T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 05-07-2011, n. 1767

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Svolgimento del processo

Con il ricorso in epigrafe l’istante T.G. ha impugnato la delibera in epigrafe specificata con cui sono stati ricusati i suddetti contrassegno e lista presentati dal movimento politico "Fascismo e Libertà" in occasione della competizione elettorale del maggio 2007 per il rinnovo dell’Amministrazione del Comune di Barni (Co); delibera, la suddetta, della quale l’istante ha sostenuto l’illegittimità ed ha chiesto, previa sospensione, l’annullamento deducendo apposite censure.

Con ordinanza 22 maggio 2007 n° 735, questo TAR ha respinto la formulata domanda cautelare.

Alla pubblica udienza del 21 giugno 2011, sentito il relatore, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

Motivi della decisione

Il ricorso in epigrafe è inammissibile a cagione del fatto che il medesimo non è stato ritualmente notificato all’Amministrazione dell’Interno.

Ed infatti dagli atti di causa emerge, con sicurezza, che non è mai stata effettuata la notifica alla detta Amministrazione statale, la quale soltanto si sarebbe dovuta evocare in giudizio in quanto avente la qualità di unico soggetto chiamato a contraddire alla domanda giudiziale proposta dal ricorrente in questa sede. Una notifica, invece, è stata effettuata, e per di più presso il Tribunale di Erba e non già presso l’Avvocatura dello Stato, alla 5° Sottocommissione Elettorale Circondariale del Comune di Erba non avente una propria soggettività giuridica trattandosi di Organo temporaneo, non autonomo, facente capo alla menzionata Amministrazione dell’Interno.

Per quanto testè evidenziato, il ricorso in epigrafe va, quindi, dichiarato inammissibile.

Quanto alle spese processuali non occorre provvedere al riguardo, stante la mancata costituzione in giudizio di controparti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta),

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per mancata rituale notifica alla competente Amministrazione Statale.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’ Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 18-03-2011) 18-07-2011, n. 28209 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 24.3.2010, in parziale riforma della sentenza 2.3.2007 del GIP del Tribunale di quella città, pronunziata in esito a giudizio celebrato con il rito abbreviato:

a) ribadiva (tra l’altro) l’affermazione della responsabilità penale di P.C. in ordine ai reati di cui:

– all’art. 81 cpv. c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illecitamente ceduto a C.C. grammi 417,7 lordi di sostanza stupefacente del tipo cocaina (in (OMISSIS)) ed a P.S.S. modici quantitativi di hashish (in (OMISSIS));

– agli artt. 110 e 81 cpv. cod. pen. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (per avere, in più occasioni, acquistato da R.D. sostanza stupefacente del tipo cocaina ed in particolare per averne acquistato 0,6 grammi il 25.5.2004, concorrendo nella detenzione della droga con A.M., da lui incaricato di ritirarla e trasportarla materialmente);

b) riduceva la pena principale inflitta al P. ad anni tre, mesi dieci di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore del P., il quale – sotto il profilo del vizio di motivazione – ha eccepito la carenza di prove in punto di affermazione della responsabilità circa la cessione di cocaina a C.C. e la incongrua valutazione degli elementi posti a fondamento della stessa.

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere rigettato, perchè le doglianze in esso svolte sono infondate.

1. Va anzitutto rilevato che nessuna eccezione viene riferita nell’atto di gravame.

– alla cessione di modiche quantità di hashish a P.S. S., cugino dell’imputato, il quale risulta avere ammesso di avere ricevuto più volte tale sostanza dal congiunto a titolo gratuito;

– al concorso nella detenzione dei quantitativi di cocaina per il ritiro ed il trasporto dei quali l’imputato aveva incaricato A. M..

2. Le eccezioni svolte in ricorso si riferiscono, dunque, soltanto all’affermazione della responsabilità circa la cessione di cocaina a C.C..

In proposito deve evidenziarsi che l’imputato è stato condannato essendosi ritenuto che lo stupefacente sequestrato al C. provenisse da lui e ciò è stato dedotto dal fatto che la cocaina venne rinvenuta occultata in una cantina (a seguito di perquisizione effettuata con l’ausilio di cani appositamente addestrati) in un sacchetto per la biancheria che portava la stampigliatura "Hotel Atlantic Riccione" nonchè la scritta a pennarello "130 P. 20.03.2004" ed il P., con la propria convivente e la figlia, aveva appunto alloggiato presso quell’albergo nel periodo corrispondente alla data anzidetta.

Secondo le dichiarazioni assunte in sede di indagini difensive da Co.Cl., convivente del P., il sacchetto in questione sarebbe stato da lei utilizzato per restituire un maglione a suo tempo dimenticato dalla convivente del C. in occasione di una visita fattale nella casa locata in Pinzolo per la stagione sciistica invernale 2003/2004.

I giudici del merito, però, non hanno dato credito a tale tesi difensiva, evidenziando essenzialmente le discordanze della stessa con le dichiarazioni rese dall’imputato in sede di convalida del provvedimento restrittivo. Hanno ritenuta decisiva, poi, la circostanza (emersa da intercettazione telefonica) che, allorquando il P. apprese la notizia dell’arresto del C. e del sequestro della cocaina, ebbe ad esclamare testualmente "sono rovinato": espressione che razionalmente hanno correlato allo svanire dello sperato guadagno derivante dalla cointeressenza netta commercializzazione della droga, considerando indimostrata e pretestuosa la tesi difensiva rivolta a connettere la disperazione dell’imputato al timore di non potere recuperare un credito vantato ormai da troppo tempo nei confronti del C..

3. Alla luce della formulazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), nel testo novellato dalla L. n. 46 del 2006, art. 8, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo dei provvedimento impugnato deve essere rivolto a verificare che la motivazione della pronunzia: a) sia "effettiva" e non meramente apparente, ossia realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente contraddittoria, ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (da indicarsi specificamente dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico.

Non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità nè che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante.

E’ necessario, invece, che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere resistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l’intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione.

Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo".

Allo stesso giudice resta preclusa, invece, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perchè ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte di Cassazione nell’ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione, assegnatale dal legislatore, di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.

Esaminata in quest’ottica la motivazione della sentenza impugnata si sottrae alle censure che le sono state mosse, perchè essa appare esauriente e corrispondente alle premesse fattuali acquisite in atti, esamina tutti gli elementi decisivi a disposizione e fornisce risposte coerenti alle obiezioni della difesa; mentre il ricorrente sollecita sostanzialmente la rilettura del quadro probatorio e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.

4. Al rigetto del ricorso segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 22-12-2011, n. 28437

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Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 3 luglio 1995, D.F., assumendo di avere lavorato alle dipendenze della Winners’s Sporting Footwear s.p.a. dal (OMISSIS), data della dichiarazione di fallimento della società, e di vantare un ulteriore credito per paghe non corrisposte negli ultimi tre mesi di lavoro (settembre – novembre (OMISSIS)), pari a L. 4.448.668, oltre quelli già ammessi in via ordinaria nello stato passivo e gli altri per i quali pendeva giudizio di opposizione, chiedeva in via tardiva l’ammissione al passivo in via privilegiata di tale ulteriore credito, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria.

Si costituiva il Curatore fallimentare, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, avendo il ricorrente già avanzato richiesta di insinuazione in via ordinaria per i crediti di lavoro maturati nell’ambito dello stesso rapporto contrattuale con la fallita, regolarmente ammessi allo stato passivo ormai esecutivo, e, nel merito, eccepiva la totale infondatezza della pretesa per assoluta carenza di prove.

Con sentenza n. 206 del 27/1/2004, il Tribunale di Trani dichiarava inammissibile la domanda tardiva di insinuazione e compensava tra le parti le spese di causa.

Proponeva appello il D.; la Curatela si costituiva, contestando le argomentazioni dell’appellante e proponeva appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui aveva disposto la compensazione delle spese di lite.

La Corte d’appello di Bari, con sentenza depositata il 15/11/2006, ha respinto l’impugnazione principale nonchè l’incidentale e condannato l’appellante a rifondere al Fallimento le spese del grado.

Con il primo motivo, il D. aveva dedotto che la società in bonis aveva avviato per tutti i dipendenti la procedura amministrativa per il conseguimento della C.I.G.S., che avrebbe dovuto coprire tre mesi, che poi erano stati gli ultimi del rapporto di lavoro, e che la dichiarazione di fallimento era intervenuta prima della decisione del Ministero del Lavoro, sì che il lavoratore, non essendo in grado di stabilire lo stesso ammontare delle somme spettanti (se l’intera retribuzione o la sola integrazione), oltre al titolo ed al soggetto tenuto al pagamento(il Fallimento o l’Inps), si era limitato ad avanzare domanda di insinuazione in via ordinaria per i soli crediti maturati prima dell’ultimo trimestre lavorativo.

Secondo l’appellante, la limitata efficacia endofallimentare dell’approvazione dello stato passivo non impediva al creditore di frazionare il diritto di partecipazione al concorso, attesa la diversità della domanda di insinuazione tardiva per titolo e petitum.

La Corte territoriale, a riguardo, ha evidenziato che l’ammissione in via ordinaria ed in via tardiva costituiscono fasi del medesimo accertamento, con la conseguenza che le decisioni assunte in relazione all’istanza di insinuazione tempestiva acquistano efficacia di giudicato interno per cui un credito, per essere ammesso in via tardiva, deve essere diverso, per causa petendi e petitum, rispetto a quello fatto valere con l’insinuazione ordinaria.

Infondato, secondo la Corte del merito, è l’assunto secondo il quale il rapporto di lavoro con la società fallita non costituisce causa petendi della nuova pretesa creditoria, argomentata dall’appellante con riferimento alla pronuncia del S.C. 3311/1994, che si riferisce alla diversa questione della individuazione dell’ambito delle controversie di lavoro; infondata è altresì la deduzione che ogni indennità lavoristica nell’ambito dello stesso rapporto di lavoro "integra un possibile petitum".

La Corte barese ha ritenuto di condividere l’ulteriore affermazione del Tribunale, in relazione all’assenza di novità della (nuova) domanda proposta in via tardiva, e quindi inammissibile per il precedente giudicato, ritenendo che il riferimento alle ultime tre mensilità era certamente deducibile con la prima domanda ed avrebbe inciso sull’ammontare dell’indennità di fine rapporto, che la procedura per l’ammissione alla C.I.G.S. e l’incertezza del suo esito non avevano fatto venir meno nè sospeso il diritto del lavoratore alla retribuzione mensile nè esonerato la datrice di lavoro dalla corresponsione degli emolumenti, stante la natura costitutiva del provvedimento di concessione dell’integrazione salariale.

Propone ricorso il D., sulla base di sette motivi.

Il Fallimento intimato non ha svolto difese.

Motivi della decisione

1.1.- Con i primi due motivi di ricorso, il ricorrente denuncia vizio di violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 101 e degli artt. 12, 99, 112 c.p.c., prospettando l’ammissibilità della domanda tardiva in quanto "nuova" per diversità di causa petendi (primo motivo) e di petitum (secondo motivo).

Secondo il ricorrente, per causa petendi idonea ad identificare la domanda devono intendersi non le ragioni giuridiche addotte a fondamento della pretesa, ma l’insieme delle circostanze di fatto che la parte pone a fondamento della richiesta, e per i diritti eterodeterminati sono rilevanti il singolo fatto costitutivo e il dato temporale dello stesso; in dottrina si distingue il rapporto complesso o fondamentale dal rapporto giuridico in senso stretto.

Ogni indennità lavoristica nell’ambito dello stesso rapporto di lavoro integra un possibile petitum, nè la domanda tardiva nel caso costituisce la maggiorazione del medesimo petitum già chiesto in sede di insinuazione tempestiva; erroneamente la Corte del merito ha accomunato, sotto il profilo del petitum, il t.f.r. e le ultime tre mensilità, sottoponendo la domanda tardiva di ammissione al passivo di queste ultime alla preclusione del dedotto e deducibile in riferimento alla richiesta già fatta del t.f.r., che, invece, è diverso dalle paghe mensili per natura, funzione e disciplina; il principio per cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile non influisce nella individuazione dei limiti oggettivi del giudicato, ma trova applicazione nell’ambito della stessa causa petendi e petitum;

infine, la Corte del merito non ha considerato le giustificazioni della tardiva iniziativa, dovuta ai fatti sopravvenuti della procedura amministrativa.

1.2.- Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia vizio di violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 96, 97 e 101 e degli artt. 34, 99, 324 c.p.c. e art. 2909 c.c., sotto il profilo dei limiti oggettivi della preclusione fallimentare ovvero del c.d. giudicato interno o endofallimentare.

Deve essere esclusa l’efficacia extrafallimentare del decreto del G.D. in sede di verificazione dei crediti, valendo l’efficacia preclusiva al solo interno della procedura concorsuale; la Corte barese ha confuso concetti e funzione di giudicato e preclusione endofallimentare ed ha male applicato i principi del giudicato implicito.

1.3.- Con il quarto ed il quinto motivo, il ricorrente denuncia vizio di omessa e/o insufficiente e/o apparente motivazione e/o travisamento dei fatti circa fatto controverso e decisivo per il giudizio, relativamente alla individuazione della causa petendi (quarto motivo) e del petitum, nonchè del dedotto e deducibile (quinto motivo) della domanda di insinuazione passiva, non ricostruiti in concreto dal Giudice del merito.

1.4.- Con il sesto motivo, il ricorrente denuncia vizio di omessa, insufficiente e/o apparente motivazione e/o travisamento dei fatti circa fatto controverso e decisivo, relativamente alla individuazione dell’ambito della preclusione derivante dalla precedente domanda proposta dall’istante nel fallimento, senza avere analizzato in concreto i confini oggettivi della precedente ammissione al passivo;

detta ammissione, per sua natura, funzione e struttura, si propone per singoli crediti e singole pretese e non per un intero rapporto contrattuale e per tutti i suoi effetti.

1.5.- Con il settimo motivo, il ricorrente denuncia vizio di omessa e/o insufficiente motivazione e/o contraddittoria e/o travisamento dei fatti, circa fatto controverso e decisivo, relativamente al regolamento delle spese: evidente è la contraddittorietà tra i motivi addotti dal Tribunale per la compensazione e la condanna alle spese per il secondo grado.

2.1.- I primi sei motivi di ricorso, strettamente correlati, vanno esaminati congiuntamente e sono da ritenersi fondati, per quanto di seguito esposto.

E’ principio consolidato che "l’ammissione ordinaria e quella tardiva al passivo fallimentare sono altrettante fasi di uno stesso accertamento giurisdizionale, sicchè, rispetto alla decisione concernente una insinuazione tardiva di credito, le pregresse decisioni, riguardanti la insinuazione ordinaria, hanno valore di giudicato interno e quindi un credito, per potere essere insinuato tardivamente, deve essere diverso, in base ai criteri del petitum e della causa petendi, da quello fatto valere nella insinuazione ordinaria" (così da ultimo la pronuncia 21241 del 2010, ed in senso conforme le precedenti 24049/2006, 7661/2006, 2476/2003, 13590/2001, 751/1997).

Sulla base di detto principio, è stata esclusa l’ammissibilità della domanda tardiva relativa agli interessi sul capitale richiesto in sede ordinaria, avendo le due pretese la medesima causa petendi (così Cass. 2476/03); è stata peraltro ritenuta non preclusa la successiva domanda, nel caso in cui il petitum esigibile non era stato richiesto per intero con l’insinuazione tempestiva, per un impedimento giuridico o di fatto (così Cass. 10783/1999), ovvero nel caso in cui i necessari presupposti fattuali erano maturati solo successivamente al decreto di esecutività dello stato passivo (così Cass. 22013/2007).

Si pone pertanto la questione della individuazione della novità della domanda relativa alle ultime tre mensilità, rispetto alla precedente relativa alle varie voci di crediti di lavoro, ivi compreso il t.f.r..

La giurisprudenza della Corte si è pronunciata sul punto nelle sentenze 4950/2007 e 20534/2011, ritenendo che il creditore può proporre una domanda tardiva per altri crediti, che non siano stati comunque oggetto di precedenti giudizi, anche se fondati sul medesimo rapporto, ma aventi diverso titolo e diverso oggetto; specificamente, nel caso in cui con la prima domanda la lavoratrice aveva chiesto il t.f.r., e nella successiva l’ammissione al passivo per crediti diversi(differenze paga, mensilità aggiuntive, ferie, ecc.), la pronuncia 4950/2007 ha riscontrato l’ assoluta diversità nei due giudizi sia del petitum che della causa petendi, rilevando che "si è in presenza di una domanda nuova quando la stessa è fondata su presupposti di fatto e situazioni giuridiche non prospettate in precedenza sì da importare il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e da introdurre nel nuovo processo un diverso tema di indagine e di decisione, con un distinto – come è dato riscontrare nella presente fattispecie – oggetto sostanziale dell’azione, in modo da porre in essere, in definitiva, una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in precedenza".

La Corte è altresì pervenuta ad affermare che, nell’ambito dello stesso rapporto di lavoro, ove siano in contestazione più pretese retributive identiche, ma riferite a periodi diversi, il giudicato, che si formi su una di tali controversie, fa stato nelle altre, limitatamente all’esistenza del rapporto di lavoro che risulti accertato, mentre lascia impregiudicate le questioni concernenti le pretese retributive identiche, ma relative ad un diverso periodo di lavoro (così Cass. 19720/2007 e conformi le successive 3230/2001 e 5108/2002); tale principio, che amplia la già ritenuta diversità delle singole voci di credito nell’ambito dello stesso rapporto di lavoro per diversità degli elementi costitutivi, trova il suo fondamento nella individuazione della causa petendi non nel rapporto di lavoro ex se, come ritenuto dalla Corte barese, ma nei singoli fatti rilevanti nel concreto svolgimento del rapporto di lavoro.

La Corte del merito ha ritenuto altresì l’inammissibilità, stante il giudicato formatosi a seguito dell’ammissione al passivo, atteso che tra le voci richieste con la domanda tempestiva vi era il trattamento di fine rapporto, che presuppone "l’esatta individuazione degli emolumenti retributivi da porre a base del calcolo, ex art. 2120 c.c." ed altresì ritenendo che il riferimento alle tre ultime mensilità, già deducibile in sede di domanda tempestiva, doveva ritenersi preclusa per il principio per cui il giudicato endofallimentare copre il dedotto ed il deducibile.

Detta argomentazione non può essere condivisa.

E’ affermazione costante che può ritenersi formato un giudicato implicito tutte le volte in cui tra la questione risolta espressamente e quella risolta implicitamente sussista un rapporto indissolubile di dipendenza, nel senso che l’accertamento contenuto nella motivazione della sentenza cade su questioni che si presentano come la necessaria premessa o il presupposto logico e giuridico della decisione, coprendo il dedotto e il deducibile, e cioè non solo le questioni espressamente fatte valere in giudizio, ma anche tutte le altre che si caratterizzano per la loro inerenza ai fatti costitutivi delle domande o eccezioni dedotte in giudizio (così tra le ultime, le pronunce 15508/2011, 14055/07, 11493/04, 11236/04, 3412/03).

Alla stregua di detto principio, è agevole rilevare l’erroneità del richiamo alla preclusione del giudicato implicito, vista la diversità per fatti costitutivi e petitum tra la domanda del t.f.r. e quella relativa alle ultime tre mensilità, nè può ritenersi nel caso che la pronuncia del Giudice delegato sulla domanda tempestiva abbia comportato l’esame e la pronuncia sull’intero rapporto (evenienza nella quale effettivamente si potrebbe porre la questione della preclusione da giudicato implicito, non potendosi rivalutare detto fatto in sede di successiva domanda), atteso che non viene sostenuto nella stessa decisione impugnata che la domanda tempestiva abbia espressamente investito l’intera durata del rapporto sino alla data del fallimento, e quindi anche quella per la quale sono state richieste le ultime tre mensilità, per cui il Giudice delegato non può che essersi pronunciato sui limiti della domanda stessa.

3.1.- Conclusivamente, i motivi vanno accolti, da ciò conseguendo l’assorbimento del settimo motivo in punto spese, atteso che dovrà procedersi a nuova decisione.

La sentenza impugnata va quindi cassata e, essendo necessari accertamenti di fatto ex art. 384 c.p.c., la causa va rinviata al Tribunale di Bari in diversa composizione per la decisione sul merito, e che dovrà provvedere anche sulle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-12-2011, n. 30213 Danno non patrimoniale

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Svolgimento del processo

La società Cementerie Aldo Barbetti s.p.a ha impugnato con ricorso per cassazione il decreto della Corte d’appello di Firenze depositato l’11.11.2009 che, in parziale accoglimento della sua domanda di equa riparazione formulata in relazione a processo civile iniziato con atto del 12.5.99 definito con sentenza 17.12.2007, accertato un eccesso di 5 anni e 7 mesi rispetto alla ragionevole durata stimata in 3 anni, ha liquidato il danno non patrimoniale in Euro 5.000,00.

Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

Motivi della decisione

Si censura da parte della ricorrente l’applicazione da parte della Corte del merito della tariffa professionale prevista per i procedimenti camerali, e si chiede con quesito di diritto se nella specie trovino applicazione la L. n. 1051 del 1957 e la tariffa adottata con Delib. nazionale forense 20.9.2002 ed approvata con D.M. 8 aprile 2004 e gli artt. 1 e 11 detta tabella. Il ricorso è fondato e va accolto alla luce del consolidato orientamento che ha sostenuto che, ai fini della liquidazione delle spese processuali procedimento per equa riparazione va considerato di natura contenziosa e non rientra tra quelli speciali di cui alla tabelle A) e B) allegate al D.M. 8 aprile 2004, n. 127 (rispettivamente voce 50 paragrafo 7 e voce 75, paragrafo 3), per tali dovendo intendersi, ai sensi dell’art. 11 della tariffa allegata al D.M. n. 127 cit., i procedimenti in camera di consiglio ed in genere i procedimenti non contenziosi (Cass. nn. 25352/2008 e 21371/2009). Il decreto impugnato collide con questo orientamento e va pertanto cassato in parte qua.

Non necessitando ulteriori indagini istruttorie, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., applicando la tariffa vigente per i procedimenti ordinari tenendo conto dell’attività difensiva svolta in sede di merito, e determinandone l’ammontare come da dispositivo, con condanna del resistente al pagamento delle spese della presente fase di legittimità liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali che liquida per la fase di merito in Euro 50,00 per esborsi, Euro 380,00 per diritti ed Euro 445,00 per onorario, ed al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 700,00 oltre Euro 100,00 per esborsi, oltre ancora spese generali ed accessori di legge per entrambe le liquidazioni.

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