Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-12-2011, n. 30365 Rimborso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 194/5/07, depositata il 12.9.07, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma (OMISSIS), avverso la sentenza di primo grado con la quale era stato parzialmente accolto il ricorso proposto da G.L., dirigente ENEL, nei confronti del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’IRPEF, indebitamente trattenuta – a suo dire – dal datore di lavoro, quale sostituto di imposta, sull’indennità di natura previdenziale corrisposta nell’anno 2000. 2. La CTR riteneva, infatti, che essendosi il G. iscritto alla forma pensionistica complementare, rappresentata dal fondo di previdenza esterno denominato "PIA", in epoca precedente al 28.4.93, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, l’aliquota del 35,36% applicata dall’Ufficio a titolo di tassazione separata del D.P.R. n. 917 del 1986, ex artt. 16 e 17 (testo all’epoca vigente) non avrebbe dovuto trovare applicazione nella specie, mentre si sarebbe dovuta applicare la minore aliquota del 12,50, ai sensi della L. n. 482 del 1985, art. 6. 3. Avverso la sentenza n. 194/5/07 ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate articolando due motivi, ai quali l’amministrazione intimata ha replicato con controricorso. Le parti hanno prodotto memorie ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 817 del 1986, art. 41, comma 1 e art. 42, comma 4 (testo all’epoca vigente), nonchè del D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5 e del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16 e 17 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. 1.1. Assume,invero, l’amministrazione finanziaria che la CTR avrebbe errato nel ritenere che la prestazione di capitale erogata – in forza di accordo individuale intercorso tra le parti – dall’ENEL al G. nell’anno 2000, in luogo della prestazione pensionistica aziendale di cui agli artt. 1 e 4 dell’accordo ENEL – Fndai del 16.4.1986, e costituita, in parte mediante disponibilità dell’ENEL ed in parte mediante contribuzione a carico dei dipendenti, fosse assoggettabile a ritenuta di imposta pari al 12,50% di cui alla L. n. 482 del 1985, art. 6. Siffatta erogazione di capitale avrebbe dovuto essere, infatti, soggetta – a parere della ricorrente – a tassazione separata in forza del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a e art. 17. 2. Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce, poi, l’insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. 2.1. La CTR, invero, non avrebbe adeguatamente valutato ed analizzato la documentazione versata in atti dall’amministrazione, e dalla quale si sarebbe potuto inferire, ad avviso della ricorrente, che l’erogazione ritenuta tassabile con aliquota del 12,50% non poteva essere qualificata – come, invece, ha fatto il giudice di appello, recependo la motivazione della sentenza di prime cure – come prestazione in forma di capitale, corrisposta in dipendenza di contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione.

3. I due motivi di ricorso – che, attesa la loro evidente connessione, vanno esaminati congiuntamente – si palesano fondati per quanto di ragione.

3.1. Deve, invero, rilevarsi, al riguardo, che l’odierno ricorrente, iscritto alla forma pensionistica complementare, rappresentata dal fondo di previdenza esterno denominato PIA – presentava istanza di rimborso dell’IRPEF indebitamente trattenuta – a suo dire – sull’indennità di natura assicurativa, erogatagli, sotto forma di prestazione di capitale, nell’anno 2000. 3.1.1. Assumeva, invero, l’istante che – in seguito ad accordo aziendale ENEL – Fndai del 16.4.1986 – il rapporto assicurativo derivante da una polizza vita stipulata dall’azienda a favore dei propri dirigenti in forza del c.c.n.l. del 16.5.85, ed avente ad oggetto il rischio di morte e di invalidità permanente non dipendente da infortuni, era stato convertito in un rapporto previdenziale. Successivamente, il G. aveva, peraltro, optato per la corresponsione anticipata di un capitale, in luogo della prestazione pensionistica aziendale, di cui agli artt. 1 e 4 del suddetto accordo ENEL – Fndai. Nel proporre la predetta istanza di rimborso, il contribuente sosteneva, quindi, che tale forma di reddito dovesse essere determinata ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 42, comma 4 (nel testo applicabile ratione temporis), ed assoggettata alla ritenuta di imposta nella misura del 12,50%, della L. n. 482 del 1985, ex art. 6. 3.1.2. Avverso il silenzio rifiuto formatosi a seguito di detta istanza, il G. proponeva ricorso dinanzi alla CTP di Roma, con il quale ribadiva le ragioni poste a fondamento della richiesta di rimborso.

Il giudice di primo grado accoglieva la domanda, applicando il regime di tassabilità della forma pensionistica complementare in questione nella misura indicata dal ricorrenti, non potendo equipararsi – a parere dei giudici di prime cure – la capitalizzazione del trattamento pensionistico integrativo de quo ai redditi da lavoro dipendenti, soggetti a tassazione separata ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16 e 17.

La tesi in parola è stata, poi, condivisa dalla CTR del Lazio, avverso la cui decisione l’amministrazione finanziaria ha proposto, pertanto, ricorso per cassazione, affidato ai due motivi suesposti.

3.2. Premesso quanto precede, deve ritenersi, a parere di questa Corte, che la sentenza di appello sia del tutto erronea, palesandosi la decisione in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, che si ritiene più condivisibile, e che ha ricevuto recentemente l’avallo anche delle Sezioni Unite (cfr. Cass. S.U., 22.6.2011 n. 13642).

3.2.1. Va rilevato, infatti, – al riguardo – che, in ordine alla normativa applicabile in tema tassazione di fondi previdenziali integrativi, si sono formati, nella giurisprudenza di questa Corte, due distinti indirizzi interpretativi: il primo, che – seguendo l’evoluzione normativa in materia – individua un duplice criterio di tassazione (Cass. 27928/09, 22974/10); il secondo, che individua, invece, un unico criterio di tassazione, costituito dal regime fiscale dei redditi di lavoro dipendente, e in particolare dall’imposizione corrispondente a quella del trattamento di fine rapporto (Cass. 11156/10, 18056/10).

Ebbene, le Sezioni Unite di questa Corte hanno operato un approfondito chiarimento della questione, al fine di evitare "soluzioni possibilmente contrastanti", soprattutto in ragione della "concatenazione temporale di discipline diverse in qualche misura intersecantesi", ed hanno – in sostanza – aderito al primo dei filoni interpretativi summenzionati.

Il quadro giurisprudenziale di riferimento che ne deriva, in ordine al regime di tassazione della forma pensionistica complementare in esame, può essere, pertanto, sintetizzato come segue.

3.2.2. Va anzitutto osservato, al riguardo, che la disciplina positiva dei fondi complementari integrativi – come rilevato da S.U. n. 13642/11 – è passata, nel tempo, dalla "tutela assicurativa" – rispondente al principio del risparmio finanziario" (che trova la sua tutela nell’art. 47 Cost.) e nella quale l’investimento concerne una somma che è già patrimonio del soggetto – alla "tutela previdenziale", rispondente al principio del "risparmio previdenziale" (tutelato, invece, dall’art. 38 Cost.). In tale ultima ipotesi, a differenza della precedente, l’investimento concerne una somma che origina da redditi da lavoro, e come tale è – di conseguenza – tassabile secondo il regime cui sono soggetti i redditi da cui l’investimento medesimo è composto e determinato.

Nel regime precedente il D.Lgs. n. 124 del 1993, invero, si distingueva, in relazione alle somme liquidate al dipendente all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, in virtù del contratto di assicurazione stipulato dal datore di lavoro, tra una posta (cosiddetta "capitale") rappresentata dai premi versati dal datore di lavoro in corrispondenza dell’ammontare dell’indennità di anzianità via via maturata dal dipendente, ed un ammontare ulteriore (cosiddetto "rendimento di polizza"), costituente il risultato dell’operazione assicurativa propriamente detta, implicante un’eccedenza rispetto ai premi medesimi, ed, in effetti, rispetto a quanto attribuito al dipendente in forza di legge. Mentre le somme liquidate a titolo di capitale erano considerate soggette, per loro natura di TFR, al trattamento fiscale proprio di tale forma di reddito da lavoro, le somme corrispondenti al cd. rendimento di polizza, traendo origine dalla forma (contratto di assicurazione sulla vita) prescelta dal datore di lavoro per attuare gli accantonamenti obbligatori, erano considerate, invece, esenti da imposizione, ai sensi del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 34, u.c., se liquidate prima dell’entrata in vigore della L. n. 482 del 1985, ed assoggettate a ritenuta del 12,50% se liquidate sotto il vigore di quest’ultima (cfr. Cass. 5506/07).

Ebbene, la decisa opzione dell’ordinamento per un regime di tassazione della previdenza complementare secondo una disciplina analoga a quella applicata ai redditi di lavoro, avviene – in subiecta materia – solo a seguito dell’entrata in vigore della disciplina impositiva di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13 che opera un rinvio al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 (nel testo applicabile ratione temporis), ed al relativo regime di tassazione separata dei redditi da lavoro.

3.2.3. E tuttavia – secondo il primo dei menzionati orientamenti giurisprudenziali, formatosi con specifico riferimento alla stessa forma di previdenza complementare in considerazione nel caso di specie, costituita dal PIA (Previdenza Integrativa Aziendale) – in tema di fondi previdenziali integrativi, la suindicata disciplina impositiva di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9, si riferisce, secondo 1’interpretazione fornita dal D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5, (convertito nella L. n. 30 deel 1997), esclusivamente ai lavoratori iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 cit.. Il predetto regime di tassazione separata non è, pertanto, applicabile ai lavoratori già iscritti – come nel caso di specie – a forme pensionistiche complementari, in epoca anteriore all’entrata in vigore del D.L. n. 124 del 1993.

Ne discende che, se a tali lavoratori, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, siano corrisposte somme costituite in parte da capitale riveniente dai contributi versati e per il residuo dai rendimenti netti realizzati attraverso la gestione della "sorte capitale", il predetto regime di tassazione separata si applica alla sola attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, in quanto disciplina riguardante tutti i redditi comunque dipendenti da quel rapporto. Per converso, alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento – costituenti mero reddito di i capitale non legato al rapporto di lavoro – si applica la ritenuta del 12,50% prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6. 3.2.4. Il menzionato indirizzo giurisprudenziale ha, poi, ulteriormente chiarito che l’individuazione di tale duplice criterio di tassazione non è impedita, nel caso di specie, nè – per quanto concerne il cd. rendimento di polizza – dalla particolare forma di rapporto assicurativo posto in essere nel caso in considerazione, nè – per quel che riguarda la "sorte capitale" – dal fatto che l’ente gestore del rapporto previdenziale (il fondo P.I.A.) sia un soggetto diverso dal datore di lavoro.

Ed invero, si è rilevato in proposito, per un verso, che le polizze P.I.A. – come quella ricorrente nel caso concreto – non corrispondono a contratti assicurativi tipici, posti in essere da soggetti istituzionalmente abilitati, ma danno luogo ad una figura contrattuale atipica, avente prevalente causa previdenziale, sebbene modulata come un contratto di capitalizzazione di versamenti da gestire.

Per altro verso, si è affermato che la qualifica del fondo P.I.A. quale ente terzo rispetto al datore di lavoro è inidonea ad elidere il nesso genetico – che, pertanto, va considerato comunque sussistente – con il rapporto di lavoro, che ha determinato la nascita del rapporto previdenziale rappresentato dalla predetta polizza, ed in relazione al quale la tassazione – limitatamente alla "sorte capitale", essendo il "rendimento di polizza" soggetto, come detto, alla predetta ritenuta al 12,50% – va operata in misura analoga a quella dell’indennità di fine rapporto, trattandosi di somme integrative del reddito da lavoro dipendente (cfr., in tal senso, Cass. 22974/10). Il regime derogatorio in questione, tuttavia, deve ritenersi applicabile solo ai capitali percepiti fino al 31.12.2000, essendo stata tale disciplina abrogata, con decorrenza dalla data suindicata del D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 3 mentre, per gli importi percepiti a decorrere dall’1.1.2001, trova integrale applicazione il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16 e 17. 3.2.5. Tutto ciò premesso, va rilevato che l’indirizzo giurisprudenziale ora menzionato è stato, poi, recepito e confermato dalle Sezioni unite di questa Corte, le quali – prendendo in esame proprio la vicenda del fondo P.I.A. costituito dall’ENEL – hanno ribadito che, in tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti ed a causa previdenziale prevalente, sono soggette ad un trattamento tributario diversificato, in ragione del periodo di tempo nel quale gli importi spettanti al dipendente sono dovuti.

E precisamente: a) per gli importi maturati fino al 31.12.2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 solo per quanto riguarda la "sorte capitale", corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6;

b) per gli importi maturati a decorrere dall’1.1.2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 cit., art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 (cfr. Cass. S.U. 22.6.2011 n. 13642).

4. Ciò posto, non può revocarsi in dubbio che nel caso di specie – nel quale viene in considerazione la domanda di rimborso proposta da un soggetto iscritto ad un fondo di previdenza complementare (derivante dalla conversione di una polizza assicurativa sulla vita), prima dell’entrata in vigore della L. n. 124 del 1993, e per somme maturate fino al 31.12.2000 – tali principi non siano stati correttamente applicati dall’impugnata sentenza.

La CTR ha, invero, del tutto erroneamente ritenuto di dover applicare tout court, senza distinzioni di sorta, la ritenuta a titolo di imposta del 12,50%, di cui alla L. n. 482 del 1985, art. 6 all’intero importo corrisposto al dipendente a titolo di TFR. 5. Di conseguenza, in accoglimento del ricorso, la sentenza n. 194/5/07 va cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che – verificata preliminarmente la sussistenza dei relativi presupposti di fatto – dovrà attenersi al seguente principio di diritto: "in tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, derivante dalla conversione di un precedente rapporto assicurativo, sono soggette, per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 solo per quanto riguarda la "sorte capitale", corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento (per tale dovendosi intendere, in base al citato arresto delle Sezioni Unite, il cd. rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato) si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6". 6. Il giudice di rinvio provvederà, altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione;

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che provvederà alla liquidazione anche delle spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 12-05-2011) 28-09-2011, n. 35204 Risarcimento in forma specifica

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Svolgimento del processo

Ricorre per cassazione L.P., per tramite del difensore, avverso la sentenza emessa in data 11 marzo 2010 dalla Corte d’appello di Reggio Calabria con la quale, in parziale riforma della sentenza 24 ottobre 2005 del Tribunale di Reggio Calabria, veniva ridotta la pena ad mesi OTTO di reclusione con conferma delle statuizioni relative all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato in ordine all’accertato delitto di cui all’art. 40 cpv. art. 589, comma 1, 2 e 3, commesso in (OMISSIS) in danno del lavoratore C. P. nonchè la condanna del prevenuto in solido con il responsabile civile: (OMISSIS), al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili. In esito all’espletata istruttoria era rimasto accertato che il C., in qualità di operaio addetto alla raccolta rifiuti del Comune di (OMISSIS), dopo esser risalito sulla pedana posteriore dell’autocarro adibito al tale operazione (condotto da Ca.

C. anch’egli imputato dello stesso delitto e poi assolto dal Tribunale per difetto di colpa) una volta svuotato il primo cassonetto, ad ore 6,30 circa del (OMISSIS), veniva improvvisamente sbalzato dal veicolo, rovinando sul selciato della strada asfaltata – che recava in quel punto, un piccolo dissesto – allorchè l’autista dell’autocarro – udito il segnale acustico convenuto con i netturbini – era ripartito a velocità ridottissima.

Nonostante l’immediato trasporto all’ospedale, l’infortunato vi giungeva cadavere. L’indagine autoptica aveva acclarato che la morte era stata causata da trauma cranico ed encefalico e che la vittima presentava fratture ed escoriazioni al tronco, a dimostrazione del fatto che aveva subito uno sfregamento con l’asfalto. Il Tribunale, sulla scorta di quanto accertato dal consulente del P.M. aveva ritenuto, che a cagionare la caduta dell’operaio, avessero contribuito sia il fatto che costui, in conseguenza di postumi di patologia poliomielitica, non era in grado di mantenere perfettamente la stazione eretta, presentando limitazioni alla capacità prensile dell’arto superiore destro, sia la circostanza che, al momento della caduta, l’infortunato non indossasse le apposite cinture di sicurezza: condotta che indubbiamente valeva ad integrare un concorso di colpa della vittima. Inoltre, con ulteriori argomentazioni anch’esse condivise dalla Corte distrettuale, il Primo Giudice aveva affermato che il L. rivestiva la qualità di datore di lavoro della vittima. Al prevenuto, quale funzionario del Comune di (OMISSIS), era stata infatti affidata, con provvedimento sindacale del 9 marzo 1983, la responsabilità anche del servizio di nettezza urbana; incarico preceduto da Delib. 29 ottobre 1993 della Giunta Municipale che lo aveva indicato come datore di lavoro – responsabile del procedimento, affidandogli, previa apposita attestazione della relativa copertura finanziaria, autonomia gestionale in relazione all’applicazione della normativa in tema di sicurezza del lavoro. Al L., i Giudici di merito avevano quindi addebitato di aver commesso il fatto sia per colpa generica sia per la violazione della specifica normativa antinfortunistica,avendo egli omesso di vigilare sull’osservanza dell’uso delle cinture di sicurezza e dei caschetti di protezione: presidi entrambi presenti sull’autocompattatore, ma non utilizzati dalla vittima D.Lgs. n. 626 del 1994, ex artt. 4, 5 e 35 ed avendo altresì il prevenuto destinato un soggetto non dotato di equilibrio, stabilità fisica e prontezza di riflessi, in quanto affetto da postumi di poliomielite, al compito di viaggiare in piedi sulla pedana posta sul retro dell’autocompattatore, sempre in violazione del citato D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4.

Articola la difesa, a sostegno dell’impugnazione, quattro motivi di ricorso denunziando vizi di inosservanza della legge penale e di difetto, contraddittorietà ed illogicità della motivazione che così possono sintetizzarsi. La Corte d’appello avrebbe, in primo luogo, violato il disposto dell’art. 521 cod. proc. pen. avendo ritenuto il L. "datore di lavoro di fatto" in contrasto quindi con la contestazione ove risulta allo stesso conferita siffatta posizione per effetto dell’adozione di specifici provvedimenti adottati dagli organi del comune. Non avrebbe comunque potuto ritenersi sussistente, secondo il ricorrente, un rapporto di lavoro subordinato nei confronti di lavoratori socialmente utili (categoria cui apparteneva la vittima) vincolati invece all’Ente pubblico da un mero rapporto di carattere previdenziale fondato sull’art. 38 Cost..

I Giudici d’appello avrebbero altresì errato nel ritenere responsabile della morte del C. il L. anzichè l’Ente utilizzatone delle sue prestazioni, essendo solo all’Ente riferibile ogni attività dell’imputato in virtù del rapporto di immedesimazione organica.

Lamenta in secondo luogo il ricorrente che la Corte d’appello abbia illogicamente e contraddittoriamente ritenuto di desumere profili di negligenza, ascrivibili al L. (in veste comunque di semplice funzionario dell’Ente e non di autonomo datore di lavoro) per non aver egli preveduto la verosimile incidenza negativa dei postumi della poliomielite sulle capacità prensili e di stazione eretta del lavoratore dopochè lo stesso imputato, all’esito della procedura di selezione delle unità lavorative avviate dall’Ufficio circoscrizionale per l’impiego di Reggio Calabria (tra le quali era incluso anche il C.) espletata in qualità di tecnico, aveva preteso il rilascio di specifica certificazione di idoneità di carattere sanitario, ritenendo di poter avviare il lavoratore al progetto di lavori socialmente utili, solamente grazie all’attestazione del dr. V.A., specialista tra l’altro in medicina sportiva, che aveva escluso che i postumi della poliomielite potessero compromettere lo svolgimento dell’attività lavorativa del C. quale netturbino, addetto ovviamente alla raccolta rifiuti utilizzando l’autocompattatore.

Assume in terzo luogo, la difesa che la Corte distrettuale sarebbe incorsa inoltre in errore Dell’addebitare al L. comportamenti colposi di omessa informazione e di omessa vigilanza sull’effettivo uso delle cinture di sicurezza (fraintendendo il significato delle parole del teste Ve.: collega di lavoro della vittima, presente al momento del fatto) nonchè di omesso controllo sull’uso dei caschetti protettivi in dotazione ai lavoratori sull’autocompattatore, non ritenendo condotta anomala ed imprevedibile l’omissione dell’uso della cintura di sicurezza, addebitabile alla vittima, quale causa sopravvenuta,da sola sufficiente a cagionare l’evento.

Si duole, con la quarta censura, il ricorrente della mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione maturata prima della pronunzia della sentenza di secondo grado e precisamente in data 17 dicembre 2006, dovendosi fare applicazione, nel caso di specie, del termine massimo di anni sette e mesi sei, previsto dalla previgente e più favorevole normativa in relazione alla pena edittale prevista, nel massimo, per il delitto di cui all’art. 589 cod. pen.,, commi 1 e 2 in anni cinque di reclusione.

Conclusivamente insta il ricorrente, in via principale, per l’assoluzione nel merito ovvero in subordine, per la declaratoria di estinzione del reato per maturata prescrizione, con ogni statuizione di legge.

Con motivi aggiunti depositati in cancelleria il 21 aprile 2011, la difesa, riportandosi integralmente a quanto già dedotto in atto di impugnazione, ha insistito nell’accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che preliminarmente, attese le conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale e dalla difesa dell’imputato – avuto riguardo al tempus commissi delicti ((OMISSIS)), al titolo del reato (omicidio colposo aggravato dalla violazione della disciplina antinfortunistica) ed alla pena edittale per lo stesso prevista, essendo state concesse dal Tribunale all’imputato le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull’aggravante contestata (tantochè la Corte d’appello aveva poi ulteriormente ridotto la pena base di UN anno di reclusione a quella di mesi OTTO, applicando, nella massima estensione, la riduzione di 1/3) – occorre verificare se, alla data della odierna udienza,sia interamente decorso il termine massimo di prescrizione (sette anni e mezzo) cui bisogna por mente in applicazione della normativa precedente alle modifiche introdotte con la L. n. 251 del 2005 di cui all’art. 157 cod. pen., comma 1 n. 4 e comma 2 da considerarsi più favorevole all’imputato ex art. 2 cod. pen., comma 4.

Ciò posto, va rilevata l’intervenuta prescrizione; detta causa estintiva del reato deve invero ritenersi verificata pur tenendo conto del principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte – con sentenza n. 1021/2001 (imp. Cremonese) – in tema di sospensione del decorso del termine di prescrizione in conseguenza di impedimento dell’imputato o del suo difensore; ed invero dagli atti si rileva che nel corso del giudizio di primo grado vi fu un primo rinvio dal 25 giugno al 31 ottobre 2003 (mesi 4 e giorni 6) nonchè un secondo dal 31 marzo al 25 giugno 2004 (mesi 2 e giorni 25): entrambi per l’adesione del difensore all’astensione dalle udienze proclamata dall’associazione di categoria ed infine un terzo rinvio dal 1 al 15 ottobre 2004 (giorni 15) per legittimo impedimento dell’imputato, per motivi di salute; di talchè, il termine massimo prescrizionale deve comunque ritenersi già definitivamente maturato in epoca precedente all’odierna udienza, pur sommando i periodi di sospensione sopra indicati. Deve poi convenirsi con il ricorrente che, nonostante le rilevate sospensioni del suddetto termine, la prescrizione si è compiuta in epoca anteriore alla sentenza di secondo grado, pronunziata in data 11 marzo 2010.

Tanto premesso ed avuto riguardo ai motivi dedotti dal ricorrente in relazione alle argomentazioni svolte dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria nell’impugnata sentenza, deve riconoscersi che il ricorso non presenta profili di inammissibilità per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perchè basato su censure non deducibili in sede di legittimità, essendo quindi pacificamente rilevabile l’intervenuta prescrizione (posto che si tratterebbe di causa originaria di inammissibilità).

Non sussistono peraltro le condizioni di legge per la sussumibilità del caso nella previsione dell’art. 129 cod. proc. pen., comma 2 anche per quanto di seguito si dirà nell’esaminare la fattispecie ai fini civilistici.

Invero, sotto un profilo d’ordine generale e sistematico, in presenza di una causa estintiva del reato, è precluso alla Corte di Cassazione un riesame dei fatti finalizzato ad un eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione (sia con riferimento alle valutazioni del compendio probatorio, sia con riferimento al vaglio delle altre deduzioni). Il sindacato di legittimità ai fini dell’eventuale applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., art. 4, comma 2, deve essere circoscritto all’accertamento della ricorrenza delle condizioni per addivenire ad una pronuncia di proscioglimento nel merito con una delle formule prescritte: la conclusione può essere favorevole al giudicabile solo se la prova dell’insussistenza del fatto o dell’estraneità ad esso dell’imputato risulti ictu oculi evidente, sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata, senza possibilità di nuove indagini ed ulteriori accertamenti che sarebbero incompatibili con il principio secondo cui l’operatività della causa estintiva, determinando il congelamento della situazione processuale esistente nel momento in cui è intervenuta, non può essere ritardata. Qualora, dunque, il contenuto complessivo della sentenza non prospetti, nei limiti e con i caratteri richiesti dall’art. 129 cod. proc. pen., l’esistenza di una causa di non punibilità più favorevole all’imputato, prevale l’esigenza della definizione immediata del processo. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, addirittura la sussistenza di una nullità (pur se di ordine generale ed a fortiori se relativa) non è rilevabile nel giudizio di cassazione, "in quanto l’inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva" (in tal senso, ex plurimis: Sez. Un. n. 1021/2001 Sez. Un. n. 35490/2009).

L’impugnata sentenza deve essere pertanto annullata senza rinvio, ai fini penali, per esserci reato estinto per maturata prescrizione.

Precluso risulta pertanto, nella concreta fattispecie – giova subito evidenziarlo – l’esame dell’eccepita nullità della sentenza impugnata in ragione della ritenuta violazione del disposto dell’art. 521 e art. 522 cod. proc. pen. che pacificamente configurano una nullità di ordine relativo.

La declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione comporta invece la necessità di esaminare le doglianze del ricorrente ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili ( art. 578 cod. proc. pen.).

A fini civili il ricorso deve essere rigettato, per l’infondatezza delle censure addotte a suo sostegno.

Giova ancora preliminarmente premettere in linea generale quanto al vizio di motivazione, deducibile in sede di legittimità che esso deve, per espressa previsione normativa, risultare dal testo del provvedimento impugnato, o – a seguito della modifica apportata all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8 – da "altri atti del procedimento specificamente indicati nei motivi di gravame". Il che comporta – quanto al vizio di manifesta illogicità -, per un verso, che il ricorrente deve dimostrare in tale sede che l’iter argomentativo seguito dal giudice è assolutamente carente sul piano logico e che, per altro verso, questa dimostrazione non ha nulla a che fare con la prospettazione di un’altra interpretazione o di un altro iter, quand’anche in tesi egualmente corretti sul piano logico; ne consegue che, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente (come peraltro verificatosi nella fattispecie in esame) gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si presterebbero ad una diversa lettura o interpretazione, ancorchè, in tesi, munite di eguale crisma di logicità (cfr. Cass., Sez. Un., 27.9.1995, n. 30). Quanto, al primo profilo di doglianza, col quale si censura, la logicità e congruenza del percorso motivazionale esplicitato dalla gravata sentenza e si assume l’erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche che avrebbe indotto la Corte distrettuale ad attribuire al L. la qualifica di datore di lavoro di fatto della vittima, appare opportuno innanzitutto richiamare, ad evitare inutili ripetizioni, quanto succintamente esposto in narrativa,circa gli assunti motivazionali della gravata sentenza. Va poi altresì sottolineato che, con argomentazioni ineccepibili e coerentemente basate sull’inequivoco enunciato dei due provvedimenti amministrativi in atti (Delib. della Giunta municipale del Comune di Motta S. Giovanni in data 29 ottobre 1998 e del Sindaco in data 9 marzo 1999) la Corte distrettuale ha individuato nell’imputato la qualifica di datore di lavoro responsabile del servizio di nettezza urbana, atteso anche il disposto affidamento allo stesso, di autonomia gestionale;

ciò in conformità al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 2, come sostituito dal D.L. n. 242 del 1996. L’esecutività e definitività di detti provvedimenti (ed in particolare della deliberazione del Sindaco) anche in riferimento all’assegnazione della relativa autonomia gestionale, nell’ambito degli stanziamenti di bilancio "in relazione alle incombenze di cui alle norme sulla sicurezza del lavoro" priva in radice di ogni fondatezza le obiezioni del ricorrente in ordine al difetto di attribuzione di un effettivo potere di spesa fino all’adozione del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) che comunque non avrebbe per nulla potuto condizionare l’adempimento degli obblighi antinfortunistici, giusta le omissioni ascrittegli nel capo di imputazione, per non aver vigilato sull’uso delle cinture e dei caschi di sicurezza e per aver destinato alle mansioni di netturbino un soggetto fisicamente non idoneo che peraltro,a richiesta della stessa Amministrazione comunale, aveva dovuto esibire, ai fini dell’assunzione, ulteriori e specifiche attestazioni di idoneità alle stesse mansioni, rilasciate dal dr. V.A., specialista tra l’altro, in medicina sportiva. La Corte distrettuale ha quindi fatto corretta applicazione della specifica normativa, puntualmente recependo l’orientamento – consolidato e prevalente – della giurisprudenza di legittimità in tema di individuazione del dipendente pubblico titolare della qualifica di datore di lavoro, nell’ambito dell’organigramma degli enti pubblici territoriali, cui incombe l’osservanza dei precetti antinfortunistici (cfr. ex multis: Sez. 3 n. 19634/2003; Sez. 3 n. 47249/2005; Sez. 4 n. 34804/2010) restando in linea di principio, in tali casi, il sindaco invece esente da responsabilità (cfr. Sez. 3 n. 2297/1999). Nè rileva in contrario, ad onta della tesi sostenuta dal ricorrente, il fatto che, come statuito dalla Sez. 1 civile (con la sentenza n. 3452/2010) ed anche dalle Sezioni Unite civili di questa Corte (cfr. S.U. n. 22276/2004; S.U. n. 3/2007) chiamate a dirimere una controversia circa la spettanza degli emolumenti a soggetti impiegati nei c.d. lavori socialmente utili e circa la ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo abbiano escluso la sussistenza, tra l’ente pubblico ed i singoli lavoratori, di un rapporto di lavoro subordinato, ravvisando unicamente un rapporto giuridico previdenziale, già evidenziato dalla dottrina giuslavoristica, fondato sul disposto dell’art. 38 Cost., nel cui ambito il lavoratore, che svolge un’attività volta alla realizzazione di un interesse di carattere generale, ha diritto ad emolumenti privi di natura retributiva, ma di natura previdenziale. Non pare invero possa dubitarsi che, sulla base dei principi di ordine generale in materia antinfortunistica, dalla circostanza – indiscussa – della prestazione di lavoro resa dalla vittima in favore dell’ente pubblico territoriale (nel caso di specie: Comune di (OMISSIS)) dovesse conseguire l’obbligo, a carico del datore di lavoro (individuato, trattandosi di amministrazione pubblica, a norma del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 2 come sostituito dal D.Lgs. n. 242 del 1996), dell’osservanza della specifica normativa di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute del prestatore di lavoro, introdotta dallo stesso D.Lgs. n. 626 del 1994.

Quanto alla terza ed alla quarta censura (da trattarsi congiuntamente concernendo entrambe le specifiche condotte di colpose addebitata al L.) va evidenziato che la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione delle richiamate disposizioni normative dandone conto con argomentazioni assolutamente congrue e condivisibili. Ma pertanto la Corte distrettuale in particolare sottolineato che l’imputato:

1. per grave imprudenza ed in violazione del disposto del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 5, lett. c) aveva adibito il C. alle mansioni di netturbino – che comportavano lo stazionamento del lavoratore, in equilibrio ed in piedi, sulla pedana posteriore dell’autocompattatore in movimento, benchè affetto da postumi di poliomielite tali da comprometterne la stazione eretta e le capacità prensili dell’arto superiore destro (tanto da esser conosciuto con l’epiteto dialettale di: "ciunco" ovverosia di zoppo) sì da esigere, ai fini del completamento della procedura di assunzione, l’esibizione di un’ulteriore certificazione medica di idoneità, invero di contenuto generico e comunque non rilasciata da un medico competente ex Lege n. 626 del 1994, ma da medico, come già rilevato,specialista in medicina sportiva;

2. versando in generica negligenza ed incorrendo nella violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 5, lett. f), aveva omesso di istruire i lavoratori e di vigilare sull’impiego dei mezzi di sicurezza individuali ed in particolare delle cinture di sicurezza ( D.P.R. n. 547 del 1955, art. 4), di cui l’autocompattatore era pacificamente dotato (sulle quali, come riscontrato de visu da Ufficiale di P.G., si era formato, dalla parte esterna, uno strato di polvere, a dimostrazione del loro, "ordinario" non utilizzo; ciò a prescindere logicamente dall’esistenza di nodi più o meno fortemente serrati) come comprovato dalla deposizione del teste Ve.

(collega di lavoro della vittima che si trovava anch’egli, al momento dell’incidente, in servizio sullo stesso auto compattatore) che aveva riferito di mere raccomandazioni rivolte loro dal L. sull’uso delle cinture di sicurezza, senza far luogo a controlli specifici od "a sorpresa" sul luogo di lavoro; che aveva ammesso il saltuario uso delle cinture stesse mentre operava sulla pedana dell’autocompattatore e che, nel caso di specie, non si era curato, prima di dare all’autista il segnale di partenza convenuto, di verificare che la vittima fosse perfettamente imbracata;

3. per non aver altresì vigilato, (così omettendo colposamente gli specifici e già richiamati obblighi a tutela della incolumità dei lavoratori) sull’impiego dei baschetti presenti sull’autocompattatore e preordinati alla salvaguardia di eventuali lesioni al capo, mai indossati durante il lavoro svolto a bordo dell’autocompattatore, come era emerso dalle dichiarazioni del teste Ve., non smentite da alcuna diversa emergenza processuale, ben potendo aver rivestito efficacia concausale rispetto all’evento, l’omesso impiego del casco protettivo, attesochè il decesso del C. fu dovuto a trauma cranico.

Ha inoltre la Corte d’appello escluso, attenendosi anche sul punto alla consolidata giurisprudenza di legittimità, che l’omesso impiego delle cinture di sicurezza (il cui uso, attesa la ricostruzione dell’infortunio nei termini sopraricordati, avrebbe pacificamente impedito la caduta del C. e quindi l’evento letale conseguitone) abbia costituito un comportamento anomalo ed imprevedibile tale da interrompere il nesso di causa con le evidenziate omissioni ascrivibili a colpa dell’imputato.

Infatti, poichè la normativa antinfortunistica risulta finalizzata a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da una sua negligenza, imprudenza ed imperizia, la responsabilità del datore di lavoro può esser esclusa solo in presenza di "un comportamento del lavoratore stesso che presenti i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, che sia del tutto imprevedibile od inopinabile" (cfr. ex multis: Sez. 4 n. 38877 del 29 settembre 2005 – dep. 21 ottobre 2005 – imp. P.C. in proc. Fani; Sez. 4 n. 21587 del 23 marzo 2007 – dep. 1 giugno 2007 – imp. Pelosi). Solamente quindi "un comportamento anomalo del lavoratore"; "estraneo al processo produttivo od alle mansioni attribuite"; "ontologicamente avulso da ogni ipotizzarle intervento e prevedibile scelta del lavoratore" (Sez. 4 n. 38850 del 23 giugno 2005 – dep. 21 ottobre 2005 – imp. Minotti) può rivestire il ruolo di causa sopravvenuta, da sola sufficiente a cagionare l’evento, interrompendo il nesso di causa sì da condurre ad escludere la responsabilità del datore di lavoro.

Ora, nel caso di specie, la non occasionalità della condotta, pur negligente ed imprudente, posta in atto dalla vittima nell’ambito dell’espletamento delle mansioni a lei demandate in relazione alle direttive comunque ricevute ed alla materiale dotazione sull’autocompattatore dei mezzi di sicurezza individuali vale ad escludere che si versi in ipotesi di condotta abnorme, imprevedibile, eccezionale ed avulsa dalle operazioni cui il lavoratore era in concreto addetto. In conclusione deve rilevarsi che, ove l’imputato non fosse venuto meno ai propri doveri di vigilanza e di controllo riconnessi alla posizione di garanzia rivestita, l’evento sarebbe stato evitato, essendo peraltro del tutto prevedibile la violazione comportamentale commessa dal lavoratore.

Al rigetto del ricorso agli effetti civili consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio, in favore delle costituite parti civili, come in dispositivo liquidate.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perchè estinto il reato per prescrizione.

Rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna il ricorrente alla rifusione in favore delle costituite parti civili, delle spese di questo giudizio che, unitariamente e complessivamente, liquida in Euro 1.800,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-06-2011) 11-10-2011, n. 36590 Determinazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p. in data 21 settembre 2010, il Tribunale di Sciacca ha applicato a S.S. la pena di sei giorni di reclusione (sostituita da Euro 228,00 di multa) in aumento alla pena inflitta al medesimo con il decreto penale di condanna emesso dal GIP dello stesso Tribunale il 26 settembre 2007 e divenuto esecutivo il 26 ottobre 2007, per omesso versamento all’INPS di ritenute previdenziali.

2. – Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Palermo, deducendo violazione di legge, per essere stata applicata una pena in misura inferiore al minimo legale.

Motivi della decisione

3. – Il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Palermo è fondato. Infatti, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte (ex plurimis, Sez. 2, 27 gennaio 2010, n. 5973; Sez. 5, 25 ottobre 2005, n. 46790; Sez. 6, 3 dicembre 2003, n. 4917/2004), il limite minimo di quindici giorni, previsto per la reclusione dall’art. 23 c.p., comma 1, è assoluto e perciò irriducibile, sia ai fini della pena da infliggersi in concreto sia ai fini dei calcoli intermedi; nè il predetto limite può essere superato, in caso di pena patteggiata, per effetto dell’applicazione della diminuente di cui all’art. 444 c.p.p. Tale illegale statuizione non può, tuttavia, essere rettificata dalla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 619 c.p.p., in quanto il negozio processuale si è formato con riguardo ad una specifica quantificazione della sanzione e non può presumersi un analogo consenso delle parti in ordine ad una sanzione di diversa entità. 4. – Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Sciacca per l’ulteriore corso (compreso, eventualmente, un nuovo e legittimo patteggiamento, ex art. 444 c.p.p.).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Sciacca per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20-04-2012, n. 6217 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 15 – 30.9.2009, in riforma della pronuncia di primo grado, ritenuta la nullità del termine apposto al contratto di lavoro, decorrente dall’8.7.2002, concluso fra la Poste Italiane spa e M.E. ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, per esigenze tecniche organizzative e produttive e in concomitanza ad assenze per ferie contrattualmente dovute a tutto il personale nei periodo estivo, dichiarò che dalla suddetta data dell’8.7.2002 era intercorso fra le parti un rapporto a tempo indeterminato, ordinò la riammissione della lavoratrice nel medesimo posto di lavoro e condannò la parte datoriale al pagamento delle retribuzioni dalia data di messa in mora, avvenuta con raccomandata del 17.11.2004, oltre agii interessi legali sulle somme rivalutate.

Per la cassazione di tale sentenza la Poste Italiane spa ha proposto ricorso fondato su cinque motivi e illustrato con memoria.

L’intimata M.E. ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1. Il contratto di lavoro per cui è causa è stato concluso "ai sensi della vigente normativa per esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie prodotti e servizi, nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002, congiuntamente alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenza per ferie contrattualmente dovute a tutto il personale nel periodo estivo".

La Corte territoriale ha reputato la nullità del termine finale stante il mancato rispetto del canone di trasparenza, per la genericità delle esigenze, che nulla dicevano in ordine al nesso causale che le doveva collegare alle mansioni per cui la lavoratrice era stata assunta; inoltre la relativa indicazione avrebbe dovuto essere contenuta nel contratto e doveva precedere l’esecuzione della prestazione in vista dell’esigenza di veridicità e immodificabilità; nè potevano essere richiamati come causale gli accordi di mobilità interaziendali, "di per sè inidonei a giustificare la mancata specificazione dei motivi con inerenza alla singola assunzione". 1.1 Tale impostazione è stata diffusamente censurata dalla parte ricorrente con i primi due mezzi, da esaminarsi congiuntamente.

La questione all’esame è già stata affrontata dalla giurisprudenza di legittimità e risolta con l’affermazione del principio secondo cui l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone ai datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, si da rendere evidente la specifica connessione fra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione de lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa; spetta al giudice di merito accertare, con valutazione che, se correttamente motivata ed esente da vizi giuridici, resta esente dal sindacato di legittimità, la sussistenza di tali presupposti, valutando ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni specificatamente indicate con atto scritto ai fini dell’assunzione a termine, ivi compresi gli accordi collettivi intervenuti fra le parti sociali e richiamati nel contratto costitutivo del rapporto (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 2279/2010; 10033/2010; 16303/2010).

1.2 Ed invero l’esplicitazione delle ragioni dell’apposizione del termine può risultare anche indirettamente dal contratto di lavoro, attraverso il riferimento ad altri testi scritti accessibili dalle parti, in particolare nel caso in cui, data la complessità e la articolazione del fatto organizzativo, tecnico o produttivo che è alla base della esigenza dell’assunzione a termine, questo risulti analizzato in specifici documenti, specie a contenuto concertativo, richiamati nella causale di assunzione; nel caso in esame, come detto, il contratto di assunzione oltre a richiamare "esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche prodotti e servizi", fa riferimento anche alla "attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002", in base ai quali, come dedotto dalla parte ricorrente, le parti si erano date atto, fra l’altro, che la Società avrebbe continuato a fare ricorso all’attivazione di contratti a tempo determinato per sostenere il livello del servizio di recapito durante la fase di realizzazione dei processi di mobilità. 1.3 In effetti la Corte territoriale ha limitato il proprio esame alle ragioni indicate nella prima parte della clausola riportata in seno al contratto di assunzione, ritenendole vaghe e meramente apparenti, ma non ha anche valutato – ritenendoli "di per sè" inidonei a giustificare la mancata specificazione dei motivi – l’incidenza che sulla posizione della dipendente potevano dispiegare gli accordi collettivi indicati nello stesso contratto.

L’omissione di tale valutazione appare censurabile, in quanto deve rilevarsi che, seppur nel nuovo quadro normativo di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, alla contrattazione collettiva non spetti più un autonomo potere di qualificazione delle esigenze aziendali idonee a consentire l’assunzione a termine, tuttavia, la mediazione collettiva ed i relativi esiti concertativi restano pur sempre un elemento rilevante di rappresentazione delle esigenze aziendali in termini compatibili con la tutela degli interessi dei dipendenti, con la conseguenza che gli stessi debbono essere attentamente valutati dal giudice ai fini della configurabilità ne caso concreto dei requisiti della fattispecie legale. Nei suddetti limiti i motivi all’esame devono pertanto ritenersi fondati.

2. Quanto alla causale alternativa delle esigenze sostitutive, la Corte territoriale ne ha ritenuto l’illegittimità mancando l’indicazione del nome del dipendente sostituito.

Tale impostazione è stata censurata dalla parte ricorrente con il terzo mezzo.

2.1 Anche tale questione è già stata affrontata dalla giurisprudenza di questa Corte, che l’ha condivisibilmente risolta con l’enunciazione del principio secondo cui, in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, con cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, l’onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto; pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alta conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 1576/2010;

4267/2011).

2.2 La parte ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non ha tuttavia specificato se e in forza di quali elementi – al di là della mera indicazione dei termini iniziale e finale del rapporto e della generica contemplazione della concomitanza assenza per ferie contrattualmente dovute nel periodo estivo – sia stata integrata, nel caso all’esame, l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti; dal che discende, modificata la motivazione della sentenza impugnata nei termini anzidetti, il rigetto del motivo all’esame.

3. Va ribadito il principio, già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte ed applicabile alla fattispecie all’esame, secondo cui l’indicazione di due o più ragioni legittimanti l’apposizione di un termine ad un unico contratto di lavoro non è in sè causa di illegittimità del termine stesso, ove non sussista incompatibilità o intrinseca contraddittorietà, nè ridondando ciò, di per sè solo, salvo un diverso accertamento in concreto, in incertezza della causa giustificatrice dell’apposizione del termine (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 16396/2008; 16424/2010).

Pertanto, dovendo escludersi nel caso concreto profili di incompatibilità o intrinseca contraddittorietà fra le due distinte causali, la rilevata illegittimità di quella inerente all’esigenza di sostituire lavoratori assenti non comporta altresì, di per sè, l’illegittimità dell’altra e già esaminata causale.

4. Il quarto e il quinto mezzo, relativi alle conseguenze risarcitorie, restano assorbiti.

5. In definitiva il ricorso va accolto nei limiti anzidetti, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvio al Giudice designato in dispositivo, che procederà a nuovo esame conformandosi agli indicati principi di diritto e provvedere altresì sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, rigetta il terzo e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Bologna.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.