Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 28-09-2011) 15-11-2011, n. 42006

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di S.F. avverso la sentenza emessa in data 27.9.2010 dalla Corte di Appello di Catania che confermava quella del Tribunale di Catania in data 10.3.2010 con la quale lo S. era stato dichiarato colpevole del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e condannato alla pena di anni dieci di reclusione ed Euro 45.000,00 di multa. Deduce i seguenti motivi:

1. la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all’art. 192 c.p.p., comma 2 e art. 125 c.p.p., comma 3, assumendo il travisamento del contenuto delle deposizioni testimoniali, tra loro divergenti in ordine al ruolo svolto dall’imputato, rese dai verbalizzanti in sede dibattimentale;

2. la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta impossibilità di applicare l’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, attesa la quantità della sostanza (gr. 0,039, pari ad 1,6 dosi medie di Cannabis Sativa);

3. la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all’art. 99 c.p., comma 4, assumendo l’erroneità dell’aumento di pena di 2/3 applicato tale titolo e la carenza di adeguata motivazione in relazione al rigetto della richiesta di esclusione della recidiva formulata con i motivi di appello;

4. il vizio motivazionale in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Quanto alla prima censura, la stessa è manifestamente infondata e, persino, non consentita in sede di legittimità.

Infatti, il nuovo testo dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, con la ivi prevista possibilità per la Cassazione di apprezzare i vizi della motivazione anche attraverso gli "atti del processo" (nel caso di specie, nemmeno allegati, in violazione del principio di "autosufficienza del ricorso" costantemente affermata, in relazione al disposto di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, dalla giurisprudenza civile, ma che trova applicazione anche nell’ambito penale), non ha alterato la fisionomia del giudizio di cassazione, che rimane giudizio di legittimità e non si trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In questa prospettiva, non è tuttora consentito alla Corte di Cassazione di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito (Cass. pen. Sez. 4, 19.6.2006, n. 38424), giacchè, attraverso la verifica del travisamento della prova il giudice di legittimità può e deve limitarsi a controllare se gli elementi di prova posti a fondamento della decisione esistano o, per converso, se ne esistano altri Inopinatamente e ingiustamente trascurati o fraintesi (Cass. pen. Sez. 4, 12.2.2008, n. 15556, rv. 239533; conformi: n. 27518 del 2006 Rv. 234604, n. 30440 del 2006 Rv. 236034, n. 4675 del 2007 Rv.

235656). Tale possibilità, peraltro, varrebbe nell’ipotesi di decisione di appello difforme da quella di primo grado, in quanto nell’ipotesi di doppia pronunzia conforme (in cui le sentenze di primo e secondo grado s’integrano completamente a vicenda in un unicum inscindibile, come nel caso di specie, in cui, anzi, la ricostruzione dei fatti è stata operata nuovamente e con minuziosa accuratezza, escludendo, in particolare, l’inattendibilità dei testi e la non convergenza delle loro deposizioni con spiegazione dei diversi punti di vista dei verbalizzanti), il limite del devolutum non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità (cfr. Cass., pen., sez. 4, 3.2.2009, n. 19710; conformi: n. 5223 del 2007 Rv. 236130, n. 24667 del 2007 Rv. 237207).

Quanto al secondo motivo di ricorso, se deve rilevare la manifesta infondatezza. Invero, la Corte ha fatto corretta applicazione della normativa di settore, come costantemente interpretata dalla Corte di legittimità: in tema di sostanze stupefacenti, ai fini della concedibilità o del diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, il giudice è tenuto a complessivamente valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa):

dovendo, conseguentemente, escludere la concedibilità dell’attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di "lieve entità" (di recente, Sez. 4, n. 43399 del 12/11/2010 Rv. 248947), Peraltro è stato persino affermato che non è qualificabile come fatto di lieve entità l’ipotesi di singolo spaccio di modesta quantità della sostanza, se esso costituisca l’apprezzabile reiterazione, antecedentemente programmata o meno, di altri simili atti. (Sez. 4, n. 10764 del 25/05/1992, Rv. 192325).

Ma nel caso di specie il giudice di merito ha valutato sia le modalità esecutive dei fatti rilevando una ben organizzata attività di spaccio in luogo pubblico di droga in modo "seriale", sia la condotta specifica dello S. tesa alla diretta partecipazione al momento della consegna dello stupefacente agli acquirenti nonchè alla frapposizione di ostacoli all’attività investigativa e repressiva degli inquirenti: da ciò è stata correttamente tratta la non episodicità e non irrilevanza della fattispecie.

E’ stato evidenziato che il modesto quantitativo dello stupefacente sequestrato è riconducile alla fuga di tre concorrenti nel reato dello S. che risultavano agli atti essere riusciti ad allontanarsi portando seco le buste contenenti la droga che veniva spacciata e da cui venivano viste prelevare le "dosi" di droga cedute agli acquirenti durante l’attività di osservazione diretta svolta dagli acquirenti.

Sicchè non può nemmeno ritenersi che la circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità sia stata esclusa "sulla base del mero presupposto che l’imputato abbia posto in essere una pluralità di condotte di cessione della droga reiterate nel tempo, prescindendo in tal modo da una vantazione di tutti i parametri dettati in proposito dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5" (Cass. pen. Sez. 6, n. 29250 del 1.7.2010, Rv. 249369).

Deve, dunque, riconoscersi come sia stata considerata con adeguata motivazione, per escludere la sussistenza dell’invocata attenuante, anche la modestia del quantitativo dello stupefacente repertato e ceduto.

Quanto alle ultime due censure concernenti le circostanze attenuanti generiche e la recidiva, le stesse si appalesano del manifestamente infondate. Infatti, comunque la Corte distrettuale ha addotto una sufficiente motivazione laddove ha evidenziato l’assenza di qualsiasi deduzione difensiva atta a giustificare l’esclusione dell’aumento di legge ovvero una diversa applicazione dei alteri di cui agli artt. 133 e 133 bis c.p., evidenziando che gli elementi processuali desumibili dagli atti non consentivano di pretermettere la grave recidiva specifica reiterata e che gli specifici precedenti penali erano ostativi alla sussistenza delle condizioni per l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Del resto, la valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche – ovvero In ordine al giudizio di comparazione delle circostanze, nonchè per quanto riguarda in generale la dosimetria della pena – rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all’art. 133 c.p. è censurabile In cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico: circostanze che nel caso di specie devono escludersi alla luce della congrua motivazione sopra indicata.

Infine, quanto alla recidiva (specifica e reiterata ex art. 99 c.p., comma 4), va evidenziato che, benchè a seguito della riforma dell’art. 99 c.p., ad opera della L. 5 dicembre 2005, n. 251, l’aumento di pena per effetto della recidiva (facoltativo in modo pacifico nel sistema precedente) è rimasto discrezionale in tutti i casi descritti dall’art. 99 c.p., salvo quello contemplato dal comma 5, è anche vero che in tema di recidiva facoltativa, il giudice ha l’obbligo di puntuale motivazione soltanto quando esclude la circostanza, non anche quando la ritiene (Cass. pen. Sez. 4, 2.7.2009 n. 36915 Rv. 244987), ma nel caso di specie, come sopra rimarcato, una motivazione del tutto adeguata e corretta comunque vi è e non merita censura alcuna.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00. In favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI – 3, Sent., 25-06-2012, n. 10531 Somministrazione di energia elettrica

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Napoli con sentenza depositata il 23.3.2010, ha rigettato l’appello proposto dall’Enel Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza del giudice di pace di Barra, che aveva accolto la domanda di G.P., intesa ad ottenere il risarcimento del danno conseguito da una serie di inadempimenti del contratto di somministrazione dell’energia elettrica corrente con detta s.p.a. che avevano determinato il pagamento di bollette relative all’utenza con costi aggiuntivi per le spese postali.

Gli inadempimenti dell’Enel erano stati individuati in relazione al fatto che con il Delib. 28 dicembre 1999, n. 200, art. 6, comma 4, l’Autorità per L’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G) aveva imposto agli esercenti il servizio di distribuzione e vendita dell’energia elettrica e, quindi, all’Enel, di "offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta" e che l’Enel non aveva ottemperato; che, in ogni caso, l’Enel non aveva informato l’attore della possibilità di pagare senza oneri aggiuntivi, così violando gli oneri di informazione incombenti su di essa come professionista.

Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Enel distribuzione s.p.a. ed Enel servizio elettrico s.p.a., nella qualità di beneficiaria dalla prima di ramo d’azienda. Non ha svolto attività difensiva la parte intimata.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce "violazione e falsa applicazione della L. 14 novembre 1995, n. 481, art. 2", assumendosi che la deliberazione n. 200 del 1999 e particolarmente l’art. 6, comma 4, di essa non aveva avuto l’effetto di integrare il contratto di utenza.

Con il secondo motivo si deduce un’omessa motivazione del Tribunale su come la previsione del suddetto art. 6, comma 4 potesse essere ricondotta all’ambito del citato art. 2, comma 12, lett. h).

Il terzo motivo lamenta "violazione e falsa applicazione della L. n. 481 del 1995, art. 2, comma 12, lett. h), in relazione all’art. 1196 c.c..

Il quarto motivo denuncia che erroneamente il Tribunale avrebbe attribuito comunque efficacia integrativa del contratto all’art. 6, comma 4, citato, invocando l’art. 1339 c.c..

Il quinto motivo deduce "insufficiente motivazione su fatti decisivi e controversi", rappresentati dall’obbiettiva inidoneità dell’art. 6, comma, art. 4, a porre un ipotetico precetto integrativo.

Il sesto motivo deduce "contraddittoria motivazione in ordine a fatti decisivi e controversi" sul profilo già oggetto del motivo precedente.

Il settimo motivo prospetta tre distinte censure afferenti alla ritenuta sussistenza del danno.

2. I primi sei motivi vanno esaminati congiuntamente. Il Collegio ritiene di condividere quanto già statuito in fattispecie assolutamente identica con sentenza 30.8.2011, n. 17786 (e successive eguali) e che, quindi, l’art. 6, comma 4, della deliberazione non abbia determinato in alcun modo nè l’inserimento della relativa previsione nel contratto di utenza, nè l’integrazione di esso (principio poi riaffermato numerose volte).

A tal fine va ribadito che il potere normativo secondario dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. h), si può concretare anche nella previsione di prescrizioni che, attraverso l’integrazione del regolamento di servizio, di cui al comma 37 del citato art. 2, possono in via riflessa integrare, ai sensi dell’art. 1339 c.c., il contenuto dei rapporti di utenza individuali pendenti anche in senso derogatorio di norme di legge, ma alla duplice condizione che queste ultime siano meramente dispositive e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e che la deroga venga comunque fatta dall’Autorità a tutela dell’interesse dell’utente o consumatore, restando, invece, esclusa – salvo che una previsione speciale di legge o di una fonte comunitaria ad efficacia diretta – non la consenta – la deroga a norme di legge di contenuto imperativo e la deroga a norme di legge dispositive a sfavore dell’utente e consumatore".

3. Quanto alle condizioni in presenza delle quali la normazione o l’atto di esercizio di poteri amministrativi precettivi a contenuto collettivo ai sensi dell’art. 2, comma 12, lett. h), con i limiti indicati, può integrare, attraverso la mediazione dell’integrazione del regolamento di servizi, i contratti di utenza individuale, va osservato che ciò può avvenire solo allorchè ricorra l’imposizione di un precetto specifico che non lasci al destinatario alcuna possibilità di scelta sui tempi e sui modi. Ora, la previsione della Delib. n. 200 del 1999, art. 6, comma 4, imponendo all’esercente "di offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta" si connotava certamente come prescrizione del tutto inidonea ad integrare una clausola di contenuto determinato, come già affermato nei precedenti di questa Corte. In realtà, una prescrizione come quella in discorso, per la sua indeterminatezza assegnava all’esercente una sorta di obbligo di perseguimento di un risultato con ampi poteri di scelta, salva la valutazione dell’A.E.G.G. circa il raggiungimento del risultato attraverso i poteri di ispezione, accesso ed acquisizione di documentazione e notizie.

Deve, dunque, sulla base delle complessive considerazioni svolte escludersi che la prescrizione della Delib. A.E.E.G. n. 200 del 1999, art. 6, comma 4, abbia comportato la modifica o integrazione del regolamento di servizio del settore esistente all’epoca della sua adozione e, di riflesso, l’integrazione dei contratti di utenza sia ai sensi dell’art. 1339 c.c., che dell’art. 1374 c.c..

4. Conclusivamente il ricorso va accolto per quanto di ragione sulla base dello scrutinio complessivo ed unitario dei primi sei motivi e la sentenza va cassata. Il settimo motivo resta assorbito.

La causa si presta ad essere decisa nel merito, con rigetto della domanda. Quanto alle spese processuali, esistono giusti motivi per compensare quelle dei due gradi di merito, mentre le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione riguardo ai primi sei motivi. Dichiara assorbito il settimo. Cassa la sentenza impugnata e, pronunciando sul merito, rigetta la domanda. Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna l’intimato alla rifusione alle parti ricorrenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro seicento, di cui Euro duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 12-06-2012) 16-07-2012, n. 28459 Detenzione abusiva e omessa denuncia

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 7/3/11, pronunciata ex art. 444 c.p.p. su richiesta delle parti, il Tribunale di Matera applicava a L.V. la pena (sospesa) di mesi 5 di arresto ed Euro 100 di ammenda per il reato ex art. 81 cpv. c.p. e L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2, (accertato in (OMISSIS)) di porto ingiustificato fuori dalla propria abitazione (a bordo di una Fiat 126) di quattro pugnali, di cui due a dorso parzialmente seghettato, dodici frecce per balestra, un’ascia a doppia punta e lama semicurva, una lama artigianale a doppia punta e una balestra priva di matricola.

Con confisca e distruzione di quanto in sequestro.

Ricorreva per cassazione la Procura Generale di Potenza, deducendo violazione di legge: il reato commesso, trattandosi di armi per cui non era ammessa licenza, andava qualificato ai sensi dell’art. 699 c.p., comma 2 con pena edittale minima notevolmente superiore.

Nel suo parere scritto il PG presso la S.C. chiedeva l’accoglimento del ricorso. Con memoria 10/5/12 la difesa dell’imputato chiedeva il rigetto del ricorso, le cose portate dal Usanti fuori dalla propria abitazione non essendo da qualificarsi "armi bianche", necessitanti di licenza (con conseguente applicazione dell’art. 699 c.p., comma 2), bensì "oggetti atti ad offendere" (con applicazione, appunto, della L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2): nello specifico di trattava non di quattro pugnali ma di quattro coltelli marca Nieto (survival o tipo Rambo) in libera vendita; di una balestra, con le relative frecce, dalla tipica funzione ornamentale o di diletto (sportiva, folkloristica), del pari in libera vendita; di un’accetta o scure (non di un’ascia), priva di funzione lesiva; di una semplice lama artigianale senza manico (e quindi difficilmente a doppio filo).

Il ricorso è fondato. Non è dubbio che il capo d’imputazione, nell’elencazione in esso contenuta, configuri a carico dell’imputato una detenzione di armi (in senso proprio), oltre che di strumenti di genere vietato, chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona: tra le prime vi sono di certo i "pugnali" (e non semplici coltelli) di cui ai primi quattro punti ("Il pugnale, in quanto strumento la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona, rientra nel novero delle armi bianche propriamente dette, il porto delle quali è punibile ai sensi dell’art. 699 c.p., comma 2: così Cass., sez. 1, sent. n. 49746/09, rv. 245986). Certamente tra le seconde, invece, l’ascia (o accetta) di cui al sesto punto e, per la prevalente giurisprudenza di questa Corte (v. Cass., 1, sent. n. 4331/97, rv. 207435), la balestra (ottavo punto) e le relative frecce (quinto punto); da verificare in fatto la lama artigianale a doppia punta (non a doppio filo) di cui al settimo punto.

In linea di diritto è pertanto corretto il rilievo del PG ricorrente per cui, trattandosi (almeno in parte) di armi per le quali non è ammessa licenza, il reato da contestare era (anche) quello di cui all’art. 699 c.p., comma 2, e non (solo) quello di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2.

I rilievi difensivi sono invece di mero fatto, la pur articolata memoria prescindendo dalla formulazione (imprescindibile) del capo di imputazione. La natura dei singoli strumenti sarà eventualmente valutata in concreto: se, a esempio, quelli che in rubrica sono catalogati come "pugnali" (armi per cui non è ammessa licenza) siano in realtà dei semplici coltelli (strumenti, cioè, la cui destinazione naturale non sia l’offesa alla persona); altrettanto dicasi (a parte l’ascia o accetta e la balestra e le relative frecce) per la lama cd. artigianale.

La sentenza va perciò annullata, senza rinvio (in quanto emessa, alle condizioni date, su richiesta delle parti), con trasmissione degli atti al Tribunale di Matera per il corso ulteriore.
P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Matera per il corso ulteriore.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2012

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-05-2013) 13-06-2013, n. 26091

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Svolgimento del processo

1. Con provvedimento emesso de plano il 30 luglio 2012 il giudice per le indagini del Tribunale di Modena dichiarava condonata nei confronti di M.M. la pena di due anni, sette mesi ed euro diecimila di multa, irrogata con sentenza n. 380/06, emessa il 12 maggio 2006 (irrevocabile il 10 ottobre 2006).

2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Modena, il quale lamenta violazione ed erronea applicazione della L. 31 luglio 2006, n. 241, carenza e contraddittorietà della motivazione, tramite il difensore di fiducia, considerato che tra i reati per i quali M. era stato condannato con sentenza definitiva era compreso il delitto di cu all’art. 600 bis c.p. (considerato il reato più grave su cui sono stati applicati gli aumenti di pena per i reati ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione), sicuramente ostativo all’applicazione dell’indulto.

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere qualificato come opposizione.

1. Il codice di rito (art. 672 c.p.p. comma 1, art. 667 c.p.p., comma 4) prevede che i provvedimenti in materia di applicazione dell’indulto siano adottati dal giudice dell’esecuzione senza formalità e cioè senza fissazione dell’udienza di comparizione delle parti (de plano) e che contro tali provvedimenti gli interessati o il pubblico ministero possano proporre opposizione davanti allo stesso giudice il quale dovrà procedere con le forme dell’incidente di esecuzione di cui all’art. 666 c.p.p., previa fissazione dell’udienza.

2. Ciò posto, si tratta ora di verificare se il ricorso per Cassazione debba essere dichiarato inammissibile, in quanto rimedio non previsto dalla legge, oppure possa essere convertito in opposizione, a norma dell’art. 568 c.p.p., comma 5 Sotto tale profilo esiste un contrasto giurisprudenziale, poichè alcune decisioni di questa Corte hanno ritenuto che il principio di conversione non sia applicabile in caso di opposizione, non avendo questa natura di impugnazione (v., per tutte, Cass., Sez. Un. 25 gennaio 2002 n. 3026, rv. 220577; e, da ultimo, Cass., Sez. 2, 11 ottobre 2004 n. 39625, rv. 230368). L’indirizzo di gran lunga prevalente di questa Corte è, peraltro, nel senso che sia consentita anche in tal caso la riqualificazione dell’atto di impugnazione sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (v. Cass., Sez. 4, 9 marzo 2007, n. 18223, rv. 237362; Cass., Sez. 3, 20 gennaio 2004 n. 14724, rv. 228605;

Cass. Sez. 4, 27 maggio 2003, n. 34403, rv. 225717; Cass., Sez. 3, n. 5 dicembre 2002, 8124, rv. 223464; Cass. Sez. 4, 7 ottobre 1997, n. 2417, rv. 210093; Cass., Sez. 3, 7 aprile 1995 n. 1182, rv. 202599;).

Tale seconda soluzione pare preferibile, non potendosi fare discendere la inammissibilità della impugnazione, pur se in "senso lato", solo dalla erronea indicazione della stessa, soprattutto in un caso, come quello in esame, in cui la natura ed il tipo delle censure mosse attengono prevalentemente al merito per cui l’erroneo nomen iuris attribuito dalla parte al mezzo di gravame non può pregiudicare la possibilità, concessa dall’ordinamento, di avere una seconda pronuncia di merito sulle sue doglianze.

Il ricorso, a norma dell’art. 568 c.p.p., comma 5, deve essere pertanto convertito in opposizione con conseguente trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena in funzione di giudice dell’esecuzione per il giudizio di opposizione.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione, dispone trasmettersi gli atti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.