Cons. Stato Sez. V, Sent., 11-11-2011, n. 5975 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’Associazione Codici – Centro per i diritti del cittadino, iscritta nell’elenco delle associazioni dei consumatori ed utenti in forza del d.p.c.m. 28 dicembre 2009, in data 23 luglio 2010, presentava istanza di accesso agli atti all’ALER di Milano (Azienda Lombarda Edilizia residenziale di Milano), soggetto che ha la gestione e la manutenzione degli impianti di riscaldamento degli appartamenti siti in Milano in via Tradate 14 e 8.

Con la suddetta istanza l’Associazione rappresentava che le temperature all’interno degli appartamenti nel corso dell’inverno erano state intorno ai 16 centigradi, quindi al di sotto dei limiti di tollerabilità che si aggira sui 20 gradi centigradi e chiedeva: 1) i termini dell’appalto che determinano la regolazione delle temperature all’interno degli appartamenti; 2) la delibera che ha determinato la programmazione dei lavori di ordinaria manutenzione sull’impianto di riscaldamento e l’indicazione della ditta appaltatrice dei lavori; 3) quali azioni sono state messe in atto per rispondere alle numerose richieste di intervento sull’impianto di riscaldamento anche alla luce delle differenti temperature rilevate tra i piani degli alloggi; 4) se sono stati utilizzati parte dei fondi derivanti dalla delibera regionale…per la realizzazione degli interventi strutturali…..

A fronte del silenzio dell’ALER, proponeva ricorso al TAR Lombardia per l’accertamento dell’illegittimità del diniego relativo all’istanza di accesso.

Il TAR per la Lombardia respingeva il ricorso con sentenza n. 226 del 2001, avverso la quale l’Associazione ha proposto l’appello qui in esame.

Secondo il TAR, la domanda non sarebbe accoglibile, non essendo stati individuati con chiarezza gli atti per i quali era stato esercitato l’accesso.

L’Associazione Codici, con l’atto di appello e successive memorie assume di aver individuato esattamente gli atti oggetto di accesso e chiede, in conseguenza, la riforma della sentenza.

Si è costituita in giudizio l’ALER che ha contestato l’assunto di parte ricorrente, concludendo per il rigetto dell’appello.

Su queste precisazioni il giudizio è stato assunto in decisione.

L’appello è infondato e va rigettato.

La legge n. 241 del 1990, dopo aver fissato all’art. 22, le definizioni e i principi in materia di accesso, all’art. 24 sancisce che "non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni".

Il d.p.r. n. 184 del 2006, all’art. 5, stabilisce che "Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentono l’individuazione…".

E’ indubbio che l’istanza di accesso, come articolata dall’Associazione Codici è estremamente generica, sì da non consentire di comprendere quali siano gli atti o i documenti richiesti.

Invero, l’accesso come esercitato si configura più alla stregua di controllo generalizzato della gestione dell’ALER e, quindi, estranea alla fattispecie dell’accesso come disciplinata dalla legge, in disparte la considerazione che gli atti di disposizione del finanziamento ricevuto dall’ALER dalla regione Lombardia erano stati acquisiti con altra e precedente domanda di accesso.

In conclusione, l’appello va respinto, dovendosi condividere quanto rilevato dal TAR Lombardia sull’uso improprio da parte di Codici dell’istituto dell’accesso.

Le spese del grado di giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, respinge l "appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere

Roberto Chieppa, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolò Lotti, Consigliere

Doris Durante, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 30-09-2011) 27-10-2011, n. 38935

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Svolgimento del processo

1. Decidendo sull’appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio avverso l’ordinanza del locale gip del 25.2.2011, che aveva applicato nei confronti di S.A., D.S.A. e F.R., indagati per plurimi fatti di tentata estorsione in danno di B.P., la misura cautelare degli arresti domiciliari, in luogo della custodia in carcere richiesta dal requirente, il Tribunale del riesame di Milano, con ordinanza del 29.3.2011, in riforma del provvedimento impugnato applicava la più grave misura custodiale.

2. Osservavano i giudici territoriali che le modalità dei fatti, caratterizzati da condotte di violenza chiaramente organizzate e protratte nel tempo, e con l’utilizzazione di metodi "sostanzialmente" mafiosi, denotavano un allarmante spessore criminale degli indagati, in grado di esercitare un elevato potere intimidatorio, del tutto analogo a quello tipico di associazioni criminali radicate nel territorio.

Si imponeva, quindi, l’applicazione della più grave misura custodiale, come unico mezzo di prevenzione rispetto al pericolo di recidiva.

3. Quanto alla specifica posizione del F., che aveva resistito all’appello deducendo fra l’altro l’incompatibilità delle sue condizioni di salute con il regime carcerario, il Tribunale rilevava che il predetto risultava affetto da un grave stato di obesità ma, non tale da avergli impedito la partecipazione agli episodi criminosi in contestazione, senza che peraltro risultasse alcuna rilevante indicazione clinica sul suo conto tale da richiedere la necessità di un accertamento peritale.

Ricorrono tutti gli imputati per mezzo dei rispettivi difensori.

4. Nell’interesse del F., la difesa deduce con il primo motivo, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b), il vizio di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti, che andrebbero ricondotti alla meno grave ipotesi delittuosa di cui all’art. 393 c.p., considerata l’esistenza di pretese creditorie dello S. nei confronti del B..

Con il secondo motivo, lamenta, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e), il vizio di inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 275 c.p.p., comma 4 bis e art. 299 c.p.p., comma 4 quater, in ordine alle valutazioni del tribunale sulla compatibilità delle condizioni di salute del F. con il regime carcerario. Anche ammessa la facoltà del giudice del riesame di sindacare il fumus delle deduzioni dell’imputato per escludere con delibazione basata sull’evidenza dei fatti, la stessa necessità di accertamenti medici, non poteva ritenersi nella specie che ricorresse tale situazione, attesa la serietà delle documentate patologie dell’imputato. La questione è sviluppata con il terzo motivo, con riferimento alla rilevanza degli esami diagnostici ai quali l’imputato era stato sottoposto, e con la confutazione dell’argomento di giudici territoriali circa la capacità di spostamento rivelata dall’imputato in occasione dei fatti.

5. Il difensore del D.S. eccepisce l’illogicità della motivazione anzitutto in punto di valutazione dell’attendibilità della persona offesa; in ogni caso sotto il profilo della valutazione delle esigenze cautelari, apprezzate dai giudici del riesame sulla base di presunti collegamenti dell’imputato con terzi non identificati, pur in assenza di qualunque contestazione associativa, tanto meno di carattere mafioso. Illogica sarebbe anche l’affermazione dell’insufficienza della precedente misura degli arresti domiciliari rispetto alle esigenze di contenimento della pericolosità dell’imputato, peraltro soggiornante a circa duecento km di distanza dal teatro dei fatti, e illogica la svalutazione delle motivazioni della condotte criminose,che si inserivano pur sempre nell’ambito di legittime pretese dello S..

6. Esclusivamente incentrato sulla questione dell’intensità delle esigenze cautelari è il ricorso proposto nell’interesse dello S., nel quale si rileva la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione sul punto del provvedimento impugnato.

Sarebbe soprattutto apodittica l’affermazione del tribunale circa l’inserimento degli imputati in più ampi contesti criminali, che consentirebbe loro di continuare a delinquere anche tramite terzi.

Motivi della decisione

1. Va preliminarmente rilevato che il quadro di gravità indiziaria in ordine alle condotte estorsive contestate agli imputati non può essere allo stato rimesso in discussione, in presenza di un’impugnazione a suo tempo proposta al giudice del riesame soltanto dal PM per ottenere l’inasprimento del regime cautelare.

2. In ogni caso, la questione delle presunte pretese creditorie dello S. nei confronti del B. è puntualmente analizzata dal Tribunale, che rileva quanto meno l’assoluta esosità (ma anche la stessa significativa variabilità) delle pretese rispetto al fatto costitutivo addotto.

In punto di esigenze cautelari, poi, i giudici non mancano di rilevare efficacemente significativi indici della pericolosità degli imputati, senza affatto attribuire loro la responsabilità di un incendio doloso subito nel corso della vicenda dal B..

E ricordano le minacce ambiguamente rivolte dagli imputati anche ai familiari del B., il loro agire in gruppo, il linguaggio usato, le pressioni esercitate sulla persona offesa per indurla a ritrattare, per desumerne coerentemente una particolare pericolosità sociale degli imputati "sostanzialmente" adeguata a modelli criminali di tipo associativo, non ancorata a mai affermati ed effettivi inserimenti degli imputati in associazioni criminali operanti sul territorio, a prescindere dal ridondante riferimento alla possibile utilizzazione, per fini criminali, di terzi non meglio identificati.

E in questo ordine di considerazioni, del tutto correttamente i giudici escludono qualunque attenuazione della pericolo di recidiva in ragione della distanza del luogo degli arresti domiciliari dal teatro dei fatti (che non è certo l’unico e obbligato teatro di eventuali future imprese criminali degli imputati), o in ragione dell’incensuratezza del di S., la considerazione della quale non sarebbe comunque in sè decisiva e andrebbe comunque confrontata con la particolare determinazione dell’adesione a modelli di vita criminali da parte di un soggetto che esercitava le funzioni di guardia giurata, come non mancano di rilevare in sostanza i giudici territoriali, che altrettanto correttamente sottolineano i predenti penali degli altri imputati.

Si tratta di valutazioni di merito complessivamente logiche e coerenti, come tali insindacabili in questa sede di legittimità. 3. Va invece accolto il ricorso del F. in punto di valutazione della compatibilità delle sue condizioni di salute con il regime carcerario.

Si tratta di soggetto che, come riconoscono gli stessi giudici territoriali, è affetto da una grave forma di obesità, di per sè astrattamente capace di incidere sulla complessiva funzionalità organica, specie sotto il profilo cardiologico, peraltro comunque oggetto allo stato di monitoraggio strumentale. D’altra parte, appare in effetti alquanto generica e apodittica la valutazione della rilevanza della presunta capacità di spostamento dell’imputato all’epoca dei fatti.

L’esclusione in via preventiva e assoluta della necessità di ogni indagine clinica non sembra quindi basarsi su evidenze che giustifichino una delibazione sommaria allo stato degli atti, richiedendosi invece l’attivazione degli opportuni accertamenti medici a norma dell’art. 299 c.p.p., comma quater.

Alla stregua delle predenti considerazioni l’ordinanza impugnata deve essere annullata nei confronti di F.R. limitatamente alla valutazione della compatibilità delle sue condizioni di salute con il regime carcerario con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo esame sul punto e con il rigetto nel resto" del ricorso dello stesso imputato; vanno rigettati i ricorsi dello S. e del D.S., con la condanna di entrambi al pagamento delle spese processuali. La cancelleria dovrà provvedere agli adempimenti di cui all’art. 28 reg. es. c.p.p..

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata nei confronti di F.R. limitatamente alla valutazione della compatibilità delle sue condizioni di salute con il regime carcerano con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo esame sul punto; rigetta nel resto il ricorso;

rigetta i ricorsi dello S. e del D.S., che condanna al pagamento delle spese processuali, mandando alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. es. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 19-10-2011) 15-11-2011, n. 41723 Reato continuato e concorso formale

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Svolgimento del processo

1. Con la decisione in epigrafe la Corte d’appello di Genova, giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza avanzata da M.S., volta alla declaratoria della continuazione tra i reati oggetto di sei sentenze di condanna.

Osservava, a ragione, che i fatti cui si riferivano dette sentenze, costitutivi degli stessi e di diversi reati, erano da ritenere espressioni di differenti e autonome determinazioni criminose, non bastando l’omogeneità delle violazioni e il contesto temporale a farli ritenere risalenti tutti ad una medesima e originaria ideazione criminosa, in difetto di altri e più significativi elementi.

2. Ha proposto ricorso il condannato a mezzo del difensore avvocato Riccardo Caramello, che chiede l’annullamento della ordinanza impugnata denunziando violazione di legge e vizi di motivazione.

Lamenta, in particolare: l’assoluta mancanza di considerazione di aspetti, pure rilevanti, quali la contiguità temporale e la omogeneità in concreto delle condotte sostanzialmente riconducibili a due gruppi di reati (l’uno, composto dai reati commessi dal (OMISSIS), oggetto delle prime quattro condanne indicate nell’istanza; l’altro, composto dai reati commessi dall'(OMISSIS), oggetto delle ultime due condanne), tutti contro il patrimonio e realizzati con il medesimo modus operandi; l’apparenza della giustificazione data dalla Corte di appello alla propria decisione, priva di riferimenti concreti idonei a farne comprenderne le reali ragioni.

Motivi della decisione

1. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato.

2. Anzitutto va detto che la motivazione ha la funzione di dimostrare la corrispondenza tra la fattispecie concreta considerata dal giudice e la fattispecie astratta e di indicare i dati materiali e le ragioni che all’autorità giudiziaria hanno fatto ritenere esistente la fattispecie concreta (S.U. n. 2451 del 27 settembre 2007, Magera;

S.U. 26 novembre 2003, n. 23/2004, Gatto). E’ se è vero che codesta funzione può, a seconda dei casi, richiedere uno svolgimento diffuso o poche parole, essa presuppone in ogni caso la indicazione chiara dei dati fattuali posti a fondamento della valutazione effettuata.

Nessun preciso dato fattuale è, invece, riferito nel provvedimento impugnato. Da esso non è dato ricavare neppure la tipologia e la data dei reati cui si riferiva la richiesta del condannato. Nè è sufficiente ad emendare il difetto il richiamo per relationem all’istanza del condannato, posto che esso non basta a dimostrare che il giudice dell’esecuzione ha effettivamente letto le sentenze di condanna e valutato le condotte e i fatti in esse riferiti.

Hanno dunque ragione il ricorrente e il Procuratore generale allorchè osservano che nel caso in esame la motivazione che sorregge la decisione è apparente.

2. Deve poi ricordarsi che, se è vero che la unicità di disegno criminoso, richiesta dall’art. 81 c.p., comma 2, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in essere determinati reati, la nozione di continuazione neppure può ridursi all’ipotesi che tutti i singoli reati siano stati ab origine dettagliatamente previsti e progettati. La programmazione iniziale può essere anche generica (la norma parla di "disegno"), con riserva di "adattamento" alle eventualità del caso, purchè unico sia il programma e unitario lo scopo. E nell’impossibilità di percepire altrimenti tali aspetti, che attengono alla sfera psicologica dell’agente, la coerenza modale degli episodi e la loro contiguità temporale fungono da indizi della assenza di interruzioni o soluzioni della continuità: della impossibilità, in altri termini, di affermare che gli episodi successivi, pur mossi da analogo intento, siano frutto però dell’insorgenza di autonome risoluzioni antidoverose.

E’ esatto perciò escludere che una programmazione e deliberazione unitaria possa essere desunta soltanto dall’analogia dei singoli reati per come in concreto realizzati, ovvero soltanto dall’unitarietà del contesto, o, ancora, solamente sulla scorta della identità della spinta a delinquere o della brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi. Ciascuno di codesti fattori, nessuno da solo "indizio necessario" e sufficiente, aggiunto ad altro incrementa tuttavia la possibilità che debba riconoscersi l’esistenza del medesimo disegno criminoso, in proporzione logica corrispondente all’aumento delle coincidenze indiziarie favorevoli.

Non risponde pertanto ai canoni di un corretto giudizio inferenziale l’osservazione del provvedimento impugnato, che la sola "omogeneità delle imputazioni" e il solo loro "ambito temporale" non valevano (singolarmente) a ritenere sussistente il medesimo disegno criminoso, in assenza di una indagine sulle modalità di realizzazione dei singoli fatti e di una valutazione congiunta, e comparata, degli elementi fattuali acquisiti.

3. Il provvedimento impugnato deve per conseguenza essere annullato con rinvio alla Corte di appello di Genova, che procederà a nuovo esame attenendosi ai principi enunziati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Genova.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 28-10-2011) 02-12-2011, n. 44913

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Svolgimento del processo

Con ordinanza 14/1/2011 la Corte di Assise di Catania ha respinto l’istanza di I.A. – imputato del reato di omicidio aggravato di M.C.M. – che era stata proposta dall’interessato sull’assunto che potessero ritenersi già integrati i presupposti per una pronunzia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.. Avverso tale statuizione l’ I. ha quindi proposto appello innanzi al Tribunale Distrettuale di Catania dolendosi del fraintendimento della reale portata della sua istanza nel quale sarebbe incorsa la Corte di Assise, l’istanza mirando solo ad evidenziare come le risultanze della prova orale e gli accertamenti espletati dai consulenti tecnici avessero in realtà "dissolto" il quadro probatorio rilevante anche in sede de libertate.

Il Tribunale di Catania, con ordinanza del 30/5/2011, ha rigettato l’appello affermando che l’esame critico delle risultanze delle indagini tecniche espletate e delle deposizioni testimoniali acquisite non confortasse in alcun modo la tesi dell’appellante, anche considerando che lo stesso I. aveva ammesso di aver gettato in un canalone il cadavere della M., dopo averlo avvolto in una coperta, pur negando di essere responsabile del di lei strangolamento ma ipotizzando che la donna fosse morta percuotendo la testa contro il pavimento all’esito di un litigio con lui occorso.

Per l’annullamento di tale ordinanza l’ I. ha proposto articolato ricorso in data 22/6/2011, ulteriormente illustrato nella memoria finale del difensore depositata l’11/10/2011. Nell’impugnazione il ricorrente, stigmatizzando la inesistenza di alcuna puntuale motivazione, ha sottolineato l’incongruo affidamento fatto dai giudici del merito nelle prime, inaffidabili e ritrattate, dichiarazioni rese al P.M. dall’indagato; ha rilevato l’inattendibilità delle emergenze peritali sulla data e sulla causa del decesso (la prima antedatabile di ben tre giorni ed il secondo attribuibile a "coma alcolico") e la plausibilità di ipotesi diverse della causa della riscontrata lesione laringea nonchè la significatività del mancato reperimento in loco di tracce biologiche dell’indagato; ha rammentato i rapporti conflittuali della M. con l’ex coniuge e la possibilità che la M. stessa fosse stata aggredita da personaggi gravitanti nel mondo della prostituzione (al cui sfruttamento attendeva il predetto coniuge); ha quindi sottolineato la inesistenza di moventi a carico dell’ I. e la pretestuosità di ravvisare un movente nel banale litigio intercorso;

ha conclusivamente ricordato come la sopravvenuta sentenza 164 del 2011 della Corte Costituzionale fosse stata affatto ignorata dal Tribunale di Catania.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che le proposte censure non meritino condivisione e che, pertanto, il ricorso debba essere rigettato con le conseguenze di legge.

L’impugnata ordinanza, infatti, da conto con sintetica ma chiara e congrua motivazione dei dati per i quali nessuna ipotesi di "dissolvimento" del quadro probatorio sarebbe lecitamente configurabile nella specie. Nulla infatti viene addotto che possa revocare in dubbio l’accertamento relativo alla causa del decesso, attribuibile ad una indubbia azione di strangolamento di una donna che versava in stato di alterazione alcolica: e le considerazioni sulla possibilità di diverse sequenze causali sono affacciate in ricorso a livello di (irricevibili) proposte di diversa ricostruzione dei fatti. Nulla di nuovo, come rettamente considerato dal Tribunale, è quindi emerso in ordine alla dinamica del violento litigio concluso con lo strangolamento: la stessa deposizione di T. V., infatti, ha delineato il quadro conflittuale del passato coniugale della M. ma non ha dato indicazioni sulla plausibilità di un collegamento del decesso a tali vicende nè ha smentito in alcun modo l’esistenza del litigio tra la M. e l’ I..

Quanto ai rilievi formulati con riguardo alla inutilizzabilità dell’interrogatorio reso al P.M. il 14/7/2009, appare evidente che le valutazioni del giudice del merito cautelare non sono collegate – in termini di rilevanza dell’antecedente – con quanto in tale sede dichiarato: e ciò a tacere del fatto che, come rilevato dal Tribunale di Catania, sul punto la Corte di Assise si era pronunziata espressamente in data 17/9/2010 e che quelle considerazioni non vennero e non sono fatte segno a specifiche contestazioni.

Da ultimo, le considerazioni dispiegate a pag. 3 dell’ordinanza in ordine al fatto che l’istruttoria dibattimentale avesse confermato la permanenza di gravi esigenze cautelari, nello specifico non perseguibili se non attraverso la più restrittiva misura custodiale, non appaiono in alcun modo messe in discussione dal richiamato disposto della sentenza 164 del 2011 della Corte Costituzionale.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali; dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell’Istituto carcerario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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