Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza di condanna, del 14.05.2008, del Tribunale di Lecce, sezione di Nardo, di C.P., C.F. e C.M., per il delitto di tentata estorsione alla pena, riconosciuta la continuazione, di anni due di reclusione ed Euro 250,00 per C. M. e C.F. e un anno e sei mesi per C.P., al quale solo sono state riconosciute le attenuanti generiche, ricorre la difesa dei tre imputati chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo a motivo:
a) la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 157 c.p., perchè al 10.12.2010 deve intendersi spirato il termine massimo di prescrizione per il reato tentato;
b) la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per vizio di motivazione in relazione all’art. 192 c.p.p. perchè la Corte territoriale si è limitata a condividere il giudizio formulato dal giudice di prime cure sull’attendibilità delle parti offese M. F.P. e M.V. anche se le dichiarazioni rese si prestano a differenti interpretazioni e non sono precise e circostanziate sui singoli episodi di minacce, sugli incontri con i tre fratelli e sui danneggiamenti, nè riscontri precisi alle dichiarazioni delle parti lese sono venute dalla prova dichiarativa dei testi escussi in dibattimento.
Motivi della decisione
2. Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto deve essere dichiarato inammissibile.
2.1 Quanto al primo motivo riguardante la prescrizione del reato,va innanzitutto chiarito che il reato, così come ritenuto nella motivazione dei giudici di merito, si configura come un reato a consumazione prolungata sicchè il termine di prescrizione comincia a decorrere dalla data del novembre 2001. 2.2 Secondo la disposizione transitoria della L. n. 251 del 2005, art. 10, che, al comma 3 prevede: "Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonchè dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione" la prescrizione, nel caso in esame, deve calcolarsi secondo la novella legislativa pertanto essendo intervenuta la sentenza di primo grado ben dopo l’entrata in vigore della predetta legge, la prescrizione non era ancora maturata quando è stata emessa la sentenza di appello, il 30.11.2009, proprio come afferma lo stesso ricorrente.
2.3 Il termine massimo di prescrizione per la tentata estorsione,infatti, è pari ad anni otto anni 10 mesi e venti giorni, ai quali vanno aggiunti i periodi di sospensione. Senza calcolare le sospensioni, comunque, il termine di prescrizione è spirato il 20 settembre 2010, ben dopo la pronuncia di secondo grado.
2.4 Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato e perciò inammissibile.
Il ricorrente,infatti, non prospetta uno dei vizi tipici della motivazione ma si limita a delineare una diversa valutazione delle prove dichiarative, sicuramente più favorevole agli interessi degli imputati. E’, tuttavia, principio giurisprudenziale consolidato di questa Corte che, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore ricostruzione possibile dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 4^ sent. n. 47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 rv 230568; Cass. Sez. 5^ sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745; Cass., Sez. 2^ sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 19695S).
2.5 Per i motivi che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile: l’inammissibilità del ricorso, impedendo il nascere del rapporto processuale di impugnazione, rende inefficace la prescrizione , maturata dopo la sentenza d’appello.
2. Con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso,inoltre, i ricorrenti che lo hanno proposto devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell’art. 616 c.p.p., e – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.
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