T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 31-05-2011, n. 1393 Piano di lottizzazione convenzionato Sanzioni amministrative e pecuniarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il sig. G. è comproprietario di un’area sita nel Comune di Paderno Dugnano, avente una superficie di circa 2.300 metri quadrati e contraddistinta al catasto al foglio 50, mappali 456 e 238.

La destinazione urbanistica della suddetta porzione immobiliare è, in base alla variante generale al PRG del 25.6.2003, "Zona F per attrezzature di interesse generale".

Con ordinanza dirigenziale n. 104 del 28.7.2010, rivolta all’esponente e ad altri soggetti, il Direttore del Settore Pianificazione ed Attuazione del Territorio del Comune di Paderno Dugnano accertava l’intervenuta lottizzazione abusiva a scopo edificatorio su una vasta serie di mappali, fra cui il n. 456 del ricorrente, ingiungendo contestualmente a tutti gli interessati la demolizione delle opere abusivamente eseguite, pena le sanzioni di legge.

Contro l’ordinanza il ricorrente ha notificato l’inscritto ricorso, premettendo che l’area oggetto dell’ordinanza è in comproprietà con il fratello, cui non sarebbe stata notificata l’ordinanza e articolando le seguenti censure:

1) violazione dell’art. 7 della legge 241/1990 per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 1 DPR 380/2001, eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore nei presupposti di fatto e di diritto e carenza di istruttoria: in quanto mancherebbero i requisiti per ritenere sussista la lottizzazione abusiva.

Si costituiva in giudizio il Comune intimato, concludendo per il rigetto del gravame.

Con ordinanza n. 1269 del 2 dicembre 2010, la domanda cautelare veniva accolta, rilevando la sussistenza del danno irreparabile, rinviando al merito la definizione delle complesse questioni sollevate col ricorso.

Alla pubblica udienza del 7.4.2011, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
Motivi della decisione

1) Il ricorrente, comproprietario di un’area nel Comune di Paderno Dugnano, ha impugnato un’ordinanza in cui si contesta una avvenuta lottizzazione abusiva a scopo edificatorio, ordinando la demolizione delle opere realizzate.

Il rilievo preliminare circa la qualifica di comproprietario dell’area interessata dall’ordinanza e la mancata notifica della stessa al fratello comproprietario, rispetto al quale quindi l’ordinanza è inefficace, non configura alcun vizio specifico dell’atto impugnato, atteso che spetta solo al comproprietario pretermesso far valere le proprie doglianze con una autonoma impugnativa.

2) Nel merito il ricorso è infondato e va respinto.

2.1 Nella prima censura si lamenta la presunta violazione dell’art. 7 della legge 241/1990, non avendo il Comune inviato l’avviso di avvio del procedimento poi sfociato nell’ordinanza di cui è causa.

Risulta dagli atti del giudizio che sul terreno di proprietà del ricorrente fu eseguito, in presenza di quest’ultimo, un sopralluogo da parte della Polizia Locale in data 15.6.2008, senza che l’esponente fosse in grado di esibire titoli abilitativi (cfr. doc. 3 del resistente, copia del verbale di constatazione con annesse fotografie).

A fronte di tale sopralluogo, era trasmessa, a cura della medesima Polizia Locale, comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica di Monza.

Il ricorrente era pertanto venuto a conoscenza, attraverso il citato sopralluogo, dell’esistenza di un procedimento amministrativo nei suoi riguardi, sicché non può ora lamentare la violazione delle garanzie di cui all’art. 7 citato, avendo avuto in ogni modo notizia del procedimento stesso (sull’irrilevanza dell’omissione della comunicazione ex art. 7, qualora l’interessato sia venuto comunque a conoscenza del procedimento, con conseguente possibilità di interloquire con la Pubblica Amministrazione, si vedano: TAR Lombardia, Milano, sez. II, 26.1.2010, n. 175; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 14.12.2010, n. 2908; TAR Umbria, sez. I, 5.7.2010, n. 400; TAR Basilicata, sez. I, 29.4.2010, n. 216).

Fermo restando quanto sopra esposto, deve altresì richiamarsi -ad abundantiam – il diffuso e dominante indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia costituiscono atti vincolati, per i quali non è necessaria la comunicazione ex art. 7 legge 241/1990, soprattutto nel caso in cui, come meglio sarà evidenziato in seguito, l’Amministrazione dimostri che il contenuto del provvedimento non poteva essere diverso (cfr. l’art. 21ocites della legge 241/1990 e, in giurisprudenza: TAR Campania, Napoli, sez. III, 2.7.2010, n. 16548 e sez. IV, 10.12.2007, n. 15871; TAR Puglia, Lecce, sez. III, 9.12.2010, n. 2809; TAR Lazio, sez. II quater, 6.12.2010, n. 35404).

Il primo motivo va quindi respinto.

3) Nel secondo ed articolato mezzo di gravame, è denunciata la violazione dell’art. 30, comma 1°, del DPR 380/2001 (Testo Unico dell’edilizia), ritenendo il ricorrente l’insussistenza, nella presente fattispecie, dei presupposti della lottizzazione abusiva.

La trattazione della censura implica una serie di considerazioni – seppure per sommi capi – in ordine alla figura della lottizzazione abusiva di cui al citato art. 30.

Quest’ultima norma – che ricalca la pregressa previsione dell’art. 18 della legge 47/1985, oggi abrogato – è interpretata nel senso che sono ravvisabili due tipi di lottizzazione abusiva (che peraltro possono coesistere): una materiale, configurabile allorché sono iniziate sul terreno opere che comportino trasformazione urbanistica o edilizia del medesimo in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici o comunque senza le prescritte autorizzazioni ed una cartolare o formale, quando la trasformazione è predisposta attraverso il frazionamento e la vendita del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche particolari, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

La finalità della norma menzionata è individuata, dalla giurisprudenza amministrativa, nella necessità di impedire e reprimere quelle condotte materiali o giuridiche volte ad incrementare l’edificazione sul territorio, senza che tale incremento sia accompagnato dalla doverosa pianificazione urbanistica, che tenga conto delle conseguenze dell’edificazione in termini di nuovi servizi o nuove opere di urbanizzazione.

Di conseguenza, aggiunge la citata giurisprudenza, la lottizzazione abusiva può essere realizzata da qualsiasi tipo di opere in grado di stravolgere l’assetto territoriale e tale conseguenza deve essere valutata tenendo conto delle opere complessivamente considerate e non del singolo e specifico intervento edilizio.

Da questo punto di vista, può esservi lottizzazione vietata dall’art. 30 del Testo Unico, anche qualora talune delle singole strutture siano state assentite da idoneo titolo edilizio (cfr., fra le più recenti, la condivisibile pronuncia di TAR Liguria, sez. I, 7.2.2011, n. 243, con la giurisprudenza ivi richiamata ed anche Consiglio di Stato, sez. IV, 3.8.2010, n. 5170 e 1.6.2010, n. 3475; TAR Campania, Salerno, sez. II, 16.4.2010, n. 3932, TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 2.3.2010, n. 264; TAR Campania, Napoli, sez. II, 20.12.2010, n. 27691).

Ciò premesso, ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, correttamente il Comune di Paderno Dugnano abbia ravvisato, negli interventi posti in essere dai soggetti contemplati dall’ordinanza impugnata gli estremi della lottizzazione abusiva.

L’area oggetto della lottizzazione è costituita da un compendio ampio, avente superficie complessiva di circa 40.000 metri quadrati, il quale, nel corso degli anni, ha subito una serie di disordinate trasformazioni, con il risultato che lo stesso è stato – di fatto – suddiviso in una serie di piccoli lotti di terreno, aventi a loro volta una superficie da 400 a 4.000 metri quadrati circa.

Su tali lotti sono state realizzate una serie di opere che, sempre complessivamente considerate, hanno in pratica stravolto la zona, ponendosi in contrasto sia con la destinazione agricola originaria sia con quella attuale (zona F per attrezzature di interesse generale, ricadente nel perimetro del Parco sovracomunale "GrugnotortoVilloresi", cfr. doc. 6 del resistente, pag. 1 e doc. 3 del ricorrente, certificato di destinazione urbanistica del 15.10.2009).

Secondo la versione del 1983 del Piano Regolatore Generale (PRG), di Paderno Dugnano, la destinazione di zona era quella E1 (Agricola generica), dove erano ammessi soltanto edifici per allevamenti zootecnici o case coloniche ed abitazioni per gli agricoltori (cfr. doc. 7 del resistente).

Con successiva variante generale del 1993 (cfr. doc. 8 del resistente), era confermata la destinazione agricola generica (E1), mentre in relazione al Parco agricolo Nord Villoresi, era ribadita la necessità di "conservazione e qualificazione del territorio agricolo", nonché di realizzare "un sistema di spazi ed attrezzature per la fruizione pubblica" (cfr. doc. 8 citato, art. 46 delle NTA).

La destinazione attuale (Zona F), implica la realizzazione di parchi o di attrezzature per l’istruzione superiore (cfr. doc. 9 del resistente, art. 49 delle NTA), nel rispetto delle prescrizioni riguardanti il menzionato Parco sovracomunale "GrugnotortoVilloresi" (cfr. ancora il doc. 9, art. 50 delle NTA).

Ciò premesso, occorre ribadire come le trasformazioni urbanistiche ed edilizie realizzate nel corso del tempo dai singoli proprietari dei lotti, lungi dal rispettare le destinazioni di zone suindicate, hanno invece dato vita ad un assetto territoriale con queste ultime incompatibile.

E’ sufficiente, a tale proposito, l’attento esame degli allegati dal n. 2 al n. 4 al provvedimento impugnato, per verificare che l’area interessata si è trasformata in un disordinato susseguirsi di strutture edilizie, di varie dimensioni, che hanno occupato l’intero territorio, in modo da impedire, in mancanza della loro rimozione o demolizione, qualsiasi opera compatibile con la destinazione attuale (si veda, soprattutto, l’allegato 4 all’ordinanza ivi gravata, vale a dire il rilievo fotografico dell’area).

Anche l’esame delle opere eseguite sui singoli lotti (puntualmente elencate nell’allegato 1 al provvedimento impugnato), conferma il convincimento del Collegio: si tratta, innanzi tutto e contrariamente a quanto affermato in ricorso, di strutture non precarie, in quanto l’elemento della precarietà deve essere qualificato in senso funzionale, sicché non può reputarsi precaria l’opera, anche se amovibile, destinata ad un uso costante e prolungato nel tempo (cfr., fra le tante, TAR Puglia, Lecce, sez. III, 8.3.2010, n. 688 e TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 30.3.2009, n. 720).

Nel caso di specie si tratta di strutture risalenti nel tempo, utilizzate dagli interessati, che non appaiono neppure rivelatrici dell’esercizio sul fondo dell’attività di impresa agricola, come definita dall’art. 2135 del codice civile.

Ostano, infatti, alla riconduzione all’attività agricola, vari elementi, fra cui la oggettiva limitatezza delle superfici dei lotti, la mancata prova in capo a molti dei proprietari della qualifica di imprenditore agricolo, oltre – si ripete – le caratteristiche delle opere realizzate (in genere: recinzioni, baracche, casette, tettoie, piccoli box per ricovero animali), le quali dimostrano, semmai, che la effettiva destinazione dei lotti fosse o quella della custodia dei beni più disparati, fra cui anche gli animali, oppure quella dello svago o dello svolgimento di analoghe attività di tipo "hobby" o similari.

Di conseguenza, e ribadito come l’analisi complessiva delle numerose opere realizzate sull’intera area riveli l’intervenuta lottizzazione abusiva, a nulla importa che talune delle singole opere siano state assentite dal Comune, visto che si tratta di titoli edilizi per interventi limitati e circoscritti, talora risalenti nel tempo, i quali però, sommati a numerose altre strutture realizzate nel corso degli anni, hanno cagionato una illecita trasformazione urbanistica della zona (si veda ad esempio, nella presente controversia, il titolo edilizio per la recinzione del 1982, ovvero la sanatoria del manufatto in muratura).

Da ultimo, non assume rilievo la circostanza che l’esponente abbia dichiarato la sua disponibilità, con la nota del 16.10.2010 rimuovere le baracche, posto che la parziale ottemperanza non vale certo ad inficiare la legittimità dell’atto ivi gravato.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

4) La declaratoria di infondatezza del ricorso implica il rigetto della domanda di risarcimento dei danni in esso contenuta.

5) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Respinge la domanda di risarcimento dei danni.

Condanna il ricorrente al pagamento a favore del Comune di Paderno Dugnano delle spese di causa, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 24-10-2011, n. 21979

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Svolgimento del processo

P.C., con il presente ricorso affidato a due motivi, proposto ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 2, ha impugnato, chiedendone la cassazione, la "sentenza n. 122/2008 resa dal Tribunale di Brindisi, sez. distaccata di Francavilla Fontana, in composizione monocratica, in persona del Giudice unico dott. G.G., il 22/01/2008, depositata il 6.5.2008 e notificata il 21/03/2009, relativamente alla parte corretta con ordinanza resa il 15/01/2009 (e annotata sulla sentenza il 03/03/2009) con la quale il Tribunale ha disposto la correzione dell’errore materiale rilevato nella su estesa sentenza, quantificando in Euro 17.940, 60 anzichè in Euro 5.009,63 l’importo per il quale è stata dichiarata l’efficacia dell’atto di precetto".

Resiste con controricorso il Comune di Ceglie Messapica.
Motivi della decisione

Il Collegio raccomanda una motivazione semplificata.

Il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza n. 122/2008 resa dal Tribunale di Brindisi, sez. distaccata di Francavilla Fontana il 22.1.2008, depositata il 6.5.2008 e notificata il 21.3.2009, relativamente alla parte corretta con ordinanza del 15.1.2009 è inammissibile.

Pur essendo ammissibile, infatti, l’impugnazione proposta ai sensi dell’art. 288 c.p.c., u.c. avendo ad oggetto le parti corrette della sentenza e finalizzata a dimostrare che si trattava di errore non materiale o di calcolo,, ma di giudizio, con conseguente violazione del giudicato, il ricorso per cassazione è tardivo, per non essere stato notificato entro il termine indicato dalla norma, vale a dire entro il termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l’ordinanza di correzione (Cass. ord. 2.12.2004 n. 22658;

cass. 16.7.2002 n. 10299; cass. 17.5.2001 n. 6761).

L’ordinanza di correzione risulta notificata (all’avv. Grazia Vitale il 20.1.2009) e all’avv. Vincenzo Vitale – difensore dell’odierno ricorrente – in data 29.1.2009, mentre il ricorso per cassazione è stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica il 17.4.2009 e notificato all’avv. Grazia Vitale il 20.4.2009, oltre il termine di scadenza dei sessanta giorni decorrenti dalla notificazione dell’ordinanza di correzione dell’errore materiale.

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 1.400,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 05-07-2011, n. 1799 Ordinanze

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente gravame la ricorrente impugna i provvedimenti indicati in epigrafe, con i quali il comune intimato, in seguito al parere dell’ARPA che aveva rilevato il superamento dei limiti differenziali previsti dall’art. 6, comma 2, del D.P.C.M. 1 marzo 1991 e ad una circolare del Ministero dell’Ambiente che aveva affermato l’applicabilità di tali limiti differenziali anche ai comuni non provvisti di piani di zonizzazione acustica, ha disposto l’adozione degli interventi necessari per riportare i valori di rumorosità dell’impianto di refrigerazione dell’istituto per anziani entro i limiti di emissioni acustiche previsti dalla legge.

Avverso l’ordinanza del 30 dicembre 2009 la ricorrente deduce l’incompetenza del Sindaco, la violazione del D.P.C.M. 14 novembre 1997 e del D.P.C.M. 1 marzo 1991, l’errata applicazione dell’art. 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e la violazione degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mentre avverso la nota del 21 dicembre 2010 deduce la violazione degli artt. 3, 10 e 10bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La ricorrente ha, altresì, formulato istanza risarcitoria nei confronti del comune di Vimodrone.

Si è costituito il comune intimato, che ha chiesto la reiezione del ricorso per infondatezza nel merito.

Successivamente le parti hanno presentato memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.

All’udienza pubblica del 21 giugno 2011, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

Dal costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, dal quale il collegio non ha ragioni per discostarsi, risulta che, nelle more della classificazione del territorio comunale ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) della L. n. 447 del 1995, possano ritenersi operativi esclusivamente i limiti c.d. "assoluti" di rumorosità e non anche quelli c.d. "differenziali".

Tale indirizzo si ricava dall’univoca formulazione del disposto letterale dell’art. 8, comma 1, del D.P.C.M. 14 novembre 1997, che così recita: "In attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall’art. 6, comma 1, lett. a) della legge 26 ottobre 1995 n. 447, si applicano i limiti di cui all’art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991". Da tale norma si ricava che, ove si fosse voluto far sopravvivere integralmente il regime transitorio di cui all’art. 6 del decreto (primo comma relativo ai c.d. limiti "assoluti" e secondo comma relativo ai c.d. limiti "differenziali"), sarebbe stato evidentemente necessario operare il rinvio ad ambedue le fattispecie.

Né pare persuasiva la tesi ministeriale (circolare Min. Ambiente e Tutela del Territorio del 14 novembre 1997) che, per giustificare il silenzio della norma, adduce la diretta applicabilità dei limiti "differenziali" perché ancorati, quanto al loro ambito di riferimento, ad una suddivisione del territorio (aree diverse da quelle esclusivamente "industriali") che si ricaverebbe "ex se" dalla disciplina urbanistica, sì da non richiedere una specifica norma che ne autorizzi l’operatività "medio tempore". In realtà, già nella vigenza del D.P.C.M. 1 marzo 1991 i limiti "differenziali" erano circoscritti alle zone non esclusivamente industriali e, ciò nonostante, si era avvertita la necessità di effettuarne un esplicito richiamo al fine di garantirne l’operatività fin dalla fase transitoria, con la conseguenza che il rinvio operato al solo primo comma dell’art. 6 depone inequivocabilmente per una scelta normativa che vuole ora subordinare l’applicabilità del criterio "differenziale" all’introduzione della disciplina a regime, e cioè all’adozione del piano comunale di zonizzazione acustica (v. T.A.R. Emilia – Romagna -Parma- 21 maggio 2008, n. 259).

Pertanto, non avendo il Comune intimato ancora provveduto a perfezionare l’iter procedimentale per dotarsi della prescritta zonizzazione acustica, resta preclusa, allo stato, l’operatività del più volte citato criterio " differenziale " (cfr., fra le tante, TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, 8 aprile 2011, n. 183; TAR Piemonte, sez. II, 22 gennaio 2011, n. 58; TAR Emilia Romagna, sez. II, 15 novembre 2010, n. 8045; TAR Puglia, sez. I, 14 maggio 2010, n. 1896; TAR Emilia Romagna, sez. di Parma, 18 settembre 2008, n. 385).

Ne consegue l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione, in considerazione del pieno rispetto da parte dell’impianto di refrigerazione in questione dei limiti massimi di emissione acustica previsti dall’art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 1 marzo 1991, come risulta dalle misurazioni condotte dall’ARPA medesima e trasfuse nella relazione allegata all’ordinanza sindacale oggetto della presente impugnazione.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va accolto, assorbendosi le ulteriori doglianze e disponendosi, per l’effetto, l’annullamento dei provvedimenti impugnati.

Va, invece, respinta l’istanza di risarcimento del danno, atteso che dalla documentazione versata in atti non risulta che l’ordinanza impugnata sia stata portata ad esecuzione e mancando, dunque, il presupposto dell’evento lesivo ai fini della configurazione dell’illecito aquiliano dell’amministrazione.

Sussistono giusti motivi, in considerazione della peculiarità della fattispecie e del contenuto dei pareri acquisiti dall’amministrazione intimata, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, disponendo l’annullamento dei provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-05-2011) 18-07-2011, n. 28252 Sequestro preventivo

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Svolgimento del processo

1. Con la ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari rigettava l’opposizione di M.G.E., imputato dei reati di cui agli artt. 426 e 648 cod. pen., contro il decreto in data 23 dicembre 2009 del pubblico ministero in sede, con il quale era stato disposto in suo danno il sequestro di 2.157 monete antiche di conio spagnolo, con contestuale dissequestro e restituzione allo Stato della Spagna.

Rilevava il G.i.p. che l’atto impugnato era stato legittimamente adottato dal p.m. in esecuzione di una decisione assunta dalla Corte di appello di Roma a seguito di richiesta dello Stato spagnolo; e che l’interessato avrebbe eventualmente potuto fare valere le sue ragioni mediante incidente di esecuzione.

2. Si riassumono più dettagliatamente le seguenti complesse cadenze procedimentali, in cui si intersecano provvedimenti penali e provvedimenti civili, come rilevabili dagli atti.

In data 12 luglio 2001, i Carabinieri di Monza, in esecuzione di un decreto di sequestro emesso dal pubblico ministero presso il Tribunale di Foggia a carico di M.G.E., nei cui confronti si procedeva per i reati di cui agli artt. 416, 648 cod. pen. e altro, effettuavano il sequestro di un grande numero di monete antiche, tra cui 2.157 di origine ispanica pre-romana.

Con nota in data 22 agosto 2008, il Consigliere delegato della Corte di appello di Roma, investita di una richiesta di rogatoria del Tribunale di istruzione di Madrid del 7 maggio 2008, con la quale si chiedeva la restituzione allo Stato spagnolo di circa 3.000 monete ispaniche sequestrate dall’a.g. italiana al M., delegava "per l’esecuzione di quanto richiesto in rogatoria" ufficiali di p.g. del Comando Carabinieri della Tutela del Patrimonio Culturale di Roma.

Con ordinanza in data 12 novembre 2008, il Tribunale di Bari, che procedeva al dibattimento a carico del M., su richiesta del p.m., richiamata la richiesta rogatoria avanzata dall’a.g. spagnola, disponeva "il dissequestro e la restituzione in favore dell’Autorità straniera richiedente" delle 2.157 monete ispaniche già sequestrate al M..

In data 27 novembre 2008, il Tribunale civile di Brescia, con ordinanza cautelare in data 27 novembre 2008, disponeva, in attesa della definizione della instaurata causa civile, la custodia delle monete presso il Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale competente per la Lombardia.

Con ordinanza in data 9 luglio 2009, il medesimo Tribunale civile di Brescia rigettava il ricorso proposto dal M. nei confronti della Procura della Repubblica di Bari e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In data 26 novembre 2009, il medesimo Tribunale civile di Brescia, su reclamo del M., dichiarava cessata la materia del contendere rilevando in particolare che l’ordinanza in data 12 novembre 2008 del Tribunale di Bari, in pendenza del procedimento conclusosi con la declaratoria di incompetenza pronunciata dallo stesso Tribunale di Bari in data 14 ottobre 2009 era divenuta inefficace ai sensi degli artt. 21 e segg. cod. proc. pen. Successivamente, essendo stati trasmessi dal Tribunale di Bari al Tribunale di Castrovillari gli atti del procedimento penale a carico del M. per competenza territoriale, il p.m. presso questo Tribunale, con decreto in data 23 dicembre 2009, disponeva contestualmente il sequestro delle 2.157 monete di origine ispanica e la restituzione delle stesse allo Stato spagnolo.

3. Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo dei difensori avvocati Francesco Aletto e Vanni Barzellotti.

3.1. Con un primo motivo denunciano la violazione degli artt. 263 e 724 cod. proc. pen. e della Convenzione di assistenza giudiziaria di Strasburgo del 20 aprile 1959: si contesta che il P.m, abbia agito quale organo esecutivo della procedura rogatoria, non avendo tale organo alcuna competenza in materia (essendo questa attribuita alla Corte di appello territorialmente competente, che in realtà era quella di Brescia, o eventualmente al G.i.p. delegato ex art. 725 cod. proc. pen.); doveva quindi ritenersi che egli abbia agito in forza dei poteri conferitigli dall’art. 263 cod. proc. pen., con la conseguenza che il G.i.p. avrebbe dovuto esaminare nel merito l’opposizione.

3.2. Con un secondo motivo denunciano il vizio di motivazione del provvedi mento impugnato, perchè in esso nulla è detto circa la scelta di attribuire al decreto del P.m. la natura di atto esecutivo della rogatoria.

3.3. Infine, con un terzo motivo si osserva che in realtà la domanda dello Stato spagnolo era sostanzialmente un’azione di rivendica, che non poteva essere posta a base di una procedura di assistenza giudiziaria, e che quindi il provvedimento della Corte di appello di Roma, incidendo su diritti soggettivi, e non essendo direttamente impugnabile, ben avrebbe dovuto essere disapplicata dal G.i.p. a pena di vanificazione della garanzia giurisdizionale del soggetto su cui gli effetti del provvedimento ablatorio ricadevano.

Motivi della decisione

1. Il ricorso deve essere accolto, sia pure per ragioni diverse da quelle indicate dal ricorrente.

2. Premesso che nessuna incidenza può derivare sul provvedimento impugnato da quello del Consigliere delegato della Corte di appello di Roma in data 22 agosto 2008, posto che esso valeva solo per gli atti da eseguirsi nella relativa circoscrizione (v. art. 724 cod. proc. pen., comma 1,), è da rilevare che avverso il provvedimento di sequestro (e contestuale dissequestro) emesso dal P.m. del Tribunale di Castrovillari in data 23 dicembre 2009 era attivabile la procedura di riesame, a norma degli artt. 257 e 324 cod. proc. pen..

L’opposizione del M. va dunque qualificata come riesame, a norma dell’art. 568 cod. proc. pen., comma 5, con conseguente annullamento della ordinanza impugnata e trasmissione degli atti al Tribunale di Castrovillari per nuovo esame, secondo la procedura del riesame avverso i provvedimenti di sequestro probatorio.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Castrovillari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.