Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-12-2011, n. 30197 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

che:

1. C.E. propone ricorso per cassazione, articolato in dodici motivi di impugnazione, avverso il decreto della Corte di appello di Roma menzionato in epigrafe sostenendo che, nell’accogliere parzialmente la sua domanda di equa riparazione per la irragionevole durata del giudizio, svoltosi davanti al giudice del lavoro di Nola e avente ad oggetto la sua domanda di riconoscimento dei benefici spettanti agli invalidi civili, ha illegittimamente limitato al solo periodo di durata irragionevole del processo il suo diritto all’indennizzo, ha omesso di pronunciare sulla richiesta di riconoscimento del bonus di Euro 2.000,00 previsto ratione materiae per le cause di lavoro, ha liquidato le spese processuali applicando erroneamente le voci tariffarie per i procedimenti speciali di volontaria giurisdizione e ha comunque liquidato le spese legali in misura modesta ed incongrua, senza tenere conto della nota spese regolarmente depositata e senza dare alcuna motivazione circa una liquidazione così esigua e omettendo, altresì, ogni motivazione circa le voci non ritenute applicabili in relazione alla nota spesa depositata.

2. Non svolge difese il Ministero della Giustizia.

Motivi della decisione

Che:

3. I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente stante la loro stretta connessione logico-giuridica e le ripetizioni che li caratterizzano.

4. Per ciò che concerne la determinazione del periodo indennizzabile la giurisprudenza di legittimità (si veda ordinanza Cass. civ. sez. 1, n. 2388 del 1 dicembre 2011) ha ritenuto che è manifestamente infondata la questione di costituzionalità della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 3, lett. a), nella parte in cui stabilisce che, al fine dell’equa riparazione, rileva soltanto il danno riferibile al periodo eccedente il termine di ragionevole durata, non essendo ravvisabile alcuna violazione dell’art. 117 Cost., comma 1, in riferimento alla compatibilità con gli impegni internazionali assunti dall’Italia mediante la ratifica della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali. Infatti, qualora sia sostanzialmente osservato il parametro fissato dalla Corte EDU ai fini della liquidazione dell’indennizzo, la modalità di calcolo imposta dalla norma nazionale non incide sulla complessiva attitudine della legislazione interna ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto in argomento, non comportando una riduzione dell’indennizzo in misura superiore a quella ritenuta ammissibile dal giudice europeo; diversamente opinando, poichè le norme CEDU integrano il parametro costituzionale, ma rimangono pur sempre ad un livello subcostituzionale, dovrebbe valutarsi la conformità del criterio di computo desunto dalle norme convenzionali, che attribuisce rilievo all’intera durata del processo, rispetto al novellato art. 111 Cost., comma 2, in base al quale il processo ha un tempo di svolgimento o di durata ragionevole, potendo profilarsi, quindi, un contrasto dell’interpretazione delle norme CEDU con altri diritti costituzionalmente tutelati. Nè a conclusioni diverse perviene la stessa giurisprudenza della predetta Corte internazionale che – nei precedenti Martinetti e Cavazzuti c. Italia del 20 aprile 2010, Delle Cave e Corrado c. Italia del 5 giugno 2007 e Simaldone c. Italia del 31 marzo 2009 – ha osservato che il solo indennizzo, come previsto dalla Legge Italiana n. 89 del 2001, del pregiudizio connesso alla durata eccedente il ritardo non ragionevole, si correla ad un margine di apprezzamento di cui dispone ciascuno Stato aderente alla CEDU, che può istituire una tutela per via giudiziaria coerente con il proprio ordinamento giuridico e le sue tradizioni, in conformità al livello di vita del Paese, conseguendone che il citato metodo di calcolo previsto dalla legge italiana, pur non corrispondendo in modo esatto ai parametri enunciati dalla Corte EDU, non è in sè decisivo, purchè i giudici italiani concedano un indennizzo per somme che non siano irragionevoli rispetto a quelle disposte dalla CEDU per casi simili.

5. Per ciò che concerne l’attribuzione di una somma ulteriore (cosiddetto "bonus") diretta a indennizzare il maggior pregiudizio determinato da particolari circostanze la giurisprudenza di legittimità (Cass. clv. sezione 1, n. 2388 del 1 febbraio 2011) ritiene che essa postula la ricorrenza in concreto di tal maggior pregiudizio e la sua prova, a differenza di quanto avviene per la incidenza della durata della ingiustificata protrazione del processo che costituisce di per sè un elemento obiettivo che comporta un pregiudizio sempre presente ed uguale. Pertanto, nel caso di processo presupposto consistente in controversia di lavoro o previdenziale, per la quale il giudice di merito abbia negato il riconoscimento di tale "bonus", la critica della relativa pronuncia non può fondarsi sulla mancata motivazione di detta decisione negativa, ma deve avere riguardo alle concrete allegazioni ed alle prove addotte nel giudizio di merito, circa la ricorrenza di un pregiudizio maggiore, non potendo questo essere riconosciuto in via automatica ratione materiae. 6. Per ciò che concerne l’applicazione delle tariffe per i giudizi contenziosi e l’applicazione degli standards europei nella liquidazione i motivi di ricorso sembrano, ancor prima che infondati con riferimento al caso in esame, in cui non si specifica quasi mai quale tabella sarebbe stata applicata, radicalmente inammissibili perchè articolati in forma meramente interrogativa e privi di concretezza tanto da non consentire di quantificare le spese reclamate di cui non si specifica l’entità. In merito alla liquidazione della Corte di appello occorre richiamare il principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (fra le altre si veda Cass. civ. ordinanza 9098/2010) secondo cui la parte che censura, in sede di legittimità, la liquidazione delle spese processuali è tenuta ad indicare in modo specifico e autosufficiente quali siano le voci della tabella forense non applicate dal giudice del merito, elencando in dettaglio le prestazioni effettuate, per voci ed importi, così consentendo al giudice di legittimità il controllo di tale error in indicando, pena l’inammissibilità del ricorso, senza bisogno di svolgere ulteriori indagini in fatto e di procedere alla diretta consultazione degli atti. La doglianza richiede inoltre che dall’erronea applicazione delle voci della tariffa sia conseguita la lesione del principio dell’inderogabilità e il ricorrente non può dunque limitarsi alla generica denuncia dell’avvenuta violazione del principio di inderogabilità della tariffa professionale o del mancato riconoscimento di spese che si asserisce essere state documentate, in quanto, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, tenuto conto della natura del vizio, devono essere specificati gli errori commessi dal giudice e precisate le voci di tabella degli onorari e dei diritti di procuratore che si ritengono violate, nonchè le singole spese asseritamente non riconosciute.

7. Nella specie siffatti oneri non risultano adempiuti dal ricorrente e ciò comporta il rigetto del ricorso senza alcuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 19-07-2011) 29-09-2011, n. 35410 Divieto di intermediazione

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 29.10.2010 la Corte di Appello di Napoli confermava quella del Giudice monocratico del Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Frattamaggiore in data 4.12.2008 che aveva condannato C.F. alla pena di mesi sette di reclusione, con attenuanti generiche equivalenti all’aggravante contestata e doppi benefici di legge, oltre al risarcimento del danno e provvisionale in favore delle parti civili, avendolo riconosciuto colpevole del delitto di omicidio colposo con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in danno del lavoratore S.P..

In particolare, al C. era contestato di aver, in cooperazione colposa commissiva ed omissiva con Ci.Lu.

(giudicato separatamente), con colpa generiche e specifica (della violazione della normativa per la sicurezza dei lavoratori) cagionato il decesso del lavoratore S.P. che, impegnato in lavori di ristrutturazione dell’abitazione di Z.G., suocera del C., perdeva l’equilibrio e precipitava da un’altezza di 15 mt. nel manovrare un montacarichi elettrico utilizzato per il trasporto dei controtelai in ferro per infissi esterni fino al 5 piano, essendosi sporto da una finestra il cui davanzale era stato all’uopo parzialmente abbattuto.

Nello specifico, era stata contestata al C. la violazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1, art. 7, comma 3 e del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35, comma 4 quater, per aver dato in uso a Ci.Lu. il montacarichi suddetto, assumendo la qualità di imprenditore, per aver operato un subappalto dei lavori non consentito, per non aver sottoposto a verifica l’istallazione dell’attrezzatura di lavoro ed il buon funzionamento della stessa, rispettivamente nell’immediato e periodicamente, come incombentegli, per non aver provveduto a promuovere la cooperazione ed il coordinamento, al fine dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull’uso del detto montacarichi (fatto del 16.10.2003).

La Corte distrettuale, pur rilevato il comportamento imprudente del lavoratore come da imputazione, ne sottolineava la mera efficacia concorrente nella produzione dell’evento letale, ritenendo che le circostanze del tipo di quelle in cui si verificò l’infortunio non potessero escludersi almeno in termini di remota possibilità, e ciò in considerazione delle ridotte dimensioni dell’apertura attraverso la quale doveva passare il montacarichi e del consistente peso di quanto dallo stesso sollevato.

La disponibilità e l’uso di un aggancio del lavoratore ad un punto fisso del locale in cui operava ne avrebbe assicurato la stabilità al cospetto di qualsiasi evenienza di perdita di equilibrio, di carattere oggettivo o anche solo soggettivo.

Inoltre, confermava l’individuazione del C. come imprenditore alle cui dipendenze prestava la sua attività l’operaio deceduto.

Evidenziava, a tal riguardo, come la Z. fosse mera committente delle opere ed …. avesse scelto i materiali sotto il profilo estetico, ma che la stessa aveva dovuto ammettere che più volte il C., nel quale l’accusa aveva conglobato la figura del committente e dell’imprenditore, ebbe a verificare l’andamento dei lavori. Ribadiva, infine, la sussistenza di un subappalto per mera prestazione di mano d’opera (fornita, come in altri casi precedenti, dal Ci. con i suoi nipoti, fratelli S.) esulante dalle deroghe previste dall’innovazione legislativa intervenuta nella materia e richiamava, ai fini integrativi, la motivazione della sentenza impugnata.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il difensore di fiducia di C.F., deducendo, in sintesi, i seguenti motivi.

1. La violazione della legge penale con riferimento alla L. n. 1369 del 1960, art. 1. La Corte territoriale, per confermare la sentenza di primo grado, aveva ritenuto di non poter qualificare il Ci. imprenditore e unificato nella perso del C. la figura del datore di lavoro nonchè di committente in virtù del rapporto di parentela con la Z.. Ma il ricorrente contesta la correttezza del ragionamento seguito dalla Corte napoletana che si era rifatta alle pregresse conoscenze del C. con il Ci. e a sue collaborazioni occasionali, assumendo che il C. aveva commissionato i lavori al Ci. in quanto l’appartamento non era il proprio ed i lavori da effettuarsi erano indicati direttamente dalla Z. che forniva il materiale mentre gli operai B. e S. ricevevano direttive unicamente dal Ci.. Evidenzia come la condanna sia derivata solo dalla suggestione del rapporto di parentela (rectius, affinità) intercorrente tra il C. e la Z. e dalla circostanza che il C., prestando alla Z. e non al Ci. il montacarichi, aveva fornito l’attrezzatura indispensabile per i lavori di ristrutturazione.

2. La violazione della legge penale con riferimento all’art. 40 c.p., comma 2 e art. 41 cod. pen.. Contesta che la ricorrenza degli estremi della propria responsabilità e che il decesso del lavoratore fosse ascrivibile all’omissione di cautele da parte sua, ribadendo che la Corte si era limitata a dichiarare apoditticamente la prevedibilità dell’evento senza motivare sul perchè potesse ritenersi prevedibile la peculiare e complessa manovra attuata dalla vittima, sottolineando che nessuna misura di sicurezza avrebbe potuto evitare l’evento.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Le censure mosse sono anzitutto aspecifiche, avendo riproposto in questa sede pedissequamente le medesime doglianze rappresentate dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice disattese con motivazione ampia e congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile.

Ed è stato affermato che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), all’inammissibilità" (Cass. pen. Sez. 4, 29.3.2000, n. 5191 Rv.

216473 e successive conformi, quale: Sez. 2, 15.5.2008 n. 19951, Rv.

240109). Per il resto, i motivi di ricorso sono manifestamente infondati. Invero, non si ravvisa alcuna violazione di legge, sotto il cui paludamento si rappresenta, sostanzialmente, un vizio motivazionale dal quale la sentenza impugnata è nettamente immune.

La Corte distrettuale ha fornito ampia e corretta motivazione circa la sussistenza dell’intermediazione illecita di cui alla L. n. 1369 del 1960, art. 1, negata dal ricorrente.

Al riguardo giova puntualizzare che l’appalto di mere prestazioni di lavoro, con impiego di capitali, macchine ed attrezzature forniti dal committente, già punibile ai sensi dell’art. 1, comma 3, dell’abrogata L. 23 ottobre 1960, n. 1369, è rimasto punibile anche ai sensi del vigente D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 18 (cd. legge Biagi, che ha abrogato la citata L. n. 1369, ex art. 85, vertendosi non in ipotesi di "abolitio criminis", bensì di successione di leggi nel tempo ex art. 2 c.p., comma 3) in quanto qualificabile come somministrazione di lavoro esercitata da soggetto non abilitato o fuori dei casi consentiti (Cass. pen. Sez. 3, 28.1.2005, n. 12336, Rv 231064; Sez. 3, 11.11.2003, dep. 26.1.2004, n. 2583, non massimata dal CED). La Corte napoletana ha evidenziato la rilevanza fondamentale dell’attrezzatura fornita dal ricorrente ai fini dell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione, rendendone di fatto possibile il regolare espletamento sia sotto il profilo materiale sia sotto quello economico evidenziando come la stessa Z. avesse ammesso di non aver stipulato alcun contratto con il Ci., che non era nemmeno titolare di impresa edile, secondo quanto emergeva dagli atti, e, di converso, avesse dovuto ammettere che il C. aveva verificato, in occasione di più visite, l’andamento dei lavori, con ciò fornendo adeguata risposta alla tesi del ricorrente della non integrazione della presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie vietata dalla norma soprarichiamata.

Deve ritenersi corretta, quindi, la qualificazione del C. come imprenditore (alle cui dipendenze prestava la propria opera l’operaio deceduto), e pertanto, direttamente implicato nella vicenda con assunzione degli oneri antinfortunistici conseguentemente incombenti, alla luce delle considerazioni svolte in sentenza e della fornitura del montacarichi in questione, indispensabile per l’esecuzione dei lavori e non già sulla scorta della mera suggestione del rapporto di affinità che lo legava alla Z..

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi circa la sussistenza del nesso causale tra l’omissione di cautele doverose e l’evento letale.

Infatti, correttamente e con adeguata motivazione la Corte distrettuale ha escluso che il nesso di causalità sia rimasto eliso dal comportamento imprudente del lavoratore che, invece, solo concorse a produrre l’evento letale, evidenziando che l’installazione del montacarichi necessitava comunque della predisposizione e della successiva verifica della effettiva utilizzazione di misure ed accorgimenti riconducibili sia al rispetto della specifica normativa, sia al dettato dei precetti di comune prudenza e diligenza che eliminassero il rischio di ogni situazione di pericolo del lavoratore non escludendo l’astratta ipotizzabilità di circostanze del tipo di quelle verificatesi.

Insomma, è stata esclusa quell’abnormità della condotta del lavoratore, quella sua assoluta eccezionalità in presenza delle quali soltanto è possibile escludere il nesso causale tra condotta colposa del titolare della posizione di garanzia e l’evento (v. ex plurimis: Cass. pen. sez. 4^, n. 952 del 27.11.1996, Rv. 206990).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 29-09-2011) 12-10-2011, n. 36809 Esecuzione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 23/11/10 il Gip del Tribunale di Roma, giudice dell’esecuzione, rigettava l’incidente sollevato nell’interesse di M.R. volto alla sospensione dell’ordine di esecuzione emesso nei suoi confronti il 13/1/09 (e revocava l’indulto di mesi 4 di reclusione precedentemente concessogli con ordinanza 20/6/07).

La questione ineriva all’interpretazione del titolo esecutivo costituito dalla sentenza 3/7/07 del Gip del Tribunale di Roma (irrevocabile il 16/12/08) che in esito a giudizio abbreviato condannava il M. alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed Euro 1.000 di multa per i reati ivi specificati. Era controverso se la detta sentenza avesse applicato o meno la recidiva (contestata in rubrica) di cui all’art. 99 c.p., comma 4, con le conseguenze di legge sulla possibilità o meno di sospenderne l’esecuzione. Precedente pronuncia (21/7/09) sfavorevole al condannato era stata annullata dalla Corte di Cassazione (con sentenza depositata il 7/6/10) e la questione era pertanto riesaminata in sede di rinvio.

Il giudice osservava come, alla luce degli stessi principi affermati dalla sentenza della Cassazione, la recidiva (al di là della formale contestazione ai sensi dell’art. 99 c.p., comma 4) fosse stata in concreto applicata dal giudice di merito, con conseguenze sulla pena irrogata: e ciò nonostante il più favorevole aumento di pena della metà (giusta l’art. 99 c.p., comma 3, cui era fatto riferimento) e non di due terzi (giusta il comma 4 dello stesso articolo). Infatti il richiamo al comma 4 era espresso e ne era stato fatto derivare il diniego delle attenuanti generiche.

Ricorreva per cassazione la difesa del M., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: sotto il primo profilo il giudice dell’esecuzione non si era attenuto ai principi di diritto espressi nella sentenza di annullamento e sotto il secondo profilo non aveva considerato che il giudice di merito aveva negato le attenuanti generiche non tanto per la ricorrenza della recidiva specifica reiterata nel quinquennio quanto piuttosto per l’apprezzamento negativo della personalità dell’imputato. In nessun modo, quindi, vi era stata applicazione in concreto della recidiva qualificata ai sensi dell’art. 99 c.p., comma 4.

Nel suo parere scritto il PG presso questa S.C., condividendo le ragioni del ricorso, chiedeva l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

Il ricorso è fondato.

Con la sentenza di annullamento 26/4/10 (dep. 7/6/10) la 5 sezione di questa Corte aveva affermato (riaffermato) il principio di diritto per cui gli effetti preclusivi sulla sospensione dell’esecuzione della pena di cui all’art. 656 c.p.p., comma 9 discendono dalla applicazione effettiva nei confronti del condannato della recidiva qualificata prevista dall’art. 99 c.p., comma 4. Nel caso in esame, osservava la Corte, ciò non sembrava essere avvenuto, posto che la sentenza aveva dato rilievo alla formale contestazione della recidiva reiterata contenuta nell’imputazione e non invece al richiamo contenuto nella motivazione alla meno grave recidiva di cui all’art. 99 c.p., comma 3, cui era seguito il corrispondente aumento di pena nella misura della metà (anzi che dei due terzi di cui all’art. 99 c.p., comma 4).

A fronte di tale pronuncia il giudice del rinvio, per sostenere la tesi dell’effettiva applicazione della recidiva più grave nel caso concreto, oltre a ricordarne il richiamo contenuto in motivazione, ha conferito decisivo rilievo al diniego delle attenuanti generiche, asserita conseguenza della detta applicazione.

Il primo argomento era già stato svalutato dal giudice dell’annullamento (precedente annullamento del 28/5/09, relativo allo stesso incidente, aveva affermato la potestà del giudice dell’esecuzione di interpretare il contenuto del giudicato e di chiarirne la portata e i limiti). Quanto al secondo, come osservato dal ricorrente e dal PG nel suo parere, il diniego è stato esplicitamente determinato dalla negativa valutazione della personalità del soggetto (con mero richiamo, al proposito, alla contestazione della recidiva reiterata specifica, espressione appunto di tale negativa personalità), laddove peraltro l’effetto preclusivo della recidiva in parola sulle attenuanti generiche è sulla loro prevalenza ( art. 69 c.p., comma 4) e non sul loro riconoscimento, ove ricorrano. Si impone pertanto una nuova valutazione del giudice di merito, che si uniformerà al deciso per ciò che concerne ogni questione di diritto ( art. 627 c.p.p., comma 3).

P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Gip del Tribunale di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI, Sent., 24-04-2012, n. 6456 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che A.A. e le altre trentaquattro persone indicate in epigrafe, con ricorso dell’11 novembre 2009, hanno impugnato per cassazione – deducendo due motivi di censura -, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Firenze depositato in data 31 agosto 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso dei predetti ricorrenti – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso, ha condannato il resistente a pagare a ciascun ricorrente la somma di Euro 300,00, a titolo di equa riparazione, ed ha compensato per intero le spese processuali;

che il Ministro dell’economia e delle finanze, benchè ritualmente intimato, non si è costituito nè ha svolto attività difensiva;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 4.000,00 ciascuno per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 12 marzo 2009, era fondata sui seguenti fatti: a) i predetti ricorrenti, ex vigili del fuoco asseritamente titolari del diritto alla riliquidazione della indennità di buonuscita, avevano proposto – con ricorso del 1 agosto 2000 – la relativa domanda dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio; b) il Tribunale adito aveva deciso la causa con sentenza di rigetto del 7 agosto 2007;

che la Corte d’Appello di Firenze, con il suddetto decreto impugnato, ha affermato che, in considerazione del fatto che l’istanza di prelievo era stata presentata nel processo presupposto soltanto in data 8 giugno 2006, ne consegue che il periodo precedente a tale presentazione non può essere indennizzato per lo scarso interesse dimostrato e per la stessa natura della causa; inoltre, che merita indennizzo soltanto il residuo periodo di otto mesi; ed infine, che la misura dell’indennizzo, tenuto conto della natura seriale del ricorso e dello scarso rilievo economico, deve essere determinata in Euro 300,00.

Motivi della decisione

che, con i motivi di censura, vengono denunciate dal ricorrente come illegittime, anche sotto il profilo dei vizi di motivazione, l’affermata applicabilità retroattiva del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, e, quindi, l’irrisorietà dell’indennizzo liquidate – che il ricorso merita accoglimento, nei limiti di seguito indicati;

che questa Corte ha già più volte affermato i principi secondo cui, in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole, di cui all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, va riscontrata, anche per le cause davanti al giudice amministrativo, con riferimento al periodo intercorso dall’instaurazione del relativo procedimento, senza che una tale decorrenza del termine ragionevole di durata della causa possa subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell’istanza di prelievo od alla ritardata presentazione di essa, secondo cui l’innovazione, introdotta dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, art. 1, comma 1 (per il quale la domanda non è proponibile se nel giudizio davanti al giudice amministrativo, in cui si assume essersi verificata la violazione, non sia stata presentata l’istanza di prelievo ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51), non può incidere sugli atti anteriormente compiuti, i cui effetti, in mancanza di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie, restano regolati, secondo il fondamentale principio tempus regit actum, dalla norma sotto il cui imperio siano stati posti in essere, e secondo cui – tuttavia – la mancata o ritardata presentazione dell’istanza di prelievo può incidere, entro i limiti dell’equità, sulla determinazione dell’entità dell’indennizzo, con riferimento all’art. 2056 cod. civ., richiamato dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 28507 del 2005, pronunciata a sezioni unite, 24901 del 2008, 14753 del 2010, nonchè l’ordinanza n. 5317 del 2011);

che, sempre in conformità con tale orientamento, è stato ulteriormente precisato che l’innovazione introdotta dal citato D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, è inapplicabile – in difetto di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie ed in ossequio al principio tempus regit actum – a quei procedimenti di equa riparazione aventi ad oggetto un giudizio amministrativo introdotto prima dell’entrata in vigore della predetta normativa (cfr., ex plurimis, l’ordinanza n. 115 del 2011);

che tale orientamento giurisprudenziale ha ottenuto sostanziale avallo dalla Corte EDU (decisione 2 giugno 2009, Daddi contro Italia) la quale, con due recenti decisioni (del 16 marzo 2010, Volta et autres contro Italia, e del 6 aprile 2010, Falco et autres contro Italia), ha ritenuto che potessero essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione ai singoli casi ed alle loro peculiarità, somme complessive d’importo notevolmente inferiore a quella di mille euro annue normalmente liquidate, con valutazione di detto danno che consentono al giudice italiano di procedere, in relazione alle particolarità della fattispecie, a liquidazioni dell’indennizzo più riduttìve rispetto a quelle precedentemente ritenute congrue (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 14753 del 2010 cit. e 1359 del 2011);

che, inoltre ed in particolare, questa Corte ha affermato il principio per il quale, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, l’istituto della perenzione decennale dei ricorsi, introdotto dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 9 – nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche di cui al D.L. n. 112 del 2008, art. 54, convertito in legge dalla L. n. 133 del 2008, art. 1, comma 1 – non si traduce in una presunzione di disinteresse per la decisione di merito al decorrere di un tempo definito dopo che la domanda sia stata proposta, ma comporta soltanto la necessità che le parti siano messe in condizione, tramite apposito avviso, di soffermarsi sull’attualità dell’interesse alla decisione e di manifestarlo, con la conseguenza che la mancata presentazione dell’istanza di fissazione, rendendo esplicito l’attuale disinteresse per la decisione di merito, giustifica l’esclusione della sussistenza del danno per la protrazione ultradecennale del giudizio, ma non impedisce una valorizzazione dell’atteggiamento tenuto dalle parti nel periodo precedente, quale sintomo di un interesse per la decisione mano a mano decrescente, e quindi come base per una decrescente valutazione del danno e del relativo risarcimento (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 6619 del 2010 e 3271 del 2011);

che, ancora, è stato precisato che in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, la proponibilità della relativa domanda avanti alla corte d’appello esige che nel giudizio presupposto, in cui si assume essersi verificata la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 1, sia stata presentata l’istanza di prelievo, ai sensi del citato D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, e secondo le modalità del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2, ancorchè tale atto e l’eventuale istanza di fissazione d’udienza ai sensi della L. n. 205 del 2000, art. 9, comma 2, siano privi della sottoscrizione personale della parte, mancando una specifica deroga al principio generale, per il quale gli atti processuali di parte sono posti in essere direttamente dal difensore costituito con rituale procura, e nonostante la norma da ultimo citata preveda che la predetta istanza debba essere sottoscritta dalla parte personalmente, pena l’improcedibilità di quel giudizio, in quanto la violazione della norma in parola non può determinare anche effetti procedurali negativi sul diverso giudizio di equa riparazione promosso dalla parte avanti alla corte d’appello, cui non spetta stabilire se il giudizio presupposto dovesse essere dichiarato improcedibile (cfr. l’ordinanza n. 25832 del 2010);

che infine, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, costituendo l’ansia e la sofferenza per l’eccessiva durata del processo i riflessi psicologici del perdurare dell’incertezza in ordine alle posizioni in esso coinvolte, ciò ad eccezione dei casi in cui il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2, e dunque in difetto di una condizione soggettiva di incertezza, nei quali casi l’esistenza di queste situazioni, costituenti abuso del processo, deve essere provata puntualmente dall’Amministrazione, non essendo sufficiente, a tal fine, la deduzione che la domanda della parte – come nella specie – sia stata dichiarata manifestamente infondata (cfr., ex plurimis e tra le ultime, le sentenze nn. 9938 del 2010, 25595 del 2008, 21088 del 2005; cfr., altresì, le sentenze nn. 18780 del 2010 e 10500 del 2011);

che, nella specie, i Giudici a quibus, in violazione di tutti tali principi e con motivazione assolutamente insufficiente, hanno sostanzialmente fondato la decisione sull’erronea interpretazione della ratio del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alle censure accolte;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 2;

che il processo presupposto de quo ha avuto una durata complessiva di sette anni (dal 1 agosto 2000, data del ricorso introduttivo del processo presupposto, al 7 agosto 2007, data del deposito della sentenza del T.a.r. Lazio);

che questa Corte, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 – fermo restando il periodo di tre anni di ragionevole durata del processo presupposto considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno degli anni successivi;

che, nella specie, sulla base dei criteri adottati da questa Corte e dianzi richiamati il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, va determinato in Euro 3.250,00 per i quattro anni circa di irragionevole durata in favore di ciascun ricorrente, oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, paragrafo 4^, e B, paragrafo 1^, allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi, in complessivi Euro 3.950,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 3.100,00 (Euro 380,00+Euro 2.720,00, per gli altri trentaquattro ricorrenti) per diritti ed Euro 800,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge;

che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro dell’economia e delle finanze al pagamento, in favore di ciascun ricorrente, della somma di Euro 3.250,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore delle parti ricorrenti, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 3.950,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 3.100,00 per diritti ed Euro 800,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, e, per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 700,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

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