Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 26-01-2011, n. 1793 Malattie professionali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso proposto al Pretore di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, in data 11 giugno 1996, N.E. – esponendo di essere tecnico frigoriferista, addetto alla manutenzione ed al controllo degli impianti di condizionamento e celle frigorifere, ubicati in zone esposte alle radiazioni ionizzanti, oltre a contenere i medesimi tali sostanze, che aveva svolto la propria attività all’interno dell’Istituto internazionale di genetica e biofisica del C.N.R. – chiedeva, nei confronti dell’INAIL, il riconoscimento del diritto alla rendita per malattia professionale, denunziata il 10 giugno 1994, nella misura del 100 per cento, da determinare mediante consulenza tecnica, con conseguente condanna dell’INAIL stesso al pagamento della suddetta rendita e degli interessi legali.

Asseriva il ricorrente che a suo danno era insorta la malattia dell’adenocarciroma gastrico.

2. Il Pretore con sentenza n. 11457 del 26 maggio 1998 accoglieva la domanda e condannava l’INAIL al pagamento in favore di esso ricorrente di una rendita per malattia professionale nella misura del 70 per cento, oltre la condanna del convenuto alla rifusione delle spese di giudizio.

Il Pretore condivideva le argomentazioni del CTU, che, in particolare, poneva in rilievo che il ricorrente era stato esposto per un numero elevato di anni a diversi agenti ionizzanti capaci di contaminazione interna e che il tempo tra l’inizio dell’esposizione (1975) e la manifestazione della malattia cancerosa (1983) appariva compatibile con la manifestazione della patologia neoplastica evidenziata.

3. Avverso la suddetta sentenza l’INAIL interponeva appello al Tribunale di Napoli deducendo l’erroneità della valutazione medico legale del CTU. 4. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 482 del 10 maggio 2006, in accoglimento dell’appello, riformava la sentenza di primo grado e rigettava la domanda del N.. Compensava le spese di giudizio e poneva a carico dell’INAIL le spese per le perizie espletate.

5. Ricorre N.E. per la cassazione della sentenza del Tribunale di Napoli prospettando tre motivi di ricorso.

6. Resiste l’INAIL con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata violazione o falsa applicazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 3, degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2697 c.c., del D.P.R. 9 giugno 1975, n. 482 e della relativa tabella (voce 40), del D.P.R. 13 aprile 1994, n. 336 e della relativa tabella (voce 51), nonchè dei principi di cui alla sentenza della Corte costituzionale 18 febbraio 1988 n. 179. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

1.1. In ordine al suddetto motivo veniva formulato il seguente quesito di diritto: se, in presenza di una lavorazione riconducibile ad una espressa previsione tabellare l’assicurato può giovarsi della presunzione eziologica professionale, restando a carico dell’INAIL l’onere di dimostrare non solo che la malattia è dipesa elusivamente da cause extralavorative ma che le mansioni esercitate dal lavoratore non hanno avuto idoneità sufficiente, neppure come concausa.

Il ricorrente rileva che la malattia denunciata (adenocarcinoma) costituisce malattia professionale tabellata, così come è, altresì, tabellata la lavorazione alla quale il medesimo era addetto, in quanto comportante l’esposizione a radiazioni ionizzanti.

Da ciò conseguirebbe che, poichè l’eziologia professionale doveva ritenersi esistente per presunzione legale, il Giudice d’appello avrebbe errato nel condividere il parere del CTU, il quale aveva escluso che l’infermità denunciata dalla ricorrente fosse derivata dalla lavorazione a cui la stessa era addetta.

1.2.11 motivo, così sinteticamente esposto, non è fondato.

Oltre all’esistenza della malattia, devono anche essere provate in giudizio l’esposizione a rischio dell’agente patogeno e la contrazione della malattia nell’esercizio ed a causa della lavorazione svolta; mentre le prime due circostanze sono sempre a carico dei richiedente, trattandosi di elementi costitutivi della fattispecie, per la terza l’onere della prova, sia pure con il criterio della "probabilità qualificata" che sia suscettibile di diventare certezza giudiziaria, si atteggia diversamente a secondo che si tratti, o meno, di malattia inclusa nelle apposite tabelle predisposte dal Ministro del lavoro.

Questa Corte ha avuto occasione di ritenere specificamente come l’accertamento che sia la lavorazione sia la malattia, manifestatasi entro il periodo massimo di indennizzabilità, sono comprese tra quelle tabellate comporta l’applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall’assicurato, con il conseguente onere dell’INAIL di provare una diversa eziologia della infermità stessa ed in particolare della dipendenza dell’infermità, nel caso concreto, da una causa extralavorativa oppure del fatto che la lavorazione, cui il lavoratore è stato addetto, non ha avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa deve risultare rigorosamente ed inequivocabilmente accertato che vi è stato l’intervento di un diverso fattore patogeno, il quale, da solo o in misura prevalente, ha cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia (ex plurimis, Cass. n. 4297 del 1996; Cass. n. 14023 del 2004).

Consente il superamento della presunzione legale un giudizio di certezza di esclusione di eziologia professionale, o di inidoneità della fonte morbigena a determinare la malattia tabellata. Soltanto ove esistesse la prova della sicura eziologia diversa dal rischio professionale, si potrebbe pervenire a negare il nesso di causalità e, così, superare la presunzione posta dalla legge.

In altri termini, in relazione a malattia che si assume derivante da lavorazione inclusa nella tabella, la reiezione della domanda può trovare fondamento soltanto nell’accertamento che trattasi di malattia che neppure astrattamente può derivare dalla lavorazione tabellata, ovvero nell’accertamento che non vi è stata da parte dell’assicurato esposizione al rischio professionale, o una esposizione del tutto irrilevante, (cfr. Cass. n. 8002 del 2006, n. 4297/1996 cit.).

La Corte d’Appello di Napoli ha attuato correttamente le disposizioni di legge invocate dal ricorrente, facendo applicazione dei principi sopra richiamati.

Il Giudice dell’appello ha ritenuto che alla fattispecie in questione andavano applicate le norme di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, ritenendo che spettava al N. l’onere di provare l’esistenza della malattia e l’adibizione ad una delle lavorazioni morbigene.

Il Giudice del gravame ha effettuato un articolato, ragionato e motivato esame delle risultanze delle CTU, anche alla luce delle osservazioni del consulente di parte.

In particolare, ha posto in evidenza come il primo CTU, in esito alla valutazione di una serie di dati tecnici, riteneva che, per le mansioni svolte, l’interessato poteva essere potenzialmente esposto ad eventuali tracce di residui radioattivi dei frigoriferi da riparare, tali da non superare le condizioni massime ammissibili previste dal D.M. 2 febbraio 1971 per l’aria. Lo stesso metteva, altresì, in evidenza come l’insorgenza di adenocarcinoma gastrico era stata una componente ereditaria della famiglia dell’interessato.

La Corte d’Appello, inoltre, rilevava che la seconda consulenza tecnica d’ufficio, nel ritenere con buona approssimazione che non possa accreditarsi il nesso causale materiale tra la lavorazione cui era adibito l’interessato e il successivo sviluppo del carcinoma gastrico, sottolineava come il N. poteva solo potenzialmente essere esposto – non sicuramente esposto – ad eventuali tracce di residui radioattivi nei frigoriferi da riparare, e che tali tracce non superavano le concentrazioni massime ammissibili dal citato D.M. 2 febbraio 1971 per l’aria inalata.

La Corte napoletana, quindi, rilevava, tra l’altro, come emergeva dall’analisi critica della documentazione e dall’esame obiettivo del N. che lo stesso era portatore almeno di due fattori di predisposizione o almeno di rischio di sviluppare un carcinoma gastrico (familiarità dei due genitori, deceduti per cancro esofageo ed intestinale) e gastrite cronica, databile dal 1990); che non vi era alcuna evidenza scientificamente attendibile che infinitesimali dosi di radiazioni ionizzanti – di cui veniva postulata l’esistenza – potessero aver indotto un carcinoma gastrico; che i mezzi di protezione di cui era fornito il N. impedivano di fatto qualsiasi accesso di tali presunte radiazioni per contaminazione interna; che il periodo di sviluppo del carcinoma gastrico, come riferito dal consulente di parte, sarebbe stato di 18 anni e si discostava significativamente dal periodo indicato dall’ENEA consistente in 5-10 anni dalla presunta esposizione, che gli effetti probabilistici (o stocastici) hanno soltanto un rapporto di probabilità con la esposizione (non provata e non dimostrabile).

La Corte d’Appello riteneva, pertanto, facendo corretta applicazione della normativa in questione e con congrua motivazione, che nella fattispecie in esame non vi era prova dell’esistenza di una reale fonte morbigena in quanto non vi era prova che l’ambiente di lavoro avesse effettivamente esposto il N. all’inalazione di residui radioattivi, soprattutto dal 1975 al 1985, mentre tale prova era ragionevolmente esclusa dal 1985 in poi, come evidenziato dal CTU. Il Collegio ha, altresì, su sollecitazione della parte appellata, utilizzato i propri poteri d’ufficio per provare l’esposizione effettiva al rischio, acquisendo l’atto di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta dal N. proveniente dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, dovendo rilevare, tuttavia, che poichè si trattava di collegale medica, tale atto era privo di rilevanza processuale sostanziale, ai sensi dell’art. 147 disp. att. c.p.c. – in conformità a quanto ritenuto da questa Corte (v. Cass., Sezione Lavoro, sentenza n. 7548 del 2006) – e non forniva alcun elemento di valutazione, ai sensi dell’art. 116 c.p.c. per ritenere sussistente, nel caso di specie, la prova della causa unica dedotta e non provata malattia professionale.

2. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 116, 134, 420, 421 e 437 c.p.c., nonchè del disposto di cui all’art. 111 Cost., comma 1, sul giusto processo regolato dalle leggi. Omessa, insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

In relazione al suddetto motivo è stato formulato il seguente quesito: se la prova della causa di lavoro che grava sul lavoratore, in relazione all’entità ed all’esposizione dello stesso a fattori di rischio, va valutata anche con mezzi istruttori ritualmente dedotti e che gli stessi una volta non ammessi, senza che il Giudice espliciti le ragioni di tale omissione, determinano una violazione del giusto processo regolato dalle leggi, non di meno se la documentazione esibita proveniente da Enti pubblici, che si reputi assistita da un presunzione iuris tantum di corrispondenza al vero dei fatti in essa attestati sia idonea a vincolare l’apprezzamento giudiziale al riguardo, formando essa stessa "prova costituita" e comunque, ad offrire ulteriori significativi elementi di indagine da acquisire mediante le prove testimoniali.

2.1. Il motivo non è fondato.

Occorre rilevare che il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, questa Corte deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Cass., ord. n. 17915 del 2010, Cass., sentenza n. 3004 del 2004). In ogni caso, il mancato esame di un’istanza istruttoria può dar luogo al vizio di omessa o insufficiente motivazione solo se le risultanze processuali non o mal valutate siano tali da invalidare l’efficacia probatoria delle altre sulle quali il convincimento si è formato, onde la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base (citata sentenza n. 3004 del 2004). Nella specie il ricorrente non specifica le prove che non sarebbero state ammesse, nè offre indicazioni sui testi, salvo affermare che dalle stesse e non dalla CTU potevano alcune emergere circostanze a suo avviso rilevanti;

contrasta le risultanze della CTU. Il motivo di ricorso, come articolato, pertanto, si risolve essenzialmente, pur se titolato come violazione di legge e come vizio di motivazione, nella prospettazione di una diversa analisi del merito della causa, inammissibile in sede di legittimità, nonchè nella pretesa di contrastare il risultato dell’attività svolta dalla corte di appello in ordine alla valutazione ed all’apprezzamento dei fatti e delle risultanze probatorie.

Ciò, ancor più, ove si consideri che la Corte d’Appello, in esito alle argomentazioni già sopra riportate, ha affermato che da alcun altro atto del processo si evince la esposizione al rischio e di conseguenza il giudice di appello non può esercitare i suoi poteri di ufficio in assenza di allegazioni delle parti e/o di fatti ammissibili e rilevanti nella direzione della richiesta prova dell’esposizione ad una fonte morbigena.

3. Con il terzo motivo di impugnazione è denunciata violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 74 in rapporto agli artt. 116, 191, 194 e 201 c.p.c.. Omessa, insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

In relazione a detto motivo di ricorso è stato proposto il seguente quesito: se i rilievi contenuti in una consulenza di parte, portando a conclusioni diametralmente opposte a quelle contenute nella consulenza tecnica d’ufficio, impongono al Giudice di esprimere le ragioni del proprio convincimento in termini tali da consentire il controllo del processo logico adottato per pervenire ad esso e se il recepimento acritico delle conclusioni del consulente tecnico, essendo il risultato di una omessa od errata valutazione delle critiche rivolte a dette conclusioni, determinano vizio di insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio.

3.1. Il motivo non è fondato, per le ragioni già esposte con riguardo all’esame del secondo motivo, a prescindere dal rilievo che il ricorrente non contestualizza il richiamo del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 74, relativo alla definizione della inabilità permanente assoluta e parziale e alla relativa rendita, e che la Corte d’Appello, come si rileva dalla motivazione della sentenza, ha osservato il principio del rispetto del contraddittorio nell’esame delle risultanze delle consulenze tecniche e non ha aderito acriticamente alle stesse.

4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

5. Nulla per le spese trovando applicazione, ratione temporis, l’art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo precedente all’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2003, n. 326.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-12-2010) 26-01-2011, n. 2727 Misure cautelari

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il P.M. presso il tribunale di Nicosia ricorre per Cassazione avverso l’ordinanza emessa il giorno 5.7.2010 del tribunale di Caltanissetta che rigettava l’appello proposto dal predetto P.M. avverso l’ordinanza 1.6.2010 del gip presso il predetto tribunale, di rigetto della richiesta di applicazione della misura cautelare nei confronti di F.S., indagato del delitto di omicidio ai danni di B.M., deducendo omessa valutazione sugli indizi di colpevolezza e sulle esigenze cautelari.

In sede di udienza il difensore dell’imputato ha depositato memoria chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile anche per essere stato depositato l’atto di impugnazione nella segreteria dell’Ufficio del P.M. e non, invece, come prescrive l’art. 311 c.p.p., comma 3, presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Il ricorso è sì inammissibile, ma per il tentativo di sovrapporre alle valutazioni del giudice di merito, basate sul quadro contraddittorio indiziario, la rivisitazione sul valore di circostanza già prese in esame anche per escludere l’insussistenza delle esigenze cautelari. Certo l’inammissibilità, sul versante del rispetto della procedura relativa alla presentazione dell’impugnazione, come proposta dalla difesa dell’imputato, non coglie nel segno, per essere stata poi la dichiarazione di ricorso trasmessa, previa annotazione e sottoscrizione del segretario della Procura, alla cancelleria del giudice che ha emesso la decisione.

Il F.S. aveva reagito ad un tentativo di rapina ad opera di due malviventi ingaggiando una colluttazione con uno dei due, per l’appunto il B.M., che riusciva a disarmare della pistola in suo possesso. La rappresentazione dell’ulteriore evoluzione della azione era affidata alle testimonianze di S. M.C. e di S.S., per la verità contraddittorie nella misura in cui alcune dichiarazioni erano nel senso che lo sparo, che attinse il B., era stato esploso dall’indagato mentre egli si allontanava, altre invece che collocavano lo sparo nel momento in cui il B. si avvicinava minaccioso all’indagato, per poi accingersi ad allontanarsene di nuovo, nella frazione di tempo successivo. Il giudice di merito ha analizzato le singole deposizioni dei testi e ne ha tratto la convinzione di un quadro probatorio equivoco, con chiari elementi contraddittori, tanto da far dubitare se lo sparo fu accidentale ovvero posto in essere in una situazione, anche putativa, anche colposa, legittimante la legittima difesa.

Il giudice di appello,poi, ha motivato congruamente sulla insussistenza delle esigenze cautelari con la prospettazione di circostanze per nulla considerate dal ricorrente, quali la personalità dell’imputato l’impraticabile prognosi di reiterazione del reato, o di fuga o anche di inquinamento probatorio.

Svolgere il tentativo di sovrapporre alle congrue valutazioni giudiziali altre, improntate ad una logica diversa, ma incapaci di denunciare una manifesta contraddittorietà o illogicità del discorso giustificativo giudiziale, costituisce operazione non consentita in sede dei legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19-11-2010) 10-02-2011, n. 4957 Revoca e sostituzione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

T.F. propone personalmente ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 30-8-2010 del Tribunale della Libertà di Bologna che ha rigettato l’appello da lui proposto avverso l’ordinanza del Corte di Appello di Bologna del 12-8-2010 con la quale era stata rigettata l’istanza di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere.

T.F. è cautelato in carcere dal 26-3-2009 per il reato di cui all’art. 624 bis, nn. 2 e 5 commesso ai danni di A. A., così limitato il titolo cautelare dal Tribunale del Riesame con provvedimento del 10-4-2009, che ha annullato l’ordinanza dispositiva della misura in relazione al reato di tentato omicidio in danni della stessa A. più altri.

Il T. per tale procedimento è stato condannato con sentenza del 23-12-2009 per i reati di tentato omicidio, furto in abitazione danneggiamento e minaccia alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione ed ha applicato al medesimo la misura di sicurezza ad una casa di cura e custodia per anni uno. L’imputato era già sottoposto nell’ambito di altro procedimento pendente davanti all’autorità giudiziaria di Rimini all’assegnazione all’ospedale psichiatrico giudiziario ininterrottamente dal 3.07.2010 fino al 20.04.2010, misura revocata con provvedimento emesso il 19.04.2010 dal Gip del Tribunale di Rimini;

T. ha presentato personalmente in data 9.08.2010 istanza ex art. 299 c.p.p. volta ad ottenere la revoca della misura carceraria o la sostituzione con altra misura non custodiate, ovvero con quella degli arresti domiciliari presso l’abitazione in Rimini messa a disposizione dai genitori, istanza motivata sull’insussistenza della pericolosità sociale a fronte dell’esito, in tal senso, della perizia psichiatrica disposta nel procedimento riminese, perizia che ha determinato la revoca della misura di sicurezza; ha inoltre affermato che in base all’annotazione dei CC di Savignano sul Rubicone dell’8.03.2010 verrebbe meno l’attendibilità dei testimoni che avevano assistito all’episodio di tentato omicidio, avendo gli stessi cambiato versione;

Tale istanza è stata rigettata dalla Corte d’Appello (giudice attualmente procedente a seguito dell’impugnazione della sentenza di primo grado) ritenendo insussistenti elementi di novità idonei a condurre ad una diversa valutazione del quadro indiziario e cautelare, anche in considerazione della recente decisione di applicare la misura carceraria per il reato di tentato omicidio (adottata dalla medesima Corte d’Appello sulla scorta di una valutazione di allarmante pericolosità della condotta e della personalità del prevenuto);

Avverso la suddetta decisione l’imputato ha presentato personalmente appello ribadendo le medesime argomentazioni dedotte nell’istanza de libertate;

all’udienza cautelare è comparso solo il solo difensore, mentre l’imputato non era presente; la Direzione della Casa Circondariale di (OMISSIS) faceva pervenire una nota in cui sì evidenziava che T. si era rifiutato di consegnarsi alla scorta per la traduzione (pur avendo preventivamente richieste di partecipare all’udienza) e di firmare la dichiarazione di rinuncia.

Con i motivi di ricorso denunziava la illogicità delle argomentazioni usate dal Tribunale del riesame;

contraddittorietà ed illogicità in ordine alla pericolosità sociale dell’imputato;

violazione di legge per erronea applicazione art. 284 comma 5 bis c.p.p. e art. 283 c.p.p e art. 274 c.p.p..

Veniva presentata dall’imputato memoria difensiva.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perchè manifestamente infondato.

In ordine all’episodio della mancata traduzione dal carcere di S. Vittore a Bologna per l’udienza del 3-8-2010 il Tribunale di Bologna ha ritenuto, con adeguata e non contraddittoria motivazione, che il rifiuto del T. a salire sul furgone per la traduzione a Bologna, non giustificata da alcuna patologia equivalesse a rinunzia alla partecipazione all’udienza.

Infatti la patologia denunziata dall’imputato – attacchi di panico – non era documentata da alcun certificato medico e non era in atto al momento della traduzione.

Anche la certificazione medica prodotta dall’imputato nel presente giudizio non certifica l’esistenza di tale patologia.

Non ricorre neanche la dedotta violazione di legge in quanto il Tribunale di Bologna ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per concedere una misura meno affittiva della custodia in carcere tenendo conto di tutti i requisiti e di tutti gli elementi indicati dagli art. 284 c.p.p., comma 5 bis e art. 283 c.p.p e art. 274 c.p.p., rilevando inoltre che i motivi contenuti nel ricorso dell’imputato non avevano alcun elemento di novità rispetto al precedente quadro indiziario.

In relazione alla pericolosità sociale pericolosità intesa come rischio di reicidivanza di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c), il Tribunale ha osservato che l’imputato è stato condannato il primo grado per un grave gesto, incontrollato ed estremamente pericoloso per l’incolumità dei vicini di casa, che ha cercato di investire con la propria autovettura, nell’ambito di una acerba conflittualità creatasi sostanzialmente a causa dei disturbi della personalità del T. (si procede presso l’A.G. di Rimini per il reato di stalking). A fronte dell’allarmante pericolosità del prevenuto, il mero decorso del tempo non vale ad attenuare le ravvisate esigenze cautelari che, peraltro, non si prestano ad essere salvaguardate con misure diverse dalla custodia in carcere. Misure non custodiali lascerebbero il prevenuto libero di reiterare le medesime condotte criminose e la misura domiciliare non è applicabile in considerazione della condanna ostativa ex art. 284 c.p.p., comma 5 bis per evasione divenuta irrevocabile nel 2006.

A tale motivazione,il T. ha proposto una impugnazione generica e aspecifica che si è limitata a riproporre i motivi già avanzati davanti al tribunale di Bologna. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 25-02-2011, n. 198 Esami di maturità Studenti

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Svolgimento del processo

Con il ricorso in oggetto, parte ricorrente espone di essere allieva della classe 5, sezione 8, del Liceo scientifico parificato salesiano Valsalice di Torino e di aver sostenuto, nel giugno e nel luglio 2007, l’esame di Stato, in esito al quale si è vista attribuire dalla Commissione TOPS00028, punti 27/100 per le prove scritte, punti 14/100 per il colloquio orale e cosi, aggiunto a quei risultati il credito scolastico maturato, di punti 10/100, complessivamente punti 51/100, votazione che comportò il non superamento dell’esame.

Secondo parte ricorrente, il provvedimento in epigrafe indicato sarebbe illegittimo, per i seguenti motivi:

1 – Violazione dell’art. 3, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241, nonché dell’art. 13, comma 9, dell’ ordinanza ministeriale 15 marzo 2007, n. 26. Carenza assoluta di motivazione.

2 – Ulteriore violazione dell’art. 3, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241, nonché dell’art. 3, commi 2 e 3, della l. 10 dicembre 1997, n. 425, come novellato dall’art. 1 della l. 11 gennaio 2007, n. 1, e violazione dell’art. 12, comma 7, terzo alinea, dell’ ordinanza ministeriale 15 marzo 2007, n. 26. Carenza assoluta di motivazione.

3- Violazione ed assoluta obliterazione dell’art. 12, comma 7, quarto alinea, dell’ ordinanza ministeriale 15 marzo 2007, n. 26, atteso che la ricorrente è affetta da dislessia (come attesta la documentazione medica che parte ricorrente produce sub doc. 13).

4 – Violazione dell’art. 3, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 13, comma 10, dell’ ordinanza ministeriale 15 marzo 2007, n. 26. Carenza assoluta di motivazione. Eccesso di potere per manifesta illogicità.

5 – Violazione dei principi generali in materia di verbalizzazione delle riunioni degli organi collegiali della P.A. Violazione dell’art. 97 della Costituzione in riferimento ai principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. Violazione dell’art. 13, commi 9 e 10, dell’ ordinanza ministeriale 15 marzo 2007, n. 26.

6- Violazione dei criteri di giudizio della prima prova scritta fissati dalla Commissione il 22 giugno 2007. Eccesso di potere per incompetenza ed illogicità.

7- Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Ulteriore violazione dei criteri di giudizio della seconda prova scritta fissati dalla Commissione il 22 giugno 2007.

8 – Violazione dei criteri di giudizio della terza prova scritta fissati dalla Commissione il 22 giugno 2007. Eccesso di potere per illogicità.

9 – Violazione dell’art. 16, comma 2, ultimo periodo, e comma 4, dell’ ordinanza ministeriale 15 marzo 2007, n. 26. Eccesso di potere per illogicità.

10 – Ulteriore violazione dell’art. 16, comma 2, ultimo periodo, e comma 4, dell’ ordinanza ministeriale 15 marzo 2007, n; 26. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed illogicità.

Si costituivano le Amministrazioni intimate chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 19 gennaio 2011, il ricorso veniva posto in decisione.
Motivi della decisione

Rileva il Collegio, in primo luogo, in relazione al terzo motivo di ricorso e alla situazione di dislessia che riguarda la ricorrente, che è pur vero che l’ordinanza ministeriale prevede alcune facilitazioni per i candidati affetti da dislessia, ma tale patologia non può essere evidenziata solo in occasione dello svolgimento dell’esame di Stato.

La normativa all’epoca vigente (d. lgs. 16 aprile 1994, n. 97, art. 312 e seguenti), nei casi di specie, prevede, ai fini della tutela del discente affetto da tali patologie, un’attività di sostegno da svolgersi nel corso dell’anno scolastico.

Infatti, è bensì vero che il legislatore, con le disposizioni di cui all’art. 16 l. 5 febbraio 1992, n. 104, ha previsto percorsi formativi individualizzati per soggetti portatori di handicap, finalizzati alla corretta considerazione, anche in sede di esame, delle reali capacità del soggetto. Ma per poter beneficiare delle forme di aiuto e tutela contemplate dal legislatore, sarebbe stato necessario che le patologie affliggenti la ricorrente venissero certificate formalmente all’inizio dell’anno scolastico onde consentire l’espletamento, mediante "attività integrativa e di sostegno", dell’iter differenziato previsto dalla legge.

In difetto della attivazione di tale specifico percorso, i criteri valutativi della Commissione nei riguardi della ricorrente non potevano che essere quelli generali, valevoli indistintamente per tutti i candidati (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 10 aprile 2003, n. 1908).

Inoltre, si deve osservare che l’alunno dislessico, con disturbi nel linguaggio e nell’apprendimento, ha pieno diritto a ricevere un trattamento didattico differenziato e adeguato alle specificità del suo caso, ma la sua patologia non precostituisce alcuna garanzia di promozione né lo esonera dal giudizio relativo all’impegno dimostrato negli studi (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. I, 16 novembre 2009, n. 2549).

Pertanto, il terzo motivo di ricorso è infondato.

In relazione ai motivi uno, due e quattro, il Collegio deve preliminarmente chiarire che in sede di esame di maturità, la predeterminazione di criteri di correzione e valutazione non necessita di particolare motivazione, costituendo una operazione che consente, a valle, la verifica della necessaria correlazione tra i giudizi finali e i predeterminati criteri di valutazione; sotto tale profilo, infatti, l’art. 3 della l. n. 241 del 7 agosto 1990 prevede l’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo (ossia dell’atto finale, conclusivo del procedimento), destinato a produrre effetti esterni, e non dell’atto che, come quello di predeterminazione dei criteri di valutazione, costituisce atto interno, endoprocedimentale (cfr. T.A.R. Sardegna, sez. I, 30 dicembre 2009, n. 2692).

Rispetto alla legge n. 24190 non può prevalere una norma di rango inferiore come l’ordinanza ministeriale (relativamente alle specifiche norme invocate), laddove sembra prevedere una motivazione anche per l’atto interno di fissazione dei criteri di correzione (in realtà, ma sul punto, come detto, non è necessario diffondersi stante l’insussistenza che il Collegio ritiene di dover affermare dell’obbligo di motivazione dell’atto endoprocedimentale, l’ordinanza si riferisce ad una coerenza sostanziale dei criteri adottati, coerenza che, nella specie, non è revocabile in dubbio).

Inoltre, criteri come quelli stabiliti nel caso in esame e, in generale, nei casi di valutazione nell’esame di Stato (aderenza alla traccia e conoscenza specifica degli argomenti richiesti, padronanza della lingua, capacità logico espressive, coesione e coerenza argomentativa, capacità di elaborazione critica e originalità, comprensione generale del brano proposto, scelta lessicale e resa corretta in lingua italiana, ecc.) costituiscono parametri di motivazione del giudizio finale, per cui pretenderne la motivazione sarebbe come pretendere la motivazione del motivo della valutazione finale (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 5 marzo 2003, n. 359).

Essi non sono motivabili se non con l’esigenza di verificare la maturità e la preparazione complessiva del candidato; la loro motivazione è in re ipsa, e anche se la Commissione avesse provveduto a giustificarli, non avrebbe potuto che adottare clausole di stile, come, appunto, l’esigenza di verificare la suddetta maturità e preparazione.

Tutte le censure relative (uno, due e quattro dei motivi di ricorso), sono, pertanto, manifestamente infondate.

Nel caso di specie, infatti, sussiste la griglia di valutazione predisposta (la Commissione ha approvato detti criteri come da verbali nn. 10, 11 e 12, in atti, con riferimento alle prove scritte, alla terza prova e alla prova orale), che contiene predeterminati parametri che danno preciso conto dei meccanismi di espressione del giudizio, al fine di consentirne il controllo di legittimità, permettendo di giungere dall’espressione articolata di punti; valutazione dalla quale discende l’individuazione del voto da attribuire.

Infatti, la valutazione complessiva costituisca sempre l’esito di una serie di giudizi singoli, rispetto ai quali la votazione non può che rappresentare una sintesi.

Senza fondamento è anche il quinto motivo di ricorso con il quale si contestano le risultanze dei verbali nn. 10 e 12; in primo luogo, le cancellazioni e le irregolarità alle quali si appiglia la difesa della ricorrente costituiscono, appunto, mere irregolarità, non incidendo sulla legittimità della valutazione; quanto alla formulazione e alla scelta del testo relativo alla terza prova scritta e per lo svolgimento della medesima, il verbale di riferimento è il n. 11, in data 25 giugno 2007: le correzioni della prima e della seconda prova si sono svolte in data 22 giugno 2007, secondo il calendario stabilito dalla Commissione, in data antecedente al 25 giugno 2010, in cui si è svolta la terza prova scritta.

Anche il sesto motivo di ricorso è infondato; infatti, la discrasia lamentata, anche sotto questo profilo, è priva di incidenza sostanziale, atteso che se la censura fosse accolta, non si legittimerebbe certo la ricorrente ad ottenere il giudizio di maturità; infatti, la sottrazione illegittima di 0,5 punti nel caso di specie non le consentirebbe il raggiungimento della sufficienza, stabilita in punti 60/100, atteso che all’esito finale la candidata ha riportato la valutazione di punti 51/100.

Anche il settimo motivo di ricorso è infondato, sia in quanto le risposte previamente necessarie per i quesiti di cui al motivo di ricorso erano cinque (dunque si spiega la pretermissione della valutazione del sesto quesito), sia in quanto, più in generale, la predeterminazione dei criteri, come detto, è avvenuta legittimamente, e le valutazioni sono confutabili soltanto ove emergano vizi macroscopici di irrazionalità, nella specie non evidenziabili.

Anche l’ottavo motivo di ricorso è infondato; infatti, la discrasia lamentata, anche sotto questo profilo, come per quello precedente, è priva di incidenza sostanziale, atteso che se la censura fosse accolta, non si legittimerebbe certo la ricorrente ad ottenere il giudizio di maturità; infatti, la sottrazione illegittima di 0,5 punti nel caso di specie non le consentirebbe il raggiungimento della sufficienza, stabilita in punti 60/100, atteso che all’esito finale la candidata ha riportato la valutazione di punti 51/100.

Infine, i motivi n. 9 e n. 10, relativi alla prova orale, sono infondati, atteso che è naturale che una discussione sulle prove scritte implichi una partecipazione attiva della candidata; nel caso in esame, l’assoluta incertezza della discente non ha consentito una discussione approfondita in relazione alle prove scritte che, dunque, si è limitata legittimamente ad una mera presa visione, con una valutazione di "molto incerta" che, appare, quindi, fin generosa in relazione alla prestazione dell’allieva, che ha, in realtà, dimostrato la propria limitata preparazione, in quell’esame di maturità, in tutte le prove affrontate.

Infine, e conclusivamente, si deve comunque osservare che la valutazione della Commissione di esame della maturità, così come quella dei Consiglio di classe in ordine al profitto conseguito da un alunno, costituiscono espressione di un giudizio tecnicodidattico sindacabile dal giudice di legittimità soltanto per vizi logicogiuridici, che ne evidenzino la contraddittorietà o l’incongruenza rispetto alla obiettiva situazione di fatto od a precedenti valutazioni sull’andamento scolastico dell’alunno medesimo (cfr., ex multis, T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 20 settembre 2004, n. 6506), vizi logicogiuridici che, nella specie non si ravvisano, come detto.

Pertanto, alla luce delle predette argomentazioni, il ricorso deve essere respinto, in quanto infondato.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

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