Cass. civ. Sez. II, Sent., 06-12-2011, n. 26241 Comunione

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 1990, M.G., premesso di essere comproprietaria, per la quota di 230/630, di alcuni immobili siti in frazione (OMISSIS), beni da lei posseduti in via esclusiva negli ultimi trent’anni, convenne in giudizio gli altri comproprietari, M.L., C.I.M., C.V.M., G.O., G.M.M., G.N., V.A., V.C., M.P., Me.Pa.At., M.V., M.A.S. e S.G., chiedendo che fosse accertato il suo acquisto dell’intera proprietà dei beni per intervenuta usucapione.

M.P., Me.Pa.At., M.V., M.A.S., e S.G. si costituirono in giudizio e si opposero alla domanda, mentre gli altri convenuti rimasero contumaci.

Il Tribunale di Prato accolse in parte la domanda, rigettandola solo relativamente ad un locale ad uso magazzino.

Interposto appello principale dai convenuti costituiti e appello incidentale da parte di C.C. e C.M.C., eredi di M.G., con sentenza n. 1165 del 29 agosto 2005 la Corte di appello di Firenze riformò la pronuncia di primo grado, rigettando in foto la domanda di usucapione. A sostegno di questa decisione, la Corte fiorentina affermò che gli istanti non avevano fornito la prova del loro possesso esclusivo ventennale degli immobili, dal momento che dagli atti di causa (in particolare dalla dichiarazione testimoniale resa da F.F. e da un certificato anagrafico) risultava provato, e la relativa circostanza non risultava contestata dalla parte attrice se non, tardivamente, in sede di comparsa conclusionale, che fino al 1972 essi erano stati abitati anche da M.D., padre degli odierni appellanti.

Per la cassazione di questa decisione, notificata il 23 novembre 2005, con atto notificato il 19 gennaio 2006, ricorrono C. C. e C.M.C., affidandosi a tre motivi.

M.P., Me.Pa.At., M.V. e S.G. resistono con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso, che denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 189 c.p.c., e art. 345 c.p.c., comma 2, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, censura la sentenza impugnata per avere escluso la maturazione del termine ventennale di possesso esclusivo degli immobili da parte della attrice in ragione della circostanza che gli stessi erano stati occupati, fino al 1972, anno della sua morte, dal comproprietario M.D., tenendo conto, a tal fine, del certificato anagrafico a questi intestato, nonostante che esso fosse stato prodotto dagli appellanti soltanto con la memoria di replica e l’opposizione degli appellati.

Il secondo motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e artt. 190 e 359 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto che la circostanza sopra indicata, relativa all’occupazione degli immobili da parte del comproprietario M.D. fino al 1972, fosse pacifica, per non essere stata contestata dalla parte attrice, se non, tardivamente, con la comparsa conclusionale depositata nel giudizio di appello. Ad avviso dei ricorrenti, tale conclusione è errata sia perchè, nel regime anteriore alla novella processuale del 1990, il mero silenzio non poteva essere considerato equivalente alla mancata contestazione, sia per avere l’attrice impostato la propria domanda su fatti logicamente contrari ed incompatibili con la suddetta coabitazione, avendo sempre sostenuto, articolando anche richieste di prova sul punto, di avere posseduto i beni in via esclusiva per un trentennio. La Corte, inoltre, ha errato nel dichiarare tardiva e quindi inammissibile la contestazione esplicita della suddetta circostanza sollevata dagli attori nella comparsa conclusionale, tenuto conto che essa integrava una mera allegazione o difesa, come tale consentita, e non un’eccezione in senso proprio. I ricorrenti contestano infine l’affermazione della Corte secondo cui la circostanza suddetta risulterebbe anche dalla deposizione resa dalla teste F.F., dal momento che la teste, la cui deposizione il ricorso riproduce, mai l’avrebbe riferita.

I due motivi, che vanno trattati congiuntamente in ragione della loro chiara connessione obiettiva, non possono essere accolti.

Va premesso che la Corte territoriale ha respinto la domanda di usucapione fermandosi alla constatazione che l’attrice non aveva provato il requisito temporale del possesso, impregiudicata l’ulteriore questione, che pure la sentenza aveva indicato in premessa, che l’onere della prova a carico dell’attrice, vertendosi in una situazione di compossesso, non era limitato a dimostrare una semplice relazione di fatto con la cosa, ma si estendeva anche alla prova che il suo possesso esclusivo non era dipeso da mera tolleranza degli altri compossessori, ma si era attuato con modalità tali da essere incompatibile o inconciliabile con la possibilità di godimento del bene da parte degli altri.

II mancato riscontro del requisito temporale necessario per il perfezionarsi dell’usucapione è motivato dalla sentenza in ragione della circostanza che fino al 1972 l’immobile era abitato anche dal padre e quindi dante causa dei convenuti appellanti, M.D., proprietario per la quota di un terzo, mentre la domanda di usucapione era stata avanzata nel 1990, prima cioè del decorso del termine di vent’anni di cui all’art. 1158 c.c.. La Corte ha ritenuto che questa circostanza di fatto fosse da considerarsi provata in ragione delle seguenti considerazioni: perchè essa era stata data per pacifica dalle parti nel giudizio di primo grado ed era stata contestata, ma tardivamente, dagli attori soltanto con la comparsa conclusionale di appello; in quanto risultava dal certificato anagrafico di residenza di M.D.; perchè era stata riferita dalla teste F.F..

Tanto precisato, occorre evidenziare che dal percorso motivazionale della sentenza emerge chiaramente l’autonomia delle argomentazioni in forza delle quali il giudicante ha ritenuto provato il fatto ostativo al perfezionarsi dell’usucapione sopra menzionato. Gli elementi su cui tale giudizio si fonda appaiono sì convergenti in un’unica direzione, ma altresì indipendenti tra loro, dal punto di vista fattuale e logico, e, ciò che più rileva, in grado ciascuno di dimostrare il fatto rappresentato. La lettura della decisone impugnata dimostra che ciascuno di essi, indipendentemente dagli altri, costituisce, in altre parole, un mezzo in grado di sostenere, anche da solo, dal punto di vista dell’evidenza probatoria, la circostanza di fatto posta a base della decisione. Da tali considerazioni consegue che i motivi dedotti dai ricorrenti in tanto possono portare al risultato cui essi sono diretti, vale a dire la cassazione della sentenza impugnata, in quanto si ritengano fondate le censure in essi sollevate con riguardo a tutte le argomentazioni addotte dalla sentenza di appello a sostegno della conclusione accolta; laddove anche una di tali ragioni resista a censura, invece, la conclusione non può che essere nel senso della infondatezza del ricorso o, più esattamente, dell’inammissibilità delle altre censure per sopravvenuto difetto di interesse, atteso che il loro accoglimento non potrebbe mai portare al risultato che il ricorrente persegue. Costituisce orientamento assolutamente pacifico di questa Corte che qualora una sentenza ( o un capo di essa ) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario – per giungere alla cassazione della pronunzia – non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinchè si realizzi lo scopo stesso dell’impugnazione (Cass. 18 maggio 2005, n. 10420; Cass. 4 febbraio 2005, n. 2274; Cass. 26 maggio 2004, n. 10134).

Sulla base di tali considerazioni, i primi due motivi di ricorso vanno respinti in quanto l’affermazione della Corte di merito che ha ritenuto la circostanza della abitazione da parte di M.D. degli immobili de quibus in forza della dichiarazione resa dalla teste F.F. si sottrae alle censure contro di essa sollevate. Dalla lettura di questa testimonianza, riprodotta dal ricorrente in osservanza del principio di autosufficienza del ricorso, emerge infatti che la teste aveva riferito che nel 1957, dopo la loro ristrutturazione, M.D. si era trasferito ed aveva occupato gli immobili per cui è causa. Ora, la circostanza riferita dalla teste appare di per sè sufficiente a giustificare la conclusione accolta dal giudice di merito, una volta che si tenga conto delle condizioni richieste dalla legge per il maturarsi dell’usucapione e del conseguente onere della prova che grava a carico del richiedente. Il fatto, invero, che l’immobile fosse stato occupato e goduto da altro comproprietario, escludeva in radice il presupposto del possesso esclusivo del bene posto dall’attrice a fondamento della sua pretesa. Nè, in contrario, vale l’osservazione dei ricorrenti secondo cui tale conclusione non era giustificabile, non avendo la teste mai precisato che il godimento del bene da parte di M.D. si fosse protratto fino al 1972, anno in cui era deceduto. Una volta dimostrato che un altro comproprietario aveva occupato e posseduto il bene, era infatti onere della parte che aveva proposto domanda di usucapione provare che l’occupazione di questi si era interrotta ed aveva avuto termine in data antecedente all’ultimo ventennio, sì da poter affermare che il suo possesso esclusivo si era protratto per il tempo utile per usucapire. La conclusione cui è giunta la Corte di appello, che ha ritenuto che da tale testimonianza risultasse la mancanza del requisito temporale richiesto dalla legge per il perfezionarsi dell’usucapione, appare pertanto corretta e resiste alla critica che le è stata rivolta.

I primi due motivi di ricorso vanno pertanto respinti, rimanendo le altre censure assorbite e prive di concreto interesse, considerato che la statuizione impugnata si regge ed è sostenuta da circostanze di fatto che emergono dalla prova testimoniale, che risulta valutata in modo corretto dal giudice a quo in ordine alle sue conseguenze ed ai suoi effetti giuridici nel presente giudizio.

II terzo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 1102 c.c., comma 2, artt. 1158 e 1164 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, lamentando che la Corte di merito abbia dichiarato infondata l’intera domanda sulla base della mera circostanza che gli immobili erano stati occupati da M.D.. Invero tale fatto giustificava il rigetto della domanda di usucapione in relazione alla quota di comproprietà riferibile a questi, ma non anche la richiesta fatta nei confronti delle quote di comproprietà riferibili ad altri comproprietari, che pertanto avrebbe dovuto essere esaminata.

Il mezzo è infondato.

Questa conclusione si impone in quanto i ricorrenti, in nessuna parte del ricorso, precisano di avere proposto domanda, in via subordinata, diretta ad ottenere la dichiarazione di acquisto di usucapione relativamente solo alla quota degli altri comproprietari rimasti contumaci nel giudizio. La considerazione, di per sè giuridicamente corretta, secondo cui è ammissibile l’usucapione della proprietà soltanto di una quota di un bene indiviso, lasciando impregiudicata la quota di altro comproprietario, non elimina infatti la necessità che una tale pretesa venga esplicitata mediante la formulazione di un’apposita e specifica domanda in giudizio. Nè in contrario può argomentarsi che tale richiesta sia compresa nella domanda di usucapione di tutte le altre quote, comportando una mera riduzione del petitum originario, una volta considerato che essa comporta anche una modifica del fatto costitutivo, che da una situazione di possesso esclusivo viene trasformato in quella di compossesso. A ciò si aggiunga che il ricorso nemmeno precisa quale sarebbe la quota o le quote degli altri comproprietari nei cui confronti dovrebbe essere dichiarato l’usucapione, sicchè la domanda appare indeterminata anche con riguardo al petitum immediato.

L’omessa statuizione sul punto da parte della Corte di appello appare pertanto corretta.

In conclusione, il ricorso è respinto.

Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo in favore degli intimati costituiti, seguono la soccombenza dei ricorrenti.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 2.700, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-12-2011, n. 27909

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Svolgimento del processo

La Nicole Thomas s.r.l. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma C.M. per sentirla condannare al risarcimento dei danni cagionati dall’inadempimento del contratto di mandato inter partes nonchè al risarcimento del danno per atti di concorrenza sleale che asseriva di aver subito nel corso del rapporto.

Esponeva l’attrice: di aver conferito alla convenuta mandato per procacciamento di affari per la vendita di capi di abbigliamento prodotti da due società (Tehen e Yerse) con le quali aveva concluso contratti di agenzia per la promozione in Italia dei capi da esse prodotti; che nell’espletamento di tali incarichi la convenuta non aveva rispettato il contratto.

La convenuta chiese il rigetto della domanda esponendo in via preliminare che il rapporto doveva considerarsi di agenzia e che rientrava nella competenza del giudice del lavoro.

Il giudice di primo grado accolse la domanda e condannò parte convenuta al risarcimento dei danni da liquidarsi in prosieguo del giudizio.

Avverso tale decisione ha proposto appello C.M. chiedendo l’integrale riforma della decisione.

Parte appellata ha chiesto il rigetto del gravame.

La Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello.

Propone ricorso per cassazione C.M. con cinque motivi e presenta memoria.

Parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con i primi due motivi, che per la loro stretta connessione devono essere congiuntamente esaminati, parte ricorrente rispettivamente denuncia: 1) "Incompetenza del Giudice ordinario adito per essere competente il Giudice del lavoro (anche in caso di qualificazione del rapporto de quo come rapporto c.d. di procacciamento d’affari) – ( art. 360 c.p.c., n. 3)"; 2 "Incompetenza del Giudice ordinario adito per essere competente il Giudice del lavoro, dovendosi qualificare il rapporto de quo come rapporto d’agenzia ( art. 360 c.p.c., n. 2)".

Sostiene parte ricorrente che, tanto in caso di qualificazione del rapporto de quo come rapporto d’agenzia quanto nel caso di qualificazione dello stesso come procacciamento d’affari, la Corte d’Appello, così come il Tribunale, avrebbe dovuto declinare la propria competenza per essere invece competente il giudice del lavoro.

Il motivo è inammissibile.

A seguito dell’istituzione del giudice unico di primo grado, la ripartizione delle funzioni tra le sezioni lavoro e le sezioni ordinarie del tribunale non implica l’insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all’interno dello stesso ufficio; ne consegue che, ove il tribunale ordinario abbia impropriamente dichiarato la propria incompetenza per essere competente il giudice del lavoro presso lo stesso ufficio, è inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso l’indicata pronuncia, poichè il tribunale avrebbe dovuto disporre soltanto il cambiamento del rito e la conseguente rimessione al capo dell’ufficio per la relativa assegnazione al giudice del lavoro (Cass., 23 settembre 2009, n. 20494; Cass., 1 febbraio 2001, n. 1399). E comunque la ricorrente non ha evidenziato alcuna concreta lesione del diritto di difesa che le sia derivata dall’adozione del rito ordinario.

Con il terzo motivo si denuncia "Falsa applicazione dell’art. 2598 c.c., n. 3 e violazione dell’art. 1751 bis c.c. ( art. 360 c.p.c., n. 3)".

Il terzo motivo verte sulla concorrenza sleale che avrebbe posto in essere la C..

Sostiene la ricorrente di aver assunto direttamente l’incarico di agente delle società Tehen e Yerse solo dopo lo scioglimento del rapporto con la Nicole Thomas e che dunque nessuna irregolarità è stata da essa compiuta.

Il motivo non è pertinente.

L’impugnata sentenza sostiene infatti che la documentazione prodotta in atti dimostra che l’appellante ha posto in essere comportamenti contrari alla disciplina del mandato, ma non fa riferimento alla concorrenza sleale.

Con il quarto motivo si denuncia "Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza circa la qualificazione del rapporto de quo come rapporto di procacciamento d’affari (e non d’agenzia) ( art. 360 c.p.c., n. 5)".

Il motivo si conclude con il seguente quesito: "Dica l’Ecc.ma Corte di Cassazione se sia affetta da vizio di insufficiente motivazione la sentenza che, nel procedere alla qualificazione di un rapporto come rapporto di procacciamento d’affari e non come rapporto d’agenzia come richiesto dalla ricorrente, si limiti ad enunciare in via generale ed astratta i requisiti ed i criteri in base ai quali il rapporto debba ritenersi di c.d. procacciamento d’affari piuttosto che d’agenzia, senza tuttavia dare minimamente conto dell’iter logico giuridico attraverso il quale abbia ritenuto di ascrivere il rapporto per cui è causa al primo degli istituti giuridici di cui si tratta e senza compiutamente ed analiticamente considerare la peculiarità del rapporto per cui è causa, come indicate dalla ricorrente (continuità, rilevanza numero e importo ordini raccolti, collegamento tra attività del datore di lavoro e attività del prestatore…)".

Con il quinto motivo parte ricorrente denuncia "Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza circa l’esame e la valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie emerse in corso di causa ( art. 360 c.p.c., n. 5)".

Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: "Dica l’Ecc.ma Corte di Cassazione se sia affetta da vizio di insufficiente motivazione la sentenza che, nel condannare genericamente una parte al risarcimento dei danni nei confronti dell’altra parte ometta di valutare l’esistenza del nesso di causalità tra i comportamenti eccepiti, il danno lamentato e l’esistenza del danno medesimo, senza dare minimamente conto dell’iter logico giuridico attraverso il quale abbia ritenuto, per l’appunto, imputabile a parte ricorrente qualsivoglia danno, peraltro neppure provato non solo nella sua entità ma neppure nella sua effettiva sussistenza".

I motivi sono inammissibili perchè manca la chiara indicazione del fatto controverso.

Infatti, in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè secondo l’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. 1 ottobre 2007, n. 20603).

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato mentre in assenza di attività difensiva di parte intimata non v’è luogo a provvedere sulle spese del ricorso per cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e non dispone sulle spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 27-09-2011, n. 1591 Diritto straniero

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 2112011, depositato il 1722011 ed iscritto al n. 266/2011, la società L.S. s.r.l. impugnava dinanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale i provvedimenti in epigrafe specificati, con i quali era stata respinta la richiesta di proroga automatica fino al 31122005, prevista dall’articolo 1, comma 18, del d.l. n. 194/2009, convertito nella legge n. 25/2010, relativamente alla concessione demaniale marittima di parte ricorrente, nonché alle concessioni ad essa complementari, concedendosi unicamente una proroga tecnica di ulteriori 12 mesi fino al 31122011.

Con articolata prospettazione lamentava, sotto molteplici profili:

* Violazione di legge (art. 1, comma 18, d.l. n. 194/2009, conv. nella legge n. 25/2010, artt. 1, 3 e 21 nonies della legge n. 241/1990, art. 97 Cost.)- violazione di principi in tema di annullamento di ufficio- violazione e falsa applicazione della circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 6105 del 652010 – eccesso di potere (difetto assoluto di istruttoria, di presupposto e di motivazione, erroneità, perplessità, arbitrarietà, illogicità e sviamento)- violazione del principio dell’affidamento e dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa;

* Violazione di legge (art. 1, 3 e 7 e 10 bis l. n. 241/1990)- eccesso di potere (difetto assoluto di presupposto, arbitrarietà, perplessità, sviamento)- violazione dei principi di imparzialità e buon andamento- violazione del principio del giusto procedimento.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l’amministrazione intimata, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso e chiedendone la relativa declaratoria.

Con successivo atto di motivi aggiunti, notificato il 1832011 e depositato il 2532011 la predetta società gravava gli ulteriori provvedimenti adottati dall’autorità portuale ed in epigrafe specificati, rilevandone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento.

Lamentava in primo luogo violazione di legge (art. 1, comma 18, del d.l. n. 194/2009), violazione della citata circolare n. 6105/2010) ed eccesso di potere. Reiterava, poi, le censure di illegittimità già articolate con il ricorso principale.

L’amministrazione resistente contrastava, con articolate deduzioni difensive, le argomentazioni svolte da parte ricorrente.

La causa veniva discussa e trattenuta per la decisione all’udienza del 7 luglio 2011.

Motivi della decisione

Con la delibera del Presidente dell’Autorità Portuale di Salerno, oggetto di impugnativa, è stato disposto "di respingere le richieste di proroga automatica al 31122015 relativamente alle concessioni in scadenza al 31122010 per il mantenimento di specchi acquei, pontili e sistemi di ormeggio, nonché delle concessioni ad esse complementari ed accessorie…".

La ragione fondamentale posta a base del diniego viene individuata nella natura di norma direttamente applicabile, in quanto selfexecuting, dell’articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE e, di conseguenza, nella disapplicazione dell’art. 1, comma 18, del d.l. 194/2009, convertito nella legge n. 25/2010, prevedente la richiamata proroga automatica, in quanto contrastante con la citata norma della Direttiva e con l’articolo 49 del Trattato istitutivo della Comunità, disposizioni che imporrebbero l’immediato espletamento di procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento delle concessioni.

Si legge, invero, nel provvedimento gravato: " Letto l’articolo 12 della Direttiva 2006/123/Ce, che, in quanto norma dettagliata, chiara e priva di dubbi che non necessita di ulteriori integrazioni da parte dello Stato, può considerarsi norma selfexecuting, per cui, dovendo essere recepita entro il 28122009, da tale data può intendersi esplicante effetto diretto nell’ordinamento italiano; Preso atto del divieto a qualunque forma di restrizione del principio della libertà di stabilimento ex art. 49 TFUE, che in quanto posto da Direttive dettagliate o dagli stessi Trattati, così come interpretati dalla Corte di Giustizia, costituisce norma direttamente efficace da atto non direttamente applicabile; Considerato il costante e consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui i principi del Trattato dell’Unione Europea sono direttamente applicabili a prescindere dalla ricorrenza di specifiche norme comunitarie e interne, in modo da tenere in non cale disposizioni interne di segno opposto (C.S., sez. VI, 3092010, n. 7239; Id., sez. VI, 2512005, n. 168; sez. VI, 3012007, n. 362); Ritenuta non integrata alcuna delle ipotesi eccezionali in deroga al suddetto principio ai sensi degli articoli 51 TFUE, dovendosi tali norme interpretare in senso restrittivo (TAR CampaniaNapoli, sezione VII, 1242010, n. 1914), ovvero dall’art. 52 TFUE, siccome inconferente; Atteso che, anche alla luce dei recenti specifici esiti giurisprudenziali di disapplicazione dell’art. 1, comma 18 d.l. 194/2009 come modificato dalla legge di conversione n. 25/2010, le modifiche da questa apportata risultano in palese contrasto con norme (art. 12 della Direttiva 2006/123/CE) e principi comunitari (art. 49 TFUE) self- executing, che impongono il previo espletamento di procedure di tipo competitivo…..".

Ciò premesso, punto nodale della presente controversia consiste in primo luogo nello stabilire se la richiamata disposizione dell’articolo 12 della Direttiva sia norma selfexecuting e se la norma contenuta nell’articolo 1, comma 18, del d.l. n. 194/2009 si ponga con essa in contrasto, sì da giustificare la operata disapplicazione.

Al riguardo è necessario richiamare i contenuti delle citate prescrizioni.

L’articolo 12 della Direttiva 12122006 n. 123 – 06/123/CE, rubricato "Selezione tra diversi candidati", prevede, al comma 1, che " Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, una adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento"; dispone poi, al comma 2, che "Nei casi di cui al paragrafo 1, l’autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico, né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami"; stabilisce infine, al comma 3, che "Fatti salvi il paragrafo 1 e gli articoli 9 e 10, gli Stati membri possono tenere conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell’ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi impositivi di interesse generale conformi al diritto comunitario".

Tale disposizione riceve la sua giustificazione nel "considerando" 62), laddove si precisa che: " Nel caso in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche, è opportuno prevedere una procedura di selezione tra diversi candidati potenziali, al fine di sviluppare, tramite la libera concorrenza, la qualità e le condizioni di offerta di servizi a disposizione degli utenti. Tale procedura dovrebbe offrire garanzie di trasparenza e di imparzialità e l’autorizzazione così rilasciata non dovrebbe avere una durata eccessiva, non dovrebbe poter essere rinnovata automaticamente o conferire vantaggi al prestatore uscente. In particolare, la durata dell’autorizzazione concessa dovrebbe essere fissata in modo da non restringere o limitare la libera concorrenza al di là di quanto è necessario per garantire l’ammortamento degli investimenti e la remunerazione equa dei capitali investiti. La presente disposizione non dovrebbe ostare a che gli stati membri limitino il numero di autorizzazioni per ragioni diverse dalla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche. Le autorizzazioni in questione dovrebbero comunque ottemperare alle altre disposizioni della presente direttiva relative ai regimi di autorizzazione".

Quanto alla normativa nazionale, poi, il comma 18 dell’articolo 1 del d.l. 30122009 n. 194, recante "proroga di termini tributari, nonché in materia economicofinanziaria", convertito nella legge2622010, n. 25, così recita: " Ferma restando la disciplina relativa all’attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turisticoricreative, da realizzarsi, quanto ai criteri ed alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato Regioni ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che è conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell’esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonché in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui all’articolo 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione, il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed in scadenza entro il 31122015 è prorogato fino a tale data, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 3, comma 4 bis, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 494. All’articolo 37, secondo comma, del codice della navigazione, il secondo periodo è soppresso".

Richiamati i contenuti delle norme della cui applicazione si controverte, può passarsi alla disamina della prima questione, relativa alla natura della disposizione contenuta nell’articolo 12 della Direttiva, onde stabilire se essa sia norma immediatamente e direttamente applicabile agli Stati membri ovvero richieda comunque, per la sua applicazione, il recepimento, mediante specifica disciplina normativa, da parte di questi.

Come è noto, in generale la Direttiva non è atto comunitario derivato direttamente applicabile.

Ai sensi dell’art. 249, comma 3, del Trattato CE, infatti, essa "vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi".

Da ciò discende, in linea di principio, che essa non ha efficacia immediata, richiedendo un atto di recepimento nell’ordinamento nazionale entro un termine indicato.

In ossequio, peraltro, al principio generale del diritto comunitario del cd. effetto utile, la Corte di Giustizia ha individuato alcune tipologie di Direttive aventi efficacia diretta nei singoli ordinamenti nazionali.

Tra esse rientrano in primo luogo le direttive che pongono obblighi negativi. Si ritiene, invero, che la direttiva o quelle parti di essa che pongono obblighi di non fare (obblighi di stand and still) siano automaticamente operanti, anche nelle more della scadenza del termine stabilito per il recepimento ed a prescindere dalla avvenuta adozione di norme interne di trasposizione, trattandosi di disposizioni che non richiedono l’intermediazione del legislatore nazionale.

Allo stesso modo, vengono riconosciuti effetti diretti alle direttive cd. confermative, le quali sono prive di carattere innovativo, limitandosi a confermare, chiarendone la portata, norme già previste dal Trattato istitutivo.

Infine, si ritengono dotate di efficacia diretta negli ordinamenti nazionali le cd. direttive dettagliate o particolareggiate o selfexecuting.

Trattasi di atti che contengono disposizioni dettagliate nei contenuti, tali, dunque, da lasciare spazi di discrezionalità estremamente ridotti agli Stati membri, i quali, nel procedimento di recepimento, devono limitarsi alla mera loro trasposizione nel diritto interno. Esse, dunque, creano immediatamente, a prescindere da successivi atti normativi di recepimento, posizioni soggettive direttamente azionabili dinanzi ai giudici nazionali.

La Corte di Giustizia afferma l’immediata efficacia delle direttive in presenza dei seguenti presupposti:

le disposizioni della direttiva devono essere chiare e precise nella determinazione dei diritti in capo ai soggetti;

le disposizioni devono essere suscettibili di applicazione immediata, non subordinata a condizioni;

il legislatore nazionale non deve avere margini di manovra riguardo al contenuto;

deve essere scaduto il termine di recepimento della direttiva.

Orbene, nella oggettiva considerazione della intervenuta scadenza del termine di recepimento della direttiva (fissato, dall’articolo 44 di essa, alla data del 28122009), deve a questo punto verificarsi se sussistano, in relazione alle disposizioni contenute nell’articolo 12 della direttiva in esame, i presupposti sopra richiamati per la immediata applicazione di essa e per la conseguente disapplicazione della norma nazionale che stabilisce la proroga delle concessioni in essere.

Il richiamato articolo 12 contiene innanzitutto obblighi di non fare, a contenuto negativo, nella parte in cui, al comma 2, prevede che "…l’autorizzazione…non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami".

Per tale parte, dunque, conformemente ai principi sopra richiamati, la direttiva è direttamente applicabile.

Peraltro, il legislatore nazionale ha espressamente recepito nella normativa nazionale il suddetto divieto, laddove, nell’ultima parte del comma 18 dell’articolo 1 della legge n. 25/2010, ha eliminato il diritto di insistenza previsto dal codice della navigazione, disponendo che " all’articolo 37, secondo comma, del codice della navigazione, il secondo periodo è soppresso" (tale secondo periodo prevedeva la " preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze").

Dunque, nella immediata applicabilità del suddetto divieto, la normativa nazionale contenuta nel richiamato articolo 18 non si pone in contrasto con esso, avendo espressamente espunto dal nostro ordinamento il diritto di insistenza, che costituiva vantaggio per il prestatore uscente.

Quanto alle ulteriori disposizioni contenute nell’articolo 12 della Direttiva, si rendono le seguenti considerazioni.

Esso pone, al primo comma, la regola dell’obbligo della procedura selettiva tra i candidati potenziali, stabilendo che questa deve presentare garanzie di imparzialità e di trasparenza, prevedendo, in particolare, una adeguata pubblicità del suo avvio, svolgimento e conclusione.

La norma, a ben vedere, per la piena attuazione dei principi di libertà di concorrenza e di stabilimento, contiene una più ampia disciplina delle autorizzazioni, la quale non si limita al mero momento di scelta del beneficiario, ma si estende anche ai suoi contenuti.

Al riguardo, il comma 2, oltre a disporre il divieto di rinnovo automatico (del quale si è già sopra detto), prevede che "…l’autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata….", chiarendosi in proposito, nel "considerando" 62, che "…l’autorizzazione così rilasciata non dovrebbe avere una durata eccessiva….In particolare, la durata dell’autorizzazione concessa dovrebbe essere fissata in modo da non restringere o limitare la libera concorrenza al di là di quanto è necessario per garantire l’ammortamento degli investimenti e la remunerazione equa dei capitali investiti…".

Vi è, dunque, non solo la fissazione di una regola per le modalità di rilascio dell’autorizzazione, ma anche di una regola per la durata della stessa.

La disciplina portata dall’articolo 12 della Direttiva, inoltre, ha carattere unitario e deve essere unitariamente considerata nei suoi contenuti.

L’elemento unificante è costituito non solo dal suo oggetto (l’ atto autorizzatorio) ma anche dalla finalità perseguita, che è quella di attuare a pieno il principio della libera concorrenza.

La ratio della disposizione ne disvela la portata unitaria ed inscindibile: la procedura selettiva realizza la concorrenza tra gli aspiranti, ma quest’ultima sarebbe vanificata se l’autorizzazione così rilasciata avesse una durata eccessiva, consolidando la posizione di un unico soggetto; di contro, la durata deve essere adeguata, cioè non così breve da impedire l’ammortamento degli investimenti e la remunerazione del capitale investito, in tal modo perseguendosi la tutela del privato imprenditore e nel contempo anche l’allargamento della platea degli aspiranti, la quale verrebbe – con detrimento del principio di concorrenza- inevitabilmente ridotta dalla prospettiva di una attività non remunerativa, riveniente dalla durata esigua dell’autorizzazione.

Chiarito il carattere unitario della disposizione, va evidenziato che la stessa non presenta, nel suo complesso, i caratteri della direttiva dettagliata e particolareggiata e, dunque, selfexecuting.

Con riferimento ai contenuti dell’autorizzazione, invero, il legislatore comunitario non pone una disciplina dettagliata e specifica, suscettibile di applicazione immediata e tale da potere essere direttamente trasposta nell’ordinamento nazionale, senza alcun margine di manovra da parte del legislatore nazionale.

L’articolo 12 citato si limita a riferire di "una durata limitata adeguata" dell’autorizzazione, senza concreta specificazione di essa. Pone al riguardo solo parametri di determinazione, laddove nel "considerando" 62 dice che essa "dovrebbe essere fissata in modo da non restringere o limitare la libera concorrenza al di là di quanto è necessario per garantire l’ammortamento degli investimenti e la remunerazione equa dei capitali investiti".

E’ evidente che in tale situazione la specifica quantificazione della durata dell’autorizzazione spetta al legislatore nazionale e, dunque, non può parlarsi di immediata operatività della disposizione comunitaria, occorrendo il necessario recepimento, attraverso disciplina concreta e specifica, da parte dello Stato membro.

Si è sopra detto, in relazione ai caratteri delle direttive selfexecuting individuati dalla giurisprudenza comunitaria, della sicura configurabilità di tale natura nell’obbligo negativo, posto dall’articolo 12, di rinnovo automatico delle autorizzazioni.

La immediata e diretta applicabilità della disposizione comunitaria, scaduto il termine di recepimento, potrebbe essere riconosciuta anche alla prescrizione che impone l’obbligo della procedura selettiva nel rilascio delle autorizzazioni, trattandosi di regola secca, precisa, non necessitante ulteriori specificazioni.

Trattasi, invero – quello della evidenza pubblica – di un principio di carattere generale, di derivazione comunitaria e di applicazione nazionale ormai consolidata, onde non dovrebbe potersi dubitare della sua applicabilità anche alla materia delle autorizzazioni il cui numero sia limitato per la peculiare natura delle attività oggetto di essa.

A tale obbligo di selezione dei candidati si richiama proprio il provvedimento impugnato per supportare la disapplicazione della normativa nazionale recata dal comma 18 dell’articolo 1 della legge n. 25/2010.

Osserva, peraltro, il Tribunale che la verifica di compatibilità della richiamata norma nazionale all’articolo 12 della Direttiva n. 123 del 2006 non può prescindere da un esame che tenga conto dei peculiari contenuti della prima e della portata unitaria e della ratio, sopra evidenziate, della disposizione comunitaria.

Orbene, sarebbe certamente illegittima e, dunque, da disapplicare una normativa nazionale che, in materia, preveda tout court ed in via generalizzata il rilascio di nuove autorizzazioni senza il previo espletamento di una procedura di evidenza pubblica ovvero assicuri forme di rinnovo automatico delle stesse.

Tali caratteri non si rinvengono certamente, per la parte di interesse, nel comma 18 dell’articolo 1 del d.l. 194 del 2009, convertito nella legge n. 25/2010, censurato dall’autorità portuale laddove prevede che "il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015, è prorogato fino a tale data".

La recata proroga, invero, va valutata non isolatamente, ma in relazione alla portata complessiva della disposizione.

Essa, infatti, non è disposta tout court, bensì " nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turisticoricreative, da realizzarsi, quanto ai criteri ed alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza StatoRegioni…, che è conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell’esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti nonché in funzione del superamento del diritto di insistenza…".

Trattasi, pertanto, di una disciplina meramente transitoria, finalizzata a consentire " a bocce ferme" la emanazione, da parte del legislatore nazionale, di una organica disciplina della materia autorizzatoria, rispettosa dei principi fissati dalla direttiva.

Valutata in tale prospettiva, va in primo luogo osservato che la norma nazionale non viola la norma comunitaria sotto il profilo della pretermissione della regola della procedura selettiva.

Come si è sopra visto, la procedura selettiva è, nella disposizione comunitaria, parte di una più ampia regolamentazione della materia autorizzatoria, funzionale alla realizzazione del principio della libera concorrenza attraverso la disciplina non solo del momento dell’affidamento ma anche dei contenuti dell’atto.

Si è sottolineato pure, quanto a quest’ultimo aspetto, che la norma comunitaria non è specifica e dettagliata, risultando necessario l’intervento del legislatore nazionale, il quale è indispensabile per il completamento del quadro normativo della materia.

In tale contesto, la proroga disposta dall’articolo 18 non contrasta con la disposizione comunitaria unitariamente intesa, in quanto reca una disciplina (di proroga) temporalmente limitata (non oltre il 31122015) e finalizzata a consentire, da parte del legislatore nazionale, l’emanazione di una organica disciplina della materia, completa in tutti gli aspetti (procedurali e contenutistici) ritenuti necessari dal legislatore comunitario ma da quest’ultimo non fissati in toto in maniera sufficientemente specifica, sì da essere immediatamente applicabili.

La rilevanza essenziale del profilo della durata dell’autorizzazione, assunta dall’articolo 12 della Direttiva in funzione del perseguimento dell’obiettivo di realizzazione del principio di libera concorrenza nella contestuale tutela del profilo imprenditoriale del privato, giustifica la proroga delle concessioni in corso sino alla adozione della regolamentazione nazionale.

Questa è, infatti, necessaria alla esistenza di una disciplina normativa della materia immediatamente applicabile, organica ed efficace in quanto completa di tutti gli aspetti della regolazione (procedurali e sostanziali) ritenuti necessari dalla direttiva comunitaria in funzione degli scopi perseguiti.

Vi è, invero, nella fattispecie in esame non una norma nazionale che contrasta con la norma comunitaria, ma una disciplina di durata temporale limitata e di applicazione limitata quanto ai destinatari (si riferisce alle sole autorizzazioni in corso alla data di entrata in vigore del decreto), che è dettata nelle more del necessario completamento (e recepimento), da parte del legislatore nazionale, della disciplina recata dall’articolo 12 della Direttiva.

D’altra parte, non vi è assegnazione di nuove autorizzazioni senza procedura ad evidenza pubblica, ma mero allungamento del termine di durata di autorizzazioni esistenti ed in corso, in attesa di una necessaria (attesa in proposito la insufficienza della norma comunitaria) disciplina nazionale che regolamenti anche gli aspetti contenutistici e di durata delle concessioni.

Non va, poi, dimenticato che la concreta determinazione di tali elementi, oltre a completare in termini organici la disciplina della materia, costituisce comunque presupposto essenziale per l’indizione di una procedura selettiva, dovendo questa svolgersi su di un oggetto definito nelle sue componenti costitutive.

Né, infine, può ritenersi ragionevole che i detti profili contenutistici e di durata risultino, di volta in volta, determinati dal soggetto che procede al rilascio delle concessioni.

La peculiarità dell’oggetto di queste ultime (beni demaniali marittimi) e la loro diffusione sul territorio nazionale richiedono ragionevolmente una disciplina unitaria, da attuarsi con prescrizioni normative generali, onde evitare – e ciò a maggior ragione in una prospettiva comunitaria – divergenti regolamentazioni nei diversi contesti territoriali (in tal senso sembra muoversi il citato comma 18, nella parte in cui richiede l’intesa StatoRegioni ai sensi dell’art. 8 l. n. 131/2003).

Ciò posto, va poi valutato se la disposizione nazionale in esame costituisca violazione del divieto di rinnovo automatico posto dall’articolo 12 della direttiva.

Anche a tale quesito, a giudizio del Tribunale, va data risposta negativa.

In primo luogo, le considerazioni sopra svolte evidenziano che la proroga non è finalizzata ad eludere il divieto del diritto di insistenza (e, dunque, del rinnovo automatico), ma piuttosto a consentire l’adozione di una disciplina normativa della materia completa in tutti gli elementi ritenuti rilevanti dalla disposizione comunitaria, impedendo nelle more l’applicazione di diversificate discipline delle concessioni demaniali.

La disposizione di proroga realizza, altresì, una esigenza di tutela degli attuali concessionari, riconoscendo un periodo di comporto (peraltro limitato e non prorogabile) idoneo a ridurre gli effetti negativi di un sopravvenuto mutamento di disciplina anche in relazione alle prospettive di remunerazione del capitale investito.

Orbene, tale esigenza non è estranea alla ratio della previsione comunitaria, laddove si consideri che la direttiva in esame, nel prevedere una durata limitata "adeguata" dell’autorizzazione, ne chiarisce il significato nella esigenza di "non restringere o limitare la libera concorrenza al di là di quanto è necessario per garantire l’ammortamento degli investimenti e la remunerazione equa del capitale investito".

Di poi, la proroga disposta dal legislatore nazionale non si traduce in un rinnovo automatico, vietato dalla disciplina comunitaria, anche per le seguenti ulteriori ragioni.

La norma contenuta nel citato articolo 1, comma 18, si limita a prevedere una "proroga" del "termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto e in scadenza entro il 31122015 fino a tale data".

Il legislatore, dunque, non attua un "rinnovo" attraverso la previsione di una nuova concessione che si sostituisce alla precedente in via automatica e senza procedura selettiva. Agisce piuttosto sulla concessione in essere, non rinnovando l’atto ma limitandosi ad allungarne il termine di efficacia, così disponendone una mera "proroga".

Questa, inoltre, ha portata limitata, in quanto:

la proroga, a differenza del rinnovo, è consentita solo per le concessioni in essere e non ancora scadute;

costituisce un beneficio "una tantum", funzionale alla contingente esigenza di procedere ad una organica revisione della disciplina normativa dell’istituto in pieno ossequio alle disposizioni comunitarie;

sotto tale profilo, pertanto, non è un aspetto generale, tipico ed ordinario del regime normativo nazionale della concessione demaniale marittima con finalità turisticoricreative, sì da potersi porre in contrasto con il divieto comunitario del rinnovo automatico;

essa è, dunque, vicenda meramente temporanea, contingente e transitoria, con l’ulteriore specificazione (che ne connota un ulteriore aspetto di differenziazione rispetto al rinnovo) che il suo effetto non si traduce sempre e comunque in una nuova integrale decorrenza del termine originario di durata, risultando normativamente fissato il termine ultimo del 31122015, il quale lascia variare la concreta durata della proroga in relazione alla data di scadenza originaria del rapporto.

Le considerazioni tutte sopra svolte evidenziano, dunque, che la normativa nazionale transitoria recata dall’articolo 1, comma 18, del d.l. n. 194/2009 non si pone in contrasto con l’articolo 12 della Direttiva, né con riferimento alla natura della disposizione, né con la sua ratio ed i suoi contenuti.

Trattasi, invero, di una scelta ragionevole del legislatore nazionale, finalizzata non all’elusione della disposizione comunitaria ma ad una più efficace attuazione (da realizzarsi attraverso l’emanazione di una completa ed organica regolamentazione nazionale della materia) dei principi da essa affermati, nel contempo consentendo agli attuali concessionari anche l’ammortamento degli investimenti, interesse quest’ultimo, per come si è sopra detto, comunque non estraneo alle valutazioni dell’organo comunitario.

La disapplicazione operata dalla delibera del Presidente dell’Autorità Portuale n. 196 del 22112010, oggetto di impugnativa è, pertanto, illegittima, rinvenendosì in tal modo l’illegittimità del relativo motivo posto a fondamento della reiezione delle richieste di proroga automatica in applicazione del richiamato comma 18.

Proseguendo nella disamina della citata deliberazione n. 196/2010, si rileva che altro motivo fondante la disposta reiezione è rinvenuto nella "assenza agli atti di documenti probanti la sussistenza di piani di investimento da ammortizzare riferibili alle concessioni per cui è istanza di proroga automatica".

Rileva il Collegio che anche tale giustificazione non è idonea a fondare legittimamente la disposta reiezione, rilevandosi che il comma 18 dell’articolo 1 del d.l. n. 194/2009 non prevede affatto quale presupposto per l’operatività della proroga – che è oggetto della pretesa del privato e la cui applicazione è negata dall’amministrazione – la sussistenza di piani di investimento da ammortizzare. Di conseguenza, il diniego di proroga non può essere validamente fondato su tale circostanza.

Resta a questo punto da esaminare l’ultima parte della motivazione resa dal Presidente dell’Autorità Portuale, laddove si legge " Ritenuto di non poter procedere per le assorbenti motivazioni sopra esposte a quanto rimesso all’apprezzamento della Presidenza dell’Ente da parte del Comitato Portuale al punto 3 del deliberato del citato provvedimento (verb. n. 17 del 121020010), che pertanto non accede alla tesi della portata dirimente del riferimento alla tipologia turisticoricreativa della concessione, operato all’art. 1 comma 18 del d.l. 30122009 n. 194… la cui concreta configurazione ed effettiva portata, peraltro, oltre a prestarsi ad ondivaghi esiti interpretativi a detrimento della certezza dei rapporti giuridici, avrebbe, comunque, fondato la legittima reiezione della gran parte delle istanze di proroga pervenute".

Essa richiama, dunque, la deliberazione n. 17/2010 del Comitato Portuale, nella quale viene espresso un parere, che il Presidente, nell’atto conclusivo avente rilevanza esterna, condivide in parte quanto al punto 2 del deliberato e non recepisce quanto al punto 3 dello stesso.

Al punto 2, richiamando l’esistenza in materia di "elementi di problematicità e dubbi interpretativi, in considerazione della natura giuridica di dette concessioni e delle indicazioni in materia derivanti dalla comunità europea in tema di garanzia del principio di concorrenzialità e tutela delle ordinarie procedure di evidenza pubblica, e in ordine al rispetto dei principi del libero mercato", il Comitato "esprime parere a che il Presidente dell’Autorità Portuale respinga le richieste di applicazione della cd. proroga automatica….per concessioni demaniali marittime per usi turisticoricreativi e pontili da diporto in scadenza alla data del 31122010…, limitatamente a quelle non rientranti nel punto 3 seguente".

Al successivo punto 3 l’organo consultivo esprime "parere a che il Presidente…possa eventualmente accogliere, invece, le richieste di applicazione della cd. proroga automatica…per le concessioni che, in relazione alla tipologia, siano gestite da ditte/società/associazioni/enti/cooperative che hanno riportato nell’oggetto sociale – come derivante dalla certificazione della competente CIIAA ovvero, in mancanza, dall’atto costitutivo/statuto sociale – tra le attività quelle a carattere turisticoricreativo, quali elencate nell’articolo 1, comma 1 lett. da a ad f della legge n. 494/93 – in virtù della norma interpretativa di cui all’articolo 13 comma 1 della legge n. 172/2003, anche in relazione alle attività fino ad oggi svolte".

In buona sostanza, l’organo presidenziale ritiene assorbente, nella determinazione negativa, il profilo del contrasto della norma nazionale con la previsione, ritenuta immediatamente applicabile, della Direttiva comunitaria e la conseguente necessità di applicazione di una procedura ad evidenza pubblica, che impedisce la possibilità di una proroga automatica.

Ritiene, pertanto, di non poter accedere alla tesi, prospettata dall’organo consultivo, della tipologia turisticoricreativa della concessione quale elemento da tenere presente ai fini del riconoscimento della proroga automatica.

La tesi non è condivisibile.

Come si è in precedenza chiarito, il comma 18 dell’articolo 1 del citato d.l. n. 194/2009 e la proroga in essa disposta non si pongono in contrasto con la disciplina comunitaria e, dunque, non ne è legittimamente consentita la disapplicazione.

Ciò posto, ritenuta l’operatività nel nostro ordinamento della richiamata norma nazionale, ritiene il Tribunale che l’elemento al quale occorre fare riferimento per stabilire in concreto se la proroga si applichi o meno è proprio la tipologia della concessione, atteso che questa è lo specifico presupposto indicato dalla norma.

Il citato comma 18 concerne, infatti, i "beni demaniali marittimi con finalità turisticoricreative" e, pertanto, le "concessioni in essere", cui la disposizione opera riferimento, sono proprio le concessioni rilasciate per lo svolgimento di attività turisticoricreative.

La delibera presidenziale in contestazione aggiunge, peraltro, che, anche a voler accedere alla tesi della tipologia turisticoricreativa della concessione, di essa la concreta configurazione ed effettiva portata, oltre a prestarsi ad ondivaghi esiti interpretativi, avrebbe comunque fondato la legittima reiezione della gran parte delle istanze di proroga pervenute.

Osserva il Tribunale che, ove a tale inciso voglia attribuirsi il significato che la determinazione negativa è fondata anche sulla circostanza che la concessione oggetto del presente gravame non è suscettibile di proroga automatica in quanto non avente finalità turisticoricreativa, il motivo di diniego, così come esternato, sarebbe comunque illegittimo per vizio della motivazione.

L’inciso, invero, risulta insufficiente e generico, non dando conto alcuno delle specifiche concessioni cui si riferisce né delle ragioni concrete per le quali sarebbe, in relazione a ciascuna di esse, esclusa la natura turisticoricreativa.

L’accorta e puntuale difesa dell’amministrazione, peraltro, cerca comunque di introdurre tale argomentazione nel thema decidendum per altra via, sotto il profilo della carenza di interesse alla decisione.

Si assume, invero, che, al di là dei motivi di diniego espressi nei provvedimenti impugnati, la proroga automatica prevista dal citato art. 1, comma 18, del d.l. n. 194/2010 conv. nella legge n. 25/2010, non troverebbe applicazione alla concessione originariamente rilasciata al ricorrente, in primo luogo perché la richiamata norma non si riferirebbe alle concessioni rilasciate dall’Autorità Portuale, di poi perché la stessa in concreto non rivestirebbe finalità turisticoricreativa.

L’eccezione in proposito sollevata dall’Autorità Portuale pone al Tribunale il problema della possibilità per l’organo giudicante, ai fini dell’esito del gravame (ed, in particolare, del non accoglimento dello stesso) di tenere conto di motivi, astrattamente fondanti la determinazione assunta, ma non espressi nel corpo del provvedimento.

Ci si domanda, cioè, se sia possibile, ove mai si riscontrino vizi di legittimità nel provvedimento, non pronunziarne l’annullamento nella considerazione che comunque la p.a., sulla base di diverse argomentazioni, avrebbe legittimamente emanato la medesima determinazione dispositiva.

Al riguardo, ritiene il Tribunale – sia pure con le precisazioni che di seguito si rendono – che tale indagine possa essere svolta dal giudice amministrativo, alla luce della più recente evoluzione del giudizio amministrativo, connotantesi sempre di più quale giudizio sul rapporto più che sull’atto, nonché di una considerazione sostanziale del ruolo di tale organo giurisdizionale e dei contenuti delle sue pronunzie, le quali, per quanto possibile, devono tendere alla soluzione definitiva delle controversie, definendo la concreta regola sostanziale dell’agire della pubblica amministrazione.

Mantenendo comunque il giudizio amministrativo ordinario di cognizione, nella sua regolazione normativa, una connotazione di giudizio sull’atto, dove il provvedimento amministrativo contribuisce a delineare gli ambiti della cognizione del giudice, il potere giurisdizionale nello svolgere l’indagine di cui sopra, in termini di sussistenza dell’interesse alla decisione, non è assoluto ed incondizionato, ma incontra limiti.

Al riguardo, ritiene il Tribunale che possa assumersi come parametro di riferimento il criterio della "evidenza", cristallizzato nell’articolo 21 octies della legge n. 241/1990.

Il giudice, dunque, potrà ritenere configurata la carenza di interesse e non pronunziare l’annullamento dell’atto solo nel caso in cui ulteriori legittime ragioni fondanti la determinazione assunta, non espresse nel provvedimento, siano di immediata percezione ed applicazione alla fattispecie in esame.

Ciò si verifica, ad esempio, quando la riferibilità del legittimo motivo inespresso al caso concreto non richieda articolate operazioni interpretative ovvero accertamenti di fatto complessi.

Ove, invece, tale evidenza manchi, il giudice non può pronunziare la carenza di interesse alla decisione, ma è necessaria, intervenuto l’annullamento giurisdizionale, l’ulteriore attività amministrativa provvedimentale, che costituisce necessaria intermediazione fondante il potere di cognizione del giudice (questa volta sotto l’ordinario profilo della verifica di legittimità dell’atto).

Ciò posto, può a questo punto passarsi, applicando la regola sopra individuata, all’analisi delle ragioni della carenza di interesse articolate dalla difesa dell’autorità portuale.

Quanto al primo aspetto, relativo alla dedotta inapplicabilità del comma 18 dell’articolo 1 alle concessioni rilasciate dall’Autorità portuale, ritiene il Tribunale che tale argomento sia all’evidenza non condivisibile.

La piana lettura della disposizione ne disvela un ambito di applicazione riferito alle "concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turisticoricreative".

Trattasi, dunque, di un riferimento di carattere generale, che attribuisce esclusiva rilevanza al profilo oggettivo della tipologia dell’atto concessorio, indifferente restando, ai fini della applicabilità della norma, la considerazione soggettiva dell’autorità emanante.

Deve, pertanto, ritenersi che la disposizione trovi applicazione anche alla concessioni con finalità turisticoricreative rilasciate dall’Autorità portuale.

D’altra parte, anche se la norma manifesta la sua finalità nel "progressivo superamento del diritto di insistenza" (richiamandosi, da parte dell’amministrazione resistente, tale inciso per inferire l’inapplicabilità del citato comma 18 alle concessioni da essa rilasciate, atteso che per queste ultime non operano le previsioni di rinnovo automatico recate dall’articolo 1 del d.l. n. 400/1993), va evidenziato che il termine "nonché" ("…nonché in funzione del progressivo superamento…"), pure presente nella disposizione in esame, evidenzia che tale finalità è solo una delle ragioni dell’intervento legislativo, il quale, risponde, invece, ad una esigenza più generale e più ampia, che è quella della "revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni dei beni demaniali marittimi con finalità turisticoricreative", la quale interessa evidentemente anche l’attività delle autorità portuali.

Il secondo profilo di carenza di interesse attiene, invece, alla ritenuta inconfigurabilità, nella concessione oggetto del presente giudizio e della cui proroga si controverte, del carattere "turisticoricreativo".

Con riferimento a tale ultimo aspetto, ritiene il Tribunale di non potersi pronunziare in questa sede, in assenza di espressa determinazione provvedimentale in proposito resa dall’amministrazione, e sulla quale svolgere il sindacato di legittimità.

La verifica della mancanza del carattere turisticoricreativo della concessione non presenta, invero, il carattere della evidenza.

La concessione di cui si controverte (n. 20/2008, per mq. 8451, 72) è stata rilasciata allo scopo di mantenere " n. 3 pontili galleggianti per l’attracco di imbarcazioni da diporto, specchio acqueo asservito, servizi per operai ed equipaggi, nonché un circolo denominato Mare Nostrum con relativo spaccio ed area asservita destinata esclusivamente ai soci".

Trattasi, dunque, di atto a contenuto complesso, la cui sussumibilità nel (o assimilabilità al) novero delle concessioni turisticoricreative richiede una valutazione articolata, la quale, per le ragioni sopra esposte, va necessariamente resa in prima battuta dalla autorità amministrativa, occorrendo, ai fini della pronunzia giurisdizionale, la preventiva esistenza di un provvedimento che tale valutazione cristallizzi.

Le ragioni della non evidenza e del carattere complesso dell’accertamento derivano dalle seguenti circostanze:

la concessione ha ad oggetto anche attività di ormeggio di imbarcazioni da diporto, dunque di attività attinenti propriamente la nautica da diporto (articolo 2 del dpr n. 509/1997);

se è vero che l’articolo 37 del codice della navigazione non dà una definizione delle concessioni demaniali marittime per attività turisticoricreative, occorre comunque valutare i contenuti specifici dell’atto concessorio e l’incidenza, ai fini della qualificazione della natura della concessione, del progressivo avvicinamento normativo delle concessioni demaniali marittime finalizzate alla realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto con quelle aventi finalità turistico -ricreative (d.p.c.m. 1392002 n. 24646, art. 1; dpr n. 509/1997, art. 1; art. 3 d.l. n. 70/2011, convertito nella legge n. 106/2011);

ove per tale via venga risolto positivamente il problema della astratta applicabilità del comma 18 dell’articolo 1 del d.l. n. 25/2010, deve esserne verificata comunque la applicabilità in concreto, in ragione del contenuto misto della concessione originaria (non riferita in toto alla attività di ormeggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto);

all’uopo è necessario un accertamento della concreta sussistenza del tipo normativamente rilevante che sia fondato su di un criterio di prevalenza, applicato con riferimento alla portata dimensionale dei diversi contenuti della concessione ed ai profili funzionali di essi, con una valutazione che tenga comunque conto della specifica realtà interessata e della attività concretamente svolta.

Trattasi, dunque, di valutazioni complesse, anche di tipo fattuale, che competono in prima battuta alla determinazione provvedimentale espressa dell’autorità amministrativa, su cui solo successivamente, nella eventualità di una sua impugnativa, il giudice amministrativo potrà svolgere la verifica di legittimità.

Sulla base delle considerazioni tutte sopra svolte deve, di conseguenza, essere ritenuta l’illegittimità della delibera del Presidente dell’Autorità Portuale di Salerno n. 196 del 22112010 nella parte in cui denega la proroga automatica della concessione in ragione della disposta disapplicazione della normativa nazionale.

Tale atto deve essere, di conseguenza, annullato.

Alla illegittimità della richiamata deliberazione consegue, in via derivata, l’illegittimità del successivo, specifico provvedimento – impugnato con motivi aggiunti – con il quale la richiesta di proroga avanzata da parte ricorrente è stata rigettata.

Anche tale atto, fondato esclusivamente sulle motivazioni recate dalla delibera presidenziale del 22112010, deve essere annullato.

Restano salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione all’esito delle verifiche sopra richiamate.

Occorre, peraltro, a questo punto rendere una doverosa precisazione.

I provvedimenti di cui sopra risultano illegittimi per le ragioni in precedenza esposte, che conseguono ad un peculiare approdo interpretativo, cui è giunto il Tribunale, relativamente ai rapporti tra la norma nazionale e la disposizione comunitaria interessate, diverso rispetto a quello ritenuto dall’autorità amministrativa.

In presenza di questione giuridica complessa e, dunque, opinabile (riprova ne è l’esistenza, sia pure in sede cautelare, di alcune pronunzie del giudice amministrativo che hanno optato per la disapplicazione), essa ha semplicemente errato nell’applicazione del diritto.

Non può, invero, dirsi che vi sia stata consapevole violazione di legge, riveniente, tra l’altro, dalla mancata osservanza della circolare ministeriale prot. n. M/TRA/PORTI/6105 del 652010, avente ad oggetto l’applicazione dell’art. 1, comma 18 del d.l. n. 194/2009.

La stessa, invero, senza svolgere alcuna considerazione in ordine ai suoi contenuti ed alla loro legittimità, è comunque atto non vincolante per l’autorità portuale.

Come è noto, nella teoria generale del provvedimento amministrativo, la circolare non ha natura di legge in senso materiale, onde la sua mancata osservanza non configura il vizio di violazione di legge.

La sua violazione può determinare esclusivamente eccesso di potere, ma, essendo quest’ultimo vizio tipico della discrezionalità amministrativa, esso è ipotizzabile solo nel caso di circolare che regolamenti l’attività amministrativa discrezionale ovvero l’esercizio di un potere discrezionale, verificandosi, in ipotesi di sua mancata osservanza, contradditorietà nell’azione della p.a..

Non c’è, invece, eccesso di potere in caso di mancata osservanza di una circolare interpretativa, che rifletta cioè l’interpretazione e, di conseguenza, gli ambiti di applicazione della legge, giacchè l’organo inferiore non può ritenersi vincolato dalla errata interpretazione della legge che abbia compiuto un organo superiore

L’azione dell’Autorità Portuale, dunque, per quanto illegittima per la ragioni sopra esposte, non è certamente il frutto di una consapevole e voluta violazione del diritto.

La stessa, invero, appare dettata – per come traspare pure dalla motivazione dell’atto impugnato – dall’encomiabile intento di garantire, attraverso nuove procedure di evidenza pubblica, la più alta redditività del bene demaniale e, dunque, maggiori introiti per l’amministrazione, oltre la piena realizzazione del principio di concorrenzialità.

Tuttavia, tali condivisibili e giuste finalità, perseguite dall’autorità amministrativa, necessariamente recedono rispetto alla scelta diversa (nel senso della proroga delle concessioni esistenti) effettuata dal superiore organo legislativo (sulla base – si è visto – di una valutazione ragionevole).

Da ultimo, ritiene il Tribunale che deve essere ritenuta l’inammissibilità dei motivi aggiunti, laddove viene fatta oggetto di impugnativa la delibera presidenziale n. 7 del 2812011, di annullamento parziale in autotutela della delibera presidenziale n. 196/2010, gravata nella parte in cui ha disposto la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime nonché delle concessioni ad esse complementari fino al 31122015 esclusivamente per le associazioni sportive/enti morali e organismi noprofit ed ha confermato la delibera presidenziale n. 196/2010 per tutte le altre concessioni".

Rileva, in proposito, il Tribunale che vi è al riguardo una carenza di interesse alla decisione, con conseguente inammissibilità della domanda annullatoria.

La eliminazione giurisdizionale per la proroga disposta in favore delle associazioni sportive e degli organismi no profit alcun vantaggio arrecherebbe a parte ricorrente ai fini dell’ottenimento del bene della vita sperato, atteso che le aree demaniali interessate sono diverse ed una pronunzia caducatoria non avrebbe comunque incidenza favorevole sulla pretesa attorea.

Né può assumersi l’esistenza di un interesse alla decisione con riferimento alla parte di essa che dispone la conferma della delibera presidenziale n. 196/2010 per tutte le altre concessioni.

Invero, tale determinazione nulla apporta di nuovo e di lesivo alla precedente, in quanto di essa meramente confermativa giacchè assunta senza acquisizione in proposito di nuovi elementi e senza nuove ragioni giustificative a supporto, onde risulta sufficiente alla tutela delle posizioni giuridiche di parte ricorrente l’avvenuta impugnazione (ed il conseguente disposto annullamento in questa sede) del citato atto presidenziale n. 196.

Le spese del giudizio, in ragione della peculiarità della controversia, della novità e complessità delle questioni affrontate, possono essere integralmente compensate tra le parti costituite.

P.Q.M.

definitivamente giudicando sul ricorso in epigrafe, così provvede:

con riferimento al ricorso originario, lo accoglie per le ragioni in motivazione espresse e, per l’effetto, annulla la deliberazione n. 196 del 22112010 del Presidente dell’Autorità Portuale di Salerno;

con riferimento ai motivi aggiunti, li accoglie in parte disponendo, per l’effetto, l’annullamento del provvedimento finale, in epigrafe specificato, di reiezione dell’istanza del ricorrente e li dichiara inammissibili quanto all’impugnativa della delibera presidenziale n. 7 del 2812011.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 14-02-2012, n. 2112 Ammissibilità o inammissibilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Va rilevato in fatto:

1.1. che l’avv. P.G. ricorre per la cassazione della sentenza del 18.9.09, n. 2514/09, della corte di appello di Roma, con la quale è stato dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza n. 13752/05 del 18.5 – 15.6.05 del Tribunale di Roma, di reiezione delle sue domande di riduzione del canone e pronuncia ex art. 2932 cod. civ., da lui rivolte nei confronti dell’INPS e di accoglimento delle riconvenzionali di quest’ultimo di risoluzione del canone di locazione e condanna al pagamento dei canoni non corrisposti;

1.2. che la sanzione di inammissibilità è stata irrogata per avere il P. già dispiegato un primo appello avverso la stessa sentenza, con atto notificato il 14.9.05, dichiarato inammissibile dalla stessa corte territoriale con sentenza n. 983/07 del 27.2 – 20.3.07, definitiva a seguito di ordinanza della Suprema Corte 1.8.08 n. 20940/08;

1.3. che l’intimato INPS deposita tardivamente controricorso, a mezzo di difensore munito di procura resa in calce alla copia notificata del ricorso per cassazione;

1.4. che la causa è stata dapprima rimessa all’adunanza in camera di consiglio del 5.10.11 – con relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., contenente proposta di declaratoria di inammissibilità del ricorso – e da questa alla pubblica udienza del 23.1.12, alla quale soltanto il procuratore del controricorrente ha preso parte alla discussione orale.

Motivi della decisione

2. Il ricorrente sviluppa tre motivi, protestando l’ingiustizia della complessiva decisione a seguito della suddivisione del gravame in due distinti fascicoli, il primo sull’atto di appello avverso il dispositivo con riserva dei motivi ed il secondo avverso il merito dell’impugnazione:

2.1. un primo, di "violazione del diritto della parte attrice di cui all’art. 24 Cost. – violazione del giusto processo ai sensi del D.L. 7 gennaio 2000, n. 2 convertito dalla L. 25 febbraio 2000, n. 35 – violazione dell’art. 111 Cost.";

2.2. un secondo, di "error in iudicando ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3), con riferimento anche all’art. 360, terzo comma, c.p.c. – denegata giustizia – error in procedendo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4)";

2.3. un terzo, di "error in iudicando ai sensi degli artt. 3) e 5) c.p.c. con riferimento agli artt. 324, 327, 335, 340 e 358 c.p.c.". 3. Orbene, in via preliminare:

3.1. è inammissibile il controricorso dell’INPS: a parte l’evidente tardività del suo deposito, il suo difensore è munito di procura rilasciata in calce alla copia notificata del ricorso per cassazione, modalità questa che, per consolidata giurisprudenza, non risponde ai tassativi requisiti della procura speciale per questo giudizio di legittimità (per limitarsi alle più recenti: Cass. 24 maggio 2004, n. 9916; Cass. 13 marzo 2007, n. 5867; Cass. 6 agosto 2010, n. 18345;

Cass. 18 gennaio 2012, n. 670);

3.2. inoltre, non possono negarsi le carenze nella formulazione del ricorso poste in evidenza nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. (violazione del principio di autosufficienza, non evincendosi dal tenore letterale del ricorso il contenuto dei passaggi argomentativi della sentenza impugnata sottoposti a concreta critica e degli altri atti pure richiamati – come quelli introduttivi del precedente appello e delle precedenti decisioni su quest’ultimo, di secondo grado e di cassazione – invece indispensabili per la piena ricostruzione della vicenda; dispiegamento di censure del tutto generiche al complessivo risultato del dispiegamento dei due distinti gravami, in larga parte attinenti all’oggetto ed alla disamina del precedente procedimento concluso con la richiamata ordinanza n. 20940/08 di questa corte), già messe in luce nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.;

3.3. e tuttavia ritiene il Collegio che, per la peculiarità della fattispecie, debbano mettersi in risalto gli elementi ricavabili comunque dal tenore letterale della sentenza impugnata, per una complessiva ricostruzione della fattispecie ed una soluzione del caso che sia conforme a diritto.

4. Infatti:

4.1. effettivamente nella controversia questa corte di legittimità ha già deciso – con ordinanza 1 agosto 2008, n. 20940 – per l’inammissibilità del precedente ricorso avverso la sentenza della corte territoriale n. 983/07, rilevando vizi o carenze nella formulazione dei quesiti e pertanto la violazione dell’art. 366-bis cod. proc. civ., norma applicabile a quella fattispecie ai sensi del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, art. 6;

4.2. nondimeno, la circostanza dell’avvenuto dispiegamento di appello ai sensi del capoverso dell’art. 433 cod. proc. civ., sebbene si tratti di rito locatizio ed in verosimile carenza dei relativi presupposti, con una prima impugnazione del solo dispositivo e con altro atto contenente i motivi, può comunque ricavarsi dal fatto che la prima impugnazione è stata proposta con atto notificato il 14.9.05 e la seconda – che l’odierno ricorrente continua a qualificare, contrariamente alla corte territoriale, come semplice estrinsecazione della facoltà di proporre appello avverso la sentenza completa di motivazione appunto ai sensi dell’art. 433 cod. proc. civ. – con successivo atto del 2.5.06, entrambi tempestivi rispetto alla sentenza gravata, che risulta depositata in data 15.6.05;

4.3. pertanto, la declaratoria di inammissibilità della prima impugnazione si è avuta con sentenza del 27.2 20.3.07 (passando poi in giudicato con la richiamata ordinanza 20940/08 di questa Corte), vale a dire dopo la proposizione della seconda, ma prima della sua decisione, avutasi con la sentenza oggi gravata (dep. il 18.9.09); e sulla seconda impugnazione, stando a quanto si ricava, anche in questo caso, dall’esame della sentenza oggi gravata, si era alla fine regolarizzato anche il contraddittorio (pie di pag. 5 della motivazione ed inizio della pag. 6);

4.4. in questo contesto, ritiene il Collegio di dovere fare applicazione del principio, di recente ribadito, per il quale "il principio di consumazione dell’impugnazione, secondo un’interpretazione conforme ai principi costituzionali del giusto processo, che sono diretti a rimuovere, anche nel campo dei gravami, gli ostacoli alla compiuta realizzazione del diritto di difesa, rifuggendo formalismi rigoristici, impone di ritenere che, fino a quando non intervenga una declaratoria di improcedibilità (o di inammissibilità), possa essere proposto un secondo atto di appello, sempre che la seconda impugnazione risulti tempestiva e si sia svolto regolare contraddittorio tra le parti" (Cass. 18 luglio 2011, n. 15721);

4.5. pertanto, ad avviso del Collegio, essendo stato dispiegato il secondo appello entro il termine annuale dal deposito della sentenza e risultando proposto il primo soltanto contro il dispositivo (nonostante la probabile non ricorrenza dei relativi presupposti), è erronea in punto di diritto la contraria affermazione della corte territoriale, per la quale l’avvenuta proposizione del primo appello aveva esaurito il potere di impugnazione in capo al P..

5. Reputa conclusivamente il Collegio che la gravata sentenza, in accoglimento dei tre motivi, tra loro congiuntamente considerati, vada quindi cassata, con rinvio alla stessa corte territoriale, ma in diversa composizione, affinchè esamini il gravame del P. sotto ogni altro profilo in rito e in merito, diverso dalla ritenuta inammissibilità per dispiegamento di precedente impugnazione dichiarata inammissibile, pure provvedendo sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la gravata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla corte di appello di Roma, in diversa composizione.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.