Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 12-07-2011) 07-09-2011, n. 33313 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza resa in sede di riesame, in esito all’udienza del 2/3/2011, il Tribunale di Torino ha confermato l’ordinanza resa dal Gip (presso il Tribunale di Verbania), che aveva applicato nei confronti di C.L. la misura cautelare della custodia in carcere. L’indagato C.L. ha proposto ricorso per cassazione, per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato. Il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione dell’art. 273 c.p.p., comma 1, in relazione all’art. 416 c.p., e art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di C.L. legittimanti l’emissione della ordinanza cautelare carceraria.

Secondo il ricorso, la motivazione del provvedimento avrebbe congetturato un rapporto tra esistenza di una associazione a delinquere e partecipazione del C. alla associazione stessa senza alcuna prova del coinvolgimento consapevole del C. in quella associazione. La motivazione insufficiente e inadeguata avrebbe individuato la consapevole partecipazione del C. nella esistenza di una precedente vicenda (non ancora esitata in un provvedimento di accertamento definitivo) che aveva coinvolto gli stessi indagati di questa ultima, e, ancora, nel vincolo di affinità parente tra l’indagato e altro coindagato e, infine, nelle congetture della pg aggiunte alla conversazioni intercettate tra coindagati.

All’udienza camerale del 12/7/2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione

L’odierno ricorrente, gestore con alcuni familiari tra i quali il cognato coindagato F., di un locale denominato (OMISSIS), risulta essere stato indagato per associazione a delinquere nonchè per concorso nella esecuzione materiale di numerosi furti, anche aggravati, consumati o tentati, o per il compimento di attività di osservazione preliminare o di preparazione del teatro di intervento per altri furti, indirizzati contro uffici postali o supermercati (capi A art. 416 c.p.; M artt. 110, 81 e 624 bis c.p., art. 625 c.p., nn. 2 e 5; S; U; Z artt. 56 e 624 bis c.p., art. 625 c.p., nn. 2 e 5; comunque tutti analiticamente elencati nella incolpazione). La misura carceraria è stata applicata sul presupposto del pericolo di reiterazione dei reati per i quali il C. (con altri oggi non ricorrenti) era indagato, nonchè in forza della considerazione della elevata probabilità dell’assunto accusatorio, della concreta e prevalente esigenza di misure cautelari carcerarie rispetto alle prospettate esigenze di natura economica e lavorativa, della insufficienza di altre cautele meno afflittive.

Si deve premettere che i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l’adozione di una misura cautelare personale non si identificano con gli "indizi" che rappresentano la prova logica o indiretta, idonea a fondare il giudizio di colpevolezza, in quanto ai fini cautelari è sufficiente un giudizio di qualificata probabilità (Cass. SU. 21/4/1995 n. 11 e successive) in ordine alla responsabilità dell’imputato (Cass. Pen. Sez. 2 16/4/2003 n. 18103).

Il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine ai fatti e agli elementi soggettivi che hanno consentito di individuare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per i reati addebitati al cautelato. Diversamente da quanto sostenuto in ricorso, il provvedimento impugnato ha individuato fatti specifici suscettibili, da soli e nel loro insieme, di dare la misura di una consapevole partecipazione dell’odierno ricorrente ad una associazione a delinquere progettata e operante per il compimento di reati contro il patrimonio. L’ordinanza del Tribunale del riesame ha richiamato la ricostruzione dei fatti operata dal provvedimento assoggettato a riesame e, in particolare ha specificamente individuato le connessioni storiche e di contesto suscettibili di dare senso unitario alla larga messe di riscontri (largamente eccedenti la esistenza di rapporti di parentela tra coindagati e i contenuti di talune conversazioni telefoniche intercettate) delle tesi accusatorie raccolti nel corso di una lunga indagine che ha fornito dati di sistema congruenti con la tesi della esistenza di una associazione a delinquere nei tempi e con gli scopi contestati e insuscettibili, nella coerenza del loro insieme, di lasciare spazio a ricostruzioni e valutazioni alternative. Il provvedimento ha individuato profondi vincoli di scopo e di familiarità tra gli associati, omogeneità di opzioni di vita di essi, organizzazione gerarchica, operatività secondo moduli rigorosamente predefiniti, finalizzazione della organizzazione al compimento di atti delittuosi a loro volta tipizzati. Il provvedimento impugnato ha anche compiutamente accertato la esistenza della consapevolezza dell’indagato circa la sua partecipazione alla società orientata al delitto, risultante dagli atteggiamenti di immediata intesa con i correi acquisiti agli atti, dall’uso di un linguaggio criptico e comunque convenzionale e stringatissimo essenziale in fase operativa, dal consapevole svolgimento di un ruolo dell’indagato stabilmente organico a un progetto complessivo, dalla ricca articolazione dei contributi funzionali al raggiungimento finale di obbiettivi comuni attraverso fasi operative parcellizzate e tuttavia funzionali a un medesimo risultato "nella lucida consapevolezza di operare nell’ambito di una vera e propria struttura collettiva".

La cifra unificante degli accertamenti e della ricognizione dei gravi indizi di colpevolezza è costituita dalla individuazione di una unitaria metodologia delle ripetute iniziative delittuose, dalla individuazione di un linguaggio proprio del gruppo dei coindagati, dalla coincidenza dei luoghi e degli orari nei quali furono consumati o tentati i reati addebitati con l’aggancio delle celle di telefonia mobile che in quei luoghi e in quegli orari collocarono le conversazioni telefoniche tra i coindagati stessi, dai contenuti delle conversazioni interpretate con metodologia e logica corrette dai giudici del merito ai quali tale interpretazione spetta.

Ma la consapevole partecipazione è anche correttamente affidata a condotte di individuazione e proposta di un possibile obbiettivo di furto comunicato al coindagato S., di ricognizione dei luoghi destinati ad essere teatro di programmate azioni di furto, di ulteriori programmazioni di furti, di numerose azioni di furto tutte elencate, di tentativo di furto concluso con l’arresto degli altri correi e con la fuga del C.. Il ricorso è dunque infondato e deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Devono essere compiuti a cura della Cancelleria gli adempimenti prescritti dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter in considerazione dello stato di detenzione del ricorrente risultante dagli atti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al paga mento delle spese processuali.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito nell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 21-10-2011, n. 5647 Diritto straniero e comunitario

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Svolgimento del processo

La ricorrente ha impugnato dinanzi al T.a.r. la deliberazione di giunta regionale n. 4285 del 4.8.1998, nella parte in cui ha rigettato la domanda di ammissione al regime di aiuti previsti dalla Regione Lazio per il periodo 1994/1999 per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, in relazione al settore del vino, per insussistenza dei requisiti indicati nella decisione della Commissione 94/173/CE.

Il T.a.r. ha respinto il ricorso sul principale rilievo che la domanda era stata avanzata da una associazione tra una azienda di trasformazione, definita associante, e produttori agricoli di uva, definiti associati, mentre la Commissione CEE ha considerato ammissibili i progetti presentati da soli raggruppamenti di imprese di trasformazione o di associazioni di produttori, che si raggruppino per trasformare i loro prodotti.

La ricorrente ha proposto appello, affidandolo ai seguenti motivi:

– il T.a.r. avrebbe errato nel respingere il motivo fondato sull’insufficiente motivazione, poiché la laconica motivazione del provvedimento non consentirebbe di comprendere quali dei requisiti non sarebbe stato rispettato, posto che la Decisione CE 94/173, al punto 2.11 dell’allegato prevedeva quattro tipologie di progetti ammissibili ai contributi. Peraltro, il provvedimento si uniformerebbe immotivatamente alle conclusioni raggiunte dal Gruppo intersettoriale di valutazione dei progetti, pur se in contrasto con il parere favorevole reso, nel corso dell’istruttoria, dalla Commissione tecnica, dotata di ampi poteri istruttori;

– la decisione sarebbe approdata ad una interpretazione errata del punto 2/11 della Decisione CEE che, avendo come fine la ristrutturazione degli impianti di trasformazione, non consentirebbe di distinguere tra raggruppamenti di imprese e associazioni di produttori, stante una disciplina comunitaria che favorisce accordi di integrazione verticale; non si comprenderebbe poi per quali ragioni il termine "produttori" andrebbe inteso in un solo senso (produttori di uva o produttori di vino) quando è, di regola, usato per indicare sia gli uni che gli altri;

– avrebbe errato il T.a.r. nel ritenere la scrittura privata di costituzione dell’associazione carente di sottoscrizione e data e nel considerare non provata la costituzione in data anteriore alla presentazione della domanda poiché tale aspetto non sarebbe mai stato rilevato dalla Commissione tecnica.

Si è costituita la Regione Lazio per resistere al gravame.

All’udienza del 24 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

La Decisione della Commissione del 22 marzo 1994 94/173/CEE indica i criteri di scelta comunitari per la selezione degli investimenti che possono beneficiare di un finanziamento comunitario ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 866/90 e (CEE) n. 867/90 relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura.

Nel settore dei vini e degli alcoli, la decisione prevede che possano essere ammessi ai benefici comunitari:

– investimenti necessari per il raggruppamento di imprese o di associazioni di produttori, in caso di ristrutturazione di impianti di trasformazione, sempre che la nuova capacità di trasformazione sia inferiore almeno del 20% alla preesistente capacità totale abbandonata nella regione in causa;

– investimenti aventi come obiettivo la tutela dell’ambiente, la prevenzione degli inquinamenti, l’eliminazione dei rifiuti e il recupero di imballaggi e recipienti;

– investimenti relativi ai prodotti ottenuti con la viticoltura biologica;

– investimenti promossi da organismi che raggruppino, in primo luogo, i produttori e gli altri operatori economici, intesi a migliorare il controllo delle qualità od a ridurre le rese vitivinicole, con l’effetto di favorire la ristrutturazione del settore.

La deliberazione impugnata ha escluso l’ammissione ai benefici della ricorrente per "non rispondenza di criteri di scelta previsti Dir. CEE 173/94". Nelle premesse del provvedimento sono espressamente richiamate le conclusioni cui è giunto il Gruppo intersettoriale incaricato di esaminare i verbali delle Commissioni tecniche che, a motivazione del proprio parere, ritiene non soddisfatta la condizione di cui al punto 2.11 della decisione della Commissione CEE, che limita gli interventi nel settore del vino soltanto ai "raggruppamenti di imprese o di associazioni di produttori, in caso di ristrutturazione di impianti di trasformazione". Non è, quindi, possibile, in presenza di un esplicito richiamo alla prima delle tipologie di progetti finanziabili indicati al punto 2.11 della decisione 94/173/CEE, equivocare quanto alle condizioni considerate dall’amministrazione indispensabili ai fini dell’ammissione al finanziamento e non ricorrenti nel caso considerato.

Inoltre, in presenza di un esplicito richiamo, è da condividere la sentenza di primo grado che ha considerato sufficiente la motivazione per relationem al verbale del Gruppo intersettoriale in data 12 dicembre 1998 dal quale si desumono chiaramente le ragioni della valutazione di non ammissione. Vanno, a riguardo richiamati i consolidati principi per cui la motivazione di un provvedimento amministrativo per relationem è legittima quando consenta di valutare la sua completezza e logicità sulla base degli elementi contenuti nell’atto, reso disponibile, al quale si opera il rinvio e quando questo faccia parte della stessa sequenza procedimentale (Cons. St. Sez. V, 12.5.2011, n. 2821), tutte condizioni rilevabili nella fattispecie.

Quanto al contrasto tra il parere della Commissione tecnica e le contrarie conclusioni del Gruppo intersettoriale, occorre rilevare che, come correttamente la Regione ha sottolineato, ai sensi dell’art. 10 dell’avviso pubblico di cui alla deliberazione n.2786 del 13 maggio 1997, il Gruppo intersettoriale veniva incaricato di esaminare i verbali delle singole Commissioni tecniche e di proporre i progetti al finanziamento. Rientrava, quindi, fra i poteri del Gruppo quello di verificare le condizioni di ammissione al finanziamento, mentre alla Commissione istruttoria era affidato il compito di valutare ciascun progetto verificandone la rispondenza al tipo di interventi ammissibili. Ininfluente, ai fini della proposta del Gruppo intersettoriale, doveva pertanto considerarsi il giudizio della Commissione tecnica in ordine ai requisiti soggettivi indicati dalla Decione CEE, su cui nulla impediva al Gruppo di compiere diverse e motivate valutazioni.

E" quindi infondato e va respinto il primo motivo di appello.

Occorre, poi, osservare che il progetto in questione appartiene alla prima tipologia prevista al punto 2.11 della decisione, concernendo l’acquisto e l’ammodernamento di una struttura di trasformazione. Sotto il profilo soggettivo, il punto 2.11 dell’allegato alla Decisione 94/173/CEE richiama i soli investimenti necessari "per il raggruppamento di imprese o di associazioni di produttori". Esso prevede, quindi, due tipologie di raggruppamenti che possano beneficiare dell’aiuto, rispettivamente di imprese di trasformazione "o" di associazioni di produttori, che si uniscano su una base contrattuale assicurando una "collaborazione seria", secondo quanto chiarito dagli Uffici della Commissione con nota del 9 giugno 1997, per la produzione o commercializzazione a lungo termine del vino.

A prescindere, quindi, dalla ulteriore questione che per "produttori" si intendano sia i produttori di vino che quelli di uva, ritiene il Collegio di condividere l’interpretazione fornita dal primo giudice della disposizione, nel senso di escludere raggruppamenti misti di imprese di trasformazione e di produttori, quale quella costituita dalla ricorrente. D’altra parte, l’aver voluto ammettere ai benefici i raggruppamenti di associazioni di produttori trova la sua ratio giustificatrice nel voler incentivare, in base a valutazioni che rientrano nella discrezionalità delle Istituzioni comunitarie, investimenti da parte di tali soggetti, allo scopo di migliorare le condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei propri prodotti vitivinicoli.

Anche il secondo motivo va, pertanto, respinto.

La confermata assenza delle condizioni soggettive per poter accedere al contributo assorbe l’ulteriore motivo relativo al perfezionamento del contratto di associazione in partecipazione.

Conclusivamente, l’appello deve essere respinto.

La novità della questione giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge confermando, per l’effetto, la sentenza di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 11-11-2011, n. 8720

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Svolgimento del processo

Espone la ricorrente Compagnia assicuratrice che l’Istituto di vigilanza, con atto del 7 gennaio 2009, ha contestato la violazione dell’art. 148 del D.Lgs. 209/2005, a seguito dell’asserito ritardo con cui N.T. avrebbe gestito un sinistro (in particolare, con riferimento all’omessa formulazione dell’offerta, ovvero alla omessa comunicazione dei motivi della mancata offerta oltre i 120 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1 della disposizione precedentemente citata).

A seguito di quanto sopra esposto, veniva irrogata – a fronte delle giustificazioni addotte dalla ricorrente, che evidenziava di aver effettuato il pagamento nei confronti del danneggiato unitamente all’offerta – la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 7.560,00, oltre Euro 19,00 per diritti di notifica e spese del procedimento di competenza (per un complessivo ammontare di Euro 7.579,00).

Assume parte ricorrente che l’avversato provvedimento sia inficiato per violazione degli artt. 4 e 5 del Regolamento ISVAP n. 1 del 15 marzo 2006, come modificato dal provvedimento ISVAP n. 2466 del 23 ottobre 2006, per avere ISVAP notificato a N.T. la determinazione sanzionatoria oltre il termine previsto dalla legge.

Nel ricostruire il complessivo quadro normativo che ha rimesso ad ISVAP l’applicazione di misure sanzionatorie al ricorrere delle fattispecie normativamente previste, N.T. evidenzia che la disciplina regolamentare concernente l’esercizio del potere sanzionatorio da parte di ISVAP sarebbe stata nella fattispecie violata, atteso che la notificazione del provvedimento sanzionatorio (prevista nei 240 giorni dalla notificazione della presupposta contestazione) è intervenuta tardivamente.

Conclude parte ricorrente insistendo per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

L’Istituto intimato, costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle censure dedotte dalla parte ricorrente, conclusivamente insistendo per la reiezione del gravame.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 26 ottobre 2011.

Motivi della decisione

1. Come esplicitato in narrativa, parte ricorrente assume che la notificazione della gravata determinazione sia intervenuta tardivamente, con violazione dei termini indicati agli artt. 4 e 5 del Regolamento ISVAP n. 1 del 15 marzo 2006, come modificato dal provvedimento dello stesso Istituto n. 2466 del 23 ottobre 2006.

2. Come sopra delimitato il thema decidendum sottoposto all’attenzione della Sezione, va osservato come i commi primo, secondo e terzo dell’articolo 3 del decretolegge 23 dicembre 1976 n. 857 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977 n. 39), siano stati sostituiti dalle previsioni dettate dall’art. 5 della legge 5 marzo 2001 n. 57; le quali, per quanto qui di interesse, dispongono che:

– "per i sinistri con soli danni a cose la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell’articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all’articolo 5 del presente decretolegge e recare l’indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l’assicuratore formula al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro";

– "l’obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al primo comma. La richiesta deve contenere la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell’accertamento e della valutazione del danno da parte dell’impresa, dai dati relativi all’età, all’attività del danneggiato, al suo reddito, all’entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, dal certificato di morte. L’assicuratore è tenuto a provvedere all’adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione".

Va poi rilevato come anche il comma 8 dell’art. 3 del citato decreto legge abbia ricevuto, ad opera della pure richiamata legge 57/2001, i seguenti interventi modificativi:

– "l’inosservanza da parte dell’impresa assicuratrice dei termini prescritti dal presente articolo comporta:

a) in ordine alla omessa richiesta di integrazione della richiesta di risarcimento incompleta la sanzione pecuniaria da lire un milione a lire tre milioni;

b) in ordine alla omessa formulazione dell’offerta, all’omessa comunicazione dei motivi della mancata offerta o all’omessa corresponsione della somma offerta, che si protragga per oltre centoventi giorni dal termine utile finale:

1) la sanzione da lire dieci milioni a lire sessanta milioni, in relazione a danni a cose e lesioni guaribili entro quaranta giorni;

2) la sanzione da lire quindici milioni a lire duecentoquaranta milioni, in relazione a danni a persone guaribili oltre quaranta giorni o per il caso di morte.

La comunicazione dei motivi della mancata offerta effettuata entro centoventi giorni dalla scadenza del termine utile comporta la sanzione da lire tre milioni a lire nove milioni. La formulazione dell’offerta o la corresponsione della stessa effettuate entro centoventi giorni dalla scadenza del termine utile, comporta oltre al pagamento degli interessi, l’applicazione delle seguenti sanzioni:

a) dal 5 al 10 per cento della somma offerta o pagata con un ritardo non superiore ai quindici giorni, con un limite minimo di lire ottocentomila;

b) dal 10 al 20 per cento della somma offerta o pagata in ritardo, decorso ogni ulteriore periodo di ritardo di quindici giorni, con un limite minimo di lire due milioni e un limite massimo rispettivamente di lire cinquanta milioni per sinistri con danni a cose e lesioni a persone guaribili entro quaranta giorni e di lire duecento milioni per sinistri che abbiano causato il decesso ovvero lesioni permanenti o guarite oltre i quaranta giorni dal sinistro".

Le surriportate disposizioni sono state, quindi, abrogate dal vigente Codice delle Assicurazioni (di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209), il cui art. 148 ha riformulato la procedura di risarcimento; ed il cui art. 315 ha rideterminato le procedure liquidative, stabilendo che:

– "nei casi previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o dalle disposizioni di attuazione la formulazione dell’offerta o la corresponsione della somma che siano effettuate fino a centoventi giorni dalla scadenza del termine utile ovvero la mancata comunicazione del diniego dell’offerta nel medesimo termine è punita:

a) in caso di ritardo fino a trenta giorni, con la sanzione da euro trecento ad euro novecento;

b) in caso di ritardo fino a sessanta giorni, con la sanzione da euro novecento ad euro duemilasettecento;

c) in caso di ritardo fino a novanta giorni, con la sanzione da euro duemilasettecento ad euro cinquemilaquattrocento;

d) in caso di ritardo fino a centoventi giorni, con la sanzione da euro cinquemilaquattrocento ad euro diecimilaottocento" (comma 1);

– "qualora, oltre i centoventi giorni dal termine utile, siano omesse la formulazione dell’offerta, la comunicazione dei motivi del diniego o il pagamento della somma, l’inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o delle disposizioni di attuazione è punita con la sanzione da euro diecimilaottocento ad euro trentamila in relazione a danni a cose e con la sanzione da euro ventimila ad euro sessantamila in relazione a danni a persone o per il caso morte" (comma 2).

Quanto alla disciplina regolamentare della quale viene sostenuta la violazione, l’art. 3, comma 2, del Regolamento Isvap 1/2006 dispone che l’atto di contestazione è notificato ai soggetti destinatari delle sanzioni entro 120 giorni, ovvero entro 180 giorni per i soggetti residenti all’estero, dall’accertamento dei fatti.

L’art. 4, comma 1, dello stesso regolamento prevede che, entro sessanta giorni dalla data di notifica dell’atto di contestazione, i soggetti destinatari delle sanzioni possono far pervenire ai servizi dell’Istituto memorie difensive o altri elementi controdeduttivi, nonché richiesta, ove lo ritengano necessario, di essere sentiti, direttamente o attraverso propri rappresentanti.

Entro i successivi novanta giorni dal ricevimento delle memorie difensive o dall’audizione se successiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, i servizi dell’Istituto concludono la fase istruttoria del procedimento sanzionatorio e ne riferiscono gli esiti al servizio sanzioni con relazione motivata; in assenza di memorie difensive o di richiesta di audizione i servizi dell’Istituto provvedono a tali adempimenti entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al primo comma.

L’art. 5, comma 2, dello stesso Regolamento stabilisce che il provvedimento motivato adottato dal presidente è notificato al soggetto cui è stata rivolta la contestazione entro novanta giorni dal ricevimento da parte del servizio sanzioni della relazione motivata dei servizi dell’Istituto.

L’art. 5, comma 4, del regolamento prescrive che il procedimento sanzionatorio, con l’irrogazione della sanzione ovvero l’archiviazione, si conclude entro due anni dalla data del suo avvio (avvio che, alla luce dell’art. 3, comma 4 del regolamento stesso, si invera alla notifica dell’atto di contestazione).

L’art. 5, comma 2, dello stesso regolamento stabilisce che il provvedimento motivato adottato dal presidente è notificato al soggetto cui è stata rivolta la contestazione entro novanta giorni dal ricevimento da parte del servizio sanzioni della relazione motivata dei servizi dell’Istituto

3. Nel richiamare quanto al precedente punto 2. osservato relativamente alla scansione temporale che gli artt. 4 e 5 del Regolamento ISVAP 1/2006 fissano ai fini dello svolgimento dell’iter procedimentale preordinato all’eventuale accertamento di una fattispecie suscettibile di determinare l’applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria, non può esimersi il Collegio dal ribadire il proprio costante orientamento interpretativo (cfr. sentenze nn. 650, 651 e 652 del 21 gennaio 2010; nonché n. 19659 del 21 giugno 2010) in ordine al carattere ordinatorio – e non decadenziale – dei termini intermedi fissati dagli artt. 4, comma 2 e 5, comma 2, del citato testo regolamentare.

Nel rilevare come il mancato rispetto di un termine perentorio determini una conseguenza particolarmente incisiva, quale quella della decadenza dall’esercizio del potere, occorre ritenere che tale conseguenza debba essere espressamente – e senza alcun margine di dubbio – prevista e disciplinata (ovvero; che la perentorietà consegua allo scopo ed alla funzione adempiuta); mentre i termini che la ricorrente sostiene siano stati violati hanno chiaramente funzione acceleratoria dell’attività istruttoria e sono posti ad esclusiva tutela del buon andamento e dell’efficacia dell’azione amministrativa, in funzione meramente organizzativa.

In altre parole – considerato che il potere sanzionatorio si consuma, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del Regolamento 1/2006, nel caso in cui il procedimento non si concluda entro due anni dalla data del suo avvio ed attribuito a tale termine un carattere decadenziale, pur non espressamente previsto dalla norma, in quanto assolve ad una specifica funzione di garanzia del destinatario del procedimento sui tempi massimi di adozione della sanzione – la scansione endoprocedimentale, vale a dire l’arco temporale entro il quale devono essere svolte le varie fasi del procedimento, si rivela preordinata ad assolvere esigenze di carattere meramente organizzatorio e non già di garanzia dell’incolpato, atteso che, come osservato, al soddisfacimento di tale finalità è preordinata (esclusivamente) la previsione del termine finale.

Di talché, una volta esercitato il potere nel termine di due anni previsto dall’art. 5, comma 4, del Regolamento, i termini endoprocedimentali, assolvendo ad una funzione di organizzazione dell’attività dell’Istituto, sono sostanzialmente irrilevanti per il destinatario del procedimento.

4. Nel dare atto, alla stregua di quanto in precedenza osservato, dell’infondatezza degli esaminati argomenti di censure, dispone conclusivamente la Sezione la reiezione dell’impugnativa all’esame.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Condanna N.T. S.p.A. di Assicurazioni, Riassicurazioni e Capitalizzazioni, in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo – ISVAP in ragione di Euro 1.500,00 (euro mille e cinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 27-09-2011) 27-10-2011, n. 38886

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Reggio Calabria, con ordinanza resa all’udienza camerale del giorno 7.07.2009 liquidava ad A. C. la somma di Euro 28.870,04 a titolo di riparazione per l’ingiusta detenzione dapprima sofferta in regime di custodia in carcere per giorni 122 giusta ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria per il delitto di furto aggravato da cui è stato assolto dal locale Tribunale con sentenza del 29.05.2008, divenuta definitiva, per non avere commesso il fatto ex art. 530 c.p.p., comma 2.

Avverso la sopra indicata ordinanza proponeva ricorso per Cassazione l’ A. e concludeva chiedendone l’annullamento. Il ricorrente censurava l’ordinanza impugnata per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte relativa alla valutazione equitativa rispetto ai parametri aritmetici di legge e con riferimento alle ragioni indicate nella domanda di riparazione in quanto riteneva insufficiente la somma liquidata in relazione ai danni subiti ed al titolo di reato che gli era stato contestato.

Secondo il ricorrente la somma indicata pari ad Euro 28.870,04 a titolo di riparazione per l’ingiusta detenzione subita sarebbe stata fissata senza alcuna motivazione reale, senza indicare alcun parametro per fissare il valore degli elementi ritenuti indennizzabili, senza tenere in considerazione le ulteriori sofferenze personali, familiari e patrimoniali da lui patite. Si contestava in sostanza il difetto di motivazione in ordine ai criteri e all’iter logico seguiti per giungere alla valutazione finale dell’indennità liquidata.

Motivi della decisione

I proposti motivi di ricorso sono palesemente infondati.

Tanto premesso si osserva che il diritto a equa riparazione per l’ingiusta detenzione, regolato dall’art. 314 c.p.p., e ss., trova fondamento nella condizione soggettiva della persona sottoposta a detenzione immeritata e in tal senso ingiusta. Il quadro sistematico di riferimento è un quadro di diritto civile ma non è quello dell’art. 2043 c.c. che appresta sanzioni contro chi produce per dolo o colpa un danno ingiusto ad altri. Il principio regolatore è piuttosto quello della riparazione legata ad eventi che producono il sorgere, quali conseguenze di principi di solidarietà e di giustizia distributiva, di responsabilità da atto lecito (la distinzione tra responsabilità per danno ingiusto ex art. 2043 c.c. e responsabilità per atto lecito è ben chiarita da Cass. SS.UU. civ. 11/6/2003 n. 9341). E’ ben fermo, in materia, l’assetto delle regole generalissime che disciplinano l’onere della prova civile ex art. 2697 c.c. posto che il procedimento relativo alla riparazione per l’ingiusta detenzione, quantunque si riferisca ad un rapporto obbligatorio di diritto pubblico e comporti perciò il rafforzamento dei poteri officiosi del giudice, è tuttavia ispirato ai principi del processo civile, con la conseguenza che l’istante ha l’onere di provare i fatti costitutivi della domanda, la custodia cautelare subita e la successiva assoluzione (Corte Cass. Sez. 4 sent. n. 23630 02/04/2004 – 20/05/2004). La liquidazione del danno, che dunque deve essere provato nella sua esistenza dalla parte che lo reclama, a fronte della natura riparatoria e indennitaria della misura apprestata dall’ordinamento, avviene secondo criteri di equità.

Infatti in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il parametro equitativo per la liquidazione dell’indennizzo – valutato sulla base delle conseguenze personali e familiari subite – è funzionale alla modulazione concreta dello stesso all’interno del rapporto tra i parametri aritmetici previsti, ma non consente al giudice di superare il tetto massimo della liquidazione, scaturente dai parametri aritmetici.

I richiamati criteri di equità riguardano ovviamente non la prova dei danni patiti, ma la mera quantificazione dell’indennizzo spettante a fronte della loro variegata natura. In definitiva la liquidazione dell’indennizzo previsto a titolo di riparazione per l’ingiusta detenzione va disancorata da criteri o parametri rigidi e deve, al riguardo, procedersi con equità, valutandosi la durata della custodia cautelare e, non marginalmente, le conseguenze personali, familiari, patrimoniali, morali, dirette o mediate, che siano derivate dalla privazione della libertà. A tal riguardo, dato di partenza della valutazione indennitaria, che va necessariamente tenuto presente , è costituito dal parametro aritmetico, ossia dal rapporto tra il tetto massimo dell’indennizzo di cui all’art. 315 c.p.p., comma 2, e il termine massimo della custodia cautelare di cui all’art. 303 c.p.p., comma 4, espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch’esso espresso in giorni, di ingiusta detenzione subita, dovendosi poi procedere alla liquidazione dell’indennizzo, entro il tetto massimo del quantum liquidabile, con apprezzamento di tutte le conseguenze pregiudizievoli che la durata della custodia cautelare ingiustamente subita ha determinato per l’interessato (Cass. Sez. 4A sent. N. 30317 del 21/06/2005).

Nella fattispecie di cui è processo il provvedimento impugnato applica correttamente i sopra indicati principi.

In particolare la Corte di Appello di Reggio Calabria liquida l’indennizzo nella misura di Euro 28.770,04, tenendo conto sia della durata della custodia cautelare ingiustamente patitale delle ulteriori conseguenze negative connesse all’ingiusta carcerazione sofferta. La determinazione consegue ad una valutazione caratterizzata da logicità ed adeguata motivazione perchè l’applicazione del criterio aritmetico determina il quantum dell’indennizzo in una somma leggermente inferiore (Euro 21486,00) a quella liquidata dalla Corte territoriale, tenuto conto che, in base ai criteri sanciti da questa Corte, un giorno di detenzione carceraria equivale ad Euro 235,83 ed un giorno di detenzione domiciliare alla metà di tale somma. Nel caso di specie inoltre l’ordinanza impugnata ha adeguatamente motivato in ordine alla circostanza che il richiedente non aveva concretamente provato di avere subito ulteriori danni e che comunque l’applicazione del criterio aritmetico nella sua massima estensione era idoneo a determinare la misura dell’equa riparazione a lui spettante per l’ingiusta detenzione subita e per gli ulteriori danni che tale detenzione poteva aver provocato. Il criterio aritmetico deve essere infatti tenuto presente quanto meno come dato di partenza della valutazione indennitaria, dovendo il giudice, allorquando intenda discostarsi sensibilmente dalla misura dell’indennizzo in tal modo determinabile, fornire adeguata motivazione.

Nella fattispecie di cui è processo l’operazione di calcolo è stata eseguita con idonea ed adeguata motivazione in applicazione dei principi enunciati da questa Corte, in quanto l’ordinanza impugnata ha esplicitato i motivi che l’hanno portata a liquidare una somma corrispondente al criterio aritmetico applicato nella sua massima estensione ed ha ritenuto che tale criterio di calcolo fosse idoneo a determinare l’indennità spettante al richiedente per la detenzione subita e per gli ulteriori danni che da essa erano derivati.

Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

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