Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-03-2011) 03-05-2011, n. 17164

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p. 1. Con sentenza del 9/04/2009, il g.u.p. del Tribunale di Genova applicava, su concorde istanza delle parti, a B.S. – recidivo infraquinquennale, specifico e reiterato – la pena di anni uno, mesi cinque di reclusione ed Euro 600,00 di multa per una serie di ricettazioni. p. 2. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il PG presso la Corte di Appello di Genova deducendo i seguenti motivi:

p. 2.1. mancata motivazione in ordine alla concessione delle attenuanti generiche ed al giudizio di equivalenza;

p. 2.2. VIOLAZIONE DELL’ART. 81 C.P. in quanto l’aumento della pena base per la continuazione sarebbe erroneo perchè "a fronte della recidiva, detto aumento è, per ciascuno dei reati di ricettazione contestati, inferiore al terzo, minimo di legge prescritto dall’art. 81 c.p., u.c.". p. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. p. 3.1. Quanto alla pretesa mancanza di motivazione, il g.u.p. ha motivato la concessione delle attenuanti generiche per adeguare la pena al fatto: il che deve ritenersi sufficiente alla stregua del disposto dell’art. 62 bis c.p..

Va, poi, rilevato che costituisce giurisprudenza consolidata di questa Corte, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, che, una volta intervenuto fra le parti l’accordo e questo sia stato ratificato dal giudice (come appunto, nel caso di specie), il medesimo non possa essere più retratto da alcuna delle parti al fine di prospettare censure con riferimento all’entità e modalità di applicazione della pena.

E’ vero che opera pur sempre l’obbligo della motivazione ex art. 125 c.p.p. e art. 111 Cost. e le parti sono legittimate all’impugnazione anche in caso di accordo ratificato dal giudice, allorchè segnalino l’esistenza di vizi della decisione relativi al suo proscioglimento ex art. 129 c.p.p.. Peraltro, sul punto, questa Corte ha reiteratamente affermato che, in funzione della particolarità del rito e della centralità dell’atto negoziale che lo caratterizza, occorre una specifica indicazione di tutti gli elementi strutturali della motivazione "soltanto nel caso in cui dagli atti o della deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione anche implicita che è stata compiuta la verifica richiesta della legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.": Cass. S.U. 27.3.92 – Di Benedetto; S.U. 27.9.95 n. 18 – Serafino. p. 3.2. Quanto alla pretesa VIOLAZIONE DELL’ART. 81 C.P. va osservato che la recidiva, sebbene reiterata, nel caso di specie, era facoltativa ed il giudice ne ha tenuto conto nella parte in cui ne ha dichiarato l’equivalenza con le concesse attenuanti generiche:

infatti, non essendo state contestate aggravanti di alcun genere, l’equivalenza non può che riferirsi alla contestata recidiva di cui all’art. 99 c.p., comma 4, equivalenza che, ben poteva essere dichiarata atteso che l’art. 69 c.p., comma 4, per le ipotesi di recidiva reiterata di cui all’art. 99 c.p., comma 4, vieta solo la prevalenza.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-09-2011, n. 19058 Impugnazione

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Roma, chiamato a pronunciarsi in una causa promossa nel 1990 dalla società yemenita Ycon Yemen Contractors Ldt. (in prosieguo indicata solo come Ycon), in persona del del sig. A.M., nonchè da quest’ultimo in proprio, condannò il convenuto sig. M.S. a corrispondere alla predetta società la somma di complessivi 849.394 dollari statunitensi e quella di 4.186.035 ryals yemeniti. Lo condannò altresì a versare al sig. Mu., in proprio, l’ulteriore somma di 125.000 dollari statunitensi.

La condanna si basava su due presupposti: in primo luogo, che il sig. M., il quale era stato amministratore della Ycon, non aveva dato conto degli utili realizzati dalla società negli anni tra il 1981 ed il 1983 e si era indebitamente appropriato di valori appartenenti al patrimonio sociale; in secondo luogo, che il medesimo convenuto era rimasto in debito di una quota di utili spettanti al sig. Mu. nell’esercizio di un’ulteriore impresa societaria (definita joint venture), denominata Varycon 1.

Tale decisione fu in seguito riformata dalla Corte d’appello di Roma, chiamata a pronunciarsi sul gravame proposto in via principale dal sig. M. e su quello incidentale della Ycon e del sig. Mu., con sentenza depositata il 31 gennaio 2008.

La corte romana anzitutto ritenne che le domande della Ycon fossero inammissibili, perchè il sig. Mu. non aveva dato adeguata prova della sua legittimazione a proporre tali domande in nome della società. Non solo non risultava che l’azione di responsabilità esercitata nei confronti dell’amministratore sig. Me. fosse stata autorizzata dall’assemblea dei soci, ma il sig. Mu. era soltanto uno dei componenti del consiglio di amministrazione, mentre lo statuto sociale attribuiva il potere di rappresentanza negoziale congiuntamente ad entrambi gli amministratori e non era stato idoneamente dimostrato che la legge yemenita, derogando al principio per cui la rappresentanza processuale deve normalmente coincidere con quella sostanziale, consentisse al presidente dell’organo amministrativo di agire in giudizio senza il consenso dell’altro amministratore.

Quanto alle domande proposte in proprio dal sig. Mu., la corte d’appello, dopo aver osservato che esse avrebbero dovuto esser rivolte non nei confronti del sig. M., bensì della società Varycon 1, aggiunse che non poteva tenersi conto di un documento prodotto in causa, dal quale risultava un riconoscimento di debito sottoscritto in territorio yemenita dallo stesso sig. M., giacchè le prove acquisite, ed in particolare la deposizione del console italiano in luogo, avevano dimostrato come tale riconoscimento fosse stato estorto al cittadino italiano con la minaccia di sequestrargli il passaporto.

Da ultime, la corte d’appello rigettò anche il gravame incidentale, poichè ritenne che fosse rimasta priva di adeguata prova la domanda con cui il sig. M. pretendeva il risarcimento dei danni per aver dovuto abbandonare materiali di sua proprietà allorchè era stato costretto a lasciare in tutta fretta il suolo yemenita.

Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto congiuntamente ricorso, con quattro motivi, la Ycon, rappresentata dal sig. A.M.S.A.A., e gli eredi del sig. A. M., frattanto deceduto.

Il sig. M. ha resistito con controricorso ed ha formulato tre motivi di ricorso incidentale, i primi due dei quali in via condizionata.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

I ricorsi, giacchè proposti avverso la medesima sentenza, sono stati riuniti in base al disposto dell’art. 335 c.p.c..
Motivi della decisione

1. Occorre preliminarmente esaminare le eccezioni d’inammissibilità del ricorso principale, sollevate dal controricorrente sig. M.. Eccezioni che investono non solo la posizione della società Ycon ma anche quella degli eredi del sig. A. M..

1.1. Quanto al primo aspetto, è stato eccepito tanto il difetto di prova che la società sia tuttora esistente, quanto il difetto di prova che colui il quale se ne è qualificato legale rappresentante, rilasciando la procura speciale per la proposizione del ricorso per cassazione, abbia davvero tale veste.

1.1.1. In ordine all’esistenza della società, deve rilevarsi come, essendo del tutto pacifico in causa che la Ycon è stata a suo tempo validamente costituita, secondo le norme dell’ordinamento yemenita, e che era tuttora esistente nel corso del giudizio di merito, non occorreva, all’atto della proposizione del ricorso per cassazione, fornire una qualche ulteriore prova di esistenza della medesima società.

Sarebbe stato semmai onere del controricorrente allegare e documentare circostanze tali da far ritenere che detta società sia venuta meno medio tempore. Ed è appena il caso di aggiungere che una simile circostanza non può consistere nell’asserita impossibilità di conseguire l’oggetto sociale, a cagione dell’insanabile dissenso tra i due soli soci, giacchè il verificarsi di un’eventuale causa di scioglimento comporta la necessità di procedere alla liquidazione, ma non la sparizione ipso facto dell’ente dal mondo giuridico, ed una società in liquidazione è pur sempre esistente e pienamente legittimata ad agire ed a resistere in giudizio.

1.1.2. Appare invece fondata l’eccezione di difetto di prova dell’esistenza dei necessari poteri rappresentativi in capo al soggetto che ha rilasciato la procura alle liti in nome della Ycon. E’ certamente vero che, in via di principio, la persona fisica la quale abbia conferito il mandato al difensore non ha l’onere di dimostrare la sua qualità di legale rappresentante dell’ente per cui agisce, se questo è soggetto a pubblicità legale, giacchè la controparte ha la possibilità di verificare il potere rappresentativo dell’attore consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a lei di fornire l’eventuale prova negativa, (cfr. Cass., sez. un., 1 ottobre 2007, n. 20596, ed altre successive pronunce conformi).

La peculiarità della fattispecie in esame sta però nel fatto che una delle questioni sin da principio controverse in causa è proprio quella concernente la spettanza del potere di rappresentare in giudizio la società yemenita Ycon: da una parte si sostiene che tale potere compete unicamente al presidente del consiglio di amministrazione, dall’altra che si tratta invece di un potere esercitabile solo congiuntamente da tutti i componenti di tale consiglio.

Ora, è incontroverso che il consiglio di amministrazione della Ycon fosse, almeno inizialmente, composto dal sig. M. e dal sig. A.M., il quale rivestiva la carica di presidente. La discussione si è quindi incentrata sulla possibilità che quest’ultimo, da solo, rappresentasse validamente la società nel giudizio di merito. Dal ricorso per cassazione si deduce, però, che detto sig. A.M. è deceduto ed il ricorso è stato proposto a nome della Ycon da un diverso soggetto, il sig. A.M.S.A.A., che si qualifica "legale rappresentante e presidente pro tempore del consiglio di amministrazione", avendo in tale veste rilasciato la procura speciale al difensore. Il controricorrente eccepisce, facendo leva sullo statuto sociale ritualmente prodotto, che solo l’assemblea dei soci avrebbe potuto nominare un nuovo componente (e presidente) del consiglio di amministrazione, in luogo di quello deceduto, e che nessuna assemblea si è invece a tal proposito tenuta; ed aggiunge che una siffatta ipotetica assemblea in nessun caso avrebbe potuto validamente designare un nuovo componente dell’organo amministrativo senza il consenso dello stesso attuale controricorrente, essendo egli titolare (per il tramite di altra società da lui controllata) del 50% del capitale sociale della Ycon ed essendo necessario il voto favorevole di oltre la metà del capitale medesimo per la validità delle deliberazioni assembleari di quest’ultima società, da considerarsi altrimenti radicalmente mille in base alla legge yemenita.

Stando così le cose, non sembra che il controricorrente dovesse assolvere alcun onere ulteriore di prova per dare fondamento alla propria eccezione, giacchè gli elementi dedotti ed incontestati – ossia la circostanza che colui il quale si è qualificato nel ricorso come legale rappresentante della società ricorrente prima non lo era, e che per assumere validamente detta qualifica sarebbe occorsa una nuova deliberazione alla quale lo stesso controricorrente avrebbe presumibilmente dovuto concorrere – appaiono sufficienti a far ragionevolmente escludere che il sig. A.M.S.A. A. possa legittimamente agire in nome e per conto della società Ycon. Nella memoria depositata a norma dell’art. 378 c.p.c., tuttavia, la difesa della società ricorrente obietta che la qualità di legale rappresentante della Ycon in capo a chi ha rilasciato la procura è attestata dal capo dell’ufficio consolare italiano nella capitale yemenita, nell’autentica della procura medesima da lui vergata in base ai poteri notarili di cui al D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, art. 19, e che, per rovesciare tale attestazione, sarebbe occorsa una querela di falso. La stessa difesa aggiunge, poi, che il sig. M. non sarebbe legittimato, in proprio, a far valere pretesi vizi della delibera assembleare di nomina del nuovo legale rappresentante della Ycon, che la relativa azione sarebbe ormai prescritta in base alla legge yemenita, onde l’efficacia di detta deliberazione risulterebbe ormai incontestabile, e che, comunque, il giudice italiano non potrebbe conoscere di una siffatta questione.

Tali rilievi non sono però concludenti.

Pur nell’esercizio delle funzioni notarili a lui spettanti, il console, a norma dell’art. 49 della legge notarile (L. n. 89 del 1913), è chiamato ad attestare l’identità personale delle parti, ma non anche la veridicità delle qualifiche che le parti stesse ritengano di attribuire a sè medesime. L’atto pubblico fa fede della circostanza che il comparente si è dichiarato legale rappresentante della società, ma non anche dell’effettiva titolarità dei poteri rappresentativi enunciati.

Quanto, poi, all’eventuale invalidità della delibera assembleare di nomina del nuovo amministratore ed ai limiti entro i quali il controricorrente potrebbe in questa sede dedurla, le obiezioni della difesa di parte ricorrente, se pur fossero in astratto fondate alla luce di quanto in proposito dispone la legge yemenita, non risultano in concreto pertinenti. Infatti la contestazione sollevata dal controricorrente in ordine al difetto di prova dei poteri rappresentativi di chi ha proposto il ricorso a nome della Ycon non appaiono tanto dirette a far valere l’invalidità della delibera assembleare di nomina del nuovo legale rappresentante della società, quanto piuttosto ad evidenziare l’improbabilità dell’esistenza stessa di una siffatta deliberazione – che avrebbe dovuto essere assunta con il concorso determinante dello stesso controricorrente – e, quindi, la necessità di una rigorosa prova documentale al riguardo, che è invece mancata.

1.2. E’ del pari fondata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso proposto dagli eredi del più volte menzionato sig. A. M., che ha partecipato al giudizio di merito anche in proprio.

E’ principio consolidato nella giurisprudenza di questa corte quello secondo cui all’impugnazione sono legittimati soltanto i soggetti che avevano partecipato al precedente grado o alla precedente fase del giudizio, con la conseguenza che colui il quale proponga il gravame deducendo di essere subentrato a una parte nella qualità di erede deve allegare e offrire la prova non soltanto del decesso della parte, ma anche della predetta qualità (cfr. Cass. 26 gennaio 2006, n. 1507; Sez. un., 25 febbraio 2009, n. 4468; Cass. 25 giugno 2010, n. 15352, ed altre conformi).

Anche a tal riguardo la difesa di parte ricorrente ha invocato, per contrastare l’eccezione d’inammissibilità del ricorso, l’attestazione risultante dalla procura speciale autenticata dal console italiano in luogo, ma non può qui che ribadirsi quanto già sopra osservato in ordine alla non riferibilità del valore fidefacente di tale attestazione anche alla veridicità delle circostanze dichiarate al pubblico ufficiale dalla parte, trattandosi di circostanze che lo stesso pubblico ufficiale non può nè deve direttamente accertare: ivi compresa l’asserita qualità di successore ereditario di chi dichiara di agire in luogo di altro soggetto che abbia partecipato ad un precedente grado di giudizio.

1.3. Il ricorso principale, alla stregua delle considerazioni che precedono, deve essere dunque dichiarato inammissibile.

2. La declaratoria d’inammissibilità del ricorso principale implica l’assorbimento dei primi due motivi del ricorso incidentale, prospettati solo in via condizionata dal sig. M..

Resta invece da esaminare il motivo di ricorso incidentale non condizionato, col quale il medesimo sig. M. lamenta l’insufficienza della motivazione adoperata dalla corte territoriale nel rigettare la sua domanda di risarcimento del danno per la perdita del materiale di sua proprietà indebitamente trattenuto in Yemen dal sig. Mu..

2.1. La censura non coglie, però, nel segno.

La corte d’appello ha rilevato un difetto di prova sul fatto che il materiale di cui si discute appartenesse proprie al sig. M..

Questi lamenta che non si sia tenuto conto del complesso delle risultanze istruttorie, dalle quali, a suo dire, quella prova invece emergerebbe. Ma, per poter stabilire se davvero erano a tal fine decisive le risultanze che il ricorrente sostiene siano state pretermesse dalla corte di merito, occorrerebbe procedere ad un nuovo e complessivo esame di tutte le prove raccolte (non essendo sufficiente la lettura dei brevi passi riportati a tal riguardo nel ricorso) e ciò evidentemente esula dalla competenza del giudice di legittimità. 3. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La corte dichiara inammissibile il ricorso principale, con assorbimento dei primi due motivi di quello incidentale, rigetta il terzo motivo di quest’ultimo ricorso e compensa tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 01-06-2011, n. 4963 Equo indennizzo

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Svolgimento del processo

Con atto notificato il 4 febbraio 1991, depositato nei termini, il Sig. C.S. ha chiesto l’annullamento del decreto n. 7346 del 10 ottobre 1990 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri con cui è stata respinta l’istanza di corresponsione dell’equo indennizzo presentata in data 10 agosto 1981 dal ricorrente e di qualunque altro provvedimento ad esso connesso, presupposto e conseguenziale ancorchè non conosciuto.

Il ricorrente fa presente che con decreto ministeriale n. 169 del 27 gennaio 1986 gli è stata concessa pensione privilegiata ordinaria a vita a decorrere dal 16 novembre 1978 a causa delle riscontrate infermità (bronchite in soggetto con disturbi funzionali cardiaci manifestabili in atto; bronchite cronica in soggetto con ipertensione arteriosa ed iniziale ipertrofia ventricolare sinistra). In ordine alla sua istanza in data 10 agosto 1981 con la quale si richiedeva la concessione dell’equo indennizzo per le suddette infermità, l’Amministrazione della Difesa, con il decreto impugnato, respingeva l’istanza per intempestività della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità diagnosticate in data 7 aprile 1981.

A sostegno del gravame vengono dedotte le seguenti censure:

1) Violazione dell’art. 3 R.D. 16/4/1928 n. 1024, dell’art. 36 D.P.R. 3/51957 n. 686 e dell’art. 3 legge 23/12/1970 n. 1094.

Si sostiene che il termine di sei mesi per la presentazione della domanda decorre dalla data del 7 aprile 1981, corrispondente in quella in cui, a completamento degli accertamenti sanitari espletati, si è giunti alla diagnosi definitiva di cui al verbale AB n. 1474 del 7 aprile 1981 di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle riscontrate infermità.

2) Violazione dell’art. 2966 cod. civ.

L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

Dichiarato perente il ricorso con decreto n. 15279/2010, questa Sezione, con ordinanza n. 1531 del 2010 accoglieva il ricorso in opposizione proposto dal ricorrente disponendo la reiscrizione del ricorso nel ruolo e fissava per la trattazione del merito della causa la pubblica udienza del16 marzo 2011, dove la causa veniva trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

Oggetto della presente impugnativa è il provvedimento di diniego del beneficio dell’equo indennizzo con riferimento alla tardività dell’istanza del ricorrente presentata in relazione delle infermità contratte in servizio e per causa di servizio.

Il ricorso si appalesa fondato.

Come noto, ai sensi dell’art. 3, legge 23 dicembre 1970, n. 1094, è stata estesa anche la personale militare la disciplina dettata dagli articoli da 50 a 60, D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 per il personale civile dello Stato in materia di equo indennizzo, normativa applicabile, ratione temporis, al caso in esame.

Nella presente controversia, sotto il profilo della tempistica, viene in rilievo il termine semestrale, al quale l’Amministrazione intimata ha fatto richiamo nell’atto impugnato, previsto dall’art. 36, citato D.P.R. n. 686 del 1957, per la presentazione dell’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità.

Sulla natura decadenziale o meramente sollecitatoria del termine di cui al citato art. 36, D.P.R. n. 686 del 1957 è opportuno ricordare, che nella vigenza di detta normativa, la giurisprudenza ha univocamente affermato che il termine semestrale è perentorio quando la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità, lesione o decesso è specificamente e dichiaratamente preordinata – come nel caso in esame – alla concessione dell’equo indennizzo, e non anche quando essa è rivolta ad ottenere il semplice riconoscimento della dipendenza, in quanto presupposto per la fruizione di altri e diversi benefici, quale il rimborso per le spese di cura, ricoveri e protesi (ex multis, CONS. STATO, VI SEZ., 6 luglio 1994 n. 1143 e 10 agosto 2000 n. 4430; IV SEZ. 27 maggio 2002 n. 2896; CORTE CONTI, SEZ. contr. STATO, 25 maggio 1989 n. 2127; T.A.R. LAZIO, Latina, 9 agosto 2004 n. 674).

Peraltro, va evidenziato, per completezza espositiva, che il diverso rilievo che l’istanza di riconoscimento presentata oltre il suddetto termine semestrale assumeva a seconda dell’obiettivo con essa perseguito dall’istante, è problema ormai superato a seguito della riforma realizzata dal D.P.R. n. 461 del 2001, il cui art. 2, comma 1, impone l’osservanza del termine semestrale per ogni domanda di riconoscimento della causa di servizio "ai fini della concessione dei benefici previsti da disposizioni vigenti", il che autorizza a concludere che detto termine è sempre perentorio, anche se l’obiettivo finale perseguito dall’istante non è la concessione dell’equo indennizzo.

Ed invero, la fissazione di un termine decadenziale per la presentazione dell’istanza è stata introdotta non certo a tutela dell’interesse privato, ma di quello pubblico, al fine di consentire all’Amministrazione, in un periodo immediatamente successivo a quello in cui si è verificato l’evento dannoso o si è manifestata l’infermità, di accertare con la dovuta tempestività, e prima ancora che possano disperdersi le prove reperibili al momento, il nesso di dipendenza causale o anche solo concausale fra patologia e servizio.

Per tutte le sopra esposte ragioni, stabilire se il termine di presentazione della domanda di dipendenza da causa di servizio sia stato, o meno, rispettato, è fondamentale nel caso che ne occupa.

Peraltro, il Collegio concorda con quanto posto a base del diniego impugnato, sotto il profilo della individuazione del dies a quo da cui far decorrere il termine decadenziale per la richiesta di dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte dal ricorrente.

Sul punto occorre osservare che, se il rispetto del termine di sei mesi sancito dal più volte richiamato art. 36 può essere di agevole determinazione quando l’infermità è immediata conseguenza di un "evento dannoso", che, in quanto tale, è oggettivamente constatabile nella sua verificazione materiale, non altrettanto può argomentarsi ove l’infermità derivi da circostanze ambientali, che solo col decorso del tempo incidono progressivamente sull’integrità psicofisica del dipendente, non potendo, in tal caso, essere individuato, con assoluta precisione, il dies a quo di decorrenza del termine.

La giurisprudenza amministrativa ha costantemente ritenuto che, in mancanza di criteri normativamente precostituiti, la tempestività delle domande deve essere valutata alla stregua del principio di ragionevolezza, dovendosi ritenere presentate in tempo utile le istanze proposte entro il termine decorrente dalla chiara consapevolezza del dipendente di aver contratto la malattia quale conseguenza della prestazione del servizio.

Nel caso in controversia, l’Amministrazione si è, invero, limitata a ritenere sufficiente, ai fini in parola, la mera conoscenza della contrazione di affezioni, di cui, certamente, il ricorrente era consapevole alle date in cui egli era stato dimesso dalle strutture sanitarie militari che avevano diagnosticato le due diverse infermità contratte, senza, per altrettanto, motivare in ordine alla compiuta consapevolezza da parte del medesimo militare, altresì, della esistenza e rilevanza di fattori causali, riconducibili ad eventi legati al servizio, in collegamento alle medesime infermità.

Ritiene, al riguardo, il Collegio che, ai fini della individuazione del termine decadenziale per la richiesta di dipendenza dell’infermità da causa di servizio, non è sufficiente considerare il solo dato oggettivo, noto o conoscibile, quale l’infermità in sé considerata, ma deve essere accertato il rapporto fra l’infermità stessa e il soggetto portatore, scandagliando, anche in contraddittorio, l’aspetto conoscitivo di quest’ultimo, rispetto al quale si evidenziano la conoscenza della natura della malattia, delle cause che vi hanno concorso e di quelle che la produssero, così da fornire al dipendente la percezione, in concreto, della gravità del male.

Alla stregua di quanto sopra, illegittimamente l’Amministrazione ha fatto decorrere il termine semestrale di legge per la presentazione delle domande di riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio dal momento in cui è avvenuta la mera conoscenza delle infermità contratte dal ricorrente, non avendo considerato che, nel caso di specie, il medesimo ha acquisito la consapevolezza della gravità delle malattie contratte, della loro possibile dipendenza da causa di servizio e delle loro eventuali conseguenze invalidanti, in momenti successivi alle date di dimissioni ospedaliere, ed, in specie, dopo la notifica del verbale in data 7 aprile 1981 della C.M.O. di Roma che ha accertato definitivamente il suo stato di infermità inabilitata al lavoro, causata da motivi di servizio.

Il ricorrente, ha dimostrato, in sostanza, che solo in questo preciso momento è stato in grado di percepire tanto il collegamento con le condizioni ambientali di svolgimento del servizio, quanto gli effetti invalidanti collegati alle infermità stesse, che non solo non hanno consentito la normale ripresa dell’attività lavorativa, ma addirittura, hanno determinato il congedamento dal servizio; a tanto consegue che illegittimamente l’Amministrazione ha respinto l’istanza del ricorrente, siccome non ancora decaduto dall’esercizio del diritto dell’equo indennizzo, avendo presentato la relativa istanza in data 10 agosto 1981.

Alla fondatezza delle censure introdotte da parte ricorrente consegue, dunque, l’accoglimento del gravame, con annullamento dell’atto ivi impugnato, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-03-2011) 15-06-2011, n. 23976 Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto

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Svolgimento del processo

1. Il Pretore di Bari – Sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti, con sentenza dell’1.6.1998, affermava la responsabilità penale di V.V. in ordine ai reati di cui: a) alla L. n. 431 del 1985, art. 1 sexies, poichè, in agro del Comune di (OMISSIS) – senza avere previamente ottenuto il parere obbligatorio e vincolante del Comitato urbanistico regionale in relazione al vincolo paesaggistico ivi esistente – in mancanza di un piano di lottizzazione valido, realizzava, in terreno coperto da bosco e comunque nella fascia di 100 mt. dalla foresta demaniale di (OMISSIS), n. 17 manufatti edilizi plurifamiliari (facenti parte della cd. lottizzazione (OMISSIS) – parte 2^) assentiti con n. 3 concessioni edilizie rilasciate nel 1994 (acc. in (OMISSIS), con successiva permanenza); b) alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c), per avere realizzato gli immobili dianzi descritti con concessioni edilizie illegittime e comunque inefficaci, perchè prive di nulla-osta paesistico; c) alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c), per avere realizzato gli immobili dianzi descritti in mancanza di un piano di lottizzazione valido, perchè adottato ed approvato senza il prescritto parere preventivo del Comitato urbanistico regionale; d) alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. a), per avere realizzato le opere dianzi descritte con violazione di norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalle leggi urbanistiche ed edilizie, dai regolamenti edilizi e dagli strumenti urbanistici; c) all’art. 734 c.p., per avere, mediante la realizzazione delle opere anzidette, distrutto ed alterato le bellezze naturali di luoghi soggetti alla speciale protezione dell’autorità.

Il Pretore riconosceva all’imputato circostanze attenuanti generiche e, unificati tutti i reati nel vincolo della continuazione, lo condannava alla pena complessiva – condizionalmente sospesa – di mesi nove di arresto e L. 30 milioni di ammenda; ordinava la demolizione delle opere e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi;

disponeva, ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 19, la confisca e l’acquisizione al patrimonio del Comune di (OMISSIS) dei terreni abusivamente lottizzati e degli immobili realizzati sugli stessi. Pronunciava, infine, condanna al risarcimento dei danni, da liquidarsi con apposito giudizio, in favore del Ministero dell’ambiente, costituitosi parte civile.

2. La Corte di Appello di Bari – con sentenza del 22.1.2000 – in riforma della sentenza di primo grado, assolveva il V. da tutti i reati, per insussistenza dei fatti, e revocava gli ordini di demolizione e di rimessione in pristino nonchè le statuizioni di confisca e di acquisizione al patrimonio comunale.

3. A seguito di ricorso del Procuratore generale e dell’Avvocatura distrettuale dello Stato per il Ministero dell’ambiente, questa Corte – con sentenza del 17.5.2002 -accogliendo l’impugnazione della pubblica accusa, annullava e on rinvio La decisione della Corte territoriale.

4. La Corte di Appello di Bari – con sentenza del 5.5.2003 – giudicando in sede di rinvio, confermava la sentenza pretorile di condanna, escludendo le sole statuizioni civili.

5. Proponeva ricorso per cassazione l’imputato e questa Corte – con sentenza del 10.12.2004 – accoglieva l’impugnazione ed annullava con rinvio anche la seconda decisione della Corte di merito.

6. La Corte di Appello di Bari – con sentenza del 23.3.2006 – giudicando in seguito al nuovo rinvio, dichiarava estinti per prescrizione tutti i reati ascritti al V. e rigettava le richieste di parte civile.

Disponeva, ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 19, la confisca e l’acquisizione al patrimonio del Comune di (OMISSIS) dei terreni abusivamente lottizzati e degli immobili realizzati sugli stessi.

7. Avverso tale sentenza il difensore del V. ha proposto ricorso per cassazione deducendo in particolare che, essendo incontroversa l’ubicazione della lottizzazione all’esterno della foresta di (OMISSIS), la Corte di merito aveva comunque affermato la sussistenza del vincolo boschivo, omettendo la doverosa valutazione delle statuizioni emesse, al riguardo, dagli organi amministrativi competenti ed anzi ignorando la documentazione prodotta, in proposito, dalla difesa.

8. Il ricorso veniva rigettato da questa Corte, sez. 3^, con sentenza n. 37274 del 11 giugno – 1 ottobre 2008.

La Corte considerava che tanto in fase cautelare che con la sentenza della Corte d’appello di Bari 23.3.2006 si era pervenuti ad affermare sia l’esistenza del vincolo paesaggistico sull’area in oggetto circostante la foresta demaniale di (OMISSIS), sia che la foresta di (OMISSIS) era stata ritenuta dall’organo amministrativo competente idonea ad un progressivo ampliamento; che il piano di lottizzazione approvato il 30.5.1994 era da considerarsi un nuovo strumento urbanistico esecutivo e non una variante di quello precedentemente approvato in data 31.10.84, per cui necessitava del preventivo parere del CUR (Comitato Urbanistico Regionale) ed era regolato dalla normativa vigente all’epoca della sua approvazione.

Quanto all’applicazione del D.M. 1 agosto 1985 ed alla competenza riservata alle Regioni in via esclusiva a partire dalla data di promulgazione della L.R. n. 431 del 1985, sull’eccezione della difesa dell’imputato che sosteneva la sua intervenuta inefficacia, questa Corte ha affermato che il TAR Puglia-Bari, su ricorso proposto dal V. contro il Ministero dei beni culturali ed ambientali per l’annullamento di detto decreto ministeriale, con sentenza 10.3.1993 si era limitato ad annullarlo parzialmente, solo in relazione ai "divieti assoluti di modificazione dell’assetto dei tenitori", ritenendo invece legittima l’indicazione del vincolo e la dichiarazione di zona di notevole interesse pubblico, in quanto bellezza paesaggistica, sulla base del potere concorrente riconosciuto allo Stato di individuare zone di interesse paesistico ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a).

Il D.M. includeva espressamente nella delimitazione delle aree vincolate in territorio del Comune di (OMISSIS) il foglio catastale 32, ove si trova l’area interessata dalla lottizzazione in oggetto, cosicchè correttamente la Corte d’appello aveva ritenuto irrilevante la nota con cui la locale Sovrintendenza per i beni ambientali aveva" escluso che i terreni ricompresi nel foglio 32 fossero boscati". In forza di tali considerazioni e della persistenza della necessità del previo parere vincolante del CUR in forza della sussistenza del vincolo paesaggistico discendeva l’illegittimità o comunque l’inefficacia delle concessioni edilizie specificate nei capi di imputazione, che comportava necessariamente la confisca dei terreni abusivamente lottizzati, indipendentemente dalla pronuncia di condanna penale.

9. Avverso questa sentenza la difesa del V. ha proposto ricorso ex art. 625 bis c.p.p., assumendo che l’unico provvedimento amministrativo da cui doveva ritenersi l’imposizione del vincolo boschivo era il D.M. 1 agosto 1985 sulle aree circostanti la Foresta di (OMISSIS), tra cui i suoli del Comune di (OMISSIS) insistenti sul figlio 32; che il Comune di (OMISSIS) aveva impugnato al TAR della Puglia il citato decreto ministeriale ottenendo dal giudice amministrativo l’inefficacia del decreto, per cui aveva dato corso al proprio programma edificatorio rilasciando i permessi di costruire edifici sui suoli del foglio catastale 32; che questa Corte aveva compiuto un errore di fatto richiamando una vicenda processuale del tutto diversa da quella innanzi citata perchè la sentenza che aveva annullato solo in parte il predetto decreto ministeriale non riguardava il foglio 32, bensì il foglio 35 e questa era stata originata da un ricorso del V. e non del Comune di (OMISSIS).

Si sosteneva in sostanza che, facendo riferimento al mappale 32, anzichè al mappale 35, questa Corte aveva preso un abbaglio ed aveva scorrettamente individuato la questione sottoposta al suo esame dalla difesa in quanto il mappale 32 riguardava un ricorso al TAR Puglia proposto dal Comune di (OMISSIS), mentre il mappale 35 era oggetto di una decisione dello stesso TAR su ricorso del V..

10. Questa Corte (Cass., sez. 4, sentenza n. 13255 del 3 marzo – 8 aprile 2010) ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.

In particolare osservava che non era stata prodotta la sentenza del TAR che sarebbe intervenuta sul mappale 35 e che mai era stata messa in discussione l’appartenenza dell’area in oggetto alla zona soggetta al vincolo paesaggistico.

Aggiungeva che dalla sentenza di primo grado si apprendeva che non solo che il V. aveva edificato a ridosso del bosco, ma anche che, sotto il profilo soggettivo, era a conoscenza del vincolo, avendo sollecitato il TAR a pronunciarsi sulla sussistenza dei vincoli ad edificare su tale area ed il Tar con sentenza 5.2.94 n. 167, pur confermando che non sussistevano divieti assoluti di modificazione dei tenitori, aveva affermato che il Ministero aveva correttamente imposto il vincolo.

Per altro con la cit. sentenza 17.5.2002 questa Corte affermava, annullando la sentenza della corte d’appello di Bari, che il vincolo paesaggistico esisteva sull’area del V. e rinviava al giudice di merito al solo scopo di stabilire la data della cessata permanenza dei reati allo scopo di verificare il maturarsi della prescrizione e valutare la lottizzazione abusiva ai fini della decisione sulla confisca.

Pertanto con detta sentenza si era formato il giudicato in ordine alla sussistenza del vincolo paesaggistico.

Si aveva allora che non solo il ricorrente non producendo il ricorso del V. al Tar e la relativa decisione, compito che gli spettava in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, non aveva permesso di controllare se effettivamente quella decisione ed il riferimento al mappale n. 35 potesse avere un’incidenza sulla decisione, ma aveva anche rimesso in discussione un punto fermo del procedimento, vale a dire l’assoggettamento al vincolo delle fasce di terreno confinanti con la foresta di (OMISSIS) alle quali appartenevamo le aree relative alla lottizzazione abusiva in discussione, in ordine al quale non vi erano incertezze.

In conclusione questa Corte ha escluso l’errore di percezione dedotto dal ricorrente con il ricorso straordinario.

11. Avverso tale pronuncia V.V. ha proposto nuovo ricorso straordinario depositando anche successiva memoria.
Motivi della decisione

1. Con il ricorso straordinario il ricorrente fa valere l’errore di fatto asseritamente commesso da questa Corte con la sentenza n. 13255 del 2010.

Deduce che il Comune di (OMISSIS) aveva impugnato dinanzi al TAR della Puglia il D.M. 10 agosto 1985, limitatamente alla parte in cui esso aveva erroneamente incluso i suoli che la Sovrintendenza, in fase istruttoria, aveva invece escluso dall’elenco. Pronunziandosi su tale ricorso, il Giudice Amministrativo aveva dichiarato l’inefficacia del D.M. 10 agosto 1985, di tal che il Comune di (OMISSIS) diede ulteriore corso al proprio programma edificatorio rilasciando i permessi di costruire relativi agli edifici insistenti sui suoli inclusi nel foglio catastale 32.

Invece questa Corte – sostiene il ricorrente – ha rigettato tale specifico motivo di doglianza richiamando la sentenza del 10.3.1993 (depositata il 5.2.1994) del T.a.r., che aveva annullato detto provvedimento ministeriale solo nella parte in cui disponeva, sulle zone dichiarate legittimamente di notevole interesse pubblico, "divieti assoluti di modificazione dell’assetto dei tenitori", ritenendo invece legittima (e facendo salva, quindi, l’indicazione del vincolo) la dichiarazione di zona di notevole interesse pubblico, in quanto bellezza paesaggistica, sulla base del potere concorrente riconosciuto allo Stato di individuare zone di interesse paesistico ai sensi del D.P.R. n. 616 del 1982, art. 82".

Invece la sentenza su cui si è fondato il convincimento della Corte di cassazione si riferisce ad un caso del tutto diverso. La decisione del TAR del 10 marzo 1993 richiamata dalla Corte di cassazione è stata infatti originata da un ricorso proposto dal V.. (e non dal Comune di (OMISSIS)) avverso sì il D.M. 10 agosto 1985, ma solo ed esclusivamente nella parte in cui esso aveva sottoposto a vincolo le aree ricadenti nel "foglio catastale 35, particella 1". Si trattava dunque di controversia del tutto differente da quella che aveva originato la decisione richiamata dalla difesa nei propri motivi di impugnazione.

In forza di tali considerazioni il ricorrente aveva chiesto la correzione dell’ errore di fatto contenuto nella sentenza dell’11.6.2008. Il ricorso è stato tuttavia rigettato sul presupposto secondo cui "non è stata prodotta la sentenza che sarebbe intervenuta sul mappale 35". Ad avviso della Corte, infatti, "il ricorrente non producendo il ricorso del V. al TAR e la relativa decisione non ha permesso di controllare se effettivamente quella decisione ed il riferimento al mappale n. 35 poteva a vere un’incidenza sulla decisione".

Affermare che la difesa non abbia prodotto il ricorso e la sentenza con la quale il T AR Puglia ebbe a pronunciarsi sulla particella 35 del Comune di (OMISSIS) costituisce un errore di fatto giacchè i due documenti era stati allegati al ricorso (precisamente ai nn. 1 e 2 della produzione documentale).

2. Il ricorso straordinario proposto dal ricorrente è inammissibile per plurime ragioni.

Innanzi tutto non è ammissibile il ricorso straordinario avverso una sentenza che abbia già deciso su un precedente ricorso straordinario ove dal ricorrente venga allegato, in sostanza, lo stesso errore di fatto, che il ricorrente deduce non essere stato (erroneamente, a suo dire) riconosciuto da questa Corte. La precedente pronuncia infatti determina la formazione del giudicato sul punto (i.e. sull’esistenza o no del denunciato errore di fatto) e semmai solo un diverso ed ulteriore errore di fatto sarebbe deducibile con il ricorso ex art. 625 bis c.p.p..

Inoltre, e in più generale, questa Corte (Cass., sez. 5, 17 luglio 2009 – 13 novembre 2009, n. 43416) ha ritenuto inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto avverso una decisione intervenuta in materia di confisca dei beni.

Può poi altresì considerarsi che il ricorso è comunque inammissibile perchè la precedente sentenza si fonda su una duplice ragione: il giudicato già formatosi sulla sussistenza del vincolo paesaggistico; l’inesistenza di una sentenza del t.a.r. che smentisse tale vincolo paesaggistico. Il ricorrente deduce un errore di fatto solo quanto alla seconda affermazione, sicchè comunque l’errore non sarebbe essenziale rimanendo l’altra ratio decidendi a sorreggere l’impugnata decisione.

3. Infine mette conto osservare che in realtà – a ben vedere – non sussiste neppure l’errore di fatto denunciato dal ricorrente. E’ vero che la sentenza cit. n. 13255 del 2010 di questa Corte afferma: "Si osserva che non è stata prodotta la sentenza del TAR che sarebbe intervenuta sul mappale 35" e più oltre "il ricorrente non producendo il ricorso del V. al Tar e la relativa decisione, compito che gli spettava in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, non ha permesso di controllare se effettivamente quella decisione ed il riferimento al mappale n. 35 poteva avere un’incidenza sulla decisione". In realtà ciò che non aveva prodotto il ricorrente era la sentenza del t.a.r., emessa a seguito del ricorso del Comune, che sarebbe intervenuta sul mappale n. 32 escludendo il vincolo paesaggistico. Ma in realtà questo voleva dire la Corte: il ricorrente non aveva prodotto – nè ha allegato all’odierno ricorso – la sentenza del t.a.r. che, accogliendo il ricorso del Comune, avrebbe in effetti – a suo dire – avallato la sua tesi sull’inesistenza del vincolo boschivo sull’area in questione.

Invece il ricorrente aveva prodotto il suo ricorso al t.a.r. (sul mappale 35) e la relativa sentenza in seguito emessa; produzione questa che non avvalorava l’esistenza dell’errore di fatto dedotto e che quindi era ininfluente.

Insomma la sentenza del 10.3.1993, depositata il 5.2.1994, del t.a.r.

Puglia – che il ricorrente ha oggi nuovamente depositato unitamente al ricorso – si riferisce all’area di proprietà del V. ed in riferimento a questa area conferma la legittimità dell’apposizione del vincolo paesaggistico (accogliendo il ricorso per il resto). E’ questa sentenza che è stata considerata della cit. pronuncia n. 37274 del 2008 di questa Corte, impugnata con il primo ricorso straordinario; mentre quando la cit. sentenza n. 13255 del 2010, oggi impugnata con il secondo ricorso straordinario, afferma che il ricorrente non ha prodotto la sentenza del t.a.r. che gioverebbe alla sua tesi, non si riferisce – evidentemente – a quella resa su ricorso del V., ma all’altra sentenza resa su ricorso del Comune;

sentenza quest’ultima che il ricorrente neppure con l’attuale ricorso ha mai prodotto.

4. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.

Tenuto poi conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.

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