Cass. civ. Sez. III, Sent., 26-06-2012, n. 10634

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Svolgimento del processo

La S. chiamò in giudizio l’Ente Diocesi di Urbino Urbania sostenendo di avere eseguito e pagato i lavori di ristrutturazione di una chiesa con il consenso dell’Arcidiocesi, in vista dell’acquisto dell’edificio del quale le era stata promessa la vendita, e che, dunque, ella aveva diritto al rimborso di quanto speso a titolo di ripetizione o, comunque, di indennizzo.

La domanda fu respinta dal primo giudice con sentenza poi confermata dalla Corte d’appello di Ancona, la quale ha ritenuto ed accertato che: la domanda introduttiva sembrava essere fondata sulla responsabilità precontrattuale della convenuta, della quale, però, non era stata fornita la prova; anche a voler ritenere la domanda come di ripetizione dell’indebito, non se ne ravvisavano i presupposti, siccome dall’istruttoria era emerso che l’iniziativa di risanamento era stata assunta dalla S. volontariamente ed in vista dell’eventuale acquisto dell’edificio; questa circostanza escludeva anche i presupposti dell’azione di ingiustificato arricchimento.

Propone ricorso per cassazione la S. attraverso un solo motivo. Risponde con controricorso l’Ente Diocesi.

Motivi della decisione

La ricorrente, nel denunziare la violazione della disposizione di cui all’art. 2041 c.c., nonchè i vizi della motivazione, sostiene che il giudice erroneamente avrebbe e-scluso l’ingiustificato arricchimento attraverso il riconoscimento, in capo alla S., della volontarietà della prestazione e della consapevolezza dello squilibrio economico che ne sarebbe derivato. Aggiunge che il giudice avrebbe omesso di valutare i fatti concreti, senza cogliere, dunque, i vizi del consenso che avrebbero minato la volontarietà della condotta e senza individuare gli elementi idonei ad escludere la giusta causa.

Il motivo è infondato.

Occorre ribadire che l’azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell’altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicchè non è dato invocare la mancanza o l’ingiustizia della causa qualora l’arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell’adempimento di un’obbligazione naturale (Cass. 15 maggio 2009, n. 11330).

Nella specie, il giudice (come s’è riferito in precedenza) ha accertato che l’iniziativa di risanamento era stata assunta dalla S. volontariamente ed in vista dell’eventuale acquisto dell’edificio e da questa circostanza ha dedotto che non sussistevano i presupposti per far valere l’ingiustificato arricchimento della controparte.

Siffatta conclusione è adeguata rispetto al principio di diritto sopra riportato, il quale, appunto, fonda l’azione in questione sull’indefettibile presupposto dell’ingiustizia della causa.

All’affermazione del principio generale segue, poi, l’accertamento di fatto secondo cui la S. procedette all’esecuzione ed al pagamento dei lavori in questione in vista dell’eventuale acquisto dell’edificio. Accertamento, questo che, nell’evidenziare l’aspetto volontaristico della prestazione, esclude l’esistenza stessa dell’ingiustizia della causa e che, al tempo stesso, è incensurabile in cassazione, siccome congruamente e logicamente motivato.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con condanna della ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2200,00, di cui Euro 2000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-06-2012) 12-07-2012, n. 27956 Applicazione della pena

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 20.4.2011 il Tribunale di Crotone applicava a T.S., su concorde richiesta delle parti, la pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 100,00 di multa per la contravvenzione di cui all’art. 187 C.d.S., commi 1 e 1 bis, fatto del (OMISSIS), e per il reato di cui agli artt. 334 e 335 cod. pen..

2. Ricorre per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di Catanzaro deducendo violazione di legge in quanto il giudice ha omesso di applicare la sanzione amministrativa della sospensione della patente.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.

Il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 187, comma 1, contenente il Nuovo codice della strada, espressamente prevede che all’accertamento del reato di cui trattasi consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per il periodo ivi determinato; consolidata è al riguardo la giurisprudenza di questa Suprema Corte (Cass. 27.3.97, 3254 rv.207880; Cass. 6, 12.1995, 1633 rv.203721; Cass. 12.5.1995 6437 rv.201898, confermato anche dalle Sezioni Unite, Cass. S.U. 8.5.1996 n. 11 Da Leo; Cass. S.U. 27.5.1998 n. 5 Bosio – rv. 210981) secondo cui il giudice penale deve applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente anche laddove il giudizio venga definito con il cd. patteggiamento, atteso che trattasi di provvedimento che non richiede un giudizio di responsabilità’ penale, ma consegue di diritto alla sentenza in questione, indipendentemente dalla circostanza che le parti vi abbiano fatto riferimento nell’accordo.

Peraltro con il D.L. n. 117 del 2007, convertito in L. n. 160 del 2007, è stato espressamente richiamato l’art. 186 C.d.S., comma 2 quater, che espressamente prevede la possibilità di applicare le sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2 bis anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Quanto alla determinazione della misura nel caso concreto, la citata sentenza Bosio ha stabilito che vale la regola prevista in generale per l’autorità amministrativa dall’art. 218, comma 2. Dovrà dunque il giudice determinare tale durata entro i limiti minimo e massimo previsti, fissandolo in concreto in relazione alla gravità della violazione commessa ed alla entità del danno apportato, nonchè al pericolo che l’ulteriore circolazione del veicolo potrebbe comportare.

Deve pertanto, sul punto, essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata che non ha provveduto in tal senso, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Crotone.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Crotone.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-08-2012, n. 14540

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Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Salerno, con sentenza depositata il 12 gennaio 2007, confermava la pronuncia del Tribunale di Sala Consilina con cui venne respinta la domanda proposta da D.V.C., diretta alla declaratoria di illegittimità del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con la società Poste dal 9 agosto 2002 al 30 settembre 2002 (motivato da "esigenze tecniche, organizzative e produttive, anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli Accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio 2002, congiuntamente alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie contrattualmente dovute a tutto il personale nel periodo estivo").

La Corte di merito argomentava dall’ampiezza della delega conferita alle parti sociali dalla L. n. 56 del 1987, art. 23; dalla conseguente legittimità dell’assunzione ex art. 25 del c.c.n.l. 11 gennaio 2001; dalla congruità, comunque, della prova fornita dalla società Poste in ordine alle esigenze tecniche, organizzative e produttive richieste dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la D.V., affidato a tre motivi, poi illustrati con memoria.

Resiste la società Poste con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo ed il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, lamentando la mancata valutazione dell’onere della prova gravante sulla società Poste circa la sussistenza delle ragioni giustificatrici dell’assunzione stabilita dalle parti sociali, del relativo nesso causale rispetto alla sua assunzione, nonchè del rispetto del limite percentuale previsto dalla norma citata. Lamentava infine l’erronea interpretazione dell’art. 25 del c.c.n.l. 11 gennaio 2001 stipulato ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23.

I motivi, corredati del prescritto quesito di diritto, per la loro stretta connessione possono essere congiuntamene esaminati e risultano infondati, non essendo la fattispecie regolata dalla L. n. 56 del 1987, art. 23 (nè, dunque, dalla contrattazione collettiva da tale norma delegata, nella specie il c.c.n.l. 11 gennaio 2001).

Questa Corte ha più volte chiarito (ex multis, Cass. 13 luglio 2010 n. 16424), che in materia di assunzioni a termine del personale postale, l’art. 74, comma 1, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001 del personale non dirigente di Poste italiane s.p.a. stabilisce il 31 dicembre 2001 quale data di scadenza dell’accordo. Ne consegue che i contratti a termine stipulati successivamente a tale data non possono rientrare nella disciplina transitoria prevista dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11 – che aveva previsto il mantenimento dell’efficacia delle clausole contenute nell’art. 25 del suddetto c.c.n.l., stipulate ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23 – e sono interamente soggetti al nuovo regime normativo (D.Lgs. n. 368 del 2001), senza che possa invocarsi l’ultrattività delle pregresse disposizioni per il periodo di vacanza contrattuale collettiva, ponendosi tale soluzione in contrasto con il principio secondo il quale i contratti collettivi di diritto comune operano esclusivamente entro l’ambito temporale concordato dalle parti.

2. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, oltre ad insufficiente motivazione sul punto, evidenziando che anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001, il contratto a tempo determinato restava una eccezione rispetto alla regola del contratto a tempo indeterminato, restando comunque a carico della datrice di lavoro dimostrare la sussistenza ed effettività delle specifiche ragioni poste a fondamento dell’assunzione.

Formulava il quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c..

11 motivo è infondato.

Questa Corte (ex plurimis, Cass. 1 febbraio 2010 n. 2279; Cass. 12 luglio 2010 n. 16303; Cass. 25 maggio 2012 n. 8286) ha invero affermato, in analoghe controversie, che in tema di apposizione del termine al contratto di lavoro, il legislatore, richiedendo l’indicazione da parte del datore di lavoro delle "specificate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo", ha inteso stabilire, in consonanza con la direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia (cfr. sentenza del 23 aprile 2000, in causa C-378/07 ed altre; sentenza del 22 novembre 2005, in causa C-144/04), un onere di specificazione delle ragioni oggettive del termine finale, vale a dire di indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti identificative essenziali; ha tuttavia chiarito che tale specificazione può risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro e da esso "per relationem" ad altri testi scritti accessibili alle parti (come nella specie).

La Corte salernitana ha ritenuto, quanto meno implicitamente, specifica la causale indicata nel contratto ed ampiamente provate le esigenze organizzative e produttive poste a fondamento dell’assunzione, valutata la copiosa documentazione fornita dalla società Poste (cfr. Cass. 27 aprile 2010 n. 10033).

Il ricorrente non censura adeguatamente tale accertamento, sicchè il ricorso deve in definitiva rigettarsi.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, pari ad Euro 50,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2012

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Corte cost. 30-11-2007 (07-11-2007), n. 408 (ord.) Processo penale – Persona offesa dal reato residente o domiciliata all’estero (in luogo conosciuto) – Invito a dichiarare o ad eleggere domicilio nel territorio dello Stato ai fini delle notificazioni

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ORDINANZA
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 154, comma 1, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 3 maggio 2005 dal Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Albano Laziale, nel procedimento penale a carico di G.A., iscritta al n. 472 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 2005.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 novembre 2007 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che, con l’ordinanza indicata in epigrafe, nell’ambito di un processo penale nei confronti di persona imputata del delitto di cui all’art. 589 del codice penale (omicidio colposo), il Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Albano Laziale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 154, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che l’invito, rivolto alla persona offesa dal reato di cui è noto il luogo di residenza o di dimora all’estero, a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato ai fini delle notificazioni, debba contenere, a pena di nullità – ove l’interessato sia straniero – l’enunciazione, quanto meno sommaria, del «fatto-reato» e degli articoli di legge che lo prevedono;
che il giudice a quo premette che le persone offese dal reato per cui si procede si identificano in quattro soggetti di cui è noto il luogo di residenza all’estero; e che, in applicazione dell’art. 154 cod. proc. pen., è stata loro inviata una raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l’invito in lingua rumena a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato;
che, a parere del rimettente, l’atto in questione non permetterebbe ai destinatari di comprendere per quale «fatto-reato» si procede, non contenendo alcuna indicazione circa l’oggetto del procedimento in corso, fatta eccezione per il mero richiamo all’art. 589 cod. pen. e al luogo e alla data del fatto;
che l’art. 154 cod. proc. pen., d’altra parte, non stabilisce alcunché riguardo al contenuto minimo dell’invito: sicché, a rigore, neppure il richiamo all’art. 589 cod. pen. poteva considerarsi «strettamente necessario»;
che, ciò premesso, il giudice rimettente ritiene che la norma denunciata violi gli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che l’invito in parola debba contenere – a pena di nullità – una sia pur sommaria enunciazione del «fatto-reato», oltre all’indicazione delle norme che lo contemplano: e ciò «quanto meno» nel caso in cui la persona offesa sia uno straniero, apparendo «inesigibile» che uno straniero dichiari o elegga domicilio in Italia per un procedimento penale, anche nel caso in cui ignori – o non vi sia prova che sappia – per quale fatto reato egli è stato ritenuto persona offesa;
che, più in particolare, l’art. 3 Cost. risulterebbe leso sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento rispetto all’avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari, di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen.: atto che – pur avendo, secondo il rimettente, una funzione analoga a quella dell’invito previsto dalla norma denunciata – deve contenere la sommaria enunciazione del fatto e delle norme che si assumono violate;
che l’art. 24, secondo comma, Cost. verrebbe, altresì, compromesso giacché la mancata previsione di un contenuto minimo dell’invito in questione, relativamente al «fatto-reato», si presterebbe a determinare una menomazione del diritto di difesa;
che la questione risulterebbe, infine, rilevante nel giudizio a quo, poiché, «ove la norma avesse previsto, a pena di nullità, l’obbligo di enunciare, sia pure sommariamente, il fatto-reato, l’invito alle persone offese potrebbe dichiararsi nullo e se ne potrebbe e dovrebbe disporre la rinnovazione»;
che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile e, comunque, infondata;
che, ad avviso della difesa erariale, la questione sarebbe inammissibile per difetto di rilevanza, giacché – come risulta dal verbale di udienza – le persone offese erano nella specie presenti al dibattimento, e dunque in condizione di conoscere il fatto oggetto del procedimento penale;
che, nel merito, le censure di costituzionalità sarebbero comunque infondate;
che, quanto alla dedotta violazione dell’art. 3 Cost., il rimettente non avrebbe infatti considerato che all’invio della raccomandata, previsto dalla norma impugnata, deve seguire la notificazione del decreto che dispone il giudizio, onde non vi sarebbe alcuna diversità di trattamento fra imputato e persona offesa;
che con riguardo, poi, alla violazione dell’art. 24 Cost., la raccomandata ed il suo contenuto previsto dal codice di rito sarebbero idonei a «richiamare l’attenzione» delle persone offese, le quali – in ogni caso – riceveranno poi nel domicilio da loro liberamente eletto la copia del decreto che dispone il giudizio.
Considerato che il Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Albano di Laziale, denuncia la contrarietà dell’art. 154, comma 1, del codice di procedura penale agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, chiedendo a questa Corte di stabilire – con il presidio della sanzione di nullità – un "contenuto minimo" dell’invito previsto dalla seconda parte della norma denunciata, allorché la persona offesa dal reato residente o dimorante all’estero si identifichi in uno straniero: "contenuto minimo" che dovrebbe essere rappresentato dalla sommaria enunciazione del «fatto-reato» e dalla indicazione degli articoli di legge che si assumono violati;
che, con riguardo a tale ultima indicazione – a prescindere da ogni rilievo circa la possibilità di desumerne sin d’ora la necessità in via di interpretazione, traendo argomento dall’omologa disposizione concernente le notificazioni all’imputato all’estero (art. 169, comma 1, cod. proc. pen.) – la questione appare comunque priva di rilevanza nel giudizio a quo: giacché – secondo quanto riferito dallo stesso rimettente – nel caso di specie l’invito spedito alle persone offese conteneva, di fatto, l’indicazione della norma violata (art. 589 del codice penale);
che, con riferimento, poi, all’altro requisito dell’invito, che il giudice a quo vorrebbe vedere introdotto – ossia alla sommaria enunciazione del «fatto-reato» – la motivazione sulla rilevanza della questione, offerta dall’ordinanza di rimessione, si presenta del tutto insufficiente e inidonea;
che, per un verso, infatti, il giudice a quo fornisce una descrizione incompleta della vicenda oggetto del giudizio principale, non indicando quale pregiudizio le persone offese avrebbero concretamente patito a fronte dell’asserita "oscurità" dell’invito de quo: in particolare, non specificando se dette persone, dopo aver ricevuto l’invito, abbiano o meno dichiarato o eletto domicilio nel territorio dello Stato per le notificazioni; se – in assenza di tale dichiarazione o elezione – la (eventuale) notificazione di atti presso la cancelleria abbia menomato, in qualche modo, le loro facoltà di partecipazione al procedimento; se, infine, le persone offese siano o meno comparse in dibattimento;
che, per un altro verso, il rimettente non tiene conto del fatto che l’ipotetica sanzione di nullità dell’invito carente della sommaria enunciazione del fatto – di cui è chiesta alla Corte l’introduzione – risulterebbe soggetta, in base all’art. 181, comma 1, cod. proc. pen., al regime delle nullità relative: sicché non potrebbe essere rilevata dal giudice a quo d’ufficio, ma solo su eccezione di parte (che non risulta esservi stata);
che – anche a voler supporre (ma di ciò non vi è traccia nell’ordinanza di rimessione) che il giudice a quo intenda far discendere dalla nullità dell’invito la nullità conseguenziale della citazione a giudizio delle persone offese, costituente una nullità cosiddetta a regime intermedio (artt. 178, comma 1, lettera c, e 180 cod. proc. pen.) – resta il fatto che l’eventuale comparizione delle persone offese (che il rimettente non esclude esservi stata) determinerebbe comunque la sanatoria della nullità, ai sensi dell’art. 184 cod. proc. pen.: rendendo, altresì, totalmente inutile l’ipotizzata rinnovazione della spedizione dell’invito, giacché i suoi destinatari, per il fatto stesso di essere presenti in dibattimento, risulterebbero già pienamente informati dell’oggetto del procedimento;
che, pertanto, a prescindere da ogni rilievo in ordine al merito delle censure – il giudice a quo evoca un tertium comparationis (l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen.) chiaramente eterogeneo, per funzioni e collocazione temporale, rispetto all’invito di cui si discute (il quale trova piuttosto il suo pendant, rispetto all’imputato, nell’invito previsto dal già citato art. 169 cod. proc. pen., che peraltro non richiede la sommaria descrizione del fatto per cui si procede) – la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 154, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Albano Laziale, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.