Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-05-2011) 29-07-2011, n. 30286

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 9 aprile 2010 la Corte d’Appello di Bologna:

– ha ridotto da anni 4 e mesi 4 di reclusione ed Euro 40.000,00 di multa ad anni 3 e mesi 9 di reclusione ed Euro 37.400,00 di multa la pena inflitta col rito abbreviato dal G.U.P. di Bologna a P.I., siccome ritenuto penalmente responsabile dei seguenti reati, riuniti col vincolo della continuazione:

– reato di cui al capo A) della rubrica ( art. 416 cod. pen.: aver promosso e fatto parte di un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di reclutamento, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di donne provenienti dall’est europeo e di immigrazione clandestina di donne straniere da avviare alla prostituzione);

– reato di cui al capo B) della rubrica ( L. 20 febbraio 1958, n. 75, art. 3, n. 8: favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di 15 donne identificate, nonchè di altre non meglio identificate; art. 600 bis cod. pen. induzione alla prostituzione di una persona minorenne, tale V.R.H., esclusa l’aggravante di cui alla L. 20 febbraio 1958, n. 75, art. 4, n. 1);

– reato di cui al capo P) della rubrica (artt. 110 ed 81 cpv. cod. pen., del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3 e 3 ter: avere, in concorso con altri soggetti da identificare, compiuto atti idonei a procurare l’ingresso in Italia di cinque donne identificate e di altre in corso di identificazione per destinarle alla prostituzione).

2. Con la medesima sentenza la Corte d’appello di Bologna:

– ha ridotto da anni 4 e mesi 8 di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa ad anni 4 mesi 1 giorni 10 di reclusione ed Euro 17.400,00 di multa la pena inflitta col rito abbreviato dal G.U.P. di Bologna a R.F.F., siccome ritenuto responsabile dei seguenti reati, riuniti col vincolo della continuazione:

– reato di cui al capo A) della rubrica ( art. 416 cod. pen.: aver promosso e fatto parte di un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di reclutamento, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di donne provenienti dall’est europeo e di immigrazione clandestina di donne straniere da avviare alla prostituzione);

– reato di cui al capo B) della rubrica ( L. 20 febbraio 1958, n. 75, art. 3, n. 8: favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di 15 donne identificate, nonchè di altre non meglio identificate; art. 600 bis cod. pen. induzione alla prostituzione di una ragazza minorenne, esclusa l’aggravante di cui alla L. 20 febbraio 1958, n. 75, art. 4, n. 1);

– reato di cui al capo C) della rubrica (artt. 110 ed 81 cpv. cod. pen., del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3 e 3 ter: avere, in concorso con altri soggetti, compiuto atti idonei a procurare l’ingresso in Italia di sei donne identificate e di altre in corso di identificazione per destinarle alla prostituzione);

– reato di cui al capo F) della rubrica (artt. 110, 81 cpv. cod. pen., L. 20 febbraio 1958, n. 75, art. 3, nn. 4, 5, 6, 7 ed 8, art. 4, nn. 1 e 7: aver favorito e sfruttato la prostituzione di tale B.S.N. e di altre donne non meglio identificate).

3. La Corte d’appello di Bologna è pervenuta a tale riduzione di pena per entrambi gli imputati avendo ritenute non provate nei loro confronti le condotte ad essi contestate al capo B) sub, della L. n. 75 del 1958, art. 3, nn. 4, 5, 6 e 7 ed avendo pertanto ritenuto la loro colpevolezza per detto reato, di cui al capo B), solo con riferimento alla residua violazione, di cui al n. 8 del citato articolo di legge (favoreggiamento e sfruttamento generico della prostituzione altrui) ed avendo, inoltre, escluso, per esso, l’aggravante di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 4, n. 1. 4.1 giudici di merito hanno ritenuto provata la penale responsabilità degli imputati anzidetti sulla base dell’attività di intercettazione telefonica svolta, dell’ulteriore attività di riscontro effettuata dalla p.g., nonchè sulle parziali ammissioni fatte da alcuni degli imputati.

5. Avverso detta sentenza della Corte d’Appello di Bologna ricorrono per cassazione P.I. e R.F.F. entrambi per il tramite dei loro difensori.

6. P.I. ha dedotto violazione di legge e motivazione carente e contraddittoria. in ordine al delitto sub B) (sfruttamento della minore V.R.H.), in quanto non era stato tenuto presente che egli aveva ignorato l’età minorile della donna anzidetta; e la sua consapevolezza in ordine a detta minore età della V. era stata desunta solo dalla circostanza che egli si era adoperato per far cessare il suo trattenimento presso il centro di permanenza di Bologna a fini espulsivi; non erano state tuttavia indicate sue condotte di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di persona minorenne.

I medesimi vizi il ricorrente ha rilevato per il delitto sub D) (violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, commi 3 e 3 ter), in quanto la sentenza impugnata non aveva escluso che le donne rumene fossero entrate in Italia tramite documenti e visti regolari, si che erroneamente era stato ritenuto che l’esercizio della prostituzione per il periodo di tempo per il quale le stesse avevano legalmente soggiornato in Italia corrispondeva ad ingresso clandestino in Italia; inoltre non poteva dirsi con certezza che il suo interessamento all’ingresso delle donne corrispondesse a sfruttamento della loro prostituzione, potendo essere stato l’intento di prostituirsi esclusivo e proprio delle donne entrate in Italia;

quindi non poteva essergli contestato il delitto di avere commesso atti diretti a procurare l’illegale ingresso in Italia di tali donne, avendo esse fatto regolare ingresso nel territorio dello Stato.

Il ricorrente ha infine lamentato carenza di motivazione circa l’aumento di pena infittogli a titolo di continuazione, pur dopo l’esclusione di alcuni episodi riferiti al reato sub B) e l’eliminazione di un’aggravante, nonchè in ordine all’omessa concessione in suo favore delle attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti.

7. R.F.F. ha lamentato carenza di motivazione in ordine alla conferma della sanzione infittagli dal primo giudice per il reato sub C), essendo inadeguato quanto riferito al riguardo dalla Corte territoriale, essere stata cioè la pena inflitta dal giudice di prime cure del tutto equa.

Motivi della decisione

1. E’ inammissibile siccome manifestamente infondato il ricorso proposto da P.I..

Si osserva invero che la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato sia in ordine alla conoscenza, da parte sua, della minore età della donna da lui sfruttata, con riferimento al reato sub B) (è stato infatti accertato che il ricorrente aveva nella sua disponibilità il passaporto della donna, dal quale risultava con certezza che si trattasse di minorenne); sia in ordine alla sussistenza del reato sub D), in quanto l’essere le donne da lui sfruttate entrate in Italia con documento valido non escludeva che il loro ingresso fosse finalizzato ad una successiva permanenza illegale in Italia, essendo state dette donne avviate alla prostituzione dal ricorrente non appena messo piede in Italia, si che il loro ingresso in Italia non poteva dirsi avvenuto per intenti turistici (cfr., in termini, Cass. sez. 1 n. 42985 del 10/10/2007 dep. 21/11/2007, TURBATU, Rv. 238120).

Incensurabile nella presente sede, siccome conforme ai canoni della logica e della non contraddizione è poi la motivazione addotta dalla sentenza impugnata circa la determinazione della pena complessiva irrogatagli, i criteri usati per l’aumento della stessa a titolo di continuazione, nonchè la concessione delle attenuanti generiche.

Si osserva invero che la sentenza impugnata ha attentamente valutato il comportamento tenuto dal ricorrente, avendolo mandato assolto dalle ipotesi criminose di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 3, nn. 4, 5, 6 e 7 ed avendo pertanto proceduto ad una riduzione della pena nel complesso irrogatagli; preciso e ineccepibile è poi il calcolo delle pene irrogategli a titolo di continuazione (cfr. par. 18^ della sentenza impugnata); va infine rilevato che la sentenza impugnata ha concesso al ricorrente le attenuanti generiche, essendogli stata ridotta di un terzo la pena base infintagli per il più grave reato di cui al capo C).

2. E’ altresì inammissibile siccome manifestamente infondato il ricorso proposto da R.F.F..

Si osserva invero che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato in ordine alla pena infintagli, avendolo mandato assolto, unitamente all’altro imputato P., dalle ipotesi criminose di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 3, nn. 4, 5, 6 e 7 ed avendo pertanto proceduto ad una riduzione della pena complessiva irrogatagli, in tal modo mostrando di avere attentamente valutato la sua posizione processuale.

La Corte territoriale ha pertanto adempiuto all’obbligo su di essa gravante di motivare in concreto la determinazione della pena, avendo condiviso la valutazione del primo giudice che aveva indicato gli elementi ritenuti determinanti allo scopo, nell’ambito dei criteri offerti dall’art. 133 c.p. (cfr. in termini, Cass. 6^ 2.7.98 n. 9120), e avendo rilevato che la pena stessa era stata determinata praticamente nel minimo edittale.

3. Il ricorso proposto da P.I. e R.F.F. va pertanto dichiarato inammissibile, con loro condanna, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e, ciascuno al pagamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al pagamento delle somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-12-2011, n. 30313 Rimborso

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Svolgimento del processo

La controversia concerne il trattamento impositivo della somma erogata dal fondo di previdenza complementare aziendale FONDENEL/P.I.A. al dirigente Enel in quiescenza P.A., iscritto al fondo da epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale.

Secondo il contribuente tale somma – costituendo la capitalizzazione di un trattamento di previdenza integrativa aziendale derivante dalla trasformazione di una pregresso rapporto di assicurazione sulla vita – andrebbe classificata come reddito da capitale ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 4, TUIR (nella numerazione in vigore fino al 31.12,03, a cui ci si continuerà a riferire in tutte le citazioni del TUIR) e sarebbe soggetta a tassazione con l’aliquota del 12,5%, fissata dalla L. n. 482 del 1985, art. 6 per i capitali corrisposti in dipendenza di contratto di assicurazione sulla vita. Secondo l’Agenzia delle Entrate, per contro, tale somma – risultando dalla capitalizzazione di una pensione o, comunque, costituendo una somma percepita ima tantum in dipendenza dalla cessazione del rapporto di lavoro – sarebbe soggetta a tassazione separata D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ex art. 16, lett. a), e art. 17, comma 2. TUIR. Poichè la ritenuta IRPEF operata all’atto dell’erogazione della somma è stata calcolata alla stregua delle disposizioni di cui agli artt. 16 e 17 TUIR (e dunque con la medesima aliquota applicata sul TFR), il contribuente ha chiesto all’Agenzia delle Entrate il rimborso della differenza tra la ritenuta operata dal sostituto d’imposta e l’importo risultante dall’applicazione dell’aliquota del 12,5% e il conseguente silenzio-rifiuto dell’Ufficio è stato da lui impugnato davanti alla Giustizia tributaria.

La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha respinto la domanda di rimborso del contribuente e avverso tale sentenza quest’ultimo propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, denunciando, col primo motivo, la violazione di legge ( art. 360 c.p.c., n. 3) per violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 4, TUIR, della L. n. 482 del 1985, art. 6 del D.L. n. 669 del 1996, ART. 1, comma 5, convertito in L. n. 30 del 1997, e del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 16 e 17 TUIR; col secondo motivo, il difetto di motivazione ( art. 360 c.p.c., n. 5).

L’Agenzia si è costituita con controricorso, contestando la fondatezza del ricorso.

La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 29.11.11, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Motivi della decisione

In via preliminare è opportuno sottolineare che, poichè l’oggetto del presente giudizio è una domanda di rimborso del contribuente, quest’ultimo riveste la qualità di attore in senso non soltanto formale – come nei giudizi di impugnazione di un atto impositivo – ma anche sostanziale (cfr. Cass. 13057/04, Cass. 22567/04, Cass. 10797/10).

Da tale rilievo discende una duplice conseguenza: per un verso, l’onere di allegare e provare i fatti ai quali la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato in domanda grava sul contribuente;

per altro verso, le argomentazioni con le quali l’Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o contesta che i medesimi siano qualificabili giuridicamente nei termini proposti dal contribuente, costituiscono mere difese, come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale; salva l’ipotesi di formazione di un giudicato interno o – ove in concreto ne ricorrano i presupposti – l’applicazione del principio di non contestazione. Quanto a tale ultimo principio, va altresì sottolineato che esso non può essere invocato per sostenere l’assunto secondo cui la mancata contestazione, da parte dell’Ufficio, dei contenuti della certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta Enel sulla composizione della somma erogata al contribuente implicherebbe ammissione della quantificazione del rendimento finanziario operata in detta certificazione.

In proposito va precisato, per un verso, che il difetto di specifica contestazione dei conteggi funzionali alla quantificazione del credito oggetto della pretesa dell’attore, allorchè il convenuto si limiti a negare in radice l’esistenza di tale credito, può avere rilievo solo quando si riferisca a tatti non incompatibili con le ragioni della contestazione sull’an debeatur – (Cass. SSUU 761/02);

per altro verso, che il principio di non contestazione opera sul piano della prova, cosicchè nel processo tributario (nel quale pure è certamente applicabile, vedi Cass. 1540/07) esso non elide l’operatività dell’altro principio – operante sul piano dell’allegazione e collegato alla specialità del contenzioso tributario – secondo cui la mancata presa di posizione dell’Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente in linea di subordine non equivale ad ammissione delle affermazioni che tali motivi sostanziano, nè determina il restringimento del thema decidendum ai soli motivi contestati, posto che la richiesta di rigetto dell’intera domanda del contribuente consente all’Ufficio impositore, qualora le questioni da quello dedotte in via principale siano state rigettate, di scegliere, nel prosieguo del giudizio, le diverse argomentazioni difensive da opporre alle domande subordinate avversarie (cfr. Cass. 7789/06).

Svolta tale premessa, osserva la Corte che i due motivi di ricorso – che, per la loro intima connessione, possono essere trattati congiuntamente – pongono la questione del regime fiscale delle somme corrisposte a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale erogato dal fondo previdenziale FONDENEL/P.I.A. Tale questione è stata recentemente chiarita dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 13642 del 2011, resa in controversia analoga, che ha affermato il seguente principio: "In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 TUIR, solo per quanto riguarda la "sorte capitale" corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 TUIR".

Alla stregua di tale principio, il meccanismo impositivo di cui alla L. n. 482 del 1985, art. 6 (aliquota del 12,5% sulla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo) si applica a coloro che siano iscritti al fondo di previdenza complementare aziendale FONDENEL/P.I.A. da epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, sulle somme percepite a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale, solo limitatamente agli importi maturati entro il 31.12.2000 che provengano dalla liquidazione del rendimento finanziario del capitale; per tale intendendosi, come espressamente precisato nella parte motiva della citata sentenza delle Sezioni Unite (ultima parte del penultimo periodo del paragrafo 6.1), il "rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato".

Il ricorso va quindi giudicato fondato, perchè la sentenza gravata ha errato nello statuire che l’intera somma percepita dal contribuente a titolo di liquidazione in capitale dei trattamento di previdenza integrativa aziendale è soggetta al regime impositivo della tassazione separata e, quindi, alla medesima aliquota del TFR;

la Commissione Tributaria Regionale avrebbe invece dovuto distinguere, nell’ambito della suddetta somma, la parte derivante dal rendimento maturato fino al 31.12.2000 generato dalla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato (quantificando il relativo importo in base agli investimenti concretamente effettuati dal Fondo sul mercato finanziario, alla stregua delle norme contrattuali via via applicabili, e delle plusvalenze con essi realizzati) e applicare a tale parte l’aliquota del 12,50%, secondo il meccanismo impositivo, sopra richiamato, dettato dalla L. n. 482 del 1985, art. 6.

La sentenza va quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale che procederà – previa disamina dei meccanismi di funzionamento del fondo FONDENEL/P.I.A. nel corso degli anni – ad accertare se e quando, sulla base delle norme contrattuali applicabili, i capitali rivenienti dalla contribuzione siano stati effettivamente investiti sul mercato finanziario, quali siano stati i risultati dell’investimento ed in qual modo sia stata determinata l’assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singole posizioni individuali; sulla scorta di tale indagine, quantificherà la parte della somma complessivamente erogata al contribuente che corrisponda al rendimento netto maturato fino al 31.12.2000 derivante dalla gestione sul mercato finanziario del capitale accantonato mediante la contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro e, quindi, calcolerà l’imposta dovuta dal contribuente (e, conseguentemente, l’ammontare del suo credito restitutorio) applicando solo a tale parte l’aliquota del 12,5%, secondo la disciplina dettata dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; fermo restando, per il residuo, il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 TUIR. In definitiva, il ricorso va accolto e, per l’effetto, la sentenza gravata va cassata con rinvio, dovendosi rimettere le parti alla Commissione Tributaria Regionale perchè questa si pronunci sulla domanda restitutoria del contribuente determinando l’imposta da costui dovuta secondo i principi sopra enunciati. Spese al merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia le parti alla Commissione Tributaria Regionale de Piemonte, in altra composizione, che si atterrà ai principi di cui in motivazione e regolerà anche le spese di questo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 19-04-2011) 28-09-2011, n. 35121

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con ordinanza resa in data 20 ottobre 2010 il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice dell’esecuzione applicava la disciplina della continuazione tra i reati per i quali A. A. aveva riportato condanna con le sentenze: 28 aprile 2005 del Tribunale di Lucca – Sezione distaccata di Viareggio; 19 gennaio 2006 del Tribunale di La Spezia; 30 novembre 2005 del Tribunale di La Spezia; 2 maggio 2005 del Tribunale di Massa; 8 novembre 2002 del Tribunale di Lucca; 26 marzo 2003 della Corte d’Appello di Genova e 12 novembre 2007 del Tribunale di La Spezia.

Rileva il giudice i reati sono stati commessi in un arco temporale limitato e determinato , si tratta per lo più di furti ed un reato di ricettazione, che offendono tutti il patrimonio e che sono stati posti in essere in un territorio distante da quello di provenienza del condannato e comunque circoscritto. La circostanza, poi, che l’ A. sia un tossicodipendente e che i reati abbiano riguardato la sottrazione di oggetti facilmente smerciabili, induce a ritenere che con la commissione degli stessi egli si procacciasse il denaro per acquistare la sostanza stupefacente, essendo evidente, anche in forza di tale elemento unificante, la sussistenza di un medesimo disegno criminoso; applicava, quindi, al reato considerato più grave, per il quale il condannato aveva riportato la pena di anni uno, mesi quattro di reclusione e Euro 400,00 di multa, l’aumento di anni uno, mesi due di reclusione ed Euro 600,00 di multa.

2.- Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia il quale, premesso che l’arco temporale di commissione dei reati è di un anno e non di mesi otto come affermato in sentenza, che le condanne per ricettazione sono due e non una e che nella rideterminazione della pena il giudice, secondo i parametri da lui stesso indicati, era incorso in un errore di calcolo, asseriva, nel merito,che la contiguità temporale tra i reati non è di per sè dimostrativa dell’unicità del disegno criminoso sottostante. Inoltre, in sede esecutiva l’unicità del disegno criminoso deve distinguersi dalla inclinazione a commettere reati sotto la spinta di fatti o circostanze occasionali, più o meno collegati tra di loro, così come dalla tendenza a porre in essere reati della stessa indole determinata o accentuata da talune condizioni psico-fisiche. Nel caso di specie appare, piuttosto, evidente, secondo il PM ricorrente la abitualità dell’ A. a porre in essere reati di furto, nè risulta esplicitata la prova rigorosa della unicità del disegno criminoso richiesta dalla giurisprudenza di legittimità. In tal senso sono state inesistenti le allegazioni dell’ A.. Infine osserva il PM ricorrente che l’applicazione dell’art. 671 c.p.p., come novellato dalla L. n. 49 del 2006, non comporta che lo stato di tossicodipendenza renda necessariamente configurabile la continuazione, ma semplicemente che il giudice ha l’obbligo di tener conto di detto stato fermo restando che l’unicità del disegno criminoso non può identificarsi in un generico programma di attività delinquenziale. Nel caso di specie lo stato di tossicodipendenza,, peraltro non provato relativamente all’arco di tempo di commissione dei reati, e la necessità di procurarsi il denaro con attività illecita per acquistare la droga, non costituiscono prova dell’originaria ideazione e deliberazione di tutte le violazioni nei loro caratteri generali.

3. – Il procuratore Generale, dott. Carmine Stabile chiede l’annullamento della ordinanza impugnata, con le conseguenti statuizioni.

Motivi della decisione

4.- Il ricorso è manifestamente infondato.

Con esso il PM ricorrente, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, tende a provocare una nuova, non consentita valutazione delle circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità. 5.- Osserva il collegio che, secondo la ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 1, 12.5.2006, n. 35797) la continuazione presuppone l’anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti alla mente del reo, almeno a grandi linee, nella loro specificità, situazione che va tenuta distinta dalla mera inclinazione, da parte del reo medesimo, a reiterare nel tempo reati della stessa specie, anche quando tale propensione alla reiterazione sia dovuta ad una scelta di vita deviante. Tra gli indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso devono essere apprezzati la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la tipologia dei reati, il bene protetto, l’omogeneità delle violazioni, la causale, le circostanze di tempo e di luogo. Qualora sussista anche solo taluno di detti indici il giudice deve accertare se sussista o meno la preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni. La cognizione del giudice dell’esecuzione dei dati sostanziali di possibile collegamento tra i vari reati va eseguita sulla base del raffronto del contenuto decisorio delle sentenze di condanna conseguite alle azioni od omissioni che si assumono essere "in continuazione" (Cass. Sez. 1, 16.1.2009, n. 3747, RV 242537).

La decisione del giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità quando la sua motivazione, a mente di quanto dedotto dall’istante, dia atto dell’avvenuto raffronto del contenuto delle sentenze in termini di verifica di tutti quegli indicatori (distanza cronologica tra i fatti, modalità della condotta, tipologia dei reati, bene protetto, omogeneità delle violazioni, causale, circostanze di tempo e di luogo, elemento soggettivo) dai quali possa essere desunta, ovvero esclusa, quella unicità del disegno criminoso presupposto per l’applicazione della disciplina della continuazione.

Quando, poi, sia allegato lo stato di tossicodipendenza dell’istante, dato il tenore della novella introdotta nell’art. 671 c.p.p., comma 1 per effetto della L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 4 vicies anche tale condizione deve entrare a far parte del percorso di raffronto sopra detto al fine di valutare, sulla base degli elementi concreti ricavabili dal contenuto delle decisioni esaminate, se tale ulteriore elemento possa contribuire o meno ad individuare la esistenza di un programma delineato ab inizio – sia pure a grandi linee – nella mente del soggetto (Cass. Sez. 1, 12.5.2006, n. 35797; Cass. Sez. 1, 7.11.2006, n. 39704; Cass. Sez. 1, 14.2.2007 n 7190; Cass. Sez. 2, 6.11.2007, n. 41214; Cass. Sez. 4, 8.7.2008 n. 33011; Cass. Sez. 1, 29.5.2009, n. 30310).

6.- L’ordinanza gravata, con argomentazione concisa ma del tutto aderente ai principi di diritto richiamati, individua, sulla base del contenuto delle sentenze di condanna pronunciate nei confronti dell’ A., gli elementi sintomatici della continuazione tra le diverse violazioni, costituiti: dal ristretto lasso temprale di commissione dei diversi reati; dalla natura dei medesimi, tutti reati contro il patrimonio aventi ad oggetto beni di facile smercio; dal circoscritto ambito territoriale, il territorio costiero delle province di (OMISSIS), nel quale sono stati realizzati. Rileva, quindi, che la condizione di tossicodipendenza del condannato, valutata in rapporto alla specie dei reati commessi ed ai beni che ne costituivano l’oggetto, la cui vendita gli consentiva di procurarsi il danaro necessario per l’acquisto dello stupefacente, costituisce elemento ulteriore di conferma della preesistente ideazione unitaria dei reati medesimi.

7.- Riguardo alle imprecisioni rilevate dal PM ricorrente nella parte iniziale dell’atto di gravame esse sono prive di rilievo rispetto al complessivo contenuto decisorio dell’ordinanza ed alla congruità della motivazione.

Per quel che attiene, invece, all’errore di calcolo nel quale è incorso il giudice dell’esecuzione nella rideterminazione della pena complessiva a seguito della riconosciuta continuazione – indicandola in complessivi anni due, mesi due di reclusione ed Euro 1000,00 di multa in luogo degli anni due, mesi 6 di reclusione ed Euro 1000,00 di multa che sarebbero dovuti risultare, partendo dalla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione e Euro 400,00 di multa, indicata in ordinanza come più grave, ed aggiungendo ad essa la pena di anni uno, mesi due di reclusione ed Euro 600,00 di multa, stabilita quale aumento per la continuazione- trattasi di errore materiale che ben potrà essere corretto dal giudice medesimo con le modalità dell’art. 130 c.p.p.. Conclusivamente, per le ragioni sopraesposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-06-2011) 11-10-2011, n. 36616

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.M., imputato del delitto di lesioni colpose commesse, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, in pregiudizio di L.V.L., propone ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Roma, del 21 aprile 2010, che, in riforma della sentenza del Giudice di Pace della stessa città, che lo aveva ritenuto colpevole del delitto contestato e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dello stesso perchè estinto il reato per prescrizione, confermando le statuizioni civili della sentenza appellata.

Deduce il ricorrente violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, laddove il giudice del gravame non è pervenuto ad una decisione assolutoria, avendo seguito un percorso logico affidato solo alla ricostruzione dell’incidente operata dalla polizia municipale, in esito ad un’istruttoria dibattimentale ritenuta approssimativa ed inidonea a fornire una condivisibile ricostruzione dei fatti. Dalle emergenze processuali non sarebbe emersa la prova piena e certa della responsabilità dell’imputato, ed illogica e contraddittoria sarebbe la sentenza impugnata che, a prescindere dal maturarsi dei termini di prescrizione, avrebbe dovuto essere assolutoria.

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perchè tardivo.

Dall’esame degli atti emerge: a) che la sentenza impugnata è stata pronunciata, nella contumacia dello S., all’udienza del 21 aprile 2010, senza indicazione di un termine di deposito diverso da quello ordinario di quindici giorni, ed è stata depositata l’11 maggio successivo; b) che la notifica del relativo estratto è stata eseguita in data 4 giugno 2010; c) che il ricorso avverso la richiamata sentenza è stato presentato in data 17 luglio 2010, e dunque oltre il termine di trenta giorni (Cass. nn. 36549/08, 16825/10) decorrente dal 4 giugno 2010, donde l’inammissibilità dello stesso per tardività.

Occorre, inoltre, rilevare che il ricorrente, a fronte della declaratoria di prescrizione del reato, articola motivi non proponibili nel giudizio di cassazione, in quanto protesi a denunciare, pur dopo un formale e generico richiamo a violazioni di legge, solo vizi di motivazione della sentenza impugnata, senza considerare che, secondo la condivisa giurisprudenza di questa Corte, quando con il ricorso per cassazione si faccia valere – come nel caso di specie – il vizio di difetto o illogicità della motivazione ovvero quello di travisamento della prova, trova applicazione il principio, costantemente affermato dai giudici di legittimità, secondo cui, "in presenza di una causa di estinzione del reato (nella specie, prescrizione) non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata perchè l’inevitabile rinvio della causa all’esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento è incompatibile con l’obbligo dell’immediata declaratoria di proscioglimento stabilito dall’art. 129 cod. proc. pen." (Cass. n. 40799/08).

Argomento che ancor più ribadisce la inammissibilità del ricorso.

Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in Euro 1.000,00; consegue, altresì, la condanna dello stesso alla rifusione, in favore della parte civile costituita, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 1.500,00, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende e lo condanna, altresì, al pagamento della somma di Euro 1.500,00, oltre accessori come per legge, in favore della parte civile per le spese di questo giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.