazione delle norme che regolano l’efficacia e l’assunzione della prova.

2.1. – È noto peraltro che i documenti provenienti da terzi (ivi compresa la perizia di parte, ancorché giurata), pur non essendo dotali di una piena efficacia probatoria, possono offrire elementi indiziari utili, in concorso con altre risultanze, ad integrare il fondamento della decisione, ed il cui apprezzamento è pertanto affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata (cfr. Cass., Sez. III, 22 aprile 2009. n. 9551; 25 febbraio 2002. n. 2737).

La censura in esame, sotto l’apparenza di una critica all’efficacia probatoria va attribuita dalla sentenza impugnata alla documentazione prodotta dalla controparte, appare dunque rivolta a sollecitare un diverso apprezzamento del materiale probatorio, non consentito in questa sede, non spettando a questa Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico – formale e della correttezza giuridica. L’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. lav., 23 dicembre 2009. n. 27162; 11 luglio 2007, n. 11489).

3. – Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 4.200,00. ivi compresi Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

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