Cass. civ. Sez. V, Sent., 23-05-2012, n. 8120 Imposta regionale sulle attivita’ produttive

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 101/1/10, depositata il 19.4.10, la Commissione Tributaria Regionale delle Marche rigettava l’appello proposto dal promotore finanziario M.P. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’IRAP, versata per gli anni di imposta 2002 e 2003. 2. La CTR, invero, riteneva sussistente il requisito dell’autonoma organizzazione, costituente il presupposto per l’applicabilità dell’imposta in questione, esclusivamente in considerazione della natura dell’attività (consulente ed intermediario finanziario) svolta dal M..

3. Per la cassazione della sentenza n. 101/1/10 ha proposto ricorso il contribuente affidato ad un unico motivo. L’amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva. Il ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso, il M. denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 2007, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. 1.1. Avrebbe, invero, errato la CTR nel ritenere che il solo fatto che il M. esercitasse l’attività di promotore finanziario, ricompresa nel novero delle attività commerciali di cui all’art. 2195 c.c., costituisse indice sicuro della riconducibilità di tale attività a quella di impresa, "alla quale è connaturale l’elemento organizzazione di cui all’art. 2082 c.c.".

Ed infatti, a parere del ricorrente, il presupposto fondamentale per l’applicazione dell’IRAP, costituito dall’esistenza di un’autonoma organizzazione, sussisterebbe sia per coloro che svolgono un’attività imprenditoriale, sia per i soggetti che espletano, invece, un’attività libero-professionale; ma per questi ultimi – a differenza dei primi – tale requisiti potrebbe anche essere escluso, sulla base dall’esame di tutte le peculiarità della fattispecie concreta.

Sicchè sarebbe del tutto evidente, ad avviso del M., che il riscontro del predetto presupposto di imposta avrebbe dovuto essere operato dal giudice di appello in concreto, in relazione alla singola fattispecie, sulla scorta dell’esame di tutti i dati fattuali che la connotavano, e non di certo – come ha proceduto la CTR – in base alla sola considerazione della natura dell’attività svolta (promotore finanziario).

2. Il motivo è fondato e va accolto.

2.1. Va osservato, infatti, che l’attività di promotore finanziario – disciplinata, dapprima, dalla L. n. 1 del 1991, art. 5, poi, dal D.Lgs. n. 415 del 1996, art. 23 e, quindi, dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31 – è dalle disposizioni succitate definita come quella di colui che esercita professionalmente, "in qualità di dipendente, agente o mandatario", l’attività di offerta fuori sede di servizi finanziari. E’, pertanto, del tutto evidente che, solo quando è svolta da un promotore finanziario che possa qualificarsi come imprenditore, sulla base del riscontro, in concreto, di un’organizzazione deputata all’espletamento dell’attività economica di impresa, con gestione a proprio rischio, tale attività può essere inquadrata tra quelle ausiliarie previste dall’art. 2195 c.c., n. 5, e costituisce, dunque, un’impresa commerciale (assoggettabile, tra l’altro, a fallimento) (Cass. 18135/02).

Ne discende che, anche alla stregua dell’interpretazione costituzionalmente orientata fornita da C. Cost. n. 156/01, l’assoggettamento ad IRAP dell’attività del promotore finanziario postula una valutazione complessiva di detta attività, da effettuarsi sulla scorta di tutti gli elementi fattuali che connotano la fattispecie concreta.

L’attività del promotore può assumere, invero, – di volta in volta – connotati diversi, variabili tra la figura del lavoro subordinato dipendente, esente da imposta, quella del lavoro autonomo, assoggettabile ad imposta solo in presenza di un’autonoma organizzazione, e quella dell’attività di impresa, decisamente e pacificamente sottoposta ad imposizione (cfr. Cass. 8177/07).

2.2. Alla stregua dei rilievi che precedono, è pertanto di tutta evidenza – a giudizio della Corte – la totale insufficienza ed inadeguatezza della motivazione dell’impugnata sentenza, laddove la stessa ha desunto l’assoggettabilità ad IRAP dell’attività svolta dal M., esclusivamente in considerazione del fatto che si trattava di promotore finanziario, di per sè – secondo l’erronea valutazione della CTR – costituente una figura di imprenditore commerciale assoggettabile all’imposta in questione.

3. Per tutte le ragioni esposte, dunque, in accoglimento del ricorso, la sentenza n. 101/1/10 va cassata, con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale delle Marche, che dovrà riesaminare il merito della controversia, provvedendo a determinare l’assoggettabilità, o meno, ad imposta dell’attività esercitata dal M., sulla scorta di tutti gli elementi di fatto offerti dalla fattispecie concreta, in ordine alla sussistenza di un’autonoma organizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3. 4. Il giudice di rinvio provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale delle Marche, che provvederà alla liquidazione anche delle spese del presente giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 25-06-2012, n. 10585

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Svolgimento del processo

Con citazione del 1997, S.A. esponeva che M.L. aveva ceduto alla Termodinamica srl un terreno in (OMISSIS) con atto del 1973; che, con altro atto dello stresso anno, G.M. aveva venduto alla stessa Società altro terreno confinante con il primo; che i detti terreni, pur se liberi da trascrizioni ed iscrizioni, risultavano di fatto occupati, con altri di maggiore superficie, da P.A., a titolo di soccida in base ad un contratto del 1972. Successivamente, con scrittura privata del 1977, detto accordo era stato sciolto consensualmente tra gli eredi M. ed il P.; che peraltro, la Azienda agricola Due srl (così era mutata la denominazione della Termodinamica srl), venuta a conoscenza di una nuova occupazione dei detti terreni da parte dello stesso P., aveva proposto nei di lui confronti azione possessoria, senza peraltro invocare l’accordo del 1977 e la relativa domanda era stata respinta.

Con atto del 1995, la predetta Società aveva venduto i detti terreni ad S.A., la quale, perdurando occupazione degli stessi da parte del P., aveva esplicato azione di rivendica di fronte al Tribunale di Avezzano, assumendo che la prova della proprietà in suo favore dei detti terreni emergeva dai titoli di acquisto, che coprivano il ventennio anteriore alla domanda, sostenendo che il P. aveva riconosciuto, con la scrittura del 1977, di essere mero detentore degli stessi, non potendo quindi invocare alcun tipo di usucapione. Il convenuto, resisteva alla domanda attorea e proponeva domanda riconvenzionale di usucapione dei terreni de quibus.

Con sentenza del 2001, l’adito Tribunale rigettava la domanda di revindica della particella 280, siccome non era ravvisabile il possesso ultraventennale della S., e rigettava altresì la riconvenzionale di usucapione della stessa.

Quanto alla particella 128, il P. non risultava aver mai assunto rispetto alla stessa la veste di detentore e l’aveva sempre posseduta, di talchè andava accolta la riconvenzionale di usucapione.

Avverso tale decisione proponeva appello la S., cui resisteva il P., che proponeva a sua volta appello incidentale.

Con sentenza in data 28.2/30.3.2006, la Corte di appello de L’Aquila rigettava entrambe le impugnazioni e compensava le spese.

Osserva la Corte distrettuale che le risultanze processuali portavano ad escludere che la part. 128 fosse stata oggetto del rapporto di soccida, nè potevano considerarsi conclusive in senso contrario le asserzioni del difensore del P. nel corso del giudizio possessorio di fronte al pretore di Tagliacozzo, nè il diverso tenore della sentenza rispetto alle ordinanze adottate nel corso del giudizio.

Quanto alla part. 280, l’onere probatorio gravante sulla parte non poteva ritenersi attenuato, non risultando elementi idonei a far venir meno la sussistenza della necessità della probatio diabolica, non offerta dalla S..

Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di due motivi, la S.; resiste con controricorso il P., il quale ha anche proposto ricorso incidentale sulla base di due motivi.

Motivi della decisione

I due ricorsi, principale ed incidentale, sono rivolti avverso la stessa sentenza e vanno pertanto riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c..

Ratione temporis, va preliminarmente rilevato che il ricorso principale doveva contenere, a norma dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto con D.Lgs. 2 febbraio 2006, n 40, entrato in vigore il 3.2 dello stesso anno, la formulazione dei quesiti; infatti la sentenza impugnata era stata pubblicata il 30.3.2006 e la successiva abrogazione della norma de qua non esplica efficacia relativamente alle sentenze pronunciate prima della abrogazione di essa (L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4.7.2009).

Stante che i quesiti esulano totalmente dal ricorso principale, lo stesso, ai sensi della norma sopracitata, deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorso incidentale contiene invece i quesiti richiesti, ma lo stesso è completamente carente della esposizione dei fatti di causa;

è appena il caso di ricordare che non è consentito, come si è fatto nella specie, di fare riferimento ai fatti esposti nella sentenza impugnata.

Ricordato che ai fini della sussistenza del requisito de quo, prescritto, a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, che in esso vengano indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perchè il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti od atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata (cfr. Cass. 12.6.2008, n. 15808), va rilevato che nella specie non è possibile, neppure attraverso la lettura del ricorso incidentale, risalire alla cognizione di tutti gli elementi processuali e sostanziali, utili al fine suddetto.

In conseguenza di ciò, anche il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile.

La declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi giustifica la compensazione delle spese relative al presente procedimento per cassazione.

P.Q.M.

riuniti i ricorsi, la Corte li dichiara inammissibili e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 17-07-2012, n. 12207 Lodo Contratto di appalto

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Svolgimento del processo

1.- La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza non notificata del 15 novembre 2010, ha rigettato l’impugnazione proposta dal Comune di Arena per nullità del lodo arbitrale, emesso il 12 luglio 2005, che, in relazione ad un appalto eseguito per la costruzione della locale Casa mandamentale, lo aveva condannato a pagare varie somme all’appaltatore L.M., titolare dell’omonima impresa individuale, in conseguenza di sospensioni ordinate dall’Amministrazione per effetto di una perizia suppletiva e di variante.

1.1.- La Corte d’appello ha ritenuto che le critiche al lodo avanzate dal Comune, in ordine alla mancata conferma nel conto finale dei lavori delle riserve iscritte dall’appaltatore nel registro di contabilità, involgessero l’esame di circostanze di fatto esulanti dall’ambito delle sue competenze, in ordine all’implicita rinuncia (esclusa dagli arbitri) alle riserve da parte dell’appaltatore; ha ritenuto insussistente la violazione del principio dell’onere della prova, ai fini alla dimostrazione della fondatezza delle domande relative alle riserve, e del divieto di affidare al consulente tecnico d’ufficio l’incarico di accertare la sussistenza, e non già solo la quantificazione, dei danni lamentati dall’appaltatore in conseguenza delle sospensioni; ha inoltre escluso il dedotto errore di diritto riguardante il calcolo dei maggiori oneri per spese generali, non essendo stata indicata la norma violata o erroneamente applicata.

2.- Il Comune di Arena propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati in una memoria. L.M. resiste con controricorso e una memoria.
Motivi della decisione

1.- Nel primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del R.D. n. 350 del 1895, art. 64, art. 2787 c.c., comma 2 e art. 2697 c.c., nonchè difetto di motivazione, poichè le domande iscritte nel registro di contabilità ma non confermate nel conto finale dovevano essere considerate rinunciate dall’appaltatore, le cui domande erano comunque carenti sul piano probatorio.

Il motivo è inammissibile in entrambi i profili.

1.1.- Il vizio di violazione di legge previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3, dev’essere dedotto non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare quali determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata siano in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità e/o dalla prevalente dottrina, diversamente non ponendosi la Corte in condizione d’adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della censura.

Pertanto, all’enunciazione della violazione di norme determinate deve far seguito una trattazione puntuale nella quale, per ciascuna di esse, siano sviluppati argomenti in diritto con i contenuti richiesti dal combinato disposto dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e art. 366 c.p.c., n. 4, perchè al motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’uno, possa essere riconosciuto il requisito della specificità, imposto dall’altro, che ne consente la valutazione ad opera di questa Corte (v., tra le tante, Cass. sez. un. n. 4192/2012; n. 19282/2010, n. 6654/2005). Nella specie, per contro, la ricorrente non ha sviluppato nell’esposizione argomento alcuno in diritto, inteso nel senso sopra precisato, per contestare, con specifico riferimento a ciascuna delle norme asseritamente violate, in relazione a quale determinato convincimento espresso dal giudice del merito possa essere ravvisata un’altrettanto determinata applicazione erronea o falsa di quella singola norma, onde il motivo, sotto l’esaminato profilo, è da considerare inammissibile per difetto della necessaria specificità.

1.2.- La censura rivolta alla sentenza impugnata per vizio di motivazione è ugualmente inammissibile, prospettando una valutazione delle questioni di diritto e/o di fatto in senso difforme da quella operata dal giudice di merito, cioè contrapponendo al convincimento espresso dal giudice quello soggettivo della parte, ritenuto più appagante, ma senza lo svolgimento di argomentate critiche alla completezza e logicità delle ragioni delle decisioni.

Con riguardo agli effetti della mancata conferma nel conto finale dei lavori delle riserve iscritte da parte dell’appaltatore, vale il principio secondo cui, a norma del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 26 e del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 54 e 64, l’iscrizione delle riserve nel registro di contabilità è condizione necessaria ma non sufficiente per la loro efficacia, essendo necessaria anche la loro conferma all’atto della sottoscrizione del conto finale (v. Cass. n. 17906/2004). La Corte ha tuttavia precisato che il R.D. n. 350 del 1895, art. 64 – secondo il quale, se l’appaltatore non sottoscrive il conto finale nel termine fissatogli o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nei modi prescritti nel registro di contabilità, il conto finale si avrà come da lui definitivamente accettato – si limita a prevedere una presunzione di accettazione che ha natura relativa ed è quindi superabile con la prova di una positiva volontà dell’appaltatore di non accettare il conto finale (v. Cass. n. 24825/2005) e tale positiva volontà è ravvisabile nei casi di "andamento anomalo della contabilità dell’appalto" (v. Cass. n. 11852/2007 in motiv.).

La sentenza impugnata, interpretando il dictum arbitrale, ha escluso che nella mancata conferma delle riserve iscritte fosse implicita una accettazione del conto finale da parte dell’appaltatore, valorizzando anche la situazione di incertezza, già rilevata dagli arbitri, nella identificazione dei documenti contabili e delle loro date. Tale motivazione non è stata specificamente censurata sotto il profilo della illogicità o lacunosità, tendendosi piuttosto a sollecitare una revisione del giudizio di fatto già svolto in sede arbitrale, la quale è inammissibile anche per le ragioni che saranno illustrate a proposito del secondo motivo.

2. Nel secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 191 c.p.c., e segg. e art. 2697 c.c., nonchè difetto e illogicità della motivazione, per avere gli arbitri delegato al consulente tecnico d’ufficio di accertare le cause delle sospensioni e l’esistenza stessa dei danni lamentati dall’impresa; per avere accolto pretese dell’impresa infondate nell’an e nel quantum, ritenendo illegittime le sospensioni dei lavori per inadempienze non provate della stazione appaltante, anche quanto alla durata e alle conseguenze dannose delle stesse; per avere ritenuto erroneamente provati i danni lamentati dall’impresa per il prolungato impegno fideiussorio e l’ammortamento e per avere calcolato erroneamente il maggiore compenso per le spese generali.

2.1.- Il motivo è inammissibile.

Il Comune ripropone inammissibilmente le critiche già prospettate davanti alla corte territoriale, intese a denunciare errori di diritto, ma in realtà volte a sollecitare una nuova valutazione dei fatti e delle prove, rimessa istituzionalmente alla competenza dagli arbitri e non riesaminabile in quella sede e ancor meno nella presente. Già la stessa esposizione della doglianza ne evidenzia la pretestuosità nell’ottica del sindacato "formale", il solo possibile in questa sede, dacchè, a fronte della prospettata violazione di norme di diritto, si censura il ragionamento della corte che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, ha per l’appunto escluso la sussistenza di nullità del lodo e quindi la necessità di passare alla fase rescissoria, in quanto tutte le doglianze in cui era articolata la impugnazione investivano il merito delle valutazioni espresse dal collegio arbitrale, pretendendo di sovrapporre agli apprezzamenti di quei giudici una diversa interpretazione delle circostanze di fatto, che evidentemente non si risolve nella enucleazione nè di violazioni di legge nè di vizi della motivazione. L’impugnazione del lodo per nullità, a norma dell’art. 829 c.p.c., è appena il caso di ricordarlo, non da luogo a un tipico e completo giudizio d’appello che abiliti il giudice dell’impugnazione a sindacare, nel merito, la decisione degli arbitri, ma al c.d. iudicium rescindens, che consiste unicamente nell’accertare se sussista taluna delle nullità previste in quella disposizione come conseguenza di errori in procedendo oppure In iudicando. Soltanto se il giudizio rescindente si conclude con il positivo accertamento di uno dei motivi di nullità del lodo è possibile, ai sensi dell’art. 830 c.p.c., il riesame, nel successivo iudicium rescissorium, del merito della pronuncia arbitrale. Ma tale ultima ipotesi non ricorre nel caso in esame, atteso che la corte, una volta ritenuto che la pronuncia degli arbitri non era viziata dagli errori denunziati dal Comune, si è arrestata alla fase rescindente, disattendendo di conseguenza le ulteriori censure, tutte fondate sulla prospettazione di diverse letture delle risultanze processuali. In altri termini, il ricorrente denuncia la violazione di disposizioni di legge, criticando l’accertamento e la valutazione dei fatti operata dagli arbitri. Così facendo, dimentica, però, che, quando la corte d’appello respinge tutti i motivi d’impugnazione per nullità del lodo, come avvenuto nel caso di specie, la sua cognizione si arresta alla fase rescindente del giudizio e, quindi, al mero controllo di legittimità senza procedere ad accertamenti di merito, ammissibili soltanto nella fase rescissoria.

Inoltre, con il ricorso per cassazione non si può denunciare la insufficienza o illogicità della motivazione della sentenza della corte d’appello nella parte relativa al modo in cui gli arbitri hanno ricostruito e valutato i fatti, poichè tale censura, in realtà, maschera una doglianza rivolta contro il lodo. Nella specie, il ricorrente, criticando la ricostruzione dei fatti e la valutazione degli elementi probatori svolta dagli arbitri, non solo non tiene conto che la corte d’appello investita della relativa impugnazione non poteva procedere al riesame del fatto (essendo il suo sindacato circoscritto entro i medesimi confini della violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3: v. Cass. n. 21802/2006, n. 13511/2007), attesi i già ricordati limiti di cognizione della fase rescindens, ma addirittura sollecita alla Corte di cassazione un accertamento di merito che le è precluso, anche perchè essa non può apprezzare direttamente la pronuncia arbitrale ma può solo svolgere un sindacato di legittimità avente ad oggetto la decisione emessa nel giudizio di impugnazione (v. Cass. n. 10641/2004, n. 23900/2004, n. 6028/2007).

L’inammissibilità investe anche l’ulteriore profilo riguardante la declaratoria di inammissibilità delle censure al lodo arbitrale, ritenute dalla corte d’appello non rientranti nei motivi di impugnazione previsti dall’art. 829 c.p.c., a proposito dei quesiti arbitrali n. 5, 6 e 7 (maggiori compensi per le modifiche all’impianto elettrico, revisione prezzi, interessi e rivalutazione monetaria).

Infatti il Comune ricorrente si è limitato, in sostanza, a lamentare (implicitamente) un vizio di attività del giudice, omettendo però sia di illustrarne le ragioni mediante una necessaria e puntuale critica della motivazione fornita dalla sentenza impugnata, sia di formulare un motivo di ricorso specifico e adeguato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c..

3.- Nel terzo motivo si deduce "errore di diritto con riguardo alla base di calcolo delle spese generali" in quanto parametrata alla quantità e qualità dei lavori complessivi anzichè a quelli residui.

3.1.- Il motivo è inammissibile, prescindendosi del tutto, in violazione dei principi già esposti, dalla motivazione resa dalla Corte d’appello, la quale aveva giudicato il motivo inammissibile per mancata indicazione della norma violata o falsamente applicata.

4.- Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il Comune di Arena al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 10.200,00, di cui Euro 10.000,00 per onorari.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 31 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-05-2013) 19-06-2013, n. 26693

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L.B., con l’assistenza del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza con la quale, in data 9 agosto 2012, il GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha convalidato il fermo disposto a suo carico, ai sensi dell’art. 384 c.p.p., su richiesta della DDA della Procura della repubblica di Napoli ed applicato, nel medesimo contesto, la misura cautelare della custodia in carcere giacchè condannato in prime cure per il reato di cui all’art. 416-bis c.p. ed una serie di reati fine e perchè anche per questo ricorrente il pericolo di fuga dell’imputato.

2. Con l’impugnazione denuncia la difesa ricorrente violazione di legge perchè eseguito il fermo ai sensi dell’art. 384 c.p.p. in danno di soggetto che non poteva essere ritenuto indiziato di reato ed al di fuori della fase delle indagini preliminari, eppertanto in assenza delle condizioni di legge.

3. Con motivata requisitoria scritta il P.G. in sede concludeva per il rigetto del ricorso.

4. La doglianza è infondata.

Giova premettere che a carico di L.B. è stata emessa in data 26.5.2008 ed eseguita il 13.6 successivo ordinanza cautelare in carcere per i delitti di partecipazione ad associazione di stampo camorristico ed estorsione; il 9.5.2012 il tribunale davanti al quale si celebrava il giudizio ordinario rigettava la richiesta difensiva di dichiarare la inefficacia del provvedimento cautelare per decorrenza dei termini di fase, inefficacia viceversa dichiarata il 6.8.2012 dal Tribunale del riesame in sede di appello avverso il provvedimento del giudice del merito, il quale da parte sua, il 12.6.2012, condannava l’imputato alla pena di anni diciassette di reclusione e 3200,00 Euro di multa in relazione al reato associativo ed agli altri reati fine; il 9.8.2012 la Procura della repubblica di Napoli decretava il fermo del L. quale indiziato di reato, provvedimento convalidato dal GIP con l’ordinanza in scrutinio. Tanto premesso ribadisce il Collegio che si appalesa infondata la tesi difensiva che accredita la illegittimità del decreto di fermo per pretesa limitazione dei poteri coercitivi "precautelari" del P.M. alla sola fase delle indagini preliminari.

Questa Corte ha invero ripetutamente chiarito che, in presenza dei presupposti previsti dall’art. 384 c.p.p., comma 1, il fermo di persona indiziata di delitto può essere reiterato dal P.M. anche nei confronti di persona detenuta per un precedente titolo di custodia cautelare che debba essere rimessa in libertà per ragioni esclusivamente formali (confl. Cass. 2 febbraio 2005, n. 8124; Cass., sez. 4, 22.2.2008, n. 13199).

Il potere di fermo è pertanto validamente esercitato dal pubblico ministero, ricorrendo i presupposti dei gravi indizi e del pericolo di fuga, anche se la fase delle indagini preliminari è già conclusa, sicchè il giudice per le indagini preliminari, richiesto della convalida del fermo, è comunque tenuto a prendere in esame la contestuale richiesta di applicazione di misura cautelare (Cass., Sez. 2, 20/12/2006, n. 1331, rv. 235815).

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa ricorrente, infatti, nessuna disposizione di legge vieta che, sussistendone i presupposti, sia emesso dal P.M. provvedimento di fermo dopo che sia esaurita, per motivi esclusivamente formali, la vicenda relativa a un precedente titolo di custodia cautelare. Ed invero il potere del P.M. di disporlo ha come unico presupposto l’esistenza di "specifici elementi" che facciano ritenere "fondato il pericolo di fuga" della persona gravemente indiziata di uno dei delitti indicati nell’art. 384 c.p.p..

Nè siffatte conclusioni sono scalfite dai rilievi di carattere sistematico svolti dal ricorrente: e invero, l’art. 384 c.p.p., comma 2 al pari del capoverso successivo, regolamenta e limita i poteri di fermo della polizia giudiziaria, non già del pubblico ministero, mentre l’art. 307, comma 4, disciplina una figura affatto peculiare di fermo, quella disposta, ancora una volta dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nei confronti dell’imputato scarcerato per decorrenza dei termini che, trasgredendo alle prescrizioni inerenti alla diversa misura cautelare applicatagli ai sensi del comma 1, o versando nelle condizioni previste dal comma 2, lett. b) della medesima disposizione, "stia per darsi alla fuga".

Entrambe le norme, dunque, lungi dall’avere una funzione delimitativa, con procedimento a contrario, del potere di fermo del P.M., dettano le condizioni in cui esso può essere esercitato dalla polizia giudiziaria.

La correttezza di siffatta opzione ermeneutica è del resto avvalorata dal rilievo della gravissima lacuna altrimenti insita nel sistema, che proprio in casi come quello oggetto del giudizio equo non conoscerebbe strumento idoneo a bloccare illic et statim la persona gravemente indiziata di reato della quale sì abbia ragione di ritenere che stia per darsi alla fuga.

Non è superfluo aggiungere, infine, che la giurisprudenza di legittimità, ferma sulle posizioni innanzi enunciate, si è piuttosto divisa sulla necessità, ai fini della legittimità del fermo, che l’indagato sia stato preventivamente posto in libertà (in senso negativo, Cass. n. 8124 del 2005, già citata, e n. 7082 del 2005; in senso affermativo, invece, Cass. n. 3867 del 1999 e n. 286 del 1998), problema che per la verità nella fattispecie il ricorrente non ha comunque prospettato.

5. Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato ed il ricorrente condannato, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

la Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2013
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