T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 29-11-2011, n. 9348

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Reputandolo illegittimo sotto più profili, il signor F.R. ha impugnato il provvedimento con cui – per una sua riscontrata alterazione della cute (e, più precisamente, di un tatuaggio sulla regione lombo/sacrale) – lo si è escluso dal concorso indetto per il reclutamento di 1552 Carabinieri in ferma quadriennale. (G.U., IV s.s., n.34 del 30.4.2009).

Nella pubblica udienza del 5.10.2011: data in cui il relativo ricorso è stato chiamato per la discussione, si constata che il procuratore del R. ha dichiarato formalmente che il suo assistito non ha più alcun interesse (in considerazione degli sviluppi avuti, "medio tempore", dalla situazione) ad ottenere una pronuncia sul merito della presente controversia.

Nel prendere atto di quanto sopra; e nel ravvisare giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite, il Collegio non può (pertanto) che dichiarare improcedibile il ricorso stesso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

dichiara improcedibile il ricorso indicato in epigrafe;

compensa, tra le parti, le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza, che – per impedimento temporaneo del Presidente all’uso della mano destra – viene sottoscritto (in sua vece: e su sua disposizione) dal componente più anziano del Collegio, sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 20-12-2011, n. 9901

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame i ricorrenti, militari appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, chiedono che l’Amministrazione militare di appartenenza riconosca loro il controvalore dei buoni pasto spettanti per l’effettuazione, durante il periodo che da dal 16 giugno 2006 alla data di presentazione del ricorso, di turni di servizio con orario comprensivo delle fasce orarie previste per lo svolgimento del servizio di mensa. In pratica, lamentano la mancata corresponsione di indennità per i pasti ordinari.

Si sono costituite in giudizio le intimate Amministrazioni affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.

All’udienza del 23 novembre 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Ad avviso del Collegio il ricorso siccome proposto non si presta ad una favorevole valutazione e quindi deve essere respinto, dovendosi in questa sede ribadire le conclusioni recentemente raggiunte dalla Sezione con la sentenza 27 giugno 2011 n. 5674, con la quale sono stati condivisi gli approdi ai quali è ormai giunta la giurisprudenza amministrativa sul tema sottoposto allo scrutinio di questo giudice.

Attingendo dunque alla citata sentenza della Sezione ed alla pur recente decisione assunta dalla Quarta sezione del Consiglio di Stato, 15 settembre 2010 n. 6903 (sul punto si veda anche il precedente sempre della Quarta sezione del Consiglio di Stato 28 febbraio 2005 n. 720), che ha riformato la sentenza di questa Sezione n. 10767 del 2009 che aveva accolto un ricorso analogo a quello proposto in questa sede, va rilevato che:

a) l’obbligo dell’Amministrazione di erogare, in favore dei propri dipendenti, in presenza dei presupposti di legge, il servizio di vettovagliamento prioritariamente mediante l’istituzione della mensa costituisce una forma di gestione diretta del servizio stesso, in mancanza della quale si provvede mediante "fornitura di buoni pasto" " ovvero di "viveri speciali da combattimento" (ai sensi dell’art. 63, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388);

b) la normativa di riferimento prescrive dunque l’istituzione della mensa obbligatoria in favore (tra l’altro) del "personale impiegato in servizi di istituto, specificamente tenuto a permanere sul luogo di servizio o che non può allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio" (cfr. l’art. 1, comma 1, lett. b, della legge 18 maggio 1989 n. 203), condizione nella quale si trovano gli odierni ricorrenti.

La disposizione citata (applicabile agli appartenenti al corpo della Guardia di finanza in forza dell’estensione sancita dall’art. 3 della legge n. 203 del 1989) mira in realtà a garantire il servizio della mensa (a carico dell’amministrazione) al personale delle forze di polizia, che, per la consistenza degli impegni connessi ai servizi prestati, non può consumare i pasti presso il proprio domicilio.

Orbene, rileva il Collegio che la limitata durata dell’intervallo assicurato ai dipendenti ai fini della consumazione del pasto (riconducibile ad uno spazio temporale di trenta minuti) comporta che il servizio mensa possa considerarsi istituito (sì da precludere ogni modalità alternativa di fornitura del dovuto vettovagliamento) solo quando la mensa stessa sia collocata e fruibile presso la stessa infrastruttura sede dell’unità di servizio del dipendente (si veda in questo senso lo stesso art. 2, comma 1, della legge n. 203 del 1989), giacché solo tale modalità di prestazione (atta ad azzerare o ridurre al minimo i tempi tecnici occorrenti per lo spostamento dal luogo di servizio alla mensa) è in grado di garantire, nei ridotti tempi concessi dall’Amministrazione per la fruizione del pasto, l’effettiva garanzia di partecipazione degli aventi diritto alla mensa obbligatoria di sevizio (così in ragione dell’art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 857 del 1950 e dell’articolo unico della legge 27 aprile 1981 n. 191); salva, poi, la verifica, in caso di svolgimento del servizio fuori sede, della concreta possibilità per il dipendente, sulla base delle particolari modalità di espletamento del servizio stesso, di usufruire ugualmente della mensa funzionante presso la sede della unità di appartenenza.

Ciò che dunque discende dalle suindicate coordinate interpretative della normativa settoriale è la necessità che le condizioni di impedimento alla fruizione del servizio di mensa debbano essere puntualmente dimostrate documentalmente da colui che chiede il riconoscimento di una indennità sostitutiva, non essendo sufficiente affermare che lo svolgimento quotidiano di un impegnativo servizio, anche dalle modalità esecutive intuibilmente impeditive della possibilità di ritagliare spazi per il militare utili per recarsi alla sede ove è in essere la mensa, costituisca l’effettivo presupposto per ottenere la pretesa economica.

Tale puntuale e specifica dimostrazione, a carico degli interessati ed odierni ricorrenti, non pare essere stata eseguita nel presente giudizio.

Peraltro dalla lettura della legge n. 203 del 1989 non emerge alcun riconoscimento, in capo agli appartenenti alle forze di polizia, di un diritto soggettivo perfetto ed incondizionato alla costituzione delle mense obbligatorie di servizio presso ogni reparto o, in caso di loro mancata istituzione, alla erogazione del relativo importo sostitutivo mediante fornitura di buoni pasto.

Difatti, la costituzione delle mense obbligatorie di servizio mediante appositi provvedimenti dei ministri interessati è stata soltanto "autorizzata" dalla legge in questione, in ogni caso "nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli".

Non di un diritto soggettivo si tratta, bensì di un interesse legittimo, condizionato com’è all’esistenza di appositi stanziamenti e, più in generale, all’ampia valutazione di opportunità che presiede le scelte afferenti alla politica economica e finanziaria dello Stato sulla scorta delle risorse disponibili nell’anno finanziario (cfr., per un caso analogo, Cons. Stato, Sez. VI, 29 luglio 2008 n. 3781, in materia di rimborso delle spese sostenute dal personale della Polizia di Stato per la frequenza dell’asilo nido da parte dei propri figli).

Non vi è dunque alcun obbligo dell’Amministrazione di garantire in ogni caso l’istituzione di mense obbligatorie di servizio, cui possa corrispondere la pretesa del dipendente al pagamento di somme a titolo sostitutivo.

Ciò posto, il ricorso è infondato anche sotto altro profilo.

Poiché i diritti patrimoniali rivendicati in questa sede non trovano – come detto – titolo diretto ed immediato nella legge n. 203 del 1989, occorre fare riferimento agli atti adottati in materia dall’Amministrazione e segnatamente, alle circolari del Comando generale della Guardia di finanza n. 136300/5540/E2 del 17 aprile 2004 e n. 120301/08 del 12 aprile 2008, che all’art. 11 hanno concretamente individuato il personale avente diritto al trattamento vitto, sostituendo l’art. 11 della circolare n. 375000/92 del 22 dicembre 1992.

Dalle disposizioni settoriali oggi deriva che:

A) aspiranti al beneficio sono solo i militari inseriti in servizi esterni in turnazione per 24 ore, che hanno il diritto ad un pasto da consumarsi fuori dall’orario di servizio;

B) questi militari, solo dall’entrata in vigore della circolare del 2008 e quindi dal 12 aprile 2008 possono consumare il pranzo al di fuori dell’orario di servizio, non potendo utilizzare la c.d. pausa pranzo;

C) il diritto è limitato alla sola fruizione del pasto ma non anche ad ottenere un servizio sostitutivo del pasto, vale a dire il c.d. buono pasto.

In altri termini, il buono pasto può essere usufruito dal militare della Guardia di finanza solo se l’utilizzo di tale strumento di sostituzione del pasto da consumarsi presso le mense istituite nelle varie sedi è espressamente e preventivamente autorizzato dal Comando regionale della Guardia di finanza.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va respinto siccome infondato.

Sussistono, nondimeno, in ragione della complessità della questione contenziosa e delle peculiari regole interne che governano l’assetto della materia, motivate ragioni equitative che inducono a compensare tra le parti costituite le spese di giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 10-01-2012, n. 195 Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 22 giugno 2011 e depositato il successivo 19 luglio, le ricorrenti, nella qualità, rispettivamente, di coniuge e figlia del signor C.T., deceduto a causa di un incidente verificatosi in itinere, impugnano il silenzio rifiuto serbato sulla istanza avanzata in data 9 febbraio 2011, volta ad ottenere un sollecito riscontro in merito alla richiesta di riconoscimento della causa di servizio della morte del predetto signor C.T., avanzata sin dal 25 novembre 2009, dalla vedova signora S.B..

Riferiscono che in data 28 ottobre 2004 la vedova signora S.B. presentava al Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali istanza volta al riconoscimento della causa di servizio del dipendente del predetto Dicastero sopra menzionato, deceduto a causa di incidente verificatosi in itinere.

In data 16 novembre 2009 la predetta Amministrazione richiedeva di rinnovare la domanda, in quanto il fascicolo relativo alla pratica in argomento era andato smarrito. La ricorrente provvedeva immediatamente in data 25 novembre 2009, presentando nuova istanza, ora per allora, corredandola della relativa documentazione.

In data 23 gennaio 2010 il predetto Dicastero provvedeva ad inviare con nota prot. n. 2249 l’istanza e la relativa documentazione all’Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) per i successivi adempimenti.

La ricorrente con istanza del 9 febbraio 2011, rimasta senza esito, sollecitava la predetta Agenzia ad adottare gli eventuali provvedimenti di competenza.

Da ultimo, con ulteriore istanza in data 19 maggio 2011, rivolta sia all’AIFA che al Ministero della salute, ha nuovamente chiesto notizie e, comunque la definizione della pratica, ma a tutt’oggi non vi è stato riscontro alcuno.

Deduce la violazione dell’art. 2 della L. n. 241 del 1990, nonché dell’art. 97 della Costituzione e la violazione dei principi di correttezza e buon andamento dell’azione amministrativa.

Alla Camera di Consiglio del 23 novembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

La questione verte sul silenzio formatosi sulla istanza volta ad ottenere una pronuncia espressa sulla domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio del decesso del signor C.T., coniuge e padre delle ricorrenti, dipendente del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali.

Rileva il Collegio che il meccanismo del silenzio rifiuto non è utilizzabile nei casi in cui non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al rapporto giuridico sottostante (T.A.R. Napoli, V Sez., 22 giugno 2009 n. 3430 e 31 maggio 2005 n. 7377; T.A.R. Basilicata 30 aprile 2005 n. 286; T.A.R. Catania, II Sez., 9 febbraio 2005 n. 191; T.A.R. Basilicata 23 maggio 2002 n. 455; T.A.R. Napoli 7 marzo 2001 n. 1064).

Può infatti ritenersi principio giurisprudenziale acquisito che lo speciale ricorso previsto dall’art. 117 c.p.a. non determina una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva o per materia del giudice amministrativo, ma costituisce un particolare strumento processuale volto a rendere più efficace la tutela dell’interessato nei confronti del comportamento inerte dell’Amministrazione, con la conseguenza che tale specifica forma di tutela può realizzarsi solo nell’ambito delle controversie che già soggiacciono alla giurisdizione amministrativa (Cons, Stato, Sez. V, 16.7.2002, n. 3974; T.A.R. Bari, II Sez., 29 settembre 2010 n. 3518; T.A.R. Catania, sez. III, 27 settembre 2010 n. 3834).

Ne consegue che per le controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (salvo quelle relative alle procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti, nonché quelle concernenti il personale in regime di diritto pubblico) non ha più senso una giurisdizione del giudice amministrativo sul silenzio rifiuto dell’Amministrazione, atteso che il giudice ordinario può decidere direttamente la questione avvalendosi dei poteri istruttori che gli competono, a prescindere dagli atti adottati dall’Amministrazione e quindi anche nel caso in cui non sia stato emanato alcun atto nonostante il decorso dei termini prescritti per la conclusione del relativo procedimento.

Nel caso all’esame del Collegio è incontestabile che la materia del contendere esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, essendo indubbiamente il riconoscimento della causa di servizio del decesso del dipendente pubblico una controversia relativa ad un rapporto di lavoro cosiddetto privatizzato.

Né può ammettersi un’autonoma tutela dell’interesse procedimentale mediante l’impugnativa del silenzio rifiuto presso il giudice amministrativo, anche per i casi in cui difetta di giurisdizione su ogni controversia relativa ai rapporti di lavoro privatizzato, dal momento che l’interesse al giusto procedimento è assorbito dalla posizione sostanziale, completamente protetta ormai dal giudice ordinario.

Per le argomentazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Compensa tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Maria Luisa De Leoni, Consigliere, Estensore

Giulia Ferrari, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 14-01-2011, n. 277

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale, Ministero della Difesa dell8/9 luglio 2010, notificata il 27 luglio 2010, con la quale è stata disposta la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari e per l’effetto la cessazione dal servizio permanente a carico del Carabinieri scelto M.C..

Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente ha proposto censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, in particolare, deducendo la violazione dell’art. 5, co. 4, l.n. 97/2001, la violazione dell’art. 24 Cost. in relazione all’art. 52 l.n.1168/1961, la violazione della legge n. 241/1990 riguardo al difetto di istruttoria e di motivazione.

Le censure proposte dal ricorrente sono infondate per le ragioni di seguito indicate.

Va premesso che al ricorrente è stata applicata una pena patteggiata pari a mesi 10 e giorni 20 di reclusione per reati di truffa e simulazione di reato.

Il ricorrente, sostanzialmente, contesta: – la tardività dell’avvio e della conclusione del procedimento disciplinare per violazione dell’art. 5, co. 4, l.n. 97/2001; – la violazione del termine a difesa previsto dall’art. 42 l.n. 1168/1961; – il difetto di istruttoria e la carenza di motivazione;

L’art. 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001, stabilisce che: "Salvo quanto disposto dall’ articolo 32quinquies del codice penale, nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna nei confronti dei dipendenti indicati nel comma 1 dell’articolo 3, ancorché a pena condizionalmente sospesa, l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione o all’ente competente per il procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro centottanta giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento, fermo quanto disposto dall’articolo 653 del codice di procedura penale.".

In relazione alla prima censura, dagli atti depositati in giudizio emerge che l’Amministrazione ha avuto conoscenza della sentenza penale irrevocabile solo nel gennaio 2010, a differenza di quanto sostiene il ricorrente secondo il quale la sentenza è stata portata a conoscenza dell’Ufficio Personale del C.do Regione CC Lazio con note del 10 e 23 aprile 2009. Dalla documentazione prodotta dal ricorrente (doc. 810), infatti, emerge che l’Amministrazione ha avuto conoscenza della condanna nell’aprile 2009 ma ha ottenuto notizia e copia conforme della sentenza irrevocabile solo all’inizio dell’anno 2010.

Riguardo al secondo profilo di doglianza del ricorrente, dagli atti di causa emerge che l’interessato è stato informato della seduta della Commissione di Disciplina fissata per l’11.5.2010, poi differita al 26.5.2010. Quindi, risulta smentito quanto affermato dal ricorrente circa il fatto di aver avuto solo 5 giorni per svolgere attività difensiva.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

lo rigetta;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille/00);

ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Roberto Proietti, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.