Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ordinanza resa in sede di riesame, in esito all’udienza del 2/3/2011, il Tribunale di Torino ha confermato l’ordinanza resa dal Gip (presso il Tribunale di Verbania), che aveva applicato nei confronti di C.L. la misura cautelare della custodia in carcere. L’indagato C.L. ha proposto ricorso per cassazione, per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato. Il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione dell’art. 273 c.p.p., comma 1, in relazione all’art. 416 c.p., e art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di C.L. legittimanti l’emissione della ordinanza cautelare carceraria.
Secondo il ricorso, la motivazione del provvedimento avrebbe congetturato un rapporto tra esistenza di una associazione a delinquere e partecipazione del C. alla associazione stessa senza alcuna prova del coinvolgimento consapevole del C. in quella associazione. La motivazione insufficiente e inadeguata avrebbe individuato la consapevole partecipazione del C. nella esistenza di una precedente vicenda (non ancora esitata in un provvedimento di accertamento definitivo) che aveva coinvolto gli stessi indagati di questa ultima, e, ancora, nel vincolo di affinità parente tra l’indagato e altro coindagato e, infine, nelle congetture della pg aggiunte alla conversazioni intercettate tra coindagati.
All’udienza camerale del 12/7/2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.
Motivi della decisione
L’odierno ricorrente, gestore con alcuni familiari tra i quali il cognato coindagato F., di un locale denominato (OMISSIS), risulta essere stato indagato per associazione a delinquere nonchè per concorso nella esecuzione materiale di numerosi furti, anche aggravati, consumati o tentati, o per il compimento di attività di osservazione preliminare o di preparazione del teatro di intervento per altri furti, indirizzati contro uffici postali o supermercati (capi A art. 416 c.p.; M artt. 110, 81 e 624 bis c.p., art. 625 c.p., nn. 2 e 5; S; U; Z artt. 56 e 624 bis c.p., art. 625 c.p., nn. 2 e 5; comunque tutti analiticamente elencati nella incolpazione). La misura carceraria è stata applicata sul presupposto del pericolo di reiterazione dei reati per i quali il C. (con altri oggi non ricorrenti) era indagato, nonchè in forza della considerazione della elevata probabilità dell’assunto accusatorio, della concreta e prevalente esigenza di misure cautelari carcerarie rispetto alle prospettate esigenze di natura economica e lavorativa, della insufficienza di altre cautele meno afflittive.
Si deve premettere che i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l’adozione di una misura cautelare personale non si identificano con gli "indizi" che rappresentano la prova logica o indiretta, idonea a fondare il giudizio di colpevolezza, in quanto ai fini cautelari è sufficiente un giudizio di qualificata probabilità (Cass. SU. 21/4/1995 n. 11 e successive) in ordine alla responsabilità dell’imputato (Cass. Pen. Sez. 2 16/4/2003 n. 18103).
Il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine ai fatti e agli elementi soggettivi che hanno consentito di individuare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per i reati addebitati al cautelato. Diversamente da quanto sostenuto in ricorso, il provvedimento impugnato ha individuato fatti specifici suscettibili, da soli e nel loro insieme, di dare la misura di una consapevole partecipazione dell’odierno ricorrente ad una associazione a delinquere progettata e operante per il compimento di reati contro il patrimonio. L’ordinanza del Tribunale del riesame ha richiamato la ricostruzione dei fatti operata dal provvedimento assoggettato a riesame e, in particolare ha specificamente individuato le connessioni storiche e di contesto suscettibili di dare senso unitario alla larga messe di riscontri (largamente eccedenti la esistenza di rapporti di parentela tra coindagati e i contenuti di talune conversazioni telefoniche intercettate) delle tesi accusatorie raccolti nel corso di una lunga indagine che ha fornito dati di sistema congruenti con la tesi della esistenza di una associazione a delinquere nei tempi e con gli scopi contestati e insuscettibili, nella coerenza del loro insieme, di lasciare spazio a ricostruzioni e valutazioni alternative. Il provvedimento ha individuato profondi vincoli di scopo e di familiarità tra gli associati, omogeneità di opzioni di vita di essi, organizzazione gerarchica, operatività secondo moduli rigorosamente predefiniti, finalizzazione della organizzazione al compimento di atti delittuosi a loro volta tipizzati. Il provvedimento impugnato ha anche compiutamente accertato la esistenza della consapevolezza dell’indagato circa la sua partecipazione alla società orientata al delitto, risultante dagli atteggiamenti di immediata intesa con i correi acquisiti agli atti, dall’uso di un linguaggio criptico e comunque convenzionale e stringatissimo essenziale in fase operativa, dal consapevole svolgimento di un ruolo dell’indagato stabilmente organico a un progetto complessivo, dalla ricca articolazione dei contributi funzionali al raggiungimento finale di obbiettivi comuni attraverso fasi operative parcellizzate e tuttavia funzionali a un medesimo risultato "nella lucida consapevolezza di operare nell’ambito di una vera e propria struttura collettiva".
La cifra unificante degli accertamenti e della ricognizione dei gravi indizi di colpevolezza è costituita dalla individuazione di una unitaria metodologia delle ripetute iniziative delittuose, dalla individuazione di un linguaggio proprio del gruppo dei coindagati, dalla coincidenza dei luoghi e degli orari nei quali furono consumati o tentati i reati addebitati con l’aggancio delle celle di telefonia mobile che in quei luoghi e in quegli orari collocarono le conversazioni telefoniche tra i coindagati stessi, dai contenuti delle conversazioni interpretate con metodologia e logica corrette dai giudici del merito ai quali tale interpretazione spetta.
Ma la consapevole partecipazione è anche correttamente affidata a condotte di individuazione e proposta di un possibile obbiettivo di furto comunicato al coindagato S., di ricognizione dei luoghi destinati ad essere teatro di programmate azioni di furto, di ulteriori programmazioni di furti, di numerose azioni di furto tutte elencate, di tentativo di furto concluso con l’arresto degli altri correi e con la fuga del C.. Il ricorso è dunque infondato e deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Devono essere compiuti a cura della Cancelleria gli adempimenti prescritti dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter in considerazione dello stato di detenzione del ricorrente risultante dagli atti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al paga mento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito nell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
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