Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-05-2013) 11-06-2013, n. 25622

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Il Giudice di pace di Prato ha dichiarato F.Z. del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10-bis in quanto, quale cittadino extracomunitario, aveva fatto ingresso o comunque si era trattenuto sul territorio dello Stato italiano in violazione delle norme in materia di immigrazione, alla data del 15 settembre 2010. Ha quindi condannato il predetto alla pena di Euro 3500,00 di ammenda.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze, deducendo:

– violazione di legge. La norma incriminatrice si pone in contrasto con la disciplina della direttiva 2008/115/CE. Il ricorrente ha concluso con la richiesta di disapplicazione della norma incriminatrice e in subordine con la richiesta di sospensione del processo e rinvio degli atti alla Corte di giustizia dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 267 TFUE, per l’esatta interpretazione dei contenuti prescrittivi della direttiva; in via ulteriormente subordinata per l’annullamento con rinvio. Successivamente il difensore dell’imputato ha depositato memoria argomentando sulla fondatezza del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.

La norma che incrimina le condotte di ingresso e permanenza illegale nel territorio dello Stato – D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10-bis – ha di recente superato il vaglio di compatibilità costituzionale: il Giudice delle leggi, con sentenza n. 250 del 2010, ha precisato che la norma non punisce una "condizione personale e sociale" – quella, cioè, di straniero "clandestino" (o, più propriamente, "irregolare") – e non criminalizza un "modo di essere" della persona.

Essa, invece, punisce uno specifico comportamento, costituito dal "fare ingresso" e dal "trattenersi" nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni di legge.

Si è quindi di fronte, rispettivamente, ad una condotta attiva istantanea (il varcare illegalmente i confini nazionali) e una a carattere permanente di natura omissiva, consistente nel non lasciare il territorio nazionale.

La condizione di "clandestinità" è, in questi termini, la conseguenza della condotta penalmente illecita e non già un dato preesistente ed estraneo al fatto, e la rilevanza penale di correla alla lesione del bene giuridico individuabile nell’interesse dello Stato al controllo e alla gestione dei flussi migratori, secondo un determinato assetto normativo: si tratta di un bene "strumentale", per mezzo della cui tutela si accorda protezione a beni pubblici "finali" di sicuro rilievo costituzionale. Per queste ragioni non è stata una scelta arbitraria la predisposizione di una tutela penale di siffatto interesse, che si atteggia a bene giuridico di "categoria", capace di accomunare buona parte delle norme incriminatrici presenti nel testo unico del 1998.

Sulla base di questo nucleo argomentativo la Corte costituzionale ha decretato la compatibilità della norma di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10-bis con alcuni principi della Carta fondamentale, specificamente e principalmente con quelli desumibili dagli artt. 2 e 3.

Per quel che poi attiene alla compatibilità con la normativa sovranazionale, in particolare con la direttiva CE n. 115 del 2008, si è di recente registrato l’intervento risolutivo della Corte di giustizia con la decisione del 6 dicembre 2012 sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Tribunale di Rovigo, nel procedimento penale a carico di Md Sagor. La Corte di giustizia, con tale pronuncia, ha escluso che le disposizioni della direttiva precludano di sanzionare il soggiorno irregolare con una pena pecuniaria sostituibile con la pena dell’espulsione. A tal proposito è appena il caso di ricordare che già questa Corte aveva statuito che "la fattispecie contravvenzionale prevista dal D.Lgs n. 286 del 1998, art. 10-bis, che punisce l’ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, non viola la c.d. direttiva Europea sui rimpatri (direttiva Commissione CEE 16 dicembre 2008, n. 115), non comportando alcun intralcio alla finalità primaria perseguita dalla direttiva predetta di agevolare ed assecondare l’uscita dal territorio nazionale degli stranieri extracomuni tari privi di valido titolo di permanenza e non è in contrasto con l’art. 7, par. 1 della medesima, che, nel porre un termine compreso tra i 7 e 30 giorni per la partenza volontaria del cittadino di paese terzo, non per questo trasforma da irregolare a regolare la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato" -Sez. 1, n. 951 del 22/11/2011 (dep. 13/1/2012), Gueye, Rv. 251671-.

Così ricostruito il quadro delle compatibilità con la normativa costituzionale e con quella sovranazionale, il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2013.

Depositato
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cassazione Civile, sezione seconda – Sentenza n. 186 del 04/01/2011 Condominio, consenso, debitori, bacheca, privacy (2011-02-11)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO

1. – C. D. L., proprietaria di un appartamento nell’edificio condominiale di (OMISSIS), ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di (OMISSIS) il condominio ed il suo amministratore, G. T., per sentirli condannare al risarcimento dei danni derivanti dall’esposizione nella bacheca condominiale di dati ritenuti sensibili, in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, nonché alla cessazione dei comportamenti illegittimi.

Si sono costituiti il condominio e l’amministratore, resistendo alla domanda.

L’adito Tribunale, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 26 novembre 2008, ha rigettato la domanda, dichiarando interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Secondo il primo giudice, l’esposizione nella bacheca condominiale dell’elenco dei condomini, con le relative quote condominiali, sia correnti che arretrate, riferite per nome e cognome a ciascun proprietario di piano o porzione di piano, non viola la disciplina dettata dal codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

La doglianza – ha affermato il Tribunale – non corrisponde ad una posizione giuridicamente tutelata. L’esibizione dei dati in oggetto è funzionale alla buona amministrazione del condominio, consentendo a tutti coloro che vi partecipano l’esatta conoscenza delle spese condominiali e del riparto tra i condomini delle stesse, secondo le tabelle millesimali.

Si tratta – ha concluso il primo giudice – di una esigenza di efficienza, e di controllo dell’operato dell’amministratore, che prevale sul diritto alla riservatezza, tanto più, per un verso, che non si tratta di dati personali, sensibili, ma di meri dati contabili, di interesse comune ai condomini, e, per l’altro verso, che l’esposizione avviene all’interno degli spazi condominiali, sicché l’accesso da parte di terzi è meramente eventuale.

2. – Per la cassazione della sentenza del Tribunale la D. L. ha proposto ricorso, con atto notificato l’il gennaio 2010, sulla base di un motivo.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sulla base di relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ.

La ricorrente ha depositato memoria illustrativa in prossimità della camera di consiglio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Preliminarmente, va affermata l’immediata ricorribilità per cassazione della sentenza del Tribunale. Poiché, infatti, detta pronuncia è stata resa in. una controversia riguardante l’applicazione delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 [d’ora in poi, codice], trova applicazione l’art. 152, comma 13, dello stesso codice, il quale dichiara la sentenza del tribunale che definisce nel merito tale controversia (cfr. Cass., sez. un., 7 ottobre 2008, n. 24708) non appellabile, ma immediatamente ricorribile per cassazione.

Superando la prospettazione contenuta nella proposta di definizione ex art. 380 bis cod. proc. civ., il Collegio ritiene che l’applicazione di siffatto regime impugnatorio non è impedita dal fatto che il giudice di primo grado, dopo avere correttamente qualificato la domanda nel senso che essa concerneva l’applicazione del codice della privacy, non si sia conformato al rito speciale delineato dallo stesso art. 152, ma abbia applicato, in un giudizio introdotto con citazione, il rito ordinario, avendo omesso sia di prescrivere il termine per notificare la domanda introduttiva al Garante per la protezione dei dati personali, in modo da provocarne la partecipazione al giudizio, sia di dare lettura del dispositivo in udienza. Infatti, ciò che vale ai fini della individuazione del mezzo di impugnazione proponibile è che sia stata posta una domanda concernente direttamente la protezione dei dati personali secondo le norme del d.lgs. n. 196 del 2003 e che il giudice abbia ritenuto esatta questa qualificazione, restando irrilevante il tipo di procedimento adottato (cfr. Cass., sez. un., 1 febbraio 2008, n. 2434).

2. – Con l’unico motivo, la ricorrente – richiamando il provvedimento del Garante per la protezione dei dai personali in data 18 maggio 2006 (in Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2006) – denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 del d.lgs. n. 196 del 2003, dolendosi dell’illiceità della diffusione dei dati personali effettuata dall’amministratore mediante l’affissione di avvisi di mora o comunque di sollecitazioni di pagamento in spazi condominiali accessibili al pubblico.

2.1. – La censura è manifestamente fondata.

2.1.1. – Occorre premettere che i dati riferiti ai singoli partecipanti al condominio, raccolti ed utilizzati per le finalità riconducibili alla disciplina civilistica di cui agli artt. 1117 e ss. cod. civ. ed alle relative norme di attuazione, ivi compresi quelli relativi alle posizioni debitorie di ciascuno nei confronti della collettività condominiale, costituiscono dati personali, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera b), del codice.

Infatti, l’elemento qualificante dell’informazione, perché possa essere considerata dato personale, è rappresentato esclusivamente dal fatto che essa si riferisca ad un soggetto determinato o determinabile.

La misura in cui ciascun condomino è tenuto a partecipare alle spese condominiali e i dati relativi alla mora nel pagamento dei contributi, hanno certamente una valenza contabile, di interesse ai fini della gestione collettiva, ma ciò non fa venir meno la loro natura di dati personali, soggetti, in quanto tali, alla disciplina del codice e alle regole generali per il trattamento che esso delinea.

Affinché questa disciplina sia applicabile, non occorre che il dato sia anche sensibile (ossia idoneo a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, ovvero, ancora, idoneo a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale), giacché l’appartenenza dell’informazione alla sottoclasse dei dati sensibili comporta la previsione di una disciplina di tutela e di garanzia ulteriore contro i rischi della circolazione (v., ad esempio, l’art. 26 del codice), in considerazione della intrinseca attitudine di questi dati ad essere strumentalizzati per fini discriminatori.

2.1.2. – In ambito condominiale, le informazioni relative al riparto delle spese, all’entità del contributo dovuto da ciascuno e alla mora nel pagamento degli oneri pregressi possono senz’altro essere oggetto di trattamento, anche senza il consenso dell’interessato, come si ricava dall’art. 24 del codice.

Difatti, le attività di gestione ed amministrazione delle parti comuni implicano che l’amministratore possa procedere alla raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione e selezione delle informazioni concernenti le posizioni di dare ed avere dei singoli partecipanti al condominio. Del pari, ragioni di buon andamento e di trasparenza giustificano una comunicazione di questi dati a tutti i condomini, non solo su iniziativa dell’amministratore in sede di rendiconto annuale o di assemblea ovvero nell’ambito delle informazioni periodi-che trasmesse nell’assolvimento degli obblighi scaturenti dal mandato ricevuto, ma anche su richiesta di ciascun condomino, essendo questi investito di un potere di vigilanza e di controllo sull’attività di gestione delle cose, dei servizi e degli impianti comuni, che lo abilita a domandare in ogni tempo all’amministratore informazioni sulla situazione contabile del condominio, comprese quelle che riguardano eventuali posizioni debitorie degli altri partecipanti.

Il trattamento dei dati personali, per essere lecito, deve tuttavia avvenire nell’osservanza dei principi di proporzionalità, di pertinenza e di non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati stessi sono raccolti (art. 11 del codice).

Sull’amministratore del condominio, pertanto, grava il dovere di adottare le opportune cautele per evitare l’accesso a quei dati da parte di persone estranee al condominio.

Ora, l’affissione nella bacheca dell’androne condominiale del dato personale concernente le posizioni di debito del singolo condomino va al di là della giustificata comunicazione dell’informazione ai soggetti interessati nell’ambito della compagine condominiale; tale affissione, infatti, avvenendo in uno spazio accessibile al pubblico, non solo non è necessaria ai fini dell’amministrazione comune, ma, soprattutto, si risolve nella messa a disposizione di quei dati in favore di una serie indeterminata di persone estranee e, quindi, in una indebita diffusione, come tale illecita e fonte di responsabilità civile, ai sensi degli artt. 11 e 15 del codice.

Ha pertanto errato la sentenza impugnata a ritenere prevalenti, sul "diritto alla riservatezza", "esigenze di efficienza". Tale bilanciamento non tiene conto del rango di diritto fondamentale assunto dal diritto alla protezione dei dati personali, tutelato dall’art. 2 della Costituzione italiana e dall’art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea: un diritto a mantenere il controllo sulle proprie informazioni che, spettando non solo alle persone in vista ma a "chiunque" (art. 1 del codice) e ad "ogni persona" (art. 8 della Carta) nei diversi contesti ed ambienti di vita, concorre a delineare l’assetto di una società rispettosa dell’altro e della sua dignità in condizioni di eguaglianza.

3. – La sentenza impugnata è cassata.

La causa deve essere rinviata al Tribunale di (OMISSIS), che la deciderà in persona di diverso magistrato.

Il giudice del rinvio si atterrà al seguente principio di diritto: “La disciplina del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, prescrivendo che il trattamento dei dati personali avvenga nell’osservanza dei principi di proporzionalità, di pertinenza e di non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati stessi sono raccolti, non consente che gli spazi condominiali, aperti all’accesso a terzi estranei al condominio, possano essere utilizzati per la comunicazione di dati personali riferibili al singolo condomino; pertanto – fermo il diritto di ciascun condomino di conoscere, anche su propria iniziativa, gli inadempimenti altrui nei confronti della collettività condominiale – l’affissione nella bacheca dell’androne condominiale, da parte dell’amministratore, dell’informazione concernente le posizioni di debito del singolo partecipante al condominio, risolvendosi nella messa a disposizione di quel dato in favore di una serie indeterminata di persone estranee, costituisce un’indebita diffusione, come tale illecita e fonte di responsabilità civile, ai sensi degli artt. 11 e 15 del codice”.

Al giudice del rinvio è demandato anche il compito di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di (OMISSIS), in persona di diverso giudicante.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-01-2011, n. 1882 Opposizione all’esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

p. 1. B.G. ha proposto ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, avverso la sentenza del 1 dicembre 2007, con cui il Tribunale di Prato ha accertato che essa ricorrente non è munita di idoneo titolo esecutivo per procedere nell’esecuzione immobiliare n.r.g. Es. 194/93 R.G., pendente nei confronti di Be.Ro. su iniziativa della creditrice procedente Cassa di Risparmio di Prato, ed ha rigettato l’istanza del Be. di dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva.

Per quello che espone il ricorso la B., quale creditrice intervenuta nel detto procedimento esecutivo, presentava istanza di vendita dell’immobile pignorato, dichiarando di essersi surrogata per pagamento nel diritto di credito della creditrice procedente di cui al titolo esecutivo posto a base dell’esecuzione, costituto dal decreto ingiuntivo n. 1297/91, emesso dal Tribunale di Prato a favore della detta Cassa e in via solidale contro essa ricorrente, la Roccatura Signori Alfio & C. s.n.c., S.A., il Be. e C.M.. All’udienza di comparizione successiva del 18 ottobre 2005 il Be. eccepiva l’avvenuta estinzione della procedura esecutiva per rinuncia della Casa di Risparmio intervenuta il 27 settembre 1994 e adduceva che il pagamento in pretesa surrogazione era avvenuto successivamente.

Il Giudice dell’Esecuzione riteneva che l’eccezione di estinzione del debitore integrasse un’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. e assegnava termine per l’iscrizione a ruolo del procedimento, cui provvedeva il Be., il quale nelle proprie conclusioni chiedeva dichiararsi l’avventa estinzione dell’esecuzione e rigettarsi l’istanza di vendita.

La B., invece, chiedeva: a) rigettarsi l’istanza di estinzione assumendo che la rinuncia non era stata seguita dall’ordinanza di estinzione del giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 629 c.p.c., comma ultimo, e art. 306 c.p.c., comma 3; b) dichiararsi che il debitore esecutato non aveva mai fatto valere la rinuncia ed era decaduto dal diritto di opporre la relativa eccezione ai sensi dell’art. 630 c.p.c., comma 2; c) dichiararsi che il credito per cui la B. aveva spiegato l’intervento in data 20 settembre 1994 era "fondato su titolo esecutivo, dato che l’esistenza e la documentalità del titolo devono valutarsi alla data odierna e che il titolo in questione, rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 1297/91 del Tribunale di prato, munito di formula esecutiva in favore della Sig.ra B. in data 25.2.2005, è stato prodotto con l’istanza di vendita depositata il 17.3.2005, con la conseguenza che la creditrice intervenuta ha diritto di dare impulso alla procedura esecutiva"; d) dichiararsi che la B. aveva spiegato un secondo atto di intervento il 14 novembre 2005 sempre sulla base del detto titolo onde aveva diritto di dare impulso all’esecuzione; e) rigettarsi l’opposizione all’esecuzione.

2. Al ricorso ha resistito con controricorso il Be..

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

p. 1. Con l’unico motivo prospettato – concluso da idoneo quesito di diritto – il ricorso denuncia "violazione degli artt. 474 e 475 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3".

Si censura la motivazione della sentenza impugnata esclusivamente – anche se non lo si dice – con riferimento alla statuizione che ha negato l’esistenza di titolo esecutivo a favore della B., cioè là dove, dopo avere premesso che "il diritto del condebitore solidale alla surroga ex art. 1203 c.c., n. 3 o al regresso ex art. 1299 c.c. non sorge se non con il pagamento della somma di cui il solvens pretende la rivalsa", ha affermato "che quindi il condebitore ha l’onere di munirsi di titolo esecutivo che accerti il pagamento e condanni gli altri condebitori solidali al rimborso", concludendo in conseguenza che la spedizione in forma esecutiva del decreto ingiuntivo a favore della B. era avvenuta illegittimamente e che la B. non era munita di titolo per dare impulso alla procedura esecutiva.

In sostanza si lamenta che il Tribunale abbia ritenuto che nella situazione determinata dal pagamento alla Cassa da parte della B., quale condebitrice solidale ingiunta insieme al Be., oltre che ad altri soggetti, della somma oggetto del decreto ingiuntivo divenuto definitivamente esecutivo, non si fosse originata una fattispecie che legittimava la B. a chiedere al cancelliere del Tribunale di Prato, previa esibizione dell’atto di quietanza del pagamento, il rilascio di una copia dello stesso decreto con l’apposizione della formula esecutiva a favore della B., sì da legittimarla a far valere il decreto come titolo esecutivo a suo favore nei confronti del Be.. Ciò, nella veste di surrogata alla creditrice nei diritti verso il Be. per intervenuto pagamento alla stessa, sia pure nella qualità ulteriore di coobbligata al pagamento e, quindi, di titolare, evidentemente nei limiti e secondo le vicende dei rapporti interni con lo stesso Be. in relazione al vincolo di solidarietà, di una pretesa di regresso (in tutto od in parte). p. 2. La censura così prospettata riguarda esclusivamente la statuizione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza del diritto di procedere all’esecuzione della B. in forza del titolo esecutivo rappresentato dal decreto ingiuntivo e nella veste di successore a titolo particolare per effetto della fattispecie di surrogazione per pagamento e con gli eventuali limiti derivanti dal rapporto di condebito fra le odierne parti. Nessuna impugnazione, viceversa, è stata svolta riguardo alla statuizione della sentenza impugnata con cui è stato rigettata l’istanza del Be. di dichiarazione di estinzione del processo esecutivo. Il motivo svolto con il ricorso, infatti, non riguarda in alcun modo tale statuizione. p. 2.1. Così delimitato l’ambito dell’impugnazione svolta dalla B., il Collegio rileva che si deve escludere la configurabilità di un problema pregiudiziale di rito che apparentemente poteva emergere per effetto della constatazione che la sentenza impugnata – ancorchè nè nel ricorso nè nel controricorso nè nella sentenza nulla si dica su come vi venne coinvolta, cioè per effetto di una vocatio di chi – risulta pronunciata anche nei confronti della Cassa di Risparmio di Prato, contro la quale il ricorso non è stato proposto.

Tale circostanza, infatti, sollecita l’interrogativo sul se quest’ultima dovesse necessariamente essere evocata in questa sede come parte necessaria del giudizio di impugnazione ai sensi dell’art. 331 c.p.c., oppure rivestisse la posizione di parte eventuale ai sensi dell’art. 332 c.p.c..

All’interrogativo va data risposta nel secondo senso perchè la posizione di parte del giudizio di merito della Cassa, avuto riguardo all’oggetto di quel giudizio per come individuato, in assenza di altri elementi, dalle conclusioni delle parti per come riprodotte nel ricorso e nella sentenza, era da riferire alla domanda del Be. intesa ad ottenere la declaratoria dell’estinzione del giudizio di esecuzione per l’intervenuta rinuncia della Cassa e non anche alla domanda di accertamento negativo del diritto di procedere all’esecuzione svolta nei confronti della B.. Solo riguardo alla prima richiesta la qualità di parte del giudizio di esecuzione della Cassa, quale creditrice procedente e autrice della pretesa rinuncia imponeva la sua partecipazione al giudizio, perchè la posizione della Cassa era direttamente oggetto del chiesto accertamento. E’ ben vero che l’estinzione per rinuncia era stata dedotta dal Be. anche come fatto costitutivo dell’inesistenza del diritto della B. di dare impulso all’esecuzione nella sua qualità di creditrice interveniente titolata, ma tale deduzione non comportava che la domanda sottesa all’opposizione all’esecuzione spiegata dal Be. contro la B. vedesse come parte anche la Cassa.

Essendo, infatti, quest’ultima parte, cioè destinataria, della domanda di accertamento dell’estinzione del processo esecutivo della quale il Tribunale si ritenne investito in sede cognitiva (anzichè provvedere come avrebbe dovuto con ordinanza denegatoria ai sensi dell’art. 306 c.p.c. nelle funzioni di giudice dell’esecuzione, riguardo alla quale sarebbe stata semmai esperibile l’opposizione agli atti ai sensi dell’art. 617 c.p.c.), non v’era alcuna ragione per ritenere estesa la domanda di opposizione all’esecuzione proposta dal Be. per contestare il diritto di procedere all’esecuzione della B. anche alla Cassa. Infatti, l’accertamento dell’estinzione di cui si ritenne investito in sede cognitiva il Tribunale era già accertamento coinvolgente tutte e tre le parti e, quindi, una volta intervenuto, vincolante per il Be. e la B. anche in relazione al giudizio di opposizione all’esecuzione. Nè risulta che alcuna delle due parti di tale giudizio avesse chiesto di estendere alla Cassa (evidentemente in funzione di invocazione ai fini di un successivo giudizio sulla complessiva vicenda) l’accertamento scaturente sull’opposizione all’esecuzione quanto alla contestazione del diritto di procedere all’esecuzione della B. sulla base della successione nella pretesa esecutiva. p. 2.2. Riguardo al ricorso proposto dalla B., dunque, la posizione della Cassa, in quanto l’impugnazione con esso proposta concerne solo il giudizio sull’opposizione all’esecuzione, è quella di chi nel giudizio cui l’impugnazione si riferisce era parte riguardo ad una domanda connessa e collegata a quella cui l’impugnazione si riferisce e lo era secondo un nesso di scindibilità, trattandosi soltanto di connessione oggettiva, dipendente dal fatto che l’uno e l’altro giudizio concernevano la stessa esecuzione forzata. E’ vero, infatti, che l’accertamento sull’estinzione dell’esecuzione si poneva rispetto a quello sul diritto di procedere all’esecuzione della B. secondo un nesso di dipendenza, cioè nel senso che l’esito dell’accertamento sul secondo poteva dipendere dall’esito di quello sulla prima, in quanto ove fosse stata accertata l’estinzione della procedura esecutiva, si sarebbe anche accertata l’impossibilità della B. di procedere all’esecuzione dando impulso alla procedura esecutiva pendente. Ma – in disparte il rilievo che l’oggetto dell’accertamento sotteso alla contestazione del diritto di procedere all’esecuzione, se non altro per come esteso dalla B. conceraeva non solo il diritto di procedere all’esecuzione dando impulso alla procedura pendente, ma anche l’esistenza del diritto di procedervi dando impulso ad una nuova esecuzione e, quindi, la pretesa esecutiva a prescindere dall’esecuzione pendente – il ricorso per cassazione della B., avendo riguardato soltanto l’accertamento sul diritto di procedere all’esecuzione (e, quindi, la domanda di opposizione all’esecuzione) senza coinvolgere l’accertamento sull’inesistenza dell’estinzione della procedura esecutiva (e, quindi, la domanda di dichiarazione dell’estinzione), postula una decisione in questa sede di legittimità che, lasciando immutato quest’ultimo accertamento, la rende compatibile, quale che sia l’esito, con esso: infatti, sia che il ricorso per cassazione venga accolto, sia che venga rigettato, detto accertamento (sull’inesistenza dell’estinzione) resterà pienamente compatibile e non in contraddizione con l’uno o l’altro, cioè sia con il mantenimento della decisione del Tribunale che ha negato il diritto di procedere esecutivamente in capo alla B., sia con il suo rovesciamento e l’eventuale riconoscimento di tale diritto.

Ricondotta, in forza di tali rilievi, la posizione della Cassa all’art. 332 c.p.c., v’è da constatare che, essendo ormai preclusa l’impugnazione da parte di essa quanto alla decisione sull’estinzione del processo esecutivo, sempre che vi avesse avuto interesse, non è necessario ordinare la notifica del ricorso nei suoi confronti. p. 3. Venendo allo scrutinio del motivo, il Collegio rileva che esso, indipendentemente dalla soluzione della questione di diritto che esso propone ed in base alla quale il Tribunale ha ritenuto insussistente il diritto della B. di procedere all’esecuzione forzata, non può essere accolto perchè l’inesistenza di tale diritto emerge -per quanto si dirà – dalla rilevazione che deve farsi dell’esistenza di un giudicato esterno, formatosi fra le odierne parti, con il quale è stato accertato che quel diritto non sussiste per una ragione che prescinde dal se la B., nella qualità di surrogata per pagamento nella pretesa consacrata nel decreto ingiuntivo a favore della Cassa di Risparmio di Prato potesse, quale successore a titolo particolare di quest’ultima nella posizione creditoria verso il Be., valersi del decreto come titolo esecutivo verso il medesimo.

Prima di procedere alla rilevazione del giudicato esterno, il Collegio osserva che su questa questione, che pone un problema di esegesi dell’art. 475 c.p.c., comma 2, là dove ammette la successione a titolo particolare di un terzo nella pretesa esecutiva al soggetto che in esso rivesta la posizione di titolare di quella pretesa, la soluzione data dal Tribunale non appare corretta alla luce del precedente, correttamente invocato dalla ricorrente, di cui a Cass. n. 9195 del 1995. Questa sentenza, infatti, ha affermato il seguente principio di diritto, di cui alla massima ufficiale: "Il successore a titolo particolare o universale nel diritto, ove intende agire "in executivis" utilizzando il titolo formato in favore del suo dante causa, non ha l’onere di far precedere l’esecuzione forzata dalla notificazione degli atti o dei documenti che comprovano la successione, essendo sufficiente la notifica del detto titolo originario, che il pubblico ufficiale può rilasciare in forma esecutiva al successore, previa verifica della prova della successione, salva la possibilità, per l’esecutato, di contestarne in giudizio la validità e l’efficacia mediante opposizione. Ne consegue che l’esecuzione forzata promossa dal cessionario di un credito non deve essere preceduta dalla notifica, al debitore, del negozio di cessione che si perfeziona, nei rapporti tra il cedente ed il cessionario, in virtù del solo consenso da essi espresso ed attribuisce senz’altro al cessionario la veste di creditore esclusivo e, quindi, di esclusivo legittimato a pretendere la prestazione anche se sia mancata la notificazione prevista dall’art. 1264 cod. civ., questa essendo necessaria al solo fine di escludere l’efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato al cedente anzichè al cessionario dal debitore".

Poichè il pagamento del confideiussore ai sensi dell’art. 1954, quale fenomeno riconducibile all’ambito dell’art. 1299 c.c, si deve considerare anche fattispecie di surrogazione ai sensi dell’art. 1203 c.p.c., n. 3 (in termini Cass. n. 13180 del 2007 nella motivazione), giacchè questa norma fa riferimento anche al pagamento di chi sia tenuto con altri (e la riconducibilità del fenomeno a detta norma non sembra negata da quella giurisprudenza che, con riferimento all’ipotesi di fideiussioni distinte relative ad un unum debitum evoca comunque sempre l’art. 1203 c.p.c., n. 3: si veda Cass. n. 8605 del 2004), nella specie il pagamento della B. quale confideiussore determinò certamente un fenomeno di successione a titolo particolare nella posizione creditoria della Cassa di Risparmio verso gli altri coobbligati, ma, naturalmente, secondo le previsioni del loro rapporto interno.

Ne segue che nel far valere la sua pretesa esecutiva la B., dunque, correttamente agì ai sensi dell’art. 475 c.p.c., comma 2, nella veste di successore a titolo particolare della creditrice consacrata nel titolo esecutivo rappresentato dal decreto ingiuntivo, ma naturalmente la sua pretesa esecutiva, in quanto fondata non solo sul titolo, ma anche sul pagamento eseguito e sull’ atteggiarsi dei rapporti interni alla confideiussione e particolarmente del rapporto con il Be., per questi aspetti si connotava come pretesa fondata su situazioni non coperte dallo stesso titolo giudiziale e contestabili dal Be. in guisa non diversa da come il debitore esecutato può contestare un titolo esecutivo stragiudiziale.

Il Tribunale di Livorno non avrebbe potuto negare alla B. la qualità di titolare di una pretesa esecutiva rilevando che la formula esecutiva era stata concessa a soggetto diverso da quello a favore del quale il titolo era stato emanato e pretendere che la situazione del pagamento e del diritto a rivalersi fossero a loro volta oggetto di previo accertamento giudiziale. L’art. 475 c.p.c., comma 2, quando dice, infatti, che la spedizione in forma esecutiva e, quindi, l’adempimento formale necessario perchè talune specie di titoli esecutivi possano spendersi come tali può avvenire a favore del successore a titolo particolare o universale di colui a favore del quale il titolo si è formato, chiaramente sottende che la posizione di successore non deve risultare da ciò che l’art. 474 c.p.c. individua come titolo esecutivo, ma dev’essere dimostrata in modo idoneo all’autorità preposta al rilascio delle copia esecutiva e, quindi, al cancelliere (art. 153 disp. att. c.p.c.) e, se del caso, al capo dell’ufficio di fronte al rifiuto del cancelliere. La parte contro cui il titolo si è formato potrà, poi, contestare con l’opposizione all’esecuzione sia la verificazione della fattispecie di successione sia la sussistenza della possibilità per il creditore surrogato di rivalersi in tutto od in parte nei suoi confronti e, nel caso che il titolo per cui si è verificata la successione sia un titolo giudiziale, in alcun modo tali profili saranno coperti da esso. p. 4. Fermo quanto osservato, il Collegio deve rilevare, tuttavia e come s’è preannunciato, che v’è prova in atti della sopravvenienza rispetto alla decisione impugnata di una decisione coperta da giudicato la quale ha accertato che il diritto racchiuso nel titolo esecutivo, in cui la B. sarebbe succeduta per effetto del pagamento alla Cassa, non può essere esercitato nei confronti del Be., in ragione dell’atteggiarsi dei rapporti interni all’obbligazione solidale che la B. ed il Be. avevano nei confronti della Cassa nella qualità di cofideiussori della società contro cui venne emesso il decreto.

Detta decisione è rappresentata dalla sentenza n. 404 del 2007 del Tribunale di Livorno, che il resistente ha prodotto unitamente al ricorso.

Su questa decisione erano stati proposti ricorso per cassazione in via principale dalla B. e ricorso incidentale da parte del Be. e della moglie C.M. (anch’essa cooblligata solidale nel decreto ingiuntivo sempre nella qualità di cofideiussore della società). Entrambi i ricorsi, come ha rilevato nella memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. il Be. sono stati decisi da questa Corte con l’ordinanza n. 3966 del 20 aprile 2009, la quale, riuniti i ricorsi, li ha dichiarati entrambi inammissibili.

In tale modo sulla decisione del merito della lite cui la vicenda si riferiva nei termini emergenti dalla sentenza del Tribunale di Livorno si è formata cosa giudicata. L’oggetto di tale giudicato, per quello che si legge nella motivazione della sentenza, ha riguardato anche l’esistenza del diritto della B., per effetto del pagamento alla Cassa della somma, di rivalersi in regresso contro il Be.. La sentenza livornese ha negato tale diritto.

Ne consegue che a nulla varrebbe affermare che il Tribunale di Prato nella pronuncia qui impugnata ha negato erroneamente che la B. potesse, per effetto del pagamento alla Cassa, ottenere il rilascio della copia esecutiva del decreto in suo favore e valersene come titolo esecutivo, poichè tale titolo aveva valore di titolo giudiziale (e, quindi, sul punto indiscutibile in relazione a fatti anteriori alla sua formazione) relativamente all’esistenza del credito pagato dalla B. ed anche quanto al vincolo di solidarietà fra le odierne parti nella veste di confideiussori, mentre soltanto quanto al pagamento eseguito dalla B. (ma non è questo il punto che interessa) e – soprattutto – quanto al modo di essere del rapporto interno fra le parti e, quindi, all’effettiva esistenza del diritto della B. di rivalersi verso il Be., la pretesa esecutiva della B. (giusta quanto condivisibilmente adombrato proprio da Cass. n. 9195 del 1995) doveva considerarsi discutibile per non essere consacrata nel titolo, non diversamente che in un’esecuzione promossa sulla base di titolo stragiudiziale.

Tale affermazione, infatti, sarebbe inutile perchè il diritto di procedere esecutivamente della B. risulterebbe comunque insussistente giacchè le è stato già negato con vincolo di giudicato il diritto di regresso. p. 4.1. L’esistenza del giudicato negativo del diritto di regresso della B. per effetto dell’inammissibilità del ricorso per cassazione emerge per le seguenti ragioni, che si desumono dalla lettura della citata sentenza n. 404 del 2007.

Il giudizio deciso da essa venne introdotto da B.G. contro Be.Ro. e C.M. con un’opposizione avverso un pignoramento da loro eseguito nei suoi riguardi per il pagamento di spese processuali inerenti la sentenza di primo grado e quella (definitiva) di secondo grado, intervenute in uno dei tanti giudizi insorti fra le parti in relazione sempre alla vicenda delle loro posizioni debitorie comuni verso la Cassa.

A sostegno dell’opposizione la B. dedusse (non è chiaro se per la quota di spettanza di ciascuno dei due confideiussori, come parrebbe supporre la sentenza all’inizio della pagina quattro, ma è circostanza che in questa sede è irrilevante, o per l’intero) l’esistenza di un suo maggiore controcredito rappresentato proprio dalla pretesa di regresso per intervenuta surrogazione per il pagamento della somma di cui al noto decreto ingiuntivo. Essendo stato l’accertamento del controcredito eccepito in compensazione domandato in via diretta con l’opposizione all’esecuzione e, quindi, con la domanda introduttiva del giudizio si trattava di accertamento richiesto con efficacia di giudicato su tutto il credito e ciò indipendentemente dall’atteggiamento degli opposti, che comunque ne contestarono (con argomenti che qui è irrilevante riferire) l’esistenza, il che, nella situazione in cui il controcredito è eccepito per paralizzare l’avversa domanda, per ciò solo determina l’esigenza di accertarlo con efficacia di cosa giudicata. La sentenza livornese, del resto, espressamente anche se sfuggevolmente si è mossa in conformità a quanto appena affermato, posto che a pagina otto ragiona di domanda di compensazione.

Ciò premesso, si rileva che la sentenza coerentemente risulta avere proceduto all’accertamento dell’esistenza o meno del controcredito e tale accertamento, poichè le parti avevano l’onere di deduzione di tutti i fatti idonei a dimostrare l’esistenza o l’inesistenza del controcredito, non ha potuto che comportare l’estendersi del vincolo della decisione in proposito sia a quanto dedotto che a quanto non dedotto e deducibile.

Ora, la sentenza de qua, dopo avere escluso che l’esistenza del controcredito della B., come invece, essa aveva invocato, risultasse dal giudicato verificatosi sul merito proprio per effetto delle due sentenze cui si riferivano le spese processuali esecutate, ha altresì escluso che il controcredito fatto valere in via di regresso, nonostante il pagamento alla Cassa, espressamene ritenuto incontestato, fosse stato dimostrato, osservando testualmente, dopo avere rilevato che il decreto ingiuntivo non consacrava il diritto di regresso, quanto segue: "L’unica situazione incontestata è che la B. abbia pagato un debito della S.R. ma rimane indimostrato che la stessa sia titolare di regresso tanto più per essere stato dimostrato da parte convenuta in opposizione che altro pagamento in favore della Cassa risulta eseguito dalla famiglia Be. per un importo pari a quello del debito pagato dalla B. e che tali pagamenti hanno messo fine alla cospicua esposizione che nei confronti della Cassa avevano le due società facenti capo alle famiglie S. e Be., società che i testi escussi hanno dichiarato essere l’una la prosecuzione giuridica dell’altra (e per le quali si erano costituite fideiussori le medesime persone che ne erano soci). Sul punto significativa è la deposizione della teste Be.St. che ha dato contro proprio del fatto che la Elpatex si era assunta il debito verso la banca della S.R., che aveva cessato di fatto di operare già nel dicembre del 1984 e che … "di fatto la Elpatex era la S.R." oltre che del fatto che, con il pagamento ad iniziativa della famiglia Be. erano state estinte le esposizioni di tale famiglia verso la cassa sia per la R. che per Elpatex. Le ulteriori deposizioni assunte hanno confermato che il pagamento della famiglia Be. andava a estinguere la esposizione verso la Cassa di Risparmio. Tale essendo il quadro delle risultanze, appare chiaro come le prove introdotte da parte attrice non consentono, per i limiti che si sono evidenziati, di ritenere dimostrata la estinzione, per compensazione, del credito fatto valere in via esecutiva dai signori C. e Be., e ciò non solo e non tanto perchè le prove introdotte ex adverso introducono la circostanza che il pagamento effettuato dalla B. come quello poi eseguito per il B., abbiano essi chiuso la esposizione verso Casa di Risparmio delle due società facenti capo ai gruppi familiari, ma soprattutto perchè nè i giudicati invocati, nè il decreto ingiuntivo azionato sono idonei ex se a ritenere dimostrato il diritto di regresso della B. e, dunque, la compensazione del credito azionato dagli opposti con quello della opponente. Va solo aggiunto che la circostanza che la Banca abbia ritenuto di imputare il pagamento eseguito dalla B. alla posizione debitoria della R. non appare decisivo per fondare il diritto di regresso asserito dalla B. stessa, tenuto conto dei diversi interessi che si agitavano e soprattutto del fatto che, prima di quello della B., era stato eseguito il pagamento della Be. "imputato" per risalenza e vetustà ai debiti della Elpatex, con ciò nuovamente accreditandosi la possibilità che le transazioni successive alla formazione del titolo abbiano chiuso la esposizione delle società verso la Cassa e che le "imputazioni " abbiano assolto solo a esigenze del creditore esecutante Cassa di Risparmio".

E’ di tutta evidenza da questa motivazione che la sentenza del Tribunale di Livorno accertò l’inesistenza del credito fatto valere in regresso dalla B. verso il Be..

Il giudicato formatosi su tale accertamento dev’essere allora rilevato da questa Corte e si configura come ragione che, escludendo l’esistenza in capo alla B., per effetto della surrogazione per il pagamento effettuato alla Cassa, del diritto di rivalersi, in tutto od in parte, del pagamento in via di regresso in ragione dell’atteggiarsi del rapporto interno con il confideiussore Be., evidenzia l’inesistenza del diritto di procedere all’esecuzione forzata per la ragione che il credito, cioè la situazione sostanziale per cui dovrebbe avvenire l’esecuzione, non esiste a favore della B..

Ditalchè, per effetto della rilevazione del giudicato, si evidenzia una situazione per cui il dispositivo della sentenza impugnata, là dove ha dichiarato inesistente quel diritto è corretto e la motivazione, erronea là dove ha ritenuto – senza considerare il citato precedente di questa Corte – che detto diritto non fosse esistente per non essersi verificata una valida fattispecie ai sensi dell’art. 475 c.p.c., comma 2, dev’essere solo corretta in questo senso. p. 5. E’ da rilevare che riguardo alla produzione della sentenza del Tribunale di Livorno, la si deve ritenere consentita nonostante l’art. 372 c.p.c., perchè essa è stata pronunciata il 16 aprile 2007 e, quindi, dopo l’udienza di discussione orale della causa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., che il ricorso dice tenuta il 17 novembre 2006, onde non poteva essere prodotta nel giudizio di merito. Inoltre, essendo il giudicato di cui si è detto scaturito soltanto dopo il deposito della citata ordinanza di questa Corte che rigettò i ricorsi principale ed incidentale su detta sentenza, il resistente avrebbe potuto produrre quest’ultima anche successivamente allo stesso deposito del ricorso (in termini si veda Cass. sez. un. n. 13916 del 2006).

Quanto, poi, alla considerazione da parte di questa Corte dell’ord. n. 9366 del 2009 essa è potuto avvenire indipendentemente dalla produzione da parte del resistente alla stregua dei principi affermati da Cass. n. 14014 del 2007 e ribaditi da Cass. 20802 del 2010, cioè attraverso la ricerca nei propri archivi. p. 6. Il ricorso è, conclusivamente, rigettato con la correzione della motivazione di cui si è detto in precedenza.

La circostanza che la motivazione della sentenza impugnata non era corretta e che il rigetto del ricorso avviene per la rilevazione di un giudicato sopravvenuto rispetto alla sua proposizione induce a compensare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 17-12-2010) 26-01-2011, n. 2584 Diritti d’autore

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

S.M. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, giudicando in sede di rinvio dopo annullamento parziale della Corte di cassazione, lo ha riconosciuto colpevole del reato di detenzione a fini di commercio di CD e DVD illecitamente contraffatti in quanto privi del marchio SIAE (L. n. 633 del 1941, art. 171 ter).

Con il ricorso prospetta l’erroneità della decisione, sul rilievo che questa non avrebbe tenuto conto della sentenza della Corte di Giustizia CE 8 novembre 2007, Schwibbert: ne deriverebbe la non punibilità della condotta.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Infatti, è pur vero che secondo la sentenza della Corte di Giustizia CE 8 novembre 2007, Schwibbert – secondo cui le disposizioni nazionali che hanno stabilito, successivamente all’entrata in vigore della direttiva comunitaria 83/189/CEE, l’obbligo di apporre sui supporti contenenti opere d’arte figurativa il contrassegno Siae in vista della loro commercializzazione nello Stato membro interessato, costituiscono una "regola tecnica" che, ove non notificata alla Commissione della Comunità Europea dagli Stati membri, è inopponibile al privato- riverbera i propri effetti diretti anche nell’ordinamento italiano, con riferimento alla configurabilità dei reati di cui al L. 22 aprile 1941, n. 633, artt. 171 bis e ter, e successive modificazioni.

In particolare, poichè il contrassegno Siae relativo a supporti non cartacei (videocassette, musicassette, CD, DVD, ecc.) (diversamente che per i supporti cartacei, cioè per le opere pubblicate a mezzo stampa) risulta introdotto nell’ordinamento italiano da norme successive all’approvazione della citata direttiva, e non comunicate, quanto meno sino alla data della sentenza della Corte di Giustizia, alla Commissione, dalla richiamata decisione comunitaria deriva che, in ordine ai reati di cui all’art. 171 bis, commi 1 e 2, e art. 171 ter, comma 1, lett. d), della legge citata, relativi a supporti non cartacei privi del contrassegno, deve concludersi nel senso che "il fatto non sussiste", venendo in concreto a mancare un elemento materiale degli stessi.

Va peraltro precisato che la decisione della Corte di giustizia riguarda esclusivamente le disposizioni della L. n. 633 del 1941 che contemplano l’obbligo di apposizione del contrassegno Siae, non avendo invece inciso sulle attività che comportino l’illecita duplicazione, riproduzione o contraffazione delle opere dell’ingegno:

da ciò deriva che restano tuttora punibili i reati (come quello di cui all’art. 171 ter, comma 1, lett. c), della legge citata, oggetto del procedimento in esame) che non prevedono come elemento essenziale tipico la mancanza del contrassegno; in tal caso, tuttavia, la mancanza del contrassegno può avere solo valore indiziario, ma non è elemento di tale significatività ed univocità da sorreggere da solo, in carenza di altre emergenze, la conclusione in ordine alla illecita duplicazione o riproduzione dell’opera protetta (cfr.

Sezione 3, 12 febbraio 2008, Kane, rv. 201577 e, da ultimo, nello stesso senso, Sezione 3, 28 ottobre 2010, n. 42429, Avvenente, non massimata).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 300,00, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.