Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 21-09-2011) 29-09-2011, n. 35351

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza di condanna, del 14.05.2008, del Tribunale di Lecce, sezione di Nardo, di C.P., C.F. e C.M., per il delitto di tentata estorsione alla pena, riconosciuta la continuazione, di anni due di reclusione ed Euro 250,00 per C. M. e C.F. e un anno e sei mesi per C.P., al quale solo sono state riconosciute le attenuanti generiche, ricorre la difesa dei tre imputati chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo a motivo:

a) la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 157 c.p., perchè al 10.12.2010 deve intendersi spirato il termine massimo di prescrizione per il reato tentato;

b) la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per vizio di motivazione in relazione all’art. 192 c.p.p. perchè la Corte territoriale si è limitata a condividere il giudizio formulato dal giudice di prime cure sull’attendibilità delle parti offese M. F.P. e M.V. anche se le dichiarazioni rese si prestano a differenti interpretazioni e non sono precise e circostanziate sui singoli episodi di minacce, sugli incontri con i tre fratelli e sui danneggiamenti, nè riscontri precisi alle dichiarazioni delle parti lese sono venute dalla prova dichiarativa dei testi escussi in dibattimento.

Motivi della decisione

2. Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto deve essere dichiarato inammissibile.

2.1 Quanto al primo motivo riguardante la prescrizione del reato,va innanzitutto chiarito che il reato, così come ritenuto nella motivazione dei giudici di merito, si configura come un reato a consumazione prolungata sicchè il termine di prescrizione comincia a decorrere dalla data del novembre 2001. 2.2 Secondo la disposizione transitoria della L. n. 251 del 2005, art. 10, che, al comma 3 prevede: "Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonchè dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione" la prescrizione, nel caso in esame, deve calcolarsi secondo la novella legislativa pertanto essendo intervenuta la sentenza di primo grado ben dopo l’entrata in vigore della predetta legge, la prescrizione non era ancora maturata quando è stata emessa la sentenza di appello, il 30.11.2009, proprio come afferma lo stesso ricorrente.

2.3 Il termine massimo di prescrizione per la tentata estorsione,infatti, è pari ad anni otto anni 10 mesi e venti giorni, ai quali vanno aggiunti i periodi di sospensione. Senza calcolare le sospensioni, comunque, il termine di prescrizione è spirato il 20 settembre 2010, ben dopo la pronuncia di secondo grado.

2.4 Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato e perciò inammissibile.

Il ricorrente,infatti, non prospetta uno dei vizi tipici della motivazione ma si limita a delineare una diversa valutazione delle prove dichiarative, sicuramente più favorevole agli interessi degli imputati. E’, tuttavia, principio giurisprudenziale consolidato di questa Corte che, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore ricostruzione possibile dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 4^ sent. n. 47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 rv 230568; Cass. Sez. 5^ sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745; Cass., Sez. 2^ sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 19695S).

2.5 Per i motivi che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile: l’inammissibilità del ricorso, impedendo il nascere del rapporto processuale di impugnazione, rende inefficace la prescrizione , maturata dopo la sentenza d’appello.

2. Con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso,inoltre, i ricorrenti che lo hanno proposto devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell’art. 616 c.p.p., e – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-03-2011) 11-10-2011, n. 36706 Sentenza contumaciale

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 26.8.2010 il Tribunale per i minorenni di Roma, quale giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da N.R. con la quale da un lato deduceva la irregolarità della notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di condanna emessa dallo stesso tribunale in data 3.2.2010 per nullità del decreto di irreperibilità, dall’altro chiedeva la restituzione nel termine, ai sensi dell’art. 175 c.p.p., comma 2, non avendo la condannata avuto effettiva conoscenza del provvedimento.

Il tribunale – per quanto qui interessa – fondava il rigetto della richiesta di restituzione in termini sulla circostanza della verificata notifica degli atti al difensore nominato di fiducia.

2. Ha proposto ricorso per cassazione la N., a mezzo del difensore, deducendo la violazione dell’art. 175 c.p.p., comma 2, nonchè, il vizio di motivazione sul punto per aver il giudice dell’esecuzione ritenuto non applicabile la restituzione in termini sulla base della presunzione di conoscenza da parte della condannata in regione della notifica al difensore di fiducia, senza considerare che la N., all’epoca dei fatti era minorenne ed il difensore di fiducia era stato nominato dal padre che era deceduto prima della conclusione del dibattimento; pertanto, il difensore non aveva messo a conoscenza del processo e del suo esito nè la condannata, nè i familiari.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.

Premesso che ai fini della decisione sull’istanza di restituzione in termini per l’Impugnazione di una sentenza contumaciale, avanzata ai sensi dell’art. 175 c.p.p., comma 2, come novellato dalla L. n. 60 del 2005, il giudice ha l’obbligo di compiere ogni necessaria verifica in relazione all’effettiva conoscenza del provvedimento (Sez. 3, n. 13215, 01/02/2006, Morgillo, rv. 233640), va ribadito, altresì, che il controllo effettivo di tutti i meccanismi processuali coinvolti dalla richiesta di restituzione nel termine, non può non comportare la necessaria valorizzazione dell’esistenza – o meno – di un valido rapporto di difesa fiduciaria che consenta di conferire capacità dimostrativa di una reale conoscenza alle notificazioni effettuate a mani del difensore per l’imputato resosi irreperibile.

Sotto tale profilo deve tenersi conto che l’affidamento proprio della difesa fiduciaria, in difetto di specifici e inequivocabili elementi indicativi del contrario, consegue di ritenere ragionevolmente raggiunta la prova dell’effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento da parte dell’imputato medesimo (Sez. 5, n. 24707, 31/03/2010, rv. 248472; Sez. 1, n. 49736, 27/11/2009, rv. 245975).

Tale è la valutazione che il giudice dell’esecuzione, correttamente benchè sinteticamente, ha posto a fondamento della decisione di rigetto della istanza di restituzione nel termine. Invero, le dedotte circostanze di fatto (mandato conferito dal padre deceduto prima della conclusione del processo) non erano state prospettate dalla ricorrente nell’incidente di esecuzione in cui si affermava soltanto che il difensore do fiducia non aveva potuto contattare la N..

Alla dichiarazione di inammissibilità non consegue nel caso di specie, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento in favore della cassa delle ammende, atteso che la ricorrente al momento del fatto era minorenne.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 24-04-2012, n. 6472 Distanze legali tra costruzioni

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 9 luglio 2001 il Tribunale di Lecce, in accoglimento delle domande proposte da C.S. e B.C. nei confronti di G.M. e M.G., condannò i convenuti a demolire la porzione di una costruzione che avevano realizzato a distanza inferiore a sei metri dal confine tra i rispettivi fondi delle parti, nonchè a risarcire agli attori i relativi danni, liquidati in L. 10.000.000.

Impugnata dai soccombenti, la decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Lecce, che con sentenza del 27 febbraio 2006, ferma la condanna alla riduzione in pristino, ha escluso quella al risarcimento dei danni.

G.M. e M.G. hanno proposto ricorso per cassazione, in base a tre motivi. C.M.A., C.C.D. (eredi di C.S.) e B. C. si sono costituiti con controricorso, formulando a loro volta un motivo di impugnazione in via incidentale, cui G. M. e M.G. hanno opposto un proprio controricorso.

C.M.A., C.C.D. e B. C. hanno presentato una memoria.

Motivi della decisione

In quanto proposte contro la stessa sentenza, le due impugnazioni vengono riunite in un solo processo, in applicazione dell’art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo del ricorso principale G.M. e M.G. contestano l’esattezza della distinzione, prospettata nella sentenza impugnata, tra norme di azione e di relazione nell’ambito della disciplina delle distanze tra costruzioni: sostengono che in materia l’unica differenziazione rilevante è tra disposizioni integrative – o non – di quelle dettate dal codice civile.

La censura è inconferente, poichè la tesi di cui si tratta è stata esposta dalla Corte d’appello in linea teorica ed astratta, senza alcuna pratica e concreta influenza sulla decisione, la quale si basa sul rilievo che in effetti G.M. e M.G. avevano violato le prescrizioni del piano regolatore di Lecce, le quali esigono il rispetto di distanze maggiori di quelle stabilite dall’art. 873 c.c., e segg..

Appunto questa affermazione del giudice a quo viene contraddetta con il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali G. M. e M.G. sostengono che per le strutture aggettanti, come quella da loro realizzata, la regolamentazione locale impone di osservare la distanza non già di sei metri dal confine, ma di tre.

L’assunto non è fondato.

L’art. 4 del regolamento edilizio annesso al piano regolatore del comune di Lecce dispone che la distanza minima dei fabbricati dai confini deve essere misurata "in proiezione orizzontale della superficie coperta", la quale superficie coperta è definita dall’art. 3 come "la proiezione sul piano orizzontale del massimo ingombro della costruzione sovrastante il piano di campagna, con esclusione dei soli balconi aperti a sbalzo e degli aggetti normali quali pensiline, cornicioni, gronde ed elementi decorativi". Nessun esonero è dunque previsto per "i bow-windows e le costruzioni in aggetto", cui si riferisce l’art. 86, il quale è invocato dai ricorrenti nella parte in cui prescrive che per tali manufatti "la distanza in proiezione orizzontale dal confine non deve essere inferiore a m 3,00". Ma il richiamo a tale disposizione non è pertinente, poichè essa riguarda, come risulta dal contesto in cui è inserita, le strutture pensili che sporgono sul suolo pubblico, sicchè le suddette distanze minime sono quelle da rispettare lateralmente, rispetto ai confini con i fondi privati contigui. Se ne ha conferma dall’ulteriore previsione dello stesso art. 86, secondo cui "qualsiasi aggetto, con la sola esclusione delle sporgenze dei tetti o dei cornicioni minori di cm. 70, si considera nei riguardi del distacco minimo tra i fabbricati e della distanza minima dai confini di cui al precedente art. 4".

Così corretta la motivazione della sentenza impugnata (nella quale l’art. 86 era stato ritenuto inapplicabile nel diverso presupposto che non riguardasse la zona B13, in cui sono ubicati gli immobili in questione) il ricorso principale va rigettato.

Con il motivo addotto a sostegno dell’incidentale C.M. A., C.C.D. e B.C. si dolgono del mancato accoglimento della loro domanda di risarcimento di danni per equivalente pecuniario, che la Corte d’appello ha rigettato osservando che la disposta riduzione in pristino costituiva ristoro in forma specifica del diritto tutelato e che non vi era stata allegazione e prova di una diminuzione patrimoniale economicamente valutabile.

La censura deve essere accolta, alla luce della giurisprudenza di questa Corte richiamata dai ricorrenti incidentali (ribadita, da ultimo, da Cass. 16 dicembre 2010 n. 25475 e Cass. 24 maggio 2011 n. 11382) secondo cui "in tema di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative dello stesso, quali i regolamenti edilizi comunali, al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell’illecito, sia quella risarcitoria, ed il danno che egli subisce (danno conseguenza e non danno evento), essendo l’effetto, certo ed indiscutibile, dell’abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godimento, che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà medesima, deve ritenersi in re ipsa, senza necessità di una specifica attività probatoria".

Rigettato pertanto il ricorso principale e accolto l’incidentale, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice, che si designa in una diversa sezione della Corte d’appello di Lecce, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il principale; accoglie l’incidentale; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Lecce, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI, Sent., 24-05-2012, n. 8250

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Le ricorrenti indicate in rubrica propongono ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri avverso il decreto in data 28 settembre 2009, con il quale la Corte di appello di Roma ha condannato detta presidenza al pagamento in favore di ciascuna delle ricorrenti della somma di Euro 4.000,00, senza interessi, a titolo di equa riparazione, L. n. 89 del 2001, ex art. 2 per violazione del termine ragionevole di durata di un giudizio introdotto davanti al Tar Lazio nell’ottobre 1996, deciso con sentenza di primo grado del 17 luglio 2000 e definito in appello con sentenza del Consiglio di Stato del 10 giugno 2006. La Presidenza intimata non ha svolto difese.

Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Motivi della decisione

La Corte di merito ha determinato in sei anni la durata ragionevole del doppio grado di giudizio e in quattro anni il periodo di durata non ragionevole, stabilendo un indennizzo di Euro 1.000,00 per ciascun anno di ritardo non ragionevole, e non ha conteggiato gli interessi legali sulla somma di Euro 4.000,00 liquidata per ciascuna avente diritto.

Le ricorrenti censurano il decreto impugnato, deducendo che:

– l’equo indennizzo è stato liquidato in misura inferiore ai parametri stabiliti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (primo motivo);

– sull’importo liquidato non sono stati conteggiati gli interessi legali a decorrere dalla data della domanda (secondo motivo);

– le spese processuali sono state liquidate in misura inferiore ai minimi inderogabili e in violazione dei criteri stabiliti per le cause riunite (terzo motivo).

Il primo motivo è infondato, in quanto la liquidazione dell’indennizzo nella misura di Euro 1.000,00 per ciascun anno di ritardo è superiore a quella applicata in casi simili da questa Corte, sulla scorta dei principi fissati dalla giurisprudenza della CEDU, per un ammontare di Euro 750,00 ad anno per i primi tre anni di ti tirata non ragionevole e di Euro 1.000,00 per ogni ulteriore anno successivo (Cass. 2009/16086; 2009/21840; 2010/819).

Il secondo motivo è manifestamente fondato, in quanto la Corte d’appello non ha previsto nel decreto impugnato la corresponsione degli interessi legali sulla somma dovuta a titolo di equa riparazione, laddove per giurisprudenza costante su tale somma detti interessi vanno riconosciuti dal momento della domanda (Cass. 2003/2382; 2005/18105).

Resta assorbito il terzo motivo relativo alla insufficiente liquidazione delle spese processuali, dovendosi comunque procedere ad una loro nuova liquidazione in conseguenza del prospettato accoglimento del secondo motivo.

Il ricorso merita pertanto accoglimento con riferimento al secondo motivo, rigettato il primo e assorbito il terzo, e il decreto impugnato deve essere di conseguenza annullato in ordine alla cestirà accolta. Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, disponendosi che sull’indennizzo liquidato a ciascuna delle ricorrenti devono essere conteggiati gli interessi legali a decorrere dalla data della domanda.

Le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, compensate per due terzi quelle del giudizio di cassazione in considerazione dell’accoglimento parziale del ricorso e limitatamente alla decorrenza degli interessi legali, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397; 2008/25352) e tenuto conto della pluralità di ricorrenti, che però nel giudizio presupposto – come risulta dallo stesso ricorso per cassazione, che fa riferimento al giudizio amministrativo n. 12920/96 promosso dalle ricorrenti e definito con sentenza n. 3685/2006 del Consiglio di Stato – avevano agito unitariamente (cfr. Cass. 2010/10634), con distrazione delle spese di entrambi i giudizi in favore del difensore delle ricorrenti, avv. Angelo Giuliani, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, assorbito il terzo. Cassa il decreto impugnato in ordine alla censura accolta e, decidendo nel merito, dispone che sull’importo già liquidato in favore di ciascuna delle ricorrenti siano conteggiati gli interessi legali dalla domanda al saldo.

Condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore delle ricorrenti delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 873,00, di cui Euro 378,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione delle stesse in favore del procuratore delle ricorrenti, avv. Giuliani Angelo, dichiaratosi antistatario.

Condanna inoltre la Presidenza soccombente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, compensate per due terzi, che si liquidano per l’intero in Euro 665,00, di cui Euro 565,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione delle stesse in favore del difensore delle ricorrenti, avv. Angelo Giuliani, dichiaratosi antistatario.

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