Cass. civ. Sez. I, Sent., 18-11-2011, n. 24293 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. I sigg.ri F.G., + ALTRI OMESSI (nonchè altre nove parti), con separati ricorsi avevano adito la Corte d’appello di Roma chiedendo la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento dell’indennizzo previsto dalla L. n. 89 del 2001, in relazione a un giudizio promosso dinanzi al TAR del Lazio e poi dinanzi al Consiglio di Stato, avente ad oggetto il riconoscimento di una particolare indennità. La Corte d’appello, riuniti i giudizi in quanto attinenti allo stesso procedimento presupposto, con decreto depositato il giorno 17 giugno 2008, liquidava a ciascuna parte la somma di Euro 5.000,00 oltre interessi legali dalla data del decreto. Liquidava le spese nella misura di Euro 1.400,00 per onorari, Euro 300,00 per diritti, Euro 50,00 per spese, oltre spese generali e accessorie, con distrazione in favore dell’avv. Angelo Giuliani. I sigg.ri F. G., + ALTRI OMESSI hanno proposto ricorso a questa Corte avverso il decreto con atto notificato il 15 settembre 2009 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri formulando due motivi. La parte intimata non ha depositato difese.

Il collegio dispone che si dia luogo a motivazione semplificata.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 1173 cod. civ., per non essere stati gl’interessi sulla somma attribuita liquidati dalla domanda, ma dalla data del decreto, stante la natura indennitaria e non meramente compensativa dell’equa riparazione.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 90-91 c.p.c., artt. 4, 5 e 6 della tariffa professionale, per essere stati gli onorari e i diritti liquidati in misura inferiore a quella di legge tenuto conto che i ricorsi erano stati riuniti solo all’udienza camerale, cosicchè gli onorari e i diritti, sino alla riunione, andavano liquidati separatamente per ciascun ricorso.

Entrambi i motivi sono accompagnati dai prescritti quesiti.

2. Il primo motivo va accolto in relazione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, in materia di equa riparazione per l’eccessiva durata del processo, gl’interessi vanno liquidati dalla domanda (ex multis Cass. 11 aprile 2005, n. 7389; 27 gennaio 2004, n. 1405; 17 febbraio 2003, n. 2382).

L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, riguardante le spese. Il decreto impugnato va pertanto cassato in relazione alla mancata attribuzione degli interessi legali dalla domanda sulla somma liquidata a titolo di equa riparazione e conseguentemente alle spese relativamente alle ricorrenti F. G., + ALTRI OMESSI .

Sussistono le condizioni per la decisione della causa nel merito, attribuendosi alle su dette parti ricorrenti gl’interessi sulla somma liquidata dalla domanda, oltre alle spese dei due gradi di giudizio.

Dovendo il decreto essere cassato in relazione al primo motivo limitatamente alle parti che lo hanno impugnato ed essendo state le spese liquidate nel decreto unitariamente "pro quota" in favore delle venti parti attrici, essendo undici le parti ricorrenti a questa Corte la cassazione travolge anche per undici ventesimi detta liquidazione, che deve rifarsi in questa sede per tale parte.

Quanto alle spese del giudizio di merito e di questo giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo con distrazione in favore dell’avv. Angelo Giuliani, va osservato quanto segue.

Secondo quanto risulta dal ricorso, dopo un giudizio presupposto unitario, le parti hanno proposto ciascuna, con il medesimo difensore, separato giudizio dinanzi alla Corte d’appello per ottenere l’indennizzo ex lege n. 89 del 2001. Tale condotta dei ricorrenti, che dopo aver agito unitariamente nel processo presupposto, in tal modo dimostrando la carenza di interesse alla diversificazione delle rispettive posizioni, hanno proposto pressochè contemporaneamente distinti ricorsi per equa riparazione, con identico patrocinio legale, dando luogo a cause destinate alla riunione in quanto connesse per l’oggetto ed il titolo, si configura come abuso del processo (Cass. 3 maggio 2010, n. 10634) contrastando con l’inderogabile dovere di solidarietà, che impedisce di far gravare sullo Stato debitore il danno derivante dall’aumento degli oneri processuali, e con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, avuto riguardo all’allungamento dei tempi processuali derivante dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti. Tale abuso, imponendo l’eliminazione per quanto possibile degli effetti distorsivi che ne derivano, comporta la valutazione dell’onere delle spese della fase di merito come se il procedimento fosse stato unico fin dall’origine e cioè con la liquidazione di un onorario unico per tutte le parti.

In relazione alle particolarità della fattispecie si ravvisano giusti motivi per compensare per metà le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato in relazione alla decorrenza degl’interessi nei confronti delle parti ricorrenti F.G., + ALTRI OMESSI e per undici ventesimi con riferimento alle spese in esso liquidate.

Decidendo nel merito condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento dalla data della domanda giudiziale degl’interessi legali sulla somma di Euro 5.000,00 liquidata dalla Corte d’appello a ciascuna delle parti ricorrenti. Condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con distrazione in favore dell’avv. Angelo Giuliani, al pagamento delle spese del giudizio di merito nella misura complessiva di Euro 1.320,00 per onorari, Euro 2450,00 per diritti, Euro 10,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge, nonchè di metà delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella misura così già ridotta in Euro 800,00, di cui Euro 50,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 22-07-2011, n. 1052

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente chiede l’annullamento del verbale n. 19 redatto, nella seduta del 16.04.2009, dalla II Sottocommissione per gli esami di abilitazione alla professione di avvocato presso la Corte d’Appello di Palermo, nella parte in cui attribuisce alle prove scritte della ricorrente un punteggio insufficiente, pari complessivamente a 76 punti; del conseguenziale elenco degli ammessi alle prove orali, sessione 2008, degli esami di abilitazione alla professione di avvocato nella parte in cui esclude la ricorrente; del provvedimento redatto il 09.06.2009 dalla Commissione di esami presso la Corte d’Appello di Catanzaro con cui si comunica, in data 16.06.09, che la ricorrente non ha superato le prove scritte degli esami di avvocato, sessione 2008.

Il ricorso contiene le seguenti censure:

illegittimità della composizione della sottocommissione esaminatrice, difetto di motivazione, irragionevolezza del giudizio negativo, dimostrabile, in concreto, con allegazione di parere pro veritate redatto da docente universitario sugli elaborati della ricorrente ed, in astratto, desumibile dai risultati di eccellenza conseguiti dall’interessata in altre selezioni.

Il Ministero della giustizia si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Con il primo motivo di doglianza si censura l’illegittima composizione della sottocommissione che procedette alla correzione degli elaborati del ricorrente, per la partecipazione alle operazioni di correzione di un membro il cui nominativo non era incluso nel decreto di nomina della sottocommissione.

La doglianza non può essere accolta. Osserva in proposito il Collegio che, come più volte affermato in giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sezione IV, 8 luglio 2004 n. 6155 e Tar. Napoli, sez VIII, 29 luglio 2008, n. 9544) il comma 5 dell’art. 22 del R.D.L. 1578/1933 ha codificato il principio della fungibilità dei componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione all’esercizio delle professioni forensi, proprio in considerazione degli alti profili professionali che caratterizzano le varie categorie dalle quali vengono tratti i commissari. Inoltre in sede di funzionamento delle singole sottocommissioni non occorre una specifica motivazione in ordine agli impedimenti che hanno resa necessaria la sostituzione dei vari membri.

Con una seconda censura si deduce il difetto di motivazione, per insufficienza del solo voto numerico a sorreggere un giudizio di inidoneità in assenza di esternazione delle ragioni del voto.

La censura è infondata, dovendosi ritenere, sulla scorta di oramai consolidata giurisprudenza, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, che anche successivamente all’entrata in vigore della l. 7 agosto 1990 n. 241, qualora siano stati predeterminati i criteri di valutazione, il voto numerico attribuito dalle competenti Commissioni alle prove o ai titoli nell’ambito di un concorso pubblico o di un esame – in mancanza di una contraria disposizione – esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione stessa, contenendo in sé la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni (quale principio di economicità amministrativa di valutazione). Essa assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa Commissione esaminatrice, di criteri di massima della valutazione, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto. Solo se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione degli elaborati in forma numerica (Consiglio Stato, sez. VI, 11 febbraio 2011, n. 913).

Nella fattispecie i criteri di valutazione, sufficientemente precisi, risultano fissati dalla commissione centrale in data 18.12.2008 e recepiti espressamente dalla sottocommissione esaminatrice, come da verbale del 16.4.2009, per cui deve concludersi per la completezza ed adeguatezza della valutazione.

Neppure le ulteriori censure dedotte provano l’irragionevolezza e, quindi, l’illegittimità del giudizio negativo espresso.

I c.d. pareri pro veritate prodotti dagli interessati al fine di confutare il giudizio di una Commissione esaminatrice per gli esami di avvocato sono, infatti, irrilevanti, non essendo consentito al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni dalla stessa adottate il parere reso da un soggetto terzo, quali che siano la sua qualifica professionale ed il livello di conoscenze ed esperienze acquisite nelle materie oggetto di esame (cfr. T.A.R. Sardegna Sez. I 1627 – 5 novembre 2009).

Parimenti irrilevanti, per il giudizio sul provvedimento impugnato, sono i risultati eccellenti riportati dall’interessata in altre procedure selettive, come pure il curriculum studiorum della stessa.

Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato per infondatezza.

Le spese di causa devono essere compensate tra le parti, tenuto anche conto del differente orientamento espresso da questo TAR nella fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Massimo Luciano Calveri, Presidente

Daniele Burzichelli, Consigliere

Antonio Andolfi, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 31-03-2011) 29-07-2011, n. 30304 Reato continuato e concorso formale

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Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 27 maggio 2010, ha parzialmente accolto la domanda di I.R., ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., volta al riconoscimento, anche sulla base del documentato stato di tossicodipendenza, del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di sentenze di condanna irrevocabili, emesse nei suoi confronti.

A ragione il Tribunale, dopo aver premesso richiami alla giurisprudenza di legittimità in tema di presupposti per il riconoscimento della continuazione criminosa in sede esecutiva e aver riconosciuto il documentato stato di tossicodipendenza della I., ha addotto la mancanza del requisito dell’omogeneità e della contiguità temporale per alcuni fatti (segnatamente il reato ex art. 385 cod. pen., commesso il 10/12/2004, di cui alla sentenza 7/01/2005 irrevocabile il 27/7/2006, e il reato previsto dall’art. 648 cod. pen., commesso il 13/09/2004, di cui alla sentenza 13/12/2005 irrevocabile il 15/03/2006); e l’assenza del solo requisito della contiguità temporale per altri fatti (segnatamente il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, T.U. stup., commesso il 22/06/2000, di cui alla sentenza del 23/06/2000 irrevocabile il 26/09/2006, e l’analogo reato, commesso il 25/02/2009, giudicato con sentenza del 26/2/2009 irrevocabile il 28/9/2009).

Ha, invece, ravvisato gli estremi per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i delitti, tutti integranti violazioni della legge in materia di stupefacenti ai sensi dell’art. 73, comma 5, T.U. stup., commessi il 20/05/2002, il 4/09/2002 e il 2/03/2003, di cui alle sentenze, rispettivamente, del 24/05/2002 irrevocabile il 15/6/2002, del 1/10/2002 irrevocabile il 4/11/2002, e del 18/3/2003 irrevocabile il 6/4/2003, rideterminando la pena inflitta, apprezzato come reato più grave quello giudicato con sentenza 1/10/2002 del Tribunale monocratico di Roma, in complessivi mesi undici di reclusione ed Euro 5.500,00 di multa.

2. Avverso la predetta ordinanza la I. ha proposto ricorso a questa Corte di cassazione, tramite il difensore, avvocato Giancarlo Di Giulio, articolando due motivi.

2.1. Con il primo denuncia nullità dell’ordinanza per omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato tra il fatto giudicato con sentenza del 10/2/2005, definitiva il 18/10/2005, di cui all’art. 73, comma 5, T.U. Stup., commesso il 13 settembre 2004, e quello giudicato con sentenza 13/12/2005 della Corte di appello di Roma, irrevocabile il 15/03/2006, di cui all’art. 648 cod. pen., commesso nello stesso giorno del primo, il 13/09/2004. 2.2. Con il secondo motivo deduce nullità dell’ordinanza per vizio di motivazione e violazione degli artt. 671 e 81, 1 cpv., cod. pen., per aver rigettato la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato sulla base della mera assenza dei requisiti della contiguità temporale e/o della omogeneità tra i fatti già giudicati, omettendo di valutare il pur riconosciuto stato di tossicodipendenza della I. quale elemento unificatore delle condotte e la sua concreta incidenza sui singoli reati oggetto di condanna, in contrasto con l’espressa previsione normativa di cui all’art. 671 c.p.p., comma 1, come integrato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 4-vicies, di conversione del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272. 3. Il Pubblico ministero presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, depositata il 4 gennaio 2011, ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame in punto di omesso riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati, oggetto di distinte sentenze di condanna ma commessi nello stesso giorno, il 13/09/2004, di ricettazione e violazione della legge in materia di sostanze stupefacenti, considerata, oltre alla contiguità temporale, la plausibilità logica di un legame genetico tra i due fatti, essendo tipico di un piccolo spacciatore commettere anche il delitto di ricettazione.

4. Con memoria difensiva depositata il 15 febbraio 2011 il difensore ha ribadito la sua richiesta di annullamento dell’ordinanza impugnata anche con riguardo al mancato riconoscimento della continuazione tra analoghe condotte di violazione della legge sugli stupefacenti, ancorchè temporalmente non contigue e, tuttavia, consumate a causa del provato stato di tossicodipendenza della I..

Motivi della decisione

5. Il ricorso è fondato limitatamente all’omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato con riguardo alle violazioni di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 648 cod. pen., commesse dalla I. nella medesima data del 13 settembre 2004, ma oggetto di due distinti giudizi e corrispondenti sentenze, non avendo il Giudice dell’esecuzione adottato alcun provvedimento sulla specifica domanda proposta.

6. Il medesimo ricorso, invece, non è fondato con riguardo ai denunciati vizi di violazione di legge e difetto di motivazione per il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il delitto di ricettazione (commesso il 13/09/2004) e il reato di evasione (commesso il 10/12/2004) e tra le violazioni in materia di sostanze stupefacenti, commesse il 22/06/2000 e il 25/02/2009, avendo il Giudice dell’esecuzione dato adeguata e coerente ragione, pur considerando lo stato di tossicodipendenza della I., della ritenuta non riconducibilità dei predetti reati ad un unico disegno criminoso sia per la loro eterogeneità (violazioni del 13/09/2004 e del 10/12/2004), sia per il notevole lasso di tempo intercorrente tra quelle omogenee (violazioni del 22/06/2000 e del 25/02/2009), tali da escludere che esse fossero state, fin dall’inizio e seppure per grandi linee, ricomprese in un unico disegno criminoso.

Al riguardo, va ribadito l’Indirizzo interpretativo di questa Corte, secondo il quale "la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza non è condizione sufficiente ai fini del riconoscimento della continuazione, in mancanza di altri elementi concordanti" (c.f.r. tra le molte, Sez. 1, n. 39287 del 13/10/2010, dep. 05/11/2010, Presta, Rv. 248841; Sez. 1, n. 33518 del 07/07/2010, dep. 13/09/2010, Trapasso, Rv. 248124).

7. Segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata nei limiti suddetti.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al diniego della continuazione per i reati commessi il 13/09/2004 e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Roma. Rigetta nel resto il ricorso.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-06-2011) 08-09-2011, n. 33325

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.S., V.M. e C.E. hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza, in data 1 giugno 2010, della Corte d’appello di Ancona, che a parziale conferma della sentenza del GUP del Tribunale di Pesaro del 18 settembre 2009 li ha condannati per il reato di associazione a delinquere, tentativo di estorsione aggravata e altro, ed il L. in ordine al reato di cui all’art. 416 c.p., comma 2, così qualificata l’originaria imputazione, oltre al reato di porto e detenzione di armi.

A sostegno dell’impugnazione il P. ha dedotto:

a) Mancanza di motivazione in merito al reato di cui all’art. 416 c.p. ed all’art. 629 c.p..

Secondo il ricorrente non sarebbero stati evidenziati elementi tali da ritenere sussistente l’associazione a delinquere contestata e la tentata estorsione. I comportamenti accertati, in quest’ultimo caso, avrebbero potuto configurare eventualmente il reato di violenza privata.

Il V. ha dedotto:

a) Mancanza di motivazione in merito al reato di cui all’art. 416 c.p. e di quello di cui agli artt. 56 e 629 c.p..

Il ricorrente contesta la ritenuta sussistenza dell’associazione a delinquere, con il riferimento alla circostanza che gli imputati facevano parte della stessa società di investigazioni di cui era titolare il C., struttura e attività perfettamente lecite.

Allo stesso modo lamenta la mancata derubricazione del reato di tentata estorsione in quello di violenza privata. b) Mancanza di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorrente lamenta che le modalità del fatto erroneamente sono state ritenute ostative alla concessione delle attenuanti richieste, nonostante dalle intercettazioni emerga una bassa propensione criminale dello stesso.

Il C. ha dedotto:

a) Mancanza di motivazione e violazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione al reato di cui all’art. 416 c.p..

Secondo il ricorrente dalla lettura integrata della sentenza di primo e secondo grado non emergerebbero i fattori fondamentali caratterizzanti il reato di cui all’art. 416 c.p., in particolare il vincolo associativo di carattere stabile, l’indeterminatezza del programma criminoso proiettato nel tempo, accompagnato comunque da un piano concreto di attività. In realtà i giudici di merito avrebbero preso in esame una serie di episodi che dovevano essere catalogati nella fattispecie del concorso nel reato ai sensi dell’art. 110 c.p.;

sicuramente gli elementi in esame non potevano essere tratti dall’appartenenza alla stessa Società di investigazioni, di cui era titolare il C.; le stesse ammissioni di quest’ultimo dovevano essere valorizzate nel senso che anche le presunte attività estorsive in realtà erano finalizzate a procacciare occasioni di lavoro per l’agenzia. b) Mancanza, contraddittorieta, manifesta illogicità della motivazione e violazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 629 c.p..

Secondo il ricorrente mancherebbero gli estremi per contestare la tentata estorsione, in quanto gli atti intimidatori posti in essere nei confronti della p.o S. "erano azioni disoneste (esplosioni e danneggiamenti) per ottenere un lavoro onesto".

Sostanzialmente mancherebbe il profitto ingiusto con altrui danno, ma sarebbe configurabile solo la coartazione della volontà.

Osserva la Corte che i ricorsi sono infondati.

I giudici di merito hanno valorizzato, ai fini dell’affermazione di responsabilità, il complessivo materiale probatorio acquisito agli atti processuali; avverso la sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione gli imputati, denunziando violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione per travisamento ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie, anche con riferimento alla motivazione per relationem adottata; tuttavia le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale degli episodi, in particolare della ritenuta sussistenza dell’associazione a delinquere e del tentativo di estorsione in danno del S. e in ordine alla natura dello stesso non sono proponibili nel giudizio di legittimità e comunque non possono essere ritenuti fondati, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo; in particolare il ricorrente C. sostanzialmente sollecita la rilettura del quadro probatorio e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata, non valorizzando adeguatamente, all’interno dell’approfondita ricostruzione teorica, gli elementi probatori insuperabili, quali le confessioni del C., anche in relazione al reato associativo, la consapevolezza della natura delittuosa delle azioni poste in essere per ottenere occasioni di lavoro, mentre in realtà dalla sentenza emerge una ben diversa programmazione delittuosa e altre finalità illecite di guadagno, le confessioni dei coimputati, il contenuto delle intercettazioni telefoniche e ambientali, le riunioni programmatiche per il compimento di attività delinquenziali lo sfruttamento della copertura dell’agenzia investigativa, in realtà piegata al servizio dell’associazione.

I ricorsi del P. e del V. lambiscono l’aspecificità, in relazione all’art. 581 c.p.p., lett. c), e all’art. 591 c.p.p., lett. c), a fronte delle motivazioni svolte dai giudici di merito, le cui motivazioni si integrano, e che non risultano viziate da illogicità; le censure mosse, peraltro, fanno riferimento a valutazioni alternative o dubitative, prive del carattere della decisività e della precisione.

Nel merito, in ogni caso, si prospettano esclusivamente valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelle cui sono pervenuti i giudici di merito con motivazioni congrue ed esaustive, previo specifico esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti.

Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. (Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794).

Nè sussistono le condizioni per una diversa qualificazione giuridica del reato di tentata estorsione e quindi la sua derubricazione in quello di violenza privata (v. Cass., sez. 2, 18 novembre 2005, n. 44319, CEd 235506; Cass., sez. 2, 2 novembre 1992, n. 1052).

Alla luce delle suesposte considerazioni, vanno rigettate le impugnazioni.

Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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