Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-06-2012) 26-07-2012, n. 30716 Falsità

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Svolgimento del processo

Con sentenza pronunciata il 27 aprile 2011, il Tribunale di Gela in composizione monocratica dichiarava D.L., imputata dei reati previsti e puniti dall’art. 483 c.p. (capo a) e dal D.Lgs. n. 153 del 1997, art. 5, comma 3, (capo b), e D.S.G. C., anch’egli imputato dei reati previsti e puniti dall’art. 483 c.p. (capo a) e dal D.Lgs. n. 153 del 1997, art. 5, comma 3, (capo b), commessi ovviamente in tempi diversi, colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti e, come si evince dalla lettura del dispositivo, unificati i reati in questione sotto il vincolo della continuazione; ritenuto più grave per entrambi gli imputati quello di cui al capo a), come a ciascuno di essi rispettivamente contestato; concesse in favore di ciascuno dei rei le circostanze attenuanti generiche ed operata, infine, la riduzione di pena prevista per la scelta del rito alternativo del giudizio abbreviato, li condannava ciascuno alla pena di mesi quattro di reclusione, disponendo, nel contempo, in loro favore la sospensione condizionale della pena inflitta, ai sensi dell’art. 163 c.p., e segg..

Ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Caltanissetta, lamentando, da un lato l’inosservanza o l’erronea interpretazione della legge penale, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), dall’altro la mancanza della motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

Con il primo motivo, in particolare, il ricorrente eccepisce che il giudice di merito è incorso in un errore nella determinazione del trattamento sanzionatorio, in quanto è pervenuto ad irrogare una pena inferiore al minimo edittale, senza specificare, da un lato la misura della pena base su cui è stato calcolato l’aumento di pena conseguente alla ritenuta continuazione, dall’altro l’entità della diminuzione sulla pena operata sia in seguito alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, sia per la scelta del rito alternativo, con ciò impedendo ogni controllo sulla congruità del suddetto trattamento sanzionatorio. Con il secondo motivo, invece, il pubblico ministero lamenta la totale mancanza di motivazione in ordine all’esercizio da parte del tribunale di Gela in composizione monocratica del potere discrezionale di ordinare la sospensione condizionale della pena previsto dall’art. 163 c.p., comma 1.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Come si evince dalla lettura della sentenza impugnata il Tribunale di Gela in composizione monocratica, nel condannare D.L. e D.S.G.C., per i reati loro rispettivamente ascritti, alla pena di quattro mesi di reclusione ciascuno, con particolare riferimento al trattamento sanzionatorio assolveva al proprio onere motivazionale solo in ordine alla concessione in loro favore delle circostanze attenuanti generiche (giustificate dal coinvolgimento occasionale e limitato degli stessi nella vicenda delittuosa per la quale è processo). Completamente assente, al contrario, risulta nella motivazione ogni riferimento alle ragioni che hanno indotto il giudice procedente a ravvisare l’esistenza del vincolo della continuazione tra i reati in contestazione, vincolo di cui, invece, si fa esplicita menzione nel dispositivo. Allo stesso modo sussiste un difetto assoluto di motivazione sia in ordine alla esplicitazione del percorso seguito dal giudice di primo grado nella determinazione della pena da infliggere secondo la disciplina del reato continuato (id est individuazione del reato più grave e dell’aumento di pena derivante dalla continuazione con il reato meno grave), sia, ancora, in relazione alla entità della riduzione stabilita sulla pena dallo stesso giudice in seguito alla concessione delle circostanze attenuanti generiche ovvero al quantum della pena finale, da determinare tenendo conto di tutte le circostanze, come prescrive l’art. 442 c.p.p., comma 2, su cui andava operata la riduzione di un terzo prevista dalla citata disposizione normativa per la scelta del rito alternativo del giudizio abbreviato, sia, infine, alle ragioni che hanno determinato e che giustificano la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta, ai sensi dell’art. 163 c.p., e segg..

In altri termini il Tribunale di Gela in composizione monocratica nella sentenza impugnata, con riferimento al trattamento sanzionatorio, in tale nozione ricomprendendo anche la disciplina della sospensione condizionale della pena, se si eccettua il solo profilo delle ragioni che lo hanno indotto ad applicare in favore di entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche, ha omesso ogni motivazione, limitandosi ad indicare solo l’entità della pena finale cui ciascuno degli imputati è stato condannato ed a ordinare che l’esecuzione rimanga sospesa ai sensi dell’art. 163 c.p., comma 1.

Ciò integra senza alcun dubbio i vizi lamentati dal procuratore generale presso la corte di appello di Caltanissetta nei motivi di ricorso.

Ed invero, iniziando ad esaminare le omissioni relative alla disciplina del reato continuato, va rilevato che, come è stato in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di legittimità, "la omessa indicazione dei criteri di determinazione della pena, anche nel caso di più reati unificati nella continuazione, non configura una nullità di ordine generale, nè una nullità specifica della sentenza di condanna, sicchè in applicazione del principio di tassatività delle nullità, l’anzidetta omissione configura soltanto la mancanza di motivazione della sentenza in ordine alla determinazione della pena", sottraendo alle parti il controllo sull’uso fatto dal giudice del suo potere discrezionale, non essendo consentita la determinazione forfettaria della pena, in quanto l’art. 533 c.p.p., comma 2, prevede che il giudice stabilisca la pena osservando la norma di cui all’art. 81, c.p. (cfr. Cass., sez. 4, 27.1.2009, n. 6853, M., rv. 242867; Cass., sez. 2, 15.5.2008, n. 23653, A., rv. 240612; Cass., sez. 3, 25.6.1999, n. 11302).

Analoga censura va formulata in ordine alla mancanza di motivazione sulla riconosciuta sussistenza della identità del disegno criminoso, presupposto indefettibile per l’applicazione della disciplina del reato continuato, questione di fatto rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, sindacabile, tuttavia, in sede di legittimità, ove non sia sorretta da adeguata motivazione (cfr. Cass., sez. 4, 13.6.2007, n. 25094, C, rv. 237014). In relazione, poi, alla mancata indicazione della entità della riduzione di pena da ascrivere all’applicazione delle circostanze attenuanti generiche in favore degli imputati (che, si badi bene, va operata sulla pena individuata per il reato più grave tra quelli ritenuti unificati sotto il vincolo della continuazione, prima, dunque, dell’aumento previsto dall’art. 81 c.p., comma 2, in quanto nella determinazione della pena in caso di reato continuato la pena principale è quella inflitta per la violazione più grave, come determinata per effetto del bilanciamento tra le circostanze attenuanti, ed è a tale pena che va aggiunto l’aumento per la continuazione, con la conseguenza che la riduzione della pena per la concessione delle attenuanti generiche va calcolata prima, con riguardo alla determinazione della pena per il reato più grave, e non già dopo l’aumento per la continuazione:

cfr. Cass., sez. 3, 6.10.2010, n. 638, C. e altro), va evidenziato che la misura di tale riduzione è affidata alla decisione discrezionale del giudice e, quindi, deve formare oggetto di specifica motivazione, che, solo ove adeguata e logica, può sottrarsi al controllo di legittimità (cfr. Cass., sez. 5, 22.6.2004, n. 47451, M. e altro).

Evidente, poi, l’errore commesso dal giudice di primo grado anche nel non avere indicato il quantum della pena su cui andava operata la riduzione di un terzo prevista per il rito "premiale" del giudizio abbreviato, in quanto, come affermato pacificamente in sede di legittimità, "la riduzione della pena conseguente alla scelta del rito del giudizio abbreviato ad opera dell’imputato, risolvendosi in un’operazione puramente aritmetica di natura processuale, temporalmente deve essere eseguita dopo la determinazione della pena effettuata secondo i criteri e nel rispetto delle norme sostanziali previste dal codice penale" (cfr. Cass., sez. 5, 9.12.2003, n. 18368, B.F.; Cass., sez. 1, 10.3.2004, n. 15027, P.; Cass., sez. 1, 7.4.1994, Pusceddu; Cass., sez. un., 31.5.1991, Volpe).

Ove si proceda, peraltro, in sede di giudizio abbreviato per reati ritenuti, come nel caso in esame, unificati sotto il vincolo della continuazione, da tempo il Supremo Collegio ha chiarito che "l’aumento di pena per la continuazione va effettuato prima della diminuzione ex art. 442 c.p.p., comma 2. Agli effetti della determinazione della pena, infatti, il termine "circostanze" usato dal legislatore nella predetta norma è comprensivo anche della continuazione tra due o più reati" (cfr. Cass., sez. 5, 10.1.1992, Marchi e altro). Altrettanto evidente è (a violazione di legge in ordine alla mancata motivazione in ordine alle ragioni che giustificano la concessione della sospensione condizionale della pena inflitta agli imputati, che, invece, deve formare oggetto di specifica motivazione, sia in relazione alla sussistenza delle condizioni che permettono l’esercizio del potere discrezionale di concedere il suddetto beneficio, sia in relazione all’esercizio concreto di tale facoltà, che deve essere rispettoso dei criteri indicati dall’art. 164 c.p., che rinvia alle circostanze indicate nel precedente art. 133. Di conseguenza il giudice di merito, avrebbe dovuto esplicitare, anche sotto questo profilo, l’iter logico- giuridico seguito, dimostrando di avere accertato la mancanza di ostacoli alla concessione della sospensione condizionale della pena e di avere formulato una prognosi (da effettuarsi "avuto riguardo alle circostanze indicate nell’art. 133") favorevole sulla probabilità che in futuro "il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati", condizione necessaria per concretamente concedere il beneficio di cui si tratta (cfr, explurimis, Cass., sez. 1, 18/06/1992, Buttitta). Sulla base delle svolte considerazioni, in conclusione, la sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso del procuratore generale, va annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio, ai sensi dell’art. 623 c.p.p., lett. d), al Tribunale di Gela per nuovo esame sul punto, da svolgere in aderenza ai principi di diritto in precedenza indicati.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio al Tribunale di Gela per nuovo esame sul punto.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 26-01-2011, n. 147

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe, è impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno opposto al ricorrente, per mancanza di prova del lavoro subordinato, in relazione al quale egli era entrato in Italia con regolare visto d’ingresso.

Come la giurisprudenza ha già avuto modo di osservare, anche in occasione dei successivi rinnovi del permesso di soggiorno, lo straniero è tenuto a dimostrare il possesso dei necessari mezzi di sussistenza.

In tal senso, si è riconosciuto che l’art. 4, 8° comma, L. 28 febbraio 1990, n. 39, che ha posto a carico del cittadino extracomunitario l’onere di dimostrare il possesso di un reddito minimo, si applica anche in sede di secondo rinnovo del permesso di soggiorno, dal momento che "la "ratio" della disposizione in argomento è invero quella di consentire ai soli stranieri, dotati di sufficienti mezzi di sostentamento, di soggiornare nel territorio dello Stato"(così Cons. St. IV, 23 novembre 1999, n. 1753).

Senonché, nella fattispecie in esame, non può dirsi che l’odierno ricorrente non si trovasse nelle condizioni richieste dalla disposizione anzidetta.

Il sig. G. ha, infatti, prodotto autorizzazione al commercio, certificato di attribuzione di partita IVA, iscrizione alla camera di commercio e dichiarazione dei redditi 2010 per il periodo 2009, dalla quale si evince che lo stesso dispone di una lecita e certa fonte di reddito.

Alla stregua dell’attività lavorativa già svolta e della nuova occupazione, unitamente alla disponibilità della detta fonte di reddito, devono dunque essere condivise le doglianze di parte ricorrente, con le quali si è censurato il diniego impugnato per non aver tenuto conto dei sopraggiunti elementi favorevoli suscettibili di consentire il rilascio del permesso di soggiorno, a tenore dell’art. 5, comma quinto, del d.lgs. n° 286/1998 (conforme, Cons. Stato, VI, n° 1755/2006).

Per le suesposte ragioni, il ricorso dev’essere accolto, con compensazione delle spese del giudizio, stante la natura della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Nicolò Monteleone, Presidente

Cosimo Di Paola, Consigliere

Francesca Aprile, Referendario, Estensore

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Cass. pen., sez. VI 31-03-2008 (12-03-2008), n. 13458 Sindacato del giudice di legittimità in ordine alla valutazione del G.i.p. di infondatezza della notizia di reato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il G.I.P. ha motivato la sua decisione sulla circostanza che non è stata proposta nessuna investigazione che non sia stata già effettuata dal Pubblico ministero oppure elementi di prova con carattere di novità i quali, pur presenti agli atti non siano mai stati valutati.
Con un primo motivo di impugnazione la ricorrente difesa deduce la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lettera c), per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all’art. 409 c.p.p., comma 6, art. 410 c.p.p., e art. 127 c.p.p., comma 5.
Secondo la ricorrente difesa il decreto impugnato è incorso in una erronea applicazione del disposto dell’art. 410 c.p.p., comma 1, ritenendo che l’opposizione sia priva dei requisiti richiesti dalla legge tenuto conto che essa al contrario indica, in perfetta aderenza alla previsione normativa, sia l’oggetto dell’investigazione suppletiva che i relativi elementi di prova.
Il ricorso si connota per assoluta genericità argomentativa e va dichiarato inammissibile anche per la sua manifesta infondatezza.
Ritiene la Corte, aderendo ad un preciso orientamento giurisprudenziale (cfr. ex plurimis: Sez. 5^, Sentenza n. 110524/2007 Pres. Pizzuti, rel. Rotella – rv. 236520, p.o. in proc. Giovanardi), che in tema di opposizione alla richiesta di archiviazione, qualora il G.i.p. abbia dichiarato "de plano" l’inammissibilità dell’opposizione della persona offesa, motivandola come nella specie, sotto entrambi i profili richiesti dall’art. 410 cod. proc. pen., ed in particolare ritenendo irrilevante la proposta di investigazione suppletiva dell’opponente, non già sotto il profilo prognostico del suo possibile esito ma "sub specie" del difetto di incidenza concreta sulle risultanze dell’attività compiuta nel corso delle indagini preliminari (in quanto preordinata ad acquisire elementi già noti e risultati irrilevanti agli effetti dell’incolpazione del cap. Del Monaco) il giudice di legittimità non può sindacare la valutazione di merito di infondatezza della notizia di reato quale svolta dal giudice delle indagini.
All’inammissibilità del ricorso stesso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in Euro 1000,00 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 28-01-2011, n. 2098 Divorzio e assegno di mantenimento

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Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 1224 depositata il 19 dicembre 2006, ha confermato precedente decisione del Tribunale di Forlì che, nel dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data (OMISSIS) tra B.E. e G.C. L., ha affidato le figlie minori alla madre ed ha posto a carico del padre l’obbligo di contribuire al loro mantenimento con assegno mensile di Euro 380,00 e di concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie.

A giudizio della Corte territoriale, l’importo dell’assegno, la cui determinazione era stata fatta segno di gravame, risultava congruo rispetto alle capacità reddituali delle parti, sostanzialmente equivalenti, e più in particolare in relazione al reddito del padre, dipendente comunale il cui stipendio mensile si aggirava intorno ai mille/00 Euro.

Avverso questa decisione B.E. ha proposto il presente ricorso per cassazione in base a quattro mezzi (resistiti dall’intimato con controricorso ed ulteriormente illustrati con memoria difensiva depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1.- Il primo motivo, con ampi richiami giurisprudenziali, contesta la mancata disposizione da parte del giudice d’appello di indagini patrimoniali con l’ausilio della Guardia di Finanza sul presupposto della mancanza di indizi, della cui allegazione era onerata l’appellante, odierna ricorrente.

Si conclude con quesito di diritto con cui si chiede se è vero o non che il testo della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 9 (nel testo novellato dalla L. n. 74 del 1987, art. 10 deve essere interpretato nel senso che il giudice non può rigettare le istanze delle parti relative alla misura dell’assegno di mantenimento della prole, sotto il profilo della mancata dimostrazione degli assunti su cui si fondano, senza disporre indagini ed accertamenti patrimoniali.

Il resistente deduce infondatezza del motivo.

2.- Il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 9 nel testo novellato dalla L. n. 74 del 1987, art. 10.

Propone censura analoga a quella esposta nel precedente mezzo in ordine alla mancata assunzione di c.t.u. contabile, che si assume erroneamente ritenuta dalla Corte territoriale solo esplorativa.

Si conclude con quesito di diritto con cui si chiede se è vero o non che il testo della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 9 nel testo novellato dalla L. n. 74 del 1987, art. 10 deve essere interpretato nel senso che il giudice non può rigettare le istanze delle parti relative alla misura dell’assegno di mantenimento della prole, sotto il profilo della mancata dimostrazione degli assunti su cui si fondano, senza disporre indagini ed accertamenti patrimoniali mediante consulenza contabile.

3.- Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c. e correlato vizio di motivazione.

Si lamenta omessa ammissione delle prove orali dedotte, i cui capitoli vengono riprodotti, tese a dimostrare che l’importo mensile di cui la ricorrente disponeva effettivamente, detratte le spese ordinarie, ammonta ad effettivi Euro 171,94. 4. – Il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 148 c.c. La ricorrente, assumendo il dovere dei genitori di esprimere appieno la propria capacità lavorativa al fine di mantenere la prole, si duole ancora del rigetto delle sue istanze istruttorie.

Chiede con quesito di diritto se è vero che la norma in rubrica impone l’obbligo di mantenere i figli anche in relazione alle possibilità dei genitori di produrre reddito.

Va respinta in linea preliminare l’eccezione d’inammissibilità del controricorso, dedotta in ragione della sua pretesa genericità dalla ricorrente nella memoria difensiva.

Il controricorso espone con sufficiente specificità la vicenda processuale ed i fatti controversi. E’ pertanto sicuramente ammissibile.

I primi due motivi, che propongono analoga questione e meritano perciò esame congiunto, sono infondati.

La Corte d’appello ha affermato che la ricorrente non aveva provato l’asserito espletamento da parte del coniuge separato di una seconda attività, ed i capitoli di prova all’uopo articolati erano generici, dunque inammissibili. A tal riguardo non apportava alcun utile elemento d’apprezzamento la deduzione che il G. non avesse avuto impedimenti all’esercizio di altro lavoro oltre quello di dipendente comunale da lui svolto, che non era stato precisato nè nel genere nè nelle sue concrete modalità di esercizio. La circostanza, così dedotta, non consentiva d’ammettere la richiesta nè di c.t.u. contabile, che avrebbe finito per essere solo esplorativa, nè di indagini della Guardia di Finanza, mancando il minimo sostegno per darvi ingresso.

L’approdo, adeguatamente motivato, è immune dal vizio denunciato.

Il disposto dell’art. 5, comma 9, il cui contenuto è richiamato nel successivo L. n. 898 del 1970, art. 6, comma 9 prevede che il tribunale chiamato a provvedere in ordine al contributo per il mantenimento della prole dispone indagini patrimoniali avvalendosi dell’ausilio della polizia tributaria in caso di contestazione fra le parti. Secondo consolidata esegesi (per tutte da ultimo Cass. n. 16575/2008) l’iniziativa è espressione del potere discrezionale attribuito all’organo giudicante di attivarsi in tal senso, in via officiosa ovvero su istanza di una delle parti, sulla base del suo prudente apprezzamento anche in deroga alla regola generale sull’onere della prova, ma non certo di un dovere d’intervento giustificato dal solo fatto che vi sia contestazione delle parti in ordine alle loro rispettive condizioni patrimoniali e reddituali.

Trattasi evidentemente di un potere d’intervento a fine d’indagine patrimoniale, eccezionale e di natura sussidiaria, che si giustifica e trova ingresso nel solo caso in cui risulti insufficiente o inappagante il risultato dell’ordinaria dinamica dell’attività istruttoria espletata dalle parti in giudizio. Il dettato normativo, mirando ad escludere che il solo fatto che le richieste delle parti in ordine al riconoscimento o alla misura dell’assegno risultino indimostrate determini il rigetto della domanda, ne consente dunque al giudice l’esercizio laddove, a suo insindacabile giudizio, ne ravvisi la necessità, non certo per surrogare l’inerzia istruttoria della parte richiedente, ma per assumere, attraverso uno strumento a questa non consentito, informazioni integrative del bagaglio istruttorie già fornito, risultato incompleto e non completabile attraverso gli ordinari mezzi di prova. Il corollario ne esclude l’attivazione a fini esplorativi, non configurandosi esso, secondo la voluntas legis, quale mezzo d’investigazione della generica condizione patrimoniale del coniuge tenuto alla corresponsione dell’assegno di mantenimento. La relativa istanza, che non può essere, al pari della contestazione, nè generica nè sfornita di ragionevolezza, necessita pertanto del corredo di fatti specifici e circostanziati, della cui puntuale e dettagliata allegazione è onerata la parte che la formula, che resta esonerata solo dalla relativa dimostrazione, data l’impossibilità di attingere a tal fine agli ordinari canali d’informazione da essa disponibili.

In questo solco ermeneutico, la Corte territoriale ha motivatamente espresso il suo diniego all’espletamento delle indagini sollecitate dalla B., logicamente riferendolo alla genericità delle allegazioni fondanti la sua richiesta, ravvisata sulla base di apprezzamento di merito adeguatamente giustificato, perciò insindacabile in questa sede.

La prospettazione dell’astratta potenzialità lavorativa del G., collegata fumosamente alla possibilità dello stesso, così come di ogni altro dipendente pubblico, di svolgere un secondo lavoro, di cui non sono stati però indicati nè tipo nè modalità concrete, non equivale all’allegazione della sua effettiva sussistenza. La richiesta d’indagine tributaria, sfornita anche di un minimo elemento di sostegno, mirava pertanto a sopperire alla lacunosa deduzione difensiva attraverso la verifica della stessa circostanza da parte degli organi di polizia tributaria, alla cui indagine informativa la norma in esame affida invece, in perfetta armonia sistematica, l’accertamento dell’effettiva e concreta produzione di reddito da parte del genitore tenuto al mantenimento della prole, ai fini della determinazione del quantum. Correttamente ne è stata dunque negata l’assunzione. L’accertamento d’ufficio non può sopperire alla carenza probatoria della parte onerata, la cui richiesta è perciò inammissibile. La soluzione del nodo controverso è dunque corretta e conforme al dettato normativo che, secondo corretta esegesi, configura la contestazione sui fatti incidenti sulla posizione reddituale del coniuge tenuto al mantenimento dei figli quale condizione necessaria per l’assunzione delle indagini tributarie, ma non sufficiente, laddove si basi su circostanze generiche ed imprecisate.

Resta da rilevare che il complesso quesito di diritto non appare altresì pertinente al decisum che, lungi dal negare il potere del giudice di ammettere le indagini richieste in presenza di contestazioni fra le parti, ha escluso in punto di fatto le condizioni per il suo espletamento, attesa la sua correlazione a fatti non verificati, ma accertandi mediante le indagini stesse. Il quesito, così come formulato, se accolto, porterebbe ad affermare un principio non attinente al caso in esame.

Analoghe considerazioni fondano il rigetto anche del secondo motivo.

La decisione impugnata rigetta l’istanza di ammissione di c.t.u. in ragione della medesima genericità delle allegazioni della parte istante. La doglianza espressa nel mezzo in esame ribadisce le precedenti difese che, per le ragioni illustrate, devono ritenersi anch’esse prive di fondamento.

Il giudice d’appello ha ritenuto l’indagine tecnica sollecitata esplorativa, ed in presenza di tale condizione, mirando ad accertare gli stessi fatti sui quali avrebbe dovuto intervenire, correttamente non l’ha ammessa. Il terzo motivo è inammissibile.

La Corte territoriale ha ritenuto generico il capitolo di prova articolato in ordine al secondo lavoro presuntivamente svolto dal G.. Laddove ne riproduce il contenuto (capitolo 16), il motivo non esprime censura pertinente alla decisione, di cui non coglie il senso. La correttezza dell’affermata genericità della circostanza che si intendeva provare non è infatti censurata. Nel resto sono riprodotti capitoli di prova di cui si lamenta genericamente la mancata ammissione, ma senza spiegarne la rilevanza decisiva ai fini del decisum. I fatti e le circostanze collegate alle frequentazioni tra padre e figlie (capitoli 1, 2, 3, 9, 10 e 11) non incidono affatto sulla misura del contributo, tema in discussione.

Parimenti non spiegano affatto rilevanza decisiva i fatti genericamente attestanti gli sforzi della madre, odierna ricorrente, di reperire altra fonte di reddito oltre quella di cui già dispone (capitoli 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15), nè il nuovo rapporto affettivo instaurato con altra donna dal G. (capitoli 17 e 18). Il quarto motivo si risolve in astratta affermazione di principio avulsa dal caso concreto, in quanto tale inammissibile.

Alla luce di queste premesse, il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidata in Euro 1.800,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

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