Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-05-2011, n. 11067 Divorzio

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Siracusa, con sentenza non definitiva del 28.7.1998, ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi R.M. R. e S.A.A. a cui carico ha posto il contributo per il solo mantenimento del figlio minore. Nelle more del procedimento, proseguito in ordine alle condizioni della separazione ed ancora in fase istruttoria, il Tribunale di Gela, con sentenza 28.12.2001, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio confermando il contributo di mantenimento per il solo figlio a carico del padre.

Il Tribunale di Siracusa, con sentenza 3.8.2005, ha respinto la domanda della R. d’attribuzione a suo favore dell’assegno di mantenimento e quest’ultima ha impugnato il provvedimento innanzi alla Corte d’appello di Catania che ha dichiarato lo S. tenuto a versare alla R. l’assegno mensile di Euro 154,94 stabilito dal Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 708 c.p.c. dal 14.2.92 fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.

La R. si è quindi rivolta al Tribunale di Gela per chiedere che ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 9 provvedesse a porre a carico dello S. assegno alimentare dal 28.7.98, data della sentenza non definitiva di separazione, o dal 1 gennaio 2003, data del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, ed il Tribunale ha disposto che l’assegno, nella misura già stabilita, fosse versato dal 10.11.2006.

Entrambe le parti hanno proposto reclami alla Corte d’appello di Caltanissetta che, con ordinanza depositata il 20 luglio 2007, li ha respinti.

Avverso questo provvedimento R.M.R. ricorre per cassazione con due motivi.

L’intimato, costituitosi con controricorso, ha proposto a sua volta ricorso incidentale non resistito dalla ricorrente principale ed ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Il P.G. ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.

Il collegio ha disposto farsi luogo alla motivazione semplificata.

La ricorrente denuncia con entrambi i motivi vizio di motivazione: 1^ in ordine all’esiguità dell’assegno di mantenimento; 2^ in ordine alla sua decorrenza.

Nessuno dei motivi (e peraltro il secondo non è affatto argomentato) illustra la sintesi conclusiva illustrativa del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, nè le ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione, secondo quanto prescrive il disposto dell’art. 366 bis c.p.c..

La ricontrata omissione determina l’inammissibilità del ricorso.

Analoga sorte merita il ricorso incidentale la cui censura, all’esito della sua illustrazione, non si è tradotta nel quesito di diritto che, secondo quanto prescritto dall’art. 366 bis c.p.c., deve tendere all’enunciazione del principio di diritto ovvero a "dicta" giurisprudenziali sulla questione addotta che, sollecitando la funzione nomofilattica di questa Corte, individui la regula juris applicabile al caso concreto. La reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione integrale delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Compensa per l’intero le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003, art. 52, comma 5, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-03-2011) 29-03-2011, n. 12847 Ricorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il GUP di Nola con sentenza del 20-25.10.2010 ha prosciolto D.V.A. dall’imputazione di calunnia in danno dell’ex coniuge G.R. (accusato di maltrattamenti, violazione degli obblighi di assistenza, ingiurie e violenza), perchè il fatto non costituisce reato. Dato atto che la vicenda si inseriva in un contesto familiare dove la donna manifestava enormi difficoltà anche psichiche nella gestione del figlio comune, affetto da grave patologia, e che l’indagine si era risolta nell’acquisizione delle due versioni dei protagonisti e di documentazione, il GUP argomentava essere "incongruo voler evincere una granitica volontà calunniatoria in capo alla prima essendo palese che ben può quest’ultima essere il precipitato di un putativo convincimento orientato erroneamente in tal senso". 2. Ricorre per cassazione il pubblico ministero, denunciando inosservanza della legge penale in relazione all’art. 368 c.p. e "illogicità" della sentenza ex art. 606 c.p.p., lett. E. Secondo il ricorrente il GUP non avrebbe considerato la "perseveranza" dell’imputata nel sollecitare l’autorità giudiziaria, nè si potrebbe "lasciare che passi il principio che il nervosismo e le fibrillazioni tra ex coniugi permettano ad uno di ripetere più denunce ai danni dell’altro coniuge che, subendo una calunnia, si veda assolto il proprio calunniatore con la giustificazione che manca l’elemento soggettivo del reato".

In particolare la prima denuncia, in seguito alla quale il G. era stato iscritto nel registro ex art. 335 c.p.p. per i reati ex artt. 570, 572, 594 e 612 c.p., e l’archiviazione aveva evidenziato la mancanza di alcun elemento di prova di quanto denunciato. La "sentenza impugnata" sarebbe poi "illogica" in ragione della sufficienza del dolo generico, irrilevante la preesistente conflittualità tra le parti.

2.1 Il difensore della D.V. ha depositato, con specifico riferimento all’odierna udienza, memoria di confutazione del ricorso.

E’ acquisita attestazione di avvenuta notificazione dell’avviso alla parte civile.

3. Il ricorso è intempestivo, il che assorbe il rilievo successivo di assoluta genericità del contenuto.

Comunicato alla procura generale il deposito della sentenza in data 2.11.2010, il ricorso reca la data del 30 novembre e risulta spedito il successivo due dicembre: non è stato pertanto osservato il termine di quindici giorni, pertinente alla fattispecie procedimentale che ci occupa, che, nel caso della parte pubblica che non ha partecipato al processo, decorre dalla positiva comunicazione del deposito della sentenza.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 12-04-2011, n. 2253

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1). Con il ricorso n. 22 del 2004, proposto al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, le sig.re F. M. e F. T. – contitolari di due concessioni demaniali marittime su alcuni immobili attigui, siti nella zona portuale di Viareggio, in via Paolo Savi nn. 385 e 387, di cui la prima (n.15/2002) riguardante una porzione di fabbricato da destinare ad uso magazzino ed ufficio e la seconda (n.46/2002) avente ad oggetto un adiacente immobile da adibire "ad uso riparazione natanti e casa di guardianaggio" impugnavano, chiedendone l’annullamento per dedotti motivi di legittimità di violazione di legge ed eccesso di potere in diversi profili, -formulando altresì domanda di risarcimento del danno – le determinazioni nn. 4172 e 4173 del 29/10/2003, a firma del dirigente del Settore 6, sviluppo economico e attività portuali, del Comune di Viareggio, con cui era dichiarata la decadenza delle perdette concessioni demaniali marittime n.15/2002 e n. 46/2002, nonché la nota dello stesso dirigente n. 2127 del 3/11/2003.

Per entrambe le concessioni, la decadenza era pronunziata in applicazione dell’art. 47 cod. nav. ricorrendo gli estremi, in esito ad accertamenti ispettivi, di "non uso continuato durane il periodo fissato a questo effetto nell’ atto di concessione".

Con successivi motivi aggiunti, erano altresì impugnati ulteriori atti concernenti il rapporto concessorio ed in particolare:

– le note del Comune di Viareggio nn. 238 e 239 del 14 febbraio 2005, recanti richiesta di versamento di alcune somme a titolo di indennità per illegittima occupazione

– le note comunali nn. 123 e 124 del 17 gennaio 2006, aventi oggetto la richiesta di versamento di ulteriori somme a titolo di indennità per illegittima occupazione nell’anno 2005

– i provvedimenti nn. 36465 e. 36466 del 5 giugno 2006, con i quali il Comune di Viareggio ha ingiunto alle ricorrenti di rimuovere, rispettivamente, il manufatto oggetto della decaduta concessione demaniale n. 15/2002 e di liberare e consegnare le chiavi del manufatto oggetto della decaduta concessione demaniale marittima n.46/2002, nonché, ancora, della nota comunale n. 399908 del 19 giugno 2006, avente ad oggetto la richiesta di conguaglio di canoni e di indennizzi per abusiva occupazione;

– le note comunali n. 49586 del 28 luglio 2006 e n. 53926 del 17 agosto 2006, di trasmissione del verbale in data 4 agosto 2006 di consegna dei beni in concessione;

– le note comunali del 27 febbraio 2007, di reiezione delle istanze di affidamento in gestione, ai sensi dell’art. 45 bis cod. nav., delle concessioni demaniali marittime n. 46/2002 e n. 15/2002.

Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il Tribunale regionale adito respingeva il ricorso.

La medesima sentenza è stata appellata dalle sig.re F. M. e F. T., che con articolati motivi hanno contraddetto le conclusioni del primo giudice insistendo – anche in sede di note conclusive – nelle domande tutte, sia di annullamento che risarcitorie, formulate in primo grado.

Si è costituito in giudizio il Comune di Viareggio, che ha contraddetto i motivi di appello e chiesto la conferma della sentenza impugnata.

All’udienza dell’8 marzo 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2). Ritiene la Sezione che l’appello sia infondato e che la sentenza impugnata meriti conferma.

2.1). Risulta infondato il primo mezzo di impugnativa, con il quale si sostiene il contrasto degli atti di decadenza con l’art. 47, lett. b, del cod. nav., in assenza di una specifica clausola negli atti concessori che indichi il periodo di non uso continuato, il cui decorso comporti l’effetto estintivo della concessione.

La lett. b) del menzionato art. 47 – ove è prevista l’ipotesi di decadenza della concessione demaniale marittima "per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell’atto di concessione, o per cattivo uso" – nel suo significato letterale si limita a precisare la concomitanza del periodo di non uso continuativo con quello di durata ed efficacia della concessione, ma non implica che la decadenza possa essere dichiarata solo ed in virtù di apposita clausola che, di volta in volta, stabilisca la durata del comportamento omissivo del concessionario.

Accedere alla tesi prospettata dalle appellanti, come esattamente posto in rilievo dal resistente Comune di Viareggio, determinerebbe l’irragionevole conseguenza che – in assenza di una clausola che fissi il periodo di non uso sanzionabile con la decadenza – resterebbe precluso avvalersi del disposto di cui alla lett. b) dell’ art. 47, cod. nav., pur in presenza di grave e permanente non utilizzo del bene assegnato in concessione.

Deve, quindi, escludersi che, agli effetti della decadenza del titolo concessorio, la situazione di non uso possa assumere rilievo nei soli limiti temporali ed effetti eventualmente previsti nel disciplinare di concessione.

2.2). Diversamente da quanto argomentato dalle ricorrenti, l’Amministrazione non è pervenuta alla pronunzia di decadenza sulla base di un insufficiente accertamento istruttorio ed in assenza di una puntuale verifica del mancato utilizzo del bene demaniale.

Gli accessi disposti col sopralluogo sono stati plurimi e tutti con riscontro di un mancato utilizzo nell’attualità dei beni in concessione.

Con gli accertamenti "in loco", fanno sistema le osservazioni dei destinatari del provvedimento finale – cui è stato assegnato un termine congruo per interloquire – che non hanno introdotto nel procedimento elementi significativi sull’utilizzo dei beni in concessione per gli scopi che ne avevano determinato il rilascio.

Occorre precisare che la "proficua utilizzazione della concessione…. per un uso che, a giudizio dell’ amministrazione, risponda ad un rilevante interesse pubblico" ( art. 37 cod. nav.), costituisce elemento di discrimine e qualificante per la costituzione sul bene demaniale dell’uso speciale in luogo di quello generale. Segue, in costanza del rapporto concessorio, il controllo dell’ente concedente sulla finalizzazione della concessione alla scopo per la quale è stata rilasciata e l’obbligo collaborativo del concessionario di fornire ogni elemento circa l’osservanza del disciplinare di concessione.

I due atti concessori individuano puntualmente lo scopo del loro rilascio: la n. 15/2002 per "mantenervi un manufatto ad uso magazzino ed ufficio"; la n. 46/2002 "per uso riparazione natanti e casa guardianaggio". E’ di tutta evidenza che gli usi consentiti si collegano a specifiche attività che sono il deposito, con connesse attività di gestione, e le riparazioni nautiche.

Alla reiterata verifica dell’assenza dell’utilizzo che aveva costituito giustificazione del rilascio delle concessioni, ha fatto correttamente seguito la comminatoria di decadenza ai sensi dell’ art. 47, lett. b), cod. nav.

2.3). In contrario a quanto dedotto dalle ricorrenti, non vi è contraddittorietà fra la motivazione dei provvedimenti di decadenza del 29 ottobre 2003 – fondata sul riscontro dell’assenza di ogni attività che sia espressione dell’ uso del bene in concessione – e il richiamo, nelle premesse nelle ingiunzioni di sgombero e rimozione del 5 giugno 2006, all’accertamento del "permanere dello stato di mancata utilizzazione della concessione demaniale marittima rispetto agli scopi per i quali era stata assentita".

In entrambe le ipotesi assume rilievo, ai fini dell’adozione degli atti di estromissione dal godimento dei beni demaniali, la carenza del loro utilizzo che, come in precedenza esposto, per previsione provvedimentale si caratterizza per specificità e non ammette succedanei. Né l’attualità dell’uso può ricondursi al rimessaggio gratuito di canoe consentito ad una associazione sportiva, trattandosi di un utilizzo che in alcun modo integra ed esaurisce le plurime finalità per le quali sono state a suo tempo rilasciate le concessioni marittime.

2.4). Le sig.re F. reiterano le doglianze di violazione di legge ed eccesso di potere avverso l’ordinanza 36465 del 5 giugno 2006, con la quale è stata ingiunta la rimozione del manufatto esistente sull’ area oggetto della concessione n. 15/2002.

L’Amministrazione ha, in prosieguo, consentito la cessione verso corrispettivo del manufatto al concessionario subentrato nel godimento del bene demaniale e, pertanto – come prospettato dalle stesse ricorrenti – deve darsi atto della cessazione della materia del contendere in ordine al presente capo di impugnativa.

2.5). L’Amministrazione, infine, con le determinazioni del 27 febbraio 2007 ha correttamente negato l’autorizzazione all’affidamento a terzi, ai sensi dell’art. 45 bis cod. nav., delle attività oggetto di concessione, sul duplice rilievo che nell’ambito delle concessioni in argomento "non viene svolta alcuna attività" e della "litispendenza in atto" in ordine al prosieguo del rapporto concessorio.

Il Comune di Viareggio nel corso del 2005 e del 2006 ha monitorato con periodici sopralluoghi – di cui ha offerto documentazione – il mancato utilizzo dei beni in concessione, restati nella disponibilità delle sig.re F., e in nessun caso è emersa l’adibizione dei beni stessi a specifiche attività, né sono stati offerti contrari elementi di prova, salvo il richiamo al rimessaggio gratuito di canoe appartenenti a società sportiva, che non identifica all’evidenza un’attività suscettibile di trasferimento a terzi secondo quanto previsto dall’art. 45 bis cod. nav.

Inoltre, la disponibilità da parte delle appellanti del bene demaniale in virtù di provvedimento di sospensione cautelare degli atti di decadenza, si caratterizza per temporaneità ed è esposto alla cessazione, in caso di conclusione del contenzioso con soccombenza del concessionario. Ciò giustifica la scelta del Comune – che si caratterizza per ampia discrezionalità – di non consentire, in pendenza del contenzioso, la costituzione sui beni demaniali di posizioni di godimento di altri soggetti che, in prosieguo, potrebbero rendere più difficoltoso il loro recupero e la scelta del nuovo concessionario, ovvero la destinazione agli scopi di rilievo pubblico ad essi peculiare.

2.6). Poiché non sussistono i dedotti vizi sostanziali, la violazione della regola procedimentale che impone la previa comunicazione del preavviso di rigetto assume, nella specie, un rilievo solo formale e, in base al principio di cui all’art. 21 octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, quale introdotto dall’art. 14 della legge n. 15/2005, non esplica effetti vizianti del provvedimento gravato che possano determinare il suo annullamento, dal momento che il Comune non avrebbe potuto emanare provvedimenti aventi un contenuto diverso.

All’infondatezza dei motivi segue il rigetto dell’ appello.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano per il presente grado di giudizio in euro 5000,00 (cinquemila/00) in favore del Comune di Viareggio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello n. 6680 del 2009, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna le appellanti al pagamento – in solido tra loro – delle spese del giudizio che si liquidano come in motivazione in euro 5000,00 (cinquemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 14-04-2011) 03-05-2011, n. 17055

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ena.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A.P.P. ricorre per cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato quella del locale Tribunale in data 20/6/2007 appellata dall’imputato, condannato in primo grado alla pena di giustizia per il reato di cui al art. 570 c.p., comma 2, n. 2, per essersi sottratto agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà genitoriale e alla qualità di coniuge, facendo mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore S. e alla moglie G., legalmente separata per sua colpa, omettendo di versare il prescritto assegno mensile di mantenimento, pari ad Euro 300,00.

Nell’unico motivo a sostegno della richiesta di annullamento dell’impugnata decisione il ricorrente denuncia l’inosservanza e/o erronea applicazione dell’art. 570 c.p. e il vizio di motivazione e censura l’errore dei giudici di merito, i quali non si erano soffermati sui requisiti richiesti dalla norma incriminatrice ai fini della configurabilità del reato contestato, ed in particolare sullo stato di bisogno degli aventi diritto, reso inesistente dalla percezione in concreto da parte dell’ex coniuge di una somma superiore a quella fissata dal giudice civile, sulla capacità economica dell’obbligato, che comunque, sia pure in ritardo, aveva sempre provveduto al versamento di quanto dovuto e sull’elemento psicologico del reato, non correttamente valutato, stante la prova che i ritardi non avvenivano per mero capriccio o intento ritorsivo, ma solo ed esclusivamente per le precarie condizioni economiche dell’obbligato.

In data 29/12/2010 perveniva atto di remissione di querela da parte della querelante, con contestuale accettazione da parte del querelato.

Osserva il collegio che il ricorso è destituito di ogni fondamento, non solo perchè volto a contestare valutazioni di merito sulla capacità economica dell’obbligato, e sullo stato di bisogno degli aventi diritto che i giudici del merito hanno valutato con argomenti, coerenti con le risultanze processuali e immuni da vizi logici o interne risultanze processuali e immuni da vizi logici o interne contraddizioni, e come tali incensurabili in questa sede, ma anche perchè si risolve sostanzialmente in una generica esposizione dei principi regolanti la materia e nell’asserita proclamazione della propria situazione di impossibilità economica, non atta a superare i corretti rilievi dei giudici del merito sulla colpevole assenza di qualsiasi operosa attivazione da parte del prevenuto, intesa a garantire anche un minimo sostegno economico al figlio minore.

Per quanto riguarda il reato in danno del coniuge l’intervenuta remissione di querela, accettata dall’imputato, ne ha determinato ex art. 152 c.p., l’estinzione, trattandosi di reato perseguibile a querela di parte, con la conseguenza che la sentenza impugnata limitatamente a tale condanna va annullata senza rinvio, eliminando, in virtù dei poteri di cui all’art. 619 c.p.p., comma 2, dalla pena complessiva inflitta, quella relativa, caduta in continuazione, nella misura di un mese di reclusione ed Euro 100,00 di multa. Nel resto il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato commesso nei confronti della moglie, perchè estinto per remissione di querela, ed elimina la relativa pena di mesi uno di reclusione e Euro cento di multa. Rigetta nel resto il ricorso.

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