Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-08-2012, n. 14380

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Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di l’Aquila confermava la statuizione di primo grado con cui era stato negato il diritto della XXX srl a beneficiare della riduzione contributiva di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 4 per avere assunto i dipendenti della cessata XXX collocati in mobilità.
La Corte territoriale affermava che il beneficio non competeva in quanto non è sufficiente, per conseguirlo, che non vi sia identità dell’assetto proprietario tra la azienda che licenzia e quella che assume, come prescritto dalla L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 4 bis, essendo anche necessario un effettivo aumento dell’occupazione, il che non può ricorrere in caso di trasferimento d’azienda, quale che sia lo strumento giuridico utilizzato, perchè in questi casi vi è una mera prosecuzione di un’attività economica già svolta in precedenza. Nella specie la mera prosecuzione dell’attività era dimostrata dalla prossimità temporale della assunzioni, dalla ubicazione dell’azienda e dalla utilizzazione di capannoni e macchinali industriali della precedente società, dal fatto che si trattava del medesimo ramo di attività.
Avverso detta sentenza la società soccombente propone ricorso con un unico complesso motivo.
Resiste l’Inps con controricorso.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo si denunzia violazione dell’art. 2112 cod. civ. in relazione alla L. n. 223 del 1991, art. 8 ed alla L. n. 451 del 1994, art. 2; praticamente in ricorso si contesta che sia avvenuto un trasferimento d’azienda.
Il motivo non è fondato.
Nella specie risultano trasferiti il capannone ed alcune attrezzature; vi poi era quanto meno affinità con la precedente produzione. Il trasferimento d’azienda non è escluso se vengono aggiunti altri mezzi e strumenti da parte del cessionario. Inoltre è generica la deduzione della Concre di avere acquistato attrezzature per svariate centinaia di milioni, giacchè non si riporta il contenuto delle fatture medesime, con oggetto e prezzi.
In ogni caso, che si trattasse di un trasferimento d’azienda è poi provato dall’accordo con i lavoratori riportato nel ricorso, in cui, si pattuiva che costoro avrebbero mantenuto la precedente anzianità.
Poichè si riconosce così che i lavoratori avevano diritto al passaggio ed alla conservazione della anzianità pregressa, va escluso, come ritenuto dalla sentenza impugnata, che si tratti di assunzione ex novo.
In punto di diritto è stato affermato (Cass. n. 8800 del 27/06/2001, seguita da numerose altre conformi) che "Il riconoscimento dei benefici contributivi previsti dalla L. n. 223 del 1991, art. 8, commi 2 e 4, in favore delle imprese che assumono personale dipendente già licenziato a seguito della procedura di mobilità "ex" artt. 4 e 24 della stessa legge, presuppone che venga accertato che la situazione di esubero del personale posto in mobilità sia effettivamente sussistente e che l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di detto personale da parte di una nuova impresa risponda – come si desume anche dalla "ratio" del comma 4 – bis, citato art. 8 – a reali esigenze economiche e non concretizzi invece condotte elusive degli scopi legislativi finalizzate al solo godimento degli incentivi, mediante fittizie e preordinate interruzioni dei rapporti lavorativi. Conseguentemente, il diritto alle agevolazioni contributive va escluso ove si accerti che fra l’impresa ammessa alla procedura di mobilità e quella che procede all’assunzione dei lavoratori licenziati è intervenuto un contratto di affitto avente ad oggetto il complesso unitario di tutti i beni aziendali e idoneo a configurare un vero e proprio trasferimento di azienda che, ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., importa la continuazione dei rapporti di lavoro con l’acquirente ed è quindi incompatibile con il riconoscimento dei benefici contributivi. Nè rileva in senso contrario la L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 5, il quale – nel disciplinare, con l’esclusione dell’applicabilità dell’art. 2112 cod. civ., la posizione contrattuale dei lavoratori nel passaggio alla nuova impresa in caso di trasferimento di aziende in crisi – ha riguardo ad un aspetto diverso da quello dei benefici contributivi".
II ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro trenta per esborsi e tremila per onorari, con accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2012

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Cass. pen., sez. I 25-03-2008 (06-03-2008), n. 12713 Liberazione anticipata – Possibilità di concessione anche nei casi di collegamento del condannato con la criminalità organizzata

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OSSERVA
Con ordinanza in data 26 giugno 2007 il Tribunale di Sorveglianza di Lecce ha respinto il reclamo presentato dal Pubblico Ministero contro la ordinanza 10 aprile 2007 del Magistrato di Sorveglianza in sede che aveva concesso a S.V. la liberazione anticipata per i semestri di pena espiata dal 16 dicembre 2005 al 16 dicembre 2006 con riferimento al provvedimento di cumulo n. 296/05 R.E.S. emesso dalla Procura della Repubblica di Lecce.
Il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto irrilevante la segnalazione da parte della Direzione Distrettuale Antimafia di elementi che ipotizzavano un collegamento di S.V. con la criminalità organizzata dedita al traffico di stupefacenti, con riguardo in particolare alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia C.F. che lo aveva inserito in tale organizzazione, rilevando da un lato che lo S. non risultava avere riportato condanne di natura associativa, e, da altro lato, che a seguito delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia non risultava aperto alcun procedimento penale a carico del condannato nè emergevano indizi o elementi di fatto tali da fare ritenere che avesse mantenuto i rapporti con la criminalità organizzata.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Lecce lamentando: erronea applicazione dell’art. 4 bis, u.c., con riferimento all’art. 54 dell’ordinamento penitenziario, poichè si trattava di comunicazione di iniziativa del Procuratore Distrettuale Antimafia proprio per i casi di condanna per delitti diversi da quelli previsti dal primo comma dell’art. citato;
la esistenza di collegamenti con la criminalità organizzata che si poneva come ostativa dei benefici penitenziari non doveva essere assistita da una prova del tipo di quella richiesta per il giudizio di cognizione, essendo invece sufficienza la presenza di elementi di fatto da cui i predetti collegamenti potevano essere logicamente desunti.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Il ricorso è fondato.
Il comma 3 bis dell’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario, introdotto dal d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, contiene, per il caso in cui la Procura Nazionale ovvero la Procura Distrettuale Antimafia segnalino la attualità di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, una preclusione assoluta alla applicazione di tutte le misure alternative alla detenzione previste dal capo 6^ del titolo 1^ dell’ordinamento penitenziario, fra cui è contenuta anche, all’art. 54, la liberazione anticipata. Tale ultima misura è invece espressamente esclusa dal novero dei benefici che non possono essere concessi, ai sensi del comma 1, prima parte, dello stesso art. 4 bis, ai condannati per delitti commessi avvalendosi ai fini dell’art. 416 bis c.p. e per altri gravissimi reati, salvo che non collaborino con la giustizia; il che significa che, quanto alle diverse situazioni previste dal primo comma, prima parte, il legislatore ha voluto consentire a tali condannati la possibilità di usufruire dalla liberazione anticipata, esclusa invece, unitamente a tutti gli altri benefici penitenziari, per le diverse situazioni menzionate nel comma 3 bis che viene in considerazione nel caso in esame (detenuti o intervenuti per delitti dolosi di qualsiasi tipo quando il Procuratore Nazionale Antimafia o il Procuratore Distrettuale comunica la attualità di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata).
In tal senso è anche la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la quale ha ripetutamente ritenuto che la esclusione, espressamente prevista dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis, comma 1 della liberazione anticipata dalle limitazioni in esso contemplate, non è estensibile, per analogia, al divieto, stabilito dall’ultimo comma del citato art., di tale concessione nel caso di ritenuto collegamento dell’interessato con la criminalità organizzata (v.
Cass. 9.3.1993 n. 892, Rv. 194688; n. 1030 del 1993 Rv. 193947; n. 2417 del 1993 Rv. 195512; n. 2905 del 1992 Rv. 194626; n. 4421 del 1993 Rv. 195595; n. 805 del 1994 Rv. 196806; n. 2862 del 1993 Rv.
226956; n. 38270 del 2005 Rv. 232460).
Nè ciò appare irragionevole alla stregua della circostanza che la liberazione anticipata non porta il condannato immediatamente in contatto con l’esterno, al contrario degli altri benefici penitenziari, poichè comunque anche la liberazione anticipata, riducendo la misura della pena da scontare, comporta o può comportare una rimessione in libertà o quanto meno una rimessione in libertà anticipata e cioè il raggiungimento dello scopo che la norma intende prevenire per coloro che conservano collegamenti con la criminalità organizzata.
La interpretazione della norma applicabile nel caso in esame, da parte del Tribunale di Sorveglianza, è stata quindi erronea ed in difformità ad una giurisprudenza di legittimità priva di qualsiasi contrasto stante anche la chiarezza della norma che ha voluto escludere qualsiasi beneficio per i condannati o internati per delitti dolosi, di qualsiasi tipo, per i quali sia segnalata la persistenza di collegamenti con la criminalità organizzata.
Quanto al secondo profilo del ricorso, la ordinanza impugnata, pur dando atto della segnalazione della DDA e delle recenti dichiarazioni del collaboratore di giustizia C. in ordine alla attualità della partecipazione dello S. alla attività associativa criminale, ha ritenuto tali dichiarazioni generiche e come tali non valutabili perchè non riscontrate da un provvedimento custodiale nei confronti dello S.. Occorre però rilevare sul punto che la prova nel procedimento di sorveglianza è rimessa alla attività officiosa del giudice e che non deve avere la consistenza richiesta per la prova nel giudizio penale di cognizione, potendo invece atteggiarsi anche in modo diverso. In particolare è pacifico che la magistratura di sorveglianza possa avvalersi degli accertamenti compiuti dalla autorità di pubblica sicurezza o dalla polizia penitenziaria e basarsi anche su elementi, come le informazioni di organismi giudiziari specializzati, da cui si possono trarre elementi utili al fine di valutare la partecipazione del condannato all’opera di rieducazione e la persistenza o meno di collegamenti con la criminalità organizzata nonostante la detenzione.
Anche sotto tale aspetto la motivazione del provvedimento del Tribunale di Sorveglianza è perciò erronea poichè non ha valutato gli elementi emergenti dalla informativa della DDA ritenendoli non confortati da provvedimenti giudiziari assunti nei confronti dello S., senza peraltro avere assunto specifiche informative in proposito (avendo fatto invece riferimento soltanto al certificato penale che tale informative non contiene) e senza considerare che gli elementi suddetti devono essere esaminati anche se non sfociati in provvedimenti custodiali o giudiziari.
L’ordinanza impugnata deve essere in conseguenza annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Lecce il quale si atterrà ai sopraindicati principi di diritto.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Lecce.

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Cass. civ. Sez. V, Ord., 28-01-2011, n. 2082 Prescrizione e decadenza

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il Collegio, letto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 31/33/08 de 22.4.2008 della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da F.A. per l’annullamento della cartella di pagamento relativa all’iva per l’anno di imposta 2000, reputando il giudice di secondo grado che l’Ufficio fosse decaduto dal potere di riscossione per avere notificato l’atto soltanto 14. 1.2 2004, oltre il termine di quattro mesi previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 dall’esecutività del ruolo, avvenuta il 14. 5. 2004;

vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. dal consigliere delegato Dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per la fondatezza del ricorso, osservando che:

"con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denunzia violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 bis, assumendo che nel caso di specie il giudice a qua ha errato per non avere dato applicazione alla disciplina transitoria posta dall’art. 1, comma 5 bis, citato, che, per il periodo di imposta dell’anno 2000 con dichiarazione 2001, stabiliva per la notifica della cartella di pagamento il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione";

– "il motivo appare manifestamente fondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte, che ha affermato che il D.L. n. 106 del 2005, art. 1, convertito con modificazioni nella L. 31 luglio 2005, n. 156 – che ha dato seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2005, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, nella parte in cui non prevedeva un termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle imposte liquidate D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36 bis – ha fissato, al comma 5 bis, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni, ed ha stabilito all’art. 5 ter, sostituendo il D.Lgs. 29 febbraio 1999, n. 46, art. 36, comma 2, che per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento debba essere notificata, a pena di decadenza, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e che tale norma, di chiaro ed inequivoco valore transitorio, trova applicazione, come tale, non solo alle situazioni tributarie, anteriori alla sua entrata in vigore, pendenti presso l’ente impositore, ma anche a quelle ancora sub indice (Cass. n, 1435 del 2006; Cass. n. 16826 del 2006;

Cass. n. 4745 del 2006);

rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alla parte ricorrente;

ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall’esame degli atti di causa, che all’orientamento della giurisprudenza di questa Corte sopra menzionato, che il Collegio condivide;

che, pertanto, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata;

che, sussistendone le condizioni, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto in relazione all’oggetto della impugnativa, la causa va decisa nel merito mediante il rigetto del ricorso introduttivo avanzato dalla contribuente;

che le alterne vicende del giudizio e la materia trattata integrano giusti motivi di compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto da F.A..

Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-02-2011, n. 4162 Lavoro subordinato

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Svolgimento del processo

V.S. convenne in giudizio avanti al Tribunale di Roma M.S., quale presidente del disciolto Movimento Popolari per la Riforma, e l’Associazione Patto Segni chiedendo:

– il riconoscimento di un unico rapporto di lavoro subordinato, instaurato con le parti convenute, dal 1.3.1992 al 23.7.1997, con loro condanna solidale al pagamento delle differenze retributive, ovvero, in subordine, la condanna di S.M. al pagamento delle differenze retributive per il periodo dal 1.3.1992 al 1.10.1994, ferme restando le conclusioni nei confronti dell’Associazione Patto Segni;

– la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatole in data 23.7.1997, con i conseguenti provvedimenti nei confronti dell’Associazione Patto Segni.

Radicatosi il contraddittorio, il Giudice adito accolse, per quanto di ragione, le domande afferenti all’illegittimità del licenziamento, con rigetto delle altre.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza in data 18.10.2005 – 10.3.2006, rigettò l’appello principale della V. e quello incidentale dell’Associazione Patto Segni, compensando le spese. La Corte territoriale osservò, per ciò che ancora qui rileva (non essendo stata oggetto di ricorso per cassazione la pronuncia afferente il licenziamento), quanto segue:

– contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, la dichiarazione rilasciata dalla V. in data 29.9.1994 era riconducibile all’ipotesi della quietanza liberatoria, non integrante una valida rinuncia, nei confronti del Patto Segni e delle associazioni indicate nell’atto, ai diritti ivi neppure menzionati;

– la prospettazione della domanda, per la parte relativa alle prestazioni svolte per il Movimento Popolari per la Riforma, non aveva precisato circostanze tali da poter riferire a detto Movimento la titolarità del rapporto di lavoro, non essendo stati forniti elementi necessari per individuare in concreto quale fosse la struttura organizzativa in cui la ricorrente aveva operato e da chi avesse ricevuto le direttive inerenti le mansioni svolte, nè il collegamento tra tali mansioni e le attività del Movimento;

– tale carenza di allegazione, incidente sull’ammissibilità delle prove articolate in relazione ai fatti esposti nella narrativa del ricorso, non consentiva di ritenere provata la dedotta sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo antecedente alla "assunzione" della V. da parte del Patto Segni;

– il dedotto vincolo di solidarietà non era stato sostenuto dalla indicazione di elementi rilevanti, idonei a prospettare la successione delle parti appellate nella titolarità del rapporto ai sensi dell’art. 2112 c.c.;

– in ordine alla domanda per differenze retributive per il periodo di lavoro "regolarizzato", doveva rilevarsi che le somme richieste riguardavano l’intero periodo, per la incidenza delle retribuzioni spettanti per il lavoro antecedente all’assunzione, e che non erano stati dedotti nel ricorso elementi che, in una compiuta contestazione della correttezza di quanto documentalmente percepito, facessero ritenere il diritto della V. a somme ulteriori rispetto al trattamento retributivo risultante dalle buste paga in atti;

– il motivo di gravame sulle spese era inammissibile, lamentando la V. la parziale compensazione e la misura della stessa, senza formulare una specifica censura in ordine alle motivazioni di cui alla sentenza di primo grado.

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale V. S. ha proposto ricorso per cassazione fondato su cinque motivi e illustrato con memoria.

Gli intimati S.M. e Associazione Patto Segni hanno resistito con distinti controricorsi, spiegando altresì ricorsi incidentali condizionati fondati entrambi su un motivo; S. M. ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti, siccome proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).

2. Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia violazione di norme di diritto, nonchè vizio di motivazione, dolendosi che la Corte territoriale abbia ritenuto la mancata precisazione di circostanze di riferibilità e collegamento della titolarità del rapporto al Movimento Popolari per la Riforma, a suo avviso invece esistenti alla luce della documentazione prodotta; sostiene inoltre che l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato doveva ritenersi stante la relativa semplicità ed esecutività delle mansioni svolte, non richiedenti il rilascio di istruzioni continue e particolareggiate; evidenzia inoltre che nessuna contestazione era stata svolta da parte della difesa del Movimento circa la riferibilità all’associazione stessa dell’attività della ricorrente, essendo state le difese avversarie incentrate sulla dichiarazione di asserita transazione-rinuncia rilasciata dalla lavoratrice e, pertanto, su argomentazioni incompatibili con il disconoscimento dei fatti allegati.

Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia error in procedendo e violazione di norme di diritto, nonchè vizio di motivazione, dolendosi che la Corte territoriale abbia omesso di pronunciare sulla domanda relativa al periodo lavorativo prestato in favore del Patto Segni dal 1 marzo 1994 al 30 settembre successivo, assumendo al contempo il favorevole valore probatorio della documentazione prodotta e lamentando la mancata considerazione dei mezzi istruttori richiesti, anche alla luce della non contestazione avversaria.

Con il terzo motivo la ricorrente principale denuncia violazione di norme di diritto, nonchè vizio di motivazione, dolendosi che la Corte territoriale non abbia considerato e ammesso le prove richieste, nè fatto applicazione dei propri poteri istruttori officiosi.

Con il quarto motivo la ricorrente principale denuncia violazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi di lavoro in ordine al rigetto della domanda di differenze retributive per il periodo di lavoro "regolarizzato" con il Patto Segni, deducendo la mancata contestazione ex adverso dei conteggi allegati al ricorso e lamentando che la Corte territoriale non abbia disposto l’espletamento di CTU contabile, nè fatto applicazione dei propri poteri istruttori officiosi; assume inoltre che la dedotta solidarietà fra le parti convenute avrebbe dovuto essere desunta oltre che dalla notoria trasformazione del Movimento nel Patto Segni, dalla assenza di soluzione di continuità tra le sedi rispettivamente occupate, secondo quanto risultante dai documenti prodotti, e dall’impiego delle medesime dipendenti.

Con il quinto motivo la ricorrente principale si duole della ritenuta inammissibilità del motivo di gravame concernente le spese di lite, assumendo che il riferimento alla parziale soccombenza, ritenuta ingiusta, avrebbe contenuto in re ipsa la motivazione della censura.

I ricorrenti incidentali svolgono entrambi il medesimo motivo, denunciando la violazione dell’art. 2113 c.c. ed assumendo che la dichiarazione resa dalla V. il 29.9.1994, a soli due giorni dall’assunzione, era stata resa con l’esatta rappresentazione dei diritti dei quali la dichiarante intendeva volontariamente privarsi, senza che peraltro la rinuncia fosse stata impugnata nel termine perentorio di sei mesi.

3. I primi quattro motivi del ricorso principale, fra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

3.1 Va anzitutto esclusa la sussistenza del vizio di omessa pronuncia relativamente alle domande inerenti al periodo lavorativo prestato in favore del Patto Segni dal 1 marzo 1994 al 30 settembre successivo;

è infatti evidente – anche per l’inequivoca trattazione, nel passo motivazionale immediatamente successivo, delle tematiche inerenti al periodo di lavoro "regolarizzato" – che la Corte territoriale, affermando il difetto di prova della dedotta sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo antecedente alla "assunzione" della V. da parte del Patto Segni, ha inteso riferirsi a tutta la complessa vicenda lavorativa dedotta in causa per il tempo anteriore alla "regolarizzazione" del rapporto con il Patto Segni e, quindi, anche per quel breve lasso di tempo relativo alla prestazione di lavoro non regolarizzato a favore del medesimo soggetto datoriale.

La censura inerente a tale periodo risulta quindi infondata per quanto incentrata su un preteso error in procedendo.

3.2 Infondatamente la ricorrente principale censura poi la sentenza impugnata sul rilievo che la natura subordinata del lavoro prestato sarebbe direttamente evincibile, nel caso di specie, dalla natura semplice ed esecutiva delle mansioni svolte, contrastando tale affermazione in diritto con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, reiteratamente affermato, secondo cui ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità de suo svolgimento, e dovendosi l’elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto, costituito dalla subordinazione, essere inteso quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare della parte datoriale, che deve estrinsecarsi nell’emanazione di ordini specifici, oltre che nell’esercizio di un’assidua attività di vigilanza e controllo nell’esecuzione delle prestazioni lavorative, nel mentre altri elementi – quali l’osservanza di un orario, l’assenza di rischio economico, la forma di retribuzione e la stessa collaborazione – possono assumere valore indicativo, ma mai determinante (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 326/1996; 4036/2000; 5036/2001; 5989/2001; 7966/2006; 14639/2010).

3.3 I profili di doglianza inerenti alla pretesa non contestazione dei fatti e dei conteggi allegati sono parimenti infondati, posto che -anche in disparte dalla mancata riproposizione in ricorso, in violazione del principio di autosufficienza del medesimo, del contenuto degli atti da cui dovrebbe essere desunta la non contestazione – l’intervenuta valorizzazione, ad opera delle parti convenute, della dichiarazione (di preteso contenuto abdicativo) della lavoratrice non costituisce argomentazione incompatibile con la negazione dei presupposti delle pretese azionate, la cui sussistenza doveva essere perciò validamente allegata e quindi provata dall’originaria ricorrente.

3.4 I profili di doglianza inerenti ai vizi motivazionali e alla mancata considerazione dei mezzi richiesti sono inaccoglibili, non essendo stato riportato in ricorso, in violazione del principio di autosufficienza del medesimo, il contenuto dei documenti, nonchè dei conteggi asseritamente allegati al ricorso introduttivo, da cui dovrebbe desumersi la sussistenza dei vizi denunciati (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 11052/2002; 13953/2002; 2527/2003; 9954/2005;

7610/2006; 12362/2006; 18506/2006), nè risultando i capitolati delle prove testimoniali (per quanto riportati in ricorso) incentrati su circostanze fattuali – segnatamente riguardo alla sussistenza del vincolo di subordinazione nel senso più sopra precisato – dotate di carattere decisivo, giusta il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui l’omesso esame di un fatto decisivo, previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è costituito da quel difetto di attività del giudice del merito che si verifica tutte le volte in cui egli abbia trascurato, non la deduzione o l’argomentazione che la parte ritiene rilevante per la sua tesi, ma una circostanza obiettiva acquisita alla causa tramite prova scritta od orale, idonea di per sè, qualora fosse stata presa in considerazione a condurre con certezza ad una decisione diversa da quella adottata (cfr, ex plurimis, Cass. nn. 7000/1993; 914/1996; 10778/1997; 2601/1998;

1203/2000; 13981/2004).

3.5 Infondati sono altresì i profili di doglianza afferenti al mancato esercizio da parte della Corte territoriale dei poteri istruttori officiosi, non essendo stato allegato se, e in che termini, sarebbe stata inoltrata al riguardo una specifica richiesta (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 11353/2004), e alla mancata ammissione di CTU, atteso che quest’ultima non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, cosicchè tale mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 2205/1996; 9060/2003;

3191/2006).

3.6 Il profilo di doglianza inerente all’affermata insussistenza del vincolo di solidarietà fra le parti convenute – in disparte dalla violazione del principio di autosufficienza del ricorso – resta assorbito dalla reiezione delle censure relative alla ritenuta infondatezza delle pretese azionate.

3.7 I motivi all’esame, in tutti i profili in cui si articolano, vanno quindi rigettati.

4. Il quinto motivo del ricorso principale, inerente alla pronuncia di inammissibilità della doglianza concernente la parziale compensazione delle spese di lite disposta in prime cure, è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non essendo stato ivi riportato, negli esatti termini in cui è stata svolta, il contenuto della censura dichiarata inammissibile.

5. Il ricorso principale va dunque rigettato, con conseguente assorbimento di quelli incidentali condizionati.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il principale e dichiara assorbiti gli incidentali; condanna la ricorrente principale alla rifusione delle spese, che liquida, per ciascuno dei controricorrenti, in Euro 25,00 oltre ad Euro 2.000,00 (duemila) per onorari, spese generali, Iva e Cpa come per legge.

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