Cass. civ. Sez. I, Sent., 24-05-2012, n. 8234 Regolamento di competenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con ricorso L. Fall., ex art. 24, il fallimento della s.r.l.

A.M.C. Moto Center chiese che fosse annullata o dichiarata la nullità della transazione stipulata dalla Curatela con FIAT Auto S.p.A. con atto del 21.3.2006 esponendo che, con atto di citazione del 7.09.03, aveva promosso azione L. Fall., ex art. 67, per ottenere la dichiarazione di inefficacia della "sfatturazione" di n. 108 autoveicoli acquistati e non pagati da A.M.C. Moto s.r.l. per il complessivo ammontare di Euro 996.077,13; che nel corso del giudizio la FIAT aveva avanzato una proposta di definizione transattiva (con l’esborso di Euro 640.000,00) che era stata accettata e formalizzata il 21.3.06; che, successivamente, la Curatela aveva promosso altro giudizio di revoca di pagamenti effettuati nel periodo sospetto; che in quest’ultimo giudizio la FIAT, costituitasi, aveva eccepito di avere definito transattivamente ogni questione derivante dal rapporto intercorso con A.M.C. Moto s.r.l.; che il Fallimento, rilevato che il Curatore era stato autorizzato a definire con la transazione solo la controversia relativa alla "sfatturazione", ritenne che l’ampliamento effettuato in sede di stipula della transazione doveva ritenersi abusivo.

La FIAT Auto S.p.A. eccepì – per quanto ancora interessa – l’incompetenza per territorio del Tribunale di Lecce, dovendosi radicare la competenza dinanzi al Tribunale di Torino.

Con decreto del 20.6.2008, il Tribunale, disattesa l’eccezione di incompetenza, annullò la transazione stipulata dal curatore con FIAT Auto S.p.A., il 21.3.06. per difetto di autorizzazione quanto alla locuzione "e/o derivanti dal pregresso rapporto di concessione della concessionaria A.M.C, con la FIAT Auto s.p.a.". Contro il detto decreto la FIAT Group Automobiles S.p.A. propose reclamo dinanzi alla Corte di appello di Lecce la quale respinse il reclamo con decreto del 30.7.2010, notificato il 20.10.2010.

Contro la pronuncia della corte di merito la FIAT Group Automobiles S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione (con atto notificato il 20.12.2010) affidato ad un solo motivo con il quale denuncia violazione delle norme sulla competenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 2): difetto di competenza territoriale del Tribunale fallimentare di Lecce, per essere competente il Tribunale di Torino.

Resiste con controricorso la curatela fallimentare intimata la quale ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso proposto in luogo del regolamento di competenza.

2.- Osserva la Corte che l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla curatela fallimentare, è fondata.

Infatti, costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello per il quale con riguardo alla sentenza d’appello, che abbia deciso sulla competenza e sul merito, l’impugnazione diretta solo contro la prima di dette statuizioni deve essere proposta con il regolamento di competenza, ai sensi dell’art. 43 cod. proc. civ., non essendo ammissibile l’ordinario ricorso per cassazione (Sez. Un., n. 5978/1986; Sez. 3, n. 6579/2009; Sez. 3, n. 9806/2009; Sez. 3, n. 5477/2006), salvo che detto ricorso possa convertirsi in istanza di regolamento, ove sia stato proposto entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza o, in mancanza della comunicazione, dalla notificazione di essa, ai sensi dell’art. 47 cod. proc. civ., comma 2 (Sez. 1, Sentenza n. 1507 del 27/02/1990; Sez. 3, Sentenza n. 5477 del 14/03/2006).

Nella concreta fattispecie il ricorso è stato proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato, talchè non è possibile la conversione dello stesso in regolamento di competenza e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Le spese processuali – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 10-01-2012, n. 29

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.e avvertite le stesse della possibilità dell’emanazione di una sentenza in forma semplificata;

Considerato che l’appello si presenta come manifestamente fondato, in quanto, al di là della stessa rilevata tardività del ricorso di primo grado, nel merito non può non rilevarsi che il Comune ha acquisito per ben due volte il parere del Comando provinciale dei vigili del fuoco in ordine alla valutazione antincendio, sia prima che dopo la presentazione dell’esposto, ed in entrambi i casi il parere reso dall’organo tecnico, previa idonea istruttoria tecnica, è stato favorevole all’impianto di distribuzione di GPL, senza che si potessero individuare potenziali pericoli discendenti da tale installazione.

Rilevato, pertanto, che l’appello va conseguentemente accolto con riforma della sentenza di primo grado e con condanna alle spese del doppio grado del soggetto appellato nella misura di Euro 3.000,00 (tremila/00).

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

Accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso di primo grado;

Spese del doppio grado a carico dell’appellata Lampogas s.p.a. secondo l’importo indicato in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Marzio Branca, Presidente

Roberto Chieppa, Consigliere

Eugenio Mele, Consigliere, Estensore

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-07-2012, n. 12558 Provvedimenti impugnabili per Cassazione

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Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 12.4.2005 la società C F s.r.l. in persona del suo amministratore in carica ha proposto innanzi al Tribunale di Lucca opposizione alla sentenza del medesimo organo dichiarativa del suo fallimento pronunciata in data 31.3.2005.11 Tribunale, regolarmente instauratosi il contraddittorio anche nei confronti dei creditori istanti, ha respinto l’opposizione con sentenza n. 15 depositata l’8 gennaio 2009. Il C. F, pur avendo impugnato la decisione innanzi alla Corte d’appello di Firenze, ha proposto ricorso per cassazione avverso la medesima pronuncia articolando 4 mezzi resistiti dal curatore fallimentare con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Si pone in limine questione d’ammissibilità del presente ricorso indirizzato avverso sentenza resa dal tribunale quale giudice di primo grado, depositata in data 8 gennaio 2009 nel vigore del regime d’opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento riformato dal D.Lgs. n. 5 del 2006. La ricorrente, che, secondo quanto ella stessa riferisce, pur ha appellato la decisione in esame, reputa infondatamente che tale pronuncia, in quanto resa nel vigore del novellato L. Fall., art. 18, ancorchè resa da organo di primo grado, debba valere, in ordine al regime impugnatorio, quale pronuncia del giudice del reclamo, sì che sarebbe direttamente impugnabile innanzi a questa Corte. La decisione impugnata, resa a mente del disposto del R.D. n. 267 del 1942, art. 18, nel testo originario, deve invece reputarsi non suscettibile d’impugnazione innanzi a questa Corte.
Secondo orientamento espresso nella sentenza di questa Corte n. 22799/2001, cui s’intende dare continuità, la sentenza di fallimento emessa in data anteriore alla data d’entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2006, soggiace al regime impugnatorio in vigore a quella data, e quindi, la pronuncia emessa in sede d’opposizione dal giudice di primo grado non è immediatamente ricorribile in sede di legittimità. La sua prospettata assimilazione al provvedimento che definisce il reclamo innanzi al giudice d’appello, che rappresenta l’ordinario mezzo impugnatorio previsto dalla norma citata nel testo riformato dal D.Lgs. n. 5 del 2006, vigente all’epoca in cui è stato definito il giudizio d’opposizione, si fonda su tesi priva di pregio.
"Il discrimine cronologico, in relazione all’individuazione del regime dell’impugnazione, va collocato nella data della sentenza di fallimento" che nella specie, come premesso, venne resa secondo il R.D. n. 267 del 1942 che scandiva nel merito l’opposizione nei due gradi di giudizio a cognizione piena rimettendo il controllo sulla decisione del tribunale al giudice dell’appello. Il richiamo operato dalla ricorrente per avvalorare la correttezza dell’esegesi proposta al precedente di questa Corte n. 7471/2008 non risulta pertinente.
Definendo tutt’altra questione, la citata pronuncia ha affermato che l’impugnativa avverso la sentenza dichiarativa di fallimento depositata in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2006 (cioè dopo il 16 luglio 2006) ma su ricorso depositato anteriormente, va proposta secondo la nuova disciplina della L. Fall., art. 18, dunque con l’appello, indi con reclamo se introdotto dal 1 gennaio 2008 alla corte d’appello, in fattispecie all’evidenza assolutamente non omologabile al caso di specie.
Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidandole in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2012

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T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 27-01-2011, n. 126

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ricorso spedito per la notifica in data 11 marzo 2010 e ritualmente depositato il successivo 9 aprile, la sig.ra R.C. ha chiesto l’esecuzione della pronuncia di questo Tribunale, meglio distinta in epigrafe, evidenziando che questa Sezione aveva accolto il ricorso avverso il diniego emesso dal Comune di XXX (provvedimento prot. n. 14492 del 13.10.09) dell’istanza di permesso di costruire un parcheggio interrato alla località "XXX". Assumendo che le intimate Amministrazioni erano rimaste inerti, ancorché la ridetta pronuncia fosse passata in giudicato in data 6 ottobre 2009 ed il ricorrente avesse notificato loro formale atto di diffida e messa in mora, la ricorrente ha invocato l’intervento di questo Tribunale in executivis per vedere dichiarato l’obbligo delle Amministrazioni a provvedere anche con la nomina di Commissario ad Acta.
Le Amministrazioni intimate non si sono costituite.
Alla camera di consiglio del 21 dicembre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato. L’Amministrazione Comunale di XXX e l’A. S.p.A. intimate non hanno dato, infatti, esecuzione al giudicato, nascente dalla sentenza della Sezione, indicata in epigrafe, limitandosi la seconda – con la suddetta nota prot. 6754 del 10.02.10 – a preannunciare, ex art. 10 bis l.n. 241/90, nuovo parere negativo in ordine all’istanza della ricorrente, per tal via eludendo il comando nascente dalla prefata decisione. La natura di atto elusivo del giudicato, propria della suddetta nota, deriva dalla circostanza che la sentenza di questa Sezione definiva un obbligo puntuale a carico dell’Amministrazione Comunale e dell’A. S.p.A., relativamente alla insussistenza di elementi ostativi all’accoglimento dell’istanza di accesso al garage interrato in considerazione delle stesse caratteristiche dell’intervento, tale da non lasciare ulteriore spazio alla discrezionalità della stessa Amministrazione al riguardo. Si ritiene opportuno riportare quanto forma oggetto della suddetta decisione di specifico rilievo ai fini della soluzione della questione agitata con il presente ricorso:" Invero, alla base del provvedimento negativo viene richiamato ancora una volta un parere sfavorevole dell’A., già annullato, che richiama il DM N. 1404/1968, il quale impone una fascia di rispetto stradale di mt. 30 per le nuove edificazioni, ma non ha tenuto conto che nella fattispecie si tratta soltanto di un garage completamente interrato, da ricavare all’interno di un muraglione esistente, con la realizzazione, quale unica opera visibile, di un vano porta".Trattandosi, pertanto, di decisione, che chiaramente e nettamente prefigurava la direzione dell’ulteriore esercizio dell’attività, di natura provvedimentale, da esperirsi da parte dell’Amministrazione Comunale di XXX e dell’A. S.p.A., il suddetto preavviso di diniego, opposti dalla stessa Amministrazione, vanno senz’altro considerati come elusivi del giudicato amministrativo, in conformità all’indirizzo prevalente in giurisprudenza, compendiato, "ex multis", nella seguente massima: "L’atto emanato dall’amministrazione dopo l’annullamento giurisdizionale di quello originariamente impugnato si considera elusivo del giudicato, quando da esso derivi un obbligo talmente puntuale che l’ottemperanza si concreti nell’adozione di un atto, il cui contenuto, nei suoi tratti essenziali, è integralmente desumibile dalla sentenza" (cfr. T. A. R. Liguria Genova, sez. II, 30 settembre 2009, n. 2700).Ne deriva che, legittimamente, parte ricorrente è ricorsa al rimedio del giudizio d’ottemperanza, onde portare ad esecuzione la prefata decisione della Sezione, anziché agire nelle forme ordinarie del giudizio impugnatorio, avverso i suddetti, reiterati, dinieghi; ciò, ancora, in aderenza al condivisibile orientamento in materia, limpidamente espresso nella decisione che segue: "L’emanazione di un nuovo provvedimento sul medesimo rapporto conosciuto e definito con statuizione irrevocabile (o, comunque, esecutiva e non sospesa) costituisce ottemperanza al giudicato e la legittimità dell’atto sopravvenuto può essere delibata nell’ambito del giudizio di ottemperanza solo se la nuova determinazione risulti palesemente elusiva delle regole di condotta dettate nella decisione della quale viene chiesta l’esecuzione, dovendosi altrimenti denunciarne l’invalidità con autonomo ricorso nelle forme del giudizio ordinario; pertanto, la verifica della persistenza della mancata esecuzione del giudicato e, quindi, della procedibilità dell’azione di ottemperanza deve compiersi, in coerenza con i principi sopra enunciati, mediante la qualificazione dell’atto sopravvenuto quale provvedimento palesemente elusivo del giudicato di annullamento del primo diniego ovvero quale sua determinazione attuativa" (T. A. R. Lazio Roma, sez. II, 19 giugno 2009, n. 5850). Si consideri, nello stesso senso, anche la massima che segue: "L’art. 21 septies della l. n. 241 del 1990 consente l’accertamento in sede di cognizione (in primo grado) dell’eventuale nullità di un provvedimento adottato in violazione o in elusione del giudicato, ma non impedisce che sia il giudice dell’esecuzione (o dell’ottemperanza) a compiere il medesimo sindacato" (Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 19 marzo 2010, n. 401).A tale risultato, conduce, altresì, oggi, la considerazione del contenuto dispositivo dell’art. 114 comma 4 lett. b) del c. p. a., secondo cui il giudice, in caso di accoglimento del ricorso in ottemperanza, "dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato".Il Tribunale, rilevata pertanto l’inottemperanza, da parte dell’Amministrazione Comunale di XXX e dell’A. S.p.A., al precetto contenuto nella citata sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Salerno – Sezione Seconda – n. 1749/09 del 29.04.2009, ordina ai rispettivi legali rappresentanti di detto Comune e dell’A. S.p.A., di provvedere all’esecuzione di detta sentenza, provvedendo al rilascio delle necessarie autorizzazioni e/o permessi di costruire, in favore della ricorrente per l’accesso al realizzando garage nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa, della presente decisione; dichiara, a tale riguardo, la nullità della nota prot. 6754 del 10.02.10, emanata dall’A. S.p.A. in violazione o elusione del giudicato, nascente dalla prefata sentenza; per il caso, inoltre, di persistente inottemperanza, da parte delle stesse Amministrazioni, una volta decorso il termine di trenta giorni di cui sopra, il Tribunale nomina sin d’ora – per evidenti ragioni d’economia processuale – un commissario "ad acta", nella persona del Prefetto di Salerno (ovvero di un funzionario del medesimo ufficio, dallo stesso Prefetto designato), il quale provvederà all’esecuzione della citata sentenza, in vece delle Amministrazione intimate, nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra e a semplice richiesta di parte ricorrente, ed al quale dispone sin d’ora che venga liquidato, per il caso che il suo intervento si renda necessario, un compenso pari a 750,00 (settecentocinquanta/00), da porsi solidalmente a carico del Comune di XXX e dell’A. S.p.A..
Data, infine, l’inadempienza, da parte degli enti intimati, all’obbligo di eseguire la citata sentenza della Sezione, n. 1749/09, il Tribunale condanna in solido l’Amministrazione Comunale di XXX e l’A. S.p.A. al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio d’ottemperanza, che liquida in complessivi 1.000,00 (mille/00), oltre I. V. A. e C. N. A. P., come per legge.
P.Q.M.
ordina al Comune di XXX e all’A. S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, di provvedere all’esecuzione della sentenza, precisata in parte motiva (n. 1749/09), entro e non oltre il termine di giorni trenta, decorrente dalla notificazione o dalla comunicazione, in via amministrativa, della presente
Dichiara nullo l’atto adottato dall’A. S.p.A., in violazione o elusione del giudicato nascente dalla sentenza di cui sopra. Ordina al Commissario "ad acta", come sopra designato, per l’ipotesi di perdurante inadempienza da parte delle Amministrazioni intimate, di provvedere all’esecuzione della detta sentenza, in vece dell’Amministrazione inadempiente, nell’ulteriore termine di giorni trenta, a partire dalla scadenza del precedente.
Condanna il Comune di XXX e l’A. S.p.A. in solido al pagamento, in favore del Commissario "ad acta", ove il suo intervento si renda necessario, della somma di 750,00 (settecentocinquanta/00), per l’espletamento della sua attività.
Condanna il Comune di XXX e l’A. S.p.A. in solido al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese, delle competenze e degli onorari del presente giudizio, liquidate complessivamente in 1.000,00 (mille/00), oltre I. V. A. e C. N. A. P. come per legge.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Antonio Esposito, Presidente
Francesco Mele, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore

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