Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-10-2011) 27-10-2011, n. 38844 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La difesa di G.F. propone ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano del 6 aprile 2011 con la quale è stata respinta l’istanza di riesame proposta nei confronti dell’ordinanza di custodia cautelare emessa per i reati di cui all’art. 416 bis e 629 c.p..

Si contesta con il primo motivo violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in riferimento agli art. 273 e 274 c.p.p..

Si assume che non siano stati correttamente indicati i gravi indizi e le esigenze cautelari a carico dell’interessato; in particolare, quanto ai gravi indizi, si rileva che erano state valorizzate solo intercettazioni che riguardavano, più che l’odierno ricorrente, lo zio R.G., con il quale il primo ha rapporti proprio in virtù del vincolo di parentela; in ogni caso si espone che con questi egli ha lavorato solo a far tempo dall’anno 2009, data in cui è stato autorizzato a svolgere attività lavorativa in Lombardia, alle dipendenze della società facente capo ai suoi parenti.

Tale circostanza di fatto stride con la prospettata partecipazione all’associazione la cui nascita risale, secondo la contestazione, all’anno 2005; si osserva inoltre che le conversazioni valorizzate nel provvedimento cautelare, si giustificano per gli interessi lavorativi, sicchè il suo attivismo era funzionale alla tutela degli interessi della società per la quale lavorava.

Si lamenta inoltre che il giudice del riesame non abbia valutato favorevolmente le dichiarazioni rese da tale S.R., pur messe a disposizione del giudice, che si allega al ricorso.

Si assume quindi l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per entrambi i capi d’imputazione.

2. Si lamenta una totale omissione della verifica sull’attualità e proporzionalità delle esigenze cautelari, assumendo la presenza di una nullità insanabile del provvedimento, posto che il giudizio non può essere meramente ipotetico, ma rigidamente ancorato ai fatti concreti, che nel caso di specie riguardano una persona di giovane età, che ha svolto sempre attività lavorativa, situazione di fatto che rende non adeguato il richiamo espresso nel provvedimento solo alla valorizzazione della pretesa gravita del fatto.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile, proponendo censure in fatto non consentite in questa sede, al di fuori del rigido parametro di valutazione di coerenza interna del provvedimento previsto dall’art. 606 c.p.p., lett. e).

In particolare il provvedimento introduttivo, nell’ignorare i riferimenti di fatto operati nell’ordinanza impugnata alla specifica attività che risulta svolta da G. grazie all’attività di intercettazione e di osservazione degli agenti di p.g., prospetta chiavi di lettura alternative in relazione a circostanze non dirimenti, quale la sicura assenza di G. dalla scena dell’attività associata fin dall’epoca della costituzione, il che non esclude, all’evidenza, il suo inserimento nell’attività illecita appena giunto in Lombardia, situazione che risulta realizzata proprio sulla base dell’emergenza indiziaria richiamata nell’ordinanza.

Analogamente generico è il riferimento all’attribuzione di valenza indiziaria al suo legame di parentela con lo zio R., posto che nel provvedimento impugnato si analizzano specificamente le condotte attribuite all’odierno ricorrente rispetto alle quali il preteso eccessivo significato attributo al legame di parentela risulta smentito dal richiamo a specifici interventi realizzati dal ricorrente, in sinergia con gli altri concorrenti del reato.

Il provvedimento impugnato individua in maniera chiara ed esauriente gli elementi di accusa a carico dell’indagato emergenti dalle conversazioni telefoniche e dalle intercettazioni ambientali, che hanno consentito di monitorare l’attività illecita nel corso del suo svolgimento e rispetto a tale esauriente esposizione il mancato esame del significato delle dichiarazioni citate nel ricorso non è idoneo a far desumere incompletezza della motivazione in quanto tale dichiarazione, lungi dall’escludere il coinvolgimento di G., consente di individuare il responsabile dell’azione nello zio di questi, senza che il tenore delle affermazioni consenta, per le modalità nelle quali la persona informata sui fatti si è espressa, la sicura individuazione di un unico agente dell’azione punitiva, il che, all’evidenza, non demolendo i fondamentali risultati interpretativi richiamati, non imponeva la specifica confutazione dell’argomento, confutazione doverosa solo per allegazioni di natura decisiva, idonei a scardinare l’impianto indiziario.

2. Analogamente inammissibili sono le contestazioni relative alla valutazione di sussistenza delle esigenze cautelari, poichè nel provvedimento impugnato sono analiticamente richiamati sia la gravita dei fatti e la particolare natura degli stessi, per i collegamenti tra associati tipici dell’imputazione contestata, che la gravita dei precedenti per reati dello stesso tipo risultanti a carico dell’odierno ricorrente, che in sede di applicazione della misura cautelare stava scontando una pena definitiva del reato associativo, sia da ultimo specificamente richiamata la natura obbligatoria valutazione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per reati di associazione per delinquere di stampo mafioso contestata l’interessato, rispetto al quali quindi l’onere di motivazione risulta ampiamente assolto nè lo stesso deducente allega di aver esposto elementi che, ai sensi dell’art. 275 c.p.p., comma 3, avrebbero consentito di pervenire all’accertamento di assenza delle esigenze cautelari.

Ne consegue che debba valutarsi l’inammissibilità, per genericità, dell’istanza proposta, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende, determinata in misura che si ritiene equa, indicata in dispositivo, in applicazione dell’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-06-2011) 15-11-2011, n. 41996

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 29/6/2010 il Tribunale di Camerino, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., applicava a C.A. la pena di giorni 5 di arresto ed Euro 800 di ammenda (pena detentiva convertita in pena pecuniaria), per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., lett. b), aggravato dalla circostanza di cui all’art. 186, comma 2-sexies (fatto comm. in (OMISSIS), alle ore 5,05).

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il P.M. presso il Tribunale di Camerino deducendo la erronea applicazione della legge penale, per non avere il Tribunale operato l’aumento per l’aggravante di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2-sexies.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è infondato.

Va premesso che la L. 15 luglio 2009, n. 94, ha inserito nel corpo dell’art. 186 C.d.S. due ulteriori commi 2-sexies e septies, al fine di contrastare, con maggiore vigore, il fenomeno della guida in stato di ebbrezza, soprattutto nelle ore notturne. In particolare, dispone il comma 2-sexies che "l’ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7".

Orbene il Tribunale nel determinare la pena base pecuniaria, l’ha fissata in Euro 1.200, esattamente di un terzo superiore al minimo di pena previsto dall’art. 186, lett. b) (Euro 800); ben può dirsi quindi che nel determinare la sanzione il giudice di merito l’abbia calcolata già tenendo conto dell’aumento per l’aggravante. Pertanto, non essendo stata pattuita dalle parti ed irrogata in sentenza una pena illegale, la doglianza del P.M. è infondata ed il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 25-06-2012, n. 10514 Premio contributo assicurativo

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 21.10.2004 il Tribunale di Firenze rigettava l’opposizione, proposta da SEI ESSE S.p.A., avverso la cartella esattoriale, impositiva del pagamento di contributi INAIL per l’anno 1995.

L’INAIL fondava la propria pretesa su accertamento, in esito al quale aveva ritenuto sussistente la subordinazione di G. Z., G.M. e Ga.Mo., negata da SEI ESSE sul presupposto che il primo avesse collaborato in regime di autonomia come autotrasportatore dotato di una propria organizzazione imprenditoriale e con riguardo agli altri due sul presupposto che essi non avessero avuto rapporti diretti con la società.

Tale decisione, impugnata dalla società, è stata confermata dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 1638 del 2006, la quale ha osservato che dalle deposizioni dei testi era emerso che il rapporto di lavoro era intervenuto tra i due lavoratoti extracomunitari ( G.M. e Ga.Mo.) e la SEI ESSE e non tra gli stessi lavoratori e Z.G..

La Corte ha precisato che nessuna rilevanza avrebbe potuto essere attribuita alla circostanza della vendita del mezzo di trasporto, intervenuta dopo l’incidente stradale del (OMISSIS), essendo evidente che tale vendita a favore dello Z. rappresentava un tentativo di attribuire la proprietà dello stesso mezzo a quest’ultimo per eludere gli obblighi derivanti dall’applicazione della normativa sul divieto di intermediazione mediante la fittizia attribuzione della proprietà.

La stessa Corte ha ritenuto che le deposizioni dei testi escussi confermassero il difetto di imprenditorialità del rapporto in questione in capo allo Z. (testi Pa. e Ca.), e ciò soprattutto per il fatto che i mezzi utilizzati dallo Z., all’atto della cessazione di ogni rapporto con la società (per lo meno fino al 2002), rimasero nella disponibilità della società.

Avverso la sentenza di appello ricorre per cassazione la SEI ESSE con tre motivi.

L’INAIL resiste con controricorso, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. In via preliminare va osservato che non assume decisiva rilevanza il richiamo effettuato dalla ricorrente alla sentenza n. 3056 del 2002 del Tribunale di Firenze, intervenuta tra la SEI ESSE S.p.A. e la Direzione Provinciale del Lavoro di Firenze, in quanto il relativo giudizio ha diverso oggetto e diversa causa pretendi, riguardando violazioni della disciplina amministrativa del lavoro.

2. Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del R.D.L. 15 marzo 2001, n. 436, art. 6, R.D. 29 settembre 2007, n. 1814, art. 13, del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 59, artt. 1470 – 1477 Cod. Civ., artt. 214 e 221 c.p.c..

Al riguardo la ricorrente sostiene che l’impugnata sentenza non ha fatto buongoverno delle norme richiamate, laddove ha conferito efficacia costitutiva all’emissione di fattura o a trascrizione dell’atto di cessione – da parte della società a G. Z. – del camion – targato (OMISSIS) – al PRA e non alla scrittura privata di compravendita in data 31.07.1995, la cui data sarebbe stata resa certa dal sequestro penale dell’autoveicolo a seguito dell’incidente stradale del (OMISSIS).

Il motivo è infondato.

La Corte territoriale ha verificato la documentazione acquisita ritenendo, con accertamento adeguatamente motivato, che l’atto di cessione della proprietà dell’automezzo in questione, trascritto al PRA nell’agosto 1996, fosse successivo all’incidente stradale del (OMISSIS). Nè rileva il richiamo alla scrittura privata anzidetta (non risultando che la stessa avesse data certa, tale non potendo essere considerata quella del sequestro in sede penale del veicolo, successivo all’incidente stradale) non riportata nè trascritta nel ricorso per cassazione.

3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 1322 cod. civ., degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., nonchè vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Sul punto rileva, sempre con riferimento al tema della proprietà del mezzo di trasporto in questione, che la Corte territoriale è giunta all’erronea attribuzione della proprietà del mezzo alla SEI ESSE e non allo Z. escludendo ogni valore legale al documento prodotto da essa ricorrente (doc. 14 del fascicolo di primo grado), redatto su carta intestata alla società, sottoscritto dallo stesso Z. e fatto oggetto di sequestro penale nell’ambito delle indagini conseguenti all’anzidetto incidente stradale del (OMISSIS). Il che, ad avviso della ricorrente, emergeva anche dalla prova per testi, che avrebbe confermato l’acquisto di due o tre mezzi da parte dello Z..

L’esposto motivo è inammissibile, non essendo stato corredato da quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c..

4. Con il terzo motivo la ricorrente, nel dedurre, violazione e falsa applicazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1 contesta la sentenza impugnata in relazione all’accertamento della interposizione vietata di manodopera, per avere ritenuto che la dismissione della proprietà dell’automezzo in questione – da parte della società a favore dello Z. – rappresentasse solo un tentativo di eludere gli obblighi contributivi facenti capo alla stessa società e non allo Z., utilizzando questi all’atto di cessazione di ogni rapporto (almeno fino al 2002) mezzi nella disponibilità aziendale.

Al riguardo la ricorrente, ribadito l’avvenuto trasferimento degli automezzi allo Z., ritiene non corretto ed adeguato l’accertamento, contenuto nell’impugnata sentenza, circa la sussistenza dell’appalto vietato, atteso che dalla documentazione prodotta e dalle deposizioni testimoniali emergeva la veste imprenditoriale dello Z. come autotrasportatore autonomo, fornito di partita IVA ed iscritto come tale all’Albo degli Autotrasportatori.

In tal senso è stato formulato il relativo quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c..

Il motivo è infondato.

La ricorrente invero si è limitata a riproporre le argomentazioni già svolte in sede dei primi due motivi e ad effettuare apprezzamenti di merito, non consentiti in sede di legittimità, nei confronti dell’impugnata sentenza, la cui valutazione, con riferimento all’esistenza di appalto vietato e alla riconducibilità delle prestazioni lavorative dei lavoratori in questione in capo alla società, poggia, come già detto, su documenti provenienti dalla P.A. e sulle prove per testi.

5. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 30,00 per esborsi, oltre Euro 2000,00 per onorari ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 14-01-2011, n. 69

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto n. Rep. 101 del 24 aprile 2007, l’Amministrazione resistente e la ricorrente (all’epoca CCL Computer Center Lombardia S.r.l.) stipulavano un contratto per la gestione del servizio di manutenzione, aggiornamento e assistenza ai programmi applicativi, di supporto sistemico per l’aggiornamento del software di base e di quello per la gestione della banca dati e la telediagnosi, riferito al periodo 1 gennaio 2007 – 31 dicembre 2009.

Con determinazione del Dirigente del Settore Servizi Territorio n. 603 del 18 novembre 2008, l’Amministrazione stabiliva, a seguito di istruttoria nel corso della quale veniva richiesto un parere tecnico ad un consulente esterno di procedere alla sostituzione dei software applicativi in uso all’area contabilità e protocollo, affidando il servizio all’odierna controinteressata, per un importo pari a Euro 21.414,00, IVA inclusa.

Con nota n. 21647 datata 11 dicembre 2009, ne veniva data notizia alla ricorrente partecipandole, contestualmente, la parziale rescissione del contratto in essere per la parte inerente all’assistenza sistemica e specialistica con decorrenza 1 gennaio 2009.

K., lamentando il mancato coinvolgimento nella procedura di acquisizione dei beni in questione, ha impugnato, con istanza di sospensione e di risarcimento, i provvedimenti in epigrafe, deducendo:

1. la violazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento teso all’acquisizione di nuovo software da utilizzare in luogo di quello in uso;

2. la violazione dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 per aver proceduto in assenza di una preventiva individuazione, in via regolamentare, dei beni e servizi da acquisire in economia;

3. la violazione, sotto altro profilo, del medesimo art. 125 per difetto dei presupposti richiesti per il ricorso all’affidamento diretto del servizio;

4. la violazione dei principi di trasparenza, pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento, nonché, dei canoni di ragionevolezza ed efficienza per aver proceduto ad affidamento diretto senza previa consultazione del precedente fornitore;

5. la violazione, sotto ulteriore profilo, dell’art. 125 per aver operato un frazionamento del servizio, eludendo il limite di Euro 20.000,00 imposto dalla norma in tema di affidamenti diretti;

6. la violazione dei principi di economicità ed efficienza per aver omesso di verificare la possibilità di acquisire i medesimi servizi dalla ricorrente a costi inferiori.

L’Amministrazione comunale, costituitasi in giudizio, con riferimento alla comunicazione di parziale risoluzione del contratto, ha eccepito la tardività dell’impugnazione ed il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Nel merito ha chiesto la reiezione del ricorso.

La controinteressata SINTECOP, in via preliminare ha a sua volta eccepito:

– il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine a statuizioni coinvolgenti rideterminazioni contrattuali;

– il difetto di legittimazione della ricorrente in quanto estranea alla proceduta di selezione posta in essere dal Comune resistente.

Nel merito, al pari dell’Amministrazione, ha opposto l’infondatezza delle avverse censure, chiedendo che il ricorso sia respinto.

Nella camera di consiglio del 25 febbraio 2009, preso atto dell’intervenuta esecuzione della fornitura, la causa veniva rinviata al merito.

Con atto depositato il 24 marzo 2009, acquisita nel frattempo cognizione della relazione tecnica commissionata dal Comune ad un esperto esterno all’Amministrazione, la ricorrente ha proposto motivi aggiunti, denunciando:

7. l’insufficienza, sotto il profilo della motivazione, delle conclusioni rassegnate dal consulente circa l’inidoneità del proprio prodotto rilevando, nel contempo, la violazione del contraddittorio relativamente a tale segmento istruttorio.

Con memoria depositata il 16 novembre 2010, in vista dell’udienza di merito, la controinteressata ha eccepito l’irricevibilità del ricorso in quanto il termine di decadenza per l’impugnazione della delibera del 18 novembre 2008 sarebbe decorso dopo la sua pubblicazione per 10 giorni, scadente il 27 gennaio 2009.

Quanto ai motivi aggiunti ne ha opposto l’inammissibilità in quanto non sarebbero stati impugnati nuovi provvedimenti né formulate nuove censure.

All’esito della pubblica udienza del 3 dicembre 2010, la causa è stata trattenuta in decisione.

Va preliminarmente accolta l’eccezione di tardività, sollevata dalla ricorrente in sede di discussione orale, relativamente al deposito della memoria conclusiva della controinteressata, in quanto avvenuto in data 16 novembre 2010 in violazione dei termini di legge.

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente ha lamentato l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 7.8.1990, n. 241,, ritenuta necessaria in virtù della propria posizione di "titolare di atti concessori" incisi dall’affidamento impugnato.

La detta censura è infondata.

Nel caso di specie il Comune ha proceduto, infatti, all’acquisizione di nuovi software per soddisfare esigenze della propria struttura amministrativa non interferenti con l’oggetto del contratto d’appalto a suo tempo sottoscritto con la ricorrente attinente al solo servizio di "Manutenzione, aggiornamento, assistenza programmi", "Supporto sistemistica per l’aggiornamento del software della base dati" e "Telediagnosi".

La fornitura contestata trae origine, come puntualizzato nella determinazione impugnata, dalla esigenza di "realizzare, da gennaio 2009, ed inserire un sistema di gestione del PEG che possa portare alla realizzazione del Controllo di Gestione" per il quale si rendeva necessaria l’acquisizione di un software applicativo, non alternativo, ma ulteriore e differente da quello già posseduto.

Trattandosi di scelta gestionale tendente ad acquisire un bene, peraltro, non prodotto dalla ricorrente, nessun obbligo di coinvolgimento di essa, nel senso invocato, poteva configurarsi a carico del Comune.

Quanto al conseguente ridimensionamento delle esigenze di "assistenza sistemistica e specialistica" dovuto al mancato utilizzo dei software precedentemente acquistati la ricorrente ha lamentato l’illegittimità della "parziale rescissione del contratto in essere" comunicata con nota n. 21647 dell’11 dicembre 2008. Si rileva, tuttavia, che, trattandosi di questione afferente la fase esecutiva del rapporto negoziale, deve accogliersi l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle resistenti.

Con il secondo motivo, la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 125, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006, nella parte in cui ammette l’acquisizione in economia di beni e servizi "in relazione all’oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze".

Il provvedimento impugnato, si sostiene, non sarebbe stato preceduto da alcun atto regolamentare, avente ad oggetto la preventiva specificazione delle esigenze dell’Amministrazione.

La censura é infondata, essendo la fattispecie disciplinata dal comma 11, a norma del quale, "per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento".

Con il terzo motivo è stata denunciata la violazione, sotto altro profilo, del medesimo art. 125 sul presupposto dell’inesistenza della necessità di procedere ad acquisire un software già facente parte del "pacchetto" fornito dalla ricorrente. Ne conseguirebbe che il provvedimento sarebbe affetto da eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogico, contraddittorio e carente quanto a motivazione.

A conferma di quanto affermato, la ricorrente evidenzia che l’Ente avrebbe proceduto all’acquisizione, allegando l’esigenza di disporre "di un software applicativo integrato in grado di gestire in modo congruo tutti i dati che alimentano la gestione economico – finanziaria dell’Ente" salvo poi effettuare una sostituzione dei programmi informatici solo parziale, dotandosi di prodotti della controinteressata unicamente per le aree Ragioneria e Affari Generali.

Il prodotto della controinteressata, inoltre, non sarebbe necessario per garantire che "atti deliberativi e protocollo siano omogenei e integrati fra loro, anche alla luce delle esigenze di pubblicazione sul nuovo portale comunale", atteso che detta esigenza potrebbe essere soddisfatta utilizzando i prodotti precedentemente in uso.

A tal proposito, rileva il Collegio, che la scelta del prodotto della controinteressata, preceduta da istruttoria nell’ambito della quale è stata acquisita la consulenza di un esperto esterno, è stata ritenuta dall’Amministrazione la più confacente alle esigenze esplicitate nella determinazione impugnata, sulla base di un giudizio discrezionale immune da profili di illogicità e irrazionalità ictu oculi rilevabili.

Ne deriva, pertanto, che la doglianza è inammissibile in quanto diretta a censurare scelte di opportunità e convenienza afferenti il merito amministrativo e, in quanto tali, insindacabili in sede giurisdizionale.

Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 125 sotto ulteriore profilo, nonché, dei principi di trasparenza, pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento di cui alla L. n. 241/1990, contestando la scelta di procedere ad affidamento diretto senza preventiva consultazione della ricorrente o di altri operatori, il che avrebbe consentito "l’individuazione del miglior preventivo". La procedura utilizzata, inoltre, contrasterebbe con la prassi comunale evidenziando ulteriormente un profilo di illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa.

Il motivo è infondato.

Richiamato quanto già considerato in ordine al secondo motivo quanto alla legittimità dell’affidamento diretto senza necessità di procedere a consultazioni con altri operatori (procedura prevista per importi superiori a Euro 20.000), deve rilevarsi che alcun obbligo poteva riconoscersi nemmeno in ordine alla necessità di interpellare la ricorrente, conseguendol’acquisizione alla ritenuta inidoneità dei suoi prodotti a soddisfare le esigenze dell’Amministrazione.

Alcuna rilevanza, inoltre, può essere riconosciuta alla violazione delle richiamate prassi comunali in quanto, in disparte la genericità della contestazione, nulla viene esposto circa eventuali affidamenti lesi.

Con il quinto motivo è stata rilevata l’insussistenza dei presupposti per ricorrere all’affidamento diretto per assenza delle condizioni richieste dall’art. 125 nella parte in cui riconosce tale eventualità unicamente per importi inferiori a Euro 20.000,00, vietando artificiosi frazionamenti delle prestazioni finalizzati all’elusione del limite imposto.

La condotta elusiva verrebbe desunta dal contenuto dell’offerta della controinteressata, che avrebbe proposto "l’adeguamento del Sistema Informatico che si completerà attraverso fasi temporali e che consentirà di portare il vostro Ente in posizione di assoluto prestigio e all’avanguardia".

La proposta, pertanto, sarebbe finalizzata a conseguire una graduale introduzione di un nuovo Sistema informativo" di cui i Settori Ragioneria e Affari Generali costituirebbero soltanto il primo approdo.

La censura è, peraltro, palesemente inammissibile siccome fondata su una mera ipotesi e sfornita di alcun principio di prova.

La condotta dell’Amministrazione deve, infatti, essere vagliata, in questa sede, con riferimento agli importi della fornitura acquisita, restando irrilevanti gli auspici espressi nell’offerta della controinteressata.

Da parte della ricorrente, inoltre, non risulta essere stato allegato alcun elemento a comprova di ulteriori acquisti operati dal Comune nemmeno con riferimento a periodi successivi alla proposizione del ricorso.

Con il sesto motivo è stata censurata la scelta del Comune di non rivolgersi alla ricorrente per ottenere, nell’ambito del rapporto pendente, le migliorie e gli adeguamenti necessari al sistema già in uso che, si afferma, avrebbe consentito un risparmio di spesa.

Va ricordato per questo verso che la nuova fornitura contestata consegue alla ritenuta inidoneità, discrezionalmente apprezzata, del prodotto della ricorrente a soddisfare le esigenze dell’Amministrazione: alcuna rilevanza può rivestire, pertanto, l’allegata possibilità (peraltro non meglio precisata) di poter fruire di un risparmio di spesa, posto che la scelta dell’Amministrazione non è stata indotta dalla necessità di contenere i costi del sistema ma di acquisire un prodotto diverso ritenuto più moderno e funzionale rispetto a quello in attuale funzionamento.

Con un settimo e ultimo, motivo di ricorso formulato con motivi aggiunti, la ricorrente, presa cognizione della relazione del consulente incaricato dall’Amministrazione, ha contestato la mancata manifestazione delle ragioni in base alle quali i prodotti K. non risponderebbero alle esigenze dell’Amministrazione e il difetto di motivazione in ordine alla scelta di procedere ad affidamento diretto in luogo di un confronto concorrenziale.

Afferma, inoltre, l’idoneità del proprio software a garantire il soddisfacimento delle esigenze connesse al servizio di controllo di gestione, rilevando come la sua non utilizzazione a tale scopo debba imputarsi all’Amministrazione.

Lamenta, ulteriormente, l’illegittimità delle verifiche effettuate in ordine ai propri prodotti in assenza di contraddittorio.

Quanto al primo ordine di censure si richiama quanto già esposto in sede di scrutino di quelle formulate con il ricorso introduttivo.

Con riferimento alla pretesa idoneità dei propri programmi applicativi deve rilevarsi la palese genericità dell’affermazione non altrimenti fondata.

Va, infine, disattesa la denuncia della mancata instaurazione del contraddittorio per la verifica dei propri prodotti, stante l’insussistenza di obbligo nel senso da parte dell’Amministrazione.

Nel caso di specie, infatti, si verte in ipotesi estranea ad uno schema procedimentale disciplinato dalla L. n. 241/1990, trattandosi di analisi effettuate dall’Ente, su beni di proprietà, finalizzate a valutare la rispondenza dei medesimi alle proprie esigenze e quindi, in ultima analisi, strumentali a valutazioni di opportunità e convenienza non sindacabili.

Per quanto precede il ricorso deve essere in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo respinge nei sensi di cui in motivazione.

Condanna la ricorrente la pagamento delle competenze e degli onorari di giudizio che liquida in Euro 3.000,00 in favore di ciascuna parte costituita, oltre al 12,5% a titolo di spese forfetariamente calcolate, ad I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Mariuzzo, Presidente

Elena Quadri, Consigliere

Marco Poppi, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.