Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-03-2012, n. 4310 Ammissione al passivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Il Tribunale di Massa dichiarava il 16/5/2008 il fallimento della società Mirko Monconi Marmi s.r.l., ed il 26/10/2009 il Giudice delegato dichiarava esecutivo lo stato passivo; il 1/6/2010, D.R. depositava ricorso per insinuazione tardiva del credito di cui è causa; il 7/7/2010, il Giudice delegato respingeva l’istanza, in quanto proposta oltre i termini di legge.

D. presentava opposizione, respinta dal Tribunale di Massa con decreto del 22/12/2010, sulla base dei seguenti rilievi: la L. Fall., art. 101, u.c., prevede l’ammissibilità delle domande presentate oltre il termine di cui al comma 1, sino a quando non siano esaurite le ripartizioni dell’attivo fallimentare, solo se l’istante provi che il ritardo è dipeso da causa non imputabile; il D. si è limitato a dedurre di non avere ricevuto alcuna comunicazione dal Curatore L. Fall., ex art. 92, ma tale circostanza, benchè provata, non integra la causa non imputabile, sia perchè il Curatore poteva non essere in grado di reperire nella documentazione della società alcuna traccia del preteso credito, sia perchè le procedure fallimentari sono connotate da forme di pubblicità (in primis, l’iscrizione del fallimento nel registro delle imprese), tali da far presumere una generale conoscenza delle vicende del debitore, a maggior ragione da parte di chi si dichiari creditore, e, come tale, portatore di uno specifico interesse a conoscere le vicende del soggetto preteso debitore.

Ricorre per cassazione il D., sulla base di tre motivi.

Si difende il Fallimento con controricorso.

Il Fallimento ha depositato la memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1.1.- Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 101, u.c..

Il D. deduce che il mancato invio della comunicazione L. Fall., ex art. 92, incontestato da parte del Curatela, deve ritenersi quale presunzione iuris tantum di mancata conoscenza da parte del creditore della pendenza del fallimento, integrante, in mancanza di prova contraria, causa non imputabile del ritardo, ai fini dell’insinuazione "supertardiva" al passivo; inoltre, il ricorrente aveva fornito al Tribunale un’ulteriore prova di non addebitabilità del ritardo, facendo presente che il Curatore, ben a conoscenza dell’esistenza della pretesa creditoria, aveva chiesto il 6/11/08 al Giudice delegato, prima che fosse dichiarato esecutivo lo stato passivo, l’autorizzazione ad intervenire nel processo pendente tra il D. e la società fallita, che il Giudice delegato aveva negato, ritenendo necessaria l’interruzione del giudizio, per cui, solo alla data dell’udienza del 14/5/2010, era stato dichiarato il fallimento ed il giudizio era stato dichiarato interrotto.

1.2.- Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 92: l’affermazione del Tribunale, che il mancato ricevimento dell’avviso di cui alla L. Fall., art. 92, pur provato, non equivale ad impossibilità oggettiva di presentare nei termini la domanda di ammissione, perchè il curatore poteva non essere in grado di reperire nella documentazione della società alcuna traccia del preteso credito, contrasta con il dato positivo dell’istanza al Giudice delegato del 6/11/08 e con la corretta applicazione della L. Fall., art. 92. 1.3.- Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione circa l’addebitabilità del ritardo: il Tribunale ha dato per scontata l’annotazione della sentenza nel registro delle imprese, L. Fall., ex art. 17, per poi travisare gli effetti dell’iscrizione, pervenendo del tutto contraddittoriamente, a ritenere scusabile l’omissione del Curatore, ed invece esigibile dal creditore il preciso onere di rendersi edotto di tutte le vicende riguardanti il debitore.

2.1.- I motivi del ricorso, da valutarsi congiuntamente in quanto strettamente collegati, sono da ritenersi fondati, per quanto di seguito esposto.

Com’è noto, la L. Fall., art. 101, qualifica come tardive le domande depositate in Cancelleria oltre il termine di trenta giorni prima dell’udienza fissata per la verifica dello stato passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, prorogabile a diciotto mesi dal Tribunale, con la sentenza dichiarativa di fallimento, in caso di particolare complessità della procedura.

L’ultimo comma della norma in oggetto prevede che "decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo fallimentare, le domande tardive sono ammissibili se l’istante prova che il ritardo è dipeso da causa non imputabile".

Nel caso quindi della c.d. domanda supertardiva, il termine decadenziale, sino all’esaurimento del riparto dell’attivo, non opera, ove il creditore provi che l’inosservanza del termine finale per la presentazione della domanda tardiva non sia addebitabile al creditore stesso.

La medesima previsione di causa non imputabile era prevista nella previgente formulazione dell’art. 101, u.c., sia pure in relazione alla disciplina delle spese per la domanda tardiva, e non ai fini della proponibilità della domanda stessa; la norma infatti disponeva che:" Il creditore sopporta le spese conseguenti al ritardo della domanda, salvo che il ritardo sia dipeso da causa non imputabile".

In relazione a detta formulazione, questa Corte si è espressa puntualmente nella pronuncia 4735/1979, nel ritenere non tenuto a sopportare le spese conseguenti alla tardiva presentazione della domanda di ammissione al passivo il creditore, a cui l’avviso L. Fall., ex art. 92, non sia pervenuto o sia stato comunicato con un ritardo che non gli abbia consentito di provvedere all’insinuazione del credito prima dell’esaurimento delle operazioni dell’adunanza dei creditori, di cui all’art. 96, salvo che il Curatore dimostri che il creditore, avuta notizia del fallimento indipendentemente dalla ricezione dell’avviso, avrebbe potuto procedere tempestivamente all’insinuazione del credito in oggetto; anche nella pronuncia 11969/1999, sia pure esaminando il profilo della ricorribilità del decreto di esecutività dello stato passivo, è stato affermato che "l’eventuale omissione o irritualità dell’avviso può essere invocata dal creditore per dimostrare, ai fini previsti dalla L. Fall., art. 101, comma 4 e art. 112, che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile".

Tale orientamento, condiviso da autorevole dottrina, può essere adottato in relazione alla questione oggetto del presente procedimento, nella ricorrenza della identica formulazione della fattispecie impediente, nella previgente normativa, l’addebitabilità delle spese, e nell’ attuale normativa, la decadenza dalla presentazione della domanda, fermo il limite ultimo per la presentazione, costituito dalla ripartizione finale dell’attivo.

A fronte dell’interpretazione come sopra indicata, il Tribunale di Massa ha argomentato avuto riguardo alla "impossibilità oggettiva di presentare nei termini la domanda di ammissione", che già di per sè configura questione non coincidente con la previsione di legge, che fa riferimento al profilo della "causa non imputabile", avendo riguardo alla posizione del Curatore, mentre la norma incentra l’attenzione sul creditore, ed ha operato una contraddittoria parificazione degli effetti, tra l’annotazione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese, L. Fall., ex art. 17, che assolve alla funzione di pubblicità nei confronti dei terzi, e la comunicazione ai creditori da parte del Curatore, finendo, come nota la difesa del ricorrente, nel ritenere scusabile l’omissione del Curatore e di contro addossando al creditore un onere di controllo "a tutto campo" in relazione alle vicende del proprio debitore.

2.2.- Conclusivamente, il ricorso va accolto, va cassato il decreto impugnato, e va disposto il rinvio al Tribunale di Massa, in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto: "Ai fini dell’ammissibilità della domanda tardiva di cui alla L. Fall., art. 101, u.c., il mancato avviso da parte del Curatore al creditore di cui alla L. Fall., art. 92, integra la causa non imputabile al creditore, potendo comunque il Curatore provare che il creditore abbia avuto notizia del fallimento, indipendentemente dalla ricezione dell’avviso di cui alla L. Fall., art. 92".

E’ appena il caso di rilevare come in questa fase, non spieghi effetto la pronuncia della Corte d’appello di Genova, in data 24-26 gennaio 2012, non ancora passata in giudicato, e che comunque dovrà essere valutata dal Giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Massa, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 29-11-2011, n. 9388

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che alla camera di consiglio del 27 ottobre 2011, a seguito della produzione della Amministrazione, è emerso l’intervenuto rilascio del provvedimento oggetto di istanza con conseguente cessazione della materia del contendere;

ritenuto che le spese, in considerazione della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate per intero tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 20-12-2011, n. 9909

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato:

a) che all’udienza di discussione il difensore di parte ricorrente ha dichiarato che è venuto meno l’interesse al ricorso;

b) che quindi il ricorso va dichiarato improcedibile;

c) che sussistono motivate ragioni per compensare le spese di giudizio

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-10-2011) 02-12-2011, n. 44957 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

S.M. ricorre avverso la sentenza 26.4.10 della Corte di appello di Lecce che ha confermato quella in data 2.3.07 del locale g.i.p. con la quale è stato condannato, con la concessione dei doppi benefici di legge, alla pena di mesi due di reclusione ed Euro 200,00 di multa per il reato di cui all’art. 474 c.p..

Deduce il ricorrente violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) mancando la prova circa la illecita provenienza della merce e la sua natura di merce contraffatta e dotata di vis ingannatoria.

Si trattava di merce grossolanamente falsificata nei segni distintivi per cui non poteva confondersi con l’originale e da ciò l’irrilevanza penale del fatto per assenza di offensività della condotta.

Osserva la Corte che il ricorso non è fondato.

Integra il delitto di cui all’art. 474 c.p. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, nè a tal fine ha rilievo la configurabilità della cd. contraffazione grossolana, considerato che l’art. 474 c.p. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell’acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere dell’ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione. Si tratta, quindi, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell’inganno e nemmeno ricorre l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (Cass., sez. 5, 5 luglio 2006, n. 31451), in quanto ciò che rileva è esclusivamente la possibilità di confusione tra i marchi e non già quella tra i prodotti (Cass., sez. 5, 14 febbraio 2008, n. 11240).

Nella specie, trattandosi di detenzione per la vendita, su una bancarella, di n. 185 paia di occhiali da sole di diverse note case produttrici, recanti marchi contraffatti, del tutto correttamente i giudici di merito hanno ritenuto la responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 474 c.p., in assenza anche della ricorrenza dell’elemento della grossolanità della falsificazione dei marchi, intesa come contraffazione riconoscibile ictu oculi perchè caratterizzata da un grado di imitazione così ostentata e macroscopica per la sua incompiutezza.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.